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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2151/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 in qualità di eredi dell'avv. TA ZZ, con il patrocinio dell'avv. CADELO ENRICO
, dell'avv. BARONE MUZJ ALESSANDRA ( e Email_1 Email_2 dell'avv. GANCI ELVIRA ( , ed elettivamente domiciliati presso e nello Email_3 studio dell'avv. Alessandra Barone Muzj, via dei Lanzi, n. 33, Livorno
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa con il patrocinio CP_2 dell'avv. FIASCHI CARLA e dell'avv. LAZZERI Email_4
GL ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pisa, Email_5 via Roma, n. 67
e di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERANI ELISA CP_3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore, Email_6 via San Francesco, n. 37, Pisa
(P.I. ), in persona del proprio Controparte_4 P.IVA_2 procuratore ad negotia, dr. con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA Controparte_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_7 difensore, via Alamanni, n. 2, San Giuliano Terme (PI)
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE. Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa. - Dire e dichiarare la responsabilità dell , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decesso della signora TA
ZZ. - Condannare l , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso della signora TA
ZZ, da liquidarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 3.439.678,25 (per le causali
e secondo le quote ereditarie indicate in atto di citazione), o in quell'altra diversa, maggior somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore danno patrimoniale subito per il sostegno economico già perduto dalla data del decesso della de cuius alla data della liquidazione e a quello subendo ed oltre rivalutazione e interessi dal fatto alla domanda ed interessi di mora ex art. 1284 co 4 c.c. dalla domanda al soddisfo. - Si insiste nelle richieste istruttorie non ammesse (prova testimoniale sui capitoli da n. 1 a n. 9, nn. 11, 14, 15, 17, 19, da n. 21 a n. 31, nn. 34 e 35 articolati nella II memoria ex art. 183 c.p.c., qui da intendersi ripetuti e trascritti). - Vinte le spese”; per parte AOUP: “in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - in tesi, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott.
[...] nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto condannarlo all'integrale CP_3 risarcimento danni in favore degli attori;
- in ipotesi, accertata e dichiarata la responsabilità, in via solidale dell condannare il dott. a manlevare e/o tenere indenne l ai CP_7 CP_3 CP_7 sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c. e/o 2043 c.c. da quanto dovrà pagare agli attori in dipendenza del presente giudizio, -in via ulteriormente subordinata, condannare l per la sola quota di CP_7 responsabilità alla stessa addebitabile e, in caso di pagamento diretto da parte dell o CP_7 condanna solidale, condannare il dott. a rimborsare a questa ultima la somma, CP_3 corrispondente alla quota di responsabilità ascritta in capo al dott. e di cui l Parte_4 CP_7 dovesse anticipare il pagamento a favore degli attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”; per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in tesi: rigettare la domanda formulata da CP_3 parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in ipotesi: contenere il risarcimento richiesto dagli attori nei limiti delle risultanze istruttorie e, quanto al danno non patrimoniale, liquidarlo evitando duplicazioni e comunque sulla base della nuova Tabella Unica Nazionale;
- in subordine: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, rigettare le domande svolte nei confronti del terzo chiamato dott. da parte dell CP_3 Controparte_6
perché inammissibili, infondate in fatto e diritto o, in subordine, contenere la rivalsa verso il
[...] dott. nei limiti del risarcimento riconducibile al suo apporto causale nella produzione del CP_3 danno;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e dell , condannare la terza chiamata Controparte_6
a tenere indenne il dott. di tutto quello che lo stesso fosse Controparte_8 CP_3 condannato a pagare agli attori e/o all;
- in via Controparte_6 istruttoria: circa l'effettiva qualificazione del rapporto lavorativo del dott. con la in CP_3 CP_7 termini di subordinazione e non già di lavoro autonomo, con ogni conseguenza in punto di eventuale responsabilità del medico, si chiede ammettersi prova testimoniale, con riferimento alle seguenti circostanze tutte riferibili al momento del ricovero della sig.ra ZZ: 1) DCV che il Dott. riceveva dall un corrispettivo mensile fisso, soggetto a variazioni unicamente legate CP_3 CP_7 ad orari di lavoro straordinari;
2) DCV che il Dott. aveva un orario di lavoro fisso, sebbene CP_3 organizzato su turni, determinato dall e non deciso liberamente;
3) DCV che il Dott. CP_7 CP_3 era inserito nella struttura aziendale e comunque soggetto, nei limiti dell'autonomia di cui si connota la professione medica, alle indicazioni dei superiori;
4) DCV che il Dott. lavorava CP_3 esclusivamente per l 5) DCV che il Dott. non decideva liberamente i periodi di ferie, CP_7 CP_3 ma era condizionato dalle esigenze aziendali. Si indicano quali testimoni sulle circostanze dedotte - il dott. residente a [...]; - il dott. residente a [...]; - il dott. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 residente a [...]. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del
[...] presente giudizio da liquidarsi, eventualmente, a carico della convenuta Controparte_8
;
[...] per “conferma le conclusioni rassegnate in atti”. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 10 maggio 2019, Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi di TA ZZ, hanno adito l'intestato
[...] Parte_3
Tribunale e dedotto che:
- nel febbraio 2009, veniva diagnosticato a TA ZZ, rispettivamente moglie e madre di loro attori, un carcinoma papillare della tiroide con “indicazione chirurgica senza urgenza”;
- in data 6 maggio 2009, la signora (la ZZ) veniva sottoposta ad intervento chirurgico con tecnica mininvasiva video-assistita (c.d. MIVAT), dall'equipe medica costituita dal prof.
[...]
dal prof. e dal dott. presso il reparto di Chirurgia Generale Tes_1 Persona_1 CP_3 dell “Spedali ”; CP_6 Controparte_6 Controparte_9
- nell'immediato post-operatorio, la signora lamentava un gonfiore nella regione del collo, che in un primo momento, i sanitari che l'avevano in cura, nello specifico, il prof. riteneva fosse da Per_1 ascriversi ad un versamento di un capillare non suturato bene, determinandosi, pertanto, l'ora detto prof. a trattare siffatto gonfiore (soltanto) con la borsa del ghiaccio, senza procedere ad alcun Per_1 approfondimento diagnostico;
- le condizioni cliniche della signora, tuttavia, nelle ore successive, registravano un progressivo peggioramento, arrivando la stessa ad accusare difficoltà respiratorie, tanto da venire trasferita, dopo essere stata sottoposta a visita dal dr. presso l'Unità Operativa di “Anestesia e Rianimazione CP_3
Polivalente” con una diagnosi di “sanguinamento post-tiroidectomia video assistita”;
- nelle prime ore del mattino seguente la signora veniva colpita da una crisi respiratoria acuta e solo allora si dava corso alle procedure d'urgenza, rivelatesi, però, infruttuose, esitando, infatti, la crisi in un danno cerebrale irreversibile;
- in data 10 maggio 2009, la signora decedeva;
- i familiari della stessa sporgevano, allora, denuncia querela avverso l ne seguiva il CP_7 procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p., poi definito con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non costituisce reato”.
Approdando qui innanzi, i deducenti hanno sostenuto che la complicanza emorragica Parte_1 insorta successivamente all'operazione (e sopra succintamente descritta) era stata colposamente trattata con leggerezza dai sanitari che avevano avuto in cura la signora ZZ, avendo, costoro, imperitamente ed erroneamente ritenuto la complicanza insorta riconducibile alla non corretta sutura di un capillare nel corso dell'intervento, anziché trattarla, come avrebbero dovuto, chirurgicamente, tralasciando, altresì, di controllare i valori di saturazione dell'ossigeno.
Proseguendo con le allegazioni in fatto, essi attori hanno anche lamentato la mancata acquisizione del consenso informato da parte della stessa signora ZZ con riferimento alla complicanza post-operatoria, deducendo sul punto che l aveva, di fatto, impedito alla signora di CP_7 autodeterminarsi rispetto al trattamento dell'emorragia sopravvenuta.
Su tali presupposti, e rispettivamente, Parte_1 Parte_2 Parte_3 marito e figli di TA ZZ, hanno domandato il risarcimento del danno per la perdita della vita, da quantificarsi secondo le tabelle di Milano, considerando un'invalidità della de cuius pari al 100% e da liquidarsi in € 1.211.734, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, precisando che siffatta somma si sarebbe dovuta, poi, ripartire tra loro eredi nella misura di 1/3 ciascuno.
A tanto gli stessi attori hanno fatto seguire la richiesta di risarcimento del danno morale terminale
(catastrofale), il cui ubi consistam risiederebbe nella consapevolezza che la stessa signora avrebbe avuto di essere vicina alla propria fine e che veniva quantificato, in via equitativa, in € 200.000,00 da ripartirsi (anche questa voce di danno) tra loro attori nella misura di 1/3 ciascuno.
Gli stessi attori hanno, quindi, richiesto il risarcimento del danno biologico da lesioni, da liquidarsi in via equitativa in € 588,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al risarcimento del danno per il consenso informato non prestato dalla signora rispetto ai rischi connessi al proprio trasferimento nel reparto di terapia intensiva;
hanno quantificato siffatta ultima posta di danno in €
20.000,00, avanzando, altresì, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, determinandolo - in applicazione delle tabelle di Milano, nonché procedendo alla personalizzazione del caso - in € 331.920,00 per ciascuno di loro attori, instando, da ultimo, per ottenere anche il risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero loro derivati a seguito della perdita del sostegno economico che la signora ZZ offriva alla famiglia e che, considerato il reddito della stessa
ZZ, hanno quantificato in € 802.998,75.
Così argomentando, e hanno concluso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 domandando accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'AOUP-convenuta in relazione al decesso di TA ZZ con, a seguire, richiesta di condanna della medesima AOUP al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti da loro attori iure proprio e iure hereditatis, per complessivi
€ 3.439.678,25, o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi ed in aggiunta ad una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle loro pretese.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio l Controparte_6
, contestando allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo dei deducenti
[...] Parte_1 negando, in particolare, qualsivoglia propria (di essa AOUP) responsabilità.
Costituendosi, l ha sinteticamente ripercorso la storia clinica di TA ZZ, CP_7 richiamando, all'occorrenza, stralci della perizia svolta in sede penale, deducendo la perita e diligente attività eseguita dai sanitari coinvolti, allegando, specificamente, la correttezza dell'esecuzione dell'intervento chirurgico e la perita gestione del post-operatorio, condotto seguendo le tecniche e le linee guida più accreditate: improvviso e non prevedibile sarebbe, infatti, stato - a detta dell - CP_7 il peggioramento delle condizioni di salute della signora ZZ che era stata, in ogni caso, curata e trattata nella maniera dovuta, tanto più considerando l'assenza di evidenze tali da indurre a ritenere che un trattamento diverso da quello praticato, e, quindi, un trattamento chirurgico, fosse stato tale da valere a scongiurarne la morte.
In punto di quantum, l'azienda ospedaliero-universitaria ha negato fondamento e validità alle CP_6 pretese attoree, in particolare, contestando la configurabilità, nel caso, di un danno per la perdita della vita, escluso in casi (come quello all'esame) di morte immediata o, comunque, in caso di morti verificatesi entro un brevissimo lasso di tempo rispetto all'evento causa, escludendo, poi, la risarcibilità anche del danno catastrofale, del quale è stata contestata, comunque, anche la quantificazione, rilevando l'improvviso e rapido peggioramento delle condizioni cliniche della signora che ben difficilmente aveva, quindi, potuto avere contezza della sua imminente fine.
L ha, poi, respinto la richiesta risarcitoria avanzata dagli stessi attori a titolo di danno CP_7 biologico da lesioni, sostenendo, sul punto, la mancanza di prova del nesso di causalità, allegando, per contro, che ove mai si fosse ritenuto di riconoscere la risarcibilità di siffatta voce di danno si sarebbe comunque dovuta quantificare nella misura che ne derivava eseguendo il calcolo sulla base delle tabelle milanesi.
Da qui, poi, ancora l'azienda ospedaliera è passata a contestare la richiesta di risarcimento del danno per mancata prestazione del consenso informato, deducendo in proposito che la signora ZZ aveva sottoscritto, già prima di sottoporsi all'intervento, i moduli necessari che contenevano informazioni ampie e diffuse sull'intervento e le cure successive occorrenti, risultando priva di qualsivoglia rilevanza (non solo giuridica) la tesi sostenuta dagli attori per cui il trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro rispetto a quello d'ingresso avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica previsione del modulo del consenso informato (non contenendo, pertanto, il modulo sottoscritto dalla signora informazioni afferenti all'organizzazione interna del reparto e/o alla collocazione della paziente in una stanza piuttosto che in un'altra o al trasferimento della stessa paziente in altro reparto rispetto a quello d'ingresso).
Anche il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale domandato dagli attori hanno costituito motivo di contestazione dell che ha rilevato l'assenza di prova CP_7 del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno stesso, negando, altresì, verosimiglianza alla quantificazione di siffatte poste risarcitorie per come effettuate in citazione.
L'Azienda convenuta pur così argomentando (ferme, cioè a dire, le contestazioni all'an e al quantum della pretesa attorea), ha, tuttavia, preliminarmente, domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa del dr. che, all'epoca cui risalgono i fatti, svolgeva attività presso il nosocomio Persona_2 pisano con contratto di lavoro autonomo, sostenendone la sua responsabilità, seppure in via solidale con essa stessa ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica e veterinaria 3.11.2005. CP_7
Ed invero, concludendo, l'azienda ospedaliero ha domandato il rigetto delle domande, tutte, avverso di sé svolte e, in subordine, in caso di accoglimento foss'anche parziale della domanda attorea, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del dr. nella causazione dei Persona_2 danni per cui è causa con condanna dello stesso 1) a tenere indenne essa ex artt. 1299, 2055 CP_7
e/o 2043 c.c., da quanto eventualmente fosse stata obbligata a corrispondere a titolo di risarcimento agli attori e, comunque, (il dr. 2) a rimborsare ad essa stessa la somma corrispondente CP_3 CP_7 alla quota di responsabilità a lui dr. ascritta. Persona_2
È stata, quindi, autorizzata la chiamata in causa del dr. che, costituendosi, in data 24 Persona_2 dicembre 2019, ha intanto chiarito come in caso di paziente sottoposto alle cura di più operatori sanitari, ciascun operatore risponde per il proprio contributo e non in via solidale, deducendo, quindi, come nel caso la decisione di trasferire la signora ZZ nel reparto di terapia intensiva fosse stata presa, non da lui bensì dal prof. e dalla dr.ssa , essendosi lui (dr. CP_3 Per_1 Per_3 CP_3 limitato a visitare la paziente e poi a riferire telefonicamente al professore circa le condizioni della signora ZZ. Il dr. ha quindi offerto una ricostruzione dell'accaduto conforme alla CP_3 rappresentazione offerta dall nei propri scritti, rilevando l'imprevedibilità e la repentinità della CP_7 crisi respiratoria dalla quale era rimasta colpita la signora ZZ, sostenendo che siffatta crisi non potesse essere ricondotta al decorso post-operatorio della paziente, che, per contro, sino a quel momento era apparso assolutamente nella norma. Tra l'altro, ha dedotto ancora il dr. che CP_3 priva di pregio sarebbe anche la deduzione secondo cui la decisione di trasferire la paziente nel reparto di terapia intensiva avrebbe reso più difficoltosa la risoluzione chirurgica, considerato che il reparto di rianimazione è “spazialmente” collocato (si trova) accanto alla chirurgia come, peraltro, avrebbe dimostrato il fatto che al sopraggiungere della difficoltà respiratoria, l'intervento chirurgico era stato eseguito con la massima tempestività, rilevando, altresì, come per tutto il periodo di permanenza della signora nel reparto di terapia intensiva, i parametri di saturazione dell'ossigeno e della frequenza cardiaca erano rimasti regolari e costanti.
Con riguardo ai rapporti con l il dr. ha rilevato come, ex art. 7, legge n. CP_7 Persona_2
24/2017, la struttura sanitaria risponde anche in caso di operatori non dipendenti della struttura stessa, con possibilità, poi, di esercitare la rivalsa sul medico ex art. 9 soltanto in caso di dolo o colpa grave, dando atto che in ogni caso, ai sensi dell'art. 13 della legge anzidetta, le strutture sanitarie devono comunicare al medico, a pena di inammissibilità della domanda di rivalsa, l'instaurazione del giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo;
ha quindi rappresentato come, sebbene avesse operato come libero professionista, lui fosse, per vero, stabilmente inserito nell'organico dell CP_7 ormai da tempo, tanto da avere eseguito numerosi interventi chirurgici.
In punto di quantificazione dei danni, il dr. ha dedotto come, ex art. 7 della legge n. 24/2017, CP_3 il danno conseguente all'attività sanitaria debba essere risarcito in base alle tabelle di cui agli artt.
138 e 139 Codice delle Assicurazioni private. Ha, allora, allegato di essere stato, al tempo cui risalgono i fatti di causa, assicurato con e di avere tempestivamente Controparte_8 provveduto a notificare alla compagnia l'atto di citazione, chiedendo, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia sovra indicata, instando, nel merito, per la reiezione integrale della domanda attorea e/o comunque, in ipotesi, per contenere il risarcimento richiesto nei limiti risultanti all'esito dell'esperita istruttoria e, comunque, entro i confini del quantum determinato in applicazione delle tabelle di cui alla legge n. 24/2017.
In caso di accoglimento anche parziale della domanda, il dr. ha domandato il rigetto Persona_2 delle domande svolte nei propri confronti dall chiedendo di dichiarare inammissibili siffatte CP_7 richieste o, in subordine, di contenere “la rivalsa”, se del caso, nei limiti del risarcimento riconducibile al proprio apporto causale nella produzione del danno, domandando, in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna della compagnia assicuratrice a tenerlo indenne di quanto eventualmente obbligato a pagare.
In data 8 maggio 2020, si è costituita in giudizio contestando, in via Controparte_8 preliminare, l'ammissibilità della domanda di manleva svolta dal dr. sul presupposto per cui CP_3 lo stesso, all'esito del procedimento penale, aveva sottoscritto un atto di transazione e quietanza dichiarando di rinunciare a domande e/o azioni giudiziali nei confronti della compagnia e relative al sinistro ora oggetto del presente giudizio. Ha, in ogni caso, rilevato l'operatività della polizza assicurativa nel solo caso di esaurimento del massimale contrattuale previsto dalla garanzia assicurativa prestata dalla struttura sanitaria, rilevando, nel merito, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità addebitabile all'assicurato dr. allegando come lo stesso avrebbe svolto un CP_3 ruolo assolutamente marginale e secondario nel corso dell'intervento chirurgico, essendosi di fatto limitato solamente a visitare la signora al momento della crisi respiratoria post-intervento, non avendo lui assunto alcuna decisione rispetto al trasferimento della stessa signora nel reparto di terapia intensiva. Ha osservato, altresì, come le complicanze post-operatorie fossero intervenute in maniera assolutamente improvvisa ed imprevedibile e come, in ogni caso, i sanitari si fossero attenuti alle linee guida e alle tecniche praticate in casi come quello all'esame. si è, quindi, opposta, CP_8 fermamente all'azione di rivalsa dell contestando, altresì, integralmente la quantificazione CP_7 della pretesa risarcitoria per come effettuata dalle parti attrici.
La compagnia assicurativa ha, dunque, concluso domandando in via preliminare il rigetto della domanda di manleva avanzata dal dr. e, in via subordinata, l'accertamento e la Persona_2 dichiarazione della non operatività della polizza assicurativa ora qua in discorso. Nel merito, ha domandato accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda di rivalsa dell e, in ipotesi, CP_7 il rigetto della domanda di parte attrice, instando, in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva proposta dal dr. per ottenere l'accertamento dell'inoperatività della CP_3 polizza azionata, trattandosi di polizza a secondo rischio.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti, mediante CTU medico- legale, nonché prove per testi. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato, ognuna, le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AOUP E DEL DR. GALLERI
Va, preliminarmente, detto che essendo invocata la responsabilità dell'ente ospedaliero in cui venne eseguita la prestazione che si assume viziata da profili di colpa e produttiva di una lesione del diritto alla salute, occorre innanzitutto rammentare che a partire dalla nota sentenza SS.UU. n. 9556/2002, si è affermato che il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra le quali prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale), insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007,
n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia
(cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007
n. 1516; anche Cass., S.U., n. 9556/2002).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
La responsabilità di tipo contrattuale di cui agli artt. 1218 ss. c.c. trova cittadinanza in questo giudizio nonostante l'inapplicabilità della legge n. 24/2017, c.d. e del decreto Balduzzi, rispetto CP_10 ai quali la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'escluderne l'applicazione ai fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore (qual è, all'evidenza, quello oggetto del presente giudizio, occorso nell'anno 2010), precisando che le norme sostanziali ivi contenute, al pari di quelle previste dal precedente decreto n. 189/2012, non abbiano portata retroattiva (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28994), in ossequio a quanto sancito dall'art. 11 preleggi che, da nessuna delle due fonti normative, viene ad essere espressamente derogato.
La struttura sanitaria, dunque, risponde direttamente e a titolo contrattuale di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n.
10616).
Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
E però, nelle obbligazioni c.d. di comportamento, non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577). Pertanto, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008,
n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n.
27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente delineare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, al riguardo, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (Cass.
29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita/inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. del più probabile che non, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Ove, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, esso si sostanzia nella verifica della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale che pone al posto della omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (Cass. 14 marzo 2022
n. 8114). In altri termini, in caso di comportamento omissivo, è configurabile il nesso causale tra l'omissione del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'attività del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi;
viceversa, non può riconoscersi alcuna responsabilità quando il comportamento omesso, ove tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato, poiché in tal caso l'omissione non può ritenersi causa del danno.
In altri termini, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
Orbene, il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia, ovvero la morte, e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass.
12872/2020).
Ne consegue, dunque, che la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), ovvero la morte del paziente, è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tale onere, tuttavia, può essere assolto dal paziente con ogni mezzo ed è attenuato dal principio secondo il quale dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Va altresì ricordato che l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, apprezzamento da condursi secondo il criterio della cosiddetta causalità adeguata, per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili), presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. S.U.
11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di certezza probabilistica non ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma che deve essere verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica va verificata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)
(sulla valorizzazione del criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica quale regola che presiede al giudizio qualificatorio del nesso eziologico cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11 gennaio
2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
L'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità da attività medico chirurgica da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza implica, in definitiva, una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni di quest'ultimo nella loro irripetibile singolarità (Cass. 3390/2015; vds. anche Cass. 23197/2018).
La vicenda oggetto del giudizio andrà quindi scrutinata alla luce dei principi generali sin qui illustrati.
Incontestata e documentalmente provata è, intanto, da ritenersi l'esistenza del rapporto contrattuale dell'attrice con l convenuta che, a propria volta, ha invocato la responsabilità del dr. CP_7 Per_2
in qualità di medico non dipendente della struttura ospedaliera.
[...]
Con riguardo, poi, alle singole doglianze sollevate dagli attori, va detto che in questo giudizio le stesse appaiono fondate, giacché emerge dalla consulenza medico-legale espletata che possono essere ascritti ai sanitari dell profili di responsabilità nella gestione post-operatoria della paziente. CP_7
L'elaborato peritale è da considerarsi condivisibile, in quanto logico nella sua estrinsecazione e adeguatamente supportato dalla letteratura scientifica, pure riportata nel corpo della relazione, per cui questo Giudice ritiene di far proprie le conclusioni cui lo stesso collegio peritale addiviene.
Ed invero, i consulenti hanno ripercorso l'iter clinico intrapreso in data 6 maggio 2009 con il ricovero della paziente e sono, poi, giunti a concludere che la morte della medesima qualche giorno più tardi fosse riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, all'operato dei sanitari che la ebbero in cura nella fase immediatamente successiva all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale video assistita cui la signora fu sottoposta. Non hanno, infatti, ravvisato alcun elemento di censura nella conduzione tecnica dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale praticato in data 7/05/2009 presso l convenuta (si v. pag. 40 dell'elaborato peritale). CP_6
Più nel dettaglio, i consulenti hanno osservato come, nella fase post-operatoria, la condizione clinica della paziente avesse dato segni di allarme…indicativi di una incipiente complicanza emorragica della chirurgia della tiroide, per cui sarebbe stata necessaria una pronta ed approfondita valutazione delle vie aree e l'eventuale messa in sicurezza delle stesse…A maggior ragione, in presenza (come nel caso della sig.ra ZZ) di specifici fattori di rischio – che i CCTTUU individuano nella prescrizione di profilassi antitromboembolica con eparina a basso peso molecolare, la quale potrebbe aver rappresentato un significativo fattore di rischio di sanguinamento post-tiroidectomia – per emorragia post-tiroidectomia, rappresentati in particolare dalla tiroidectomia totale e dall'assenza di drenaggi, in considerazione della tecnica chirurgica utilizzata, in grado di garantire una parziale via di scarico all'eventuale sanguinamento nella loggia tiroidea (si v. pagg. 34-35 della
CTU in atti).
In presenza di tale quadro clinico (fortemente sospetto per una complicanza emorragica dell'intervento di tiroidectomia totale), spiegano i CCTTUU, i sanitari avrebbero dovuto eseguire la valutazione di un'eventuale anemizzazione secondaria di sanguinamento (attraverso l'esecuzione di un esame emocromocitometrico o di emogasanalisi, allo scopo di valutare l'eventuale calo del valore di emoglobina);una sollecita valutazione delle vie aree mediante tecnica endoscopica allo scopo di valutare la presenza di eventuale edema faringolaringeo e l'eventuale riduzione dello spazio respiratorio;
una altrettanto sollecita esplorazione del collo, attraverso la riapertura della ferita chirurgica suturata (pag. 36 dell'elaborato peritale). Hanno ritenuto, dunque, non corretta la scelta dei sanitari di disporre il trasferimento della paziente nel reparto di Terapia Intensiva, anche perché lì la paziente non risulta essere stata controllata per quanto riguarda il quadro locale dalle ore 00:30 alle ore 06:45, poco prima del verificarsi della crisi respiratoria acuta fatale (pag. 37).
I CCTTUU ha conclusivamente ritenuto che In termini controfattuali, è ragionevolmente probabile che una condotta diversa, consistente nella valutazione della pervietà delle vie aeree e in una loro messa in sicurezza al primo manifestarsi, alla sera del giorno 07/05, di una complicanza emorragica post-tiroidectomia, avrebbe consentito una gestione molto più agevole e soprattutto efficace del quadro respiratorio, evitando l'evoluzione fatale verso l'arresto cardiocircolatorio ed il coma anossico e, quindi, in ultima analisi, il decesso della paziente (pag. 38). Peraltro, in assenza della condotta colpevole dei sanitari, la prognosi della sig.ra ZZ sarebbe stata ottima anche in questo caso di multifocalità con sopravvivenza libera da malattia dopo tiroidectomia a 10 anni del
95% (pag. 39).
Le conclusioni cui il consulente è addivenuto sono state integralmente confermate anche dalle osservazioni pervenute dai CCTTPP di parte (tutte compiutamente analizzate nella relazione CP_7 definitiva), laddove hanno chiarito come L'emorragia post-tiroidectomia, benché evento raro (0,5-
4,3% in letteratura), va gestita rapidamente, in quanto assolutamente imprevedibile come decorso
(pag. 46) e richiede, secondo la letteratura scientifica, una revisione chirurgica quanto più possibile sollecita. Hanno, poi, precisato nelle integrazioni alla CTU depositata, che Le Linee Guida britanniche, inoltre, affermano chiaramente che se esiste preoccupazione (“concern”) da parte dei sanitari circa la potenziale formazione di un ematoma in seguito a chirurgia tiroidea deve essere immediato il riesame da parte del chirurgo “anziano” e che deve essere sempre a disposizione al letto del paziente un set chirurgico per la riapertura immediata della ferita chirurgica (si v. pag. 5 delle integrazioni alla CTU). Il primo provvedimento indicato dalle Linee Guida è proprio
l'evacuazione dell'ematoma (“evacuate haematoma”). E questo perché la letteratura evidenzia come sia sufficiente un sanguinamento anche modesto per determinare una compressione delle strutture venose, con conseguente insorgenza di edema della regione sopraglottica per un ostacolo al deflusso venoso a livello laringeo (pag. 7).
Le risultanze della CTU espletata, basate su motivazioni che la scrivente ritiene congrue e convincenti, consentono, in ultima analisi, di ritenere sussistenti profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari dell convenuta e, per tutto quanto già sovra detto a livello di inquadramento generale, CP_7 anche della struttura ospedaliera stessa.
2. SULLA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ TRA CONVENUTA E TERZO CHIAMATO
L ha chiesto già in questa sede di accertare la responsabilità esclusiva del dr. nella CP_7 CP_3 causazione dell'evento dannoso allegato dagli attori o, in via subordinata, in caso di accertata (come in questo caso) responsabilità solidale dell stessa, dichiarare tenuto il professionista non CP_6 dipendente della struttura a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto eventualmente tenuta a pagare e, in via ulteriormente subordinata, a condannare il dr. al rimborso nei confronti CP_3 dell in base alla sua quota di responsabilità di quanto eventualmente l'Azienda sarebbe stata CP_7 costretta a versare in via diretta.
Si è già detto che, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n.
1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti,
è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01
6756; 24.1.2007 n. 1516; anche Cass., S.U., n. 9556/2002).
La struttura sanitaria, dunque, risponde sempre solidalmente col medico, anche in casi (diversi dal presente) di colpa esclusiva del sanitario e ciò in quanto se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). In questo senso, dunque, non può sussistere un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico.
Dal punto di vista probatorio, per superare la divisione paritaria della responsabilità solidale, predicata agli artt. 1298 e 2055 c.c., non è sufficiente per la struttura dimostrare la colpa esclusiva del medico, ma è necessario fornire anche prova della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (in questi termini, Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/11/2019),
n.28987).
La ripartizione paritaria della responsabilità tra la struttura ospedaliera ed il medico in caso di colpa esclusiva dello stesso deve essere, dunque, affermata a maggior ragione laddove – come in questo caso – non sia stato dimostrato che l'evento dannoso si è prodotto esclusivamente per il comportamento colpevole del dr. CP_3
Ne consegue, che la struttura ospedaliera e il terzo chiamato devono essere dichiarati solidalmente responsabili per la causazione dell'evento dannoso e, mancando la prova contraria, deve ritenersi che l'obbligazione sia ripartita tra i condebitori in parti uguali.
3. SULLA DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI Controparte_8
La Compagnia assicurativa vocata in giudizio dal dr. a sua volta terzo chiamato dalla CP_3 struttura ospedaliera, ha dedotto l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata dal proprio assicurato, in quanto, all'esito del procedimento penale relativo all'evento de quo, le parti hanno sottoscritto un “Atto di transazione e quietanza” col quale il aveva dichiarato di rinunciare ad CP_3 ogni ulteriore pretesa nei confronti della Compagnia relativamente al sinistro del quale ora si discute.
Tale ricostruzione viene contestata dall'assicurato, a detta del quale la quietanza rilasciata si sarebbe riferita solamente alla tutela giudiziaria nel procedimento penale, anche perché al momento in cui veniva sottoscritta non era stata avanzata nei confronti del medico alcuna domanda di risarcimento danni in sede civile. Più specificamente, il medico ha allegato di essere titolare di due coperture assicurative, l'una – quella di tutela giudiziaria – utilizzata nell'ambito del procedimento penale;
l'altra – la RC professionale – sulla quale, invece, non è stato a suo tempo aperto il sinistro e che riguarderebbe però il caso di specie. Per questo motivo, allora, si dovrebbe parlare di due sinistri distinti e, conseguentemente, non si potrebbe ritenere operante l'atto di quietanza rilasciato dall'assicurato, il quale, in ogni caso, dovrebbe qualificarsi come una mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, che il giudice deve interpretare valutando unitariamente l'intero contesto dei rapporti tra le parti.
Le argomentazioni spese dal dr. colgono nel segno e si ritengono condivisibili. CP_3 Vero è che nell'atto di transazione e quietanza allegato col doc. n. 2 al fascicolo di parte CP_8
l'assicurato, dichiarando di aver ricevuto la somma pari ad € 25.830,00 a titolo di rimborso spese per l'assistenza legale nel procedimento penale n. 2676/09 R.G.N.R., ha contestualmente dichiarato di ritenere esaurita ogni obbligazione contrattuale derivante, nei confronti di chiunque, dal contratto di assicurazione in relazione al sinistro in oggetto, di rinunciare a domande e/o azioni giudiziali nei confronti della Compagnia che abbiano comunque fondamento e titolo in questo sinistro (si v. doc.
n. 2); ma è altrettanto vero che tale dichiarazione ha costituito l'esito del procedimento penale per il quale era stata attivata la polizza “tutela giudiziaria”, alla cui pratica era stato attribuito il n.
0889/2009/30733, pure riportato nell'intestazione dell'atto di transazione e quietanza e che risulta essere stato aperto in data 16 giugno 2009 (si v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte . Nella CP_3 lettera inviata all'assicurato dall'intermediario Previasme, peraltro, la Compagnia comunicava al medico l'apertura del sinistro anzidetto, specificando che si trattava della pratica di Tutela Giudiziaria
e che soltanto a titolo meramente cautelativo si era provveduto ad istruire anche la (diversa) pratica di RC Professionale, rubricata col n. 889/2009/18957.
Ritiene questo Giudice, pertanto che, non avendo il dr. ricevuto in sede civile alcuna richiesta CP_3 di risarcimento danni relativamente al sinistro de quo sino alla notifica dell'atto di citazione e alla chiamata in causa nel presente giudizio, lo stesso abbia inteso rilasciare quietanza e rinunziare ad ogni ulteriore pretesa riconducibile al sinistro limitatamente alla copertura assicurativa di tutela giudiziaria e non anche di rinunciare integralmente a qualsiasi pretesa, anche di natura civilistica, che dal sinistro poteva sorgere. Del resto, la giurisprudenza di legittimità (pure richiamata dal terzo chiamato) ha chiarito che nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti (così, Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30435).
La valutazione complessiva della documentazione versata in atti, in uno alle considerazioni ora svolte, inducono, dunque, a ritenere che la rinunzia del dr. fosse intenzionalmente limitata alle CP_3 sole ulteriori pretese derivanti dal sinistro e inquadrabili nell'ambito della vicenda penale, per la quale era stata attivata la specifica copertura di tutela giudiziaria e non anche quella di RC professionale che viene, invece, in gioco nel caso di specie.
Sempre con riferimento alla copertura assicurativa, la Compagnia terza chiamata ha sollevato eccezione di inoperatività giacché trattasi di polizza a secondo rischio, da attivarsi, cioè, solo in caso di esaurimento del massimale contrattuale previsto dalla garanzia assicurativa prestata dalla struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1, lett. I) delle condizioni contrattuali. Tale norma si riferisce espressamente, a ben vedere, ai medici operanti presso Strutture pubbliche
e/o private e/o convenzionate con il S.S.N. (si v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte e, CP_8 dunque, non soltanto ai sanitari legati alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato, come invece sostenuto dal dr. Trattandosi di una formulazione generica, si ritiene che la stessa CP_3 ricomprenda tutti i medici che, a qualsiasi titolo, operino presso la struttura sanitaria, compreso il dr. che – nonostante abbia allegato di essere stato trattato, almeno da un punto di vista sostanziale, CP_3 alla stregua di un lavoratore dipendente – svolgeva all'epoca dei fatti incarico libero professionale per attività da svolgersi a supporto della U.O. CHIRURGIA GENERALE 2 (si v. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte AOUP).
Ciò nondimeno, la polizza assicurativa di cui si tratta deve ritenersi operante a primo rischio poiché,
a quanto consta a questo Giudice, non vi è alcuna polizza assicurativa della struttura ospedaliera che possa essere attivata prima di quella del singolo medico, né è stata data prova di ciò da nessuna delle parti.
Pertanto, atteso che la prestazione in secondo rischio della polizza è subordinata al fatto che risulti operante la garanzia assicurativa della struttura stessa, nel caso di specie si ritiene accoglibile la domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della sua Compagnia assicurativa, nei limiti del massimale dedotto nella garanzia assicurativa.
4. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
Accertata la responsabilità solidale dell convenuta e del terzo chiamato, occorre a questo CP_6 punto scrutinare la questione relativa al quantum debeatur, prendendo in esame le singole richieste risarcitorie avanzate dagli attori.
A livello generale, si osserva che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 2, 29 e 30 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 8828/2003) ha evidenziato come: “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti
e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” e, ancora, che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto
– nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost.
11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490).
All'interno della categoria generale di danno non patrimoniale iure proprio, dunque, vanno tenuti distinti, da un lato, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica e, dall'altro, il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale (Tribunale Catania sez. III, 31.05.2022, n. 2492). Il fatto di ricomprendere queste distinte voci di danno all'interno della medesima categoria fa sì che le stesse non possano essere considerate alla stregua di una indebita duplicazione di risarcimento, proprio perché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali risarcibili e della relativa liquidazione, deve farsi applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione del 2008 (c.d. sentenze di S. Martino) come ribadite anche recentemente dalla stessa Corte di legittimità, che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno - esistenziale, morale, biologico
- non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Ed infatti, ciò che giova sottolineare è che il danno non patrimoniale conseguente alla perdita di un congiunto non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c. anche a mezzo di presunzioni, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi e, come nel caso di specie, il dolore della persona non è suscettibile di dimostrazione diretta (Cass. civ., sez. I, 3.01.2003,
n. 4).
Tale prova, in questa sede, è stata indubbiamente raggiunta dagli attori e, in particolare, dal marito e dai figli della defunta che, convivendo con la stessa e formando con essa una famiglia, avevano con lei un rapporto intimo e stretto che ha determinato, con la sua perdita, uno sconvolgimento irrimediabile. Tale sconvolgimento si ritiene ancor più rilevante se si considera la tenera età dei figli,
e al momento del fatto, in quanto ha determinato l'irrimediabile venir meno della Pt_3 Pt_2 figura materna e, quanto al marito, della persona che aveva scelto come compagna di vita e con cui crescere i loro figli. Si apprezza, in altri termini, nel caso di specie, uno stretto vincolo familiare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass., Sez. 3, 16/03/2012, n. 4253). L'intensità del rapporto familiare che esisteva tra le parti attrici e la loro congiunta ha trovato conferma nell'ascolto dei testimoni e, in particolare, della cognata della vittima, la quale ha Controparte_11 dichiarato che la famiglia era perfetta, unita e serena (si v. risposta al cap. 20 di cui alla Parte_1 prova delegata espletata presso il Tribunale di Palermo), nonché dell'amica di famiglia e vicina di casa, la quale ha dato atto del fatto che la famiglia era unita e coabitavano in un sereno Parte_1 contesto familiare (si v. risposta al cap. n. 20 di cui alla prova delegata espletata presso il Tribunale di Palermo).
Del resto, è orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016). Ed è per questo motivo che si ritiene risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale domandata in questa sede dal marito e dai figli della vittima.
In punto di quantificazione, da effettuarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. si ritiene di dover far applicazione dei valori individuati dalle Tabelle di Milano ratione temporis applicabili al momento in cui la quantificazione deve essere operata e che tengono conto anche del c.d. danno morale “transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali. Se, allora, consideriamo l'età della sig.ra ZZ (42 anni) all'epoca del decesso;
la giovane età della vittima che costituisce normalmente motivo di maggiore dolore per i più stretti congiunti;
l'intensità dello sconvolgimento della vita per il venir meno della presenza di un genitore e del coniuge (col quale si riteneva di condividere un progetto di vita e l'educazione e la crescita dei figli); la convivenza della signora con il marito e i figli, dei quali si prendeva cura;
l'intensità del vincolo affettivo che legava la signora ai figli e al coniuge, nonché il fatto che la perdita della sig.ra
ZZ sia avvenuta in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato,
- al marito, pare congruo liquidare a titolo di danno parentale la somma di € Parte_1
203.372,00, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle
Tabelle milanesi (secondo il range previsto a favore del coniuge (non separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto) e con la precisazione che la somma ora detta (quella di € 203.372,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione.
Sulla somma predetta somma (€ 203.372,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 203.372,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
- al figlio, che aveva nove anni al momento della perdita della madre, deve essere Parte_3 riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano e, in species, nella forbice dedicata alla quantificazione dei danni subiti a favore del figlio per morte di un genitore, la somma di € 234.660,00, in ragione della tenera età che aveva quando ha perso la madre, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 234.660,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 234.660,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 234.660,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
- al figlio, che aveva quattordici anni al momento della perdita della madre, deve Parte_2 essere riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano e, in species, nella forbice dedicata alla quantificazione dei danni subiti a favore del figlio per morte di un genitore, la somma di €
234.660,00, in ragione della tenera età che aveva quando ha perso la madre, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 234.660,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione.
Sulla somma predetta somma (€ 234.660,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 234.660,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.2. DA PATRIMONIALE DA PERDITA DEL SOSTEGNO ECONOMICO Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale collegato alla perdita di sostentamento economico del nucleo familiare subito dal coniuge e dai figli a seguito del decesso del proprio familiare convivente, va detto che la giurisprudenza di legittimità (e, in particolare,
Cassazione civile ordinanza n. 6619 del 16 marzo 2018) ha definito il parametro del lucro cessante derivante da perdita del congiunto e le modalità di calcolo dell'entità del risarcimento;
invero,
l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro. Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. Se viene scelta la liquidazione in forma capitale, questa deve avvenire:
a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
c) moltiplicando il risultato per:
c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa,
e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore. Deve considerarsi, altresì, come nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti (...) allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id quod plerumque accidit si sarebbero verificati (cfr. Cass. ord. n. 6619/18). Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene di dover prendere a riferimento il reddito imponibile percepito dalla vittima nell'anno 2008
(allegato al fascicolo di parte attrice col doc. n. 12), giacché non si ritiene raggiunta – neanche con la prova per testi – la dimostrazione che la vittima, esercitante la professione di avvocato, avrebbe visto accrescersi il proprio reddito per effetto dell'avanzamento di carriera.
Quanto ai coefficienti di capitalizzazione da utilizzare nel calcolo di cui sopra, la Corte di cassazione
(Cass. III, 14/10/2015, n. 20615; Cass. III, 28/04/2017, n. 10499) ha ritenuto di utilizzare quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali (ad esempio, i coefficienti di cui al d.m. 22/11/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale n.
295 del 19/12/2016, s.o. n. 56). Il coefficiente utilizzato ha, in particolare, la funzione di rendere attuale il valore di una rendita futura e, pertanto, corrisponde alla data in cui si effettua la liquidazione del danno e non a quella del fatto illecito. Facendo applicazione di quei criteri (con particolare riguardo alla Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitari “D.B.”, grado
61-100%, per quanto riguarda la posizione del coniuge ed alla Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%, per quanto riguarda la posizione del figlio), tenendo presente come parametro l'ultima dichiarazione dei redditi del defunto allegata al fascicolo di parte attrice (per un reddito di lavoro pari ad € 25.631,00), ridotta di 1/3 (in considerazione, in modo equitativo, dell'entità del reddito destinata a consumo personale, spese varie, quindi della c.d. quota sibi, dunque, € 8.543,67), considerando che un figlio (anche in caso di percorso universitario) mediamente raggiunge l'indipendenza economica all'età di 25 anni, il danno da lucro cessante può essere calcolato come segue e che i restanti 2/3 del reddito annuo possono essere ripartiti, sempre in via equitativa, tra il marito e i figli nella misura di 1/3 ciascuno:
- di anni 63 all'attualità: euro 104.697,49 derivante dalla seguente operazione Parte_1 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 18,3816 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
- di anni 30 all'attualità: euro 33.511,67 derivante dalla seguente operazione Parte_2 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 5,8836 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
- di anni 25 all'attualità: euro 54.140,64 derivante dalla seguente operazione Parte_3 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 9,5054 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
4.3. DA MO TE Persona_4
Sul punto, occorre osservare come lo stesso sia risarcibile - sia pure come componente morale soggettiva del danno non patrimoniale spettante al danneggiato complessivamente considerato, sulla scorta degli orientamenti fatti propri dagli Osservatori della Giustizia Civile di Milano e relative tabelle, utili quali riferimento per procedere alla concreta quantificazione in via equitativa - solo se sia provato che il danneggiato ha avuto la cosciente percezione della fine imminente della propria vita, cioè a dire a condizione che il danno sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;
e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (in questi termini,
Tribunale Castrovillari, 11/09/2020, n.738). “Il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine Presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (nella specie, la Corte ha ritenuto che due ore e mezza costituissero un apprezzabile lasso di tempo ai fini del riconoscimento del danno catastrofale)” (Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23153). Si è ulteriormente precisato che “Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte” (cfr. Cass. n.
6754/2011); questo vuol dire che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l'evento morte (in questi termini,
Tribunale di Savona, sentenza del 12/07/2016).
La domanda degli attori così come proposta deve trovare accoglimento. Emerge dalla documentazione in atti che la vittima è stata dichiarata deceduta tre giorni dopo l'accadimento del fatto dannoso. Il lasso temporale tra l'evento dannoso (nel caso di specie, l'insorgenza della complicanza post-operatoria) e la morte della paziente deve considerarsi apprezzabile, nel senso affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ed infatti la stessa Cassazione (sez. III,
11/11/2019, n. 28989) ha escluso la risarcibilità per equivalente del danno catastrofale nell'ipotesi in cui il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, in ragione della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Nel caso de quo, la paziente ha manifestato i sintomi di una complicanza post-operatoria a poche ore dall'esecuzione dell'intervento e, in ragione del decorso clinico ricostruito dai CCTTUU, si può ritenere sia che il lasso temporale (della durata di due giorni) vada considerato apprezzabile, sia che la paziente abbia avuto col passare delle ore sempre più la percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute sino ad arrivare alla crisi respiratoria irreversibile dalla quale è scaturito, in ultimo, il decesso.
La teste che ha assistito la cognata durante tutto il ricovero, ha dichiarato che dopo Controparte_11 due ore (dalla comparsa del rigonfiamento sul collo) mia cognata si andava agitando ed ho chiesto
l'intervento dell'infermiere e del medico di guardia ed a quel punto è salita dal primo piano della rianimazione una dottoressa, di cui non ricordo il nome che disse di scenderla in terapia intensiva
(si v. dichiarazione testimoniale di cui alla prova delegata svolta presso il Tribunale di Palermo). Lo stato di agitazione della paziente, peraltro, è stato anche attestato nella cartella clinica, allorquando alle ore 22,30, la paziente risultava “stabile, agitata…” (si v. pag. 30 della CTU in atti), nonché alle ore 6,55 quando, dopo la notte trascorsa nel reparto di terapia intensiva nel quale era stata trasferita,
“la paziente riferisce difficoltà respiratoria, è agitata, compare stridore, si assiste in maschera e si somministra paziente va incontro a desaturazione SPO2 77% con rapidissimo Parte_5 aumento delle dimensioni del collo per edema che si diffonde al volto fino alle palpebre. Si procede
a IOT previa somministrazione di Propofol 200 mg. IOT impossibile per edema marcato del cavo orale. Non visibile l'adito laringeo e nemmeno l'epiglottide”.
Si ritiene che la paziente abbia avuto la percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni e della fine imminente della propria vita sino a quando, in data 8 maggio 2009, non è entrata in uno stato di coma irreversibile che l'ha poi condotta, alle ore 15,30 del 10 maggio 2009, alla morte. La TC encefalo effettuata proprio in data 8 maggio, invero, documentava una “inversione dei rapporti densitometrici sostanza bianca-sostanza grigia cerebellare e cerebrale, come da danno anossico diffuso corticale e sottocorticale, con associato diffuso spianamento degli spazi periencefalici”, nonché, “a livello sottotentoriale”, un “diffuso infarcimento emorragico” (si v. pagg. 32-33 dell'elaborato peritale).
La Suprema Corte ritiene che il danno catastrofale o terminale debba essere liquidato, tenuto conto delle peculiarità del caso, secondo criteri equitativi (Cass. 28.2.2022, n. 6503). Il danno catastrofale si configura ed è risarcibile iure hereditatis soltanto quando la persona sia sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne, in modo che il diritto al risarcimento di tale voce di danno sia entrato nel patrimonio della vittima al momento del decesso e si possa quindi trasmettere agli eredi.
Secondo le tabelle di Milano applicabili ratione temporis, il danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, da risarcire allorquando il lasso temporale sia pari o inferiore a tre giorni (come nel caso di specie) è pari ad € 35.247,00. Essendo gli attori eredi nella misura di 1/3 ciascuno, spetta la quota di € 11.749,00 per ognuno di essi.
Sulla somma predetta somma (€ 35.247,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 35.247,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio
2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.4. DA DA PERDITA DELLA VITA
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da perdita della vita non può, invece, trovare accoglimento e ciò sulla scorta dell'insegnamento, ormai granitico, delle SS.UU. della Corte di cassazione, affermato con sentenza n. 15350/2015, in forza del quale viene esclusa la risarcibilità del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito. Tale principio di diritto poggia, sostanzialmente, su ragioni attinenti, in primis, al problema della titolarità, in quanto il danno da morte lede il bene “vita”, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, per cui nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996). Peraltro, la risarcibilità del danno da perdita della vita è stata ritenuta anche contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass. n. 1361 del 2014). La Corte ha, altresì, osservato come secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l'esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.
Siffatta impostazione è stata recentemente ribadita, sempre in sede di giurisprudenza di legittimità, dalla IV sezione civile, con ordinanza n. 13261 del 1° luglio 2020, nella quale si è ricordato che “dal punto di vista del diritto civile, la morte d'una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare”. A tale orientamento, come detto, consolidatosi nel corso degli anni, questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
4.5. DA BIOLOGICO DA LESIONI
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico da lesioni, va detto che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione 7923/2024). “Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cassazione 18056/2019).
La richiesta degli attori, che quantificano il danno biologico sovra detto in € 588,00, è condivisibile e fondata, pertanto, va riconosciuta agli attori stessi, in ragione di 1/3 ciascuno in qualità di eredi della de cuius, la somma pari ad € 588,00.
Sulla somma predetta somma (€ 588,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 588,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio
2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.6. DA PER MANCATO CONSENSO INFORMATO
Priva di fondamento e, pertanto, da rigettarsi è la richiesta di danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione (id est, del consenso informato), che gli attori vorrebbe vedersi riconosciuto in ragione del fatto che, secondo la loro ricostruzione, della gestione post-operatoria e dei rischi connessi al trasferimento della paziente in terapia intensiva la sig.ra ZZ non sarebbe stata adeguatamente informata.
La domanda è, tuttavia, rimasta priva di fondamento, anche perché, non essendo stata offerta prova contraria, i sanitari hanno correttamente acquisito il consenso della paziente a sottoporsi all'intervento chirurgico e non avevano, invece, l'obbligo di ottenere il consenso della paziente anche con riguardo alla gestione del post-operatorio, né per assumere la decisione di trasferire la ZZ in altro e diverso reparto.
Il fatto di aver accolto la domanda risarcitoria relativa al danno alla salute occorso in conseguenza dell'intervento chirurgico al quale veniva sottoposta l'attrice non determina, invero, in automatico anche la sussistenza di un danno al diritto di autodeterminarsi rispetto alle procedure terapeutiche e chirurgiche alle quali sottoporsi, che la giurisprudenza unanimemente tiene distinti. In questo senso, il consenso consapevole ben può configurare responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita (Corte appello Napoli sez. VIII, 16.06.2023, n.
2829) e, viceversa, la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (cfr. Cass. 2847/2010; Cass. n. 18513/2007).
Del resto, pur in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico (cosa che non si è verificata, come abbiamo visto, nel caso de quo), grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile 9.02.2010 n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del 11.11.2019), cioè che sia stato violato l'obbligo di informazione che grava sul sanitario e i danni conseguenti.
Nel caso che ci occupa, a fronte della prova documentale offerta da parte convenuta in ordine alla esaustività delle informazioni rivolte alla paziente prima dell'intervento, l'attrice non pare aver offerto adeguata prova contraria, considerando che i lamentati postumi sono chiaramente ricondotti, nel medesimo atto, al dedotto cattivo operato del sanitario nel trattamento della paziente nelle ore e giorni susseguenti all'intervento chirurgico correttamente eseguito.
Né, del resto, vi è prova della asserita condotta colpevole dei sanitari nella tenuta della cartella clinica della paziente, risolvendosi le doglianze di parte attrice in mere allegazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio e, piuttosto, smentite dalla documentazione offerta in atti dalle controparti. Del resto, la stessa incompletezza della cartella clinica potrebbe al più rilevare alla stregua di un elemento utile ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e il pregiudizio lamentato dal paziente, a condizione che sia proprio il carattere lacunoso della documentazione medica a rendere impossibile l'accertamento di tale nesso (in questi termini, Tribunale di Cosenza,
23/05/2023, n. 914), ma tali circostanze non si apprezzano, come detto, nel caso in esame.
La domanda, dunque, deve essere rigettata.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono, nei rapporti tra parti attrici da un lato e e terzo chiamato, dr. dall'altro la soccombenza (nel CP_12 Persona_2 senso che sono poste a carico dei e dr. invia solidale tra loro) e vengono CP_7 Persona_2 liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014,
e come successivamente modificato, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore (si rammenta che il valore di riferimento per calcolare i compensi legali non è la somma domandata dall'attore, ma quella effettivamente riconosciuta dal giudice nella decisione finale - il cd. “decisum” - si veda Cass. 487/25, per cui nel caso, sulla base del valore € 1.000.00,01 a € 2.000.000,00) e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili, con aumento del 60% per la presenza di più parti (nel numero di 3) aventi la stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come successivamente modificato).
L e il dr. devono, quindi, essere condannati in solido, tra loro, (come già sopra CP_7 Persona_2 detto) alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori. Nei rapporti, invece, tra e il dr. in considerazione dell'esito del giudizio, si CP_7 Persona_2 stima congruo disporre tra loro l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Passando, quindi, alla disciplina delle spese di lite nei rapporti tra il dr. e la Compagnia Persona_2 assicuratrice chiamata in causa, in considerazione dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, si ritiene di disporre l'obbligo per la compagnia di rifondere all'assicurato, dr. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. Persona_2
n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, e come successivamente modificato, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore sulla base, come detto, della somma effettivamente riconosciuta (Cass. 487/25), e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
Le spese di CTU che restano liquidate come da decreto del 9 marzo 2023, sono poste definitivamente a carico (in forza del medesimo principio della soccombenza), in solido tra loro, dell
[...]
convenuta e del dr. e, per quest'ultimo (dr. , in manleva CP_1 Persona_2 Persona_2 dello stesso, a carico della Compagnia assicuratrice nei limiti, il tutto, del massimale CP_13 garantito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE nei limiti e nella misura indicata in parte motiva la domanda attorea e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale dei convenuti, Controparte_6
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa e
[...] CP_2 dr. con riferimento ai fatti di cui e per cui è causa e, conseguentemente, condanna gli Persona_2 ora detti convenuti al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni, tutti, patrimoniali e, non, derivati (nei limiti e nella misura di cui in parte motiva e qui di seguito sinteticamente indicata), per cui, specificamente,
DA i convenuti, , in persona del Direttore Controparte_6
Generale e legale rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento Persona_2
(e, quindi, al pagamento) dei danni non patrimoniali iure proprio in favore di a) Parte_1
b) e c) che liquida come di seguito indicato (liquidazione Parte_2 Parte_3 effettuata all'attualità e con applicazione, poi, degli interessi come indicato in parte motiva):
- € 203.372,00, oltre interessi come in motivazione, al marito, a titolo di danno Parte_1 parentale;
- € 234.660,00, oltre interessi come in motivazione, al figlio, a titolo di danno Parte_2 parentale;
- € 234.660,00, oltre interessi come in motivazione, al figlio, a titolo di danno Parte_3 parentale.
DA i convenuti, , in persona del Direttore Generale Controparte_6
e legale rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento (e, quindi, Persona_2 al pagamento) a titolo di danno da lucro cessante per la perdita del congiunto,
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 104.697,49, oltre interessi Parte_1 sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato e oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 33.511,67, oltre interessi Parte_2 sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 54.140,64, oltre interessi sul Parte_3 capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento della somma di € Persona_2
11.749,00 in favore di ciascuno degli attori (per complessivi € 35.247,00), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione a titolo di danno catastrofale.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento della somma Persona_2 complessiva pari ad € 588,00 (€ 196,00 in favore di ciascuno dei tre attori), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno biologico terminale.
DA in persona del proprio procuratore ad negotia, pro Controparte_8 tempore, a pagare, in manleva e in garanzia del dr. tutto quanto lo stesso (dr. Persona_2 Per_2
sia tenuto a pagare e a corrispondere a parte attrice (nella misura sovra partitamente indicata
[...]
e quantificata) e, quindi, a tenerlo indenne da quanto lo stesso sia tenuto a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del danno da lucro cessante, del danno catastrofale e del danno biologico terminale e delle spese di lite e di CTU, come di seguito quantificate.
RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Persona_2 in favore degli attori (della parte attrice complessivamente intesa, ricomprendendovi tutti e tre i soggetti, attori), che liquida in € 60.721,60, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e
CPA come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra ospedaliero convenuta e terzo CP_6 chiamato, dr. Persona_2
DA in persona del proprio procuratore ad negotia, dr. Controparte_8
alla refusione delle spese di lite in favore del dr. che Controparte_5 Persona_2 liquida in € 37.951,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico dell' , in persona del Controparte_6
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, e dr. , in solido tra loro - e, Persona_2 per l'appena nominato dottor a carico della Compagnia assicuratrice in manleva e garanzia CP_3 dello stesso, nei limiti del massimale assicurato - le spese di CTU, liquidate come da decreto del 9 marzo 2023, con obbligo per le stesse parti ora indicate ( e in solido tra loro, e per CP_7 CP_3
di rifondere a parte attrice quanto eventualmente corrisposto dalla stessa a tale titolo. CP_3 CP_13
Così deciso in Pisa, il 22.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2151/2019 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F. (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 in qualità di eredi dell'avv. TA ZZ, con il patrocinio dell'avv. CADELO ENRICO
, dell'avv. BARONE MUZJ ALESSANDRA ( e Email_1 Email_2 dell'avv. GANCI ELVIRA ( , ed elettivamente domiciliati presso e nello Email_3 studio dell'avv. Alessandra Barone Muzj, via dei Lanzi, n. 33, Livorno
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa con il patrocinio CP_2 dell'avv. FIASCHI CARLA e dell'avv. LAZZERI Email_4
GL ( ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Pisa, Email_5 via Roma, n. 67
e di
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SERANI ELISA CP_3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore, Email_6 via San Francesco, n. 37, Pisa
(P.I. ), in persona del proprio Controparte_4 P.IVA_2 procuratore ad negotia, dr. con il patrocinio dell'avv. POLI ANDREA Controparte_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_7 difensore, via Alamanni, n. 2, San Giuliano Terme (PI)
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Conclusioni delle parti: per parte attrice: “VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE. Rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa. - Dire e dichiarare la responsabilità dell , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione al decesso della signora TA
ZZ. - Condannare l , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso della signora TA
ZZ, da liquidarsi in una somma complessiva non inferiore ad € 3.439.678,25 (per le causali
e secondo le quote ereditarie indicate in atto di citazione), o in quell'altra diversa, maggior somma ritenuta di giustizia, oltre all'ulteriore danno patrimoniale subito per il sostegno economico già perduto dalla data del decesso della de cuius alla data della liquidazione e a quello subendo ed oltre rivalutazione e interessi dal fatto alla domanda ed interessi di mora ex art. 1284 co 4 c.c. dalla domanda al soddisfo. - Si insiste nelle richieste istruttorie non ammesse (prova testimoniale sui capitoli da n. 1 a n. 9, nn. 11, 14, 15, 17, 19, da n. 21 a n. 31, nn. 34 e 35 articolati nella II memoria ex art. 183 c.p.c., qui da intendersi ripetuti e trascritti). - Vinte le spese”; per parte AOUP: “in via principale, per il rigetto della domanda attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea: - in tesi, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del dott.
[...] nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto condannarlo all'integrale CP_3 risarcimento danni in favore degli attori;
- in ipotesi, accertata e dichiarata la responsabilità, in via solidale dell condannare il dott. a manlevare e/o tenere indenne l ai CP_7 CP_3 CP_7 sensi degli artt. 1299 e 2055 c.c. e/o 2043 c.c. da quanto dovrà pagare agli attori in dipendenza del presente giudizio, -in via ulteriormente subordinata, condannare l per la sola quota di CP_7 responsabilità alla stessa addebitabile e, in caso di pagamento diretto da parte dell o CP_7 condanna solidale, condannare il dott. a rimborsare a questa ultima la somma, CP_3 corrispondente alla quota di responsabilità ascritta in capo al dott. e di cui l Parte_4 CP_7 dovesse anticipare il pagamento a favore degli attori. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”; per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in tesi: rigettare la domanda formulata da CP_3 parte attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- in ipotesi: contenere il risarcimento richiesto dagli attori nei limiti delle risultanze istruttorie e, quanto al danno non patrimoniale, liquidarlo evitando duplicazioni e comunque sulla base della nuova Tabella Unica Nazionale;
- in subordine: in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, rigettare le domande svolte nei confronti del terzo chiamato dott. da parte dell CP_3 Controparte_6
perché inammissibili, infondate in fatto e diritto o, in subordine, contenere la rivalsa verso il
[...] dott. nei limiti del risarcimento riconducibile al suo apporto causale nella produzione del CP_3 danno;
- in ipotesi ulteriormente subordinata: in caso di accoglimento anche parziale delle domande degli attori e dell , condannare la terza chiamata Controparte_6
a tenere indenne il dott. di tutto quello che lo stesso fosse Controparte_8 CP_3 condannato a pagare agli attori e/o all;
- in via Controparte_6 istruttoria: circa l'effettiva qualificazione del rapporto lavorativo del dott. con la in CP_3 CP_7 termini di subordinazione e non già di lavoro autonomo, con ogni conseguenza in punto di eventuale responsabilità del medico, si chiede ammettersi prova testimoniale, con riferimento alle seguenti circostanze tutte riferibili al momento del ricovero della sig.ra ZZ: 1) DCV che il Dott. riceveva dall un corrispettivo mensile fisso, soggetto a variazioni unicamente legate CP_3 CP_7 ad orari di lavoro straordinari;
2) DCV che il Dott. aveva un orario di lavoro fisso, sebbene CP_3 organizzato su turni, determinato dall e non deciso liberamente;
3) DCV che il Dott. CP_7 CP_3 era inserito nella struttura aziendale e comunque soggetto, nei limiti dell'autonomia di cui si connota la professione medica, alle indicazioni dei superiori;
4) DCV che il Dott. lavorava CP_3 esclusivamente per l 5) DCV che il Dott. non decideva liberamente i periodi di ferie, CP_7 CP_3 ma era condizionato dalle esigenze aziendali. Si indicano quali testimoni sulle circostanze dedotte - il dott. residente a [...]; - il dott. residente a [...]; - il dott. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 residente a [...]. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del
[...] presente giudizio da liquidarsi, eventualmente, a carico della convenuta Controparte_8
;
[...] per “conferma le conclusioni rassegnate in atti”. Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione che in calce reca la data del 10 maggio 2019, Parte_1 Parte_2
e in qualità di eredi di TA ZZ, hanno adito l'intestato
[...] Parte_3
Tribunale e dedotto che:
- nel febbraio 2009, veniva diagnosticato a TA ZZ, rispettivamente moglie e madre di loro attori, un carcinoma papillare della tiroide con “indicazione chirurgica senza urgenza”;
- in data 6 maggio 2009, la signora (la ZZ) veniva sottoposta ad intervento chirurgico con tecnica mininvasiva video-assistita (c.d. MIVAT), dall'equipe medica costituita dal prof.
[...]
dal prof. e dal dott. presso il reparto di Chirurgia Generale Tes_1 Persona_1 CP_3 dell “Spedali ”; CP_6 Controparte_6 Controparte_9
- nell'immediato post-operatorio, la signora lamentava un gonfiore nella regione del collo, che in un primo momento, i sanitari che l'avevano in cura, nello specifico, il prof. riteneva fosse da Per_1 ascriversi ad un versamento di un capillare non suturato bene, determinandosi, pertanto, l'ora detto prof. a trattare siffatto gonfiore (soltanto) con la borsa del ghiaccio, senza procedere ad alcun Per_1 approfondimento diagnostico;
- le condizioni cliniche della signora, tuttavia, nelle ore successive, registravano un progressivo peggioramento, arrivando la stessa ad accusare difficoltà respiratorie, tanto da venire trasferita, dopo essere stata sottoposta a visita dal dr. presso l'Unità Operativa di “Anestesia e Rianimazione CP_3
Polivalente” con una diagnosi di “sanguinamento post-tiroidectomia video assistita”;
- nelle prime ore del mattino seguente la signora veniva colpita da una crisi respiratoria acuta e solo allora si dava corso alle procedure d'urgenza, rivelatesi, però, infruttuose, esitando, infatti, la crisi in un danno cerebrale irreversibile;
- in data 10 maggio 2009, la signora decedeva;
- i familiari della stessa sporgevano, allora, denuncia querela avverso l ne seguiva il CP_7 procedimento penale per il reato di cui all'art. 589 c.p., poi definito con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non costituisce reato”.
Approdando qui innanzi, i deducenti hanno sostenuto che la complicanza emorragica Parte_1 insorta successivamente all'operazione (e sopra succintamente descritta) era stata colposamente trattata con leggerezza dai sanitari che avevano avuto in cura la signora ZZ, avendo, costoro, imperitamente ed erroneamente ritenuto la complicanza insorta riconducibile alla non corretta sutura di un capillare nel corso dell'intervento, anziché trattarla, come avrebbero dovuto, chirurgicamente, tralasciando, altresì, di controllare i valori di saturazione dell'ossigeno.
Proseguendo con le allegazioni in fatto, essi attori hanno anche lamentato la mancata acquisizione del consenso informato da parte della stessa signora ZZ con riferimento alla complicanza post-operatoria, deducendo sul punto che l aveva, di fatto, impedito alla signora di CP_7 autodeterminarsi rispetto al trattamento dell'emorragia sopravvenuta.
Su tali presupposti, e rispettivamente, Parte_1 Parte_2 Parte_3 marito e figli di TA ZZ, hanno domandato il risarcimento del danno per la perdita della vita, da quantificarsi secondo le tabelle di Milano, considerando un'invalidità della de cuius pari al 100% e da liquidarsi in € 1.211.734, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, precisando che siffatta somma si sarebbe dovuta, poi, ripartire tra loro eredi nella misura di 1/3 ciascuno.
A tanto gli stessi attori hanno fatto seguire la richiesta di risarcimento del danno morale terminale
(catastrofale), il cui ubi consistam risiederebbe nella consapevolezza che la stessa signora avrebbe avuto di essere vicina alla propria fine e che veniva quantificato, in via equitativa, in € 200.000,00 da ripartirsi (anche questa voce di danno) tra loro attori nella misura di 1/3 ciascuno.
Gli stessi attori hanno, quindi, richiesto il risarcimento del danno biologico da lesioni, da liquidarsi in via equitativa in € 588,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, in aggiunta al risarcimento del danno per il consenso informato non prestato dalla signora rispetto ai rischi connessi al proprio trasferimento nel reparto di terapia intensiva;
hanno quantificato siffatta ultima posta di danno in €
20.000,00, avanzando, altresì, la richiesta di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, determinandolo - in applicazione delle tabelle di Milano, nonché procedendo alla personalizzazione del caso - in € 331.920,00 per ciascuno di loro attori, instando, da ultimo, per ottenere anche il risarcimento dei danni patrimoniali che sarebbero loro derivati a seguito della perdita del sostegno economico che la signora ZZ offriva alla famiglia e che, considerato il reddito della stessa
ZZ, hanno quantificato in € 802.998,75.
Così argomentando, e hanno concluso, Parte_1 Parte_2 Parte_3 domandando accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell'AOUP-convenuta in relazione al decesso di TA ZZ con, a seguire, richiesta di condanna della medesima AOUP al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti da loro attori iure proprio e iure hereditatis, per complessivi
€ 3.439.678,25, o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre, in ogni caso, rivalutazione e interessi ed in aggiunta ad una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle loro pretese.
Raggiunta da tempestiva notifica, si è costituita in giudizio l Controparte_6
, contestando allegazioni e richieste di cui all'atto introduttivo dei deducenti
[...] Parte_1 negando, in particolare, qualsivoglia propria (di essa AOUP) responsabilità.
Costituendosi, l ha sinteticamente ripercorso la storia clinica di TA ZZ, CP_7 richiamando, all'occorrenza, stralci della perizia svolta in sede penale, deducendo la perita e diligente attività eseguita dai sanitari coinvolti, allegando, specificamente, la correttezza dell'esecuzione dell'intervento chirurgico e la perita gestione del post-operatorio, condotto seguendo le tecniche e le linee guida più accreditate: improvviso e non prevedibile sarebbe, infatti, stato - a detta dell - CP_7 il peggioramento delle condizioni di salute della signora ZZ che era stata, in ogni caso, curata e trattata nella maniera dovuta, tanto più considerando l'assenza di evidenze tali da indurre a ritenere che un trattamento diverso da quello praticato, e, quindi, un trattamento chirurgico, fosse stato tale da valere a scongiurarne la morte.
In punto di quantum, l'azienda ospedaliero-universitaria ha negato fondamento e validità alle CP_6 pretese attoree, in particolare, contestando la configurabilità, nel caso, di un danno per la perdita della vita, escluso in casi (come quello all'esame) di morte immediata o, comunque, in caso di morti verificatesi entro un brevissimo lasso di tempo rispetto all'evento causa, escludendo, poi, la risarcibilità anche del danno catastrofale, del quale è stata contestata, comunque, anche la quantificazione, rilevando l'improvviso e rapido peggioramento delle condizioni cliniche della signora che ben difficilmente aveva, quindi, potuto avere contezza della sua imminente fine.
L ha, poi, respinto la richiesta risarcitoria avanzata dagli stessi attori a titolo di danno CP_7 biologico da lesioni, sostenendo, sul punto, la mancanza di prova del nesso di causalità, allegando, per contro, che ove mai si fosse ritenuto di riconoscere la risarcibilità di siffatta voce di danno si sarebbe comunque dovuta quantificare nella misura che ne derivava eseguendo il calcolo sulla base delle tabelle milanesi.
Da qui, poi, ancora l'azienda ospedaliera è passata a contestare la richiesta di risarcimento del danno per mancata prestazione del consenso informato, deducendo in proposito che la signora ZZ aveva sottoscritto, già prima di sottoporsi all'intervento, i moduli necessari che contenevano informazioni ampie e diffuse sull'intervento e le cure successive occorrenti, risultando priva di qualsivoglia rilevanza (non solo giuridica) la tesi sostenuta dagli attori per cui il trasferimento di un paziente da un reparto ad un altro rispetto a quello d'ingresso avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica previsione del modulo del consenso informato (non contenendo, pertanto, il modulo sottoscritto dalla signora informazioni afferenti all'organizzazione interna del reparto e/o alla collocazione della paziente in una stanza piuttosto che in un'altra o al trasferimento della stessa paziente in altro reparto rispetto a quello d'ingresso).
Anche il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale domandato dagli attori hanno costituito motivo di contestazione dell che ha rilevato l'assenza di prova CP_7 del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno stesso, negando, altresì, verosimiglianza alla quantificazione di siffatte poste risarcitorie per come effettuate in citazione.
L'Azienda convenuta pur così argomentando (ferme, cioè a dire, le contestazioni all'an e al quantum della pretesa attorea), ha, tuttavia, preliminarmente, domandato di essere autorizzata alla chiamata in causa del dr. che, all'epoca cui risalgono i fatti, svolgeva attività presso il nosocomio Persona_2 pisano con contratto di lavoro autonomo, sostenendone la sua responsabilità, seppure in via solidale con essa stessa ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica e veterinaria 3.11.2005. CP_7
Ed invero, concludendo, l'azienda ospedaliero ha domandato il rigetto delle domande, tutte, avverso di sé svolte e, in subordine, in caso di accoglimento foss'anche parziale della domanda attorea, ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità del dr. nella causazione dei Persona_2 danni per cui è causa con condanna dello stesso 1) a tenere indenne essa ex artt. 1299, 2055 CP_7
e/o 2043 c.c., da quanto eventualmente fosse stata obbligata a corrispondere a titolo di risarcimento agli attori e, comunque, (il dr. 2) a rimborsare ad essa stessa la somma corrispondente CP_3 CP_7 alla quota di responsabilità a lui dr. ascritta. Persona_2
È stata, quindi, autorizzata la chiamata in causa del dr. che, costituendosi, in data 24 Persona_2 dicembre 2019, ha intanto chiarito come in caso di paziente sottoposto alle cura di più operatori sanitari, ciascun operatore risponde per il proprio contributo e non in via solidale, deducendo, quindi, come nel caso la decisione di trasferire la signora ZZ nel reparto di terapia intensiva fosse stata presa, non da lui bensì dal prof. e dalla dr.ssa , essendosi lui (dr. CP_3 Per_1 Per_3 CP_3 limitato a visitare la paziente e poi a riferire telefonicamente al professore circa le condizioni della signora ZZ. Il dr. ha quindi offerto una ricostruzione dell'accaduto conforme alla CP_3 rappresentazione offerta dall nei propri scritti, rilevando l'imprevedibilità e la repentinità della CP_7 crisi respiratoria dalla quale era rimasta colpita la signora ZZ, sostenendo che siffatta crisi non potesse essere ricondotta al decorso post-operatorio della paziente, che, per contro, sino a quel momento era apparso assolutamente nella norma. Tra l'altro, ha dedotto ancora il dr. che CP_3 priva di pregio sarebbe anche la deduzione secondo cui la decisione di trasferire la paziente nel reparto di terapia intensiva avrebbe reso più difficoltosa la risoluzione chirurgica, considerato che il reparto di rianimazione è “spazialmente” collocato (si trova) accanto alla chirurgia come, peraltro, avrebbe dimostrato il fatto che al sopraggiungere della difficoltà respiratoria, l'intervento chirurgico era stato eseguito con la massima tempestività, rilevando, altresì, come per tutto il periodo di permanenza della signora nel reparto di terapia intensiva, i parametri di saturazione dell'ossigeno e della frequenza cardiaca erano rimasti regolari e costanti.
Con riguardo ai rapporti con l il dr. ha rilevato come, ex art. 7, legge n. CP_7 Persona_2
24/2017, la struttura sanitaria risponde anche in caso di operatori non dipendenti della struttura stessa, con possibilità, poi, di esercitare la rivalsa sul medico ex art. 9 soltanto in caso di dolo o colpa grave, dando atto che in ogni caso, ai sensi dell'art. 13 della legge anzidetta, le strutture sanitarie devono comunicare al medico, a pena di inammissibilità della domanda di rivalsa, l'instaurazione del giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo;
ha quindi rappresentato come, sebbene avesse operato come libero professionista, lui fosse, per vero, stabilmente inserito nell'organico dell CP_7 ormai da tempo, tanto da avere eseguito numerosi interventi chirurgici.
In punto di quantificazione dei danni, il dr. ha dedotto come, ex art. 7 della legge n. 24/2017, CP_3 il danno conseguente all'attività sanitaria debba essere risarcito in base alle tabelle di cui agli artt.
138 e 139 Codice delle Assicurazioni private. Ha, allora, allegato di essere stato, al tempo cui risalgono i fatti di causa, assicurato con e di avere tempestivamente Controparte_8 provveduto a notificare alla compagnia l'atto di citazione, chiedendo, dunque, di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia sovra indicata, instando, nel merito, per la reiezione integrale della domanda attorea e/o comunque, in ipotesi, per contenere il risarcimento richiesto nei limiti risultanti all'esito dell'esperita istruttoria e, comunque, entro i confini del quantum determinato in applicazione delle tabelle di cui alla legge n. 24/2017.
In caso di accoglimento anche parziale della domanda, il dr. ha domandato il rigetto Persona_2 delle domande svolte nei propri confronti dall chiedendo di dichiarare inammissibili siffatte CP_7 richieste o, in subordine, di contenere “la rivalsa”, se del caso, nei limiti del risarcimento riconducibile al proprio apporto causale nella produzione del danno, domandando, in ipotesi ulteriormente subordinata, la condanna della compagnia assicuratrice a tenerlo indenne di quanto eventualmente obbligato a pagare.
In data 8 maggio 2020, si è costituita in giudizio contestando, in via Controparte_8 preliminare, l'ammissibilità della domanda di manleva svolta dal dr. sul presupposto per cui CP_3 lo stesso, all'esito del procedimento penale, aveva sottoscritto un atto di transazione e quietanza dichiarando di rinunciare a domande e/o azioni giudiziali nei confronti della compagnia e relative al sinistro ora oggetto del presente giudizio. Ha, in ogni caso, rilevato l'operatività della polizza assicurativa nel solo caso di esaurimento del massimale contrattuale previsto dalla garanzia assicurativa prestata dalla struttura sanitaria, rilevando, nel merito, l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità addebitabile all'assicurato dr. allegando come lo stesso avrebbe svolto un CP_3 ruolo assolutamente marginale e secondario nel corso dell'intervento chirurgico, essendosi di fatto limitato solamente a visitare la signora al momento della crisi respiratoria post-intervento, non avendo lui assunto alcuna decisione rispetto al trasferimento della stessa signora nel reparto di terapia intensiva. Ha osservato, altresì, come le complicanze post-operatorie fossero intervenute in maniera assolutamente improvvisa ed imprevedibile e come, in ogni caso, i sanitari si fossero attenuti alle linee guida e alle tecniche praticate in casi come quello all'esame. si è, quindi, opposta, CP_8 fermamente all'azione di rivalsa dell contestando, altresì, integralmente la quantificazione CP_7 della pretesa risarcitoria per come effettuata dalle parti attrici.
La compagnia assicurativa ha, dunque, concluso domandando in via preliminare il rigetto della domanda di manleva avanzata dal dr. e, in via subordinata, l'accertamento e la Persona_2 dichiarazione della non operatività della polizza assicurativa ora qua in discorso. Nel merito, ha domandato accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda di rivalsa dell e, in ipotesi, CP_7 il rigetto della domanda di parte attrice, instando, in caso di accoglimento della domanda attorea e della domanda di manleva proposta dal dr. per ottenere l'accertamento dell'inoperatività della CP_3 polizza azionata, trattandosi di polizza a secondo rischio.
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti, mediante CTU medico- legale, nonché prove per testi. All'esito dell'istruttoria, le parti hanno precisato, ognuna, le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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1. SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AOUP E DEL DR. GALLERI
Va, preliminarmente, detto che essendo invocata la responsabilità dell'ente ospedaliero in cui venne eseguita la prestazione che si assume viziata da profili di colpa e produttiva di una lesione del diritto alla salute, occorre innanzitutto rammentare che a partire dalla nota sentenza SS.UU. n. 9556/2002, si è affermato che il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”) che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra le quali prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale), insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007,
n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura
(sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia
(cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007
n. 1516; anche Cass., S.U., n. 9556/2002).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
La responsabilità di tipo contrattuale di cui agli artt. 1218 ss. c.c. trova cittadinanza in questo giudizio nonostante l'inapplicabilità della legge n. 24/2017, c.d. e del decreto Balduzzi, rispetto CP_10 ai quali la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'escluderne l'applicazione ai fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore (qual è, all'evidenza, quello oggetto del presente giudizio, occorso nell'anno 2010), precisando che le norme sostanziali ivi contenute, al pari di quelle previste dal precedente decreto n. 189/2012, non abbiano portata retroattiva (Cassazione civile sez.
III, 11/11/2019, n.28994), in ossequio a quanto sancito dall'art. 11 preleggi che, da nessuna delle due fonti normative, viene ad essere espressamente derogato.
La struttura sanitaria, dunque, risponde direttamente e a titolo contrattuale di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768; Cass. 26.6.2012 n.
10616).
Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è retto dai medesimi criteri fissati in materia contrattuale e, in particolare, dal principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto (fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico di quest'ultimo (e della struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento, stante la presunzione di colpa a suo carico.
E però, nelle obbligazioni c.d. di comportamento, non ogni inadempimento è rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno (Cass. SS.UU. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577). Pertanto, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. sez. un. 11 gennaio 2008,
n. 577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n.
27875).
Più recentemente, la Suprema Corte è tornata ad ulteriormente delineare, in termini precisi e maggiormente rigorosi, condivisi dall'odierno decidente, l'onere assertivo e probatorio gravante sul danneggiato. Si è infatti osservato che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento.
Deve, al riguardo, considerarsi che la previsione dell'art. 1218 c.c. trova giustificazione nell'opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova positiva dell'adempimento o della sua esattezza, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla.
Tale maggiore vicinanza al debitore non sussiste, tendenzialmente, in relazione al nesso causale tra condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa (Cass.
29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita/inadempiente), che in relazione al nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. del più probabile che non, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 18392/17;
4792/13; 17143/12).
Ove, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, esso si sostanzia nella verifica della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale che pone al posto della omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del più probabile che non, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (Cass. 14 marzo 2022
n. 8114). In altri termini, in caso di comportamento omissivo, è configurabile il nesso causale tra l'omissione del sanitario ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio probabilistico, si ritenga che l'attività del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno concretamente verificatosi;
viceversa, non può riconoscersi alcuna responsabilità quando il comportamento omesso, ove tenuto, non avrebbe comunque impedito l'evento prospettato, poiché in tal caso l'omissione non può ritenersi causa del danno.
In altri termini, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea un duplice ciclo causale,
l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle.
Orbene, il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia, ovvero la morte, e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Cass.
12872/2020).
Ne consegue, dunque, che la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), ovvero la morte del paziente, è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Tale onere, tuttavia, può essere assolto dal paziente con ogni mezzo ed è attenuato dal principio secondo il quale dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (Cass. 12 settembre 2013, n. 20904).
Va altresì ricordato che l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p.
(secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, apprezzamento da condursi secondo il criterio della cosiddetta causalità adeguata, per cui, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili), presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. S.U.
11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di certezza probabilistica non ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma che deve essere verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).
Nello schema generale della probabilità come relazione logica va verificata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)
(sulla valorizzazione del criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica quale regola che presiede al giudizio qualificatorio del nesso eziologico cfr., tra le tante, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11 gennaio
2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
L'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità da attività medico chirurgica da compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza implica, in definitiva, una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente, che deve essere correlata alle condizioni di quest'ultimo nella loro irripetibile singolarità (Cass. 3390/2015; vds. anche Cass. 23197/2018).
La vicenda oggetto del giudizio andrà quindi scrutinata alla luce dei principi generali sin qui illustrati.
Incontestata e documentalmente provata è, intanto, da ritenersi l'esistenza del rapporto contrattuale dell'attrice con l convenuta che, a propria volta, ha invocato la responsabilità del dr. CP_7 Per_2
in qualità di medico non dipendente della struttura ospedaliera.
[...]
Con riguardo, poi, alle singole doglianze sollevate dagli attori, va detto che in questo giudizio le stesse appaiono fondate, giacché emerge dalla consulenza medico-legale espletata che possono essere ascritti ai sanitari dell profili di responsabilità nella gestione post-operatoria della paziente. CP_7
L'elaborato peritale è da considerarsi condivisibile, in quanto logico nella sua estrinsecazione e adeguatamente supportato dalla letteratura scientifica, pure riportata nel corpo della relazione, per cui questo Giudice ritiene di far proprie le conclusioni cui lo stesso collegio peritale addiviene.
Ed invero, i consulenti hanno ripercorso l'iter clinico intrapreso in data 6 maggio 2009 con il ricovero della paziente e sono, poi, giunti a concludere che la morte della medesima qualche giorno più tardi fosse riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non, all'operato dei sanitari che la ebbero in cura nella fase immediatamente successiva all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale video assistita cui la signora fu sottoposta. Non hanno, infatti, ravvisato alcun elemento di censura nella conduzione tecnica dell'intervento chirurgico di tiroidectomia totale praticato in data 7/05/2009 presso l convenuta (si v. pag. 40 dell'elaborato peritale). CP_6
Più nel dettaglio, i consulenti hanno osservato come, nella fase post-operatoria, la condizione clinica della paziente avesse dato segni di allarme…indicativi di una incipiente complicanza emorragica della chirurgia della tiroide, per cui sarebbe stata necessaria una pronta ed approfondita valutazione delle vie aree e l'eventuale messa in sicurezza delle stesse…A maggior ragione, in presenza (come nel caso della sig.ra ZZ) di specifici fattori di rischio – che i CCTTUU individuano nella prescrizione di profilassi antitromboembolica con eparina a basso peso molecolare, la quale potrebbe aver rappresentato un significativo fattore di rischio di sanguinamento post-tiroidectomia – per emorragia post-tiroidectomia, rappresentati in particolare dalla tiroidectomia totale e dall'assenza di drenaggi, in considerazione della tecnica chirurgica utilizzata, in grado di garantire una parziale via di scarico all'eventuale sanguinamento nella loggia tiroidea (si v. pagg. 34-35 della
CTU in atti).
In presenza di tale quadro clinico (fortemente sospetto per una complicanza emorragica dell'intervento di tiroidectomia totale), spiegano i CCTTUU, i sanitari avrebbero dovuto eseguire la valutazione di un'eventuale anemizzazione secondaria di sanguinamento (attraverso l'esecuzione di un esame emocromocitometrico o di emogasanalisi, allo scopo di valutare l'eventuale calo del valore di emoglobina);una sollecita valutazione delle vie aree mediante tecnica endoscopica allo scopo di valutare la presenza di eventuale edema faringolaringeo e l'eventuale riduzione dello spazio respiratorio;
una altrettanto sollecita esplorazione del collo, attraverso la riapertura della ferita chirurgica suturata (pag. 36 dell'elaborato peritale). Hanno ritenuto, dunque, non corretta la scelta dei sanitari di disporre il trasferimento della paziente nel reparto di Terapia Intensiva, anche perché lì la paziente non risulta essere stata controllata per quanto riguarda il quadro locale dalle ore 00:30 alle ore 06:45, poco prima del verificarsi della crisi respiratoria acuta fatale (pag. 37).
I CCTTUU ha conclusivamente ritenuto che In termini controfattuali, è ragionevolmente probabile che una condotta diversa, consistente nella valutazione della pervietà delle vie aeree e in una loro messa in sicurezza al primo manifestarsi, alla sera del giorno 07/05, di una complicanza emorragica post-tiroidectomia, avrebbe consentito una gestione molto più agevole e soprattutto efficace del quadro respiratorio, evitando l'evoluzione fatale verso l'arresto cardiocircolatorio ed il coma anossico e, quindi, in ultima analisi, il decesso della paziente (pag. 38). Peraltro, in assenza della condotta colpevole dei sanitari, la prognosi della sig.ra ZZ sarebbe stata ottima anche in questo caso di multifocalità con sopravvivenza libera da malattia dopo tiroidectomia a 10 anni del
95% (pag. 39).
Le conclusioni cui il consulente è addivenuto sono state integralmente confermate anche dalle osservazioni pervenute dai CCTTPP di parte (tutte compiutamente analizzate nella relazione CP_7 definitiva), laddove hanno chiarito come L'emorragia post-tiroidectomia, benché evento raro (0,5-
4,3% in letteratura), va gestita rapidamente, in quanto assolutamente imprevedibile come decorso
(pag. 46) e richiede, secondo la letteratura scientifica, una revisione chirurgica quanto più possibile sollecita. Hanno, poi, precisato nelle integrazioni alla CTU depositata, che Le Linee Guida britanniche, inoltre, affermano chiaramente che se esiste preoccupazione (“concern”) da parte dei sanitari circa la potenziale formazione di un ematoma in seguito a chirurgia tiroidea deve essere immediato il riesame da parte del chirurgo “anziano” e che deve essere sempre a disposizione al letto del paziente un set chirurgico per la riapertura immediata della ferita chirurgica (si v. pag. 5 delle integrazioni alla CTU). Il primo provvedimento indicato dalle Linee Guida è proprio
l'evacuazione dell'ematoma (“evacuate haematoma”). E questo perché la letteratura evidenzia come sia sufficiente un sanguinamento anche modesto per determinare una compressione delle strutture venose, con conseguente insorgenza di edema della regione sopraglottica per un ostacolo al deflusso venoso a livello laringeo (pag. 7).
Le risultanze della CTU espletata, basate su motivazioni che la scrivente ritiene congrue e convincenti, consentono, in ultima analisi, di ritenere sussistenti profili di responsabilità ascrivibili ai sanitari dell convenuta e, per tutto quanto già sovra detto a livello di inquadramento generale, CP_7 anche della struttura ospedaliera stessa.
2. SULLA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ TRA CONVENUTA E TERZO CHIAMATO
L ha chiesto già in questa sede di accertare la responsabilità esclusiva del dr. nella CP_7 CP_3 causazione dell'evento dannoso allegato dagli attori o, in via subordinata, in caso di accertata (come in questo caso) responsabilità solidale dell stessa, dichiarare tenuto il professionista non CP_6 dipendente della struttura a manlevare e tenere indenne la convenuta da quanto eventualmente tenuta a pagare e, in via ulteriormente subordinata, a condannare il dr. al rimborso nei confronti CP_3 dell in base alla sua quota di responsabilità di quanto eventualmente l'Azienda sarebbe stata CP_7 costretta a versare in via diretta.
Si è già detto che, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che ha eseguito l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n.
1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti,
è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01
6756; 24.1.2007 n. 1516; anche Cass., S.U., n. 9556/2002).
La struttura sanitaria, dunque, risponde sempre solidalmente col medico, anche in casi (diversi dal presente) di colpa esclusiva del sanitario e ciò in quanto se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass., 27/03/2015, n. 6243), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass., 06/06/ 2014, n. 12833). In questo senso, dunque, non può sussistere un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico.
Dal punto di vista probatorio, per superare la divisione paritaria della responsabilità solidale, predicata agli artt. 1298 e 2055 c.c., non è sufficiente per la struttura dimostrare la colpa esclusiva del medico, ma è necessario fornire anche prova della derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (in questi termini, Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/11/2019),
n.28987).
La ripartizione paritaria della responsabilità tra la struttura ospedaliera ed il medico in caso di colpa esclusiva dello stesso deve essere, dunque, affermata a maggior ragione laddove – come in questo caso – non sia stato dimostrato che l'evento dannoso si è prodotto esclusivamente per il comportamento colpevole del dr. CP_3
Ne consegue, che la struttura ospedaliera e il terzo chiamato devono essere dichiarati solidalmente responsabili per la causazione dell'evento dannoso e, mancando la prova contraria, deve ritenersi che l'obbligazione sia ripartita tra i condebitori in parti uguali.
3. SULLA DOMANDA DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI Controparte_8
La Compagnia assicurativa vocata in giudizio dal dr. a sua volta terzo chiamato dalla CP_3 struttura ospedaliera, ha dedotto l'inammissibilità della domanda di manleva avanzata dal proprio assicurato, in quanto, all'esito del procedimento penale relativo all'evento de quo, le parti hanno sottoscritto un “Atto di transazione e quietanza” col quale il aveva dichiarato di rinunciare ad CP_3 ogni ulteriore pretesa nei confronti della Compagnia relativamente al sinistro del quale ora si discute.
Tale ricostruzione viene contestata dall'assicurato, a detta del quale la quietanza rilasciata si sarebbe riferita solamente alla tutela giudiziaria nel procedimento penale, anche perché al momento in cui veniva sottoscritta non era stata avanzata nei confronti del medico alcuna domanda di risarcimento danni in sede civile. Più specificamente, il medico ha allegato di essere titolare di due coperture assicurative, l'una – quella di tutela giudiziaria – utilizzata nell'ambito del procedimento penale;
l'altra – la RC professionale – sulla quale, invece, non è stato a suo tempo aperto il sinistro e che riguarderebbe però il caso di specie. Per questo motivo, allora, si dovrebbe parlare di due sinistri distinti e, conseguentemente, non si potrebbe ritenere operante l'atto di quietanza rilasciato dall'assicurato, il quale, in ogni caso, dovrebbe qualificarsi come una mera dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, che il giudice deve interpretare valutando unitariamente l'intero contesto dei rapporti tra le parti.
Le argomentazioni spese dal dr. colgono nel segno e si ritengono condivisibili. CP_3 Vero è che nell'atto di transazione e quietanza allegato col doc. n. 2 al fascicolo di parte CP_8
l'assicurato, dichiarando di aver ricevuto la somma pari ad € 25.830,00 a titolo di rimborso spese per l'assistenza legale nel procedimento penale n. 2676/09 R.G.N.R., ha contestualmente dichiarato di ritenere esaurita ogni obbligazione contrattuale derivante, nei confronti di chiunque, dal contratto di assicurazione in relazione al sinistro in oggetto, di rinunciare a domande e/o azioni giudiziali nei confronti della Compagnia che abbiano comunque fondamento e titolo in questo sinistro (si v. doc.
n. 2); ma è altrettanto vero che tale dichiarazione ha costituito l'esito del procedimento penale per il quale era stata attivata la polizza “tutela giudiziaria”, alla cui pratica era stato attribuito il n.
0889/2009/30733, pure riportato nell'intestazione dell'atto di transazione e quietanza e che risulta essere stato aperto in data 16 giugno 2009 (si v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte . Nella CP_3 lettera inviata all'assicurato dall'intermediario Previasme, peraltro, la Compagnia comunicava al medico l'apertura del sinistro anzidetto, specificando che si trattava della pratica di Tutela Giudiziaria
e che soltanto a titolo meramente cautelativo si era provveduto ad istruire anche la (diversa) pratica di RC Professionale, rubricata col n. 889/2009/18957.
Ritiene questo Giudice, pertanto che, non avendo il dr. ricevuto in sede civile alcuna richiesta CP_3 di risarcimento danni relativamente al sinistro de quo sino alla notifica dell'atto di citazione e alla chiamata in causa nel presente giudizio, lo stesso abbia inteso rilasciare quietanza e rinunziare ad ogni ulteriore pretesa riconducibile al sinistro limitatamente alla copertura assicurativa di tutela giudiziaria e non anche di rinunciare integralmente a qualsiasi pretesa, anche di natura civilistica, che dal sinistro poteva sorgere. Del resto, la giurisprudenza di legittimità (pure richiamata dal terzo chiamato) ha chiarito che nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti (così, Cassazione civile sez. lav., 23/11/2018, (ud. 20/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30435).
La valutazione complessiva della documentazione versata in atti, in uno alle considerazioni ora svolte, inducono, dunque, a ritenere che la rinunzia del dr. fosse intenzionalmente limitata alle CP_3 sole ulteriori pretese derivanti dal sinistro e inquadrabili nell'ambito della vicenda penale, per la quale era stata attivata la specifica copertura di tutela giudiziaria e non anche quella di RC professionale che viene, invece, in gioco nel caso di specie.
Sempre con riferimento alla copertura assicurativa, la Compagnia terza chiamata ha sollevato eccezione di inoperatività giacché trattasi di polizza a secondo rischio, da attivarsi, cioè, solo in caso di esaurimento del massimale contrattuale previsto dalla garanzia assicurativa prestata dalla struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1, lett. I) delle condizioni contrattuali. Tale norma si riferisce espressamente, a ben vedere, ai medici operanti presso Strutture pubbliche
e/o private e/o convenzionate con il S.S.N. (si v. doc. n. 2 allegato al fascicolo di parte e, CP_8 dunque, non soltanto ai sanitari legati alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato, come invece sostenuto dal dr. Trattandosi di una formulazione generica, si ritiene che la stessa CP_3 ricomprenda tutti i medici che, a qualsiasi titolo, operino presso la struttura sanitaria, compreso il dr. che – nonostante abbia allegato di essere stato trattato, almeno da un punto di vista sostanziale, CP_3 alla stregua di un lavoratore dipendente – svolgeva all'epoca dei fatti incarico libero professionale per attività da svolgersi a supporto della U.O. CHIRURGIA GENERALE 2 (si v. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte AOUP).
Ciò nondimeno, la polizza assicurativa di cui si tratta deve ritenersi operante a primo rischio poiché,
a quanto consta a questo Giudice, non vi è alcuna polizza assicurativa della struttura ospedaliera che possa essere attivata prima di quella del singolo medico, né è stata data prova di ciò da nessuna delle parti.
Pertanto, atteso che la prestazione in secondo rischio della polizza è subordinata al fatto che risulti operante la garanzia assicurativa della struttura stessa, nel caso di specie si ritiene accoglibile la domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della sua Compagnia assicurativa, nei limiti del massimale dedotto nella garanzia assicurativa.
4. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI
Accertata la responsabilità solidale dell convenuta e del terzo chiamato, occorre a questo CP_6 punto scrutinare la questione relativa al quantum debeatur, prendendo in esame le singole richieste risarcitorie avanzate dagli attori.
A livello generale, si osserva che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, rappresentato dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti (articolo 2, 29 e 30 Costituzione), la cui liquidazione sfugge per sua natura ad una valutazione economica vera e propria, e può compiersi soltanto col ricorso a criteri equitativi (art. 1226 c.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 8828/2003) ha evidenziato come: “l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti
e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell'art. 2059, senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in tema di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” e, ancora, che il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), e si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasmigrati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto
– nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost.
11 luglio 2003, n. 233; Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), dopo che per anni avevano trovato copertura nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in combinato disposto con i diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (Cass. civ. sez. un. 22 maggio 2002, n.7490).
All'interno della categoria generale di danno non patrimoniale iure proprio, dunque, vanno tenuti distinti, da un lato, il danno biologico eventualmente patito dai familiari superstiti, inteso come lesione della loro integrità psico-fisica e, dall'altro, il danno per la definitiva perdita del rapporto parentale (Tribunale Catania sez. III, 31.05.2022, n. 2492). Il fatto di ricomprendere queste distinte voci di danno all'interno della medesima categoria fa sì che le stesse non possano essere considerate alla stregua di una indebita duplicazione di risarcimento, proprio perché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Nell'accertamento dell'esistenza dei danni non patrimoniali risarcibili e della relativa liquidazione, deve farsi applicazione dei principi stabiliti nelle plurime pronunce delle Sezioni Unite della
Cassazione del 2008 (c.d. sentenze di S. Martino) come ribadite anche recentemente dalla stessa Corte di legittimità, che hanno chiarito come il danno non patrimoniale alla persona costituisca categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le singole voci di danno - esistenziale, morale, biologico
- non hanno autonoma valenza ma possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4043), fermo restando l'onere delle parti di provare l'esistenza del danno sia in punto di an che di quantum anche con il ricorso a presunzioni. Ed infatti, ciò che giova sottolineare è che il danno non patrimoniale conseguente alla perdita di un congiunto non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697
c.c. anche a mezzo di presunzioni, atteso che preoccupazioni, tensioni e disagi e, come nel caso di specie, il dolore della persona non è suscettibile di dimostrazione diretta (Cass. civ., sez. I, 3.01.2003,
n. 4).
Tale prova, in questa sede, è stata indubbiamente raggiunta dagli attori e, in particolare, dal marito e dai figli della defunta che, convivendo con la stessa e formando con essa una famiglia, avevano con lei un rapporto intimo e stretto che ha determinato, con la sua perdita, uno sconvolgimento irrimediabile. Tale sconvolgimento si ritiene ancor più rilevante se si considera la tenera età dei figli,
e al momento del fatto, in quanto ha determinato l'irrimediabile venir meno della Pt_3 Pt_2 figura materna e, quanto al marito, della persona che aveva scelto come compagna di vita e con cui crescere i loro figli. Si apprezza, in altri termini, nel caso di specie, uno stretto vincolo familiare, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass., Sez. 3, 16/03/2012, n. 4253). L'intensità del rapporto familiare che esisteva tra le parti attrici e la loro congiunta ha trovato conferma nell'ascolto dei testimoni e, in particolare, della cognata della vittima, la quale ha Controparte_11 dichiarato che la famiglia era perfetta, unita e serena (si v. risposta al cap. 20 di cui alla Parte_1 prova delegata espletata presso il Tribunale di Palermo), nonché dell'amica di famiglia e vicina di casa, la quale ha dato atto del fatto che la famiglia era unita e coabitavano in un sereno Parte_1 contesto familiare (si v. risposta al cap. n. 20 di cui alla prova delegata espletata presso il Tribunale di Palermo).
Del resto, è orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'11 dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14 giugno 2016). Ed è per questo motivo che si ritiene risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale domandata in questa sede dal marito e dai figli della vittima.
In punto di quantificazione, da effettuarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. si ritiene di dover far applicazione dei valori individuati dalle Tabelle di Milano ratione temporis applicabili al momento in cui la quantificazione deve essere operata e che tengono conto anche del c.d. danno morale “transeunte”, non costituente voce autonoma di danno risarcibile ma componente del danno non patrimoniale alla persona per lesione dei diritti fondamentali. Se, allora, consideriamo l'età della sig.ra ZZ (42 anni) all'epoca del decesso;
la giovane età della vittima che costituisce normalmente motivo di maggiore dolore per i più stretti congiunti;
l'intensità dello sconvolgimento della vita per il venir meno della presenza di un genitore e del coniuge (col quale si riteneva di condividere un progetto di vita e l'educazione e la crescita dei figli); la convivenza della signora con il marito e i figli, dei quali si prendeva cura;
l'intensità del vincolo affettivo che legava la signora ai figli e al coniuge, nonché il fatto che la perdita della sig.ra
ZZ sia avvenuta in modo improvviso, drammatico e del tutto inaspettato,
- al marito, pare congruo liquidare a titolo di danno parentale la somma di € Parte_1
203.372,00, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle
Tabelle milanesi (secondo il range previsto a favore del coniuge (non separato), della parte dell'unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto) e con la precisazione che la somma ora detta (quella di € 203.372,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione.
Sulla somma predetta somma (€ 203.372,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 203.372,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
- al figlio, che aveva nove anni al momento della perdita della madre, deve essere Parte_3 riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano e, in species, nella forbice dedicata alla quantificazione dei danni subiti a favore del figlio per morte di un genitore, la somma di € 234.660,00, in ragione della tenera età che aveva quando ha perso la madre, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 234.660,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione. Sulla somma predetta somma (€ 234.660,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 234.660,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
- al figlio, che aveva quattordici anni al momento della perdita della madre, deve Parte_2 essere riconosciuta, sempre secondo le già dette Tabelle di Milano e, in species, nella forbice dedicata alla quantificazione dei danni subiti a favore del figlio per morte di un genitore, la somma di €
234.660,00, in ragione della tenera età che aveva quando ha perso la madre, con applicazione nel calcolo di personalizzazione pari al valore massimo previsto dalle Tabelle milanesi e con la precisazione che la somma ora detta (€ 234.660,00) è liquidata all'attualità in applicazione della versione “aggiornata” all'anno 2024 delle tabelle milanesi di liquidazione del danno parentale ed è dunque già comprensiva della rivalutazione.
Sulla somma predetta somma (€ 234.660,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 234.660,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio 2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.2. DA PATRIMONIALE DA PERDITA DEL SOSTEGNO ECONOMICO Per quanto concerne, invece, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale collegato alla perdita di sostentamento economico del nucleo familiare subito dal coniuge e dai figli a seguito del decesso del proprio familiare convivente, va detto che la giurisprudenza di legittimità (e, in particolare,
Cassazione civile ordinanza n. 6619 del 16 marzo 2018) ha definito il parametro del lucro cessante derivante da perdita del congiunto e le modalità di calcolo dell'entità del risarcimento;
invero,
l'uccisione di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro. Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale. Se viene scelta la liquidazione in forma capitale, questa deve avvenire:
a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
b) detraendone la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio;
c) moltiplicando il risultato per:
c') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto vita natural durante;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente all'età della vittima se questa sia più giovane dell'alimentato, ed all'età di quest'ultimo nel caso contrario;
c'') un coefficiente di capitalizzazione delle rendite temporanee, se sia ragionevole ritenere che, in mancanza dell'illecito, il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico del defunto non già vita natural durante, ma solo per un periodo di tempo determinato;
in tal caso il coefficiente da scegliere dovrà essere corrispondente alla durata presumibile per la quale sarebbe proseguito il sostegno economico.
Nel determinare il reddito della vittima da porre a base del calcolo non va dimenticato che il risarcimento del danno è operazione governata dal principio di indifferenza, in virtù del quale la liquidazione deve comprendere tutto il danno, e nient'altro che il danno (art. 1223 c.c.).
Da ciò consegue che l'importo del reddito goduto dalla vittima al momento della morte deve essere opportunamente ritoccato per evitare sovra - o sottostime.
In particolare, dal reddito suddetto deve essere detratto l'ammontare delle spese per la produzione del reddito ed il carico fiscale, che in assenza del fatto illecito avrebbero rappresentato voci di spesa,
e come tali avrebbero ridotto il reddito disponibile per i familiari. Se, infatti, non avvenisse tale detrazione, il risarcimento da distribuire ai familiari della vittima sarebbe maggiore del reddito che avrebbero avuto a disposizione se non fosse avvenuto l'illecito, e la liquidazione sarebbe iniqua per il debitore. Deve considerarsi, altresì, come nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tenere conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti (...) allo sviluppo della carriera ed ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell'id quod plerumque accidit si sarebbero verificati (cfr. Cass. ord. n. 6619/18). Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene di dover prendere a riferimento il reddito imponibile percepito dalla vittima nell'anno 2008
(allegato al fascicolo di parte attrice col doc. n. 12), giacché non si ritiene raggiunta – neanche con la prova per testi – la dimostrazione che la vittima, esercitante la professione di avvocato, avrebbe visto accrescersi il proprio reddito per effetto dell'avanzamento di carriera.
Quanto ai coefficienti di capitalizzazione da utilizzare nel calcolo di cui sopra, la Corte di cassazione
(Cass. III, 14/10/2015, n. 20615; Cass. III, 28/04/2017, n. 10499) ha ritenuto di utilizzare quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali (ad esempio, i coefficienti di cui al d.m. 22/11/2016 pubblicato in gazzetta ufficiale n.
295 del 19/12/2016, s.o. n. 56). Il coefficiente utilizzato ha, in particolare, la funzione di rendere attuale il valore di una rendita futura e, pertanto, corrisponde alla data in cui si effettua la liquidazione del danno e non a quella del fatto illecito. Facendo applicazione di quei criteri (con particolare riguardo alla Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitari “D.B.”, grado
61-100%, per quanto riguarda la posizione del coniuge ed alla Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%, per quanto riguarda la posizione del figlio), tenendo presente come parametro l'ultima dichiarazione dei redditi del defunto allegata al fascicolo di parte attrice (per un reddito di lavoro pari ad € 25.631,00), ridotta di 1/3 (in considerazione, in modo equitativo, dell'entità del reddito destinata a consumo personale, spese varie, quindi della c.d. quota sibi, dunque, € 8.543,67), considerando che un figlio (anche in caso di percorso universitario) mediamente raggiunge l'indipendenza economica all'età di 25 anni, il danno da lucro cessante può essere calcolato come segue e che i restanti 2/3 del reddito annuo possono essere ripartiti, sempre in via equitativa, tra il marito e i figli nella misura di 1/3 ciascuno:
- di anni 63 all'attualità: euro 104.697,49 derivante dalla seguente operazione Parte_1 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 18,3816 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
- di anni 30 all'attualità: euro 33.511,67 derivante dalla seguente operazione Parte_2 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 5,8836 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
- di anni 25 all'attualità: euro 54.140,64 derivante dalla seguente operazione Parte_3 numerica: [(€ 25.631,00 (reddito defunto) - € 8.543,67 (quota sibi)): 1/3] x 9,5054 (coefficiente di capitalizzazione), oltre interessi sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009,
e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
4.3. DA MO TE Persona_4
Sul punto, occorre osservare come lo stesso sia risarcibile - sia pure come componente morale soggettiva del danno non patrimoniale spettante al danneggiato complessivamente considerato, sulla scorta degli orientamenti fatti propri dagli Osservatori della Giustizia Civile di Milano e relative tabelle, utili quali riferimento per procedere alla concreta quantificazione in via equitativa - solo se sia provato che il danneggiato ha avuto la cosciente percezione della fine imminente della propria vita, cioè a dire a condizione che il danno sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte;
e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta (in questi termini,
Tribunale Castrovillari, 11/09/2020, n.738). “Il danno catastrofale, ovvero lo stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine Presuppone la prova della coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine (nella specie, la Corte ha ritenuto che due ore e mezza costituissero un apprezzabile lasso di tempo ai fini del riconoscimento del danno catastrofale)” (Cassazione civile sez. VI, 17/09/2019, n.23153). Si è ulteriormente precisato che “Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte” (cfr. Cass. n.
6754/2011); questo vuol dire che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l'evento morte (in questi termini,
Tribunale di Savona, sentenza del 12/07/2016).
La domanda degli attori così come proposta deve trovare accoglimento. Emerge dalla documentazione in atti che la vittima è stata dichiarata deceduta tre giorni dopo l'accadimento del fatto dannoso. Il lasso temporale tra l'evento dannoso (nel caso di specie, l'insorgenza della complicanza post-operatoria) e la morte della paziente deve considerarsi apprezzabile, nel senso affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ed infatti la stessa Cassazione (sez. III,
11/11/2019, n. 28989) ha escluso la risarcibilità per equivalente del danno catastrofale nell'ipotesi in cui il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, in ragione della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.
Nel caso de quo, la paziente ha manifestato i sintomi di una complicanza post-operatoria a poche ore dall'esecuzione dell'intervento e, in ragione del decorso clinico ricostruito dai CCTTUU, si può ritenere sia che il lasso temporale (della durata di due giorni) vada considerato apprezzabile, sia che la paziente abbia avuto col passare delle ore sempre più la percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute sino ad arrivare alla crisi respiratoria irreversibile dalla quale è scaturito, in ultimo, il decesso.
La teste che ha assistito la cognata durante tutto il ricovero, ha dichiarato che dopo Controparte_11 due ore (dalla comparsa del rigonfiamento sul collo) mia cognata si andava agitando ed ho chiesto
l'intervento dell'infermiere e del medico di guardia ed a quel punto è salita dal primo piano della rianimazione una dottoressa, di cui non ricordo il nome che disse di scenderla in terapia intensiva
(si v. dichiarazione testimoniale di cui alla prova delegata svolta presso il Tribunale di Palermo). Lo stato di agitazione della paziente, peraltro, è stato anche attestato nella cartella clinica, allorquando alle ore 22,30, la paziente risultava “stabile, agitata…” (si v. pag. 30 della CTU in atti), nonché alle ore 6,55 quando, dopo la notte trascorsa nel reparto di terapia intensiva nel quale era stata trasferita,
“la paziente riferisce difficoltà respiratoria, è agitata, compare stridore, si assiste in maschera e si somministra paziente va incontro a desaturazione SPO2 77% con rapidissimo Parte_5 aumento delle dimensioni del collo per edema che si diffonde al volto fino alle palpebre. Si procede
a IOT previa somministrazione di Propofol 200 mg. IOT impossibile per edema marcato del cavo orale. Non visibile l'adito laringeo e nemmeno l'epiglottide”.
Si ritiene che la paziente abbia avuto la percezione dell'aggravarsi delle proprie condizioni e della fine imminente della propria vita sino a quando, in data 8 maggio 2009, non è entrata in uno stato di coma irreversibile che l'ha poi condotta, alle ore 15,30 del 10 maggio 2009, alla morte. La TC encefalo effettuata proprio in data 8 maggio, invero, documentava una “inversione dei rapporti densitometrici sostanza bianca-sostanza grigia cerebellare e cerebrale, come da danno anossico diffuso corticale e sottocorticale, con associato diffuso spianamento degli spazi periencefalici”, nonché, “a livello sottotentoriale”, un “diffuso infarcimento emorragico” (si v. pagg. 32-33 dell'elaborato peritale).
La Suprema Corte ritiene che il danno catastrofale o terminale debba essere liquidato, tenuto conto delle peculiarità del caso, secondo criteri equitativi (Cass. 28.2.2022, n. 6503). Il danno catastrofale si configura ed è risarcibile iure hereditatis soltanto quando la persona sia sopravvissuta per un lasso di tempo apprezzabile in condizioni di lucidità tali da consentirle di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne, in modo che il diritto al risarcimento di tale voce di danno sia entrato nel patrimonio della vittima al momento del decesso e si possa quindi trasmettere agli eredi.
Secondo le tabelle di Milano applicabili ratione temporis, il danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, da risarcire allorquando il lasso temporale sia pari o inferiore a tre giorni (come nel caso di specie) è pari ad € 35.247,00. Essendo gli attori eredi nella misura di 1/3 ciascuno, spetta la quota di € 11.749,00 per ognuno di essi.
Sulla somma predetta somma (€ 35.247,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 35.247,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio
2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.4. DA DA PERDITA DELLA VITA
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da perdita della vita non può, invece, trovare accoglimento e ciò sulla scorta dell'insegnamento, ormai granitico, delle SS.UU. della Corte di cassazione, affermato con sentenza n. 15350/2015, in forza del quale viene esclusa la risarcibilità del danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da fatto illecito. Tale principio di diritto poggia, sostanzialmente, su ragioni attinenti, in primis, al problema della titolarità, in quanto il danno da morte lede il bene “vita”, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, per cui nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l'irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996). Peraltro, la risarcibilità del danno da perdita della vita è stata ritenuta anche contrastante con la coscienza sociale alla quale rimorderebbe che la lesione del diritto primario alla vita fosse priva di conseguenze sul piano civilistico (Cass. n. 1361 del 2014). La Corte ha, altresì, osservato come secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999) il principio dell'integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l'esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l'esistenza di un soggetto che tale perdita subisce.
Siffatta impostazione è stata recentemente ribadita, sempre in sede di giurisprudenza di legittimità, dalla IV sezione civile, con ordinanza n. 13261 del 1° luglio 2020, nella quale si è ricordato che “dal punto di vista del diritto civile, la morte d'una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare”. A tale orientamento, come detto, consolidatosi nel corso degli anni, questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
4.5. DA BIOLOGICO DA LESIONI
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno biologico da lesioni, va detto che “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (Cassazione 7923/2024). “Il danno biologico cd. terminale è configurabile, e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente” (Cassazione 18056/2019).
La richiesta degli attori, che quantificano il danno biologico sovra detto in € 588,00, è condivisibile e fondata, pertanto, va riconosciuta agli attori stessi, in ragione di 1/3 ciascuno in qualità di eredi della de cuius, la somma pari ad € 588,00.
Sulla somma predetta somma (€ 588,00) vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante, posto che la rivalutazione ha funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, mentre i predetti interessi hanno una funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi ora detti (c.d. da lucro cessante) devono essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento e vanno computati - per evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. sez. Unite n. 1712 del 1995; Cass. n.
492 del 2001) - sulla somma riconosciuta (€ 588,00) da devalutare alla data del decesso (10 maggio
2009) e via via rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.6. DA PER MANCATO CONSENSO INFORMATO
Priva di fondamento e, pertanto, da rigettarsi è la richiesta di danno derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione (id est, del consenso informato), che gli attori vorrebbe vedersi riconosciuto in ragione del fatto che, secondo la loro ricostruzione, della gestione post-operatoria e dei rischi connessi al trasferimento della paziente in terapia intensiva la sig.ra ZZ non sarebbe stata adeguatamente informata.
La domanda è, tuttavia, rimasta priva di fondamento, anche perché, non essendo stata offerta prova contraria, i sanitari hanno correttamente acquisito il consenso della paziente a sottoporsi all'intervento chirurgico e non avevano, invece, l'obbligo di ottenere il consenso della paziente anche con riguardo alla gestione del post-operatorio, né per assumere la decisione di trasferire la ZZ in altro e diverso reparto.
Il fatto di aver accolto la domanda risarcitoria relativa al danno alla salute occorso in conseguenza dell'intervento chirurgico al quale veniva sottoposta l'attrice non determina, invero, in automatico anche la sussistenza di un danno al diritto di autodeterminarsi rispetto alle procedure terapeutiche e chirurgiche alle quali sottoporsi, che la giurisprudenza unanimemente tiene distinti. In questo senso, il consenso consapevole ben può configurare responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita (Corte appello Napoli sez. VIII, 16.06.2023, n.
2829) e, viceversa, la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo (cfr. Cass. 2847/2010; Cass. n. 18513/2007).
Del resto, pur in caso di mancata acquisizione del consenso da parte del medico (cosa che non si è verificata, come abbiamo visto, nel caso de quo), grava sul paziente l'onere di allegazione e prova che l'avrebbe rifiutata se adeguatamente informato (cfr. Cassazione civile 9.02.2010 n. 2847; Cassazione civile sez. III 16 febbraio 2016 n. 2998; Cass. n. 28985 del 11.11.2019), cioè che sia stato violato l'obbligo di informazione che grava sul sanitario e i danni conseguenti.
Nel caso che ci occupa, a fronte della prova documentale offerta da parte convenuta in ordine alla esaustività delle informazioni rivolte alla paziente prima dell'intervento, l'attrice non pare aver offerto adeguata prova contraria, considerando che i lamentati postumi sono chiaramente ricondotti, nel medesimo atto, al dedotto cattivo operato del sanitario nel trattamento della paziente nelle ore e giorni susseguenti all'intervento chirurgico correttamente eseguito.
Né, del resto, vi è prova della asserita condotta colpevole dei sanitari nella tenuta della cartella clinica della paziente, risolvendosi le doglianze di parte attrice in mere allegazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio e, piuttosto, smentite dalla documentazione offerta in atti dalle controparti. Del resto, la stessa incompletezza della cartella clinica potrebbe al più rilevare alla stregua di un elemento utile ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la condotta colposa del medico e il pregiudizio lamentato dal paziente, a condizione che sia proprio il carattere lacunoso della documentazione medica a rendere impossibile l'accertamento di tale nesso (in questi termini, Tribunale di Cosenza,
23/05/2023, n. 914), ma tali circostanze non si apprezzano, come detto, nel caso in esame.
La domanda, dunque, deve essere rigettata.
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza sulle somme sopra liquidate sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
5. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, esse seguono, nei rapporti tra parti attrici da un lato e e terzo chiamato, dr. dall'altro la soccombenza (nel CP_12 Persona_2 senso che sono poste a carico dei e dr. invia solidale tra loro) e vengono CP_7 Persona_2 liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014,
e come successivamente modificato, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore (si rammenta che il valore di riferimento per calcolare i compensi legali non è la somma domandata dall'attore, ma quella effettivamente riconosciuta dal giudice nella decisione finale - il cd. “decisum” - si veda Cass. 487/25, per cui nel caso, sulla base del valore € 1.000.00,01 a € 2.000.000,00) e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili, con aumento del 60% per la presenza di più parti (nel numero di 3) aventi la stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, come successivamente modificato).
L e il dr. devono, quindi, essere condannati in solido, tra loro, (come già sopra CP_7 Persona_2 detto) alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori. Nei rapporti, invece, tra e il dr. in considerazione dell'esito del giudizio, si CP_7 Persona_2 stima congruo disporre tra loro l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Passando, quindi, alla disciplina delle spese di lite nei rapporti tra il dr. e la Compagnia Persona_2 assicuratrice chiamata in causa, in considerazione dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, si ritiene di disporre l'obbligo per la compagnia di rifondere all'assicurato, dr. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. Persona_2
n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal 3.04.2014, e come successivamente modificato, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto del valore sulla base, come detto, della somma effettivamente riconosciuta (Cass. 487/25), e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili.
Le spese di CTU che restano liquidate come da decreto del 9 marzo 2023, sono poste definitivamente a carico (in forza del medesimo principio della soccombenza), in solido tra loro, dell
[...]
convenuta e del dr. e, per quest'ultimo (dr. , in manleva CP_1 Persona_2 Persona_2 dello stesso, a carico della Compagnia assicuratrice nei limiti, il tutto, del massimale CP_13 garantito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE nei limiti e nella misura indicata in parte motiva la domanda attorea e, per l'effetto,
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità solidale dei convenuti, Controparte_6
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dr.ssa e
[...] CP_2 dr. con riferimento ai fatti di cui e per cui è causa e, conseguentemente, condanna gli Persona_2 ora detti convenuti al risarcimento in favore delle parti attrici dei danni, tutti, patrimoniali e, non, derivati (nei limiti e nella misura di cui in parte motiva e qui di seguito sinteticamente indicata), per cui, specificamente,
DA i convenuti, , in persona del Direttore Controparte_6
Generale e legale rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento Persona_2
(e, quindi, al pagamento) dei danni non patrimoniali iure proprio in favore di a) Parte_1
b) e c) che liquida come di seguito indicato (liquidazione Parte_2 Parte_3 effettuata all'attualità e con applicazione, poi, degli interessi come indicato in parte motiva):
- € 203.372,00, oltre interessi come in motivazione, al marito, a titolo di danno Parte_1 parentale;
- € 234.660,00, oltre interessi come in motivazione, al figlio, a titolo di danno Parte_2 parentale;
- € 234.660,00, oltre interessi come in motivazione, al figlio, a titolo di danno Parte_3 parentale.
DA i convenuti, , in persona del Direttore Generale Controparte_6
e legale rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento (e, quindi, Persona_2 al pagamento) a titolo di danno da lucro cessante per la perdita del congiunto,
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 104.697,49, oltre interessi Parte_1 sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato e oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 33.511,67, oltre interessi Parte_2 sul capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
(al pagamento) in favore di della somma pari ad euro 54.140,64, oltre interessi sul Parte_3 capitale de-valutato fino alla data del decesso, 10 maggio 2009, e via via rivalutato oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento della somma di € Persona_2
11.749,00 in favore di ciascuno degli attori (per complessivi € 35.247,00), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione a titolo di danno catastrofale.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, al risarcimento della somma Persona_2 complessiva pari ad € 588,00 (€ 196,00 in favore di ciascuno dei tre attori), oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, a titolo di danno biologico terminale.
DA in persona del proprio procuratore ad negotia, pro Controparte_8 tempore, a pagare, in manleva e in garanzia del dr. tutto quanto lo stesso (dr. Persona_2 Per_2
sia tenuto a pagare e a corrispondere a parte attrice (nella misura sovra partitamente indicata
[...]
e quantificata) e, quindi, a tenerlo indenne da quanto lo stesso sia tenuto a pagare agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, del danno da lucro cessante, del danno catastrofale e del danno biologico terminale e delle spese di lite e di CTU, come di seguito quantificate.
RIGETTA ogni ulteriore domanda proposta.
DA l , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e dr. in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Persona_2 in favore degli attori (della parte attrice complessivamente intesa, ricomprendendovi tutti e tre i soggetti, attori), che liquida in € 60.721,60, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e
CPA come per legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra ospedaliero convenuta e terzo CP_6 chiamato, dr. Persona_2
DA in persona del proprio procuratore ad negotia, dr. Controparte_8
alla refusione delle spese di lite in favore del dr. che Controparte_5 Persona_2 liquida in € 37.951,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico dell' , in persona del Controparte_6
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, e dr. , in solido tra loro - e, Persona_2 per l'appena nominato dottor a carico della Compagnia assicuratrice in manleva e garanzia CP_3 dello stesso, nei limiti del massimale assicurato - le spese di CTU, liquidate come da decreto del 9 marzo 2023, con obbligo per le stesse parti ora indicate ( e in solido tra loro, e per CP_7 CP_3
di rifondere a parte attrice quanto eventualmente corrisposto dalla stessa a tale titolo. CP_3 CP_13
Così deciso in Pisa, il 22.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina