Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4995 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 2905 pubblicata il 26 luglio 2022 e non notificata, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
Parte Di. (cf/p. iva , in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del Consiglio di amministrazione, Dott. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Luca Caravella (cf ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Napoli, Centro direzionale di Napoli, Is. E1, nello studio legale Fimmanò giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: fax
0823962744 - pec;
Email_1
appellante
e
1
Tufariello (cf ) e Antonio Tufariello (cf ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Santa Maria Capua Vetere,
Viale Consiglio d'Europa, 12, giusta mandato alle liti in calce al ricorso monitorio (per le comunicazioni: fax 0823491127 - pec - Email_2
; Email_3
appellata
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_5 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in primo grado, Avv. Pietro
Sperlongano, in Caserta, Via Alois, 15, contumace;
appellata
nonché
(p. iva ), in persona dell'amministratore, Controparte_6 P.IVA_3 CP_7
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fera (cf
[...]
), elettivamente domiciliata in Napoli, Centro direzionale, Isola C.F._4
F11, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce al ricorso monitorio
(per le comunicazioni: fax 0811852781 – pec;
Email_4
intervenuta
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello, con atto di citazione notificato a Parte_2 mezzo pec il 23 novembre 2022, avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo dalla
2 medesima proposta, dato atto che , vettore, aveva provveduto al CP_5 pagamento di quanto dovuto a fronte dell'ingiunzione di pagamento a
[...]
sub-vettore, dichiarava cessata la materia del contendere con CP_3 compensazione tra tali parti delle spese di lite e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannava l'opponente alla refusione delle spese del grado in favore di liquidate in € 4.015,00, oltre accessori, nonché di Controparte_3
liquidate in € 1.990,00, oltre accessori. CP_5
formulava due motivi di gravame così rubricati: Parte_2
“1) Erronea ricostruzione dei fatti e violazione degli artt. 1292 e 1306 cod. civ., degli artt. 88, 91 e ss., 100, 112, 115 e 269 c.p.c. e dell'art. 7 ter del d. lgs. 286/2005 e succ. mod.;
2) Erronea ricostruzione dei fatti e violazione degli artt. 1292 e 1306 cod. civ., degli artt. 88, 91 e ss., 100, 112, 115 e 269 c.p.c.”, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 2905/2022 del Tribunale di
Napoli Nord – G. Unico dott. Alfredo Maffei, datata 23 luglio 2022, depositata in cancelleria in data 26 luglio 2022, non notificata, nella causa inter partes, iscritta al
n. 2550/2018 di R.G., e vedere, di conseguenza e previa sua riforma parziale, rigettate tutte le eccezioni sollevate in primo grado e confermata la revoca del d.i. n.
350/2018 opposto,: 1) in via principale, condannare, per il contegno, anche processuale, avuto nella vicenda, sia la e sia la Parte_3
in solido tra loro o per quanto di ragione, al pagamento delle Controparte_5 spese, anche generali, e competenze del primo grado di giudizio di opposizione al Par d.i. n. 350/2018, gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della Di. con conseguente restituzione di quanto già corrisposto, oltre Controparte_1 interessi dalla data del loro pagamento al soddisfo;
2) in via gradata, compensare le spese e competenze sia della fase monitoria che del giudizio di opposizione al d.i. Part n. 350/2018 tra la Di. e la [nonché tra Controparte_1 Controparte_3 quest'ultima e la , con conseguente restituzione di quanto già Controparte_5 corrisposto, oltre interessi dalla data del loro pagamento al soddisfo e, in ogni caso, condannare, per il contegno, anche processuale, avuto nella vicenda, la CP_5 al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del primo grado di
[...] giudizio di opposizione al d.i. n. 350/2018, gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge,
3 Par in favore della Di. 3) condannare le parti appellate al Controparte_1
Part pagamento in favore della Di. delle spese, anche Controparte_1 generali, e competenze del presente grado di giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con comparsa depositata il 23 dicembre 2022, si costituiva in giudizio CP_6
[...
chiedendo il rigetto dell'appello ma tanto con riguardo a gravame proposto avverso la sentenza 2701/2022 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 13 luglio
2022, tant'è che, nel prosieguo la società dichiarava che la costituzione era da attribuirsi a errore, chiedendo essere estromessa dal giudizio.
Con comparsa depositata il 20 febbraio 2023, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto dell'appello. CP_3
Magsistem, pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, riservato ogni provvedimento quanto alla posizione di Controparte_6
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellata depositavano comparse Controparte_3 conclusionali, l'appellata cooperativa anche memoria di replica conclusionale che non presentano carattere di novità.
I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente e sono parzialmente fondati.
Con primo motivo di impugnazione la difesa appellante argomenta che la finalità della notifica dell'atto di citazione in opposizione alla era per CP_5 comunanza di causa e non una chiamata in garanzia, non essendovi una specifica pretesa nei suoi confronti. La società opponente, peraltro, nulla sapeva dei rapporti tra e i vettori da quest'ultima incaricati, non avendo ricevuto riscontro alle CP_5 proprie richieste stragiudiziali e avendo, per tale ragione, legittimamente chiesto la verifica, anche giudiziale, dei dipendenti e vettori utilizzati dalla società.
4 L'appellante ritiene che, a differenza di quanto statuito dal primo giudice in ordine all'insussistenza del beneficio di escussione, l'obbligazione ex lege che sorge dall'art. 7 ter Dlgs 268/2005, fonda su titolo diverso da quello contrattuale, avvalorando la tesi che la norma richieda – nell'attribuire azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto – il mancato soddisfacimento del vettore, da ritenersi realizzato solo a seguito di preventiva azione giudiziaria nei suoi confronti.
La avrebbe, quindi, dovuto dimostrare di aver intrapreso Controparte_3 ogni azione utile nei confronti della sua dante causa, , e la sua eventuale CP_5 insolvenza, nel caso concreto, peraltro, insussistente poiché essa aveva, poi, provveduto al pagamento di quanto dovuto al vettore incaricato.
La solidarietà dell'obbligazione non sarebbe incompatibile col carattere di sussidiarietà, poiché l'obbligazione sussidiaria può coesistere con le altre secondo lo schema della solidarietà passiva, potendo, pertanto, la Parte_2 eccepire il beneficium ordinis.
La società opposta, inoltre, ben avrebbe potuto e dovuto, in ragione della mancata opposizione della all'ingiunzione, richiedere l'esecutorietà solo nei di lei CP_5 confronti e intraprendere l'azione esecutiva. La invece, si Controparte_3 sarebbe costituita in giudizio al solo fine di costituirsi un titolo anche nei confronti dell'appellante, risultato, poi, non necessario, facendo svolgere un'attività processuale superflua, non potendo, per tale ragione, invocare il principio della soccombenza virtuale.
La avrebbe raggiunto con la cooperativa, così come con altri vettori, un CP_5 accordo di non petendo in cambio di una ricognizione di debito, in danno della
[...]
e solo all'udienza del febbraio 2021 il difensore dell'opposta Parte_2 dichiarava che nell'ottobre 2019 la cooperativa era stata integralmente soddisfatta dalla , insistendo per la condanna dell'opponente alle spese di lite. CP_5
La si sarebbe trovata coinvolta nel giudizio di opposizione Parte_2 per fatto e colpa della , la quale non aveva dato alcun riscontro alle CP_5 richieste di chiarire i rapporti col vettore e, poi, per la inutile continuazione del giudizio da parte della cooperativa.
5 Magsistem, difatti, non aveva mai chiarito se gli importi fossero o meno dovuti e la aveva omesso di recuperare il credito dalla sua dante causa, ciò a fini CP_8 meramente speculativi, in violazione dei canoni di buonafede e correttezza, con conseguente deroga al principio della soccombenza.
Con secondo motivo di impugnazione la difesa appellante si duole che il Tribunale abbia condannato la società anche alla refusione delle spese nei confronti di
, erroneamente applicando l'art. 269 cpc. CP_5
Il comportamento omissivo di quest'ultima aveva dato causa al processo, nel cui ambito si era vista costretta a notificarle l'opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo sia al fine di non vedersi addebitare importi non dovuti sia per poter esercitare il diritto di regresso, notificandole l'atto a titolo di litis denuntiatio.
Anche la condotta di era stata speculativa, avendo quale unico intento CP_5 quello di lucrare sul processo anche in forza di un patto di non petendo con la cooperativa. L'odierna appellante aveva ben chiarito il proprio interesse a ottenere una pronuncia che facesse stato anche nei confronti della , con la quale i CP_5 rapporti litigiosi erano però regolati da clausola arbitrale.
Le eccezioni sollevate da di inammissibilità della domanda, di nullità CP_5 della chiamata in causa e di incompetenza del Tribunale era tutte infondate. Inoltre, non avrebbe formulato domande nei confronti di , Parte_2 CP_5 avendo la controversia a oggetto il contratto di trasporto tra questa e la cooperativa, contratto del quale l'appellante aveva contezza solo nell'ambito della lite giudiziaria.
Sarebbe, dunque, evidente la sussistenza del diritto dell'opponente a vedersi refuse le spese in proprio favore poiché la lite giudiziaria era stata cagionata da inadempimento immotivato della nei confronti della cooperativa. CP_5
Diversamente opinando otterrebbe un ingiusto vantaggio dopo aver CP_5 obbligato ad affrontare un giudizio. Parte_2
Anche la condotta processuale di violerebbe i canoni di correttezza e CP_5 buona fede, prima ancora che contrattuali.
Con riguardo alla posizione della non può aderirsi alla tesi, Controparte_3 già respinta dal primo giudice, dell'esistenza di un beneficium ordinis nei confronti
6 dell'appellante. Tanto va escluso giusta il tenore letterale dell'art. 7 ter, Dlgs
268/2005, col quale si è previsto che “Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore”.
La norma richiamata conferisce al vettore azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di altro vettore e del mittente, nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuito, espressamente qualificando l'obbligazione solidale, senza previsione di beneficio d'ordine o escussione.
Mette appena in conto rammentare che il beneficio d'ordine è, in altri casi, invece, espressamente disciplinato, ad esempio dall'art. 2506 quater cc, il cui terzo comma dispone, in materia di scissione di società, che “Ciascuna società è solidalmente responsabile ... dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico” e, ancora, dall'art. 36, L 392/1978: “Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Come ben si vede, quindi, laddove il presupposto dell'azione è l'inadempimento del soggetto obbligato principale, il legislatore lo ha espressamente previsto, a differenza dell'art. 7 ter, la cui finalità, e di tanto non dubita neanche l'appellante, è quella di fornire al vettore maggiori garanzie.
Legittimamente, pertanto, la cooperativa si è rivolta a entrambi i debitori solidali, uno dei quali ha riconosciuto il debito non proponendo opposizione mentre l'altro,
[...]
ha chiesto, sia nei confronti di che di Parte_2 Controparte_3
il proprio diritto al beneficio della preventiva escussione di quest'ultima, CP_5 ritenuta, erroneamente, debitore principale.
La condotta processuale tenuto dall'opposta non ha violato i canoni di correttezza e
7 buona fede, risultando provato che il riconoscimento di debito venne comunicato all'odierna appellante prima della spiegata opposizione e la dichiarazione di aver ottenuto il pagamento integrale del decreto ingiuntivo da parte di , CP_5 peraltro solo nell'ottobre 2019 a fronte di ingiunzione richiesta nell'anno 2017, è stata effettuata dal difensore della cooperativa alla prima udienza successiva utile del 4 febbraio 2021, dopo che l'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il
30 marzo 202, subiva rinvio a causa dell'emergenza Covid19. Analogamente,
l'affermazione dell'appellante che tra le società sia intercorso un patto di non petendo, in danno della è rimasta priva di prova, neanche Parte_2 articolata sul punto dall'appellante, a ciò non sufficiente la mera esistenza di un riconoscimento di debito da parte di , la quale ha, seppur successivamente, CP_5 provveduto a saldare il corrispettivo al proprio vettore.
In ragione di quanto sopra, la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta cooperativa deve essere confermata.
Diversamente, per quanto attiene ai rapporti tra e Parte_2
, non può non tenersi conto, come rilevato dalla difesa appellante, che CP_5
l'azione monitoria intrapresa dalla cooperativa trae origine dall'inadempimento contrattuale della nei confronti del vettore da essa incaricato nonché delle CP_5 ulteriori circostanze, documentalmente provate, dell'avvenuto pagamento di anticipazioni da parte di a e del silenzio da questa Parte_2 CP_5 serbato in ordine ai rapporti intercorsi con la cooperativa. Inoltre, le eccezioni sollevate dalla società in sede di opposizione, richiamate dall'appellante, sono state integralmente rigettate. Ricorrono, pertanto, i presupposti per disporre tra le dette parti la compensazione delle spese di lite del grado.
In conclusione, l'appello può essere accolto limitatamente a quanto in motivazione.
Per quanto attiene alla posizione di è evidente l'errore commesso Controparte_6 dalla società, costituitasi nel presente appello, avente a oggetto analoga fattispecie ma diverso provvedimento giudiziale che non la riguarda. Nei suoi confronti nessuna domanda è stata svolta dall'appellante, neanche in sede di precisazione delle conclusioni, essendo la stessa palesemente estranea al giudizio.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del parziale
8 accoglimento del gravame, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Nulla va disposto per le spese con riguardo alla posizione di CP_6
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord numero 2905 pubblicata il 26 luglio 2022, proposto da Parte_2 nei confronti di nonché così
[...] Controparte_3 CP_5 dispone:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica dell'impugnata sentenza, compensa le spese del precedente grado di giudizio tra
[...]
e conferma nel resto;
Parte_2 CP_5
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
nulla per le spese con riguardo a Controparte_6
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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