Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale. (Nel caso di specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di un capo-stazione diretta ad ottenere la rendita da malattia professionale, ancorché fosse intervenuto il provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità - non tabellata e ad eziologia multifattoriale - lamentata da causa di servizio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5637 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Ianniruberto Presidente
" Alberto Spanò Consigliere
" Giovanni Mazzarella "
" Francesco Antonio Maiorano "
" Pasquale Picone rel. "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UP AF, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marsala, n. 9, presso l'Ufficio legale centrale dell'Associazione nazionale invalidi e famiglie dei caduti F.S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di Trasporti e Servizi per Azioni - in persona del procuratore Maria RE AN, domiciliata in Roma, via Sesto Rufo, n. 23, presso l'avvocato Nicola Corbo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n^ 622 in data 22 marzo 1996 (R.G. 1545/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.3.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Lucio Moscarini per delega dell'avv. Nicola Corbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Pretore di Bari, accogliendo la domanda proposta da AF RB, dipendente della Ferrovie dello Stato SpA, ha dichiarato, sulla base della consulenza tecnica espletata, che il ricorrente era affetto da malattia professionale, con la condanna della parte convenuta alla costituzione della rendita pari all'11% con decorrenza dalla domanda amministrativa.
L'appello proposto dalla società è stato accolto dal Tribunale di Bari, con il rigetto la domanda del lavoratore assicurato. Il Tribunale ha premesso: che il tema controverso consisteva nel decidere se la malattia da cui era affetto il lavoratore (spondiloartrosi e spondilosi) fosse suscettibile di essere qualificata come malattia professionale, tenuto conto che può essere considerata tale anche quella non "tabellata", purché contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa, attività comportante, quindi, il rischio dell'insorgenza di una malattia specifica, con onere della prova del nesso causale a carico dell'interessato; che del tutto diversa era l'ipotesi dell'infermità dipendente da causa di servizio, istituto tipico dell'impiego statale che non richiede la presenza degli stessi presupposti indispensabili per il riconoscimento di una malattia professionale ai sensi delle disposizioni del t.u. n. 1124/1965.
Ha, quindi, osservato che il lavoratore nulla aveva provato o chiesto di provare circa la potenzialità morbigena del lavoro espletato, limitandosi alla deduzione dell'avvenuto riconoscimento della dipendenza dell'infermità lamentata da causa di servizio da parte della stessa amministrazione delle ferrovie, mentre il consulente tecnico non aveva accertato altro che un'infermità (cervicoartrosi con riduzione degli spazi discali ed esiti di frattura somatica a modesta incidenza funzionale) che può colpire indifferentemente qualunque categoria di persone, mentre l'attività lavorativa svolta (capo-stazione) era tale da non comportare un apprezzabile e differenziato rischio di contrarre la patologia riscontrata. Per la cassazione della sentenza propone ricorso per quattro motivi il RB;
resiste con controricorso la Ferrovie Stato SpA. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Con la memoria difensiva, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità della procura alle liti, con conseguente nullità del ricorso in appello, in quanto rilasciata al difensore da soggetto - il dott. Cappelletti - che non era il legale rappresentante della società, benché tale si fosse qualificato mediante richiamo della delibera n. 22/1992 dell'amministratore straordinario e dell'ordine di servizio n. 15 del 12 gennaio 1994, giacché non gli erano stati conferiti, nella sua qualità di responsabile dell'ufficio legale di Bari, poteri di rappresentanza sostanziale, ne' lo statuto consentiva all'amministratore delegato - ma solo al consiglio di amministrazione - il rilascio di una procura generale.
Prescindendo dall'ultimo dei profili della questione di rito sollevata - sicuramente infondato in quanto confonde tra i poteri di un amministratore delegato e quelli di un amministratore straordinario, il quale assomma tutti i poteri, anche quelli del consiglio di amministrazione la deduzione del ricorrente richiama l'orientamento della Corte secondo il quale il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il legale rappresentante di una società di capitali, pur in presenza di una disposizione dello statuto sociale che lo abiliti al conferimento di una procura di carattere esclusivamente formale, non conferisce validamente ad altro soggetto la rappresentanza processuale della società stessa, ove tale delega sia disgiunta dall'attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale (cfr. Cass., sez. un., 8 maggio 1998, n. 4666). Senonché, la questione, sollevata per la prima volta con la memoria, è inammissibile. Ed infatti, l'attuale ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione nelle fasi di merito sulla costituzione della società in persona del dott. Cappelletti restando la stessa eccezione estranea anche ai motivi di ricorso per cassazione, cosicché non ha messo in grado la controparte di dimostrare l'esistenza del potere di rappresentanza. Deve farsi, infatti, applicazione, del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la legittimazione processuale non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prova circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora, nelle pregresse fasi di merito, la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che insorgesse alcuna questione al riguardo (Cass., 17 ottobre 1987, n. 7689; Cass, sez. un., 9 giugno 1997, n. 5139). In altri termini, la validità della procura alle liti rilasciata da una persona fisica in nome e per conto di una società non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora detta persona, senza opposizione o contestazione della controparte, abbia esercitato il potere di rappresentanza nelle pregresse fasi del processo (cfr. Cass. 20 maggio 1985, n. 3089).
2. Si deve, quindi, passare all'esame di merito dei motivi del ricorso.
3.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, in quanto l'appello della Ferrovie dello Stato Spa conteneva motivi generici, come la contraddittoria, insufficiente ed erronea motivazione, l'omessa motivazione in merito all'eccezione di inidoneità, l'inammissibilità della consulenza tecnica di ufficio, l'infondatezza nel merito della pronuncia pretorile, introducendo elementi in parte mai prospettati nel giudizio di primo grado, come puntualmente rilevato nella comparsa di costituzione in appello;
la sentenza impugnata, poi, aveva deciso sulla base di ragioni e motivi estranei alle deduzioni dell'appellante, pronunciando una sentenza affetta da vizio comportante nullità.
3.2. Come con evidenza emerge dalla sintesi fattane e di alcune delle espressioni in esso contenute, il motivo non precisa minimamente quali sarebbero state le deduzioni nuove dell'appellante ed i fatti non prospettati dalle parti che il giudice avrebbe valutato. Ne discende l'inammissibilità del motivo stesso in quanto reca affermazioni del tutto generiche, senza l'esposizione di alcuna delle ragioni che sorreggono la critica alla sentenza, e non risponde, perciò, ai requisiti previsti dall'art. 366, n. 4, c.p.c., generando una situazione del tutto equivalente, sostanzialmente, alla mancata impugnazione (vedi Cass. 30 marzo 1998, n. 3343).
4.1. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la sentenza condiviso le valutazioni dell'appellante, disattendendo, senza chiarirne i motivi e senza procedere ad ulteriori accertamenti tecnici, le risultanze della consulenza tecnica, che pure aveva individuato con esattezza e precisione in maniera ineccepibile tutti i criteri logico-medico-scientifici per la classificazione delle infermità denunciate quale malattia professionale, determinando i postumi nell'11%. Secondo il ricorrente, altra motivazione non vi era se non la considerazione che la malattia accertata poteva colpire indifferentemente qualunque categoria di persone, motivazione in contrasto con la possibilità che proprio l'attività lavorativa avesse prodotto il meccanismo morboso e con l'ammissibilità, sancita dall'art. 79 t.u. 1124/1965, del concorso di più cause.
4.2. Il terzo motivo denunzia motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su altro punto decisivo della controversia, consistente nella ponderazione, con esito negativo, della connessione eziologica tra la malattia e il servizio, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., dal momento che la specificità del rischio risultava individuata sia dalla relazione di consulenza, sia dalla documentazione prodotta, la quale comprovava come lo stesso soggetto assicuratore, con circolare n. 3 del 1989, avesse disposto che fossero da considerare come malattie professionali le infermità già acclarate come dipendenti da cause di servizio, nel presupposto dell'avvenuto accertamento del nesso di causalità e, appunto, nei confronti del ricorrente, tale riconoscimento era intervenuto fin dal 1990.
4.3. Il quarto motivo denunzia la violazione di norme di legge sul punto della determinazione della nozione di "malattia professionale" (art. 1, 2 e 3 Lu. n. 1124/1965, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), perché il Tribunale aveva deciso la controversia unicamente in base al rilievo astratto che si trattava di malattia comune, rifiutando di valutare il caso concreto per verificare se sussistesse il nesso eziologico tra le caratteristiche e modalità della prestazione e la produzione delle infermità, tenuto presente il principio generale dell'equivalenza causale (art. 41 c.p.), secondo il quale a ciascun fattore che ha concorso a determinare l'evento deve riconoscersi efficienza causale, se non sia comprovato che uno soltanto abbia rivestito il carattere di causa efficiente esclusiva.
5. I tre motivi di ricorso devono essere esaminati unitariamente, perché criticano la sentenza impugnata per violazione di norme diritto e per vizi della motivazione, con censure che, per la loro connessione, vanno esaminati nell'ambito di un'indagine unitaria.
6. Oggetto del giudizio è l'erogazione, in favore dell'assicurato, della rendita per malattia professionale prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la quale compete anche, ove ne sussistano i presupposti, ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato: vero è, infatti, che l'art. 127, comma primo, n. 2, di tale testo unico dispone che non è assicurato presso l'Inail "il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato"; ma ciò perché esso è del pari assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 56 l. 26 marzo 1958, n. 425) e le prestazioni normalmente dovute dall'Inail sono, per il personale predetto, poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Nè sulla perdurante vigenza di questa normativa hanno influito le vicende che hanno condotto alla trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico (legge 17 maggio 1985, n. 210) e, poi, alla ulteriore trasformazione di questo in società per azioni (di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, assunta a norma del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, conv. in legge 29 gennaio 1992 n. 35): l'art. 21, quarto comma, della legge n. 210/85
stabilisce, infatti, l'ultrattività del regime previdenziale;
e l'art. 21 del d.l. n. 386/91 prevede a sua volta un nuovo regime previdenziale privatistico, in difetto del quale continua ad applicarsi la normativa di cui alla legge n. 425 del 1958. 7. Delineato l'oggetto della domanda, si osserva che la disciplina dell'assicurazione contro le malattie professionali era imperniata - come è noto - sul cosiddetto "sistema tabellare" per il quale erano indennizzabili le forme morbose indicate nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 1124 del 1965, contratte nell'esercizio ed a causa di determinate lavorazioni, del pari tassativamente descritte nelle tabelle medesime, restando in tali ipotesi il lavoratore esonerato dall'onere di provare il nesso eziologico tra malattia e lavoro da lui svolto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988 è stato, peraltro, introdotto nell'ordinamento previdenziale un "sistema misto" nel senso che quella pronuncia non ha soppresso affatto il sistema tabellare, ma ha ampliato l'area della copertura assicurativa, consentendo in ogni caso, nell'ambito delle attività in essa ricomprese, l'indagine in ordine all'eziologia professionale delle malattie da cui l'assicurato sia affetto, pur se diverse da quelle indicate nelle ripetute tabelle. Tuttavia, ove la malattia lamentata non sia riconducibile ad una specifica previsione tabellare, grava sull'assicurato l'onere di dimostrare che questa sia stata contratta "nell'esercizio e a causa" della lavorazione svolta (art 3, comma primo, d.P.R. n. 1124/65) - e non semplicemente "in occasione" di essa (come stabilisce il precedente art. 2 in relazione agli infortuni) -, offrendo, cioè, la prova di un rapporto causale efficiente tra la malattia sofferta e l'esposizione al rischio - diretto o ambientale - indotta dalle modalità di svolgimento di una determinata prestazione lavorativa (in termini, tra le altre, Cass. 11 aprile 1990, n. 3047; 23 aprile 1994, n. 3916; 13 aprile 1995, n. 4223; 2 settembre 1995, n. 9277). La giurisprudenza della Corte ha ulteriormente precisato che, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, fermo restando che questa può essere data anche in termini di probabilità, desunta dagli elementi disponibili (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), purché si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giuridica (Cass. 27 giugno 1998, n. 6388). Invero, la sentenza impugnata, nella parte in cui svolge le considerazioni generali premesse alla decisione, non appare pienamente conforme al descritto orientamento giurisprudenziale, sembrando propendere per una tesi che, nella sostanza, finisce per perpetuare il sistema tabellare, sostituendo alle presunzioni legali quelle che il giudice dovrebbe fondare sulla riconosciuta - scientificamente - idoneità di un'attività lavorativa a fungere da specifico fattore morbigeno in relazione a malattie individuate ex ante.
Peraltro, come si avrà modo di constatare, simili affermazioni non hanno avuto, in realtà, incidenza sul dispositivo - che la Corte giudica conforme al diritto - per cui deve procedersi al riguardo soltanto alla correzione (parziale) della motivazione (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
8. Ciò premesso, si devono in primo luogo esaminare le deduzioni contenute, in particolare, nel terzo motivo del ricorso, secondo le quali la dimostrazione del nesso eziologico tra patologie e lavoro svolto sarebbe stata fornita comprovando che le infermità erano state già riconosciute come dipendenti da causa di servizio. Senonché, come ha già chiarito la giurisprudenza della Corte (Cass., sez. un., 1 dicembre 1994, n. 10243; Cass. 14 febbraio 1997, n. 1356) e come esattamente argomenta la sentenza impugnata, tale circostanza è priva di rilievo decisivo.
Premesso che la "causa di servizio" costituisce il presupposto sia per il riconoscimento della dipendenza di un'infermità dal servizio (ai diversi fini previsti dall'ordinamento), sia per l'attribuzione di un equo indennizzo (il quale ultimo era previsto, per il pubblico impiego, dall'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, e di cui pure potevano indubbiamente beneficiare i dipendenti delle ferrovie statali: si vedano, in particolare, l'art. 11 della legge 6 ottobre 1981, n. 564 ed il d.m. 2 luglio 1983, n. 1622), si osserva che la relativa nozione è offerta dall'art. 64 d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092. Questo stabilisce, invero, che i fatti di servizio, dai quali può dipendere una infermità o la perdita dell'integrità fisica, sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio;
e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante. Alla stregua di tale disposizione è stato quindi affermato, con particolare riferimento all'equo indennizzo, sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 luglio 1993, n. 9), che tale prestazione - limitata alle infermità più consistenti, ridotta in ragione dell'età avanzata ed attribuita secondo equità - è diretta a compensare la perdita dell'integrità fisica dipendente dalla stessa esplicazione dell'attività lavorativa o dalle attività ad essa connesse. E si è precisato al riguardo che tale requisito sussiste, quindi, anche se l'evento causativo sia avulso dal contesto cronologico e topografico della prestazione di servizio, purché esso sia stato determinato da una condotta del dipendente preordinata alla realizzazione degli obblighi inerenti alla prestazione (come accade, ad esempio, negli infortuni in itinere, e, quindi in nesso di mera occasionalità). Da quanto precede emerge, quindi, che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l'attribuzione della rendita da malattia, professionale, differenziandosi i due istituti - in particolare - nell'ambito ed intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto;
e che, inoltre, il riconoscimento suddetto non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all'eventuale incidenza, sulla riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale (cfr. art. 133 d.P.R. n. 1124 del 1965). Nè rileva che le Ferrovie dello Stato, nell'esercizio del potere di organizzare la propria attività, abbiano stabilito, in via generale, che il riconoscimento della dipendenza di malattia da causa di servizio costituisse un elemento certo ed incontrovertibile in ordine al nesso di causalità tra malattia e attività lavorativa espletata, poiché, escluso il valore negoziale di una simile presa di posizione in materia attinente alla funzione previdenziale attribuita all'ente dalle leggi, si è trattato o di un mero criterio orientativo o, comunque, puramente e semplicemente di un errore nell'interpretazione di norme giuridiche da parte del soggetto tenuto ad applicarle.
9. Con il giudizio di infondatezza dei profili di critica alla sentenza impugnata sviluppati nel terzo motivo di ricorso, si è completata la ricostruzione del quadro normativo e concettuale in cui la controversia si inserisce e ne emerge che la sentenza impugnata si è ad esso puntualmente uniformata.
Invero, non ha fondamento l'accusa, mossa al Tribunale con il quarto motivo del ricorso, di avere, in violazione di legge, escluso in radice che una malattia cosiddetta "multifattoriale" o "comune" potesse essere collegata alla prestazione lavorativa, sia pure considerata a livello di concausa.
Una simile affermazione non solo la sentenza impugnata non contiene, avendo, anzi, diffusamente ed in modo sostanzialn3ente corretto (salvo quanto osservato infra n. 7) impostato il tenia dei requisiti che devono sussistere perché un'infermità non "tabellata" possa qualificarsi come professionale, ma non è vero neppure che si sia fermata sulla soglia delle considerazioni astratte, rifiutando la valutazione del caso concreto.
In proposito, sebbene lo faccia nella parte del ricorso dedicata ai "cenni in fatto", il ricorrente riferisce (ciò che rende ammissibile la censura della motivazione) che il giudizio favorevole formulato dal consulente tecnico era fondato sulla considerazione che nell'insorgenza della malattia, a genesi multifattoriale, un particolare ruolo può essere stato svolto dagli sbalzi di temperatura cui il ricorrente è stato esposto nel corso della sua trentennale attività di capo stazione, attività che viene svolta in parte all'aperto ed in parte in ambiente confinato, di giorno e di notte.
Orbene, è proprio un simile accertamento di fatto che comprova la sufficienza e logicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui afferma che, in sostanza, gli unici elementi concreti emersi erano la qualifica e le mansioni del dipendente, i quali, in se considerati, non comportavano alcun apprezzabile rischio di contrarre la patologia, sicché doveva concludersi che nessuna prova vi era in ordine alla natura professionale della malattia accertata dal consulente tecnico nei termini descritti.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto in concreto che la concomitanza dell'infermità con rattività di servizio andava considerata meramente cronologica e priva di efficacia causale nel determinismo della patologia, proprio in considerazione della natura dell'attività lavorativa svolta e di tutti gli altri dati di fatto acclarati.
10. I rilievi che precedono privano altresì di fondamento le critiche concernenti vizi della motivazione, in particolare articolate con il secondo motivo di ricorso, avendo il Tribunale sufficientemente e logicamente motivato le ragioni per le quali non erano condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, circa la natura professionale della malattia, non risultando elementi che suffragassero tale affermazione, sicché non vi era nessuna valida ragione per disporre una nuova consulenza tecnica o richiedere chiarimenti allo stesso consulente.
Per la restante parte, il medesimo secondo motivo di ricorso è inammissibile perché deduce vizi della motivazione senza indicare minimamente quali circostanze di fatto il Tribunale non avrebbe considerate, ovvero insufficientemente o illogicamente valutate. 11. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2% del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in 1. 14
novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assicurato soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara non tenuto il ricorrente al rimborso, delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999