Articolo 1 della Legge 29 dicembre 1930, n. 1727
Versione
13 gennaio 1931
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265 , con cui e' stata disposta la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1931