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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 8246/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonio Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio
Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, l'istante in epigrafe ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_2 dal 2.1.1983 al 18.2.2021, data delle dimissioni intervenute per giusta causa
[...]
(mancato pagamento della retribuzione);
- Di aver presentato domanda al fine di vedersi erogare le prestazioni relative alla cd. Naspi, rigettata dall' ; CP_1
- Di aver presentato avverso tale rigetto ricorso iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord al n. 8623/2021 R.G.;
- Di aver ottenuto con sentenza n. 4942/2023, pubblicata in data 8.11.2023, passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento NASPI conseguente la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la predetta società datrice;
- Di aver sollecitato l' all'esecuzione della sentenza, senza alcun esito. CP_1 Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione in parola, CP_1 accessori, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ L' si è costituito eccependo di aver liquidato ed erogato la prestazione oggetto di causa. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 07.04.2025, parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione, associandosi alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione del CP_1 ritardato pagamento.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento, come confermato e provato dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza (cfr. bonifico accreditato dall' ). CP_1 Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato i presupposti per l'accoglimento della domanda (cfr. domanda Naspi, estratto contributivo, sentenza n. 4942/2023 in atti).
L' non ha, invece, fornito alcuna giustificazione al ritardo nel pagamento, intervenuto nelle CP_1 more del giudizio.
Le spese di lite, pertanto, devono essere liquidate a carico dell' , tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 8246/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Antonio Porcaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni ed Erminio
Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, l'istante in epigrafe ha dedotto:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_2 dal 2.1.1983 al 18.2.2021, data delle dimissioni intervenute per giusta causa
[...]
(mancato pagamento della retribuzione);
- Di aver presentato domanda al fine di vedersi erogare le prestazioni relative alla cd. Naspi, rigettata dall' ; CP_1
- Di aver presentato avverso tale rigetto ricorso iscritto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord al n. 8623/2021 R.G.;
- Di aver ottenuto con sentenza n. 4942/2023, pubblicata in data 8.11.2023, passata in giudicato, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento NASPI conseguente la cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la predetta società datrice;
- Di aver sollecitato l' all'esecuzione della sentenza, senza alcun esito. CP_1 Tanto premesso, ha chiesto la condanna dell' al pagamento della prestazione in parola, CP_1 accessori, con vittoria di spese e attribuzione. CP_ L' si è costituito eccependo di aver liquidato ed erogato la prestazione oggetto di causa. Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 07.04.2025, parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento della prestazione, associandosi alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione del CP_1 ritardato pagamento.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al pagamento.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593;
Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno CP_ l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento, come confermato e provato dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza (cfr. bonifico accreditato dall' ). CP_1 Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato e provato i presupposti per l'accoglimento della domanda (cfr. domanda Naspi, estratto contributivo, sentenza n. 4942/2023 in atti).
L' non ha, invece, fornito alcuna giustificazione al ritardo nel pagamento, intervenuto nelle CP_1 more del giudizio.
Le spese di lite, pertanto, devono essere liquidate a carico dell' , tenuto conto della natura e CP_1 del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in
€ 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli