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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. n.362/2024 promosso da nata a [...] il [...], residente in [...]
D. Emanuelli n. 18, codice fiscale , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti dall'Avv.to Emanuela Cappellacci, con studio in Tarquinia (VT), Via Umberto I n. 18, codice fiscale , tel e fax 0766- 845075, pec: C.F._2
presso ila quale è elettivamente Email_1 domiciliata ricorrente Contro
nata a [...] il [...] elett.te domiciliata in Roma alla Controparte_1
Via Nicola Ricciotti 11 presso lo studio dell'Avv. Antonello Viola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti (pec in ) Email_2 resistente Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c depositato in data 13.2.2024 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare l'occupazione Controparte_1 senza titolo da parte della signora dell'immobile sito in Tarquinia, Controparte_1
Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub. 12 e per l'effetto ordinare ex art. 1810 c.c. il rilascio immediato dell'immobile libero e vuoto da persone e cose con ogni conseguente provvedimento di legge, in subordine accertare e dichiarare tenuta la signora al pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora Controparte_1
per l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, Parte_1 foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso con ogni conseguente provvedimento di legge. E, per l'effetto condannare la signora al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora per Parte_1
l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso o in quella somma maggiore o minor somma accertata e dichiarata in corso di causa dal dì dovuto all'effettiva liberazione e che risulterà di giustizia anche con valutazione equitativa. Infine accertare e dichiarare tenuta la signora
[...]
a pagare alla signora le spese sostenute e sostenende CP_1 Parte_1 di acqua ed energia consumata, pari a complessivi € 3.238,40.” Premetteva la ricorrente, di essere proprietaria, unitamente ai figli, di un immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, superficie mq. 103, sub. 12; che detto immobile era stato concesso in comodato gratuito alla signora
[...]
in virtù di contratto di comodato senza determinazione di tempo in data 20-3- CP_1
2017, contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia in data 23-3-2017 al n. 492 serie 3 ; che ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire il bene al comodante a semplice richiesta;
che la richiesta di restituzione era avvenuta sia verbalmente alla signora poi per iscritto ed infine tramite il legale;
che, decorso il CP_1 termine del 31 marzo 2023 indicato nella missiva, peraltro sottoscritta dalla signora in data 30 gennaio 2023, quest'ultima non aveva riconsegnato l'immobile CP_1 in questione, nonostante le reiterate richieste, anche verbali;
che l'indennità dovuta era quantificabile, sulla base dei valori risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio dalla data di scadenza del contratto sino al rilascio effettivo in € 700,00 mensili;
che inoltre la , aveva conferito incarico di mediazione per la vendita Pt_1 immobiliare dell'immobile alla società Best Immobiliare Srl, incarico che tuttavia non si era potuto perfezionare a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte della occupante e quindi concretizzando la richiesta di risarcimento del danno per la perdita subita per il non uso del bene;
che infatti la necessità della vendita dell'immobile era derivata dal voler corrispondere ai due figli, comproprietari, uno dei quali iscritto all'AIRE e residente all'estero, la somma derivante dalla vendita dell'immobile e così permettere ad essi di acquistare ciascuno un'altra proprietà in quanto entrambi non proprietari di alcun immobile;
che era stato esperito il tentativo di mediazione previsto dall'art 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, conclusosi negativamente per mancata presentazione della parte chiamata;
che le spese sostenute e sostenende per le utenze e Controparte_1 non corrisposte ammontavano a complessivi € 3.238,40. Fissata l'udienza ex art.415 c.p.c al 17.9.2024, con memoria difensiva depositata in data 18.9.2024 si costituiva la convenuta così concludendo:
1.Rigettare la domanda CP_1 di parte ricorrente perché non rientrante nella ipotesi ex art 447 cpc;
2.2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato intercorso tra le parti;
3. accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa a far data dal 20/3/2017; 4. in subordine in caso il Tribunale accerti la effettiva esistenza del contratto di comodato intercorso tra e parti, condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme di € 30.000,00 ovvero quanto ad € 24.000,00 per € 400,00 euro mensili pagati dalla data del 20/3/2017 ad oggi ed € 6000,00 per le fatture delle utenze a nome della ricorrente. Allegava la convenuta che tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto di comodato gratuito, ma una e vera e propria locazione ad usa abitativo;
che la parte ricorrente per sfuggire dal pagamento delle imposte per redditi di locazione aveva fatto sottoscrivere alla resistente un contratto di comodato gratuito, simulando quello in realtà intercorso ovvero di locazione;
che la resistente aveva, infatti, sempre pagato euro 400, 00 mensili a titolo di locazione oltre alle utenze per le quali la ricorrente forniva le fatture e che la CP_1 doveva pagare come in effetti fatto. Aggiungeva che, ove fosse stata accertata la esistenza di un comodato gratuito la ricorrente doveva restituire quanto indebitamente percepito ovvero di € 24000,00 a titolo di locazione, e quindi di indebito arricchimento, oltre € 6000,00 per tutte le fatture relative alle utenze pagate dalla Sig.ra . CP_1
All'udienza del 19.9.2024, ove comparivano personalmente le parti e rendevano dichiarazioni;
il Giudice formulava una proposta transattiva che non veniva accolta e la causa, matura per la decisione veniva fissata al 1.7.2025 per la discussione finale. In via preliminare va rilevato che la tardiva costituzione della convenuta rende inammissibili sia le prove articolate dalla resistente che le domande riconvenzionali proposte – ovvero, sia quella principale con cui si chiede al tribunale di “accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa a far data dal 20/3/2017”, sia quella subordinata con cui si chiede al tribunale, ove accertata la effettiva esistenza del contratto di comodato intercorso tra le parti, di “condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme di € 30.000,00 ovvero quanto ad € 24.000,00 per € 400,00 euro mensili pagati dalla data del 20/3/2017 ad oggi ed € 6000,00 per le fatture delle utenze a nome della ricorrente”. Domande riconvenzionali peraltro inammissibili anche ai sensi dell'art.418 c.p.c in quanto non accompagnate dalla richiesta di differimento della prima udienza. Certamente le dette domande possono – quella di simulazione - valere come eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare e contrastare la domanda attorea. Al riguardo, la pretesa di parte attrice, fondata sulla esistenza di un comodato precario e gratuito stipulato per iscritto in data 20.3.2017 e ritualmente registrato (all.2), è fondata giacché la prova documentale di parte attrice (contratto) ne conferma la esistenza. L'eccezione di simulazione di parte convenuta non è stata suffragata, non solo perché i documenti tardivamente prodotti con la intempestiva comparsa di costituzione ma anche perché non determinanti per provare quanto eccepito. Infatti, il pagamento da parte della comodataria dei consumi per le utenze non è incompatibile con un comodato gratuito, trattandosi di consumi riferibili all'utilizzatore; invece, la mera trascrizione di messaggi whatsup è prova irregolare in quanto non è possibile individuare con certezza le utenze interessate, presenta parti omesse e i colloqui - ammesso che siano riconducibili alle parti di causa – non sono concludenti. Pertanto la domanda principale di rilascio ex art.1810 c.c. va accolta. La citata norma prevede: “Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. La Suprema Corte ha statuito che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 15986 del 07/07/2010). E' documentata (all.4) la richiesta di parte attrice di rientrare in possesso dell'immobile consacrata nella raccomandata del 5.5.23 (mentre della precedente richiesta del 30 gennaio 2023 consegnata “brevi manu” cui si accenna non risulta, invece, in atti). La convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile di causa sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub. 12 in favore della parte ricorrente. Sulla indennità di occupazione parte attrice ha proposto domanda subordinata (“in subordine accertare e dichiarare tenuta la signora al pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora Controparte_1
per l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, Parte_1 foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso con ogni conseguente provvedimento di legge. E, per l'effetto condannare la signora al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora per Parte_1
l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso o in quella somma maggiore o minor somma accertata e dichiarata in corso di causa dal dì dovuto all'effettiva liberazione e che risulterà di giustizia anche con valutazione equitativa) che in quanto tale – essendo stata accolta la domanda principale non va esaminata.
Quanto alla ulteriore domanda che tuttavia è qualificabile come domanda di mero accertamento e non di condanna, come ben si evince dal tenore letterale - “Infine accertare e dichiarare tenuta la signora a pagare alla signora Controparte_1 Parte_1
le spese sostenute e sostenende di acqua ed energia consumata, pari a complessivi
[...]
€ 3.238,40” – va accolta giacché le utenze sono legate ai consumi effettivi sicché il proprietario (comodante) al più anticipa somme dovute dal comodatario soggetto al rimborso. Nei limiti sopra esposti va accolta la domanda attorea. Letto l'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (e quindi il doppio di euro 237,00) per la ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione del 14.12.2023 (all.7).
Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro la sig.ra Parte_1
, così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda principale e condanna all'immediato rilascio in Controparte_1 favore dell'attrice dell'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub 12; accerta l'obbligo della resistente di rimborsare alla ricorrente eventuali somme sborsate per consumi e utenze riferibili al periodo di detenzione dell'immobile di causa da parte della convenuta;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
letto l'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 condanna parte resistente al versamento all'entrata del bilancio dello stato della somma di euro 474,00; condanna parte resistente al rimborso in favore della ricorrente ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 294,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 6.7.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del giudizio civile RG. n.362/2024 promosso da nata a [...] il [...], residente in [...]
D. Emanuelli n. 18, codice fiscale , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti dall'Avv.to Emanuela Cappellacci, con studio in Tarquinia (VT), Via Umberto I n. 18, codice fiscale , tel e fax 0766- 845075, pec: C.F._2
presso ila quale è elettivamente Email_1 domiciliata ricorrente Contro
nata a [...] il [...] elett.te domiciliata in Roma alla Controparte_1
Via Nicola Ricciotti 11 presso lo studio dell'Avv. Antonello Viola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti (pec in ) Email_2 resistente Conclusioni: come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.447 bis c.p.c depositato in data 13.2.2024 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare l'occupazione Controparte_1 senza titolo da parte della signora dell'immobile sito in Tarquinia, Controparte_1
Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub. 12 e per l'effetto ordinare ex art. 1810 c.c. il rilascio immediato dell'immobile libero e vuoto da persone e cose con ogni conseguente provvedimento di legge, in subordine accertare e dichiarare tenuta la signora al pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora Controparte_1
per l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, Parte_1 foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso con ogni conseguente provvedimento di legge. E, per l'effetto condannare la signora al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora per Parte_1
l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso o in quella somma maggiore o minor somma accertata e dichiarata in corso di causa dal dì dovuto all'effettiva liberazione e che risulterà di giustizia anche con valutazione equitativa. Infine accertare e dichiarare tenuta la signora
[...]
a pagare alla signora le spese sostenute e sostenende CP_1 Parte_1 di acqua ed energia consumata, pari a complessivi € 3.238,40.” Premetteva la ricorrente, di essere proprietaria, unitamente ai figli, di un immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, superficie mq. 103, sub. 12; che detto immobile era stato concesso in comodato gratuito alla signora
[...]
in virtù di contratto di comodato senza determinazione di tempo in data 20-3- CP_1
2017, contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia in data 23-3-2017 al n. 492 serie 3 ; che ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire il bene al comodante a semplice richiesta;
che la richiesta di restituzione era avvenuta sia verbalmente alla signora poi per iscritto ed infine tramite il legale;
che, decorso il CP_1 termine del 31 marzo 2023 indicato nella missiva, peraltro sottoscritta dalla signora in data 30 gennaio 2023, quest'ultima non aveva riconsegnato l'immobile CP_1 in questione, nonostante le reiterate richieste, anche verbali;
che l'indennità dovuta era quantificabile, sulla base dei valori risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio dalla data di scadenza del contratto sino al rilascio effettivo in € 700,00 mensili;
che inoltre la , aveva conferito incarico di mediazione per la vendita Pt_1 immobiliare dell'immobile alla società Best Immobiliare Srl, incarico che tuttavia non si era potuto perfezionare a causa del mancato rilascio dell'immobile da parte della occupante e quindi concretizzando la richiesta di risarcimento del danno per la perdita subita per il non uso del bene;
che infatti la necessità della vendita dell'immobile era derivata dal voler corrispondere ai due figli, comproprietari, uno dei quali iscritto all'AIRE e residente all'estero, la somma derivante dalla vendita dell'immobile e così permettere ad essi di acquistare ciascuno un'altra proprietà in quanto entrambi non proprietari di alcun immobile;
che era stato esperito il tentativo di mediazione previsto dall'art 5, comma 1-bis, decreto legislativo n. 28/2010, conclusosi negativamente per mancata presentazione della parte chiamata;
che le spese sostenute e sostenende per le utenze e Controparte_1 non corrisposte ammontavano a complessivi € 3.238,40. Fissata l'udienza ex art.415 c.p.c al 17.9.2024, con memoria difensiva depositata in data 18.9.2024 si costituiva la convenuta così concludendo:
1.Rigettare la domanda CP_1 di parte ricorrente perché non rientrante nella ipotesi ex art 447 cpc;
2.2. accertare e dichiarare la nullità del contratto di comodato intercorso tra le parti;
3. accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa a far data dal 20/3/2017; 4. in subordine in caso il Tribunale accerti la effettiva esistenza del contratto di comodato intercorso tra e parti, condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme di € 30.000,00 ovvero quanto ad € 24.000,00 per € 400,00 euro mensili pagati dalla data del 20/3/2017 ad oggi ed € 6000,00 per le fatture delle utenze a nome della ricorrente. Allegava la convenuta che tra le parti non era mai intercorso alcun rapporto di comodato gratuito, ma una e vera e propria locazione ad usa abitativo;
che la parte ricorrente per sfuggire dal pagamento delle imposte per redditi di locazione aveva fatto sottoscrivere alla resistente un contratto di comodato gratuito, simulando quello in realtà intercorso ovvero di locazione;
che la resistente aveva, infatti, sempre pagato euro 400, 00 mensili a titolo di locazione oltre alle utenze per le quali la ricorrente forniva le fatture e che la CP_1 doveva pagare come in effetti fatto. Aggiungeva che, ove fosse stata accertata la esistenza di un comodato gratuito la ricorrente doveva restituire quanto indebitamente percepito ovvero di € 24000,00 a titolo di locazione, e quindi di indebito arricchimento, oltre € 6000,00 per tutte le fatture relative alle utenze pagate dalla Sig.ra . CP_1
All'udienza del 19.9.2024, ove comparivano personalmente le parti e rendevano dichiarazioni;
il Giudice formulava una proposta transattiva che non veniva accolta e la causa, matura per la decisione veniva fissata al 1.7.2025 per la discussione finale. In via preliminare va rilevato che la tardiva costituzione della convenuta rende inammissibili sia le prove articolate dalla resistente che le domande riconvenzionali proposte – ovvero, sia quella principale con cui si chiede al tribunale di “accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti in causa a far data dal 20/3/2017”, sia quella subordinata con cui si chiede al tribunale, ove accertata la effettiva esistenza del contratto di comodato intercorso tra le parti, di “condannare parte ricorrente alla restituzione delle somme di € 30.000,00 ovvero quanto ad € 24.000,00 per € 400,00 euro mensili pagati dalla data del 20/3/2017 ad oggi ed € 6000,00 per le fatture delle utenze a nome della ricorrente”. Domande riconvenzionali peraltro inammissibili anche ai sensi dell'art.418 c.p.c in quanto non accompagnate dalla richiesta di differimento della prima udienza. Certamente le dette domande possono – quella di simulazione - valere come eccezione riconvenzionale finalizzata a paralizzare e contrastare la domanda attorea. Al riguardo, la pretesa di parte attrice, fondata sulla esistenza di un comodato precario e gratuito stipulato per iscritto in data 20.3.2017 e ritualmente registrato (all.2), è fondata giacché la prova documentale di parte attrice (contratto) ne conferma la esistenza. L'eccezione di simulazione di parte convenuta non è stata suffragata, non solo perché i documenti tardivamente prodotti con la intempestiva comparsa di costituzione ma anche perché non determinanti per provare quanto eccepito. Infatti, il pagamento da parte della comodataria dei consumi per le utenze non è incompatibile con un comodato gratuito, trattandosi di consumi riferibili all'utilizzatore; invece, la mera trascrizione di messaggi whatsup è prova irregolare in quanto non è possibile individuare con certezza le utenze interessate, presenta parti omesse e i colloqui - ammesso che siano riconducibili alle parti di causa – non sono concludenti. Pertanto la domanda principale di rilascio ex art.1810 c.c. va accolta. La citata norma prevede: “Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. La Suprema Corte ha statuito che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vinculum iuris costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 15986 del 07/07/2010). E' documentata (all.4) la richiesta di parte attrice di rientrare in possesso dell'immobile consacrata nella raccomandata del 5.5.23 (mentre della precedente richiesta del 30 gennaio 2023 consegnata “brevi manu” cui si accenna non risulta, invece, in atti). La convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile di causa sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub. 12 in favore della parte ricorrente. Sulla indennità di occupazione parte attrice ha proposto domanda subordinata (“in subordine accertare e dichiarare tenuta la signora al pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora Controparte_1
per l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, Parte_1 foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso con ogni conseguente provvedimento di legge. E, per l'effetto condannare la signora al Controparte_1 pagamento dell'indennità di occupazione in favore della signora per Parte_1
l'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, superficie mq. 103, p.lla 140, sub. 12 per un importo mensile di € 700,00 dalla data 31 marzo 2023 sino all'effettiva liberazione dello stesso o in quella somma maggiore o minor somma accertata e dichiarata in corso di causa dal dì dovuto all'effettiva liberazione e che risulterà di giustizia anche con valutazione equitativa) che in quanto tale – essendo stata accolta la domanda principale non va esaminata.
Quanto alla ulteriore domanda che tuttavia è qualificabile come domanda di mero accertamento e non di condanna, come ben si evince dal tenore letterale - “Infine accertare e dichiarare tenuta la signora a pagare alla signora Controparte_1 Parte_1
le spese sostenute e sostenende di acqua ed energia consumata, pari a complessivi
[...]
€ 3.238,40” – va accolta giacché le utenze sono legate ai consumi effettivi sicché il proprietario (comodante) al più anticipa somme dovute dal comodatario soggetto al rimborso. Nei limiti sopra esposti va accolta la domanda attorea. Letto l'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (e quindi il doppio di euro 237,00) per la ingiustificata mancata partecipazione all'incontro di mediazione del 14.12.2023 (all.7).
Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro la sig.ra Parte_1
, così provvede: Controparte_1 accoglie la domanda principale e condanna all'immediato rilascio in Controparte_1 favore dell'attrice dell'immobile sito in Tarquinia, Via Marco Polo n. 17, piano 2, int. 12, foglio 137, p.lla 140, sub 12; accerta l'obbligo della resistente di rimborsare alla ricorrente eventuali somme sborsate per consumi e utenze riferibili al periodo di detenzione dell'immobile di causa da parte della convenuta;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
letto l'art. 12 bis, co.II, del d.lvo n.28/2010 condanna parte resistente al versamento all'entrata del bilancio dello stato della somma di euro 474,00; condanna parte resistente al rimborso in favore della ricorrente ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 294,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 6.7.2025 IL GIUDICE dott.ssa Roberta Nardone