Articolo 9 della Legge 8 marzo 1991, n. 81
Articolo 8Articolo 10
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31 marzo 1991
Art. 9. Commissioni di esame 1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. L'esame e' superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.
3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilita' del maestro di sci.
Entrata in vigore il 31 marzo 1991
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