Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3995/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3995/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 16.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA A. DIAZ, 13 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
SENATORE GIUSEPPE (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via CP_1 C.F._3
C.A.ALEMAGNA,2/C SALERNO, presso lo studio dell'Avv. IANNICELLI GIUSEPPE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente in diritto si osserva che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'articolo 2697 del codice civile,
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L'arresto della S.C. n. 17050 del 2014, seguito da altre successive (Cass. n. 27372 del
2021), , secondo cui “se è pur vero che chi agisce per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda la sua pretesa, è anche innegabile che chi riceve il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo senza causa", e che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione.
Il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro”.
Orbene, il Tribunale alla luce di tali arresti giurisprudenziali e del principio della ragione più liquida (il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' articolo 276 del Cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' articolo 111 della Costituzione;
ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
Pagina 2 di 4 che sia necessario esaminare previamente le altre), ritiene la domanda attorea infondata per quanto di ragione.
Invero, l'attore, sul quale gravava l'onere di fornire la prova di aver consegnato la somma di denaro che si assume aver prestato al coniuge, non ha documentalmente dimostrato che l'autovettura in oggetto sia stata acquistata con soldi propri.
Nel caso di specie, la convenuta ha contestato di aver ricevuto in prestito la somma necessaria all'acquisto dell'autovettura a lei intestata, assumendo di aver acquistato il veicolo con gli utili prodotti dall'attività imprenditoriale svolta con il marito nell'azienda di famiglia
(Power Tech srl) di cui è stata socia fino al mese di febbraio 2013, e con i propri risparmi depositati sui conti correnti cointestati con il marito, nonché mediante permuta con altra autovettura intestata al proprio padre.
Ha contestato di aver ricevuto in prestito dal marito la somma necessaria a pagare gli oneri condominiali dell'appartamento in comproprietà.
Di fronte a tali specifiche contestazioni ed allegazioni, l'attore non ha fornito la prova che il denaro versato alla concessionaria di auto (venditrice) ed all'amministratore di condominio, fosse frutto di risorse proprie e non ha neanche allegato le modalità con le quali è
avvenuto il pagamento.
Pur volendo prescindere dalla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste (in virtù delle eccezioni di decadenza sollevate dalla convenuta), il Tribunale Tes_1
ritiene che dette dichiarazioni siano comunque generiche, irrilevanti e prive di riscontro documentale.
Invero, il teste ha dichiarato che il prezzo dell'autovettura è stato versato dall'attore in parte mediante assegni ed in parte mediante bonifico, tuttavia, il non ha depositato Parte_1
in giudizio tale documentazione.
Pagina 3 di 4 Pertanto, la domanda attorea va rigettata, non avendo l'attore fornito la prova che il denaro asseritamente prestato alla moglie provenisse da risorse proprie.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente precisando così provvede:
1) Rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Giuseppe Iannicelli, difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%
Così deciso in Nocera Inferiore, 15/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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