TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/06/2024, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1821/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI PAOLO
OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELETTI Controparte_2 C.F._2
MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione e per i motivi esposti in tutti gli scritti e verbalizzazioni difensive di causa, previa ammissione delle prove articolate dalla Difesa della sig.ra nei termini di rito: Pt_1
1) revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il DI oggetto della presente opposizione per essere stato lo stesso emesso in difetto di idonea e sufficiente prova scritta;
2) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_1 nell'oggetto della presente controversia per assoluta estraneità della stessa all'oggetto del contendere e per non aver contratto alcuna obbligazione;
3) revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. oggetto della presente opposizione e per l'effetto e comunque ed in ogni caso respingere e/o rigettare le domande così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione verso la sig.ra ; Parte_1
pagina 1 di 5 4) in via subordinata e per scrupolo defensionale, determinare il minor importo eventualmente dovuto dall'opponente all'opposta in ragione dei motivi di opposizione, da stabilire a mezzo di disponenda CTU tecnico-contabile o da determinare in via equitativa dal Giudice;
Co 5) in via subordinata, in caso di non temuto accoglimento della pretesa della Net Advisor dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. , per le ragioni di cui all'atto di citazione in Controparte_2 Co opposizione ed ai successivi scritti difensivi, a pagare quanto eventualmente dovuto a Net Advisor ed in ogni caso obbligato a manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsiasi onere e/o Pt_1 pagamento al riguardo;
6) accertare e determinare i danni arrecati alla Sig.ra dalla e Parte_1 Controparte_1 dal sig. amministratore della srl predetta, con il loro comportamento nella circostanza, per CP_2 aver emesso una fattura nei confronti dell'odierna opponente e per aver agito in via monitoria verso la stessa con consapevole abuso del processo pur sapendo che nulla la aveva ordinato alla Pt_1 società ricorrente;
il anche per aver utilizzato e diffuso a terzi documenti che poteva aver CP_2 Co appreso soltanto quale privato e non certo come amministratore della e quindi e comunque non comportandosi con correttezza e secondo buona fede;
7) condannare il e/o la al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1 [...]
di quanto dal Giudice determinato al precedente punto 6); Parte_1
8) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, nonché con condanna della ricorrente per lite temeraria ed al versamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.; salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, la cui istanza è stata presentata ed accolta”.
Per l'opposto: “Piaccia All'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contariis rejectis,
1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 514/2021, nel procedimento monitorio 1414/21 emesso in data 30.7.2021 dal Tribunale di Pace di
Ascoli Piceno;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
Per il terzo chiamato: “Piaccia All'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contariis rejectis,
1) In via preliminare, rigettare la domanda di manleva ed estromettere dal presente giudizio il Sig.
Controparte_2
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata.
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 514/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, emesso in favore della Controparte_1 per € 8.540,00 quale pagamento di alcuni servizi prestati (“sistemazione di componenti arredi vari - rif. fattura fornitore n. 219 del 31/12/2018; lavori di manutenzione: tinteggiatura e rasatura pareti;
opere
pagina 2 di 5 idrauliche (allaccio cucina componibile, sistemazione impianto termico, sistemazione locale lavanderia, ripristino sanitari bagno, fornitura box doccia;
opere elettriche (manutenzione impianto elettrico, impianto TV, quadro elettrico, sistemazione arredi e manutenzioni - rif. ingresso locazione appartamento sito in Via Piemonte n. 17- INT. 8 a San Benedetto del Tronto, periodo dicembre
2018)”). L'opponente contestava di aver ricevuto le prestazioni di cui alla fattura ed eccepiva: l'inidoneità quale prova della fattura elettronica ex adverso azionata, poiché costituente mera copia in formato .pdf di fattura elettronica, peraltro non presente nel proprio cassetto fiscale, e poiché emessa solo nel 2020 a fronte di asseriti servizi resi nel 2018 e recante pagamento “in contanti” per importo superiore a quello di legge;
i lavori e forniture descritti nella fattura erano stati eseguiti da terzi diversi dalla ricorrente. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo legale rappresentante della e compagno Controparte_2 Controparte_1 convivente di essa opponente nel periodo cui erano riferite le prestazioni oggetto di causa, al fine di sentirsi da questo manlevare di qualunque somma fosse riconosciuta come dovuta alla società opposta.
Chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta e del chiamato al risarcimento dei danni da lei risentiti per l'abuso del processo.
Si costituiva la sostenendo la piena legittimità della fattura e contestando le avverse Controparte_1 allegazioni. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e rigettare l'opposizione stessa.
La trattazione del procedimento veniva assegnata al g.o.p. dal giudice originario titolare. Autorizzata la chiamata del terzo questo si costituiva contestando di essere stato lui a chiedere le Controparte_2 prestazioni oggetto di causa nonché l'avversa documentazione. Chiedeva il rigetto della domanda e la propria estromissione dal giudizio.
In data 21.3.2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto limitatamente alla minor somma di € 4.000,00.
Seguiva la formulazione di una proposta conciliativa (pagamento da parte della debitrice opponente a favore della società creditrice opposta della complessiva somma di euro 3.600,00 iva inclusa entro la data massima del 30.6.2022, con compensazione fra tutte le parti delle spese di lite) che veniva accettata dall'opposta ma non dall'opponente, la quale ne condizionava l'accettazione al fatto che il terzo chiamato comunque la manlevasse. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva disposto un rinvio per tentare la conciliazione. In data 21.3.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice. Seguivano due rinvii per trattative chiesti dalle parti. Con ordinanza del 15.12.2023 – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte per l'opponente l'avv. Marchioni, per l'opposto l'avv. Orlandi e l'avv. Silvestri e per il chiamato l'avv. Angeletti. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
L'opposizione proposta appare, a seguito dell'istruttoria svolta, solo in minima parte fondata.
Il credito oggetto di causa deriva, nella prospettazione del creditore opposto, dalle prestazioni da esso fornite e indicate nella fattura elettronica n. 24/2020, prodotta in formato .xml e accompagnata dall'estratto autentico delle scritture contabili. Tale documentazione ha, tuttavia, valore di prova nell'ordinario giudizio di cognizione piena solo ed esclusivamente nei rapporti fra imprenditori (art.
pagina 3 di 5 2710 c.c.). Il che non si verifica nel caso di specie, in cui non è stata né allegata né provata la qualità di imprenditore in capo all'opponente, la quale anzi si è professata in atti “disoccupata” (qualità mai contestata dall'opposta). La fattura, dunque, di per sé sola e pur se fornita di estratto notarile delle relative scritture contabili, non ha alcuna idoneità a dimostrare il credito azionato.
L'opposto, dunque, avrebbe dovuto fornire specifica prova di tutte le prestazioni indicate nella fattura e del relativo quantum. Ciò è, tuttavia, solo in parte avvenuto. Del tutto inidonei a fornire tale prova erano, in primo luogo, i capitoli di prova orale formulati dalla società creditrice nella memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., per tutte le ragioni già indicate nell'ordinanza di questo giudice del
15.12.2023 – da ritenersi qui integralmente richiamata e trascritta -, essendo in particolare i capitoli n.
1,3 e 4 inammissibilmente generici quanto a circostanze di tempo/luogo/persone.
Risulta, invece, dimostrata la voce della fattura relativa a “sistemazione di componenti arredi vari - rif. fattura fornitore n. 219 del 31/12/2018”. Infatti, la fattura del fornitore di n. Org_1 Organizzazione_2
219 del 31.12.2018 (allegata al fascicolo monitorio, doc. 0 prodotto in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto) – avente ad oggetto la fornitura di alcuni mobili (2 armadi a sei ante, 2 letti,
2 divani, 1 vetrina in legno anticato, 1 madia in legno anticato, 1 tavolo con 6 sedie, 1 cucina completa di elettrodomestici, complementi d'arredo vari) proprio presso l'abitazione dell'opponente (via
Piemonte 17, int. 8) – non è stata contestata da quest'ultima, e l'opposto ha comunque prodotto (doc. 7)
i messaggi whatsapp dei primi giorni del dicembre 2018 in cui l'opponente ordinava e trattava direttamente con la fornitura dei mobili in questione (anche tale circostanza non risulta Org_2 specificamente contestata, essendosi l'opponente limitata a solo genericamente contestare “la valenza di ogni avversa produzione e la paternità/integrità degli screenshot” (note scritte depositate il
18.3.2022)). Né idonei a fornire la prova contraria a tale evidenza documentale erano i capitoli di prova orale all'uopo articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., poiché inammissibilmente generici quanto a circostanze di tempo/luogo/persone. Risulta, infine, dal verbale di rilascio dell'immobile di via Piemonte 17, int. 8 (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto), sottoscritto dalla che questa rilasciava ai locatori l'immobile libero da persone Pt_1
e cose;
l'opponente, dunque, si è portata via i mobili in questione, così dimostrando di ritenersene proprietaria (circostanza comunque non specificamente contestata). Risulta, dunque, dovuta la somma di € 4.000,00 per il rimborso del prezzo dei mobili.
L'opposto non ha provato - come avrebbe dovuto fare in quanto erano specificamente contestati – di aver eseguito i lavori di cui alla fattura elettronica azionata (tinteggiatura e rasatura pareti per € 1.500,00 oltre iva, lavori di manutenzione (opere idrauliche, impianto termico, ecc) per € 1.000 oltre iva, e ulteriori opere di manutenzione (opere elettriche, impianto tv, ecc) per ulteriori € 500,00 oltre iva. Richiamato quanto sopra detto circa l'inidoneità della fattura a costituire prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione e del relativo quantum, neppure idonee sono le fotografie prodotte a corredo della comparsa di risposta, che di per sé nulla dicono circa il soggetto che ha provveduto all'esecuzione dei lavori indicati. Del tutto generici erano, infine, si ribadisce, i capitoli di prova orale articolati.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere revocato e l'opponente dev'essere condanna al pagamento della minor somma di € 4.000,00, oltre interessi fino al saldo effettivo. E', poi, da rigettare la domanda di manleva svolta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato
. Infatti, è certamente incontestato che nel periodo in cui fu effettuata la fornitura di Controparte_2 mobili i due convivessero nell'appartamento di via Piemonte, ma è altrettanto vero (per quanto sopra pagina 4 di 5 detto circa le risultanze istruttorie) che sia stata solo la ad aver prima ordinato e poi trattenuto Pt_1
i mobili in questione Né è stato da questa allegato alcun ulteriore titolo a fondamento di detta manleva, come eccepito dal chiamato.
Deve, infine, essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno pure svolta dall'opponente per asserito abuso del processo e diffusione di documenti privati, in quanto infondata, essendo parte delle pretese di controparte state riconosciute, e comunque in quanto priva dell'indicazione di specifiche voci di danno. Le spese seguono il principio della soccombenza. Peraltro, considerato che l'opponente ha rifiutato, senza fornire alcun giustificato motivo, la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (peraltro avente ad oggetto un importo inferiore a quanto la medesima viene oggi condannata a pagare), ella deve comunque essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) al pagamento di tutte le spese di giudizio maturate successivamente al 21.3.2022. Le spese vengono liquidate con riferimento al valore effettivo della controversia (€ 4.000,00, importo riconosciuto alla parte vittoriosa), e con decurtazione quanto al terzo chiamato, che non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di € 4.000,00, oltre interessi fino al saldo effettivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto e del terzo chiamato, delle spese di giudizio, che si liquidano: per l'opposto in € 2.552,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; per il terzo chiamato in € 1.701,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 13.6.2024
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1821/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI PAOLO
OPPONENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELETTI Controparte_2 C.F._2
MASSIMILIANO
TERZO CHIAMATO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata opposizione e per i motivi esposti in tutti gli scritti e verbalizzazioni difensive di causa, previa ammissione delle prove articolate dalla Difesa della sig.ra nei termini di rito: Pt_1
1) revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il DI oggetto della presente opposizione per essere stato lo stesso emesso in difetto di idonea e sufficiente prova scritta;
2) accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_1 nell'oggetto della presente controversia per assoluta estraneità della stessa all'oggetto del contendere e per non aver contratto alcuna obbligazione;
3) revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I. oggetto della presente opposizione e per l'effetto e comunque ed in ogni caso respingere e/o rigettare le domande così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione verso la sig.ra ; Parte_1
pagina 1 di 5 4) in via subordinata e per scrupolo defensionale, determinare il minor importo eventualmente dovuto dall'opponente all'opposta in ragione dei motivi di opposizione, da stabilire a mezzo di disponenda CTU tecnico-contabile o da determinare in via equitativa dal Giudice;
Co 5) in via subordinata, in caso di non temuto accoglimento della pretesa della Net Advisor dichiarare tenuto e quindi condannare il sig. , per le ragioni di cui all'atto di citazione in Controparte_2 Co opposizione ed ai successivi scritti difensivi, a pagare quanto eventualmente dovuto a Net Advisor ed in ogni caso obbligato a manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualsiasi onere e/o Pt_1 pagamento al riguardo;
6) accertare e determinare i danni arrecati alla Sig.ra dalla e Parte_1 Controparte_1 dal sig. amministratore della srl predetta, con il loro comportamento nella circostanza, per CP_2 aver emesso una fattura nei confronti dell'odierna opponente e per aver agito in via monitoria verso la stessa con consapevole abuso del processo pur sapendo che nulla la aveva ordinato alla Pt_1 società ricorrente;
il anche per aver utilizzato e diffuso a terzi documenti che poteva aver CP_2 Co appreso soltanto quale privato e non certo come amministratore della e quindi e comunque non comportandosi con correttezza e secondo buona fede;
7) condannare il e/o la al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1 [...]
di quanto dal Giudice determinato al precedente punto 6); Parte_1
8) il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, nonché con condanna della ricorrente per lite temeraria ed al versamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.; salvi gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, la cui istanza è stata presentata ed accolta”.
Per l'opposto: “Piaccia All'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contariis rejectis,
1) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 514/2021, nel procedimento monitorio 1414/21 emesso in data 30.7.2021 dal Tribunale di Pace di
Ascoli Piceno;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
Per il terzo chiamato: “Piaccia All'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contariis rejectis,
1) In via preliminare, rigettare la domanda di manleva ed estromettere dal presente giudizio il Sig.
Controparte_2
2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata.
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.10.2021 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 514/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno, emesso in favore della Controparte_1 per € 8.540,00 quale pagamento di alcuni servizi prestati (“sistemazione di componenti arredi vari - rif. fattura fornitore n. 219 del 31/12/2018; lavori di manutenzione: tinteggiatura e rasatura pareti;
opere
pagina 2 di 5 idrauliche (allaccio cucina componibile, sistemazione impianto termico, sistemazione locale lavanderia, ripristino sanitari bagno, fornitura box doccia;
opere elettriche (manutenzione impianto elettrico, impianto TV, quadro elettrico, sistemazione arredi e manutenzioni - rif. ingresso locazione appartamento sito in Via Piemonte n. 17- INT. 8 a San Benedetto del Tronto, periodo dicembre
2018)”). L'opponente contestava di aver ricevuto le prestazioni di cui alla fattura ed eccepiva: l'inidoneità quale prova della fattura elettronica ex adverso azionata, poiché costituente mera copia in formato .pdf di fattura elettronica, peraltro non presente nel proprio cassetto fiscale, e poiché emessa solo nel 2020 a fronte di asseriti servizi resi nel 2018 e recante pagamento “in contanti” per importo superiore a quello di legge;
i lavori e forniture descritti nella fattura erano stati eseguiti da terzi diversi dalla ricorrente. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo legale rappresentante della e compagno Controparte_2 Controparte_1 convivente di essa opponente nel periodo cui erano riferite le prestazioni oggetto di causa, al fine di sentirsi da questo manlevare di qualunque somma fosse riconosciuta come dovuta alla società opposta.
Chiedeva, altresì, la condanna dell'opposta e del chiamato al risarcimento dei danni da lei risentiti per l'abuso del processo.
Si costituiva la sostenendo la piena legittimità della fattura e contestando le avverse Controparte_1 allegazioni. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto e rigettare l'opposizione stessa.
La trattazione del procedimento veniva assegnata al g.o.p. dal giudice originario titolare. Autorizzata la chiamata del terzo questo si costituiva contestando di essere stato lui a chiedere le Controparte_2 prestazioni oggetto di causa nonché l'avversa documentazione. Chiedeva il rigetto della domanda e la propria estromissione dal giudizio.
In data 21.3.2022 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto limitatamente alla minor somma di € 4.000,00.
Seguiva la formulazione di una proposta conciliativa (pagamento da parte della debitrice opponente a favore della società creditrice opposta della complessiva somma di euro 3.600,00 iva inclusa entro la data massima del 30.6.2022, con compensazione fra tutte le parti delle spese di lite) che veniva accettata dall'opposta ma non dall'opponente, la quale ne condizionava l'accettazione al fatto che il terzo chiamato comunque la manlevasse. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., veniva disposto un rinvio per tentare la conciliazione. In data 21.3.2023 la causa veniva assegnata all'attuale giudice. Seguivano due rinvii per trattative chiesti dalle parti. Con ordinanza del 15.12.2023 – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusionali. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte per l'opponente l'avv. Marchioni, per l'opposto l'avv. Orlandi e l'avv. Silvestri e per il chiamato l'avv. Angeletti. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
L'opposizione proposta appare, a seguito dell'istruttoria svolta, solo in minima parte fondata.
Il credito oggetto di causa deriva, nella prospettazione del creditore opposto, dalle prestazioni da esso fornite e indicate nella fattura elettronica n. 24/2020, prodotta in formato .xml e accompagnata dall'estratto autentico delle scritture contabili. Tale documentazione ha, tuttavia, valore di prova nell'ordinario giudizio di cognizione piena solo ed esclusivamente nei rapporti fra imprenditori (art.
pagina 3 di 5 2710 c.c.). Il che non si verifica nel caso di specie, in cui non è stata né allegata né provata la qualità di imprenditore in capo all'opponente, la quale anzi si è professata in atti “disoccupata” (qualità mai contestata dall'opposta). La fattura, dunque, di per sé sola e pur se fornita di estratto notarile delle relative scritture contabili, non ha alcuna idoneità a dimostrare il credito azionato.
L'opposto, dunque, avrebbe dovuto fornire specifica prova di tutte le prestazioni indicate nella fattura e del relativo quantum. Ciò è, tuttavia, solo in parte avvenuto. Del tutto inidonei a fornire tale prova erano, in primo luogo, i capitoli di prova orale formulati dalla società creditrice nella memoria di cui all'art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., per tutte le ragioni già indicate nell'ordinanza di questo giudice del
15.12.2023 – da ritenersi qui integralmente richiamata e trascritta -, essendo in particolare i capitoli n.
1,3 e 4 inammissibilmente generici quanto a circostanze di tempo/luogo/persone.
Risulta, invece, dimostrata la voce della fattura relativa a “sistemazione di componenti arredi vari - rif. fattura fornitore n. 219 del 31/12/2018”. Infatti, la fattura del fornitore di n. Org_1 Organizzazione_2
219 del 31.12.2018 (allegata al fascicolo monitorio, doc. 0 prodotto in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto) – avente ad oggetto la fornitura di alcuni mobili (2 armadi a sei ante, 2 letti,
2 divani, 1 vetrina in legno anticato, 1 madia in legno anticato, 1 tavolo con 6 sedie, 1 cucina completa di elettrodomestici, complementi d'arredo vari) proprio presso l'abitazione dell'opponente (via
Piemonte 17, int. 8) – non è stata contestata da quest'ultima, e l'opposto ha comunque prodotto (doc. 7)
i messaggi whatsapp dei primi giorni del dicembre 2018 in cui l'opponente ordinava e trattava direttamente con la fornitura dei mobili in questione (anche tale circostanza non risulta Org_2 specificamente contestata, essendosi l'opponente limitata a solo genericamente contestare “la valenza di ogni avversa produzione e la paternità/integrità degli screenshot” (note scritte depositate il
18.3.2022)). Né idonei a fornire la prova contraria a tale evidenza documentale erano i capitoli di prova orale all'uopo articolati dall'opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., poiché inammissibilmente generici quanto a circostanze di tempo/luogo/persone. Risulta, infine, dal verbale di rilascio dell'immobile di via Piemonte 17, int. 8 (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto), sottoscritto dalla che questa rilasciava ai locatori l'immobile libero da persone Pt_1
e cose;
l'opponente, dunque, si è portata via i mobili in questione, così dimostrando di ritenersene proprietaria (circostanza comunque non specificamente contestata). Risulta, dunque, dovuta la somma di € 4.000,00 per il rimborso del prezzo dei mobili.
L'opposto non ha provato - come avrebbe dovuto fare in quanto erano specificamente contestati – di aver eseguito i lavori di cui alla fattura elettronica azionata (tinteggiatura e rasatura pareti per € 1.500,00 oltre iva, lavori di manutenzione (opere idrauliche, impianto termico, ecc) per € 1.000 oltre iva, e ulteriori opere di manutenzione (opere elettriche, impianto tv, ecc) per ulteriori € 500,00 oltre iva. Richiamato quanto sopra detto circa l'inidoneità della fattura a costituire prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione e del relativo quantum, neppure idonee sono le fotografie prodotte a corredo della comparsa di risposta, che di per sé nulla dicono circa il soggetto che ha provveduto all'esecuzione dei lavori indicati. Del tutto generici erano, infine, si ribadisce, i capitoli di prova orale articolati.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere revocato e l'opponente dev'essere condanna al pagamento della minor somma di € 4.000,00, oltre interessi fino al saldo effettivo. E', poi, da rigettare la domanda di manleva svolta dall'opponente nei confronti del terzo chiamato
. Infatti, è certamente incontestato che nel periodo in cui fu effettuata la fornitura di Controparte_2 mobili i due convivessero nell'appartamento di via Piemonte, ma è altrettanto vero (per quanto sopra pagina 4 di 5 detto circa le risultanze istruttorie) che sia stata solo la ad aver prima ordinato e poi trattenuto Pt_1
i mobili in questione Né è stato da questa allegato alcun ulteriore titolo a fondamento di detta manleva, come eccepito dal chiamato.
Deve, infine, essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno pure svolta dall'opponente per asserito abuso del processo e diffusione di documenti privati, in quanto infondata, essendo parte delle pretese di controparte state riconosciute, e comunque in quanto priva dell'indicazione di specifiche voci di danno. Le spese seguono il principio della soccombenza. Peraltro, considerato che l'opponente ha rifiutato, senza fornire alcun giustificato motivo, la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. (peraltro avente ad oggetto un importo inferiore a quanto la medesima viene oggi condannata a pagare), ella deve comunque essere condannata (ex art. 91 c.p.c.) al pagamento di tutte le spese di giudizio maturate successivamente al 21.3.2022. Le spese vengono liquidate con riferimento al valore effettivo della controversia (€ 4.000,00, importo riconosciuto alla parte vittoriosa), e con decurtazione quanto al terzo chiamato, che non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della minor somma di € 4.000,00, oltre interessi fino al saldo effettivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto e del terzo chiamato, delle spese di giudizio, che si liquidano: per l'opposto in € 2.552,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.; per il terzo chiamato in € 1.701,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 13.6.2024
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5