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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1596/2022
T R A
, nato in [...] il [...] e res.te in Pozzuoli (NA) Parte_1 alla via Mollusco n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorinda Conte, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Nullo n. 179; Appellante E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Roberto Maisto ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 (Sede ); CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, l'epigrafato appellante aveva esposto, premesso di aver raggiunto anagraficamente l'età pensionabile ed essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, di aver presentato in data 06.02.2020 domanda amministrativa per il conseguimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 Legge 335/1995, e di aver ricevuto in data 26.02.2020 comunicazione CP_ dall' (con data 12.2.2020) dell'esito negativo in quanto “si conferma il provvedimento di reiezione del 05.02.2019 riguardo a donazioni e assegno di mantenimento”.
Sul presupposto dell'illegittimità del rifiuto, aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla prestazione, sussistendo le condizioni reddituali ed anagrafiche, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
CP_ L' si era costituito, contestando il diritto del ricorrente al godimento della prestazione di assegno sociale, asserendo l'assenza dello stato di bisogno. Con sentenza n. 6638/2021 pubblicata il 7.1.2022, il giudice adito ha rigettato la domanda. Ha osservato che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale, quest'ultimo inesistente nella fattispecie. Ha escluso che parte ricorrente avesse fornito prova dello stato di bisogno economico argomentando sulla rilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione e sulla donazione dei due immobili in comproprietà con l'ex coniuge in favore dei figli, entrambe situazioni di fatto idonee a fondare una presunzione di sufficienza e mezzi a disposizione del richiedente. Ha ritenuto che la scelta di rinunciare all'assegno di mantenimento da parte del coniuge configurasse una condizione ostativa all'accesso alla prestazione dell'assegno sociale.
Avverso detta statuizione, con ricorso depositato presso questa Corte l'1.7.2022 il ricorrente ha proposto tempestivo appello. Ricostruito il quadro normativo con particolare riferimento ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno sociale, ha sostenuto l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento e delle disposte donazioni nel quadro di condizioni reddituali legittimanti l'erogazione della prestazione. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado, invocando il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa e, conseguentemente, la CP_ condanna dell' al pagamento dell'assegno sociale, oltre accessori e spese, con attribuzione.
CP_ Costituitosi, l' ha contestato quanto sostenuto in gravame concludendo per il rigetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, depositate le note di parte, all'udienza odierna – come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. - la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
La disciplina dell'assegno sociale è stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato 'assegno sociale'. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Come sottolineato dalla NE (Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020) “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare 'i mezzi necessari per vivere' (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione”.
Dalla disamina svolta dalla NE (che ha giudicato il caso di mancata richiesta dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge legalmente separato) si evince che, nell'attuale sistema normativo, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”; “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Ordinanza n. 14513/2020 cit.; v. in senso conforme Cass. sent. n. 24954/2021).
Tali principi sono stati richiamati nella recente Ordinanza n. 21573 del 20.7.2023: “essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo 'l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione', atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021);
13. … né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno 'è costituito dall'ammontare dei redditi ... conseguibili nell'anno solare di riferimento' dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno 'è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato ... sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti': vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti 'effettivamente percepito';
14. per la Corte 'tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi' (v. in motivazione, Cass. n. 24955 cit.);
15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò 'per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina' (Cass. n. 24955 cit., in motivazione)” (Cass. Ord. n. 21573/2023 cit.).
Lo stato di bisogno, dunque, rileva nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
La S.C. ha ribadito detti principi anche con riferimento al caso in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021 cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito,
“non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno” (così in motivazione, Cass. Ordinanza n. 7235 del 13.3.2023).
Alla luce di tale orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata. La rinuncia all'assegno di mantenimento non appare rilevante;
né può ritenersi decisiva la circostanza che il ricorrente in data anteriore alla domanda (nel 2019) abbia donato ai figli immobili in comproprietà con l'ex coniuge con l'intento di regolare l'assetto patrimoniale/familiare, in assenza di elementi indiziari della natura fraudolenta degli atti di liberalità.
CP_ L' ha prodotto documentazione relativa al reddito da lavoro dipendente percepito dall'ex coniuge del ricorrente, e alla locazione dell'immobile oggetto di donazione in CP_2 forza di contratto del 17.4.2015, con “data fine locazione” del 19.4.2027 e “valore dichiarato” di
“euro 8.400 annuale”. Ha osservato che la donazione di immobili, produttivi di reddito da locazione, nel 2019 e la rinuncia all'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, titolare di reddito da lavoro dipendente, fanno presumere l'assenza di uno stato di indigenza e la preordinazione dello spoglio immobiliare alla realizzazione del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale.
Il ricorrente in contrario ha rilevato che gli immobili, in comproprietà con l'ex coniuge, sono stati donati ai figli al fine di definire i rapporti patrimoniali con l'ex coniuge e regolare gli assetti all'interno della famiglia.
In caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici, e grava sull'ente erogatore della CP_ prestazione ( l'onere di provare che l'istante nell'anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale ha dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno. Si ritiene che questa circostanza sia rimasta indimostrata nella specie, essendo insufficiente a tal fine la CP_ documentazione prodotta dall' relativa a redditi (da lavoro dipendente/locazione) percepiti dall'ex coniuge/donatari, e la deduzione circa l'obbligo di mantenimento/alimentare a carico di questi.
Si è già osservato come il requisito economico alla base dell'assegno sociale non sia escluso dalla esistenza di potenziali e astratte fonti di reddito, dovendosi assegnare rilievo soltanto ai redditi effettivamente percepiti, i soli che garantiscono all'istante mezzi di sostentamento.
CP_ Neanche rileva la mera allegazione dell' che la successione ex lege del nuovo proprietario/donatario nel contratto di locazione dell'immobile non impediva che fosse stata prevista la cessione al donante ( ) del canone di locazione. Per un verso, relativamente Pt_1 CP_ alla locazione dell'immobile oggetto di donazione, l' si limita a produrre la schermata dell'Agenzia delle Entrate con i dati relativi all'anno 2015, non aggiornati al 2019/2020 (anno di riferimento per la percezione dell'assegno sociale). Per l'altro, la deduzione non è stata supportata da alcun riscontro probatorio indicativo della titolarità del reddito da fabbricato in capo all'istante. Né dal quadro fattuale descritto sono desumibili indizi di una simulazione artificiosa della situazione di bisogno.
Il , da parte sua, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio di febbraio 2020, Pt_1 ove attesta di non aver percepito alcun reddito, né da lavoro né da fabbricati, nell'anno 2019 e nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Inoltre, in ottemperanza all'ordinanza di codesta Corte del 05.05.2025, ha depositato certificazione dell'Agenzia delle entrate ove è indicato che negli anni dal 2019 fino al 2024 il non ha prodotto alcun reddito personale (neanche da fabbricato, Pt_1
e ciò esclude che sia rimasto titolare del canone di locazione). Ha poi depositato documentazione relativa alla successione nel canone di locazione dell'immobile oggetto di donazione e documentazione reddituale di , figlio del ricorrente, il quale ha regolarmente Persona_1 dichiarato il proprio reddito da locazione all'Agenzia delle entrate.
La predetta documentazione, allegata alle note del 6.6.2025, può essere acquisita, non essendo ancora disponibile all'epoca del ricorso introduttivo (di febbraio 2021) e avendo il ricorrente, già nel precedente grado, formulato richiesta di deposito di documentazione reddituale aggiornata dell'Agenzia delle entrate e di documentazione comprovante la successione nel canone di locazione, richiesta che rimaneva inevasa (cfr. note del 17.6.2021 nel fasc. di primo Pt_1 grado).
Sussistendo pertanto le condizioni reddituali, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa, l' va condannato all'erogazione dei ratei oltre accessori con decorrenza di CP_1 legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 147/2022, tenendo conto della trattazione/istruttoria svolta anche nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 6/2/2020, condanna l' CP_1 all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo (marzo 2020), oltre accessori con decorrenza di legge;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 2540,00 e per il presente grado in euro 2906,00, oltre, per ciascun grado, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 22/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1596/2022
T R A
, nato in [...] il [...] e res.te in Pozzuoli (NA) Parte_1 alla via Mollusco n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Fiorinda Conte, presso il cui Studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Nullo n. 179; Appellante E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Roberto Maisto ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 (Sede ); CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2021 presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, l'epigrafato appellante aveva esposto, premesso di aver raggiunto anagraficamente l'età pensionabile ed essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, di aver presentato in data 06.02.2020 domanda amministrativa per il conseguimento dell'assegno sociale ex art. 3 comma 6 Legge 335/1995, e di aver ricevuto in data 26.02.2020 comunicazione CP_ dall' (con data 12.2.2020) dell'esito negativo in quanto “si conferma il provvedimento di reiezione del 05.02.2019 riguardo a donazioni e assegno di mantenimento”.
Sul presupposto dell'illegittimità del rifiuto, aveva chiesto che fosse accertato il proprio diritto alla prestazione, sussistendo le condizioni reddituali ed anagrafiche, con condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
CP_ L' si era costituito, contestando il diritto del ricorrente al godimento della prestazione di assegno sociale, asserendo l'assenza dello stato di bisogno. Con sentenza n. 6638/2021 pubblicata il 7.1.2022, il giudice adito ha rigettato la domanda. Ha osservato che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale, quest'ultimo inesistente nella fattispecie. Ha escluso che parte ricorrente avesse fornito prova dello stato di bisogno economico argomentando sulla rilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento in sede di separazione e sulla donazione dei due immobili in comproprietà con l'ex coniuge in favore dei figli, entrambe situazioni di fatto idonee a fondare una presunzione di sufficienza e mezzi a disposizione del richiedente. Ha ritenuto che la scelta di rinunciare all'assegno di mantenimento da parte del coniuge configurasse una condizione ostativa all'accesso alla prestazione dell'assegno sociale.
Avverso detta statuizione, con ricorso depositato presso questa Corte l'1.7.2022 il ricorrente ha proposto tempestivo appello. Ricostruito il quadro normativo con particolare riferimento ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno sociale, ha sostenuto l'irrilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento e delle disposte donazioni nel quadro di condizioni reddituali legittimanti l'erogazione della prestazione. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado, invocando il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta a decorrere dalla domanda amministrativa e, conseguentemente, la CP_ condanna dell' al pagamento dell'assegno sociale, oltre accessori e spese, con attribuzione.
CP_ Costituitosi, l' ha contestato quanto sostenuto in gravame concludendo per il rigetto.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, depositate le note di parte, all'udienza odierna – come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. - la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
La disciplina dell'assegno sociale è stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato 'assegno sociale'. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Come sottolineato dalla NE (Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020) “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare 'i mezzi necessari per vivere' (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011). 8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione”.
Dalla disamina svolta dalla NE (che ha giudicato il caso di mancata richiesta dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge legalmente separato) si evince che, nell'attuale sistema normativo, conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: “L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”; “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. Ordinanza n. 14513/2020 cit.; v. in senso conforme Cass. sent. n. 24954/2021).
Tali principi sono stati richiamati nella recente Ordinanza n. 21573 del 20.7.2023: “essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già Cass. nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr. 14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo 'l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione', atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021);
13. … né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno 'è costituito dall'ammontare dei redditi ... conseguibili nell'anno solare di riferimento' dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno 'è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato ... sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti': vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti 'effettivamente percepito';
14. per la Corte 'tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi' (v. in motivazione, Cass. n. 24955 cit.);
15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò 'per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina' (Cass. n. 24955 cit., in motivazione)” (Cass. Ord. n. 21573/2023 cit.).
Lo stato di bisogno, dunque, rileva nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge, salvo ovviamente l'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
La S.C. ha ribadito detti principi anche con riferimento al caso in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021 cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito,
“non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno” (così in motivazione, Cass. Ordinanza n. 7235 del 13.3.2023).
Alla luce di tale orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata. La rinuncia all'assegno di mantenimento non appare rilevante;
né può ritenersi decisiva la circostanza che il ricorrente in data anteriore alla domanda (nel 2019) abbia donato ai figli immobili in comproprietà con l'ex coniuge con l'intento di regolare l'assetto patrimoniale/familiare, in assenza di elementi indiziari della natura fraudolenta degli atti di liberalità.
CP_ L' ha prodotto documentazione relativa al reddito da lavoro dipendente percepito dall'ex coniuge del ricorrente, e alla locazione dell'immobile oggetto di donazione in CP_2 forza di contratto del 17.4.2015, con “data fine locazione” del 19.4.2027 e “valore dichiarato” di
“euro 8.400 annuale”. Ha osservato che la donazione di immobili, produttivi di reddito da locazione, nel 2019 e la rinuncia all'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, titolare di reddito da lavoro dipendente, fanno presumere l'assenza di uno stato di indigenza e la preordinazione dello spoglio immobiliare alla realizzazione del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale.
Il ricorrente in contrario ha rilevato che gli immobili, in comproprietà con l'ex coniuge, sono stati donati ai figli al fine di definire i rapporti patrimoniali con l'ex coniuge e regolare gli assetti all'interno della famiglia.
In caso di tutela assistenziale rapportata ad un limite di reddito, tale limite va inteso - in virtù del concetto di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici, e grava sull'ente erogatore della CP_ prestazione ( l'onere di provare che l'istante nell'anno precedente la presentazione della domanda di assegno sociale ha dolosamente predeterminato il proprio stato di bisogno. Si ritiene che questa circostanza sia rimasta indimostrata nella specie, essendo insufficiente a tal fine la CP_ documentazione prodotta dall' relativa a redditi (da lavoro dipendente/locazione) percepiti dall'ex coniuge/donatari, e la deduzione circa l'obbligo di mantenimento/alimentare a carico di questi.
Si è già osservato come il requisito economico alla base dell'assegno sociale non sia escluso dalla esistenza di potenziali e astratte fonti di reddito, dovendosi assegnare rilievo soltanto ai redditi effettivamente percepiti, i soli che garantiscono all'istante mezzi di sostentamento.
CP_ Neanche rileva la mera allegazione dell' che la successione ex lege del nuovo proprietario/donatario nel contratto di locazione dell'immobile non impediva che fosse stata prevista la cessione al donante ( ) del canone di locazione. Per un verso, relativamente Pt_1 CP_ alla locazione dell'immobile oggetto di donazione, l' si limita a produrre la schermata dell'Agenzia delle Entrate con i dati relativi all'anno 2015, non aggiornati al 2019/2020 (anno di riferimento per la percezione dell'assegno sociale). Per l'altro, la deduzione non è stata supportata da alcun riscontro probatorio indicativo della titolarità del reddito da fabbricato in capo all'istante. Né dal quadro fattuale descritto sono desumibili indizi di una simulazione artificiosa della situazione di bisogno.
Il , da parte sua, ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio di febbraio 2020, Pt_1 ove attesta di non aver percepito alcun reddito, né da lavoro né da fabbricati, nell'anno 2019 e nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Inoltre, in ottemperanza all'ordinanza di codesta Corte del 05.05.2025, ha depositato certificazione dell'Agenzia delle entrate ove è indicato che negli anni dal 2019 fino al 2024 il non ha prodotto alcun reddito personale (neanche da fabbricato, Pt_1
e ciò esclude che sia rimasto titolare del canone di locazione). Ha poi depositato documentazione relativa alla successione nel canone di locazione dell'immobile oggetto di donazione e documentazione reddituale di , figlio del ricorrente, il quale ha regolarmente Persona_1 dichiarato il proprio reddito da locazione all'Agenzia delle entrate.
La predetta documentazione, allegata alle note del 6.6.2025, può essere acquisita, non essendo ancora disponibile all'epoca del ricorso introduttivo (di febbraio 2021) e avendo il ricorrente, già nel precedente grado, formulato richiesta di deposito di documentazione reddituale aggiornata dell'Agenzia delle entrate e di documentazione comprovante la successione nel canone di locazione, richiesta che rimaneva inevasa (cfr. note del 17.6.2021 nel fasc. di primo Pt_1 grado).
Sussistendo pertanto le condizioni reddituali, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa, l' va condannato all'erogazione dei ratei oltre accessori con decorrenza di CP_1 legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 147/2022, tenendo conto della trattazione/istruttoria svolta anche nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 6/2/2020, condanna l' CP_1 all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo (marzo 2020), oltre accessori con decorrenza di legge;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 2540,00 e per il presente grado in euro 2906,00, oltre, per ciascun grado, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 22/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano