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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2485/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31.07.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249009231106000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120180000684715000, n. 59120180001564571000, n. 59120190000129526000, n.
59120190001177388000, n. 59120190001377241000, n. 59120190002687329000, n.
59120210000021023000, n. 59120210000021124000, n. 59120220000222366000, n.
59120220000222467000, n. 59120220000307783000, n. 59120220000384817000, n. 59120220001592302000, n. 59120230000056767000, n. 59120230000056868000 e n.
59120230000233770000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120180000684715000,
n. 59120180001564571000, n. 59120190000129526000, n. 59120190001177388000, n.
59120190001377241000, n. 59120190002687329000, n. 59120210000021023000, n.
59120210000021124000, n. 59120220000222366000, n. 59120220000222467000, n.
59120220000307783000, n. 59120220000384817000, n. 59120220001592302000, n.
59120230000056767000, n. 59120230000056868000 e n. 59120230000233770000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Segnatamente, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che gli avvisi di addebito qui impugnati sono stati ritualmente notificati a mezzo pec (cfr. ricevute di consegna prodotte dall' ) e, pertanto, CP_1 dato che i suddetti atti non hanno formato oggetto di opposizione né nel merito né per vizi di forma rispettivamente nei quaranta e nei venti giorni successivi e che il termine quinquennale decorrente dalle date di notifica è stato interrotto – tenuto conto, con riguardo agli avvisi di addebito n.
59120180000684715000, n. 59120180001564571000 e n. 59120190000129526000, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120249009231106000 (19.07.2024), deve ritenersi definitivamente cristallizzata la pretesa ivi rappresentata, con conseguente rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro (1.000,00 euro
[...] ciascuno) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2485/2024 promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Madaro, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 31.07.2024, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249009231106000 nonché avverso gli avvisi di addebito n.
59120180000684715000, n. 59120180001564571000, n. 59120190000129526000, n.
59120190001177388000, n. 59120190001377241000, n. 59120190002687329000, n.
59120210000021023000, n. 59120210000021124000, n. 59120220000222366000, n.
59120220000222467000, n. 59120220000307783000, n. 59120220000384817000, n. 59120220001592302000, n. 59120230000056767000, n. 59120230000056868000 e n.
59120230000233770000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione e CP_1 chiedendone, nel merito, il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio , deducendo variamente Controparte_2
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
_________________________
Va rilevata la tardività dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59120180000684715000,
n. 59120180001564571000, n. 59120190000129526000, n. 59120190001177388000, n.
59120190001377241000, n. 59120190002687329000, n. 59120210000021023000, n.
59120210000021124000, n. 59120220000222366000, n. 59120220000222467000, n.
59120220000307783000, n. 59120220000384817000, n. 59120220001592302000, n.
59120230000056767000, n. 59120230000056868000 e n. 59120230000233770000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
Segnatamente, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che gli avvisi di addebito qui impugnati sono stati ritualmente notificati a mezzo pec (cfr. ricevute di consegna prodotte dall' ) e, pertanto, CP_1 dato che i suddetti atti non hanno formato oggetto di opposizione né nel merito né per vizi di forma rispettivamente nei quaranta e nei venti giorni successivi e che il termine quinquennale decorrente dalle date di notifica è stato interrotto – tenuto conto, con riguardo agli avvisi di addebito n.
59120180000684715000, n. 59120180001564571000 e n. 59120190000129526000, del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza OV (cfr. art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ai sensi del quale “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”) - dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120249009231106000 (19.07.2024), deve ritenersi definitivamente cristallizzata la pretesa ivi rappresentata, con conseguente rigetto dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' e di CP_1 Controparte_2
, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000,00 euro (1.000,00 euro
[...] ciascuno) per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 9 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo