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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.24018/2024 R.G.
TRA Avv. DE BERARDINIS Luca cf. , rappresentato e difeso da se C.F._1 medesimo e dall'avv. Antonio Pezone come da procura in atti, elett.te domiciliato presso il proprio studio sito in Frattamaggiore (Na) alla via Roma n. 266 OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Sirio Giametta con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via C. Pezzullo n. 65 come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 8.11.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249044347047/000 notificatagli in data 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito ivi portato n. 37120170016164434 000, notificato il 13.02.2018, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti, con correlate sanzioni civili, alla Gestione separata Liberi Professionisti in relazione all'anno di imposta 2010. Ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei titoli indicati, quale fatto estintivo alla asserita notifica;
ha contestato, in ogni caso, il fondamento della pretesa contributiva dell'Ente, evidenziando che nell'anno 2010 era iscritto all'ordine degli avvocati ed alla Cassa Forense (seppure ai fini assistenziali, non già previdenziali). Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento, quindi la non debenza dei crediti vantati con i titoli opposti, con contestuale cancellazione iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' vinte le spese, con attribuzione. CP_4
Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato, in ogni caso, la regolare notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, CP_4 in presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario e tenuto conto dei periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica dell'avviso di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, anche avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249044347047/000 notificata in data 15 ottobre 2024, limitatamente all'avviso di addebito individuato in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito che, in quanto inerente a contributi relativi all'anno 2010, era da ritenersi già ampiamento prescritto all'epoca della notifica dell'AVA avvenuta nel 2018; in ogni caso, ha contestato, la fondatezza della pretesa nel merito, evidenziando che nell'anno 2010 era iscritto all'Ordine degli Avvocati con oneri contributivi esclusivamente nei confronti della Cassa Forense. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato tuttavia che parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la notifica, avvenuta in data 13.02.2018, a mezzo raccomandata AR e con la procedura della compiuta giacenza, dell'avviso di addebito n. 371 2017 00161644 34 000, per come documentato dall' ; neppure ha sollevato eccezioni relative a vizi che, in via CP_4 di mera ipotesi, avrebbero potuto inficiare la notifica medesima. Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto irrimediabilmente tardiva, in relazione alle eccezione inerenti il merito e la prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza). Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta infondata. Invero, dalla notifica dell'AVA in data 13.02.2018 la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica di altri atti interruttivi, anteriori alla notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria della emerge che in data 28.09.2019 era Controparte_2 notificata al ricorrente, all'indirizzo pec " " Email_1 l'intimazione N.07120199034749237/000 contenente esplicito riferimento all'AVA menzionato (v. prod. in atti) . CP_6
Dalla notifica in data 28.09.2019, il termine di prescrizione era poi nuovamente interrotto dalla notifica in data 15.10.2024 della intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Tanto, in ragione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars- 19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In definitiva, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta il 15.10.2014, considerata la sospensione della prescrizione suddetta, non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto al precedente atto di notifica della intimazione N.07120199034749237/000 nel settembre 2019. In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 886,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.24018/2024 R.G.
TRA Avv. DE BERARDINIS Luca cf. , rappresentato e difeso da se C.F._1 medesimo e dall'avv. Antonio Pezone come da procura in atti, elett.te domiciliato presso il proprio studio sito in Frattamaggiore (Na) alla via Roma n. 266 OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Sirio Giametta con elezione di domicilio in Frattamaggiore (NA) via C. Pezzullo n. 65 come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 8.11.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249044347047/000 notificatagli in data 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito ivi portato n. 37120170016164434 000, notificato il 13.02.2018, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti, con correlate sanzioni civili, alla Gestione separata Liberi Professionisti in relazione all'anno di imposta 2010. Ha eccepito l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei titoli indicati, quale fatto estintivo alla asserita notifica;
ha contestato, in ogni caso, il fondamento della pretesa contributiva dell'Ente, evidenziando che nell'anno 2010 era iscritto all'ordine degli avvocati ed alla Cassa Forense (seppure ai fini assistenziali, non già previdenziali). Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità/illegittimità della intimazione di pagamento, quindi la non debenza dei crediti vantati con i titoli opposti, con contestuale cancellazione iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' vinte le spese, con attribuzione. CP_4
Si è costituita l che ha eccepito preliminarmente il Controparte_5 proprio difetto di legittimazione passiva;
ha rilevato, in ogni caso, la regolare notifica dell'avviso di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, CP_4 in presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario e tenuto conto dei periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività della opposizione stante la regolare notifica dell'avviso di addebito, quindi l'infondatezza della eccezione di prescrizione, anche avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_6
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249044347047/000 notificata in data 15 ottobre 2024, limitatamente all'avviso di addebito individuato in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito che, in quanto inerente a contributi relativi all'anno 2010, era da ritenersi già ampiamento prescritto all'epoca della notifica dell'AVA avvenuta nel 2018; in ogni caso, ha contestato, la fondatezza della pretesa nel merito, evidenziando che nell'anno 2010 era iscritto all'Ordine degli Avvocati con oneri contributivi esclusivamente nei confronti della Cassa Forense. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato tuttavia che parte ricorrente non ha contestato in alcun modo la notifica, avvenuta in data 13.02.2018, a mezzo raccomandata AR e con la procedura della compiuta giacenza, dell'avviso di addebito n. 371 2017 00161644 34 000, per come documentato dall' ; neppure ha sollevato eccezioni relative a vizi che, in via CP_4 di mera ipotesi, avrebbero potuto inficiare la notifica medesima. Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto irrimediabilmente tardiva, in relazione alle eccezione inerenti il merito e la prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza). Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta infondata. Invero, dalla notifica dell'AVA in data 13.02.2018 la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica di altri atti interruttivi, anteriori alla notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria della emerge che in data 28.09.2019 era Controparte_2 notificata al ricorrente, all'indirizzo pec " " Email_1 l'intimazione N.07120199034749237/000 contenente esplicito riferimento all'AVA menzionato (v. prod. in atti) . CP_6
Dalla notifica in data 28.09.2019, il termine di prescrizione era poi nuovamente interrotto dalla notifica in data 15.10.2024 della intimazione di pagamento in questa sede impugnata. Tanto, in ragione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars- 19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. In definitiva, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento qui impugnata, avvenuta il 15.10.2014, considerata la sospensione della prescrizione suddetta, non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto al precedente atto di notifica della intimazione N.07120199034749237/000 nel settembre 2019. In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 886,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Si comunichi Napoli, 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi