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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15578/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 15578/2023 promossa da:
(P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Carmela Prudente, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 33, presso lo studio del suo difensore APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cesare Lavia Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. Patrizia Sala, elettivamente domiciliata in Milano, via Plinio n. 63, presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in totale riforma della sentenza n. 6475/ 2022, confermare il decreto ingiuntivo n. 424/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data 03.01.2019, ovvero riconoscere il diritto della odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad € 2.680,00 per l'acquisto del contratto di rimodellamento, avvenuto in data 09.02.2017, presso la sede di Milano, Viale Papiniano n.16, e, per Parte_1 l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pattuito con la sottoscrizione del CP_1 contratto di rimodellamento, avvenuta in data 09.02.2017, oltre a quello degli interessi e di tutte le spese del monitorio. Con il favore dei compensi e delle spese di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: In via preliminare: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto, attesa la mancata produzione telematica del fascicolo di parte contenete gli atti ed i documenti del D.I. n. 424/19 n. R.G. 73601/18, emesso il 18.12.2018 e depositato in Cancelleria il 03.01.2019 GdP Avv. Alberto Bargero, nonché gli atti ed i documenti del giudizio di pagina 1 di 7 opposizione R.G. 26190/2019 GdP Dott.ssa Bonassoro sez. III;
-Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis CpC e ciò attesa la manifesta insussistenza della benchè minima ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
-Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza del GdP di Milano n. 6475 emessa in data 05.05.22 e depositata in Cancelleria in data 19.10.22; -Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
In via istruttoria: Si reitera, ove ritenuto necessario, la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp. p.t. della parte appellata sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 320 CpC ritualmente depositata;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la soc. chiedeva e otteneva Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 424/19, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data 3.01.2019, con cui veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 somma di euro 2.680,00, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura, in forza di un contratto di rimodellamento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Controparte_1 giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano la soc. Parte_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, poiché pronunciato non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 633 c. 2 c.p.c.; di accertare e dichiarare la vessatorietà e dunque la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 e 8 del contratto di rimodellamento;
di accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del contratto sin dal 9.02.2018, ai sensi dell'art. 8 del contratto di rimodellamento, secondo il quale il contratto perdeva ogni efficacia per decorrenza del termine di dodici mesi, con cessazione delle obbligazioni di entrambe le parti;
di dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1373 c.c.; di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la soc. chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, di dichiarare la validità del contratto di rimodellamento stipulato tra le parti, condannando parte opponente al pagamento di tutto quanto dovuto. pagina 2 di 7 Con sentenza n. 6475/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la
[...] alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la soc. Parte_1
impugnando la sentenza n. 6475/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 5.05.2022 e
[...] depositata in data 19.10.2022, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Controparte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, in totale riforma della predetta sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo n. 424/2019, ovvero di riconoscere il diritto della odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, pari a euro 2.680,00, per l'acquisto del contratto di rimodellamento, avvenuto in data 9.02.2017, presso la sede di Milano, Viale Papiniano n. Parte_1 16, e, per l'effetto, di condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pattuito con la CP_1 sottoscrizione del contratto di rimodellamento, oltre a quello degli interessi e di tutte le spese del giudizio monitorio;
con il favore dei compensi e delle spese di lite relativi a entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno delle domande formulate, parte appellante denunciava una violazione ed errata interpretazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. da parte del Giudice di primo grado, sostenendo che:
- il documento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 non era qualificabile come una mera proposta contrattuale, ma come un contratto pienamente valido ed efficace, sottoscritto da entrambe le parti e munito di tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c.;
- la firma apposta sul contratto dalla sig.ra era leggibile e riferibile alla medesima CP_1 appellata, non rappresentando in ogni caso la decifrabilità della firma un requisito di validità del contratto;
- il contratto non conteneva un “elencazione generica” di prestazioni, come sostenuto dal Giudice di prime cure, atteso che i trattamenti richiesti erano suddivisi per tipologia (rimodellante, coadiuvante, stabilizzante, ginnastica), con l'indicazione, per ognuno di essi, del numero previsto e del relativo costo e con specificazione, annotata nella parte inferiore del documento, delle ulteriori prestazioni cui avrebbe avuto diritto la cliente, senza costi aggiuntivi, qualora se ne fosse ravvisata la necessità;
- il documento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 conteneva, in modo sufficientemente determinato, gli estremi identificativi dell'oggetto contrattuale, in quanto l'aver riservato un margine di autonomia ai contraenti per quanto riguarda i tempi di erogazione dei servizi e l'aver previsto la possibilità di integrare, nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale, le prestazioni già pattuite con trattamenti aggiuntivi non poteva essere considerato elemento idoneo a negare il perfezionamento del contratto, concluso a seguito dell'apposizione delle firme, né a inficiare la determinatezza del suo oggetto, avendo dunque il Giudice di Pace confuso il momento perfezionativo del contratto con la fase esecutiva dello stesso;
- contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, nel contratto stipulato dalle parti non era previsto che la cliente si sottoponesse preliminarmente ad una visita presso il centro medico, ma esclusivamente che consegnasse a quest'ultimo la certificazione medica attestante il proprio stato di salute, prestazione non posta in essere dalla sig.ra la quale, anche sotto CP_1 questo profilo, si rendeva dunque inadempiente al contratto già perfezionatosi;
- la mancata frequentazione del Centro per cause non imputabili allo stesso non faceva venir meno l'obbligo, posto a carico della sig.ra di pagare il servizio acquistato per i CP_1 trattamenti, che non venivano eseguiti per esclusiva volontà della sig.ra la quale CP_1
pagina 3 di 7 decideva immotivatamente di non sottoporvisi, rendendo, in tal modo, impossibile la prestazione dell'appellante;
- l'atto sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 non aveva natura meramente preparatoria e non era configurabile come contratto a formazione progressiva.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto, attesa la mancata produzione telematica del fascicolo di parte, contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché gli atti e i documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
sempre in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la manifesta insussistenza della benché minima ragionevole probabilità di un suo accoglimento, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
nel merito, chiedeva di rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza di primo grado n. 6475/2022, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. In particolare, parte appellata osservava che:
- l'appello proposto era improcedibile, stante la mancata produzione telematica del fascicolo di parte, contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché gli atti e i documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019;
- l'appello era inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante dedotto alcun elemento tale da superare il filtro approntato dal legislatore;
- parte appellante pretendeva il pagamento del prezzo da parte della sig.ra senza aver mai CP_1 adempiuto alla propria controprestazione, non avendo mai posto in essere quelle attività (visita medica ed elettrocardiogramma) prodromiche all'esecuzione dei trattamenti pattuiti, anch'essi mai effettuati;
- la sig.ra eccepiva l'inefficacia del contratto per la sua scadenza naturale fin dal CP_1
9.02.2018, effettuando il recesso ai sensi dell'art. 1373 c. 2 c.c., trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, che non aveva mai avuto neanche un principio di esecuzione;
- l'art. 3 del contratto conteneva una clausola manifestamente vessatoria, e pertanto nulla, che produceva un macroscopico squilibrio dei diritti a danno della parte debole, cioè del consumatore, a carico del quale era previsto un impegno irrevocabile, senza alcuna possibilità di recesso;
- l'appellante non rendeva possibile l'esecuzione del contratto;
- l'art. 8 del contratto conteneva una clausola iniqua, vessatoria e nulla, prevedendo la cessazione dell'obbligazione in capo all'appellante alla scadenza della durata annuale, ma non anche di quella in capo alla sig.ra per tutti i trattamenti non eseguiti. CP_1
All'udienza del 13.12.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva pagina 4 di 7 L'appello risulta fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del decreto ingiuntivo precedentemente opposto. In relazione all'eccezione formulata in via preliminare da parte appellata circa l'asserita improcedibilità dell'appello determinata dalla mancata produzione in via telematica del fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché degli atti e documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019, la stessa risulta infondata e va quindi rigettata.
Infatti, il presunto obbligo di deposito del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello non trova alcun riscontro nelle norme processuali, atteso che l'art. 347 c. 1 c.p.c. stabilisce che “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, rimandando così agli artt. 165 e 166 c.p.c. e prevedendo quindi come la costituzione in appello debba essere effettuata mediante deposito del fascicolo di parte, contenente l'atto di appello e, come chiarito espressamente nell'art. 347 c. 2 c.p.c., copia della sentenza appellata, ma non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
Obbligo che, al contrario, chiaramente sussiste per il fascicolo d'ufficio, atteso che il cancelliere del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 347 c. 3 c.p.c., deve richiedere “la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”. Sul punto, il Supremo Collegio ha insegnato che “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art.
347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 24461 del 3.11.2020). Né per l'omesso deposito della sentenza appellata né per l'omesso deposito del fascicolo di primo grado è dunque comminata la sanzione dell'improcedibilità, “ … come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 23713 del 22.11.2016). In ogni caso, si osserva che, nel caso di specie, parte appellante ha depositato, tra i documenti allegati all'atto di citazione in appello, copia dei propri atti del giudizio di primo grado, del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo poi opposto e, in data 17.04.2023, copia dei documenti depositati in fase monitoria.
Parimenti non meritevole di accoglimento appare l'eccezione formulata sempre in via preliminare da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo, alla luce dei motivi dedotti da parte appellante, la manifesta insussistenza della ragionevole probabilità dell'accoglimento dell'appello. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio appare non solo formalmente redatto in conformità ai criteri dettati dall'art. 342 c.p.c., ma logicamente argomentato nel merito. Infatti, con il primo motivo di appello la ha impugnato Parte_1 Parte_1 il capo della sentenza in cui il Giudice di Pace negava che il modulo sottoscritto dalle parti in data
9.02.2017 fosse un contratto, ritenendolo una mera proposta di acquisto, priva – a parere del Giudice di prime cure – sia degli elementi essenziali alla definizione dell'accordo (quali la verifica delle condizioni di salute della cliente per accedere ai trattamenti e la definizione della tipologia degli stessi), sia di quelli attinenti all'oggetto della prestazione, al di là del nomen iuris unilateralmente apposto al modulo, con conseguente insussistenza della vantata pretesa creditoria e inidoneità del citato a Pt_2 giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 7 Sul punto, correttamente parte appellante sostiene che il suddetto modulo sottoscritto dalle parti in data
9.02.2017 non possa essere equiparato ad una semplice proposta contrattuale, non contenendo con tutta evidenza alcuna promessa di acquisto o dichiarazione di impegno alla conclusione di un contratto definitivo, ma presentando, al contrario, tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c., avendo le parti, chiaramente identificate, consapevolmente concluso e sottoscritto un accordo che prevedeva la messa a disposizione, da parte dell'appellante in favore dell'appellata, per un determinato lasso di tempo, di una serie di trattamenti finalizzati al dimagrimento e al rimodellamento, dietro il versamento di un corrispettivo da parte dell'appellata. Invero, quand'anche si volesse concordare con la qualifica data in primo grado alla natura del citato modulo (proposta di contratto), la sottoscrizione dell'altra parte non potrebbe che equivalere ad una accettazione dell'assunta proposta, con conseguente perfezionamento del vincolo negoziale tra le parti. Né si può argomentare di un'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto dopo un esame dello stesso: infatti, lungi dal contenere una “elencazione generica di prestazioni”, emerge documentalmente dal contratto in esame come siano state specificatamente indicate non solo le singole tipologie di trattamenti concordati con l'odierna appellata, ma anche il prezzo e il numero di ciascun trattamento, nonché le modalità con cui la cliente poteva, secondo i suoi impegni, accedere agli stessi, frequentando liberamente il Centro per tutto il periodo indicato. Il motivo di appello appare dunque fondato e meritevole di accoglimento. Condivisibile appare inoltre la doglianza di parte appellante relativa all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il modulo [era] sottoscritto con una sigla neppure leggibile”: tale inciso del Giudice di primo grado appare privo non solo di valore, ma anche di qualsivoglia rilevanza giuridica alla luce delle statuizioni di quel Giudice, sia perché non risulta che l'allora parte opponente, odierna appellata, avesse mai disconosciuto la sottoscrizione, né mai contestato, in quella sede, come peraltro nel presente giudizio, l'apposizione della propria firma al succitato modulo, sia perché, in mancanza di un disconoscimento, l'asserita scarsa leggibilità (intesa come interpretazione del segno grafico apposto come propria sottoscrizione) non potrebbe in ogni caso incidere sull'esistenza e validità del contratto. Altro capo della impugnata sentenza oggetto di doglianza è il punto in cui il Giudice di Pace sostiene che il contratto non si era perfezionato per la mancanza di una serie di adempimenti mai espletati, aventi ad oggetto la verifica preliminare delle condizioni di salute della cliente, ai fini della sottoposizione ai trattamenti, nonché l'adempimento necessitato della visita medica nel Centro, prodromica alla possibilità di frequentarlo legittimamente, da ciò desumendo la sussistenza di “una situazione ancora in fieri fra le parti”. Tale interpretazione appare, invero, priva di logica giuridica, in quanto l'art. 2 del contratto stabiliva espressamente che “il Cliente si obbliga a presentare adeguata certificazione medica comprovante lo stato di salute e l'assenza di patologie che possono arrecare danni a seguito dei trattamenti prescelti”, così confermando che l'inadempimento contrattuale è imputabile unicamente alla cliente, odierna appellata, la quale ometteva di consegnare tale documentazione, non potendo in ogni caso tale inadempimento essere causa di mancato perfezionamento del contratto tra le parti. Non è dato leggere in alcuna parte del contratto un obbligo per l'appellante società di sottoporre la cliente a visita medica presso la sede del Centro, risultando, al contrario, che fosse specifica obbligazione contrattuale in capo alla cliente, come sopra rilevato, quella di munirsi della relativa certificazione medica e di consegnarla, con conseguente inadempimento esecutivo imputabile a parte appellata.
Conclusivamente, la scrittura in data 9.02.2017, depositata in giudizio da entrambe le parti, costituisce un contratto perfezionato tra le stesse, con il quale la sig.ra acquistava un Controparte_1 programma di rimodellamento comprensivo di un pacchetto di servizi, come meglio specificati nell'atto, dei quali la stessa avrebbe potuto usufruire entro un anno, concordando il relativo prezzo, non potendosi sostenere che la decisione della stessa di non frequentare il Centro potesse incidere sulla pagina 6 di 7 efficacia del contratto stesso e, in particolare, sull'obbligo per la cliente di corrispondere il prezzo pattuito. Si dovrà pertanto concludere per l'accoglimento dell'appello, fondato in ogni motivo, con conseguente totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano e conferma del decreto ingiuntivo originariamente opposto. Va specificato che l'art. 3 del contratto non prevede una clausola vessatoria poiché la predisposizione dei servizi “rimodellante, coadiuvante …” ecc indicati in contratto presuppongono che le medesime risorse non possano essere destinate ad altri clienti. Con la conseguenza che al momento della sottoscrizione del contratto quelle risorse vengono preservate per la cliente e non rese disponibili per altri. Vale a dire che come conseguenza della sottoscrizione, per il cliente, sorge l'obbligo del pagamento del prezzo e per la l'obbligo di fornire la Parte_1 Parte_1 prestazione. Non vi è uno squilibrio contrattuale riconducibile alle clausole abusive o vessatorie. Le spese di lite di questo giudizio e del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla in Parte_1 totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6475/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 5.05.2022 e depositata in data 19.10.2022, conferma il decreto ingiuntivo n. 424/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data
3.01.2019;
2) condanna parte appellata, sig.ra alla refusione, a favore dell'appellante Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 807,95, oltre Cpa, Iva e oneri fiscali, di cui euro 633,00 per compenso, euro 94,95 per spese generali al 15% ed euro 80,00 per anticipazioni e, quanto al presente giudizio di appello, in complessivi euro 1.639,70, oltre cpa, Iva e oneri fiscali, di cui
1.278,00 per compenso, euro 191,70 per spese generali al 15% ed euro 170,00 per anticipazioni.
Milano, il 30 maggio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 15578/2023 promossa da:
(P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Carmela Prudente, elettivamente domiciliata in Milano, via Lamarmora n. 33, presso lo studio del suo difensore APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Cesare Lavia Controparte_1 C.F._1 e dell'avv. Patrizia Sala, elettivamente domiciliata in Milano, via Plinio n. 63, presso lo studio dei suoi difensori
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in totale riforma della sentenza n. 6475/ 2022, confermare il decreto ingiuntivo n. 424/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data 03.01.2019, ovvero riconoscere il diritto della odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad € 2.680,00 per l'acquisto del contratto di rimodellamento, avvenuto in data 09.02.2017, presso la sede di Milano, Viale Papiniano n.16, e, per Parte_1 l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pattuito con la sottoscrizione del CP_1 contratto di rimodellamento, avvenuta in data 09.02.2017, oltre a quello degli interessi e di tutte le spese del monitorio. Con il favore dei compensi e delle spese di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis: In via preliminare: Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto, attesa la mancata produzione telematica del fascicolo di parte contenete gli atti ed i documenti del D.I. n. 424/19 n. R.G. 73601/18, emesso il 18.12.2018 e depositato in Cancelleria il 03.01.2019 GdP Avv. Alberto Bargero, nonché gli atti ed i documenti del giudizio di pagina 1 di 7 opposizione R.G. 26190/2019 GdP Dott.ssa Bonassoro sez. III;
-Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
In via preliminare: Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis CpC e ciò attesa la manifesta insussistenza della benchè minima ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
-Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza del GdP di Milano n. 6475 emessa in data 05.05.22 e depositata in Cancelleria in data 19.10.22; -Con vittoria delle spese e compensi professionali oltre al 15% L.P. ed accessori di Legge, da distarsi in favore del difensore costituito;
In via istruttoria: Si reitera, ove ritenuto necessario, la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp. p.t. della parte appellata sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 320 CpC ritualmente depositata;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
(comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la soc. chiedeva e otteneva Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 424/19, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data 3.01.2019, con cui veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 somma di euro 2.680,00, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura, in forza di un contratto di rimodellamento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo conveniva in Controparte_1 giudizio avanti il Giudice di Pace di Milano la soc. Parte_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, poiché pronunciato non ricorrendone i presupposti di cui all'art. 633 c. 2 c.p.c.; di accertare e dichiarare la vessatorietà e dunque la nullità delle clausole di cui agli artt. 3 e 8 del contratto di rimodellamento;
di accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del contratto sin dal 9.02.2018, ai sensi dell'art. 8 del contratto di rimodellamento, secondo il quale il contratto perdeva ogni efficacia per decorrenza del termine di dodici mesi, con cessazione delle obbligazioni di entrambe le parti;
di dichiarare l'intervenuto recesso ex art. 1373 c.c.; di accogliere l'opposizione e, conseguentemente, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la soc. chiedendo, in via preliminare, di Parte_1 concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
sempre nel merito, di dichiarare la validità del contratto di rimodellamento stipulato tra le parti, condannando parte opponente al pagamento di tutto quanto dovuto. pagina 2 di 7 Con sentenza n. 6475/2022, il Giudice di Pace di Milano accoglieva l'opposizione proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, annullava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la
[...] alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la soc. Parte_1
impugnando la sentenza n. 6475/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 5.05.2022 e
[...] depositata in data 19.10.2022, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Controparte_1 chiedendo, in via principale e nel merito, in totale riforma della predetta sentenza, di confermare il decreto ingiuntivo n. 424/2019, ovvero di riconoscere il diritto della odierna appellante ad ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, pari a euro 2.680,00, per l'acquisto del contratto di rimodellamento, avvenuto in data 9.02.2017, presso la sede di Milano, Viale Papiniano n. Parte_1 16, e, per l'effetto, di condannare la sig.ra al pagamento dell'importo pattuito con la CP_1 sottoscrizione del contratto di rimodellamento, oltre a quello degli interessi e di tutte le spese del giudizio monitorio;
con il favore dei compensi e delle spese di lite relativi a entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno delle domande formulate, parte appellante denunciava una violazione ed errata interpretazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. da parte del Giudice di primo grado, sostenendo che:
- il documento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 non era qualificabile come una mera proposta contrattuale, ma come un contratto pienamente valido ed efficace, sottoscritto da entrambe le parti e munito di tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c.;
- la firma apposta sul contratto dalla sig.ra era leggibile e riferibile alla medesima CP_1 appellata, non rappresentando in ogni caso la decifrabilità della firma un requisito di validità del contratto;
- il contratto non conteneva un “elencazione generica” di prestazioni, come sostenuto dal Giudice di prime cure, atteso che i trattamenti richiesti erano suddivisi per tipologia (rimodellante, coadiuvante, stabilizzante, ginnastica), con l'indicazione, per ognuno di essi, del numero previsto e del relativo costo e con specificazione, annotata nella parte inferiore del documento, delle ulteriori prestazioni cui avrebbe avuto diritto la cliente, senza costi aggiuntivi, qualora se ne fosse ravvisata la necessità;
- il documento sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 conteneva, in modo sufficientemente determinato, gli estremi identificativi dell'oggetto contrattuale, in quanto l'aver riservato un margine di autonomia ai contraenti per quanto riguarda i tempi di erogazione dei servizi e l'aver previsto la possibilità di integrare, nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale, le prestazioni già pattuite con trattamenti aggiuntivi non poteva essere considerato elemento idoneo a negare il perfezionamento del contratto, concluso a seguito dell'apposizione delle firme, né a inficiare la determinatezza del suo oggetto, avendo dunque il Giudice di Pace confuso il momento perfezionativo del contratto con la fase esecutiva dello stesso;
- contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, nel contratto stipulato dalle parti non era previsto che la cliente si sottoponesse preliminarmente ad una visita presso il centro medico, ma esclusivamente che consegnasse a quest'ultimo la certificazione medica attestante il proprio stato di salute, prestazione non posta in essere dalla sig.ra la quale, anche sotto CP_1 questo profilo, si rendeva dunque inadempiente al contratto già perfezionatosi;
- la mancata frequentazione del Centro per cause non imputabili allo stesso non faceva venir meno l'obbligo, posto a carico della sig.ra di pagare il servizio acquistato per i CP_1 trattamenti, che non venivano eseguiti per esclusiva volontà della sig.ra la quale CP_1
pagina 3 di 7 decideva immotivatamente di non sottoporvisi, rendendo, in tal modo, impossibile la prestazione dell'appellante;
- l'atto sottoscritto dalle parti in data 9.02.2017 non aveva natura meramente preparatoria e non era configurabile come contratto a formazione progressiva.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, Controparte_1 di accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto, attesa la mancata produzione telematica del fascicolo di parte, contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché gli atti e i documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
sempre in via preliminare, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la manifesta insussistenza della benché minima ragionevole probabilità di un suo accoglimento, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
nel merito, chiedeva di rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la sentenza di primo grado n. 6475/2022, con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado, oltre al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori costituiti. In particolare, parte appellata osservava che:
- l'appello proposto era improcedibile, stante la mancata produzione telematica del fascicolo di parte, contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché gli atti e i documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019;
- l'appello era inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante dedotto alcun elemento tale da superare il filtro approntato dal legislatore;
- parte appellante pretendeva il pagamento del prezzo da parte della sig.ra senza aver mai CP_1 adempiuto alla propria controprestazione, non avendo mai posto in essere quelle attività (visita medica ed elettrocardiogramma) prodromiche all'esecuzione dei trattamenti pattuiti, anch'essi mai effettuati;
- la sig.ra eccepiva l'inefficacia del contratto per la sua scadenza naturale fin dal CP_1
9.02.2018, effettuando il recesso ai sensi dell'art. 1373 c. 2 c.c., trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, che non aveva mai avuto neanche un principio di esecuzione;
- l'art. 3 del contratto conteneva una clausola manifestamente vessatoria, e pertanto nulla, che produceva un macroscopico squilibrio dei diritti a danno della parte debole, cioè del consumatore, a carico del quale era previsto un impegno irrevocabile, senza alcuna possibilità di recesso;
- l'appellante non rendeva possibile l'esecuzione del contratto;
- l'art. 8 del contratto conteneva una clausola iniqua, vessatoria e nulla, prevedendo la cessazione dell'obbligazione in capo all'appellante alla scadenza della durata annuale, ma non anche di quella in capo alla sig.ra per tutti i trattamenti non eseguiti. CP_1
All'udienza del 13.12.2023 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva pagina 4 di 7 L'appello risulta fondato e va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del decreto ingiuntivo precedentemente opposto. In relazione all'eccezione formulata in via preliminare da parte appellata circa l'asserita improcedibilità dell'appello determinata dalla mancata produzione in via telematica del fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti del Decreto Ingiuntivo n. 424/2019, nonché degli atti e documenti del giudizio di opposizione R.G. n. 26190/2019, la stessa risulta infondata e va quindi rigettata.
Infatti, il presunto obbligo di deposito del fascicolo di primo grado nel giudizio di appello non trova alcun riscontro nelle norme processuali, atteso che l'art. 347 c. 1 c.p.c. stabilisce che “L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”, rimandando così agli artt. 165 e 166 c.p.c. e prevedendo quindi come la costituzione in appello debba essere effettuata mediante deposito del fascicolo di parte, contenente l'atto di appello e, come chiarito espressamente nell'art. 347 c. 2 c.p.c., copia della sentenza appellata, ma non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
Obbligo che, al contrario, chiaramente sussiste per il fascicolo d'ufficio, atteso che il cancelliere del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 347 c. 3 c.p.c., deve richiedere “la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado”. Sul punto, il Supremo Collegio ha insegnato che “Il deposito della sentenza impugnata non è più richiesto a pena di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, in seguito alla modifica dell'art.
347, comma 2, c.p.c. disposta dalla l. n. 353 del 1990, che non lo considera come adempimento formale indispensabile alla rituale costituzione in giudizio;
allo stesso modo, neppure l'omessa produzione dei documenti e, in particolare, del fascicolo di primo grado è elemento di validità di tale costituzione, non ricollegando gli artt. 163, comma 1, n. 5), e 164 c.p.c. alla mancata indicazione, da parte dell'attore, di detti documenti e dei mezzi di prova alcun vizio di nullità della citazione, poiché si tratta di attività riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 24461 del 3.11.2020). Né per l'omesso deposito della sentenza appellata né per l'omesso deposito del fascicolo di primo grado è dunque comminata la sanzione dell'improcedibilità, “ … come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti” (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 23713 del 22.11.2016). In ogni caso, si osserva che, nel caso di specie, parte appellante ha depositato, tra i documenti allegati all'atto di citazione in appello, copia dei propri atti del giudizio di primo grado, del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo poi opposto e, in data 17.04.2023, copia dei documenti depositati in fase monitoria.
Parimenti non meritevole di accoglimento appare l'eccezione formulata sempre in via preliminare da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo, alla luce dei motivi dedotti da parte appellante, la manifesta insussistenza della ragionevole probabilità dell'accoglimento dell'appello. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio appare non solo formalmente redatto in conformità ai criteri dettati dall'art. 342 c.p.c., ma logicamente argomentato nel merito. Infatti, con il primo motivo di appello la ha impugnato Parte_1 Parte_1 il capo della sentenza in cui il Giudice di Pace negava che il modulo sottoscritto dalle parti in data
9.02.2017 fosse un contratto, ritenendolo una mera proposta di acquisto, priva – a parere del Giudice di prime cure – sia degli elementi essenziali alla definizione dell'accordo (quali la verifica delle condizioni di salute della cliente per accedere ai trattamenti e la definizione della tipologia degli stessi), sia di quelli attinenti all'oggetto della prestazione, al di là del nomen iuris unilateralmente apposto al modulo, con conseguente insussistenza della vantata pretesa creditoria e inidoneità del citato a Pt_2 giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
pagina 5 di 7 Sul punto, correttamente parte appellante sostiene che il suddetto modulo sottoscritto dalle parti in data
9.02.2017 non possa essere equiparato ad una semplice proposta contrattuale, non contenendo con tutta evidenza alcuna promessa di acquisto o dichiarazione di impegno alla conclusione di un contratto definitivo, ma presentando, al contrario, tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 1325 c.c., avendo le parti, chiaramente identificate, consapevolmente concluso e sottoscritto un accordo che prevedeva la messa a disposizione, da parte dell'appellante in favore dell'appellata, per un determinato lasso di tempo, di una serie di trattamenti finalizzati al dimagrimento e al rimodellamento, dietro il versamento di un corrispettivo da parte dell'appellata. Invero, quand'anche si volesse concordare con la qualifica data in primo grado alla natura del citato modulo (proposta di contratto), la sottoscrizione dell'altra parte non potrebbe che equivalere ad una accettazione dell'assunta proposta, con conseguente perfezionamento del vincolo negoziale tra le parti. Né si può argomentare di un'asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto dopo un esame dello stesso: infatti, lungi dal contenere una “elencazione generica di prestazioni”, emerge documentalmente dal contratto in esame come siano state specificatamente indicate non solo le singole tipologie di trattamenti concordati con l'odierna appellata, ma anche il prezzo e il numero di ciascun trattamento, nonché le modalità con cui la cliente poteva, secondo i suoi impegni, accedere agli stessi, frequentando liberamente il Centro per tutto il periodo indicato. Il motivo di appello appare dunque fondato e meritevole di accoglimento. Condivisibile appare inoltre la doglianza di parte appellante relativa all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “il modulo [era] sottoscritto con una sigla neppure leggibile”: tale inciso del Giudice di primo grado appare privo non solo di valore, ma anche di qualsivoglia rilevanza giuridica alla luce delle statuizioni di quel Giudice, sia perché non risulta che l'allora parte opponente, odierna appellata, avesse mai disconosciuto la sottoscrizione, né mai contestato, in quella sede, come peraltro nel presente giudizio, l'apposizione della propria firma al succitato modulo, sia perché, in mancanza di un disconoscimento, l'asserita scarsa leggibilità (intesa come interpretazione del segno grafico apposto come propria sottoscrizione) non potrebbe in ogni caso incidere sull'esistenza e validità del contratto. Altro capo della impugnata sentenza oggetto di doglianza è il punto in cui il Giudice di Pace sostiene che il contratto non si era perfezionato per la mancanza di una serie di adempimenti mai espletati, aventi ad oggetto la verifica preliminare delle condizioni di salute della cliente, ai fini della sottoposizione ai trattamenti, nonché l'adempimento necessitato della visita medica nel Centro, prodromica alla possibilità di frequentarlo legittimamente, da ciò desumendo la sussistenza di “una situazione ancora in fieri fra le parti”. Tale interpretazione appare, invero, priva di logica giuridica, in quanto l'art. 2 del contratto stabiliva espressamente che “il Cliente si obbliga a presentare adeguata certificazione medica comprovante lo stato di salute e l'assenza di patologie che possono arrecare danni a seguito dei trattamenti prescelti”, così confermando che l'inadempimento contrattuale è imputabile unicamente alla cliente, odierna appellata, la quale ometteva di consegnare tale documentazione, non potendo in ogni caso tale inadempimento essere causa di mancato perfezionamento del contratto tra le parti. Non è dato leggere in alcuna parte del contratto un obbligo per l'appellante società di sottoporre la cliente a visita medica presso la sede del Centro, risultando, al contrario, che fosse specifica obbligazione contrattuale in capo alla cliente, come sopra rilevato, quella di munirsi della relativa certificazione medica e di consegnarla, con conseguente inadempimento esecutivo imputabile a parte appellata.
Conclusivamente, la scrittura in data 9.02.2017, depositata in giudizio da entrambe le parti, costituisce un contratto perfezionato tra le stesse, con il quale la sig.ra acquistava un Controparte_1 programma di rimodellamento comprensivo di un pacchetto di servizi, come meglio specificati nell'atto, dei quali la stessa avrebbe potuto usufruire entro un anno, concordando il relativo prezzo, non potendosi sostenere che la decisione della stessa di non frequentare il Centro potesse incidere sulla pagina 6 di 7 efficacia del contratto stesso e, in particolare, sull'obbligo per la cliente di corrispondere il prezzo pattuito. Si dovrà pertanto concludere per l'accoglimento dell'appello, fondato in ogni motivo, con conseguente totale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Milano e conferma del decreto ingiuntivo originariamente opposto. Va specificato che l'art. 3 del contratto non prevede una clausola vessatoria poiché la predisposizione dei servizi “rimodellante, coadiuvante …” ecc indicati in contratto presuppongono che le medesime risorse non possano essere destinate ad altri clienti. Con la conseguenza che al momento della sottoscrizione del contratto quelle risorse vengono preservate per la cliente e non rese disponibili per altri. Vale a dire che come conseguenza della sottoscrizione, per il cliente, sorge l'obbligo del pagamento del prezzo e per la l'obbligo di fornire la Parte_1 Parte_1 prestazione. Non vi è uno squilibrio contrattuale riconducibile alle clausole abusive o vessatorie. Le spese di lite di questo giudizio e del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello proposto dalla in Parte_1 totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6475/2022, emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 5.05.2022 e depositata in data 19.10.2022, conferma il decreto ingiuntivo n. 424/2019, emesso dal Giudice di Pace di Milano in data 18.12.2018 e depositato in Cancelleria in data
3.01.2019;
2) condanna parte appellata, sig.ra alla refusione, a favore dell'appellante Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 807,95, oltre Cpa, Iva e oneri fiscali, di cui euro 633,00 per compenso, euro 94,95 per spese generali al 15% ed euro 80,00 per anticipazioni e, quanto al presente giudizio di appello, in complessivi euro 1.639,70, oltre cpa, Iva e oneri fiscali, di cui
1.278,00 per compenso, euro 191,70 per spese generali al 15% ed euro 170,00 per anticipazioni.
Milano, il 30 maggio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
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