Versione
15 giugno 2006
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20 febbraio 2010
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Art. 54. Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1) 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo, istituito con l' articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 , con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ((Ministero dello sviluppo economico)) , possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attivita' ivi previste.
(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1) 1. A valere sulle disponibilita' del Fondo, istituito con l' articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 , con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ((Ministero dello sviluppo economico)) , possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita', all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attivita' ivi previste.
Commentari • 21
- 1. Obbligo di repechage del lavoratore esteso anche a un congruo arco temporale successivo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
Obbligo di repechage del lavoratore esteso anche a un congruo arco temporale successivo Massima Giurisprudenziale Nel licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve provare che non sussisteva alcuna posizione di lavoro alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, e di non avere effettuato – per un congruo periodo di tempo successivo – alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. Decisione: Sentenza n. 31495/2018 Cassazione Civile – Sezione Lavoro Classificazione: Civile, Lavoro Massima: Il datore di lavoro, che adduca a fondamento del …
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Giurisprudenza • 168
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- conseguenze·
- mancato rispetto·
- contestazione disciplinare·
- violazione procedurale·
- tutela di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., nuova formulazione·
- difetto di immediatezza o tempestività della contestazione·
- licenziamento disciplinare·
- art. 18, comma 6, st.lav., nuova formulazione·
- termini previsti dalla legge o dal c.c.n.l·
- estinzione del rapporto·
- lavoro·
- disciplinare·
- lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)·
- licenziamento individuale