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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20148/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20148/2024 tra
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. PETROCCIONE FRANCO. Parte_1
- per nessuno compare CP_1
Il Giudice, vista la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito e di fissazione dell'odierna udienza, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Petroccione precisa le conclusioni come da memoria 4.12.24.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20148/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Udienza di discussione in data 13.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Dichiarare risolto il contratto de quo per inadempimento del conduttore e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , a rilasciare immediatamente i locali CP_1 de quo, liberi e sgombri da sé, persone e cose di sua proprietà, fissando la data di esecuzione;
Condannare la conduttrice al pagamento dei canoni e delle spese dal mese di aprile 2024 sino alla data della sentenza, pari ad euro 420,00 + 10,00 mensili, e poi per ogni mese successivo sino al rilascio definitivo, della sola indennità di occupazione pari al canone di euro 420,00.
Con vittoria di anticipazioni, spese generali e competenze professionali oltre cpa ed iva”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
30.07.2024 la ricorrente, premesso di aver locato, ad uso diverso da quello abitativo, a l'immobile sito in Torino, Corso Moncalieri n. 212, con contratto di locazione CP_1 sottoscritto in data 8.09.2022 e registrato in data 3.10.2022, n.TTM22T009637000RI n. 9637 serie 3T al canone di euro 400,00 mensili, aggiornato ad oggi ad euro 420,00 oltre 10 euro di spese, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni pagina 2 di 4 di locazione a partire dal mese di aprile 2024 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata alla convenuta, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 del procedimento di convalida) – da cui si evince l'obbligo della conduttrice di corrispondere un canone annuo di € 4.800,00 mediante rate mensili di € 400,00 ciascuna, oltre a € 10,00 a titolo di rimborso spese ordinarie condominiali, salvo conguaglio, canone poi aggiornato in base alla variazione ISTAT in €
420,00– e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto dell'elevata morosità maturata dalla conduttrice da aprile 2024 alla data odierna;
esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, nonché della irreperibilità del convenuto, si stima equo fissare la data del 13.02.2025.
Va altresì accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e degli oneri accessori rimasti impagati da aprile 2024, per un totale di € 4.300,00 – da aprile 2024 a gennaio 2025 -nonché al pagamento di € 420,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, ivi compreso il compenso per la fase della convalida, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con pagina 3 di 4 riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1.364,00 per compensi, oltre a € 277,85 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato tra le CP_1 parti in data 8.09.2022 e registrato in data 3.10.2022, relativo all'immobile sito in Torino,
Corso Moncalieri n. 212, interno cortile;
Condanna a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità CP_1 di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 13.02.2025;
Condanna a corrispondere a parte locatrice la somma di € CP_1 Parte_1
4.300,00 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti sino al mese di gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 420,00 al mese dal febbraio
2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.364,00 per compensi, oltre a € 277,85 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20148/2024 tra
Oggi 13 gennaio 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per 'avv. PETROCCIONE FRANCO. Parte_1
- per nessuno compare CP_1
Il Giudice, vista la rituale notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito e di fissazione dell'odierna udienza, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni.
L'avv. Petroccione precisa le conclusioni come da memoria 4.12.24.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20148/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Udienza di discussione in data 13.01.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Dichiarare risolto il contratto de quo per inadempimento del conduttore e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la sig.ra , a rilasciare immediatamente i locali CP_1 de quo, liberi e sgombri da sé, persone e cose di sua proprietà, fissando la data di esecuzione;
Condannare la conduttrice al pagamento dei canoni e delle spese dal mese di aprile 2024 sino alla data della sentenza, pari ad euro 420,00 + 10,00 mensili, e poi per ogni mese successivo sino al rilascio definitivo, della sola indennità di occupazione pari al canone di euro 420,00.
Con vittoria di anticipazioni, spese generali e competenze professionali oltre cpa ed iva”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del
30.07.2024 la ricorrente, premesso di aver locato, ad uso diverso da quello abitativo, a l'immobile sito in Torino, Corso Moncalieri n. 212, con contratto di locazione CP_1 sottoscritto in data 8.09.2022 e registrato in data 3.10.2022, n.TTM22T009637000RI n. 9637 serie 3T al canone di euro 400,00 mensili, aggiornato ad oggi ad euro 420,00 oltre 10 euro di spese, rappresentava come la conduttrice si fosse resa inadempiente al pagamento dei canoni pagina 2 di 4 di locazione a partire dal mese di aprile 2024 e chiedeva la convalida dello sfratto per morosità, con contestuale emissione di ingiunzione di pagamento.
A seguito di notifica ex art. 143 c.p.c., disposto il mutamento del rito con ordinanza regolarmente notificata alla convenuta, all'udienza odierna la parte ricorrente ha concluso come in epigrafe.
2. La domanda di risoluzione del contratto è fondata.
La ricorrente ha provato documentalmente il fondamento del suo diritto mediante la produzione del contratto di locazione registrato (doc. 1 del procedimento di convalida) – da cui si evince l'obbligo della conduttrice di corrispondere un canone annuo di € 4.800,00 mediante rate mensili di € 400,00 ciascuna, oltre a € 10,00 a titolo di rimborso spese ordinarie condominiali, salvo conguaglio, canone poi aggiornato in base alla variazione ISTAT in €
420,00– e ha allegato l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione di pagamento del canone, per cui, gravando su di lei il relativo onere probatorio in base ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001) deve ritenersi sul punto fondata la prospettazione attorea.
L'inadempimento dedotto è di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tenuto conto dell'elevata morosità maturata dalla conduttrice da aprile 2024 alla data odierna;
esso è dunque sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda di risoluzione.
All'accoglimento della domanda di risoluzione consegue l'emissione dell'ordine di rilascio, per la cui esecuzione, visto l'art. 56 l. n. 392/1978, tenuto conto della data dell'intimazione dello sfratto e dell'inizio della morosità, nonché della irreperibilità del convenuto, si stima equo fissare la data del 13.02.2025.
Va altresì accolta la domanda di pagamento in favore di parte locatrice dei canoni e degli oneri accessori rimasti impagati da aprile 2024, per un totale di € 4.300,00 – da aprile 2024 a gennaio 2025 -nonché al pagamento di € 420,00 mensili per ogni successiva mensilità dal mese di gennaio 2025 e sino all'effettivo rilascio.
Tale ultima domanda non è infatti incompatibile con quella di risoluzione del contratto, trattandosi di domanda di natura risarcitoria che trova fondamento nell'obbligo del conduttore alla corresponsione dei canoni sino alla riconsegna previsto dall'art. 1591 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per le cause di valore ricompreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, ivi compreso il compenso per la fase della convalida, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e considerata, con pagina 3 di 4 riferimento agli esborsi, la documentazione risultante dal fascicolo e così per € 1.364,00 per compensi, oltre a € 277,85 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara risolto per inadempimento di il contratto di locazione stipulato tra le CP_1 parti in data 8.09.2022 e registrato in data 3.10.2022, relativo all'immobile sito in Torino,
Corso Moncalieri n. 212, interno cortile;
Condanna a rilasciare l'immobile, libero da persone e cose, nella disponibilità CP_1 di parte ricorrente;
Fissa per l'esecuzione la data del 13.02.2025;
Condanna a corrispondere a parte locatrice la somma di € CP_1 Parte_1
4.300,00 per canoni di locazione e spese di gestione scaduti sino al mese di gennaio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e oltre a € 420,00 al mese dal febbraio
2025 sino alla data dell'effettivo rilascio;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 1.364,00 per compensi, oltre a € 277,85 per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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