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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1179
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Maria Grazia Caserta - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1179 promossa da:
Avv. Delli Carri Viviana ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Francesco Paolo Colecchia, 10, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso di I grado, dagli Avv.ti Ivano Ruggiano ( - indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_2
- fax: ) ed Andrea Tavano ( Email_1 P.IVA_1 C.F._3
- - fax: 0881.200091), entrambi del foro di Foggia, ed
[...] Email_2 ivi elettivamente domiciliato al V.le G. La Torre, 292/C presso lo studio dell'Avv. Andrea Tavano.
APPELLANTE Avverso la sentenza del tribunale di Foggia n.558/2024 depositata in data 22.02.2024 contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_3 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis APPELLATO
All'esito dell'udienza collegiale del 21.01.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia ex art. 170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.159, l'odierna appellante evocava in giudizio il
[...]
, in persona del suo Ministro pro-tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, disporne l'annullamento e, per
l'effetto;
2)- accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv.
Viviana Delli Carri, in qualità di difensore della sig.ra , per l'attività svolta nel giudizio Parte_1 avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da coppia non coniugata (R.G. n.6516/2022), e procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nella nota depositata;
3)- porre a carico dell'Erario le somme liquidate;
4)- con refusione delle spese sostenute per il presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02.10.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, in persona del suo Ministro pro-tempore, il quale chiedeva di “rigettare l'avverso ricorso perché
[...] infondato” e di “condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Con sentenza del 22.02.2024 n.558/2024 il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
A giudizio del Tribunale infatti correttamente era stato escluso il pagamento delle competenze spettanti all'Avv. DELLI CARRI per la difesa del proprio assistito ammesso al PSS, in quanto l'istanza era stata proposta successivamente alla conclusione del giudizio.
L'Avv. Viviana Delli Carri, ha quindi proposto appello innanzi a questa Corte chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per la liquidazione dei propri compensi.
Costituitosi, il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza. CP_1
All'udienza del 21.01.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è, infatti, la questione, rilevabile anche d'ufficio, ma sollevata anche dall'Avvocatura Erariale, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del collegio.
L'opposizione proposta dall'Avv. DELLI CARRI avverso il decreto di liquidazione n. 5389/23 emesso il
14.04.2023 dal Tribunale di Foggia è regolata, infatti, dall'art. 170 DPR 115/2002 che prevede che “
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui
è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Ebbene l'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis - prevede, a sua volta che
“
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Nella specie il mezzo d'impugnazione, consentito dall'ordinamento, era, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 e non invece l'appello in forza dell'ultimo comma dell'art. 15 DPR n.
150/2011.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione, valori minimi stante la obiettiva semplicità delle questioni e riduzione ex art. art. 4, comma 9, stante la pronuncia in rito e riferimento alle voci studio e introduttiva).
Si applica alla presente impugnazione, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte decidendo sull'appello proposto dall'Avv. DELLI CARRI Viviana avverso la sentenza del tribunale di
Foggia n.558/2024 depositata, in data 22.02.2024
✓ Dichiara inammissibile l'appello.
✓ Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del costituito che liquida, CP_1 in complessivi € 213,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
✓ Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, 21.01.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Maria Grazia Caserta - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2024/1179 promossa da:
Avv. Delli Carri Viviana ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Francesco Paolo Colecchia, 10, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso di I grado, dagli Avv.ti Ivano Ruggiano ( - indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_2
- fax: ) ed Andrea Tavano ( Email_1 P.IVA_1 C.F._3
- - fax: 0881.200091), entrambi del foro di Foggia, ed
[...] Email_2 ivi elettivamente domiciliato al V.le G. La Torre, 292/C presso lo studio dell'Avv. Andrea Tavano.
APPELLANTE Avverso la sentenza del tribunale di Foggia n.558/2024 depositata in data 22.02.2024 contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_3 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis APPELLATO
All'esito dell'udienza collegiale del 21.01.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia ex art. 170 D.P.R. 30.05.2002 n.115 così come modificato dall'art. 15 D. Lgs. 01.09.2011 n.159, l'odierna appellante evocava in giudizio il
[...]
, in persona del suo Ministro pro-tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato, disporne l'annullamento e, per
l'effetto;
2)- accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi dell'Avv.
Viviana Delli Carri, in qualità di difensore della sig.ra , per l'attività svolta nel giudizio Parte_1 avente ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da coppia non coniugata (R.G. n.6516/2022), e procedere alla liquidazione degli stessi come indicati nella nota depositata;
3)- porre a carico dell'Erario le somme liquidate;
4)- con refusione delle spese sostenute per il presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 02.10.2023, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, in persona del suo Ministro pro-tempore, il quale chiedeva di “rigettare l'avverso ricorso perché
[...] infondato” e di “condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Con sentenza del 22.02.2024 n.558/2024 il Tribunale di Foggia ha rigettato il ricorso compensando le spese di lite.
A giudizio del Tribunale infatti correttamente era stato escluso il pagamento delle competenze spettanti all'Avv. DELLI CARRI per la difesa del proprio assistito ammesso al PSS, in quanto l'istanza era stata proposta successivamente alla conclusione del giudizio.
L'Avv. Viviana Delli Carri, ha quindi proposto appello innanzi a questa Corte chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per la liquidazione dei propri compensi.
Costituitosi, il appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e nel merito l'infondatezza. CP_1
All'udienza del 21.01.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è, infatti, la questione, rilevabile anche d'ufficio, ma sollevata anche dall'Avvocatura Erariale, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del collegio.
L'opposizione proposta dall'Avv. DELLI CARRI avverso il decreto di liquidazione n. 5389/23 emesso il
14.04.2023 dal Tribunale di Foggia è regolata, infatti, dall'art. 170 DPR 115/2002 che prevede che “
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui
è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Ebbene l'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis - prevede, a sua volta che
“
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Nella specie il mezzo d'impugnazione, consentito dall'ordinamento, era, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 e non invece l'appello in forza dell'ultimo comma dell'art. 15 DPR n.
150/2011.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione, valori minimi stante la obiettiva semplicità delle questioni e riduzione ex art. art. 4, comma 9, stante la pronuncia in rito e riferimento alle voci studio e introduttiva).
Si applica alla presente impugnazione, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte decidendo sull'appello proposto dall'Avv. DELLI CARRI Viviana avverso la sentenza del tribunale di
Foggia n.558/2024 depositata, in data 22.02.2024
✓ Dichiara inammissibile l'appello.
✓ Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del costituito che liquida, CP_1 in complessivi € 213,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
✓ Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, 21.01.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola