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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 07.06.2025 al n. 2844 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promossa da Parte_1
(C.F. con l'avv. MARIA CRISTINA FOTI e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. con l'avv. MARIA GRAZIA AM- Parte_2 C.F._2
BROSETTI.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nel ricorso congiuntamente depo- sitato in data 06.06.2025 per come successivamente modificato in data 09/16.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso come innanzi depositato (e successivamente modificato) i ricorrenti hanno allegato di essere genitori di (nato il [...]) maggiorenne ed econo- Per_1
micamente autosufficiente e di (nato il [...]) maggiorenne, ma non econo- Per_2
micamente autosufficiente, che a mezzo della sentenza n. 380/2005, pubblicata in data
13.05.2005, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario dai medesimi contratto in data 24.06.1982 in Verbania (VCO) alle condizioni concordate tra le parti che prevedevano (tra le altre):
1 “5° Il sig. verserà un premio assicurativo di Euro 2.000,00 per costituire una poliz- Parte_3
za per spese mediche a favore della sig.ra nonché a corrispondere in favore dei figli la Persona_3
somma mensile di Euro 650/00 per ciascun figlio. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. si impegna inoltre a corrispondere le spese di carattere straordina- Pt_1
rio in misura del 100%. 6° L'obbligo di corresponsione degli oneri economici del sig. Parte_4
ai sensi delle disposizioni di legge fino a quando i figli saranno economicamente indipendenti”,
[...]
che le suddette condizioni sono divenute obsolete in quanto ambedue i figli sono dive- nuti maggiorenni, ha raggiunto l'indipendenza economica mentre , “conse- Per_1 Per_2
guita una doppia laurea nell'ottobre 2024, ha superato il concorso per dottorato di ricerca con il conse- guimento di una borsa di studio di € 1.193,00 mensili” e che hanno raggiunto un accordo per modificare tali condizioni come segue:
“1) la cessazione dell'obbligo del sig. di versare il premio per la polizza sanitaria di cui al pun- Pt_1
to 5° della sentenza n.- n. R.G. 380/05 stabilito in favore della sig.ra avendo il medesimo Per_3
adempiuto integralmente a quanto ivi previsto;
2) la cessazione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento concordato in favore del figlio in quanto da tempo autonomo ed indipendente economicamente;
Per_1
3) l'obbligo del sig. di contribuire fino a marzo 2028 al mantenimento del figlio bonifi- Pt_1 Per_2
cando alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 700,00 omnicomprensivo anche Per_3
delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente (e cioè a giugno 2026 e a giugno 2027) secondo gli indici Istat, rivalutazione che verrà calcolata utilizzando il servizio denominato ISTAT FOI;
tale ob- bligo di corresponsione decorrerà dal mese di giugno 2025.
4) la cessazione in via irrevocabile di ogni obbligazione economica reciproca tra le parti derivante dalla sentenza n. R.G. 380/05, avendo le stesse già adempiuto integralmente a quanto in essa previsto, ri- nunciando le parti reciprocamente a ogni pretesa, diritto o obbligazione ulteriore ad essa connessa, anche in riferimento all'assegno divorzile, crediti, debiti, conti correnti, beni mobili e immobili, o altri cespiti;
5) la rinuncia ad impugnare la sentenza di modifica delle condizioni di divorzio e a promuovere qualsia- si azione giudiziaria o amministrativa connessa o collegata ai rapporti patrimoniali, economici e persona- li ad essa correlati nonché oggetto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. R. G.
380/05;
2 6) compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Con decreto del 09.06.2025 il Giudice relatore, rilevata la mancata trasmissione digitale della procura speciale alle liti rilasciata all'avv. Foti e l'inammissibilità della preventiva ri- nuncia all'impugnazione della sentenza conclusiva del presente giudizio, ha fissato l'udienza con trattazione scritta del 26.06.2025 per consentire alle parti di sanare i vizi ri- levati.
In data 09.06.2025 sono stati sanati i “vizi” rilevati e il ricorso è stato parzialmente modi- ficato al punto 5 prevedendo “la rinuncia a promuovere qualsiasi azione giudiziaria o amministra- tiva connessa o collegata ai rapporti patrimoniali, economici e personali oggetto della sentenza di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio n. R.G. 380/05”.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per accogliere le domande innanzi formulate che non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo inter partes siglato (innanzi integralmente richiamato) per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 380/2005 pubblicata da questo Tribunale in data 13.05.2005 e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 18/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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