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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: AR NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4183/2024 , vertente TRA (PERÙ, 10/05/1976) e Parte_1 Parte_2
(PERÙ, 02/12/1975), entrambi con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO PACIOTTI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 in forma congiunta ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 27.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti e in Roma il 21/10/2005, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio in detto comune, con atto n. 02401 parte 1 serie 01
- anno 2005 - Comune di ROMA (RM);
- ordinare al competente ufficiale di stato civile del Comune di Roma l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze;
- confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui al presente ricorso.
-dichiarare compensate le spese legali”.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4183/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data 21/10/2005 tra
[...]
(PERÙ, 10/05/1976) e (PERÙ, 02/12/1975) Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma n. 02401, Parte I, Serie 01, Anno 2005 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 29/10/2025.
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ
così composto: AR NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4183/2024 , vertente TRA (PERÙ, 10/05/1976) e Parte_1 Parte_2
(PERÙ, 02/12/1975), entrambi con il patrocinio dell'avv. PIERPAOLO PACIOTTI;
[...]
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi e hanno proposto Parte_1 Parte_2 in forma congiunta ricorso cumulativo di separazione e divorzio;
in data 27.12.2024 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
“- pronunciare sentenza di divorzio, dichiarando lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti e in Roma il 21/10/2005, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio in detto comune, con atto n. 02401 parte 1 serie 01
- anno 2005 - Comune di ROMA (RM);
- ordinare al competente ufficiale di stato civile del Comune di Roma l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze;
- confermare la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi nei modi e nei termini di cui al presente ricorso.
-dichiarare compensate le spese legali”.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4183/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in in data 21/10/2005 tra
[...]
(PERÙ, 10/05/1976) e (PERÙ, 02/12/1975) Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma n. 02401, Parte I, Serie 01, Anno 2005 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 29/10/2025.
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
AR NZ