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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA OR Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2276/2025 promosso da:
nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LL NN;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN ZO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Affidamento e collocazione viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento paritario a Per_1 settimane alterne, salvi diversi accordi tra le parti.
La gestione ordinaria del figlio nella settimana di competenza rimane a carico del genitore collocatario.
Nella settimana di rispettiva spettanza ciascun genitore garantirà all'altro una videochiamata dopo cena compatibilmente con le esigenze del minore.
Il minore manterrà la residenza anagrafica attuale presso la casa familiare che diverrà di proprietà esclusiva del sig. . Controparte_1
1 2. Mantenimento ordinario e straordinario
Stante il collocamento paritario i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio.
I genitori apriranno un conto corrente cointestato dove verrà versato interamente l'assegno unico ed ogni 15 del mese ciascuno genitore verserà l'importo di € 150,00 aggiornato ISTAT. Tale conto verrà utilizzato dai genitori per sostenere le spese di abbigliamento e le spese straordinarie ad eccezione di quelle legate alle terapie prescritte per la suindicata diagnosi e le relative problematiche connesse e quelle mediche specialistiche (a titolo di esempio spese odontoiatriche, spese oculistiche, spese mediche specialistiche qualora costretti ad accedere a professionisti privati per necessità e/o urgenze ovvero per i tempi del S.S.N.) che verranno suddivise a monte al 50% per evitare problematiche conseguenti al rimborso.
3. Festività natalizie, estive e altre festività
Durante le FESTIVITÀ NATALIZIE trascorrerà il 24 con il padre quando lo Per_1 riaccompagnerà dalla madre alle 11:00 del 25 dicembre e si tratterrà con la madre sino al 31 dicembre quando lo riaccompagnerà dal padre alle 11:00. Il bambino starà con il padre dal 31 dicembre ore 11:00 sino al 5 gennaio quando lo riaccompagnerà dalla madre alle 11:00. Per_1 trascorrerà il 6 gennaio con pernotto ad anni alterni con i genitori.
Durante le FESTIVITÀ PASQUALI trascorrerà tre giorni con il padre e tre con la madre Per_1 nel rispetto del principio dell'alternanza.
Nel PERIODO ESTIVO verrà seguito il principio dell'alternanza delle settimane tra i genitori salvo il caso in cui venga organizzata una vacanza superiore alla settimana.
Durante il periodo di vacanze natalizie e pasquali del minore, rimane reciprocamente sospeso il diritto di visita.
trascorrerà la festa di compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà con chi Per_1 di spettanza ancorché ricada nella settimana di competenza dell'altro genitore.
Il compleanno di verrà festeggiato con entrambi i genitori, il pranzo con uno e la cena con Per_1
l'altro ad anni alterni e nel caso in cui venga organizzata una festa con gli amici del bambino parteciperanno entrambi i genitori, salvi diversi accordi tra le parti.
4. Educazione ed istruzione del minore
I ricorrenti concordano e si impegnano reciprocamente a far sì che continui a frequentare Per_1 la scuola materna Il IL NT sito a Collemarino e successivamente ad iscriverlo presso la scuola elementare NT Alighieri di Collemarino (AN).
5. Casa familiare
2 I ricorrenti concordano nel regolare in modo definitivo i loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento da parte della sig.ra della sua quota di proprietà della casa Parte_1 familiare al sig. il quale si accollerà integralmente il mutuo residuo, attualmente Controparte_1 cointestato ad entrambi i ricorrenti, in essere con la banca con liberazione della sig.ra . Parte_1
Per l'effetto di tali accordi la sig. si impegna a trasferire al sig. Parte_1 Controparte_1
l'appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, di vani catastali 4,5 (quattro virgola cinque) con pertinenziale locale ad uso garage al piano primo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 25 (venticinque) alle condizioni sopra descritte.
Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune, conformemente intestato, come segue:
• Foglio 25, particella 238, subalterno 49, via Matteo Ricci senza numero civico, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale metri quadrati
91, totale escluse aree scoperte metri quadrati 89, rendita catastale euro 522,91 (appartamento);
• Foglio 25, particella 238, subalterno 19, via Matteo Ricci senza numero civico, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza metri quadrati 25, superficie catastale totale metri quadrati 27, rendita catastale euro 173,01 (garage).
L'appartamento è pervenuto in proprietà delle parti giusto rogito notarile dott.ssa
[...] del 26 ottobre 2016 Repertorio n.
4.363 Raccolta n.
3.710 registrato il 27 ottobre 2016 al Per_2
Numero 8221 Serie:1T
Le parti chiedono che agli effetti fiscali del predetto trasferimento di proprietà degli immobili vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi della vigente normativa (ivi compresa la circolare Agenzia Entrate n. 27/ E/2012 - Cassazione 18066/14). Pertanto, il suddetto trasferimento di proprietà̀ e tutti gli atti connessi e conseguenti al presente ricorso, essendo elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare, sono pertanto esenti dall'imposta di bollo.
Il sig. riconosce alla sig. l'importo di euro 6.000,00 per Controparte_1 Parte_1
l'acquisto degli arredi.
Il trasferimento della proprietà e la liberazione dal mutuo dovrà avvenire entro 60 giorni dall'omologa e comunque a decorrere dal mese di aprile il sig. provvederà al pagamento CP_1 integrale del mutuo. Il sig. dovrà provvedere al versamento dei 6.000,00 euro in due tranche: CP_1
€ 3.000,00 all'omologa ed € 3.000,00 al momento del trasferimento dell'immobile. Le spese condominiali ancora non saldate rimangono a carico del sig. il quale provvederà a rifondere CP_1 alla sig.ra l'importo di € 530,00 sul conto corrente IBAN: Parte_1
[...] all'omologa. La sig.ra non provvederà più al Parte_1 pagamento del mutuo a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso.
3 Nelle more del trasferimento della proprietà il sig. avrà l'utilizzo esclusivo dell'abitazione e CP_1 provvederà a volturare tutte le utenze a suo esclusivo nome e a sua cura e spese.
Le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni vicenda e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo e ragione.
Spese compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 13.05.2020.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, del quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA OR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA OR Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2276/2025 promosso da:
nata ad [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LL NN;
e nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN ZO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Affidamento e collocazione viene affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa, con collocamento paritario a Per_1 settimane alterne, salvi diversi accordi tra le parti.
La gestione ordinaria del figlio nella settimana di competenza rimane a carico del genitore collocatario.
Nella settimana di rispettiva spettanza ciascun genitore garantirà all'altro una videochiamata dopo cena compatibilmente con le esigenze del minore.
Il minore manterrà la residenza anagrafica attuale presso la casa familiare che diverrà di proprietà esclusiva del sig. . Controparte_1
1 2. Mantenimento ordinario e straordinario
Stante il collocamento paritario i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio.
I genitori apriranno un conto corrente cointestato dove verrà versato interamente l'assegno unico ed ogni 15 del mese ciascuno genitore verserà l'importo di € 150,00 aggiornato ISTAT. Tale conto verrà utilizzato dai genitori per sostenere le spese di abbigliamento e le spese straordinarie ad eccezione di quelle legate alle terapie prescritte per la suindicata diagnosi e le relative problematiche connesse e quelle mediche specialistiche (a titolo di esempio spese odontoiatriche, spese oculistiche, spese mediche specialistiche qualora costretti ad accedere a professionisti privati per necessità e/o urgenze ovvero per i tempi del S.S.N.) che verranno suddivise a monte al 50% per evitare problematiche conseguenti al rimborso.
3. Festività natalizie, estive e altre festività
Durante le FESTIVITÀ NATALIZIE trascorrerà il 24 con il padre quando lo Per_1 riaccompagnerà dalla madre alle 11:00 del 25 dicembre e si tratterrà con la madre sino al 31 dicembre quando lo riaccompagnerà dal padre alle 11:00. Il bambino starà con il padre dal 31 dicembre ore 11:00 sino al 5 gennaio quando lo riaccompagnerà dalla madre alle 11:00. Per_1 trascorrerà il 6 gennaio con pernotto ad anni alterni con i genitori.
Durante le FESTIVITÀ PASQUALI trascorrerà tre giorni con il padre e tre con la madre Per_1 nel rispetto del principio dell'alternanza.
Nel PERIODO ESTIVO verrà seguito il principio dell'alternanza delle settimane tra i genitori salvo il caso in cui venga organizzata una vacanza superiore alla settimana.
Durante il periodo di vacanze natalizie e pasquali del minore, rimane reciprocamente sospeso il diritto di visita.
trascorrerà la festa di compleanno dei genitori e la festa della mamma e del papà con chi Per_1 di spettanza ancorché ricada nella settimana di competenza dell'altro genitore.
Il compleanno di verrà festeggiato con entrambi i genitori, il pranzo con uno e la cena con Per_1
l'altro ad anni alterni e nel caso in cui venga organizzata una festa con gli amici del bambino parteciperanno entrambi i genitori, salvi diversi accordi tra le parti.
4. Educazione ed istruzione del minore
I ricorrenti concordano e si impegnano reciprocamente a far sì che continui a frequentare Per_1 la scuola materna Il IL NT sito a Collemarino e successivamente ad iscriverlo presso la scuola elementare NT Alighieri di Collemarino (AN).
5. Casa familiare
2 I ricorrenti concordano nel regolare in modo definitivo i loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento da parte della sig.ra della sua quota di proprietà della casa Parte_1 familiare al sig. il quale si accollerà integralmente il mutuo residuo, attualmente Controparte_1 cointestato ad entrambi i ricorrenti, in essere con la banca con liberazione della sig.ra . Parte_1
Per l'effetto di tali accordi la sig. si impegna a trasferire al sig. Parte_1 Controparte_1
l'appartamento ad uso civile abitazione posto al piano secondo, di vani catastali 4,5 (quattro virgola cinque) con pertinenziale locale ad uso garage al piano primo sottostrada della consistenza catastale di metri quadrati 25 (venticinque) alle condizioni sopra descritte.
Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune, conformemente intestato, come segue:
• Foglio 25, particella 238, subalterno 49, via Matteo Ricci senza numero civico, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale metri quadrati
91, totale escluse aree scoperte metri quadrati 89, rendita catastale euro 522,91 (appartamento);
• Foglio 25, particella 238, subalterno 19, via Matteo Ricci senza numero civico, piano S1, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza metri quadrati 25, superficie catastale totale metri quadrati 27, rendita catastale euro 173,01 (garage).
L'appartamento è pervenuto in proprietà delle parti giusto rogito notarile dott.ssa
[...] del 26 ottobre 2016 Repertorio n.
4.363 Raccolta n.
3.710 registrato il 27 ottobre 2016 al Per_2
Numero 8221 Serie:1T
Le parti chiedono che agli effetti fiscali del predetto trasferimento di proprietà degli immobili vengano dichiarati esenti da ogni imposta e tassa ai sensi della vigente normativa (ivi compresa la circolare Agenzia Entrate n. 27/ E/2012 - Cassazione 18066/14). Pertanto, il suddetto trasferimento di proprietà̀ e tutti gli atti connessi e conseguenti al presente ricorso, essendo elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare, sono pertanto esenti dall'imposta di bollo.
Il sig. riconosce alla sig. l'importo di euro 6.000,00 per Controparte_1 Parte_1
l'acquisto degli arredi.
Il trasferimento della proprietà e la liberazione dal mutuo dovrà avvenire entro 60 giorni dall'omologa e comunque a decorrere dal mese di aprile il sig. provvederà al pagamento CP_1 integrale del mutuo. Il sig. dovrà provvedere al versamento dei 6.000,00 euro in due tranche: CP_1
€ 3.000,00 all'omologa ed € 3.000,00 al momento del trasferimento dell'immobile. Le spese condominiali ancora non saldate rimangono a carico del sig. il quale provvederà a rifondere CP_1 alla sig.ra l'importo di € 530,00 sul conto corrente IBAN: Parte_1
[...] all'omologa. La sig.ra non provvederà più al Parte_1 pagamento del mutuo a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso.
3 Nelle more del trasferimento della proprietà il sig. avrà l'utilizzo esclusivo dell'abitazione e CP_1 provvederà a volturare tutte le utenze a suo esclusivo nome e a sua cura e spese.
Le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni vicenda e di non aver più nulla a pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo e ragione.
Spese compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato fuori dal Per_1 matrimonio il 13.05.2020.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, del quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 01.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA OR
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