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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente dott. Matteo Aranci giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DE VECCHI PAOLA DANIELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUNNI ALESSANDRO CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 impegno degli stessi a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla Sig.ra , Parte_1 con impegno del Sig. a liberare l'immobile entro giorni 5 dalla CP_1 pubblicazione della sentenza;
3) Disporre che la responsabilità genitoriale sui figli minori venga esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle loro capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tal intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del pagina 1 di 4 minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza;
4) In ordine al diritto di visita e di permanenza:
- Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, i figli staranno con il padre dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00. Al termine verranno riaccompagnati presso la residenza della madre;
- Week end alteranti: dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21 i figli staranno con il padre nel periodo di competenza di quest'ultimo; nel periodo di competenza della madre, i figli faranno rientro nell'abitazione familiare alle ore 21.00:
- Nel periodo delle vacanze estive dei mesi di luglio ed agosto, i due figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- In ossequio al principio dell'alternanza tra i genitori del periodo delle vacanze Natalizie, Pasquali, nonché nelle altre festività religiose e civili, nonché nei compleanni dei figli, stabilire che a partire dall'anno 2025 la Vigilia di Natale verrà trascorsa dai due figli con il padre e quindi il Natale con la mamma;
- I genitori, previo accordo, potranno trascorrere in base all'alternanza una settimana con i propri figli nel periodo delle festività Natalizie (26-31/12 e 1-6/01);
- I genitori, previo accordo, potranno modificare in base alle rispettive esigenze il predetto calendario;
5) Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori CP_1 corrispondendo, a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra la somma Parte_1 complessiva di € 400,00 mensili entro il giorno venti di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i minori secondo il seguente protocollo della Corte d'Appello di Milano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di pagina 2 di 4 residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Disporre a carico del Sig. il versamento integrale dell'asilo di CP_1
IM e della mensa scolastica di , nonché di quella del figlio, con impegno del Per_1 predetto signore al pagamento della scuola media privata di entrambi i figli, il cui istituto dovrà essere concordato dai genitori;
7) Disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 di € 200,00 mensili, quale contributo per le utenze domestiche dell'immobile di residenza dei figli minori;
8) Disporre a carico dei Sig.ri e , nella misura pari al CP_1 Parte_1
50% ciascuno, il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà sito in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D;
9) Disporre a carico della Sig.ra in favore del Sig. il Parte_1 CP_1 pagamento di un'indennità mensile pari ad € 300,00 per l'utilizzo dell'unità immobiliare sita in Cologno Monzese (MB), Via Petrarca n. 31, in comproprietà al 50% tra gli e coniugi, con impegno del Sig. a libera la relativa cantina dai propri beni. Le CP_1 parti provvederanno, in ossequio al principio di correttezza, ad effettuare la ripartizione delle spese condominiali;
10) L'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito in ragione del 100% dalla Sig.ra , con impegno del Sig. a fornire annualmente Parte_1 CP_1 la documentazione necessaria.
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio statuite con la sentenza del 5.4.2024 resa dal Tribunale della provincia di Novoselytsia e, in particolare, l'affido condiviso dei figli minori (nata Per_1 il 30.9.2016) e (nato il [...]), il collocamento materno, l'assegnazione della Per_2 casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del 100% dell'AU e un contributo per le utenze domestiche di euro 200,00 mensili. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.10.2025 si è costituito CP_1 dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti. Successivamente all'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le condizioni. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) modifica la sentenza di divorzio del 5.4.2024 resa dal Tribunale della provincia di Novoselytsia (Ucraina) e omologa le condizioni concordate tra le parti;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merlino (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente dott. Matteo Aranci giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 987/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DE VECCHI PAOLA DANIELA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. LUNNI ALESSANDRO CP_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Disporre l'affido dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 impegno degli stessi a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dei minori presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla Sig.ra , Parte_1 con impegno del Sig. a liberare l'immobile entro giorni 5 dalla CP_1 pubblicazione della sentenza;
3) Disporre che la responsabilità genitoriale sui figli minori venga esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggior interesse per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto altresì delle loro capacità ed inclinazioni naturali e delle aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tal intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del pagina 1 di 4 minore), i genitori potranno esercitare disgiuntamente la responsabilità nei rispettivi periodi di convivenza;
4) In ordine al diritto di visita e di permanenza:
- Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, i figli staranno con il padre dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00. Al termine verranno riaccompagnati presso la residenza della madre;
- Week end alteranti: dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 21 i figli staranno con il padre nel periodo di competenza di quest'ultimo; nel periodo di competenza della madre, i figli faranno rientro nell'abitazione familiare alle ore 21.00:
- Nel periodo delle vacanze estive dei mesi di luglio ed agosto, i due figli minori trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- In ossequio al principio dell'alternanza tra i genitori del periodo delle vacanze Natalizie, Pasquali, nonché nelle altre festività religiose e civili, nonché nei compleanni dei figli, stabilire che a partire dall'anno 2025 la Vigilia di Natale verrà trascorsa dai due figli con il padre e quindi il Natale con la mamma;
- I genitori, previo accordo, potranno trascorrere in base all'alternanza una settimana con i propri figli nel periodo delle festività Natalizie (26-31/12 e 1-6/01);
- I genitori, previo accordo, potranno modificare in base alle rispettive esigenze il predetto calendario;
5) Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento dei figli minori CP_1 corrispondendo, a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra la somma Parte_1 complessiva di € 400,00 mensili entro il giorno venti di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i minori secondo il seguente protocollo della Corte d'Appello di Milano: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di pagina 2 di 4 residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Disporre a carico del Sig. il versamento integrale dell'asilo di CP_1
IM e della mensa scolastica di , nonché di quella del figlio, con impegno del Per_1 predetto signore al pagamento della scuola media privata di entrambi i figli, il cui istituto dovrà essere concordato dai genitori;
7) Disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 di € 200,00 mensili, quale contributo per le utenze domestiche dell'immobile di residenza dei figli minori;
8) Disporre a carico dei Sig.ri e , nella misura pari al CP_1 Parte_1
50% ciascuno, il pagamento della rata mensile del mutuo gravante sull'immobile in comproprietà sito in Merlino (LO), Via Aldo Moro n. 20/D;
9) Disporre a carico della Sig.ra in favore del Sig. il Parte_1 CP_1 pagamento di un'indennità mensile pari ad € 300,00 per l'utilizzo dell'unità immobiliare sita in Cologno Monzese (MB), Via Petrarca n. 31, in comproprietà al 50% tra gli e coniugi, con impegno del Sig. a libera la relativa cantina dai propri beni. Le CP_1 parti provvederanno, in ossequio al principio di correttezza, ad effettuare la ripartizione delle spese condominiali;
10) L'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito in ragione del 100% dalla Sig.ra , con impegno del Sig. a fornire annualmente Parte_1 CP_1 la documentazione necessaria.
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.5.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio statuite con la sentenza del 5.4.2024 resa dal Tribunale della provincia di Novoselytsia e, in particolare, l'affido condiviso dei figli minori (nata Per_1 il 30.9.2016) e (nato il [...]), il collocamento materno, l'assegnazione della Per_2 casa familiare, la regolamentazione delle visite paterne, il versamento di un contributo paterno per il mantenimento dei figli pari a euro 600,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché del 100% dell'AU e un contributo per le utenze domestiche di euro 200,00 mensili. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.10.2025 si è costituito CP_1 dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti. Successivamente all'udienza cartolare del 25.11.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le condizioni. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti. Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) modifica la sentenza di divorzio del 5.4.2024 resa dal Tribunale della provincia di Novoselytsia (Ucraina) e omologa le condizioni concordate tra le parti;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Merlino (LO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
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