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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sig.ri
Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. nel procedimento, iscritto al n. 998/2024 R.G.V.G., proposto da
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Capo D'Orlando, via A. Volta n. 82, presso lo studio dell'avv. Patrizia Corpina, che li rappresenta e difende, ricorrenti, viste le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in data 10 marzo 2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordo in atti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso proposto congiuntamente da e depositato in Parte_1 Parte_2 data 25 ottobre 2024, con il quale i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al minore
Persona_1
A fondamento del ricorso, le parti hanno premesso che:
- avevano intrapreso una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
1 - dalla loro unione era nato, in data 9 ottobre 2022, il figlio Per_1
[...]
- avevano cessato la loro convivenza dal mese di gennaio 2023. Tanto premesso, il ricorso può essere accolto e l'esercizio della responsabilità genitoriale può essere regolamentato alle condizioni in esso indicate che di seguito si riportano:
2 3 Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico. Atteso l'accordo raggiunto tra le parti e la sua conformità agli interessi della prole, non risulta necessaria l'audizione del figlio, ai sensi dell'art. 473 bis n. 4, comma 3, c.p.c., tenuto anche conto della tenera età del minore
, nato il [...]. Per_1
4 Alla luce di quanto fin qui esposto, la regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo.
Le spese del giudizio, tenuto conto delle richieste delle parti e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 998/2024 R.G.V.G., così provvede:
1. dispone che i rapporti tra le parti e con il minore siano regolati secondo le condizioni indicate nel ricorso e trascritte in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
5
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PATTI, in Camera di consiglio, composto dai sig.ri
Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. nel procedimento, iscritto al n. 998/2024 R.G.V.G., proposto da
(C.F.: e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Capo D'Orlando, via A. Volta n. 82, presso lo studio dell'avv. Patrizia Corpina, che li rappresenta e difende, ricorrenti, viste le note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. depositate in data 10 marzo 2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno concluso chiedendo di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale come da accordo in atti;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso con ricorso proposto congiuntamente da e depositato in Parte_1 Parte_2 data 25 ottobre 2024, con il quale i ricorrenti hanno chiesto di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al minore
Persona_1
A fondamento del ricorso, le parti hanno premesso che:
- avevano intrapreso una relazione sentimentale senza contrarre matrimonio;
1 - dalla loro unione era nato, in data 9 ottobre 2022, il figlio Per_1
[...]
- avevano cessato la loro convivenza dal mese di gennaio 2023. Tanto premesso, il ricorso può essere accolto e l'esercizio della responsabilità genitoriale può essere regolamentato alle condizioni in esso indicate che di seguito si riportano:
2 3 Tale accordo alle condizioni indicate va recepito ai fini della presente decisione, attesa la conformità dello stesso agli interessi della prole e la non contrarietà a norme di ordine pubblico. Atteso l'accordo raggiunto tra le parti e la sua conformità agli interessi della prole, non risulta necessaria l'audizione del figlio, ai sensi dell'art. 473 bis n. 4, comma 3, c.p.c., tenuto anche conto della tenera età del minore
, nato il [...]. Per_1
4 Alla luce di quanto fin qui esposto, la regolamentazione dei rapporti tra le parti e con il minore va, dunque, disposta in linea con tale accordo.
Le spese del giudizio, tenuto conto delle richieste delle parti e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 998/2024 R.G.V.G., così provvede:
1. dispone che i rapporti tra le parti e con il minore siano regolati secondo le condizioni indicate nel ricorso e trascritte in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
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