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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4160/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Boccardo,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Gennari,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
31.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 24.4.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.4.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, , alle condizioni ivi indicate;
CP_1
costituitasi la convenuta con comparsa di risposta del 23.8.2024, le parti hanno dato atto di avere, nelle more, raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;
alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, le parti hanno poi precisato le condizioni concordate, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale,
a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio civile in Genova
(GE) il 10.12.2006, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. rilascerà l'abitazione di via Buranello 8/10, di proprietà del Signor CP_1 Parte_1
, portando seco i propri beni, previamente identificati, entro il 15 ottobre 2024: gli
[...]
effetti personali e i beni, laddove ancora presenti, saranno custoditi dal e consegnati Pt_1
alla moglie o a persona da essa indicata entro il 30 novembre 2024. Parimenti entro il 15 ottobre 2024 provvederà a rimuovere i propri beni eventualmente presenti CP_1
nell'immobile di vico Raffetto 17, con rilascio entro pari data dell'immobile stesso;
3. le parti dichiarano di essere titolari di proprie attività, con autonomia economica;
condizioni patrimoniali connesse alla separazione ex art 1322 c.c.
4. A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio e in funzione della composizione della crisi coniugale per prevenire e/o risolvere inter partes controversie patrimoniali i coniugi si riconoscono le seguenti attribuzioni, indispensabili alla risoluzione dei loro rapporti economici e patrimoniali, a tacitazione dei pregressi rapporti di dare e avere, nei termini che seguono:
5. si obbliga ad assegnare e trasferire alla NO , che si Parte_1 CP_1
obbliga ad accettare, senza corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% degli immobili, fabbricato e terreno, siti in Romania e così identificati precisamente: Estratto di
Piano Catastale di CARAS- SEVERIN, fabbricato, n.ro topografico 47858-C1, Loc. Ersig. Nr 143,
3 , 289 mq;
terreno n.ro topografico 47058, Loc. Ersig. Nr 143, Persona_1 Per_2
P.IVA_ Per_
, superficie 2186 mq, iscritto in CF sporadic acquistati con notarile n.ro 1374
[...]
del 3.5.2007 redatto da . Per ogni altro riferimento, identificazione e Persona_4
descrizione relativamente al cespite le parti fanno concorde riferimento all'atto di provenienza e all'estratto dell'Ufficio del Catasto e Pubblicità Immobiliare di (Carts Persona_1
Funciara n.ro 47858 VERMES) da intendersi qui trascritto nell'intero contenuto per relationem;
l'atto notarile dovrà essere perfezionato entro il 31.12.2024.
Laddove impossibilitato alla presenza personale, il Signor rilascerà procura ad hoc per Pt_1
la cessione/attribuzione della quota del che avrà cura di fare pervenire nei tempi e modi indicati al notaio prescelto.
6. Costituiscono oggetto di assegnazione e trasferimento in favore della NO anche CP_1
i locali pertinenziali all'immobile, ove esistenti, e i beni presenti con rinuncia da parte del sig.
ad ogni eventuale diritto sugli stessi. Pt_1
7. In funzione della sistemazione dei rapporti scaturenti dalla crisi familiare, le parti danno atto che ha provveduto già a versare a la somma di euro 10.000 Parte_1 CP_1
nell'estate del 2024; egli inoltre si riconosce debitore della moglie, sempre in funzione della sistemazione dei rapporti scaturenti dalla crisi familiare e a definizione di pregressi rapporti reciproci, della ulteriore somma pari ad € 23.000,00, che egli si obbliga a corrispondere alla
NO entro il 30/10/2024. Si precisa che la predetta scadenza del 30.10.2024 non è CP_1
suscettibile di proroga, ha natura essenziale, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine genera automaticamente la messa in mora del debitore e l'applicazione di interessi pari a quelli di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.
8. I coniugi dichiarano che il presente accordo (trasferimento immobile e attribuzione economica) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro favore ed in relazione al presente accordo, nonché agli atti che verranno stipulati in attuazione dello stesso dei benefici di cui all'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74, con esonero da ogni imposta, tassa o altro tributo.
9. Le parti dichiarano che con l'integrale e corretto adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione per i pregressi rapporti maturati in costanza di convivenza, con conseguente rinuncia a qualsivoglia diritto
4 e/o pretesa, fatti salvi i diritti e i doveri previsti dalla legge gravanti e a beneficio dei coniugi separati.
10. Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1044, parte I, anno 2006) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 8.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Boccardo,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Gennari,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
31.10.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 24.4.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 19.4.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dalla moglie, , alle condizioni ivi indicate;
CP_1
costituitasi la convenuta con comparsa di risposta del 23.8.2024, le parti hanno dato atto di avere, nelle more, raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;
alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato, le parti hanno poi precisato le condizioni concordate, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale,
a spese legali compensate;
***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione non sono nati figli) hanno contratto matrimonio civile in Genova
(GE) il 10.12.2006, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. rilascerà l'abitazione di via Buranello 8/10, di proprietà del Signor CP_1 Parte_1
, portando seco i propri beni, previamente identificati, entro il 15 ottobre 2024: gli
[...]
effetti personali e i beni, laddove ancora presenti, saranno custoditi dal e consegnati Pt_1
alla moglie o a persona da essa indicata entro il 30 novembre 2024. Parimenti entro il 15 ottobre 2024 provvederà a rimuovere i propri beni eventualmente presenti CP_1
nell'immobile di vico Raffetto 17, con rilascio entro pari data dell'immobile stesso;
3. le parti dichiarano di essere titolari di proprie attività, con autonomia economica;
condizioni patrimoniali connesse alla separazione ex art 1322 c.c.
4. A sistemazione dei reciproci rapporti economico patrimoniali derivanti dal matrimonio e in funzione della composizione della crisi coniugale per prevenire e/o risolvere inter partes controversie patrimoniali i coniugi si riconoscono le seguenti attribuzioni, indispensabili alla risoluzione dei loro rapporti economici e patrimoniali, a tacitazione dei pregressi rapporti di dare e avere, nei termini che seguono:
5. si obbliga ad assegnare e trasferire alla NO , che si Parte_1 CP_1
obbliga ad accettare, senza corrispettivo, la propria quota di proprietà pari al 50% degli immobili, fabbricato e terreno, siti in Romania e così identificati precisamente: Estratto di
Piano Catastale di CARAS- SEVERIN, fabbricato, n.ro topografico 47858-C1, Loc. Ersig. Nr 143,
3 , 289 mq;
terreno n.ro topografico 47058, Loc. Ersig. Nr 143, Persona_1 Per_2
P.IVA_ Per_
, superficie 2186 mq, iscritto in CF sporadic acquistati con notarile n.ro 1374
[...]
del 3.5.2007 redatto da . Per ogni altro riferimento, identificazione e Persona_4
descrizione relativamente al cespite le parti fanno concorde riferimento all'atto di provenienza e all'estratto dell'Ufficio del Catasto e Pubblicità Immobiliare di (Carts Persona_1
Funciara n.ro 47858 VERMES) da intendersi qui trascritto nell'intero contenuto per relationem;
l'atto notarile dovrà essere perfezionato entro il 31.12.2024.
Laddove impossibilitato alla presenza personale, il Signor rilascerà procura ad hoc per Pt_1
la cessione/attribuzione della quota del che avrà cura di fare pervenire nei tempi e modi indicati al notaio prescelto.
6. Costituiscono oggetto di assegnazione e trasferimento in favore della NO anche CP_1
i locali pertinenziali all'immobile, ove esistenti, e i beni presenti con rinuncia da parte del sig.
ad ogni eventuale diritto sugli stessi. Pt_1
7. In funzione della sistemazione dei rapporti scaturenti dalla crisi familiare, le parti danno atto che ha provveduto già a versare a la somma di euro 10.000 Parte_1 CP_1
nell'estate del 2024; egli inoltre si riconosce debitore della moglie, sempre in funzione della sistemazione dei rapporti scaturenti dalla crisi familiare e a definizione di pregressi rapporti reciproci, della ulteriore somma pari ad € 23.000,00, che egli si obbliga a corrispondere alla
NO entro il 30/10/2024. Si precisa che la predetta scadenza del 30.10.2024 non è CP_1
suscettibile di proroga, ha natura essenziale, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine genera automaticamente la messa in mora del debitore e l'applicazione di interessi pari a quelli di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c.
8. I coniugi dichiarano che il presente accordo (trasferimento immobile e attribuzione economica) è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e richiedono sin d'ora l'applicazione, in loro favore ed in relazione al presente accordo, nonché agli atti che verranno stipulati in attuazione dello stesso dei benefici di cui all'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987, n. 74, con esonero da ogni imposta, tassa o altro tributo.
9. Le parti dichiarano che con l'integrale e corretto adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione per i pregressi rapporti maturati in costanza di convivenza, con conseguente rinuncia a qualsivoglia diritto
4 e/o pretesa, fatti salvi i diritti e i doveri previsti dalla legge gravanti e a beneficio dei coniugi separati.
10. Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1044, parte I, anno 2006) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 8.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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