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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2513/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gullì Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio Parte_1
diritto al riconoscimento del congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d.lgs. n.
Pag. 1 a 5 151/2001, richiesto per il periodo 2.8.2019/26.8.2019 per prestare assistenza alla madre portatrice di disabilità grave.
1.1. A tal fine, ha esposto di aver presentato apposita domanda all' in data CP_1
29.7.2019, che tuttavia veniva respinta in quanto il richiedente e la familiare da assistere non risultavano conviventi.
1.2. Ha dedotto l'illegittimità del diniego opposto dall' , dal Controparte_2 momento che, all'atto della domanda, il ricorrente risultava iscritto all'anagrafe della popolazione temporanea di Fiumefreddo Bruzio e coabitava con la propria madre, residente in [...] di quel Comune.
2. L' ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta decadenza ex art. 47 CP_1
DPR n. 639/1970; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. È infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , Controparte_2
dal momento che, essendo i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001 posti a carico della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, essi devono intendersi esclusi dalle previsioni di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970 in materia di decadenza “sostanziale” dell'azione giudiziaria (così anche Trib. Castrovillari, sez. lav., sent. n. 572/2022).
3.1. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
4. Lo stesso è, tuttavia, infondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.lgs. n. 151/2001, nel testo vigente in seguito alla modifica di cui al d.lgs. n. 119/2011: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
Pag. 2 a 5 coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
4.2. Il successivo comma 5-bis, per quanto rileva in questa sede, dispone al primo periodo che “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”.
4.3. La circolare n. 32/2012 (doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente) CP_1 prevede che il requisito della convivenza deve essere accertato “d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/1989), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”.
4.4. Secondo l'interpretazione chiaramente desumibile dalle norme citate, il diritto al congedo biennale di cui si discute è subordinato, per tutti i lavoratori legittimati alla sua fruizione, alla sussistenza del requisito della convivenza, da intendersi come concomitante residenza anagrafica e coabitazione con il congiunto affetto da disabilità (in tal senso v. Trib. Udine, sez. lav., n. 172 del 4.7.2023).
4.5. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente, al momento di presentazione della domanda di congedo straordinario (29.7.2019) avesse la propria residenza anagrafica in Chiaravalle Centrale (CZ), Via Suor
Pag. 3 a 5 Brigida Postorino n. 29, mentre la madre risiedeva in Fiumefreddo Bruzio (CS),
Via dei Campi n. 18 (doc. n. 4 del fascicolo ). Tale circostanza ha condotto CP_1 alla reiezione della domanda di congedo straordinario da parte dell' . CP_1
4.6. Parte ricorrente, per contrastare le argomentazioni dell' , ha dedotto di CP_2
aver richiesto ed ottenuto, in data 24.7.2018, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ex art. 32 del regolamento anagrafico di cui al DPR n.
223/1989, nel Comune di Fiumefreddo Bruzio (Via dei Campi n. 20), in cui vive la persona da assistere (cfr. certificato allegato al fascicolo di parte ricorrente).
4.7. La circostanza è, tuttavia, di per sé inidonea a far ritenere che, alla data della domanda di congedo straordinario, il ricorrente effettivamente convivesse con la propria madre, dovendo essere, al riguardo, evidenziato che, ai sensi del quarto comma del citato art. 32 DPR. n. 223/1989, l'iscrizione è consentita per un solo anno. Trascorso tale periodo di tempo, occorre comunque richiedere la residenza anagrafica, dovendo altrimenti lo stesso ufficiale d'anagrafe procedere d'ufficio ad eliminare la persona dallo schedario del Comune, o perché se ne è allontanata o perché vi ha stabilito la dimora abituale.
4.8. Nel caso di specie, posto che tra iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e domanda di congedo straordinario è trascorso un lasso di tempo di più di un anno, non vi è prova che la permanenza del ricorrente presso il Comune di residenza della madre si sia protratta anche nel periodo di presentazione dell'istanza ex art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, né che, in ogni caso, lo stesso convivesse effettivamente con la persona da assistere.
4.9. In difetto di dimostrazione del suddetto presupposto costitutivo del diritto fatto valere, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. In virtù della peculiare natura delle questioni controverse affrontate, dell'opinabilità della soluzione interpretativa adottata e della qualità delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2513/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gullì Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio Parte_1
diritto al riconoscimento del congedo straordinario ex art. 42, co. 5, d.lgs. n.
Pag. 1 a 5 151/2001, richiesto per il periodo 2.8.2019/26.8.2019 per prestare assistenza alla madre portatrice di disabilità grave.
1.1. A tal fine, ha esposto di aver presentato apposita domanda all' in data CP_1
29.7.2019, che tuttavia veniva respinta in quanto il richiedente e la familiare da assistere non risultavano conviventi.
1.2. Ha dedotto l'illegittimità del diniego opposto dall' , dal Controparte_2 momento che, all'atto della domanda, il ricorrente risultava iscritto all'anagrafe della popolazione temporanea di Fiumefreddo Bruzio e coabitava con la propria madre, residente in [...] di quel Comune.
2. L' ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta decadenza ex art. 47 CP_1
DPR n. 639/1970; nel merito, ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. È infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' , Controparte_2
dal momento che, essendo i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151/2001 posti a carico della “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”, essi devono intendersi esclusi dalle previsioni di cui all'art. 47 DPR n. 639/1970 in materia di decadenza “sostanziale” dell'azione giudiziaria (così anche Trib. Castrovillari, sez. lav., sent. n. 572/2022).
3.1. Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
4. Lo stesso è, tuttavia, infondato.
4.1. Ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del d.lgs. n. 151/2001, nel testo vigente in seguito alla modifica di cui al d.lgs. n. 119/2011: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio
2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
Pag. 2 a 5 coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”.
4.2. Il successivo comma 5-bis, per quanto rileva in questa sede, dispone al primo periodo che “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa”.
4.3. La circolare n. 32/2012 (doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente) CP_1 prevede che il requisito della convivenza deve essere accertato “d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 D.P.R. n. 223/1989), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”.
4.4. Secondo l'interpretazione chiaramente desumibile dalle norme citate, il diritto al congedo biennale di cui si discute è subordinato, per tutti i lavoratori legittimati alla sua fruizione, alla sussistenza del requisito della convivenza, da intendersi come concomitante residenza anagrafica e coabitazione con il congiunto affetto da disabilità (in tal senso v. Trib. Udine, sez. lav., n. 172 del 4.7.2023).
4.5. Orbene, nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente, al momento di presentazione della domanda di congedo straordinario (29.7.2019) avesse la propria residenza anagrafica in Chiaravalle Centrale (CZ), Via Suor
Pag. 3 a 5 Brigida Postorino n. 29, mentre la madre risiedeva in Fiumefreddo Bruzio (CS),
Via dei Campi n. 18 (doc. n. 4 del fascicolo ). Tale circostanza ha condotto CP_1 alla reiezione della domanda di congedo straordinario da parte dell' . CP_1
4.6. Parte ricorrente, per contrastare le argomentazioni dell' , ha dedotto di CP_2
aver richiesto ed ottenuto, in data 24.7.2018, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, ex art. 32 del regolamento anagrafico di cui al DPR n.
223/1989, nel Comune di Fiumefreddo Bruzio (Via dei Campi n. 20), in cui vive la persona da assistere (cfr. certificato allegato al fascicolo di parte ricorrente).
4.7. La circostanza è, tuttavia, di per sé inidonea a far ritenere che, alla data della domanda di congedo straordinario, il ricorrente effettivamente convivesse con la propria madre, dovendo essere, al riguardo, evidenziato che, ai sensi del quarto comma del citato art. 32 DPR. n. 223/1989, l'iscrizione è consentita per un solo anno. Trascorso tale periodo di tempo, occorre comunque richiedere la residenza anagrafica, dovendo altrimenti lo stesso ufficiale d'anagrafe procedere d'ufficio ad eliminare la persona dallo schedario del Comune, o perché se ne è allontanata o perché vi ha stabilito la dimora abituale.
4.8. Nel caso di specie, posto che tra iscrizione nello schedario della popolazione temporanea e domanda di congedo straordinario è trascorso un lasso di tempo di più di un anno, non vi è prova che la permanenza del ricorrente presso il Comune di residenza della madre si sia protratta anche nel periodo di presentazione dell'istanza ex art. 42, co. 5, d.lgs. n. 151/2001, né che, in ogni caso, lo stesso convivesse effettivamente con la persona da assistere.
4.9. In difetto di dimostrazione del suddetto presupposto costitutivo del diritto fatto valere, il ricorso non può trovare accoglimento.
5. In virtù della peculiare natura delle questioni controverse affrontate, dell'opinabilità della soluzione interpretativa adottata e della qualità delle parti, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Pag. 4 a 5 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5