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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/12/2025, n. 6151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6151 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4237/2024 di R.G.
tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1967 e residente a [...], rappresentata, processualmente assistita e difesa dall'avvocato Fabio Vallimberti e dall'avvocato Alessandra
Bonetti
attrice e
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 già in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana CP_2
Morelli
Convenuta
All'udienza dell'11.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essersi recata in data 17.04.2022 all'Hotel
Borgo Ca' Dei Sospiri situato in Quarto d'Altino (VE) in
Via Roma n. 146 per soggiornarvi sino al 20.04.2022; che verso le ore 18.00 del giorno 19.04.2022 faceva rientro nell'Hotel e mentre si apprestava a recarsi nella propria stanza inciampava in un dislivello/gradino posizionato tra l'ingresso dell'hotel e il corridoio di accesso alle camere con numerazione da 107 a 112; che tale gradino, dell'altezza di circa 3 - 4 cm, non era segnalato (non vi erano cartelli né corrimano) e non poteva dirsi visibile a causa dell'uniformità di colore tra il gradino e il pavimento sottostante, della forma arrotondata della parte terminale della pedata e della presenza di un tappeto che copriva interamente il dislivello;
che nel cadere andava a sbattere violentemente il viso contro il muro antistante il gradino procurandosi un trauma facciale ed un trauma cervicale da iperestensione. Tanto premesso l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_2 nonché dei signori ed in proprio CP_3 CP_2
e in qualità di legali rappresentanti della società
[...]
per i danni patiti come conseguenza delle Controparte_1 lesioni riportate a seguito dei fatti di cui in narrativa da liquidare nella misura di Euro 985.724,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
La parte convenuta contestava l'avversa prospettazione.
La domanda pare infondata.
2. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia della responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia, possono così
pag. 2/8 riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, all'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008,
n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio
2008, n. 4279). Posto, dunque, che la responsabilità da cose in custodia è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr.
pag. 3/8 Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio
2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dagli artt.
1218/2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 c.c., comma
1. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279, Sez. 3, Sentenza n.
28299 del 22/12/2011, Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013, Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Sez.
3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014, Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
3. Venendo al caso di specie, il comportamento della danneggiata ha avuto siffatta portata visto che la caduta si è verificata alle ore 18.00 circa del giorno 19.04.2022, ovvero quando vi era ancora luce solare. Sul punto va osservato che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il punto in cui l'attrice è caduta è nei pressi dell'ingresso e della hall dell'hotel. Si evince dal pag. 4/8 materiale fotografico in atti che le pareti della hall dell'albergo sono costituite da vetrate, sì che il giorno del sinistro doveva esserci ancora luce naturale (in aggiunta a quella artificiale dell'hotel) al momento della caduta dell'attrice. Nelle foto di vede che la pavimentazione della hall è di colore chiaro e che il corridoio che porta alle camere, avanti al quale è posto un gradino alto circa 4,5 cm, si trova quasi in corrispondenza della porta di ingresso alla hall, ed è dunque in piena luce. Si vede ancora nelle foto che nella parte centrale del gradino è posta una passatoia di colore grigio scuro, che prosegue nel corridoio. L'attrice, che soggiornava in hotel dal 17 Aprile 2022, aveva certamente già percorso più volte il corridoio di accesso alle camere e superato il gradino ivi posto. Ora, non si può sostenere che la passatoia grigia che copriva la parte centrale del gradino lo occultasse alla vista. Al contrario, il diverso colore della passatoia, a contrasto con il pavimento di colore chiaro della hall, rendeva ancor più evidente la presenza del gradino di accesso al corridoio. Non vi era, dunque, alcuna necessità di apporre specifiche segnalazioni, né il fatto che un cartello sia stato posizionato dopo l'evento de quo può costituire prova del contrario. Inoltre, come detto, l'attrice doveva essere a conoscenza dello stato dei luoghi dato che soggiornava nell'hotel già da due giorni quando il sinistro si è verificato e doveva avere percorso già molte volte lo stesso tragitto per passare dalla hall alla sua stanza e viceversa. A tanto si aggiunga che nel filmato prodotto dalla parte convenuta si vede che mentre entra in albergo l'attrice ha una mano occupata da una borsa e nell'altra tiene un oggetto, che sembra essere un pag. 5/8 cellulare, poiché viene poi accostato al viso proprio nel momento in cui l'attrice entra nella hall pochi attimi prima della sua caduta. Dal filmato si vede che l'attrice porta al viso un oggetto dopo averlo spostato dalla mano sinistra alla mano destra, così come si vede anche che, una volta all'interno della hall, il braccio destro dell'attrice risulta ancora piegato all'altezza del gomito.
Tanto indurrebbe a ritenere che l'oggetto portato al viso fosse un telefono cellulare e che l'attrice lo stesse utilizzando. La circostanza non può non aver inciso sull'attenzione prestata dall'attrice nel disimpegnare il gradino oggetto di causa, essendo un dato notorio che l'uso del cellulare, se pure non impedisce la visione, certamente può indurre chi lo utilizza a distogliere l'attenzione dall'ambiente circostante. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dagli elementi forniti dal video prodotto dalla parte convenuta, risulta evidente dal materiale fotografico in atti la presenza evidentissima di un tappeto grigio scuro che rompe la monocromia chiara della sala hall dell'albergo a denotare l'ingresso in un altro ambiente della struttura, vale a dire il corridoio che porta alle stanze degli ospiti. E' evidente che la discromia nel tratto considerato non assicura affatto una omogeneità di calpestio del piano della pavimentazione. In altri termini, la visione di insieme del luogo del sinistro fa percepire immediatamente che il tragitto da percorrere per raggiungere le stanze degli ospiti è caratterizzata da disomogeneità perché l'osservatore si accorge da subito che la stessa presenta dei contrasti cromatici a denotare un dislivello. Dunque l'utente che intenda impegnare una superficie siffatta in quel punto preciso non può che pag. 6/8 impiegare particolare prudenza allo scopo di evitare di inciampare nelle anomalie che la caratterizzano. Peraltro,
l'evidenza della situazione descritta non consente di ravvisare nel caso concreto la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, cosicché deve convenirsi che causa dell'evento dannoso è stato il non uso, da parte dell'attrice, di quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione dei beni della struttura ricettiva. La caduta dell'istante, in altri termini, è attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima. In definitiva, il sinistro in cui è stata coinvolta l'odierna istante è stato determinato da un uso della struttura ospitante privo della normale diligenza o caratterizzato da un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche, il che, concretandosi in un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, esclude la responsabilità della parte convenuta.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1)rigetta ogni domanda;
2)pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di pag. 7/8 c.t.u.;
3)condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 14.600,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge.
21.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 8/8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4237/2024 di R.G.
tra
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.04.1967 e residente a [...], rappresentata, processualmente assistita e difesa dall'avvocato Fabio Vallimberti e dall'avvocato Alessandra
Bonetti
attrice e
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 già in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana CP_2
Morelli
Convenuta
All'udienza dell'11.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essersi recata in data 17.04.2022 all'Hotel
Borgo Ca' Dei Sospiri situato in Quarto d'Altino (VE) in
Via Roma n. 146 per soggiornarvi sino al 20.04.2022; che verso le ore 18.00 del giorno 19.04.2022 faceva rientro nell'Hotel e mentre si apprestava a recarsi nella propria stanza inciampava in un dislivello/gradino posizionato tra l'ingresso dell'hotel e il corridoio di accesso alle camere con numerazione da 107 a 112; che tale gradino, dell'altezza di circa 3 - 4 cm, non era segnalato (non vi erano cartelli né corrimano) e non poteva dirsi visibile a causa dell'uniformità di colore tra il gradino e il pavimento sottostante, della forma arrotondata della parte terminale della pedata e della presenza di un tappeto che copriva interamente il dislivello;
che nel cadere andava a sbattere violentemente il viso contro il muro antistante il gradino procurandosi un trauma facciale ed un trauma cervicale da iperestensione. Tanto premesso l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_2 nonché dei signori ed in proprio CP_3 CP_2
e in qualità di legali rappresentanti della società
[...]
per i danni patiti come conseguenza delle Controparte_1 lesioni riportate a seguito dei fatti di cui in narrativa da liquidare nella misura di Euro 985.724,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
La parte convenuta contestava l'avversa prospettazione.
La domanda pare infondata.
2. I principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia della responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia, possono così
pag. 2/8 riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, all'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008,
n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata - che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità
(piuttosto che di colpa presunta) - comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio
2008, n. 4279). Posto, dunque, che la responsabilità da cose in custodia è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr.
pag. 3/8 Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio
2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dagli artt.
1218/2051 c.c. è quella dettata dall'art. 1227 c.c., comma
1. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279, Sez. 3, Sentenza n.
28299 del 22/12/2011, Sez. 3, Sentenza n. 23919 del
22/10/2013, Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Sez.
3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014, Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015).
3. Venendo al caso di specie, il comportamento della danneggiata ha avuto siffatta portata visto che la caduta si è verificata alle ore 18.00 circa del giorno 19.04.2022, ovvero quando vi era ancora luce solare. Sul punto va osservato che, come risulta dal materiale fotografico in atti, il punto in cui l'attrice è caduta è nei pressi dell'ingresso e della hall dell'hotel. Si evince dal pag. 4/8 materiale fotografico in atti che le pareti della hall dell'albergo sono costituite da vetrate, sì che il giorno del sinistro doveva esserci ancora luce naturale (in aggiunta a quella artificiale dell'hotel) al momento della caduta dell'attrice. Nelle foto di vede che la pavimentazione della hall è di colore chiaro e che il corridoio che porta alle camere, avanti al quale è posto un gradino alto circa 4,5 cm, si trova quasi in corrispondenza della porta di ingresso alla hall, ed è dunque in piena luce. Si vede ancora nelle foto che nella parte centrale del gradino è posta una passatoia di colore grigio scuro, che prosegue nel corridoio. L'attrice, che soggiornava in hotel dal 17 Aprile 2022, aveva certamente già percorso più volte il corridoio di accesso alle camere e superato il gradino ivi posto. Ora, non si può sostenere che la passatoia grigia che copriva la parte centrale del gradino lo occultasse alla vista. Al contrario, il diverso colore della passatoia, a contrasto con il pavimento di colore chiaro della hall, rendeva ancor più evidente la presenza del gradino di accesso al corridoio. Non vi era, dunque, alcuna necessità di apporre specifiche segnalazioni, né il fatto che un cartello sia stato posizionato dopo l'evento de quo può costituire prova del contrario. Inoltre, come detto, l'attrice doveva essere a conoscenza dello stato dei luoghi dato che soggiornava nell'hotel già da due giorni quando il sinistro si è verificato e doveva avere percorso già molte volte lo stesso tragitto per passare dalla hall alla sua stanza e viceversa. A tanto si aggiunga che nel filmato prodotto dalla parte convenuta si vede che mentre entra in albergo l'attrice ha una mano occupata da una borsa e nell'altra tiene un oggetto, che sembra essere un pag. 5/8 cellulare, poiché viene poi accostato al viso proprio nel momento in cui l'attrice entra nella hall pochi attimi prima della sua caduta. Dal filmato si vede che l'attrice porta al viso un oggetto dopo averlo spostato dalla mano sinistra alla mano destra, così come si vede anche che, una volta all'interno della hall, il braccio destro dell'attrice risulta ancora piegato all'altezza del gomito.
Tanto indurrebbe a ritenere che l'oggetto portato al viso fosse un telefono cellulare e che l'attrice lo stesse utilizzando. La circostanza non può non aver inciso sull'attenzione prestata dall'attrice nel disimpegnare il gradino oggetto di causa, essendo un dato notorio che l'uso del cellulare, se pure non impedisce la visione, certamente può indurre chi lo utilizza a distogliere l'attenzione dall'ambiente circostante. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dagli elementi forniti dal video prodotto dalla parte convenuta, risulta evidente dal materiale fotografico in atti la presenza evidentissima di un tappeto grigio scuro che rompe la monocromia chiara della sala hall dell'albergo a denotare l'ingresso in un altro ambiente della struttura, vale a dire il corridoio che porta alle stanze degli ospiti. E' evidente che la discromia nel tratto considerato non assicura affatto una omogeneità di calpestio del piano della pavimentazione. In altri termini, la visione di insieme del luogo del sinistro fa percepire immediatamente che il tragitto da percorrere per raggiungere le stanze degli ospiti è caratterizzata da disomogeneità perché l'osservatore si accorge da subito che la stessa presenta dei contrasti cromatici a denotare un dislivello. Dunque l'utente che intenda impegnare una superficie siffatta in quel punto preciso non può che pag. 6/8 impiegare particolare prudenza allo scopo di evitare di inciampare nelle anomalie che la caratterizzano. Peraltro,
l'evidenza della situazione descritta non consente di ravvisare nel caso concreto la sussistenza di una situazione di pericolo occulto, cosicché deve convenirsi che causa dell'evento dannoso è stato il non uso, da parte dell'attrice, di quella normale prudenza imposta dal principio di autoresponsabilità nella fruizione dei beni della struttura ricettiva. La caduta dell'istante, in altri termini, è attribuibile esclusivamente a disattenzione della vittima. In definitiva, il sinistro in cui è stata coinvolta l'odierna istante è stato determinato da un uso della struttura ospitante privo della normale diligenza o caratterizzato da un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche, il che, concretandosi in un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, esclude la responsabilità della parte convenuta.
4. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1)rigetta ogni domanda;
2)pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di pag. 7/8 c.t.u.;
3)condanna l'attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite liquidate in complessivi € 14.600,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge.
21.12.2025 Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 8/8