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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4068 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 20-10-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 al Viale Giovanni Amendola n. 33 in Eboli, presso lo studio dell'Avv. Coiro
Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli, alla CP_1 C.F._2
Via Toledo n. 256, presso lo studio dell'avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 7-2-2024, il sig. Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli
[...] il 3-7-2017, e precisando che dalla loro unione era nata una FI, Persona_1
(nata a [...] il [...]), deduceva che i coniugi avevano sempre vissuto
[...] in regime di separazione dei beni;
che dopo aver vissuto un anno in Germania, ritornati in Italia avevano stabilito dimora in Mugnano di Napoli alla via De
Magistris, 15, in un appartamento in affitto con canone di locazione di 600 euro mensili;
che il sig. aveva acquistato un'autovettura Fiat 500L con Persona_2 finanziamento dal 15-8-2020 al 15-7-2027, con rate di 227 euro mensili;
che nel febbraio del 2021 la sig.ra aveva allontanato il sig. per CP_1 Parte_1
l'intollerabilità della convivenza;
che lo stesso aveva continuato a pagare il canone di locazione della casa coniugale , oltre alla rata di 227 euro relativa all'autovettura; che lo stato di disoccupazione dal 25.11.2023 non gli consentiva più di affrontare le predette spese;
che il ricorrente aveva cercato invano di addivenire ad una separazione consensuale.
Il sig. precisava di essere in possesso di diploma conseguito presso Parte_1
l'Istituto Alberghiero, di essere privo di rendite, di beni immobili e mobili registrati ad eccezione dell'autovettura (Fiat 500 L TG. FL447LE); mentre la sig.ra aveva quale titolo di studio un diploma di scuola superiore ed era proprietaria di immobili di famiglia. Ciò premesso, chiedeva: - Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
-
Assegnare la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli (NA) alla Via De Magistris n.
15, in godimento con tutto l'arredo ivi esistente alla sig.ra , dichiarare il CP_1 subentro della stessa nel contratto di locazione con accollo integrale del CP_1 canone mensile ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge 392/78 e ordinare al ricorrente
[...]
di lasciare definitivamente la casa coniugale, portando con sé i Parte_1 propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'emanazione del suddetto provvedimento;
- Disporre la restituzione al ricorrente sig.re di tutti i beni mobili di sua Parte_1 esclusiva proprietà, anche quelli registrati come l'autovettura Fiat 500 L tg FL 447
LE, detenuti in arbitrario possesso, allo stato, dalla resistente sig.ra ; - CP_1
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno, di comune accordo, l'educazione, la crescita e l'istruzione, con collocazione privilegiata presso la madre, e salvo diverso accordo tra le parti, regolamentare il diritto di visita del padre, considerata la tenera età della piccola, come da allegato piano genitoriale (cfr. doc. 8); - Disporre che entrambe le parti, considerato lo stato di disoccupazione e la carenza di reddito e rendite delle stesse, provvedano al proprio mantenimento senza alcun obbligo dell'altro coniuge a corrispondere importi a tale titolo;
- Disporre a carico del Sig. , Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della FI la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00euro) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- Disporre che l'assegno unico venga attribuito al 50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , con Per_1 impegno delle parti a fornire annualmente tutta la documentazione necessaria per consentire la presentazione della relativa domanda;
- Porre a carico del sig.re
[...]
, in ragione del 50 % , le spese straordinarie occorrenti per la FI Parte_1 minore, tali da intendersi: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi
i genitori, suddivise nelle seguenti categorie : -spese medico sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche , cicli di psicoterapia e logopedia. - spese scolastiche: iscrizioni a rette di scuola private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche
e private, spese di viaggio per il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, doposcuola e baby sitter e deve coprire anche l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto( es. motorino, moto, macchina), ludiche;
le spese straordinarie “ obbligatorie “, per le quali non e' richiesta la previa concertazione: - spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, libri scolastici, corredo scolastico. In relazione alle spese straordinarie si conviene che esse saranno debitamente comunicate e documentate da parte del genitore che affronterà tali impegni economici. A fronte di un silenzio per sette giorni, il genitore richiedente si riterrà autorizzato ad effettuare detta spesa senza dover chiedere ulteriore autorizzazione. - Con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Con decreto depositato in data 8-2-2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 5-6-2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a depositare - il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e una nota firmata personalmente dalla parte, corredata dalla relativa documentazione, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza, assegni di mantenimento percepiti ecc.); b) proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia e l'utilizzazione del bene immobile (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
c) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
d) passività che gravano per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
In data 3-6-2024, la sig.ra si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla comparsa.
In particolare, premetteva che il sig. aveva abbandonato il tetto Parte_1 coniugale, senza provvedere al sostentamento della FI, salvo il pagamento del canone di locazione, sino al 2023; che il sig. dal 2021 aveva versato solo 400 euro a titolo di mantenimento per la FI;
che il ricorrente aveva iniziato a convivere la nuova compagna in Eboli, alla via Piacentino, 55; che il rapporto si era logorato da anni, preferendo spesso il ricorrente trattenersi a dormire fuori casa;
che, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, la sig.ra aveva risposto alla CP_1 missiva del 19 settembre 2023, manifestando per il tramite dell'avv. Rubino la disponibilità ad una separazione consensuale, a cui non è seguito alcun riscontro dal che aveva preferito notificare direttamente il ricorso per Parte_1 separazione giudiziale;
che in danno alla sig.ra risultava un debito di 7200 CP_1 euro, pari a dodici mensilità insolute del canone di locazione della casa sita in
Mugnano di Napoli, alla via De Magistris, n. 15; non si opponeva ad un affido congiunto della minore, proponendo anch'essa un piano genitoriale per disciplinare il diritto di visita come indicato in comparsa. Ciò premesso, chiedeva:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per comportamento addebitabile al sig.
[...]
, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
Parte_1
2. assegnare la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli, alla Via De Magistris n.
15, alla sig.ra che vi abiterà insieme alla FI , lasciando invariata CP_1 Per_1
l'intestazione del contratto di locazione in capo al sig. che dovrà Parte_1 provvedere al pagamento del canone di locazione mensile di € 600,00 direttamente al proprietario , come da contratto registrato all'Agenzia Parte_2 delle Entrate, già prodotto dal ricorrente;
3. disporre che il provveda al Parte_1 pagamento mensile di € 500,00, a favore della moglie, , a titolo di CP_1 mantenimento;
4. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI
, con residenza stabile presso l'abitazione sita in Mugnano di Napoli, alla Via Per_1
De Magistris n. 15, con ampia facoltà del ricorrente di visitare la FI, previo avviso alla madre;
5. Disporre che il a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della FI provveda al pagamento mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, statuendo che detto importo sia soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. Disporre che
l'autovettura Fiat 500 L tg. FL 447 LE rimanga nella disponibilità della resistente almeno fino a quando non venga restituita, dal , la vettura Smart Tg. EX Parte_1
910 HB debitamente riparata;
7. Disporre che l'assegno unico venga attribuito per il
50% ad entrambi i genitori;
8. Porre a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie collegate alla crescita della piccola , sia Per_1 quelle obbligatorie ed urgenti per le quali non è richiesto il consenso preventivo all'altro coniuge, sia quelle per le quali il consenso preventivo è invece necessario;
9.
Emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
10.Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Con memorie del 4-6-2025, il sig. , nel rigettare le avverse difese e Parte_1 nel riportarsi a quanto dedotto in ricorso, produceva ricevuta di registrazione del contratto di locazione e affitto dell'immobile e giacenze medie dal 2018 al 2021.
Dall'esame della documentazione prodotta relativa alla situazione patrimoniale del
Sig. (C.F.: per gli anni finanziari Parte_1 C.F._1 di riferimento 2018, 2019, 2020 e 2021 (validi ai fini ISEE 2020, 2021, 2022 e
2023), si evinceva:
- al 31/12/2018, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 219,92: prodotto Postepay con un saldo di € 11,47 e una giacenza media di € 0,00; i due
TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 8,45 e € 200,00, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 8,45 e € 79,45.
- al 31/12/2019, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 789,95: i prodotti Postepay presentavano saldi di € 560,03 (con giacenza media di € 384,86)
e € 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 200,00 e € 8,45, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 200,00 e € 8,45.
- al 31/12/2020, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 224,10: i prodotti Postepay presentavano saldi di € 4,18 (con giacenza media di € 264,49) e
€ 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 200,00 e € 8,45, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 200,00 e € 8,45.
- al 31/12/2021, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 1.627,97:
i prodotti Postepay presentavano saldi di € 1.408,05 (con giacenza media di €
487,70) e € 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 8,45 e € 200,00, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 8,45 e € 200,00.
Peraltro, con nota di deposito del 5-5-2024, il sig. allegava copia Parte_1 di contratto di lavoro a tempo determinato, essendo stato assunto dalla
[...] con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato CP_2 presso l'azienda utilizzatrice SO con sede a Eboli Parte_3
(SA) in Via dell'Artigianato 17/19, il contratto aveva decorrenza dal 13 maggio 2024 al 30 giugno 2024, con un periodo di prova di quattro giorni lavorativi effettivi e possibilità di proroga previo accordo scritto tra le parti;
la mansione era quella di operaio di produzione alimentare, inquadrato al livello 8 gruppo C del CCNL
Alimentari – Piccola Industria, orario full time pari a 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni comunicati dall'azienda, con un minimo garantito di 40 ore settimanali, la retribuzione lorda oraria di 9,26 euro, composta da paga base 6,22616 euro, elemento distinto della retribuzione (EDR) 0,05960 euro e contingenza 2,96971 euro.
All'udienza del 5-6-2024, comparivano personalmente i coniugi innanzi al Giudice, il quale procedeva a sentire separatamente le parti;
dalla ricostruzione della situazione patrimoniale emergeva che parte ricorrente aveva svolto l'attività di chef percependo uno stipendio mensile di circa €1.500, e successivamente aveva lavorato per tre mesi ad Eboli con una retribuzione di €1.700 lordi. Lo stipendio veniva messo a disposizione delle esigenze familiari ed era gestito dalla parte resistente. Fino ad agosto 2023 lo stesso aveva provveduto al pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari a €600 mensili, della rata di €250 per l'autovettura in uso alla resistente (per la quale residuava un debito di €10.000) e di un assegno di mantenimento di €250 per la FI. Dopo la separazione aveva continuato a sostenere le spese relative alle utenze della casa coniugale, ma aveva cessato di versare il canone di locazione.
Il sig. non aveva più svolto l'attività di chef, essendo stata Parte_1 licenziato, e lavorando da venti giorni presso una fabbrica con uno stipendio di
€1.200 mensili. Dichiarava di vivere ad Eboli in una casa in affitto, pagando un canone mensile di €420, e percepire €60 di assegno unico per la FI. Fino al 2020 aveva percepito €600 mensili a titolo di reddito di cittadinanza, utilizzati per il pagamento del canone di locazione. Si dichiarava disponibile a versare per il mantenimento della FI l'importo mensile di €300.
Al contempo parte resistente aveva dichiarato di voler proseguire la separazione, escludendo ogni possibilità di riconciliazione. In passato aveva lavorato presso il negozio della sorella e, più di recente, per sei mesi come consulente dell'ENI, percependo circa €800 mensili. Al momento si dichiarava disoccupata ma in cerca di occupazione. Non aveva potuto richiedere il reddito di cittadinanza poiché la parte ricorrente risultava ancora nel suo stato di famiglia. Precisava che parte ricorrente non versava più il canone di locazione dal mese di settembre 2023, circostanza appresa dal proprietario dell'immobile e che durante la convivenza, lo stipendio del ricorrente veniva destinato alle necessità familiari, alle quali contribuiva anch'essa, soprattutto nei periodi in cui il marito era in cassa integrazione. Aveva aggiunto che il sig. , in costanza di matrimonio, Parte_1 aveva sempre lavorato e percepito un buon reddito, superiore a €1.700, ma successivamente alla separazione non aveva versato regolarmente l'assegno di mantenimento né contribuito alle spese straordinarie per la FI, provvedendo soltanto per due mesi.
All'esito, il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 6-6-2024, il giudice delegato, sentite le parti ed i rispettivi procuratori, atteso l'infruttuoso tentativo di conciliazione, esaminata la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5.06.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affida la FI minore ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa, con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
4) fissa quale residenza privilegiata della minore quella della madre;
5) dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la FI minore;
6) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore: - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
- a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
- ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno
e dell'onomastico del padre;
7) dispone il godimento della casa coniugale in favore della sig.ra ; 8) pone a carico del sig. l'obbligo di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento la FI minore con la somma mensile di € Per_1
550,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese;
9) pone a carico CP_1 di entrambi genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per la FI, purché preventivamente concordate e documentate come regolamentato dal Protocollo dell'intestato Tribunale cui si rinvia;
rinviava all'udienza del 18-12-2024.
In data 17.12.2024, parte resistente depositava pignoramento presso terzi per mancata ottemperanza a quanto indicato nell'ordinanza del 6-6-2024 contro il sig.
. Nella stessa data, veniva depositata comparsa di nuovo difensore per Parte_1 il sig. e note a mezzo delle quali, si chiedeva
1. autorizzare i coniugi a Parte_1 vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale con tutto l'arredo esistente in favore della sig.ra ;
3. disporre l'affidamento condiviso della minore CP_1
ad entrambi i genitori;
4. disporre la restituzione al Per_1 Pt_4 Parte_1 dell'autovettura Fiat 500 L tg FL 447 LE, detenuta in arbitrario possesso, allo stato, dalla resistente sig.ra ;
5. disporre l'affidamento condiviso della minore CP_1
ad entrambi i genitori, che ne cureranno, di comune accordo, l'educazione, Per_1 la crescita e l'istruzione, con collocazione privilegiata presso la madre, e salvo diverso accordo tra le parti, regolamentare il diritto di visita del padre, considerata la tenera età della piccola;
6. Disporre a carico del Sig. , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della FI anche alla luce della documentazione Per_1 allegata la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
7. disporre che l'assegno unico venga attribuito al 50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , con impegno delle parti a fornire Per_1 annualmente tutta la documentazione necessaria per consentire la presentazione della relativa domanda;
8. porre a carico del sig.re , in ragione Parte_1 del 50 %, le spese straordinarie occorrenti per la FI minore.
Si depositavano modello 730 per l'anno 2023 e, cedolini per l'anno 2024, da cui emergevano: - per il mese di maggio 2024 una retribuzione netta di 961 euro;
- giugno 2024 di 1642 euro;
- luglio 2024 di 1495 euro;
- agosto 2024 di 1550 euro;
- settembre 2024 di 1191 euro;
- ottobre 2024 di 1421 euro e;
comunicazione di di trasformazione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali/16 Controparte_2 ore settimanali dal lunedi alla domenica su turni da 8 ore. All'udienza del 24-12-2024, compariva procuratore di parte resistente che segnalava la mancata ottemperanza all'ordinanza de quo, il Giudice, all'esito rinviava all'udienza del 26-5-2025.
Il PM apponeva il visto.
Con note depositate in data 26-3-2025 il sig. rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni, reiterate nella comparsa conclusionale del 22-4-2025:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidare in modo condiviso la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre, sig.ra ;
3. riconoscere e regolamentare il diritto del padre, CP_1 [...]
a vedere e frequentare la FI nei seguenti modi e Parte_1 Per_1 termini: tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre;
4. disporre la restituzione al ricorrente sig.re dell''autovettura Fiat 500 L tg Parte_1
FL 447 LE;
5. rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, ;
6. disporre che l'assegno unico venga attribuito al CP_1
50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , 7. disporre a carico del padre l'obbligo di Per_1 Parte_1 versamento mensile pari ad € € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla madre, in favore della FI minore , Per_1 quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e provvedere
l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al
50%;
8. con vittorie di spese e competenza di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con memorie di replica, depositate in data 19-5-2025, la sig.ra , nell'insistere CP_1 nelle proprie difese, chiedeva: 1) confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma in data 06 giugno 2024, da aversi per integralmente ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi per comportamento addebitabile al sig. Parte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) assegnare la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli, alla Via De Magistris n. 15, alla sig.ra che vi abiterà insieme alla FI , disponendo che il CP_1 Per_1 [...]
, avendo consolidato la sua posizione lavorativa, provveda al pagamento Parte_1 anche di un contributo di almeno € 300,00 (trecento/00) per garantire un tetto alla FI, attesa anche l'esiguità del mantenimento statuito per la FI e la mancanza di statuizioni sul mantenimento per l'ex moglie;
4) disporre che il Parte_1 provveda al pagamento mensile di € 550,00, a favore della moglie, , a titolo CP_1 di mantenimento;
5) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI , con residenza stabile presso l'abitazione sita in Mugnano di Napoli, Per_1 alla Via De Magistris n. 15, con ampia facoltà del ricorrente di visitare la FI, previo avviso alla madre;
6) disporre che il a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della FI provveda al pagamento mensile di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, statuendo che detto importo sia soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) Disporre che l'autovettura Fiat 500 L tg. FL447LE, rimanga nella disponibilità della resistente;
8) Disporre che l'assegno unico venga attribuito alla resistente, ovvero, in subordine, per il 50% ad entrambi i genitori;
9) Porre a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie collegate alla crescita della piccola , sia quelle obbligatorie ed urgenti per le quali non Per_1
è richiesto il consenso preventivo all'altro coniuge, sia quelle per le quali il consenso preventivo è invece necessario;
10) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
11) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Con memorie di replica, depositate in data 24-5-2025, parte ricorrente reiterava i propri scritti difensivi, di cui chiedeva integrale accoglimento, oltre che il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 23-6-2025, il Giudice lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui insistevano nelle rispettive difese, rinviava all'udienza del 15-10-2025. Alla predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, esaminate le note depositate dalle parti, riservava in decisione al Collegio onerando al deposito dell'estratto di matrimonio.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
DOMANDA DI ADDEBITO:
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte resistente si evidenzia che essa si fonda sulla presunta violazione del dovere di coabitazione, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2).
L'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto. Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015).
In merito, in particolare, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la suprema corte con orientamento condiviso dal tribunale che “L'abbandono deltetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. n. 12241/2020 e Cass. n.11162/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie, il giudizio di separazione personale tra i coniugi
è stato introdotto con ricorso depositato in data 7-2-2024, regolarmente notificato alla resistente nei termini di legge. Tuttavia, la resistente ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta solo il 3-6-2024, oltre i termini processuali previsti.
Ai sensi dell'art. 473 bis 16 il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma. I termini processuali de quo sono perentori, dunque ciò comporta l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate.
In ragione di ciò la domanda di addebito deve esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_5
Relativamente all'affidamento della FI minore (nata il [...]), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde concordemente reiterato da entrambe le parti nei propri scritti difensivi.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre Per_1 vissuto presso la casa coniugale sita in via De Magistris, n. 15, presso Mugnano di
Napoli, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione. DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la FI , Per_1 osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò, si ritiene che gli incontri debbano essere concordati tra i genitori al fine di rafforzare il loro ruolo genitoriale e considerando le esigenze del minore.
Si prevede tuttavia, in caso di mancato accordo, data l'età della minore, confermare la regolamentazione del diritto di visita secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all'ordinanza del 6-6-2024 per cui: salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore: - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
- a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
- ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario della FI minore . Per_1
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in MUGNANO DI NAPOLI, alla via De Magistris 15, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente alla FI, con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra . CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
, così come quella di addebito, deve esser dichiarata inammissibile. CP_1
Infatti, come statuito dalla suprema corte con motivazione condivisa dal tribunale
(cfr. Cass. n. 9686 del 26-5-2020) l'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge non ha natura di credito alimentare, in quanto non deriva da uno stato di bisogno ma ha origine nel diritto all'assistenza materiale previsto dal vincolo matrimoniale.
Inoltre, l'assegno di mantenimento dovuto in seguito a separazione presuppone l'adeguatezza dei redditi al livello goduto in costanza di matrimonio, mentre quello dovuto in seguito al divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
In ragione di ciò e di come specificato in parte motiva in ordine alla tardività della costituzione in giudizio deve ritenersi rigettare la presente domanda.
ASSEGNO MANTENIMENTO GL IN E ASSEGNO UNICO
In ordine agli aspetti economici, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore . Per_3
In particolare, la madre, convivendo con il figlio, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo
316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie
(e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Ebbene, nel caso di specie, dalla ricostruzione patrimoniale allegata in atti dal sig.
emerge che lo stesso guadagna somme oscillanti tra € 1200,00 ed Parte_1
€ 1500,00 euro mensili, tenuto conto dei cedolini relativi all'anno 2024 depositati in atti (cfr. allegati 17-12-2024).
Il ricorrente ha depositato modifica del contratto di lavoro da full time in part-time e dall'ultimo cedolino inerente il mese di ottobre 2024 si evince l'inserimento della voce “Part-time 80 %”, voce non esistente negli altri cedolini allegati in atti, prova del regime orario mutato, con le relative conseguenze in ordine al reddito imponibile e alla retribuzione prevista.
A ciò si aggiunga che all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori il ricorrente aveva solo da poco cessato l'attività di chef, che ben poteva rappresentare ancora fonte di reddito anche non regolarizzato, stante l'esperienza recente e prolungata nel predetto settore. Tale professionalità allo stato non risulta per contro attuale, considerato che è quanto meno da un anno e mezzo che il
[...]
non lavora più nel settore della ristorazione, svolgendo attività lavorativa Parte_1 totalmente diversa quale operaio addetto alla produzione alimentare e svolgendo un lavoro su turni variabili di otto ore, mattina pomeriggio sera.
In considerazione degli elementi come sopra rappresentati, delle modificazioni nelle capacità reddituali rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, si ritiene congruo determinare quale importo dell'assegno di mantenimento per la FI
la somma di € 450,00, mensili rivalutabile secondo indici ISTAT a carico Per_1 del ricorrente ed in favore della resistente, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per i figli, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale del 25-10-2019 qui da intendersi integralmente recepito e trascritto.
Analogamente l'assegno unico va posto al 50% in favore di ciascun coniuge stante il regime di affido condiviso come sopra regolamentato.
SULLE ULTERIORI DOMANDE FORMULATE DAL RICORRENTE
In ordine alla domanda di restituzione dell'autovettura Fiat 500 L Tg FL447LE da parte del sig. , in assenza di accordo delle parti deve ritenersi Parte_1 inammissibile ex art. 40 c.p.c.
Tale articolo stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo per domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 40 c.p.c., III co.). In ragione di ciò, deve ritenersi esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta a rito speciale, con quella dello scioglimento della comunione, divisione, assegnazione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Tanto premesso dichiara inammissibile la domanda in oggetto.
Deve, infine, esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva e formulata solo nelle comparse conclusionali la domanda di corresponsione di un contributo per la locazione della casa coniugale. La domanda, peraltro, anche se tempestivamente proposta, sarebbe da rigettare in quanto dei costi per la locazione del bene si tiene conto nella determinazione del quantum del mantenimento.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, il tribunale provvede come da dispositivo che segue.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi , c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, c.f.:
[...] C.F._2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) (Atto n. 93,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
d) dispone l'affido condiviso della minore (nato a [...] il [...]), con Per_1 residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
e) assegna la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli (NA) alla via De Magistris,
15, alla sig. che la abiterà unitamente alla FI minore;
CP_1 Per_1
f) dispone che il sig. versi mensilmente, entro e non oltre il Parte_1
5 di ogni mese, un assegno di euro 450,00 in favore della a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della FI , somma rivalutabile Per_1 automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT, oltre spese straordinarie come in parte motiva indicate;
g) dichiara inammissibile la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a titolo di contributo per la sig.ra a carico del sig. CP_1 [...]
; Parte_1
h) dichiara inammissibile la domanda avanzata dal sig. di Parte_1 restituzione dell'autovettura Fiat 500 L t FL447LE;
i) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla sig.ra di una somma a CP_1 titolo contributo per la locazione per la casa coniugale;
j) compensa per metà le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1100 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 20-10-2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 al Viale Giovanni Amendola n. 33 in Eboli, presso lo studio dell'Avv. Coiro
Ferdinando, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata in Napoli, alla CP_1 C.F._2
Via Toledo n. 256, presso lo studio dell'avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.10.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 7-2-2024, il sig. Parte_1
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli
[...] il 3-7-2017, e precisando che dalla loro unione era nata una FI, Persona_1
(nata a [...] il [...]), deduceva che i coniugi avevano sempre vissuto
[...] in regime di separazione dei beni;
che dopo aver vissuto un anno in Germania, ritornati in Italia avevano stabilito dimora in Mugnano di Napoli alla via De
Magistris, 15, in un appartamento in affitto con canone di locazione di 600 euro mensili;
che il sig. aveva acquistato un'autovettura Fiat 500L con Persona_2 finanziamento dal 15-8-2020 al 15-7-2027, con rate di 227 euro mensili;
che nel febbraio del 2021 la sig.ra aveva allontanato il sig. per CP_1 Parte_1
l'intollerabilità della convivenza;
che lo stesso aveva continuato a pagare il canone di locazione della casa coniugale , oltre alla rata di 227 euro relativa all'autovettura; che lo stato di disoccupazione dal 25.11.2023 non gli consentiva più di affrontare le predette spese;
che il ricorrente aveva cercato invano di addivenire ad una separazione consensuale.
Il sig. precisava di essere in possesso di diploma conseguito presso Parte_1
l'Istituto Alberghiero, di essere privo di rendite, di beni immobili e mobili registrati ad eccezione dell'autovettura (Fiat 500 L TG. FL447LE); mentre la sig.ra aveva quale titolo di studio un diploma di scuola superiore ed era proprietaria di immobili di famiglia. Ciò premesso, chiedeva: - Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
-
Assegnare la casa coniugale, sita in Mugnano di Napoli (NA) alla Via De Magistris n.
15, in godimento con tutto l'arredo ivi esistente alla sig.ra , dichiarare il CP_1 subentro della stessa nel contratto di locazione con accollo integrale del CP_1 canone mensile ai sensi dell'art. 6 comma 2 legge 392/78 e ordinare al ricorrente
[...]
di lasciare definitivamente la casa coniugale, portando con sé i Parte_1 propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre dieci giorni a far data dall'emanazione del suddetto provvedimento;
- Disporre la restituzione al ricorrente sig.re di tutti i beni mobili di sua Parte_1 esclusiva proprietà, anche quelli registrati come l'autovettura Fiat 500 L tg FL 447
LE, detenuti in arbitrario possesso, allo stato, dalla resistente sig.ra ; - CP_1
Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno, di comune accordo, l'educazione, la crescita e l'istruzione, con collocazione privilegiata presso la madre, e salvo diverso accordo tra le parti, regolamentare il diritto di visita del padre, considerata la tenera età della piccola, come da allegato piano genitoriale (cfr. doc. 8); - Disporre che entrambe le parti, considerato lo stato di disoccupazione e la carenza di reddito e rendite delle stesse, provvedano al proprio mantenimento senza alcun obbligo dell'altro coniuge a corrispondere importi a tale titolo;
- Disporre a carico del Sig. , Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della FI la somma di € 300,00 Per_1
(trecento/00euro) da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
- Disporre che l'assegno unico venga attribuito al 50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , con Per_1 impegno delle parti a fornire annualmente tutta la documentazione necessaria per consentire la presentazione della relativa domanda;
- Porre a carico del sig.re
[...]
, in ragione del 50 % , le spese straordinarie occorrenti per la FI Parte_1 minore, tali da intendersi: le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi
i genitori, suddivise nelle seguenti categorie : -spese medico sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche , cicli di psicoterapia e logopedia. - spese scolastiche: iscrizioni a rette di scuola private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche
e private, spese di viaggio per il percorso universitario, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, doposcuola e baby sitter e deve coprire anche l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto( es. motorino, moto, macchina), ludiche;
le spese straordinarie “ obbligatorie “, per le quali non e' richiesta la previa concertazione: - spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, libri scolastici, corredo scolastico. In relazione alle spese straordinarie si conviene che esse saranno debitamente comunicate e documentate da parte del genitore che affronterà tali impegni economici. A fronte di un silenzio per sette giorni, il genitore richiedente si riterrà autorizzato ad effettuare detta spesa senza dover chiedere ulteriore autorizzazione. - Con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Con decreto depositato in data 8-2-2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 5-6-2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a depositare - il piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e una nota firmata personalmente dalla parte, corredata dalla relativa documentazione, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, compensi di ogni genere anche se saltuari, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza, assegni di mantenimento percepiti ecc.); b) proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari, indicando la tipologia e l'utilizzazione del bene immobile (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
c) estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
d) passività che gravano per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
In data 3-6-2024, la sig.ra si costituiva in giudizio con comparsa di CP_1 costituzione, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito al marito alle condizioni di cui alla comparsa.
In particolare, premetteva che il sig. aveva abbandonato il tetto Parte_1 coniugale, senza provvedere al sostentamento della FI, salvo il pagamento del canone di locazione, sino al 2023; che il sig. dal 2021 aveva versato solo 400 euro a titolo di mantenimento per la FI;
che il ricorrente aveva iniziato a convivere la nuova compagna in Eboli, alla via Piacentino, 55; che il rapporto si era logorato da anni, preferendo spesso il ricorrente trattenersi a dormire fuori casa;
che, contrariamente a quanto riportato nel ricorso, la sig.ra aveva risposto alla CP_1 missiva del 19 settembre 2023, manifestando per il tramite dell'avv. Rubino la disponibilità ad una separazione consensuale, a cui non è seguito alcun riscontro dal che aveva preferito notificare direttamente il ricorso per Parte_1 separazione giudiziale;
che in danno alla sig.ra risultava un debito di 7200 CP_1 euro, pari a dodici mensilità insolute del canone di locazione della casa sita in
Mugnano di Napoli, alla via De Magistris, n. 15; non si opponeva ad un affido congiunto della minore, proponendo anch'essa un piano genitoriale per disciplinare il diritto di visita come indicato in comparsa. Ciò premesso, chiedeva:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi per comportamento addebitabile al sig.
[...]
, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
Parte_1
2. assegnare la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli, alla Via De Magistris n.
15, alla sig.ra che vi abiterà insieme alla FI , lasciando invariata CP_1 Per_1
l'intestazione del contratto di locazione in capo al sig. che dovrà Parte_1 provvedere al pagamento del canone di locazione mensile di € 600,00 direttamente al proprietario , come da contratto registrato all'Agenzia Parte_2 delle Entrate, già prodotto dal ricorrente;
3. disporre che il provveda al Parte_1 pagamento mensile di € 500,00, a favore della moglie, , a titolo di CP_1 mantenimento;
4. Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI
, con residenza stabile presso l'abitazione sita in Mugnano di Napoli, alla Via Per_1
De Magistris n. 15, con ampia facoltà del ricorrente di visitare la FI, previo avviso alla madre;
5. Disporre che il a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 della FI provveda al pagamento mensile di € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, statuendo che detto importo sia soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. Disporre che
l'autovettura Fiat 500 L tg. FL 447 LE rimanga nella disponibilità della resistente almeno fino a quando non venga restituita, dal , la vettura Smart Tg. EX Parte_1
910 HB debitamente riparata;
7. Disporre che l'assegno unico venga attribuito per il
50% ad entrambi i genitori;
8. Porre a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie collegate alla crescita della piccola , sia Per_1 quelle obbligatorie ed urgenti per le quali non è richiesto il consenso preventivo all'altro coniuge, sia quelle per le quali il consenso preventivo è invece necessario;
9.
Emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
10.Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Con memorie del 4-6-2025, il sig. , nel rigettare le avverse difese e Parte_1 nel riportarsi a quanto dedotto in ricorso, produceva ricevuta di registrazione del contratto di locazione e affitto dell'immobile e giacenze medie dal 2018 al 2021.
Dall'esame della documentazione prodotta relativa alla situazione patrimoniale del
Sig. (C.F.: per gli anni finanziari Parte_1 C.F._1 di riferimento 2018, 2019, 2020 e 2021 (validi ai fini ISEE 2020, 2021, 2022 e
2023), si evinceva:
- al 31/12/2018, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 219,92: prodotto Postepay con un saldo di € 11,47 e una giacenza media di € 0,00; i due
TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 8,45 e € 200,00, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 8,45 e € 79,45.
- al 31/12/2019, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 789,95: i prodotti Postepay presentavano saldi di € 560,03 (con giacenza media di € 384,86)
e € 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 200,00 e € 8,45, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 200,00 e € 8,45.
- al 31/12/2020, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 224,10: i prodotti Postepay presentavano saldi di € 4,18 (con giacenza media di € 264,49) e
€ 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 200,00 e € 8,45, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 200,00 e € 8,45.
- al 31/12/2021, il saldo complessivo di tutti i prodotti ammontava a € 1.627,97:
i prodotti Postepay presentavano saldi di € 1.408,05 (con giacenza media di €
487,70) e € 11,47 (con giacenza media di € 0,00); i due TI (con due intestatari) presentavano saldi di € 8,45 e € 200,00, con giacenze medie annuali pari rispettivamente a € 8,45 e € 200,00.
Peraltro, con nota di deposito del 5-5-2024, il sig. allegava copia Parte_1 di contratto di lavoro a tempo determinato, essendo stato assunto dalla
[...] con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato CP_2 presso l'azienda utilizzatrice SO con sede a Eboli Parte_3
(SA) in Via dell'Artigianato 17/19, il contratto aveva decorrenza dal 13 maggio 2024 al 30 giugno 2024, con un periodo di prova di quattro giorni lavorativi effettivi e possibilità di proroga previo accordo scritto tra le parti;
la mansione era quella di operaio di produzione alimentare, inquadrato al livello 8 gruppo C del CCNL
Alimentari – Piccola Industria, orario full time pari a 40 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica su turni comunicati dall'azienda, con un minimo garantito di 40 ore settimanali, la retribuzione lorda oraria di 9,26 euro, composta da paga base 6,22616 euro, elemento distinto della retribuzione (EDR) 0,05960 euro e contingenza 2,96971 euro.
All'udienza del 5-6-2024, comparivano personalmente i coniugi innanzi al Giudice, il quale procedeva a sentire separatamente le parti;
dalla ricostruzione della situazione patrimoniale emergeva che parte ricorrente aveva svolto l'attività di chef percependo uno stipendio mensile di circa €1.500, e successivamente aveva lavorato per tre mesi ad Eboli con una retribuzione di €1.700 lordi. Lo stipendio veniva messo a disposizione delle esigenze familiari ed era gestito dalla parte resistente. Fino ad agosto 2023 lo stesso aveva provveduto al pagamento del canone di locazione della casa coniugale pari a €600 mensili, della rata di €250 per l'autovettura in uso alla resistente (per la quale residuava un debito di €10.000) e di un assegno di mantenimento di €250 per la FI. Dopo la separazione aveva continuato a sostenere le spese relative alle utenze della casa coniugale, ma aveva cessato di versare il canone di locazione.
Il sig. non aveva più svolto l'attività di chef, essendo stata Parte_1 licenziato, e lavorando da venti giorni presso una fabbrica con uno stipendio di
€1.200 mensili. Dichiarava di vivere ad Eboli in una casa in affitto, pagando un canone mensile di €420, e percepire €60 di assegno unico per la FI. Fino al 2020 aveva percepito €600 mensili a titolo di reddito di cittadinanza, utilizzati per il pagamento del canone di locazione. Si dichiarava disponibile a versare per il mantenimento della FI l'importo mensile di €300.
Al contempo parte resistente aveva dichiarato di voler proseguire la separazione, escludendo ogni possibilità di riconciliazione. In passato aveva lavorato presso il negozio della sorella e, più di recente, per sei mesi come consulente dell'ENI, percependo circa €800 mensili. Al momento si dichiarava disoccupata ma in cerca di occupazione. Non aveva potuto richiedere il reddito di cittadinanza poiché la parte ricorrente risultava ancora nel suo stato di famiglia. Precisava che parte ricorrente non versava più il canone di locazione dal mese di settembre 2023, circostanza appresa dal proprietario dell'immobile e che durante la convivenza, lo stipendio del ricorrente veniva destinato alle necessità familiari, alle quali contribuiva anch'essa, soprattutto nei periodi in cui il marito era in cassa integrazione. Aveva aggiunto che il sig. , in costanza di matrimonio, Parte_1 aveva sempre lavorato e percepito un buon reddito, superiore a €1.700, ma successivamente alla separazione non aveva versato regolarmente l'assegno di mantenimento né contribuito alle spese straordinarie per la FI, provvedendo soltanto per due mesi.
All'esito, il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 6-6-2024, il giudice delegato, sentite le parti ed i rispettivi procuratori, atteso l'infruttuoso tentativo di conciliazione, esaminata la documentazione prodotta, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5.06.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affida la FI minore ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa, con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
4) fissa quale residenza privilegiata della minore quella della madre;
5) dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la FI minore;
6) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore: - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
- a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
- ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno
e dell'onomastico del padre;
7) dispone il godimento della casa coniugale in favore della sig.ra ; 8) pone a carico del sig. l'obbligo di CP_1 Parte_1 contribuire al mantenimento la FI minore con la somma mensile di € Per_1
550,00, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese;
9) pone a carico CP_1 di entrambi genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per la FI, purché preventivamente concordate e documentate come regolamentato dal Protocollo dell'intestato Tribunale cui si rinvia;
rinviava all'udienza del 18-12-2024.
In data 17.12.2024, parte resistente depositava pignoramento presso terzi per mancata ottemperanza a quanto indicato nell'ordinanza del 6-6-2024 contro il sig.
. Nella stessa data, veniva depositata comparsa di nuovo difensore per Parte_1 il sig. e note a mezzo delle quali, si chiedeva
1. autorizzare i coniugi a Parte_1 vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. assegnare la casa coniugale con tutto l'arredo esistente in favore della sig.ra ;
3. disporre l'affidamento condiviso della minore CP_1
ad entrambi i genitori;
4. disporre la restituzione al Per_1 Pt_4 Parte_1 dell'autovettura Fiat 500 L tg FL 447 LE, detenuta in arbitrario possesso, allo stato, dalla resistente sig.ra ;
5. disporre l'affidamento condiviso della minore CP_1
ad entrambi i genitori, che ne cureranno, di comune accordo, l'educazione, Per_1 la crescita e l'istruzione, con collocazione privilegiata presso la madre, e salvo diverso accordo tra le parti, regolamentare il diritto di visita del padre, considerata la tenera età della piccola;
6. Disporre a carico del Sig. , a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della FI anche alla luce della documentazione Per_1 allegata la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario. Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
7. disporre che l'assegno unico venga attribuito al 50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , con impegno delle parti a fornire Per_1 annualmente tutta la documentazione necessaria per consentire la presentazione della relativa domanda;
8. porre a carico del sig.re , in ragione Parte_1 del 50 %, le spese straordinarie occorrenti per la FI minore.
Si depositavano modello 730 per l'anno 2023 e, cedolini per l'anno 2024, da cui emergevano: - per il mese di maggio 2024 una retribuzione netta di 961 euro;
- giugno 2024 di 1642 euro;
- luglio 2024 di 1495 euro;
- agosto 2024 di 1550 euro;
- settembre 2024 di 1191 euro;
- ottobre 2024 di 1421 euro e;
comunicazione di di trasformazione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali/16 Controparte_2 ore settimanali dal lunedi alla domenica su turni da 8 ore. All'udienza del 24-12-2024, compariva procuratore di parte resistente che segnalava la mancata ottemperanza all'ordinanza de quo, il Giudice, all'esito rinviava all'udienza del 26-5-2025.
Il PM apponeva il visto.
Con note depositate in data 26-3-2025 il sig. rassegnava le seguenti Parte_1 conclusioni, reiterate nella comparsa conclusionale del 22-4-2025:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidare in modo condiviso la FI minore ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la Per_1 madre, sig.ra ;
3. riconoscere e regolamentare il diritto del padre, CP_1 [...]
a vedere e frequentare la FI nei seguenti modi e Parte_1 Per_1 termini: tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre;
4. disporre la restituzione al ricorrente sig.re dell''autovettura Fiat 500 L tg Parte_1
FL 447 LE;
5. rigettare la richiesta di versamento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, ;
6. disporre che l'assegno unico venga attribuito al CP_1
50% ad entrambi i genitori;
in caso di assegnazione al 100% al genitore collocatario di ciò si tenga conto anche nella determinazione dell'assegno di mantenimento della FI minore , 7. disporre a carico del padre l'obbligo di Per_1 Parte_1 versamento mensile pari ad € € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla madre, in favore della FI minore , Per_1 quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e provvedere
l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al
50%;
8. con vittorie di spese e competenza di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con memorie di replica, depositate in data 19-5-2025, la sig.ra , nell'insistere CP_1 nelle proprie difese, chiedeva: 1) confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con ordinanza emessa dalla S.V. Ill.ma in data 06 giugno 2024, da aversi per integralmente ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, dichiarare la separazione personale dei coniugi per comportamento addebitabile al sig. Parte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) assegnare la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli, alla Via De Magistris n. 15, alla sig.ra che vi abiterà insieme alla FI , disponendo che il CP_1 Per_1 [...]
, avendo consolidato la sua posizione lavorativa, provveda al pagamento Parte_1 anche di un contributo di almeno € 300,00 (trecento/00) per garantire un tetto alla FI, attesa anche l'esiguità del mantenimento statuito per la FI e la mancanza di statuizioni sul mantenimento per l'ex moglie;
4) disporre che il Parte_1 provveda al pagamento mensile di € 550,00, a favore della moglie, , a titolo CP_1 di mantenimento;
5) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della FI , con residenza stabile presso l'abitazione sita in Mugnano di Napoli, Per_1 alla Via De Magistris n. 15, con ampia facoltà del ricorrente di visitare la FI, previo avviso alla madre;
6) disporre che il a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della FI provveda al pagamento mensile di € 550,00
(cinquecentocinquanta/00), da versarsi entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, statuendo che detto importo sia soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
7) Disporre che l'autovettura Fiat 500 L tg. FL447LE, rimanga nella disponibilità della resistente;
8) Disporre che l'assegno unico venga attribuito alla resistente, ovvero, in subordine, per il 50% ad entrambi i genitori;
9) Porre a carico di ciascun coniuge, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie collegate alla crescita della piccola , sia quelle obbligatorie ed urgenti per le quali non Per_1
è richiesto il consenso preventivo all'altro coniuge, sia quelle per le quali il consenso preventivo è invece necessario;
10) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia;
11) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Con memorie di replica, depositate in data 24-5-2025, parte ricorrente reiterava i propri scritti difensivi, di cui chiedeva integrale accoglimento, oltre che il rigetto delle avverse pretese.
Con provvedimento del 23-6-2025, il Giudice lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui insistevano nelle rispettive difese, rinviava all'udienza del 15-10-2025. Alla predetta udienza, tenutasi in modalità cartolare, esaminate le note depositate dalle parti, riservava in decisione al Collegio onerando al deposito dell'estratto di matrimonio.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
DOMANDA DI ADDEBITO:
In ordine alla domanda di addebito avanzata dalla parte resistente si evidenzia che essa si fonda sulla presunta violazione del dovere di coabitazione, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143 c.c., comma 2).
L'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto. Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e
Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015).
In merito, in particolare, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la suprema corte con orientamento condiviso dal tribunale che “L'abbandono deltetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. n. 12241/2020 e Cass. n.11162/2019).
Ciò premesso, nel caso di specie, il giudizio di separazione personale tra i coniugi
è stato introdotto con ricorso depositato in data 7-2-2024, regolarmente notificato alla resistente nei termini di legge. Tuttavia, la resistente ha depositato la propria comparsa di costituzione e risposta solo il 3-6-2024, oltre i termini processuali previsti.
Ai sensi dell'art. 473 bis 16 il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma. I termini processuali de quo sono perentori, dunque ciò comporta l'inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate.
In ragione di ciò la domanda di addebito deve esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: Parte_5
Relativamente all'affidamento della FI minore (nata il [...]), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per la minore, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde concordemente reiterato da entrambe le parti nei propri scritti difensivi.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale ha sempre Per_1 vissuto presso la casa coniugale sita in via De Magistris, n. 15, presso Mugnano di
Napoli, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione. DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la FI , Per_1 osserva il Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figli deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò, si ritiene che gli incontri debbano essere concordati tra i genitori al fine di rafforzare il loro ruolo genitoriale e considerando le esigenze del minore.
Si prevede tuttavia, in caso di mancato accordo, data l'età della minore, confermare la regolamentazione del diritto di visita secondo quanto previsto dai provvedimenti di cui all'ordinanza del 6-6-2024 per cui: salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la FI minore: - tutti i mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola sino alle 20:00 riaccompagnandola presso la residenza della madre;
- a settimane alterne dalle 15:00 del venerdì alle 20:00 della domenica;
- durante le festività natalizie secondo la regola dell'alternanza dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1 gennaio;
- ad anni alterni voi il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
-durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà, del compleanno e dell'onomastico del padre.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario della FI minore . Per_1
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale, sita in MUGNANO DI NAPOLI, alla via De Magistris 15, è tutt'ora abitata dalla resistente unitamente alla FI, con la conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla sig.ra . CP_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
, così come quella di addebito, deve esser dichiarata inammissibile. CP_1
Infatti, come statuito dalla suprema corte con motivazione condivisa dal tribunale
(cfr. Cass. n. 9686 del 26-5-2020) l'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge non ha natura di credito alimentare, in quanto non deriva da uno stato di bisogno ma ha origine nel diritto all'assistenza materiale previsto dal vincolo matrimoniale.
Inoltre, l'assegno di mantenimento dovuto in seguito a separazione presuppone l'adeguatezza dei redditi al livello goduto in costanza di matrimonio, mentre quello dovuto in seguito al divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
In ragione di ciò e di come specificato in parte motiva in ordine alla tardività della costituzione in giudizio deve ritenersi rigettare la presente domanda.
ASSEGNO MANTENIMENTO GL IN E ASSEGNO UNICO
In ordine agli aspetti economici, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore . Per_3
In particolare, la madre, convivendo con il figlio, provvederà direttamente al suo sostentamento, mentre va posto a carico del padre non collocatario l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo
316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie
(e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Ebbene, nel caso di specie, dalla ricostruzione patrimoniale allegata in atti dal sig.
emerge che lo stesso guadagna somme oscillanti tra € 1200,00 ed Parte_1
€ 1500,00 euro mensili, tenuto conto dei cedolini relativi all'anno 2024 depositati in atti (cfr. allegati 17-12-2024).
Il ricorrente ha depositato modifica del contratto di lavoro da full time in part-time e dall'ultimo cedolino inerente il mese di ottobre 2024 si evince l'inserimento della voce “Part-time 80 %”, voce non esistente negli altri cedolini allegati in atti, prova del regime orario mutato, con le relative conseguenze in ordine al reddito imponibile e alla retribuzione prevista.
A ciò si aggiunga che all'epoca dell'emanazione dei provvedimenti provvisori il ricorrente aveva solo da poco cessato l'attività di chef, che ben poteva rappresentare ancora fonte di reddito anche non regolarizzato, stante l'esperienza recente e prolungata nel predetto settore. Tale professionalità allo stato non risulta per contro attuale, considerato che è quanto meno da un anno e mezzo che il
[...]
non lavora più nel settore della ristorazione, svolgendo attività lavorativa Parte_1 totalmente diversa quale operaio addetto alla produzione alimentare e svolgendo un lavoro su turni variabili di otto ore, mattina pomeriggio sera.
In considerazione degli elementi come sopra rappresentati, delle modificazioni nelle capacità reddituali rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, si ritiene congruo determinare quale importo dell'assegno di mantenimento per la FI
la somma di € 450,00, mensili rivalutabile secondo indici ISTAT a carico Per_1 del ricorrente ed in favore della resistente, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del
50%, alle spese straordinarie per i figli, secondo le statuizioni previste dal Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale del 25-10-2019 qui da intendersi integralmente recepito e trascritto.
Analogamente l'assegno unico va posto al 50% in favore di ciascun coniuge stante il regime di affido condiviso come sopra regolamentato.
SULLE ULTERIORI DOMANDE FORMULATE DAL RICORRENTE
In ordine alla domanda di restituzione dell'autovettura Fiat 500 L Tg FL447LE da parte del sig. , in assenza di accordo delle parti deve ritenersi Parte_1 inammissibile ex art. 40 c.p.c.
Tale articolo stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo per domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art. 40 c.p.c., III co.). In ragione di ciò, deve ritenersi esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta a rito speciale, con quella dello scioglimento della comunione, divisione, assegnazione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. Tanto premesso dichiara inammissibile la domanda in oggetto.
Deve, infine, esser dichiarata inammissibile in quanto tardiva e formulata solo nelle comparse conclusionali la domanda di corresponsione di un contributo per la locazione della casa coniugale. La domanda, peraltro, anche se tempestivamente proposta, sarebbe da rigettare in quanto dei costi per la locazione del bene si tiene conto nella determinazione del quantum del mantenimento.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili controversi in causa, il tribunale provvede come da dispositivo che segue.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi , c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
, c.f.:
[...] C.F._2 b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) (Atto n. 93,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da parte resistente;
d) dispone l'affido condiviso della minore (nato a [...] il [...]), con Per_1 residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
e) assegna la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli (NA) alla via De Magistris,
15, alla sig. che la abiterà unitamente alla FI minore;
CP_1 Per_1
f) dispone che il sig. versi mensilmente, entro e non oltre il Parte_1
5 di ogni mese, un assegno di euro 450,00 in favore della a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della FI , somma rivalutabile Per_1 automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT, oltre spese straordinarie come in parte motiva indicate;
g) dichiara inammissibile la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a titolo di contributo per la sig.ra a carico del sig. CP_1 [...]
; Parte_1
h) dichiara inammissibile la domanda avanzata dal sig. di Parte_1 restituzione dell'autovettura Fiat 500 L t FL447LE;
i) dichiara inammissibile la domanda avanzata dalla sig.ra di una somma a CP_1 titolo contributo per la locazione per la casa coniugale;
j) compensa per metà le spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.11.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro