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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22888 /2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE XIV
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c., iscritta al n. 22888/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
( , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Luca Tortora (CF. ) in virtù di procura alle liti C.F._3 in calce all'atto di citazione e domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Tortora
Opponenti
CONTRO
(già ) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Controparte_1 CP_1 delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e C.F._4
AR VA, C.F. , i quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la C.F._5 rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
Opposta
Ha pronunciato, a seguito del verbale di udienza del 21.10.2025, la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. ultimo comma
Uditi i procuratori delle parti presenti, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione;
1 b) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5261,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli opponenti deducevano: la carenza di legittimità attiva della Controparte_1 nonché la probabile nullità totale o parziale del contratto sotteso al decreto ingiuntivo azionato, per l'esistenza di clausole vessatoria nei confronti dei contraenti, che dunque avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento in sede giudiziale.
Parte opposta contestava in toto l'assunto attoreo.
Il giudice, in sede di decreto ex art. 171bis c.p.c., concedeva agli opponenti il termine di quaranta giorni per instaurare il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma – pacificamente - il giudizio ex art. 650 c.p.c. non è stato coltivato.
L'opposizione in atti rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 cpc, in quanto avente ad oggetto l'esistenza della pretesa portata avanti dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo giudiziale azionato (Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 8222/2016 del
15/11/2016 ), dal punto di vista soggettivo e nella sua portata (an e quantum).
1) In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_2 per carenza di interesse, in quanto non destinataria dell'atto di precetto opposto.
L'opposizione a precetto infatti (art. 615 c. 1 c.p.c.) può essere proposta solo dopo la notifica dell'atto di precetto. In ciò si distingue da una generica azione di accertamento negativo dell'altrui diritto, sempre possibile nelle forme del giudizio ordinario, ma che, in punto di rito, non prevede la possibilità di adottare un provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. Cass.
26285 del 17/10/2019).
2) In relazione alla carenza di legittimazione passiva, si rileva quanto segue.
La titolarità attiva della non deriva da cessioni in blocco di Controparte_1 crediti, ma da cessioni di rami d'azienda, fusioni e mutamento di denominazione, o cui contratti risultano specificamente prodotti in atti.
Nello specifico, in data 29.06.2018, ha conferito, il ramo di azienda relativo Controparte_2 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati alla società ; la CP_1
ha cambiato denominazione in come pubblicato nella CP_1 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale del 09/08/2018 al Fg. n. 92. Con atto del 15.12.2020, la Controparte_3
(già è stata fusa per incorporazione in (società incorporante); la
[...] CP_4 Controparte_1
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato denominazione in Controparte_1 [...]
[...] con atto in data 15.12.2020, la (già Controparte_5 Controparte_1 incorporante la precedente già ha conferito alla neo Controparte_3 CP_4 costituita società controllata interamente da Controparte_3 Controparte_1
l'intero ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti, ivi
[...] compresi i crediti rientranti in tali attività, tra cui il presente.
Pertanto, la legittimazione, in carenza tra l'altro di alcuna specifica deduzione contraria di parte, deve ritenersi provata.
3) In relazione all'eventuale presenza di clausole abusive in relazione al contratto alla base del decreto ingiuntivo azionato, si espone brevemente quanto segue.
Pur nel vulnus aperto dalle decisioni CGUE 17 maggio 2022, in relazione allo sbarramento per le deduzioni relative al “merito ed al contenuto del titolo giudiziale, per quanto attiene alla valutazione della vessatorietà delle clausole contenute decreti Ingiuntivi non opposti, la Suprema
Corte ha chiarito esplicitamente i contorni dell'ipotesi in cui la nullità (totale o parziale) del contratto (alla base del Decreto Ingiuntivo non opposto) per la presenza di clausole vessatoria, divenga motivo di opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. l'ipotesi di contestazioni sul
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U. 06/04/2023, n. 9479), hanno chiarito come in sede di opposizione a precetto non sia prevista né prevedibile nessuna verifica ufficiosa a cura del giudice adito (a differenza del giudice dell'esecuzione); ma, al contrario, lo stesso riqualificherà
l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 e c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice).
Nel nostro caso, a seguito di fissazione del termine ad opera di questo giudicante, con decreto del 30.12.2024, l'opponente non ha coltivato il giudizio nella competente sede.
Di talchè, i motivi dedotti, non solo non possono trovare sede in questo giudizio, ma non possono neanche avere effetti riflessi sullo stesso, in quanto il giudizio che avrebbe potuto eventualmente determinare l'annullamento totale o parziale del titolo, non è mai arrivato alla sua definizione.
Dunque, nessun motivo proposto, può trovare accoglimento.
Pertanto, le spese devono seguire la soccombenza in relazione al presente giudizio e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, in considerazione delle difese svolte e della semplicità del thema decidendum, specialmente in relazione alle seconde due fasi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE XIV
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, nella causa di opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c., iscritta al n. 22888/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato da
( , (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Luca Tortora (CF. ) in virtù di procura alle liti C.F._3 in calce all'atto di citazione e domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Tortora
Opponenti
CONTRO
(già ) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Controparte_1 CP_1 delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Carlotta Casamorata, C.F. , e C.F._4
AR VA, C.F. , i quali, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la C.F._5 rappresentano, assistono e difendono, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
Opposta
Ha pronunciato, a seguito del verbale di udienza del 21.10.2025, la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. ultimo comma
Uditi i procuratori delle parti presenti, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione;
1 b) Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5261,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli opponenti deducevano: la carenza di legittimità attiva della Controparte_1 nonché la probabile nullità totale o parziale del contratto sotteso al decreto ingiuntivo azionato, per l'esistenza di clausole vessatoria nei confronti dei contraenti, che dunque avrebbero dovuto essere oggetto di accertamento in sede giudiziale.
Parte opposta contestava in toto l'assunto attoreo.
Il giudice, in sede di decreto ex art. 171bis c.p.c., concedeva agli opponenti il termine di quaranta giorni per instaurare il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma – pacificamente - il giudizio ex art. 650 c.p.c. non è stato coltivato.
L'opposizione in atti rientra nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 cpc, in quanto avente ad oggetto l'esistenza della pretesa portata avanti dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo giudiziale azionato (Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 8222/2016 del
15/11/2016 ), dal punto di vista soggettivo e nella sua portata (an e quantum).
1) In primo luogo, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da Parte_2 per carenza di interesse, in quanto non destinataria dell'atto di precetto opposto.
L'opposizione a precetto infatti (art. 615 c. 1 c.p.c.) può essere proposta solo dopo la notifica dell'atto di precetto. In ciò si distingue da una generica azione di accertamento negativo dell'altrui diritto, sempre possibile nelle forme del giudizio ordinario, ma che, in punto di rito, non prevede la possibilità di adottare un provvedimento sospensivo dell'efficacia esecutiva del titolo (cfr. Cass.
26285 del 17/10/2019).
2) In relazione alla carenza di legittimazione passiva, si rileva quanto segue.
La titolarità attiva della non deriva da cessioni in blocco di Controparte_1 crediti, ma da cessioni di rami d'azienda, fusioni e mutamento di denominazione, o cui contratti risultano specificamente prodotti in atti.
Nello specifico, in data 29.06.2018, ha conferito, il ramo di azienda relativo Controparte_2 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati alla società ; la CP_1
ha cambiato denominazione in come pubblicato nella CP_1 Controparte_1
Gazzetta Ufficiale del 09/08/2018 al Fg. n. 92. Con atto del 15.12.2020, la Controparte_3
(già è stata fusa per incorporazione in (società incorporante); la
[...] CP_4 Controparte_1
con effetto dal 1° gennaio 2021, ha contestualmente mutato denominazione in Controparte_1 [...]
[...] con atto in data 15.12.2020, la (già Controparte_5 Controparte_1 incorporante la precedente già ha conferito alla neo Controparte_3 CP_4 costituita società controllata interamente da Controparte_3 Controparte_1
l'intero ramo d'azienda relativo alle attività di servicing e di gestione dei crediti, ivi
[...] compresi i crediti rientranti in tali attività, tra cui il presente.
Pertanto, la legittimazione, in carenza tra l'altro di alcuna specifica deduzione contraria di parte, deve ritenersi provata.
3) In relazione all'eventuale presenza di clausole abusive in relazione al contratto alla base del decreto ingiuntivo azionato, si espone brevemente quanto segue.
Pur nel vulnus aperto dalle decisioni CGUE 17 maggio 2022, in relazione allo sbarramento per le deduzioni relative al “merito ed al contenuto del titolo giudiziale, per quanto attiene alla valutazione della vessatorietà delle clausole contenute decreti Ingiuntivi non opposti, la Suprema
Corte ha chiarito esplicitamente i contorni dell'ipotesi in cui la nullità (totale o parziale) del contratto (alla base del Decreto Ingiuntivo non opposto) per la presenza di clausole vessatoria, divenga motivo di opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. l'ipotesi di contestazioni sul
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U. 06/04/2023, n. 9479), hanno chiarito come in sede di opposizione a precetto non sia prevista né prevedibile nessuna verifica ufficiosa a cura del giudice adito (a differenza del giudice dell'esecuzione); ma, al contrario, lo stesso riqualificherà
l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 e c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice).
Nel nostro caso, a seguito di fissazione del termine ad opera di questo giudicante, con decreto del 30.12.2024, l'opponente non ha coltivato il giudizio nella competente sede.
Di talchè, i motivi dedotti, non solo non possono trovare sede in questo giudizio, ma non possono neanche avere effetti riflessi sullo stesso, in quanto il giudizio che avrebbe potuto eventualmente determinare l'annullamento totale o parziale del titolo, non è mai arrivato alla sua definizione.
Dunque, nessun motivo proposto, può trovare accoglimento.
Pertanto, le spese devono seguire la soccombenza in relazione al presente giudizio e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, in considerazione delle difese svolte e della semplicità del thema decidendum, specialmente in relazione alle seconde due fasi di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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