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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1859/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. PARISI ANTONINO
CONVENUTA
e nato a [...] il [...] Controparte_2
nata a [...] il [...] _3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, nella qualità di impresa designata ex Controparte_1 art. 286 d.lgs. 209/2005, e , al fine di sentirli condannare, Controparte_2 _3 in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro
45.687,00, da essa attrice patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.06.2013.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 24.06.2013, alle ore 22.30 circa, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, quale terza trasportata sul motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073, di proprietà di e condotto nell'occasione da , _3 Controparte_2
− che, in particolare, mentre percorrevano la via Nazionale Santa Trada, con direzione Villa San Giovanni-Scilla, giunti all'altezza del km 516, il conducente del motociclo, per motivi imprecisati, forse per la turbativa arrecata da un veicolo rimasto sconosciuto, aveva perso il controllo del mezzo, facendola cadere rovinosamente a terra,
− che essa attrice era stata poi soccorsa e trasportata dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria, ove le era stata diagnosticata una «frattura scomposta femore dx D6»,
− che, dalle indagini svolte dalle Autorità intervenute in loco, era stato accertato che il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 sul quale essa istante era trasportata era sprovvisto di copertura assicurativa e che il conducente, , non era in Controparte_2 possesso della patente di guida,
− che, in data 10.02.2014, dopo un periodo di inabilità temporanea di 233 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di «riduzione e sintesi con chiodo bloccato prossimale “Expert”», controlli ambulatoriali e pagina 2 di 11 riabilitazione, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che, l'invalidità permanente, consistente in «valido trauma contusivo-distorsivo all'arto inferiore di destra con escoriazioni multiple e frattura scomposta diafisaria del femore trattata chirurgicamente», era stata quantificata dal dott.
[...]
nella misura del 15%, Per_1
− che, a causa del sinistro di cui si discute, aveva anche subito un danno patrimoniale pari ad euro 687,00.
Parte attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente il motociclo trg.
DZ77073, di proprietà della SI.ra , di cui in premessa e, per l'effetto _3 condannare, la convenuta quale Impresa territorialmente designata Controparte_1 dal FGVS al risarcimento, in favore dell'attore, della complessiva somma di E. 45.687,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze del Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è tardivamente costituita in giudizio nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1
d.lgs. 209/2005, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice; nel merito, la convenuta ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria di controparte e ha dunque concluso chiedendo al
Tribunale «in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, di rigettare la pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi, nel caso in cui venga condannata l'impresa designata e, per essa, il fondo di garanzia, condannare in via di regresso ai sensi dell'art. 292 del codice delle assicurazioni i convenuti e a rifondere tutte le spese _3 Controparte_2 sostenute da . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, Controparte_1 oltre accessori, CPA e IVA come per legge».
pagina 3 di 11 All'udienza del 09.10.2019, è stata dichiarata la contumacia di e _3
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituito in giudizio. Controparte_2
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice.
Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva.
In forza di quanto previsto dagli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, parte convenuta aveva infatti l'onere di costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, proponendo, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui, appunto, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice (Cass. Civ. 14282/2017).
Nel caso in esame, essendosi la compagnia assicurativa convenuta costituita in data
08.10.2019, a fronte dell'udienza del 07.10.2019 indicata nella citazione, rinviata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. al 09.10.2019, l'eccezione in parola è certamente tardiva e, dunque, inammissibile.
2. Nel merito, la domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito Parte_1 indicati.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha allegato che, il
14.06.2013, alle ore 22.30 circa, , mentre era alla guida del motociclo Controparte_2
pagina 4 di 11 Piaggio Beverly tg. DZ77073 con a bordo, quale trasportata, essa istante, aveva perso il controllo del motociclo ed era caduto rovinosamente al suolo insieme alla trasportata.
Tale ricostruzione dei fatti trova conferma in quanto accertato dagli Agenti della
Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Pubblica Sicurezza “Villa San Giovanni” intervenuti in loco, i quali, sulla scorta degli elementi oggettivi raccolti e sulla base delle sommarie informazioni assunte dai soggetti informati sui fatti, hanno concluso che l'incidente aveva interessato il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto, nell'occasione, dal figlio _3
, privo della prescritta patente di guida, con a bordo l'odierna attrice in RT qualità di passeggiera (cfr. all. 8 di parte attrice).
Al riguardo, si deve rilevare che , e , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 sentiti dagli Agenti, dopo aver tentato, maldestramente, di non far emergere il coinvolgimento di , hanno ammesso che al momento RT Parte_2 dell'incidente, si trovava a bordo di un motociclo condotto proprio da RT
(cfr. all. 8 di parte attrice).
Il motociclo in questione, sulla base di quanto dichiarato dal fratello di P_
, , è stato identificato dagli Agenti nel Piaggio Beverly tg.
[...] Persona_2
DZ77073 di proprietà di , rinvenuto nelle vicinanze di via Italia Porticello _3 nel Comune di Villa San Giovanni sotto un ponte della rete ferroviaria, in un canale di scolo di una fiumara (cfr. all. 8 di parte attrice).
Non essendo emerso il coinvolgimento, nel sinistro, di altri veicoli, ritiene questo
Giudice che l'incidente oggetto di causa sia avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del Piaggio Beverly tg. DZ77073, , il quale ha perso il RT controllo del motociclo, facendo cadere rovinosamente a terra l'attrice.
Al riguardo, si deve peraltro evidenziare che la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcun concreto elemento probatorio a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, né ha fornita prova di una condotta imprudente di Parte_2 rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
pagina 5 di 11 Non vi è prova, infatti, della circostanza che l'attrice fosse a conoscenza del fatto che il conducente del motociclo era privo di patente di guida.
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro del 24.06.2013, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che parte attrice in seguito all'incidente de quo ha riportato «esiti di frattura scomposta diafisaria femore dx trattata chirurgicamente con sfumate limitazioni funzionali» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre precisato che «le lesioni riportate dalla perizianda sono in rapporto di causalità con l'evento lesivo» di cui si discute (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. : Controparte_5
− un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 83 giorni,
− postumi di natura permanente nella misura dell'8% (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Al riguardo, si deve rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica in relazione alle valutazioni tecniche del perito (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021, secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti).
pagina 6 di 11 Nella comparsa conclusionale, la compagnia assicurativa convenuta ha però eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, avrebbe utilizzato documenti che non erano stati tempestivamente prodotti in giudizio dall'attrice.
Al riguardo si deve rilevare che l'eventuale utilizzo, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di documentazione che non è stata tempestivamente prodotta in giudizio dall'attrice si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa della convenuta e, quindi, in un'ipotesi di nullità relativa della perizia, che la parte interessata era tenuta ad eccepire nella prima istanza o difesa successiva, in forza di quanto previsto dall'art. 157, comma 2,
c.p.c.
Ebbene, parte convenuta, all'udienza dell'11.01.2023, fissata per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio, si è limitata a chiedere che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 13.11.2024, non è comparsa e, all'udienza del 16.04.2025, ha precisato le conclusioni riportandosi genericamente a tutti gli atti e verbali di causa.
Solo nella comparsa conclusionale depositata in data 16.05.2025 ha eccepito, per la prima volta, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
L'eccezione è quindi inammissibile in quanto tardiva.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal dott. CP_5
debbano essere poste a fondamento della decisione.
[...]
Passando ora alla liquidazione del danno patito da venendo in rilievo Parte_2 lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica della danneggiata, trova applicazione l'art. 139 del d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 (si veda Cass. Civ. 19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 18), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito dall'attrice deve essere liquidato:
pagina 7 di 11 − in euro 15.278,05 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 7.222,63 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale),
totale euro 22.500,68 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ.
6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
pagina 8 di 11 Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha allegato in modo specifico la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico), né ha dedotto alcunché di specifico in termini di patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza Parte_2 del sinistro per cui è causa ammonta ad euro 22.500,68 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre diritto al rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, reputate congrue dal Giudicante, che ammontano ad euro 687,81, pari ad euro 794,54 in moneta attuale (cfr. all. 10 di parte attrice).
Tutto ciò considerato, nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1
d.lgs. 209/2005 (il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 era privo, all'epoca dei fatti, di copertura assicurativa;
cfr. all. 5 di parte attrice) deve essere condannata a corrispondere a la somma complessiva di euro 23.295,22 (euro 22.500,68 + euro 794,54) Parte_1 espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro del 24.06.2013.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (24.06.2013) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Per le stesse ragioni già indicate al punto 1 della presente sentenza, la domanda di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/2005 avanzata da nella qualità di Controparte_1
pagina 9 di 11 impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, nei confronti di e _3 CP_2
deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
[...]
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_1
nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, e
[...] Controparte_2
devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di _3 parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal
23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attrice, avv.
Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 27.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di nella qualità di impresa designata ex art. Controparte_1
286 d.lgs. 209/2005, e in solido. Controparte_2 _3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , conducente del Controparte_2 motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 di proprietà di , per _3
l'evento lesivo occorso in data 24.06.2013 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, a corrispondere
[...]
a la somma complessiva di euro 23.295,22 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. dichiara inammissibile la domanda di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/2005 avanzata da nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1
pagina 10 di 11 209/2005, nei confronti di e , _3 Controparte_2
3. condanna nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1
209/2005, e , in solido tra loro, a rimborsare le Controparte_2 _3 spese di lite di parte attrice, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di nella qualità di impresa Controparte_1 designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, e in solido. Controparte_2 _3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1859/2019 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GRECO GIUSEPPE
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
, nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'avv. PARISI ANTONINO
CONVENUTA
e nato a [...] il [...] Controparte_2
nata a [...] il [...] _3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, nella qualità di impresa designata ex Controparte_1 art. 286 d.lgs. 209/2005, e , al fine di sentirli condannare, Controparte_2 _3 in solido tra loro, al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro
45.687,00, da essa attrice patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24.06.2013.
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato:
− che, in data 24.06.2013, alle ore 22.30 circa, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, quale terza trasportata sul motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073, di proprietà di e condotto nell'occasione da , _3 Controparte_2
− che, in particolare, mentre percorrevano la via Nazionale Santa Trada, con direzione Villa San Giovanni-Scilla, giunti all'altezza del km 516, il conducente del motociclo, per motivi imprecisati, forse per la turbativa arrecata da un veicolo rimasto sconosciuto, aveva perso il controllo del mezzo, facendola cadere rovinosamente a terra,
− che essa attrice era stata poi soccorsa e trasportata dall'ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Reggio Calabria, ove le era stata diagnosticata una «frattura scomposta femore dx D6»,
− che, dalle indagini svolte dalle Autorità intervenute in loco, era stato accertato che il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 sul quale essa istante era trasportata era sprovvisto di copertura assicurativa e che il conducente, , non era in Controparte_2 possesso della patente di guida,
− che, in data 10.02.2014, dopo un periodo di inabilità temporanea di 233 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di «riduzione e sintesi con chiodo bloccato prossimale “Expert”», controlli ambulatoriali e pagina 2 di 11 riabilitazione, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che, l'invalidità permanente, consistente in «valido trauma contusivo-distorsivo all'arto inferiore di destra con escoriazioni multiple e frattura scomposta diafisaria del femore trattata chirurgicamente», era stata quantificata dal dott.
[...]
nella misura del 15%, Per_1
− che, a causa del sinistro di cui si discute, aveva anche subito un danno patrimoniale pari ad euro 687,00.
Parte attrice ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente il motociclo trg.
DZ77073, di proprietà della SI.ra , di cui in premessa e, per l'effetto _3 condannare, la convenuta quale Impresa territorialmente designata Controparte_1 dal FGVS al risarcimento, in favore dell'attore, della complessiva somma di E. 45.687,00 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze del Giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore domiciliatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è tardivamente costituita in giudizio nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1
d.lgs. 209/2005, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice; nel merito, la convenuta ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa risarcitoria di controparte e ha dunque concluso chiedendo al
Tribunale «in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, di rigettare la pretesa risarcitoria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nella denegata ipotesi, nel caso in cui venga condannata l'impresa designata e, per essa, il fondo di garanzia, condannare in via di regresso ai sensi dell'art. 292 del codice delle assicurazioni i convenuti e a rifondere tutte le spese _3 Controparte_2 sostenute da . Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, Controparte_1 oltre accessori, CPA e IVA come per legge».
pagina 3 di 11 All'udienza del 09.10.2019, è stata dichiarata la contumacia di e _3
, i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituito in giudizio. Controparte_2
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 16.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha eccepito, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del Controparte_1 diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice.
Tale eccezione è inammissibile in quanto tardiva.
In forza di quanto previsto dagli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c., nel testo ratione temporis vigente, parte convenuta aveva infatti l'onere di costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, proponendo, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui, appunto, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato da parte attrice (Cass. Civ. 14282/2017).
Nel caso in esame, essendosi la compagnia assicurativa convenuta costituita in data
08.10.2019, a fronte dell'udienza del 07.10.2019 indicata nella citazione, rinviata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. al 09.10.2019, l'eccezione in parola è certamente tardiva e, dunque, inammissibile.
2. Nel merito, la domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito Parte_1 indicati.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha allegato che, il
14.06.2013, alle ore 22.30 circa, , mentre era alla guida del motociclo Controparte_2
pagina 4 di 11 Piaggio Beverly tg. DZ77073 con a bordo, quale trasportata, essa istante, aveva perso il controllo del motociclo ed era caduto rovinosamente al suolo insieme alla trasportata.
Tale ricostruzione dei fatti trova conferma in quanto accertato dagli Agenti della
Questura di Reggio Calabria – Commissariato di Pubblica Sicurezza “Villa San Giovanni” intervenuti in loco, i quali, sulla scorta degli elementi oggettivi raccolti e sulla base delle sommarie informazioni assunte dai soggetti informati sui fatti, hanno concluso che l'incidente aveva interessato il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto, nell'occasione, dal figlio _3
, privo della prescritta patente di guida, con a bordo l'odierna attrice in RT qualità di passeggiera (cfr. all. 8 di parte attrice).
Al riguardo, si deve rilevare che , e , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 sentiti dagli Agenti, dopo aver tentato, maldestramente, di non far emergere il coinvolgimento di , hanno ammesso che al momento RT Parte_2 dell'incidente, si trovava a bordo di un motociclo condotto proprio da RT
(cfr. all. 8 di parte attrice).
Il motociclo in questione, sulla base di quanto dichiarato dal fratello di P_
, , è stato identificato dagli Agenti nel Piaggio Beverly tg.
[...] Persona_2
DZ77073 di proprietà di , rinvenuto nelle vicinanze di via Italia Porticello _3 nel Comune di Villa San Giovanni sotto un ponte della rete ferroviaria, in un canale di scolo di una fiumara (cfr. all. 8 di parte attrice).
Non essendo emerso il coinvolgimento, nel sinistro, di altri veicoli, ritiene questo
Giudice che l'incidente oggetto di causa sia avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del Piaggio Beverly tg. DZ77073, , il quale ha perso il RT controllo del motociclo, facendo cadere rovinosamente a terra l'attrice.
Al riguardo, si deve peraltro evidenziare che la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcun concreto elemento probatorio a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa, né ha fornita prova di una condotta imprudente di Parte_2 rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c.
pagina 5 di 11 Non vi è prova, infatti, della circostanza che l'attrice fosse a conoscenza del fatto che il conducente del motociclo era privo di patente di guida.
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza del Parte_1 sinistro del 24.06.2013, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che parte attrice in seguito all'incidente de quo ha riportato «esiti di frattura scomposta diafisaria femore dx trattata chirurgicamente con sfumate limitazioni funzionali» (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre precisato che «le lesioni riportate dalla perizianda sono in rapporto di causalità con l'evento lesivo» di cui si discute (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. : Controparte_5
− un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 83 giorni,
− postumi di natura permanente nella misura dell'8% (cfr. pag. 7 della c.t.u.).
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Al riguardo, si deve rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica in relazione alle valutazioni tecniche del perito (cfr. Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021, secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti).
pagina 6 di 11 Nella comparsa conclusionale, la compagnia assicurativa convenuta ha però eccepito la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, per rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, avrebbe utilizzato documenti che non erano stati tempestivamente prodotti in giudizio dall'attrice.
Al riguardo si deve rilevare che l'eventuale utilizzo, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di documentazione che non è stata tempestivamente prodotta in giudizio dall'attrice si risolverebbe in una lesione del diritto di difesa della convenuta e, quindi, in un'ipotesi di nullità relativa della perizia, che la parte interessata era tenuta ad eccepire nella prima istanza o difesa successiva, in forza di quanto previsto dall'art. 157, comma 2,
c.p.c.
Ebbene, parte convenuta, all'udienza dell'11.01.2023, fissata per l'esame della consulenza tecnica d'ufficio, si è limitata a chiedere che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza del 13.11.2024, non è comparsa e, all'udienza del 16.04.2025, ha precisato le conclusioni riportandosi genericamente a tutti gli atti e verbali di causa.
Solo nella comparsa conclusionale depositata in data 16.05.2025 ha eccepito, per la prima volta, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
L'eccezione è quindi inammissibile in quanto tardiva.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal dott. CP_5
debbano essere poste a fondamento della decisione.
[...]
Passando ora alla liquidazione del danno patito da venendo in rilievo Parte_2 lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica della danneggiata, trova applicazione l'art. 139 del d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 (si veda Cass. Civ. 19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 18), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito dall'attrice deve essere liquidato:
pagina 7 di 11 − in euro 15.278,05 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 7.222,63 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale),
totale euro 22.500,68 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ.
6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
pagina 8 di 11 Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non ha allegato in modo specifico la sussistenza di un danno morale (che si aggiunge a quello biologico), né ha dedotto alcunché di specifico in termini di patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza Parte_2 del sinistro per cui è causa ammonta ad euro 22.500,68 in moneta attuale.
L'attrice ha inoltre diritto al rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, reputate congrue dal Giudicante, che ammontano ad euro 687,81, pari ad euro 794,54 in moneta attuale (cfr. all. 10 di parte attrice).
Tutto ciò considerato, nella qualità di impresa designata ex art. 286 Controparte_1
d.lgs. 209/2005 (il motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 era privo, all'epoca dei fatti, di copertura assicurativa;
cfr. all. 5 di parte attrice) deve essere condannata a corrispondere a la somma complessiva di euro 23.295,22 (euro 22.500,68 + euro 794,54) Parte_1 espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro del 24.06.2013.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (24.06.2013) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
3. Per le stesse ragioni già indicate al punto 1 della presente sentenza, la domanda di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/2005 avanzata da nella qualità di Controparte_1
pagina 9 di 11 impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, nei confronti di e _3 CP_2
deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
[...]
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., Controparte_1
nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, e
[...] Controparte_2
devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di _3 parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal
23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori medi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale, ridotti, tuttavia, della metà in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attrice, avv.
Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 27.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di nella qualità di impresa designata ex art. Controparte_1
286 d.lgs. 209/2005, e in solido. Controparte_2 _3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , conducente del Controparte_2 motociclo Piaggio Beverly tg. DZ77073 di proprietà di , per _3
l'evento lesivo occorso in data 24.06.2013 e, per l'effetto, condanna Controparte_1
nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, a corrispondere
[...]
a la somma complessiva di euro 23.295,22 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. dichiara inammissibile la domanda di regresso ex art. 292 d.lgs. 209/2005 avanzata da nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1
pagina 10 di 11 209/2005, nei confronti di e , _3 Controparte_2
3. condanna nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. Controparte_1
209/2005, e , in solido tra loro, a rimborsare le Controparte_2 _3 spese di lite di parte attrice, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Greco, ex art. 93 c.p.c.,
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito in corso di causa, definitivamente a carico di nella qualità di impresa Controparte_1 designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, e in solido. Controparte_2 _3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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