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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14534/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Dionisio Giovanni e Fabio Deorsola che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Ricca Selena che la rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SAN PIETRO VAL Parte_1 Parte_2
LEMINA il 07/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 5 agosto 2006 e , il 13 marzo 2008. Persona_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita in relazione alla figlia (n. il 5.08.2006), atteso che la stessa, nelle more Persona_1 del giudizio, è divenuta maggiorenne (v. certificazione anagrafica).
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative all'altro figlio, minorenne, rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi espressamente consentono la loro separazione personale;
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso Per_2
(esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione), con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il signor possa vedere liberamente il figlio minore, previo accordo con Parte_1 la signora e in ogni caso: Parte_2
i. A fine settimana alternati, da fine giornata lavorativa del venerdì o del sabato mattina sino al lunedì mattina, con accompagnamento del ragazzo a scuola o a casa della mamma (in periodo non scolastico);
ii. Il giovedì sera, con eventuale pernottamento, nelle settimane in cui il ragazzo non trascorrerà il week- end con il papà;
iii. Il lunedì sera, con eventuale pernottamento, nelle settimane in cui il ragazzo trascorrerà il week-end pagina 2 di 4 con il papà; iv. Nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana dal 26 al 30 dicembre o quella dal 1° al 6 gennaio, con la precisazione che, ciascun anno, i genitori alterneranno tra loro altresì i giorni della
Viglia di Natale e di Natale;
v. Nel periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, per l'intero periodo, con previsione che nell'anno 2024 il ragazzo ha trascorso le vacanze con il papà; vi. Ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze di Carnevale, con previsione che nell'anno 2024 il ragazzo ha trascorso le vacanze con la mamma;
vii. Nelle vacanze scolastiche estive, per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che, in mancanza di diverso accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1° agosto/16 agosto e 16 agosto/31 agosto (specificando che nel 2024 il primo periodo viene assegnato al papà); viii. I genitori alterneranno anche le singole festività infrasettimanali, salvo che cadano in c.d. ponti (in tal caso la giornata festiva verrà trascorsa con il genitore che fruisce del ponte)
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Pietro Val Lemina (TO), via Vivaldi n. 2, alla signora con tutti gli arredi ivi contenuti, DANDO ATTO che le parti dichiarano Parte_2 che il signor ha già stabilito la propria dimora abituale in Pinerolo (TO), via Beata Parte_1 Margherita d'Acaja n. 11, ove ha già preso la residenza anagrafica;
DÀ ATTO che il signor – a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei figli - Parte_1 contribuirà al pagamento del 50% del premio della polizza assicurativa relativa alla casa già coniugale di San Pietro Val Lemina, via Vivaldi n. 2;
DISPONE che il signor versi alla signora a mezzo bonifico Parte_1 Parte_2 bancario a decorrere dal mese di aprile 2024, entro il 5 di ogni mese di riferimento, la somma mensile di euro 700,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli e (euro 350,00 a Persona_1 Per_2 figlio), soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative), non solo quelle indicate in dettaglio nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, ma anche quelle eventuali non specificamente indicate in detto Protocollo (queste ultime tutte preventivamente concordate, ferme le regole di cui al citato Protocollo per le spese ivi previste);
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico verrà percepito dalla signora in misura integrale;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i principali compiti di gestione fattiva quotidiana dei figli (accompagnamento/prelevamento dei ragazzi da scuola o dalle varie attività extra-scolastiche) incombono prevalentemente sulla signora per tale esclusiva ragione il signor Parte_2 Pt_1
– a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei figli - riconosce alla moglie l'utilizzo
[...] della seconda auto personale acquistata secondo lo schema di benefit aziendale in essere, targata GL256ZM (ovvero dell'eventuale futura autovettura personale acquistata secondo le stesse modalità, in sostituzione di quella sopra individuata, sino a quando tali modalità saranno rese disponibili dall'azienda), con la precisazione che il signor continuerà a farsi carico, in misura forfettaria, di Pt_1 un costo pari a euro 1.000,00/annui massimi a copertura di costi di acquisto, e/o spese di manutenzione ordinaria e/o uso del veicolo stesso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di trarre dalle proprie rispettive occupazioni risorse adeguate al proprio autonomo sostentamento e di essere quindi entrambi economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti dichiarano che stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio, per sé e per i figli minori, del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio;
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14534/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Dionisio Giovanni e Fabio Deorsola che lo Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Ricca Selena che la rappresenta e difende in virtù di Parte_2 procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in SAN PIETRO VAL Parte_1 Parte_2
LEMINA il 07/06/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 5 agosto 2006 e , il 13 marzo 2008. Persona_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Preliminarmente rileva questo Collegio che nulla può essere disposto in punto affidamento, collocazione e regime di visita in relazione alla figlia (n. il 5.08.2006), atteso che la stessa, nelle more Persona_1 del giudizio, è divenuta maggiorenne (v. certificazione anagrafica).
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative all'altro figlio, minorenne, rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi espressamente consentono la loro separazione personale;
DISPONE che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso Per_2
(esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di straordinaria amministrazione ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione), con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il signor possa vedere liberamente il figlio minore, previo accordo con Parte_1 la signora e in ogni caso: Parte_2
i. A fine settimana alternati, da fine giornata lavorativa del venerdì o del sabato mattina sino al lunedì mattina, con accompagnamento del ragazzo a scuola o a casa della mamma (in periodo non scolastico);
ii. Il giovedì sera, con eventuale pernottamento, nelle settimane in cui il ragazzo non trascorrerà il week- end con il papà;
iii. Il lunedì sera, con eventuale pernottamento, nelle settimane in cui il ragazzo trascorrerà il week-end pagina 2 di 4 con il papà; iv. Nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana dal 26 al 30 dicembre o quella dal 1° al 6 gennaio, con la precisazione che, ciascun anno, i genitori alterneranno tra loro altresì i giorni della
Viglia di Natale e di Natale;
v. Nel periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, per l'intero periodo, con previsione che nell'anno 2024 il ragazzo ha trascorso le vacanze con il papà; vi. Ad anni alterni, per l'intero periodo delle vacanze di Carnevale, con previsione che nell'anno 2024 il ragazzo ha trascorso le vacanze con la mamma;
vii. Nelle vacanze scolastiche estive, per due settimane, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, con la precisazione che, in mancanza di diverso accordo, i genitori alterneranno annualmente i periodi 1° agosto/16 agosto e 16 agosto/31 agosto (specificando che nel 2024 il primo periodo viene assegnato al papà); viii. I genitori alterneranno anche le singole festività infrasettimanali, salvo che cadano in c.d. ponti (in tal caso la giornata festiva verrà trascorsa con il genitore che fruisce del ponte)
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Pietro Val Lemina (TO), via Vivaldi n. 2, alla signora con tutti gli arredi ivi contenuti, DANDO ATTO che le parti dichiarano Parte_2 che il signor ha già stabilito la propria dimora abituale in Pinerolo (TO), via Beata Parte_1 Margherita d'Acaja n. 11, ove ha già preso la residenza anagrafica;
DÀ ATTO che il signor – a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei figli - Parte_1 contribuirà al pagamento del 50% del premio della polizza assicurativa relativa alla casa già coniugale di San Pietro Val Lemina, via Vivaldi n. 2;
DISPONE che il signor versi alla signora a mezzo bonifico Parte_1 Parte_2 bancario a decorrere dal mese di aprile 2024, entro il 5 di ogni mese di riferimento, la somma mensile di euro 700,00 a titolo di mantenimento ordinario per i figli e (euro 350,00 a Persona_1 Per_2 figlio), soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% di tutte le spese straordinarie (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative), non solo quelle indicate in dettaglio nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, ma anche quelle eventuali non specificamente indicate in detto Protocollo (queste ultime tutte preventivamente concordate, ferme le regole di cui al citato Protocollo per le spese ivi previste);
DÀ ATTO che i coniugi concordano che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per i figli a carico verrà percepito dalla signora in misura integrale;
Parte_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i principali compiti di gestione fattiva quotidiana dei figli (accompagnamento/prelevamento dei ragazzi da scuola o dalle varie attività extra-scolastiche) incombono prevalentemente sulla signora per tale esclusiva ragione il signor Parte_2 Pt_1
– a titolo di contributo integrativo al mantenimento dei figli - riconosce alla moglie l'utilizzo
[...] della seconda auto personale acquistata secondo lo schema di benefit aziendale in essere, targata GL256ZM (ovvero dell'eventuale futura autovettura personale acquistata secondo le stesse modalità, in sostituzione di quella sopra individuata, sino a quando tali modalità saranno rese disponibili dall'azienda), con la precisazione che il signor continuerà a farsi carico, in misura forfettaria, di Pt_1 un costo pari a euro 1.000,00/annui massimi a copertura di costi di acquisto, e/o spese di manutenzione ordinaria e/o uso del veicolo stesso;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di trarre dalle proprie rispettive occupazioni risorse adeguate al proprio autonomo sostentamento e di essere quindi entrambi economicamente autosufficienti;
pagina 3 di 4 DÀ ATTO che le parti dichiarano che stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
DÀ ATTO che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio, per sé e per i figli minori, del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio;
SPESE di lite al definitivo.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.2.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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