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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 10072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10072 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina all'esito della scadenza dei termini e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 27295/2023 promossa da:
E Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Giordano Antonio)
[...]
ATTORI
contro
Avv.ti Arturo Maresca e Oriana Di Girolamo) Controparte_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati MOTIVAZIONE (FATTO E DIRITTO) Con ricorso depositato in data 28.8.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito e preliminarmente
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
pagina 1 di 15 - accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità Controparte_2 di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 , ovvero condannare la società convenuta a corrispondere :
1) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 9.388,70 Parte_1 ovvero euro 6.418,83 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro pagina 2 di 15 2.969,87 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 9.853,32 Parte_2 ovvero euro 6.952,10 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2.901,22 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 5.412,38 Parte_3 ovvero euro 1.030,67 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
4.381,70 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2012 ovvero condannare la società convenuta tenuta a corrispondere :
1) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 7.421,18,32 Parte_1 ovvero euro 5.618,46 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.802,72 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre pagina 3 di 15 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 7.554,36 Parte_2 ovvero euro 5.680,57 per differenze retributive maturate sino al mese di Maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.873,80 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 3.797,52 Parte_3 ovvero euro 781,98 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3.015,54 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via di ulteriore subordine, nei limiti della prescrizione quinquennale, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dai 5 anni anteriori all'intervenuta diffida interruttiva della prescrizione ovvero condannare la società convenuta tenuta a corrispondere:
1) al sig. l'importo complessivo pari ad 4.303,77 ovvero Parte_1 euro 3.294,46 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.009,31 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre pagina 4 di 15 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 4.718,95 Parte_2 ovvero euro 3.619,81 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta maturate sino al mese di Maggio 2021 ed euro 1.099,14 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 3.130,17 Parte_3 ovvero euro 834,71 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2.295,46 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta” (cfr., in termini, pagg. 35-40 del ricorso). A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare e di ricoprire e di aver ricoperto mansioni e qualifica di macchinista;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario); che in occasione della fruizione di ferie i ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non anche il compenso per assenza da residenza e le pagina 5 di 15 componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile e il compenso per assenza dalla residenza (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti. Si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale dei Controparte_1 crediti rivendicati. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che gli artt. 151 e 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevedono che gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello comunitario non si applichino alle retribuzioni, pertanto l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia su come calcolare la retribuzione nel periodo feriale non è vincolante per il diritto interno, trattandosi di materia sottratta alla competenza delle fonti comunitarie e riservata agli ordinamenti nazionali ed, in particolare, alla contrattazione collettiva;
che lo stesso art. 7 della Direttiva CE 2003/1988 non indica quale retribuzione deve essere percepita durante il periodo feriale;
che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che il ragionamento svolto dalla CGEU non può essere trasposto nel nostro ordinamento ove il pagina 6 di 15 diritto alle ferie è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile;
che l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità rivendicate dal ricorrente sulla retribuzione percepita esclude qualsiasi effetto dissuasivo al godimento delle ferie;
che parte ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e provare che le indennità richieste abbiano le caratteristiche enucleate dalla CGEU per rientrare nella nozione eurounitaria di retribuzione per ferie e che la loro mancata erogazione in pendenza del periodo feriale sia suscettibile di scoraggiare i lavoratori a fruire di periodi di riposo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che l'eventuale nullità di singole clausole della contrattazione collettiva determinerebbe la nullità dell'intera pattuizione contrattuale con conseguente obbligo restitutorio delle somme ricevute;
che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
iii) tra i giorni di ferie fruiti sono state considerate anche quelle caricare con codice 5100 diverso dal codice 8800 perché fruite in periodo di diversa utilizzazione per distacco o inidoneità temporanea;
iv) la IUP giornaliera, già corrisposta, è stata invece inserita nelle differenze retributive rivendicate. Il Tribunale osserva quanto segue.
Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024). In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi CP_1 per indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi: 12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva pagina 7 di 15 influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
1. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_4
2. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
3. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
4. 16 In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie pagina 8 di 15 la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
5. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”. 3.1- La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto sussistente il collegamento funzionale tra l'erogazione dell'indennità di assenza dalla residenza e della IUP e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti di macchinista (Cass. 14089/2024, ma anche per i capitreno, Cass. n. 13932/24), avendo affermato che:
1. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
2. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il pagina 9 di 15 disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. (Cass. 13932/24).
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza cit. ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la pagina 10 di 15 normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”. Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di parte convenuta, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua. Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023). pagina 11 di 15 Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17,
) - il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente, i cui conteggi Parte_4 sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Si consideri che dai conteggi si evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione ammonta in media ad un importo tra un terzo e la metà dello stipendio mensile , denotando una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva. 3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL;
iii) tra i giorni di ferie fruiti non andrebbero considerate quelle caricare con codice 5100 diverso dal codice 8800, perché fruite in periodo di diversa utilizzazione per distacco o inidoneità temporanea;
iv) la IUP giornaliera, già corrisposta, è stata invece inserita nelle differenze retributive rivendicate, si osserva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30). Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
“11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce pagina 12 di 15 retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”. Non appare fondata neanche la pretesa di parte convenuta di non considerare i giorni di ferie identificati nelle buste paga con il codice 5100, piuttosto che con il codice 8800, perché riferiti a periodi di utilizzazione diversa dal servizio sui treni, ad esempio per distacco o inidoneità temporanea. Infatti, ciò che rileva non è il diverso impiego transitorio del dipendente, ma che la sua retribuzione feriale non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita dal medesimo durante il periodo di lavoro effettivo come macchinista nell'anno precedente, circostanza, quest'ultima non specificamente contestata. Inoltre, parte ricorrente ha espressamente indicato di aver decurtato dalle somme rivendicate la fissa già corrisposta nel periodo feriale. 3.4- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che: 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
1. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una pagina 13 di 15 qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
2. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie la prescrizione può dirsi maturata, solo in riferimento a quella parte del credito rivendicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012. 3.5- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga), in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi;
va precisato che per e la difesa ha prodotto conteggi sino al Parte_1 Pt_2
2020, pur depositando buste paga fino a tutto dicembre 2022, laddove per a fronte di conteggi sino al 2020 risultano buste paga fino a tutto il Parte_3
2021, e solo due buste paga del 2022.
.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili sopra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016) e vanno riconosciute ai ricorrenti le somme di seguito indicate:
l'importo di euro 7.421,18, oltre all'importo dovuto per il Parte_1 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022 l'importo di euro 7.554,36, oltre all'importo dovuto per il Pt_2 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
pagina 14 di 15 Giuffrida l'importo di euro 3.797,52 oltre all'importo dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2021; oltre, per tutti i ricorrenti, alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
4.1- E' da escludere poi che la nullità di singole clausole contrattuali possa estendersi all'intero contratto, ai sensi dell'art 1419 comma 1 c.c., poiché tale meccanismo presuppone la essenzialità delle clausole nulle, essenzialità che non ricorre quando, come nel caso di specie, vi sono norme imperative che dettano la disciplina in sostituzione delle clausole colpite da nullità, ai sensi dell'art 1419 comma 2 c.c. (in tal senso Trib. Milano n. 3223 del 24.6.24).
5.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
l'importo di euro 7.421,18, oltre all'importo dovuto per il Parte_1 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
l'importo di euro 7.554,36, oltre all'importo dovuto Parte_2 per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
l'importo di euro 3.797,52 oltre all'importo dovuto per Parte_3 il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2021; oltre, per tutti i ricorrenti, alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 5.500,00, oltre accessori, da distrarsi. Roma, 10 ottobre 2025 Il Giudice Paola Farina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Farina all'esito della scadenza dei termini e della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 27295/2023 promossa da:
E Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Avv. Giordano Antonio)
[...]
ATTORI
contro
Avv.ti Arturo Maresca e Oriana Di Girolamo) Controparte_1
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati MOTIVAZIONE (FATTO E DIRITTO) Con ricorso depositato in data 28.8.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito e preliminarmente
- accertare e dichiarare che, per le ragioni svolte nel ricorso, la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo di ferie è inferiore a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea;
pagina 1 di 15 - accertare e dichiarare la nullità e/o inopponibilità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del , nella parte in cui limitano l'indennità Controparte_2 di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80,nonché l'inapplicabilità e/o nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto 2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dalla tab. A allegata all'art. 34 CCNL 2003 e dall'art. 31 tabella A dei contratti aziendali 2012 e 2016, nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 72.2 CCNL 2003 e dall'art. 77, punto 2.1 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie, ovvero, in subordine, con riserva di gravame, determinata con altro criterio, dedotto l'importo fisso giornaliero di € 12,80, già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione, per ciascun giorno di ferie e per l'effetto
- in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2007 , ovvero condannare la società convenuta a corrispondere :
1) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 9.388,70 Parte_1 ovvero euro 6.418,83 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro pagina 2 di 15 2.969,87 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 9.853,32 Parte_2 ovvero euro 6.952,10 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2.901,22 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 5.412,38 Parte_3 ovvero euro 1.030,67 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro
4.381,70 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via subordinata, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dal mese di luglio 2012 ovvero condannare la società convenuta tenuta a corrispondere :
1) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 7.421,18,32 Parte_1 ovvero euro 5.618,46 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.802,72 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre pagina 3 di 15 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 7.554,36 Parte_2 ovvero euro 5.680,57 per differenze retributive maturate sino al mese di Maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.873,80 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 3.797,52 Parte_3 ovvero euro 781,98 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3.015,54 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo , nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
- in via di ulteriore subordine, nei limiti della prescrizione quinquennale, nel richiamare quanto chiesto preliminarmente
- dichiarare tenuta e condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, le differenze retributive tutte risultanti dovute all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie, maturate a partire dai 5 anni anteriori all'intervenuta diffida interruttiva della prescrizione ovvero condannare la società convenuta tenuta a corrispondere:
1) al sig. l'importo complessivo pari ad 4.303,77 ovvero Parte_1 euro 3.294,46 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 1.009,31 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre pagina 4 di 15 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
2) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 4.718,95 Parte_2 ovvero euro 3.619,81 per differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta maturate sino al mese di Maggio 2021 ed euro 1.099,14 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta;
3) al sig. l'importo complessivo pari ad euro 3.130,17 Parte_3 ovvero euro 834,71 per differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2021 dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 2.295,46 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché a retribuire i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021, nell'importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta” (cfr., in termini, pagg. 35-40 del ricorso). A sostegno delle proprie pretese, i ricorrenti hanno esposto: di lavorare e di ricoprire e di aver ricoperto mansioni e qualifica di macchinista;
che la contrattazione succedutasi nel tempo (CCNL mobilità ferroviaria e accordi aziendali 2003, 2012, 2016) ha previsto che la paga base mensile dei ricorrenti venga incrementata da emolumenti variabili, in funzione dei servizi prestati e dei carichi di lavoro, quali: indennità di turno, indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.), giornaliera (servizi non di condotta o scorta treni) e variabile (servizi di scorta treni), indennità per lavoro notturno (oraria e giornaliera); indennità per lavoro domenicale (giornaliera), indennità per lavoro festivo (oraria) e paga giornaliera per festivo non recuperato, compenso per assenza dalla residenza (orario); che in occasione della fruizione di ferie i ricorrenti subiscono un'importante riduzione della retribuzione ordinaria, poiché viene considerata solo la paga base mensile e non anche il compenso per assenza da residenza e le pagina 5 di 15 componenti dell'indennità di utilizzazione professionale diverse da quella giornaliera;
che la mancata integrale inclusione nella base di computo della retribuzione feriale delle indennità sopra indicate è in contrasto con il diritto eurounitario ed, in particolare, con l'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 7 della direttiva 2003/88/Ce, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha ripetutamente affermato che l'espressione “ferie annuali retribuite”, utilizzata dall'art. 7 cit, deve essere interpretata nel senso che la retribuzione da assicurare ai lavoratori durante le ferie deve essere paragonabile, analoga, coincidente, corrispondente, non inferiore a quella ordinaria, e che, ove determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non goda delle sue ferie, non soddisfa la prescrizione del diritto dell'Unione; che le clausole della contrattazione collettiva applicabili ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie le indennità di utilizzazione professionale (I.U.P.) variabile e il compenso per assenza dalla residenza (orario), contrastano con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e con l'art. 36 della Costituzione, perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi componenti comunque connesse all'esecuzioni delle mansioni svolte dai ricorrenti. Si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale dei Controparte_1 crediti rivendicati. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo: che gli artt. 151 e 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevedono che gli obiettivi di politica sociale perseguiti a livello comunitario non si applichino alle retribuzioni, pertanto l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia su come calcolare la retribuzione nel periodo feriale non è vincolante per il diritto interno, trattandosi di materia sottratta alla competenza delle fonti comunitarie e riservata agli ordinamenti nazionali ed, in particolare, alla contrattazione collettiva;
che lo stesso art. 7 della Direttiva CE 2003/1988 non indica quale retribuzione deve essere percepita durante il periodo feriale;
che, secondo la CGUE, la misura della retribuzione nella giornata di ferie non deve essere identica a quella percepita per la prestazione di lavoro, ma paragonabile, con il limite costituito dal fatto che il trattamento erogato non deve essere tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto;
che il ragionamento svolto dalla CGEU non può essere trasposto nel nostro ordinamento ove il pagina 6 di 15 diritto alle ferie è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile;
che l'estrema esiguità dell'incidenza percentuale delle indennità rivendicate dal ricorrente sulla retribuzione percepita esclude qualsiasi effetto dissuasivo al godimento delle ferie;
che parte ricorrente non ha assolto l'onere di allegare e provare che le indennità richieste abbiano le caratteristiche enucleate dalla CGEU per rientrare nella nozione eurounitaria di retribuzione per ferie e che la loro mancata erogazione in pendenza del periodo feriale sia suscettibile di scoraggiare i lavoratori a fruire di periodi di riposo;
che le parti sociali, nel succedersi dei contratti collettivi, hanno salvaguardato il salario giornaliero del personale mobile, avendo mantenuto nella retribuzione feriale sia il salario di produttività (ex IUP fissa), che la IUP giornaliera (ex IUP media di impianto); che l'indennità per l'assenza dalla residenza, introdotta in sostituzione dell'indennità di trasferta, ha natura meramente indennitaria e non presenta alcun collegamento intrinseco e tipico con le mansioni dei ricorrenti;
che l'eventuale nullità di singole clausole della contrattazione collettiva determinerebbe la nullità dell'intera pattuizione contrattuale con conseguente obbligo restitutorio delle somme ricevute;
che i conteggi sono errati in quanto: i) per determinare la retribuzione giornaliera non è stato applicato il divisore 26 previsto dall'art. 68 del vigente CCNL;
ii) trattandosi di lavoratori con la settimana lavorativa di 5 giorni, le 4 settimane di ferie garantite dalla normativa comunitaria equivalgono a 20 giorni;
iii) tra i giorni di ferie fruiti sono state considerate anche quelle caricare con codice 5100 diverso dal codice 8800 perché fruite in periodo di diversa utilizzazione per distacco o inidoneità temporanea;
iv) la IUP giornaliera, già corrisposta, è stata invece inserita nelle differenze retributive rivendicate. Il Tribunale osserva quanto segue.
Sulle questioni oggetto di controversia si è già espressa la giurisprudenza di merito (tra le altre, Corte di Appello di Milano, sentenze nn. 32/2020, 36/2020, 596/21, 892/2021, 1470/2021, 397/2022; 966/2022; Tribunale di Roma sentenze nn. 8812/22, 9818/22, 1215/23) e di legittimità (Cass. 25850/24; 13932/24; 13972/2024; 14089/2024). In particolare, con specifico riferimento alla mancata erogazione al personale mobile di durante il periodo di godimento delle ferie dei compensi CP_1 per indennità di assenza dalla residenza e IUP in misura intera, la Corte di Cassazione (n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi: 12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva pagina 7 di 15 influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell' faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
1. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Parte_4
2. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
3. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
4. 16 In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie pagina 8 di 15 la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
5. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”. 3.1- La Corte di Cassazione ha, inoltre, ritenuto sussistente il collegamento funzionale tra l'erogazione dell'indennità di assenza dalla residenza e della IUP e l'esecuzione delle mansioni svolte dai ricorrenti di macchinista (Cass. 14089/2024, ma anche per i capitreno, Cass. n. 13932/24), avendo affermato che:
1. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
2. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il pagina 9 di 15 disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”. (Cass. 13932/24).
3.2- Circa l'effetto deterrente all'esercizio del diritto alle ferie annuali che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale e destinate, come quelle in esame, a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza cit. ha affermato:
“25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. 26 È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la pagina 10 di 15 normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par 41). 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”. Quest'ultimo punto di motivazione sconfessa la deduzione difensiva di parte convenuta, la quale, per dimostrare la mancanza di un effetto dissuasivo, valorizza la scarsa incidenza percentuale che le indennità in esame hanno sulla retribuzione, ponendo a raffronto la perdita subita dai lavoratori durante i giorni di ferie goduti con il totale della loro retribuzione annua. Si tratta di un approccio non condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito “perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive (quali la 13ª e la 14ª), idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie” (Trib. Roma, sent. 1215/2023). pagina 11 di 15 Si ritiene, pertanto, corretto – perché in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione e aderente alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, secondo cui “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'articolo 7, paragrafo 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (sentenza 13.12.2018, C-385/17,
) - il criterio di calcolo utilizzato dal ricorrente, i cui conteggi Parte_4 sono stati sviluppati determinando la somma annuale degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo poi per i giorni di ferie fruiti, e sottraendo infine l'importo già corrisposto dalla datrice di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Si consideri che dai conteggi si evince che la retribuzione media persa nei periodi feriali per le indennità in questione ammonta in media ad un importo tra un terzo e la metà dello stipendio mensile , denotando una incidenza sulla retribuzione feriale degli elementi variabili in esame tutt'altro che insignificante e quindi potenzialmente dissuasiva. 3.3- Circa le ulteriori contestazioni concernenti il fatto che: i) il riconoscimento delle differenze retributive rivendicate dovrebbe essere limitato a soli 20 giorni;
ii) per determinare la retribuzione giornaliera andrebbe applicato il divisore 26 ex art. 68 del vigente CCNL;
iii) tra i giorni di ferie fruiti non andrebbero considerate quelle caricare con codice 5100 diverso dal codice 8800, perché fruite in periodo di diversa utilizzazione per distacco o inidoneità temporanea;
iv) la IUP giornaliera, già corrisposta, è stata invece inserita nelle differenze retributive rivendicate, si osserva, quanto al primo aspetto, che il ricorrente ha diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso, Cass. n. 20216/2022, punto 30). Quanto al secondo aspetto, si osserva che si tratta di questione già affrontata e ritenuta infondata dal Tribunale di Roma (sent. cit. n. 1215/2023), le cui motivazioni vengono di seguito riportate in quanto meritevoli di essere confermate:
“11.Osserva, da ultimo, il Tribunale che è infondata l'obiezione della resistente secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce pagina 12 di 15 retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore convenzionale 26, in base a quanto stabilito dall'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore. La disposizione contrattuale richiamata, nel prevedere l'applicazione del predetto divisore, attiene alla sola retribuzione fissa, e non agli elementi variabili, i quali maturano solo in caso di lavoro effettivo ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro, come inteso dai ricorrenti (così Trib. Milano. nn.1008/22, 2678/21 e 2874/2021)”. Non appare fondata neanche la pretesa di parte convenuta di non considerare i giorni di ferie identificati nelle buste paga con il codice 5100, piuttosto che con il codice 8800, perché riferiti a periodi di utilizzazione diversa dal servizio sui treni, ad esempio per distacco o inidoneità temporanea. Infatti, ciò che rileva non è il diverso impiego transitorio del dipendente, ma che la sua retribuzione feriale non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita dal medesimo durante il periodo di lavoro effettivo come macchinista nell'anno precedente, circostanza, quest'ultima non specificamente contestata. Inoltre, parte ricorrente ha espressamente indicato di aver decurtato dalle somme rivendicate la fissa già corrisposta nel periodo feriale. 3.4- Infine, anche l'eccezione di prescrizione e la pretesa decorrenza della stessa in corso di rapporto di lavoro è infondata, avendo la Corte di Cassazione ribadito che: 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
1. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una pagina 13 di 15 qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
2. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Nel caso di specie la prescrizione può dirsi maturata, solo in riferimento a quella parte del credito rivendicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012. 3.5- In ordine al quantum, la difesa attorea ha prodotto conteggi (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga), in cui viene dato conto: del numero di giorni di ferie effettivamente usufruiti per ciascun anno;
della somma annuale degli elementi variabili (indennità di assenza dalla residenza e IUP) individuati sulla base delle buste paga in atti. Si tratta di conteggi che appaiono conformi ai principi sopra espressi;
va precisato che per e la difesa ha prodotto conteggi sino al Parte_1 Pt_2
2020, pur depositando buste paga fino a tutto dicembre 2022, laddove per a fronte di conteggi sino al 2020 risultano buste paga fino a tutto il Parte_3
2021, e solo due buste paga del 2022.
.- Va pertanto dichiarata la nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, delle disposizioni contrattuali (concernenti le indennità variabili sopra esaminate: indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016) e vanno riconosciute ai ricorrenti le somme di seguito indicate:
l'importo di euro 7.421,18, oltre all'importo dovuto per il Parte_1 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022 l'importo di euro 7.554,36, oltre all'importo dovuto per il Pt_2 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
pagina 14 di 15 Giuffrida l'importo di euro 3.797,52 oltre all'importo dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2021; oltre, per tutti i ricorrenti, alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
4.1- E' da escludere poi che la nullità di singole clausole contrattuali possa estendersi all'intero contratto, ai sensi dell'art 1419 comma 1 c.c., poiché tale meccanismo presuppone la essenzialità delle clausole nulle, essenzialità che non ricorre quando, come nel caso di specie, vi sono norme imperative che dettano la disciplina in sostituzione delle clausole colpite da nullità, ai sensi dell'art 1419 comma 2 c.c. (in tal senso Trib. Milano n. 3223 del 24.6.24).
5.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) Condanna la società convenuta al pagamento, per i titoli di cui in motivazione, dei seguenti importi in favore di:
l'importo di euro 7.421,18, oltre all'importo dovuto per il Parte_1 medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
l'importo di euro 7.554,36, oltre all'importo dovuto Parte_2 per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022;
l'importo di euro 3.797,52 oltre all'importo dovuto per Parte_3 il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2021; oltre, per tutti i ricorrenti, alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 2) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in € 5.500,00, oltre accessori, da distrarsi. Roma, 10 ottobre 2025 Il Giudice Paola Farina
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