Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8862 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in Palermo, via E. Albanese N. 27, presso lo studio dell'Avv. MARCATAJO MARCELLA
ANTONIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], residente in [...]CP_1
(PA), via E. Setti Carraro, 2;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: La parte concludeva come da note scritte del 21/05/2025, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia di citato e non costi- CP_1 tuitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 4174/2023 pronunciata questo Tribunale in data 26-27/09/2023 passata in giudicato.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, va preliminarmente osservato che con provvedimento dei 14-
18/12/2020, il TM ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nei confronti dei figli (nato a [...] in data [...]) ed Per_1 nato a [...] [...]). Per_2
Ne consegue che va disciplinato il regime di affidamento solo in merito alla figlia nata a [...] in data [...]. Per_3
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Ad oggi permane il disinteresse del padre nei confronti della figlia che non vede e fre- quenta da tempo a quanto relazionato dai servizi, che hanno rappresentato che il padre non ha mostrato nessun impegno a costruire un rapporto con la bambina, nonostante i ripetuti tentativi dei professionisti incaricati di avviare un percorso di recupero, poi interrotto visto l'esito infruttuoso.
Da qui, valutate, altresì, le difficoltà di , bambina disabile affetta da una grave for- Per_3 ma di epilessia e soggetta a crisi improvvise ed imprevedibili, che richiedono un pronto e tempestivo intervento nell'arco di pochissimi minuti, e che mettono a repentaglio seriamen- te la vita della stessa piccola, appare, dunque, opportuno, adeguare il regime di affido alla situazione di accudimento esclusivo da parte della madre con conseguente previsione di un regime di affidamento esclusivo alla madre - ai sensi Parte_2 dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Quanto alla frequentazione della minore col padre, appare rispondente all'interesse del- la piccola che gli incontri avvengano presso i locali e con il supporto dello Spazio Neutro, su attivazione del padre medesimo.
3. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia, la ricorrente ha richiesto la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, la quale preve- deva un assegno mensile di mantenimento di € 140,00 per la figlia e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%.
Si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie appare congruo confermare quanto disposto e porre in capo a l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese e da CP_1 Parte_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT la somma di euro 140,00 quale contributo al mantenimento della figlia.
La medesima parte va obbligata, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordina- rie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvo- cati di Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del principio della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in disposi- tivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in AR (PA), in data
22/03/2011, da nato a [...], in data [...], e da Parte_1
, nato a [...], in data [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2011; dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia alla madre Parte_3
, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della re-
[...] sponsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggio- re interesse per la minore;
dispone che l'eventuale frequentazione della minore col padre avvenga presso i locali e con il supporto dello Spazio Neutro su attivazione del padre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_4
, un assegno mensile di euro 140,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...] della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano € 2.800,00 oltre IVA, CPA e accessori, da versarsi in favore dell'Erario; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 05/06/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.