Articolo 54 del Codice delle pari opportunità
Articolo 53Articolo 55
Versione
15 giugno 2006
>
Versione
20 febbraio 2010
Art. 54. Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1) 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo, istituito con l' articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 , con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ((Ministero dello sviluppo economico)) , possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attivita' ivi previste.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente