Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1009/2023 RGCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia n° 602/2023, pubblicata il
28.09.2023, notificata il 10.10.2023, promossa da:
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore , Nagelsweg 27-31, D- Controparte_2
20097 Hamburg, partita IVA: DE rappresentata e difesa, giusta procura notarile P.IVA_1 depositata nel fascicolo di parte di primo grado, dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba Marsico ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Bolzano (BZ), Via Dante 20/B,
39100
APPELLANTE contro
( già , in persona del Dott. Controparte_3 Controparte_4 CP_5 nella sua qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di
[...]
Amministrazione con delibera del 15/11/2018, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Varaldo del Foro di Imperia, giusta delega in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo procuratore in Imperia, Via Bonfante 40
APPELLATA
e
, 17.02.1956, , 24.09.1979, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, 27.07.1983, in qualità di eredi del defunto deceduto nel corso del
[...] Persona_1 giudizio di primo grado, in primo grado rappresentati e difesi dagli avv.ti Valentina Lampis e
[...] del Foro di Imperia con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valentina Lampis Parte_1 sito a Sanremo (IM), C.so Cavallotti 14
APPELLATI - CONTUMACI
, 06.01.1969, rappresentata e difesa in primo grado dagli avv.ti Markus Wenter, CP_9
Rosalba Marsico e Giuseppe Acquarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Acquarone in Imperia (IM), Piazza De Amicis 26, 18100
APPELLATA - CONTUMACE
avente a oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
nella quale le Parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, rimettere la causa in istruttoria con conseguente ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. È vero che, all'epoca del sinistro e tutt'ora sussiste un rapporto di assicurazione obbligatorio tra la sig.ra e la CP_9 Controparte_10
2. È vero che parte attrice in virtù del predetto rapporto ha erogato per conto della propria assistita per ginnastica riabilitativa, massaggi, spese mediche, indennità sostitutiva di reddito, contributi previdenziali, contributi di sostegno, contributi per inabilità lavorativa e quant'altro risulta dalla distinta di data 10.07.2019 di cui al doc. 11 con le pezze di appoggio che si esibiscono al teste, la somma di Euro 23.106,83?
3. È vero che per le lesioni patite dalla sig.ra in conseguenza del sinistro stradale del CP_9 giorno 30.09.2018 occorso a Sanremo (Italia), parte attrice anche in futuro dovrà erogare prestazioni per spese di cura, riabilitazione, ausili, terapia contro il dolore, ricoveri ospedalieri, indennità sostitutiva di reddito e per contributi che sono state capitalizzate nella distinta di data 24.07.2019 in
Euro 6.000,00 giusto documento n.12 che si esibisce al teste?
A teste si indica:
c/o DAK-Gesundheit, Merianstraße 34, D-90409 Nürnberg, da sentirsi davanti Tes_1 all'Amtsgericht di Nürnberg, Fürther Straße 110, D-90429 Nürnberg, da sentirsi tramite rogatoria internazionale.
Si occuperà la comparente difesa, di madrelingua tedesca, di predisporre tutta la modulistica utile come meglio specificato nella narrativa dell'atto di citazione in appello. Ammettersi, inoltre, CTU medico-legale come richiesta con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., diretta ad accertare natura ed entità delle lesioni subite dalla danneggiata CP_9
e il nesso di causalità con il sinistro per cui è causa.
Si chiede, altresì, CTU medico-legale finalizzata ad accertare la congruità delle somme erogate dall'Ente attoreo e il nesso di causalità tra le dette erogazioni e il sinistro per cui è causa, chiedendo che il CTU tenga conto dei parametri di spesa vigenti in Germania, che sono notoriamente più alti che in Italia e dove il Servizio Sanitario copre anche spese mediche per servizi erogati da strutture private. Cont Per i motivi esposti in narrativa dell'atto introduttivo, non avendo l'Ente alcun potere coercitivo nei confronti della propria assicurata sig.ra , la quale non è più parte in causa non avendo CP_9 proposto appello, si chiede che la CTU medico -legale sia disposta sulla base degli atti.
Con termine per integrare il quesito e nominare il proprio consulente di parte.
In ogni caso, così decidere:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia n. 602/2023, Giudice: Dott. Pasquale Longarini, pubblicata il 28/09/2023, notificata il 10 ottobre 2023:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor
[...] ella causazione dell'incidente per cui è causa;
2) accertare e dichiarare che parte Persona_1 attrice ha erogato per conto della sig.ra per tutte le causali di cui in narrativa l'importo CP_9 complessivo di Euro 23.106,83; 3) accertare e dichiarare che la Controparte_11 in futuro dovrà erogare per conto della sig.ra per tutte le
[...] CP_9 causali di cui in narrativa l'importo complessivo di Euro 6.000,00; 4) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dalla sig.ra e l'incidente stradale per cui è causa, oltre che il CP_9 nesso di causa tra le lesioni e le prestazioni erogate ed erogande dalla Controparte_1 5) accertare e dichiarare la surroga della
[...] Controparte_11 nei diritti della sig.ra ai sensi dell'art. 85 del regolamento UE
[...] CP_9
n. 883/2004 e del §116 SGB X, dell'art. 142 C.d.A. ed in subordine ai sensi degli articoli 2043 e 1916 c.c.; 7) per l'effetto, condannare l in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro 29.106,83,
o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del
30.09.2018, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza del Tribunale di Verona di data
24.04.2019 dimessa (doc. 30) e sentenza Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria.
In via istruttoria: ammissione della prova per testi e CTU medico legale come sopra.
Con vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna delle parti convenute al pagamento della
Tassa di Registro delle sentenze di primo e secondo grado.”
Contr PER L'APPELLATA COSTITUITA
“Piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello di Genova - disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione - previa ogni pregiudiziale declara in ordine agli effetti sul presente gravame dell'avvenuta acquiescenza da parte della Signora alla sentenza del Tribunale di CP_9
Imperia: confermare in toto l'impugnata sentenza n. 602/2023 del Tribunale di Imperia, respingendo l'appello e tutte le pretese risarcitorie dell'appellante Parte_2
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per quanto attiene l'an, il nesso causale ed il
[...] quantum debeatur. Vinte in ogni caso le spese di giudizio, compresi CTU e CTP ed oltre oneri ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.10.2020, - radicando la causa RG n° 2178/2020 nanti il Tribunale di CP_9
Imperia – citava in giudizio e in qualità Persona_1 Controparte_4 rispettivamente di proprietario e assicuratore RCA del motociclo tg. EB 37056, ai fini di CP_12 vedersi risarciti i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 30.09.2018, lungo via Roma nell'ambito del territorio del Comune di Sanremo (IM). Successivamente, con atto di citazione datato 14.12.2020 (causa RG n° 103/2021), l'Ente Pubblico Assistenziale germanico Controparte_10 azionava domanda di surroga, ai sensi dell'art. 142 del Codice del Assicurazioni, nei confronti di al fine di ottenere il risarcimento delle somme erogate e da erogare Controparte_4 in favore della propria assicurata, , in conseguenza alle lesioni patite in occasione dello CP_9 stesso sinistro stradale.
Con provvedimento del 31.12.2021, il G.I. Dott. Pasquale Longarini riuniva i due procedimenti sub. R.G. 2178/2020.
Risulta dalla citazione della danneggiata diretta, , che la stessa, il giorno del CP_9 sinistro, si trovava alla guida della vettura VW Up tg. S-AC 1708, di proprietà di e Controparte_13 nell'intento di svoltare a sinistra, per entrare nel parcheggio dell'Hotel Belle Epoque, ove ella soggiornava con il marito, entrava in collisione con il motociclo Sym Joyride tg. EB 37056, che sopraggiungeva dalla medesima via e nella medesima direzione: in tesi, quando il veicolo della CP_9 era già con la parte anteriore e con le ruote anteriori tutto sterzato a sinistra , occupando in parte la corsia opposta, il conducente del veicolo antagonista, , era sopraggiunto, a Persona_1 fortissima velocità, conducente che : “…si era dato ad una campionesca esecuzione di una manovra di sorpasso, andando a urtare contro il veicolo…”. La situazione dei luoghi, come articolato successivamente, era caratterizzata anche dal fatto che gli stalli frontistanti l'ingresso dell'Hotel Belle
Epoque erano posti comunque sul margine sinistro della carreggiata, in senso contrario a quello di marcia.
Intervenuta sul posto la Polizia Municipale di Sanremo e i soccorsi, veniva CP_9 trasportata presso il locale Pronto Soccorso, ove le diagnosticavano una “Frattura scomposta pluriframmentaria della scapola destra”. A seguito dell'urto, riportava invece un “trauma contusivo ginocchio Persona_1 destro con abrasione, contusione gamba sinistra con abrasione al terzo distale”.
in qualità di ente assistenziale di Controparte_10 diritto pubblico, erogava a €23.106,83, oltre all'impegno di ulteriori €6.000,00, a titolo di CP_9 ginnastica riabilitativa, massaggi, spese mediche, indennità sostitutiva di reddito, contributi previdenziali, contributi di sostegno, contributi per inabilità lavorativa. Si costituivano nei procedimenti e la Compagnia Assicurativa Persona_1
contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno prospettata da Controparte_4 entrambe le Parti attrici.
Il procedimento veniva dapprima interrotto all'udienza del 21.06.2022, a causa del decesso di e poi riassunto dalle parti attrici nei confronti degli eredi del defunto, che Persona_1 si costituivano come sopra e si riportavano alle difese precedentemente svolte.
Escussi i testi richiesti, ai fini di una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro, respinta Cont dal Giudice di prime cure la richiesta di ammissione di prova per testi introdotta da parte attrice circa le somme erogate e da erogare, sentita per interpello , respinta la richiesta formulata CP_9 dalle parti attrici di ammissione di CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 30.05.2023 sulle conclusioni rassegnate come da verbale, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice di primo grado del Tribunale di Imperia, dunque, pronunciava come segue, in relazione alle due cause riunite:
“
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) rigetta le domande svolte da e dalla CP_9 Controparte_10
[...]
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”
Il Tribunale motivava la decisione assunta, in particolare, come segue:
- la ricostruzione prospettata da parti attrici, circa i fatti occorsi in Sanremo, alle ore 18.45 circa del 30.09.2018, risultava smentita dagli atti processuali e, conseguentemente, la domanda risarcitoria risultava priva di adeguato riscontro probatorio;
- in merito, infatti: - in qualità di terzo trasportato sulla vettura CP_13 CP_14 incidentata, nonché proprietario della stessa, risultava essere incapace a rendere testimonianza all'interno del procedimento de quo, in quanto portatore di un interesse giuridico all'esito della lite in senso a lui favorevole;
- il teste oculare, , Testimone_2 dichiarava di aver assistito alla scena del sinistro, descrivendo come il sul lato Persona_1 sinistro della corsia di marcia di entrambi i veicoli, conducendo il proprio motoveicolo, stesse sorpassando le vetture ferme in coda, quando veniva urtato dalla vettura guidata dalla , CP_9 intenta a svoltare a sinistra;
- a fronte di ciò, gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, avevano ricostruito la dinamica del sinistro come segue: - “18:50 circa sul sinistro stradale in oggetto, in via Roma c/o l'Hotel Belle Epoque, fronte parcheggio Hotel Eletto. Giunti sul posto, i veicoli coinvolti si trovavano nella posizione statica post urto. Si segnala che nel tratto di strada dove è avvenuto il sinistro non è presente segnaletica orizzontale (…) la collisione avvenne tra la parte anteriore lato destro del veic. “A” e la parte anteriore/spigolo sinistro del veic. “B”»; in ragione dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni raccolte gli Opetanti desumevano «il veic. “B” autovettura condotta da circolava in via Roma, direzione levante/ponente, Parte_3 trasportando il passeggero TE MALTE LEIF;
giunta all'altezza dell'Hotel Belle Epoque, si accingeva a svolare a sinistra per entrate nel parcheggio dell'Hotel e veniva in contatto con il veic. “A”, motociclo condotto da , il quale Persona_1 sopraggiungeva dalla medesima via, nella medesima direzione. I conducenti di entrambi i veicoli venivano soccorsi da un'ambulanza di Sanremo Soccorso e trasportati presso il locale
Pronto Soccorso»;
- in tale situazione, dunque, era evidente come , svoltando a sinistra ed invadendo CP_9 diagonalmente la linea di mezzeria di via Roma, metteva in atto una manovra vietata dall'art. 157, co. II, CdS ed aveva determinato, in via esclusiva, la causazione del sinistro, a fronte della condotta regolare del conducente antagonista;
Il Giudice di primo grado, dunque, richiamato l'art. 2054 c.c. , contenente la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti nel caso di scontro tra veicoli, osservato che tale principio operava quale criterio di riparto della responsabilità sul presupposto della impossibilità di accertare, con indagini specifiche, le concrete modalità del sinistro e/o l'incidenza delle condotte dei conducenti nella causazione dello scontro, reputava che le risultanze, nel caso in esame, fossero tali da escludere la presunzione di pari responsabilità.
Il Tribunale, dunque, reputava superflua la richiesta di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di una CTU medico-legale ai fini di un'indagine sulla quantificazione del danno subito dalla , le cui pretese, così come quelle dall'attuale appellante, non reputava fossero, comunque, CP_9 temerarie ex art.96 c.p.c.
Stante, anzi, la particolarità della vicenda in esame, che vedeva coinvolto un istituto assistenziale di diritto pubblico tedesco, l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dal teste indicato da parte attrice, le soluzioni giurisprudenziali non uniformi sulla questione oggetto della causa, la fondatezza della chiamata in causa della compagnia di assicurazione, il primo Giudice ravvisava i gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra tutte le
Parti, in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Nei confronti della predetta sentenza, solo Controparte_10 Cont Ente Assistenziale di Diritto Pubblico, d'ora in poi ha proposto tempestivo appello
[...] con atto 08.11.2023, per i seguenti motivi.
I° MOTIVO Errato convincimento del Giudice di prime cure circa l'applicazione al caso specifico del primo comma dell'art. 2054 c.c. a carico della sig.ra . CP_9
Con tale motivo ha inteso appellare Controparte_10 la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato l'infondatezza della domanda Cont della e, pertanto, ha respinto anche la domanda svolta dalla CP_9 In merito, ha, infatti, sostenuto l'appellante che il non si era in alcun modo Persona_1 attenuto alle prescrizioni previste dal Codice della strada e che, invece, la manovra effettuata dalla fosse consentita e intrapresa con tutta la cautela e la prudenza del caso. CP_9
A tal riguardo, ha aggiunto l'appellante medesimo, era da censurare la scelta del Giudice di prime cure di dichiarare incapace l'unico testimone oculare – OF TE EI – e, di contro, valorizzare la dichiarazione testimoniale di che, ad avviso dell'esponente, risultava Testimone_2 del tutto inattendibile.
Sul punto, è stato dedotto, da un lato che OF TE EI non aveva avanzato alcuna richiesta di risarcimento danni ed, dall'altro che il aveva riferito, solo in sede di testimonianza, Tes_2 una dinamica dei fatti piuttosto inverosimile, dopo che, ha ribadito l'appellante, l'uomo non si era palesato il giorno del sinistro al cospetto degli Operanti per riferire quanto aveva visto. Cont In ordine all'incapacità del rammentato teste, proprietario e trasportato, Parte ha richiamato la sentenza del Tribunale di Bolzano del 17.08.2017, nella quale era stata rigettata una simile eccezione di incapacità testimoniare del coniuge in un procedimento civile per risarcimento danni, in ragione del regime patrimoniale tedesco della “Zugewinngemeinschaft”, disciplinante la comunione del plusvalore e la previsione di un regime di separazione dei beni, con titolarità esclusiva dei beni acquisiti durante il matrimonio in capo ad ogni coniuge.
In rapporto a tali considerazioni, dunque, l'appellante ha evidenziato che la testimonianza di resa all'udienza del 07.02.2023, era risultata coerente e attendibile, ove l'uomo: - aveva CP_13 dichiarato che , prima dell'incidente, aveva azionato il lampeggiante sinistro e si era CP_9 fermata, circostanza confermata dall'arresto dei veicoli che la seguivano;
- aveva, inoltre, affermato che la aveva attentamente controllato la manovra di svolta, osservando, sia negli specchietti CP_9 retrovisori, sia girandosi.
L'appellante, ancora, ha rimarcato che la testimonianza de qua aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rilasciate dal spontanee dichiarazioni del giorno 30.09.2018), il quale Persona_1 aveva riconosciuto di aver urtato il veicolo della . CP_9 Cont Per tali ragioni Parte ha chiesto di discostarsi dal giudizio di prime cure e riconoscere la capacità di OF TE EI a testimoniare, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, in forza del quale non vi è incapacità a testimoniare per i soggetti coinvolti in sinistri, a meno che non sussista un interesse concreto e attuale, e non ipotetico, all'esito del giudizio, il tutto rimarcando, altresì, le criticità della testimonianza del teste indicato dalle parti convenute, da reputarsi inattendibile, con gli effetti conseguenti circa la motivazione della sentenza impugnata.
II° MOTIVO Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione. Mancata ammissione delle Contr prove per testi offerte da parte attrice . Mancata ammissione di CTU medico -legale.
Mancata motivazione in punto esclusione della CTU medico legale.
Con tale motivo l'appellante ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di disporre il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da in merito alla questione dell'an CP_9 debeatur, assorbendo le ulteriori questioni relative al quantum debeatur e alla fondatezza dell'azione di surrogazione/rivalsa dell'ente assistenziale.
Il primo Giudice, ha lamentato , aveva escluso, in radice, la responsabilità di Parte_4
nella causazione del sinistro, applicando il cosiddetto “criterio della ragione Persona_1 più liquida”, secondo cui la pronuncia si fonda su un'unica ragione assorbente capace di regolare la controversia, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori questioni, ma le considerazioni che precedono avrebbero richiesto di proseguire l'istruttoria. L'appellante, pertanto: - ha riproposto le stesse istanze riguardanti il quantum, formulate in primo grado, richiamando integralmente quanto già esposto nei precedenti scritti difensivi;
- ha richiamato, in particolare, la documentazione attestante le lesioni subite da a seguito del CP_9 sinistro, documentazione medica, prodotta in lingua tedesca e tradotta, idonea ad attestare il nesso di causa fra lesioni medesime ed incidente;
- ha contestato ogni affermazione tesa ad insinuare che la dovesse sottoporsi a intervento chirurgico, sottolineando che le terapie riabilitative erano CP_9 state consigliate dai medici;
- ha negato, inoltre, qualsiasi sovrapposizione fra le pretese risarcitorie della e quelle dell;
- ha invocato il pieno diritto al ristoro delle somme pagate e quelle CP_9 CP_1 future, deducendo, inoltre, che esso ente era surrogato automaticamente nei diritti dell'assicurato al momento del sinistro, senza necessità di pagamento anticipato dell'indennità, il tutto in forza della normativa tedesca, applicabile per l'azione di surrogazione. Cont Insistendo, pertanto, per i seguiti istruttori, Parte ha concluso come sopra, evidenziando i contenuti che l'auspicata CTU avrebbe dovuto avere, rispetto alle somme da essa richieste.
Si è costituita in giudizio di fronte a questa Corte ( già Controparte_3 [...]
), la quale ha contestato tutto quanto dedotto in appello e ha chiesto la reiezione Controparte_4 del gravame ex adverso proposto.
In particolare, l'appellata ha eccepito quanto segue.
In via pregiudiziale l'appellata ha invitato la Corte a valutare gli effetti del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti della , in relazione alla domanda di CP_9 Cont regresso/rivalsa avanzata dall'ente al di là dei motivi prospettati dall'appellante, con l'effetto che l'assicurata dell'Ente in questione aveva, comunque, fatto acquiescenza alla decisione che le aveva attribuito l'esclusività della responsabilità del sinistro in questione. In merito al I° motivo di appello, la Compagnia appellata ha osservato che le argomentazioni del primo Giudice erano solide e resistevano all'atto d'appello, deducendo, in particolare, quanto segue:
a) riguardo l'incapacità del teste l'appellata ha evidenziato che la sentenza della CP_13
Corte Cassazione richiamata dalla controparte (n°1279/2015) non era pertinente, perché concerneva una causa in cui l'attrice era una terza trasportata e non la conducente, come nel caso di specie, per non dire che, in quel caso, il teste non era il proprietario del veicolo del presunto danneggiato;
b) le obiezioni circa l'affidabilità del teste , il quale non era obbligato a fermarsi poiché Tes_2 presenti altre persone sul luogo dell'incidente, e le lesioni del non gravi, Persona_1 palesavano l'inconsistenza delle contestazioni , al di là delle suggestioni dell'appellante. Nel ribadire, dunque, con fermezza che l'incidente in oggetto era avvenuto per fatto e colpa esclusiva di , la quale aveva effettuato una manovra repentina di svolta, entrando in CP_9 contatto con il motociclo condotto dal il quale stava operando un sorpasso in Persona_1 sicurezza, senza invadere la corsia opposta, l'appellata ha, dunque, contestato la ricostruzione del sinistro fornita dai coniugi , evidenziando la contraddittorietà della stessa. Controparte_15
In merito, detta Compagnia ha, altresì, posto all'attenzione della Corte il fatto che , mentre nella citazione in primo grado, si affermava che la volontà della conducente fosse quella di entrare nel parcheggio privato dell'Hotel Belle Epoque, nella successiva prima memoria ex art.183 c.6 c.p.c., era stato , invece, sostenuto che la coppia volesse semplicemente parcheggiare davanti all'hotel, il che, a fronte dei reperti fotografici, non era affatto neutro.
In merito al II° motivo di appello, afferente al quantum debeatur , l'appellata ha sostenuto Cont che, escluse le pretese risarcitorie dell'attrice, la domanda della non poteva essere accolta per insufficienza della prova riguardo all'esistenza, alla quantificazione e al nesso causale delle lesioni riportate dall'allora attrice/assicurata, allo stesso tempo ponendo in risalto come la frattura della scapola destra fosse incompatibile con la lieve entità dei danni accertati, in rapporto alla collisione, essendo semmai la frattura stessa suggestiva, in termini di causazione, di un brusco arresto dell'auto, piuttosto che dall'impatto con il motociclo. Detta Parte appellata ha, comunque, insistito a contestare la prova delle erogazioni oggetto Cont della domanda di ed ha, dunque, concluso come sopra, richiamando la valenza della compensazione delle spese di lite operata in primo grado, compensazione non oggetto di appello incidentale.
A fronte di quanto sopra, in data 03.04.2024 la Corte riteneva di fissare l'udienza di rimessione della causa in decisione al 01.04.2025, assegnando alle Parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Anticipata tale udienza, previa riassegnazione a nuovo Consigliere istruttore, al 26.11.2024, quest'ultimo, in esito a tale udienza, cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, riservando al
Collegio la decisione stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, formalizzare la dichiarazione di contumacia degli appellati CP_6
, e , nonché , citati ma non comparsi nel presente
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 grado di giudizio.
Ciò detto, sempre in rito, devesi evidenziare, da un lato che la riunione di due fascicoli non determina alcun mutamento rispetto alle domande prospettate, ove autonome, come nel caso di specie, seppure originate dal medesimo fatto, dall'altro che, dunque, nel caso in esame, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria proposta da , distinta da CP_9 quella dell'attuale appellante (oggetto di diverso processo in primo grado, poi riunito), non si estende alle pretese di cui al presente gravame, ferma la connessione correlata al medesimo evento di danno. Tale situazione, dunque, come chiarito dalla Suprema Corte, con pronuncia sez. 3, n. 4241 del 20/02/2013, va ricondotta al seguente principio di diritto: “La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.”: l'effetto di quanto appena esposto è, comunque, che, risolta la questione processuale, in termini non preclusivi dell'appello, resta devoluto alla Corte il giudizio di 2° grado sulla stessa sentenza, in ragione del materiale probatorio acquisito, nei limiti delle censure ritualmente introdotte da Pt_4
il che assorbe anche la prospettata valenza indiretta del citato giudicato, al di là della
[...] circostanza fattuale consistente nella decisione della di accettare le statuizioni di primo grado CP_9
( al di là dei pretesi motivi di tale scelta, asseriti e, comunque, irrilevanti). Passando, pertanto, al merito e muovendo dalla disamina del primo motivo, occorre porre in risalto che le risultanze processuali sono dirimenti circa la ricostruzione del fatto.
In merito, in primo luogo, al rapporto di incidente stradale, con allegati rilievi fotografici e altri documenti, osserva la Corte come lo stesso abbia una particolare valenza probatoria, consentendo di apprezzare:
- che il sinistro è avvenuto in una strada a doppio senso di marcia e che entrambi i veicoli stavano viaggiando sulla corsia di dx;
- che il punto di impatto, come da confronto con altra fotografia agli atti, descrittiva della via, avvenne oltre il cancello di entrata al parcheggio dell , poco prima l'ingresso Parte_5 pedonale dell'Hotel stesso;
- che l'autovettura stava chiaramente svoltando a sinistra, invadendo, dunque, il senso di marcia contrario, senza averne facoltà;
- che considerati i danni alla vettura e la loro collocazione, come da foto, in particolare 5 e 6,
è indubbio che l'impatto con il ciclomotore avvenne sul margine sx della corsia percorsa dai veicoli, rispetto ad una manovra di svolta totale o, comunque, spostamento sulla corsia opposta, già avviata in modo deciso, a fronte, in particolare, del segno ben collocato nella foto 9, sulla portiera anteriore sx della vettura, in rapporto alla posizione in cui vennero trovati i veicoli dalla Polizia Locale;
- che le foto 5 e 10, relative ai segni sul parafango confortano quanto sopra e descrivono un estremo, quanto istintivo, tentativo di manovra di emergenza del ciclomotore, per evitare l'ostacolo, del tutto coerente con la posizione di riposo del ciclomotore stesso, davanti al veicolo, a terra, nella corsia con senso di marcia opposta;
- che del tutto coerenti a tali acquisizioni sono anche ai danni riportati dal motoveicolo di cui si tratta, sub foto 1, 2, 3 e 4, nella scocca anteriore lato dx, in rapporto alla forza impressa al motoveicolo stesso al momento del contatto fra i due in mezzi;
- che le foto sub 11 – 13, circa i segni rinvenuti sull'asfalto, confortano detta ricostruzione documentale, circa gli esiti dell'impatto;
- che a fronte di quanto sopra, le prime dichiarazioni rilasciate alla Polizia Locale da
, molto neutre, sono coerenti a ciò che è stato esposto e, si noti, non Persona_1 esprimono giudizi, riferendo di non ricordare di aver visto il segnale di svolta della macchina, quando era a terra;
- che, diversamente, le dichiarazioni acquisite da OF TE EI, a cura degli Operanti, sono caratterizzate da giudizi, esprimendosi in termini di irresponsabilità della manovra del conducente antagonista, così da manifestare subito un atteggiamento tale da incrinare l'attendibilità di quanto affermato, ancor più essendo l'uomo, soggetto trasportato, soggetto proprietario del veicolo e marito dalla conducente infortunatasi;
- che, sul punto, è significativo che da detta verbalizzazione, a cura della Polizia Locale, risulti chiaramente, da un lato la volontà dell'autovettura di svoltare a sx ( in un tratto stradale nel quale, peraltro, non vi erano varchi di accesso - essendo oltre il cancello di ingresso del parcheggio dell'hotel), dando atto che la svolta medesima era iniziata prima dell'impatto, dall'altro che la coppia a bordo della macchina aveva controllato l'assenza di traffico davanti ( svoltando, dunque, in contromano) e dietro, il che, tuttavia, ove vero, presupporrebbe, rispetto ai dati fattuali certi già esposti, un'inspiegabile materializzazione del ciclomotore, considerato che, viceversa, l'impatto non si sarebbe verificato;
- che detta valutazione critica di tali prime dichiarazioni dell è coerente, d'altra CP_13 parte, con gli esiti afferenti al sinistro, considerati i lievi danni fisici del a testimonianza Persona_1 di una velocità del mezzo del tutto contenuta, rispetto al tipo di impatto, diversamente dai danni riportati dalla , ( frattura scomposta pluriframmentaria della scapola dx), esiti che rendono del CP_9 tutto verosimile un repentino impegno di spalla e braccio, sul volante, per svoltare, financo forse a
U ( onde raggiungere il parcheggio dell'hotel di cui sopra si è detto, come, al di là dei correttivi post costituzione avversaria, chiaramente dedotto nella citazione della donna in primo grado), in ogni caso in modo tale da essere sintomo inequivoco di una manovra particolarmente brusca del mezzo guidato;
- che in tale contesto documentale, devesi rilevare, non può essere omesso di considerare che nessuna infrazione fu contestata al ed alla , la quale, tuttavia, venne Persona_1 CP_9 identificata dalla Polizia Locale , con elezione di domicilio e informazione di garanzia, per il delitto di cui all'art.590 c.p. Cont Sottolineato che la foto della via ove ebbe a verificarsi il sinistro, prodotta da con diversa prospettiva e con segnaletica orizzontale, non presente nelle foto della Polizia Locale, non assume particolare rilevanza, va detto che in dette risultanze si inquadra, viceversa, la deposizione del teste
, conoscente dell'allora convenuto, indifferente, il quale dichiarava al Tribunale, in Testimone_3 particolare: - di essersi trovato, al momento del sinistro, con il proprio scooter, in coda, in quel luogo, senza aver percepito che davanti vi fosse il , il tutto con traffico incolonnato;
- di Persona_1 rammentare che la corsia di marcia opposta, priva di segnaletica, era libera;
- di aver notato un motoveicolo che sorpassava i veicoli incolonnati nella corsia lato monti, rimanendo nella propria corsia di marcia;
- di aver compreso, a sinistro occorso, che il conducente di quel motoveicolo era
; - di non aver visto se l'autovettura, prima del sinistro, avesse la “ freccia”, Persona_1 atteso che egli stava, in colonna, più arretrato;
- di ricordare che lo scooter aveva toccato una macchina che stava svoltato a sinistra nei pressi di un hotel, rammentando che l'autovettura era quella condotta dalla , come poi accertato;
- di confermare che l'autovettura aveva urtato il CP_9 motoveicolo del convenuto all'altezza della propria ruota anteriore sinistra / specchietto retrovisore sinistro e che era subito giunta la Polizia Locale, trovando i veicoli nella stessa posizione rispetto al momento di verificazione dell'incidente. Tale deposizione, devesi chiarire, risulta coerente sia intrinsecamente, sia da punto di vista estrinseco, in ragione delle risultanze di cui sopra, a fronte di mere suggestioni della Difesa appellante, circa il fatto che la Polizia non trovò l'uomo in loco, tenuto conto del fatto che, benchè fossero con certezza presenti molte altre persone, atteso il luogo e l'ora ( oltre che gli stessi rilievi fotografici), la Polizia Locale si limitò a sentire gli interessati: se si considera che, giunti i soccorsi, è del tutto plausibile che il non si sia fermato, non avendo alcun obbligo in tal senso, la Tes_2 conclusione espressa non può che trovare conferma, neppure essendo emersi ricordi anomali, quanto a precisione, tali da far dubitare della genuinità del teste.
Ferme, dunque, le considerazioni che precedono, l'interpello della non può che CP_9 reputarsi idoneo a confortare l'espressa acquisizione per cui la strada era trafficata, sussistendo un incolonnamento alle sue spalle, così da costituire intralcio la di lei manovra di svolta a sinistra: ciò detto non può, peraltro, omettersi di considerare quanto inverosimile, oltre che in contrasto con la deposizione del teste , siano le dichiarazioni della donna circa la spericolata manovra che Tes_2 avrebbe fatto il nell'ambito di una sorta di veloce gincana fra le macchine, gincana Persona_1 che, contraddittoriamente, ella avrebbe visto, fin dalla partenza, senza avvedersi, tuttavia, dell'arrivo alle sue spalle, benchè, come affermato dal marito, di fronte alla P.G., la coppia, in tesi, prima di iniziare a svoltare, aveva ben guardato che non vi fossero mezzi in arrivo, anche da dietro.
Tutte le esposte risultanze appaiono, pertanto, alla Corte complementari e convergenti, così da dimostrare, con piena certezza, che l'incidente avvenne per un'avventata manovra, non consentita, di svolta a sinistra dell'autovettura, nel mentre il ciclomotore stava muovendosi, con velocità molto contenuta, nella sua corsia, superando a sinistra le autovetture incolonnate, non potendo evitare l'impatto proprio per la repentinità della manovra del veicolo antagonista ( sul punto vedasi Cass., sez.3, n. 14791 del 27/05/2024 secondo cui: “ In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva). Devesi, per l'effetto, ritenere pienamente superata la presunzione di cui all'art.2054, comma
2, c.c., occorrendo, in particolare, rammentare che il sorpasso del motociclista di cui sopra avvenne in un momento in cui, pacificamente, come detto, non vi era traffico sulla corsia di marcia opposta, così da rendere del tutto incolpevole il sorpasso stesso, a sinistra dei veicoli incolonnati, stando nella propria corsia di marcia, a velocità moderata ( considerati gli esiti), financo tentando, come detto, in modo istintivo, anche una manovra di emergenza, che ha ridotto l'efficacia eziologica della condotta imperita, imprudente e negligente della , condotta contraria, inoltre, al CdS: è, in sostanza, di CP_9 ogni evidenza come la donna ebbe ad effettuare una manovra vietata, senza avere realmente contezza della situazione della circolazione, il tutto, in concreto, per evitare di raggiungere un raccordo ove invertire la marcia e percorrere, nel senso corretto, la via, così da giungere all'hotel
( il parcheggio interno o gli stalli lungo strada, a ben vedere, poco conta, le foto sub Parte_5 n.21,prodotte dagli attori in primo grado, mostrando, rispetto alla segnaletica verticale, sul lato destro della corsia, come da lì a poco fosse possibile invertire il senso di marcia).
Ciò detto, circa il teste ritenuto dal primo Giudice incapace a deporre, a fronte CP_13 dell'eccezione sollevata, su cui si era riservato, devesi evidenziare che le doglianze dell'appellante a riguardo, si appalesano infondate: non può, infatti, essere taciuto che , senza alcun dubbio, come osservato dal Tribunale, l'uomo, a prescindere da ogni considerazione sul regime patrimoniale di coniugio con la , era ed è latore di un interesse proprio legittimante il suo intervento in causa, CP_9 sì da non poter essere ascoltato, ex art. 246 c.p.c.
In merito, al di là del tentativo dell'appellante di dedurre argomenti non pertinenti sugli effetti del rapporto coniugale ( anche citando giurisprudenza, parimenti, non pertinente rispetto alla fattispecie), è certo che l'uomo, nel sinistro in esame, fu coinvolto come trasportato, sì da poter chiedere il danno non patrimoniale per sé, fu coinvolto come proprietario dell'autovettura, che rimase danneggiata, fu coinvolto, ancora, quale marito della , per il potenziale danno riflesso rispetto CP_9 ai postumi ravvisati in capo alla donna convivente ( danno questo del tutto eterogeneo rispetto a quello non patrimoniale della medesima): tutto ciò descrive la situazione regolata dal citato art. CP_9
246 c.p.c., che preclude la testimonianza (ex plurimis Cass. sez. 2 - n. 167 del 05/01/2018 , secondo cui : “ L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”).
La decisione, dunque, oggetto di doglianza, tesa a far valere l'insussistenza dei profili di incapacità, non può che essere confermata, in via assorbente del fatto che, anche ove ammesso,
l'attendibilità di tale testimone, per le ragioni economiche predette, oltre che per le incoerenze già manifestate in sede di s.i. rese alla P.G., di cui sopra si è trattato, non avrebbe potuto essere considerata che minima, anche solo in termini di inconsapevole adesione alla posizione della moglie, con l'effetto, dunque, di non poter inficiare seriamente le altre acquisizioni. Il primo motivo di appello, pertanto, nelle sue articolazioni, è infondato e va respinto.
Passando al secondo motivo di gravame , le doglianze di non colgono nel segno, Parte_4 ove si assumono violazioni di legge per non aver dato corso ad un'attività istruttoria, afferente al
“quantum”, attività del tutto superflua, anche rispetto al rapporto esistente fra tale Ente e la , in CP_9 ragione dell'esclusiva responsabilità del fatto in capo a quest'ultima, sì da non poter vantare l'Ente Contr medesimo, nei confronti degli eredi di qualsivoglia pretesa di danno in surroga Persona_1 della danneggiata, unica responsabile, pertanto, degli esborsi, passati, presenti e futuri, dell'attuale appellante.
In tal senso, per l'effetto, correttamente il primo Giudice ha ritenuto “ più liquida” la ragione afferente all' ”an”, ragione , in realtà, del tutto assorbente le pretese economiche oggi in esame, pretese che si pongono inevitabilmente a valle dell'accertamento della responsabilità del sinistro in capo a ( ora dei suoi eredi), accertamento che è mancato. Persona_1
La doglianza “ de qua” è anch'essa infondata e deve essere rigettata.
*** *** *** Da quanto sopra discende che l'appellante risulta totalmente soccombente e, a fronte anche del benevolo “decisum” in punto spese, nel giudizio di primo grado, non oggetto di appello incidentale, reputa la Corte che non vi siano ragioni, nel presente giudizio, per derogare al principio di soccombenza, avendo manifestamente avuto l'appellante medesima tutti gli elementi per ponderare l'inutilità di un gravame rispetto a deduzioni, circa il fatto, davvero inconsistenti ( l'identità di difese , in primo grado, con la rinforzando, per quanto non occorrente, tale convinzione). CP_9 Cont Parte pertanto, va condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'unica parte appellata costituitasi, spese che, in ragione della media del parametro di valore indicato dall'appellante stesso ( cause tra 26.001€ e 52.000,00€), esclusa la fase di trattazione/istruttoria, che non vi è stata, vanno liquidate in complessivi € 6.946,00 , oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
Devesi, infine, dare atto, atteso il totale rigetto, che ricorrono, in capo all'appellante, i presupposti di cui all'art.13 comma 1quate DPR n. 115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Imperia n°
602/2023, pubblicata il 28.09.2023, notificata il 10.10.2023, la Corte così provvede:
DICHIARA LA CONTUMACIA di , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
; CP_9
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA integralmente la sentenza impugnata;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado a favore di spese che liquida in complessivi € € 6.946,00, oltre al 15% ex art. 2 DM Controparte_3
55/14, CPA ed IVA come per legge;
DA' ATTO che, atteso il totale rigetto del gravame, ricorrono. in capo all'appellante, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002.
Genova, lì 3.12.24
Il Consigliere est. IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno