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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 349/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 349/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 624/2022, emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 20/09/2022, promossa
DA (C.F.: ), residente a [...] C.F._1
NN GA n. 4, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Catia
Puliafito del foro di Caltagirone ed elettivamente domiciliata a Caltagirone presso lo studio della stessa sito in Via Mazzini n. 26 Scala C;
- appellante -
CONTRO
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Parte_2
(C.F.: ) in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico;
- appellato –
E CONTRO (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-Appellato contumace -
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha, in data Parte_3
15 gennaio 2008, stipulato con e con un Controparte_2 Parte_1
contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso con concessione d'ipoteca volontaria a rogito del Notaio (Rep. 28645 – Racc. 7314) per l'importo di Euro Per_1
60.000,00: a garanzia del capitale i mutuatari e concedevano CP_2 Pt_1
ipoteca volontaria per l'importo di Euro 102.000,00 per la quota di ½ ciascuno a favore della Banca cedente, ipoteca iscritta in data 21 gennaio 2008 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Enna sull'immobile sito nel Comune di
Regalbuto alla via Papa NN XXIII n. 5, Foglio 51, Mappale 871, Subalterno
2.
La linea di credito del menzionato contratto di mutuo è stata oggetto di due cessioni in blocco di crediti ( Controparte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Controparte_4
Legislativo n. 385 del 1993.
Stante il mancato pagamento delle rate, con atto di precetto ritualmente notificato in data 8 aprile 2019 la quale successiva cessionaria del Parte_2
credito vantato da , ha intimato ai mutuatari Controparte_3
e di pagare la complessiva somma di Euro Controparte_2 Parte_1
64.588,30 oltre successivi interessi, nei limiti del tasso soglia a decorrere dal primo luglio 2015 sino all'effettivo soddisfo: è seguito il pignoramento immobiliare sui beni concessi in garanzia, iscritto al ruolo al R.G.E. n. 46/2019 del Tribunale di
Enna
ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo, da un lato, Parte_1
l'opponibilità alla procedura del diritto di abitazione derivante da un provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto in data 20 giugno 2019 e, dall'altro, la mancata annotazione dell'intervenuta cessione del credito sul cespite pignorato: la ha chiesto di ritenere e dichiarare inammissibile l'intrapresa esecuzione Pt_1
in proprio danno per la sussistenza, in capo al cespite pignorato, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale del Tribunale di Enna del 2.12.2013, trascritto antecedentemente al pignoramento immobiliare e confermato nella Sentenza del
Tribunale civile di Enna n. 246 dell'11.05.2016, titoli che a suo dire precludevano l'espropriabilità e la vendibilità del bene.
Radicatosi il contraddittorio con la creditrice esecutante con Parte_2
ordinanza del 7 agosto 2021, comunicata in data 9 agosto 2021, il G.E. ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata e dando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente per la trattazione del merito secondo i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Incoata la fase di merito ad opera di , con sentenza n. 624 del 2022, Parte_1
pubblicata il 20 settembre 2022, il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata dalla in quanto il giudizio di merito era stato Pt_1
incardinato oltre il termine perentorio indicato dal Giudice dell'esecuzione, atteso che l'atto introduttivo del giudizio, introitato con ricorso anziché con citazione, era stato notificato il 2 novembre 2021 allorché il termine perentorio di 60 giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione era già spirato.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 624 del 2022 al fine di Parte_1
ottenerne la riforma con le seguenti statuizioni: “ritenere tempestiva la riassunzione del giudizio di merito per l'iscrizione a ruolo nei termini e conseguentemente ammissibile l'opposizione; dichiarare la priva della titolarità Parte_2
attiva all'azione esecutiva per carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito e mancata annotazione nei Registri immobiliari;
dichiarare opponibile il diritto di abitazione della al pignoramento Parte_1
immobiliare; -riformare la sentenza di primo grado anche sotto il profilo della condanna alle spese, con riconoscimento in favore dell'istante delle spese di primo e secondo grado”.
Si è costituita in giudizio la creditrice esecutante instando per Parte_2
il rigetto del gravame azionato dalla . Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio la parte appellante ha Pt_1
dato atto che l'immobile esecutato era stato attribuito giusta decreto di trasferimento n. 98/2025 del 31.05.2025, instando pertanto per la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e per la compensazione delle spese del presente grado del giudizio: disposta la precisazione delle conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, vada dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza alla luce delle considerazioni di seguito evidenziate.
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata e l'art. 306 c.p.c., applicabile al giudizio di gravame ex art.359 c.p.c., nulla statuisce con riguardo ai giudizi di impugnazione. Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese e la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza: a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio ed ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass.
3 agosto 1999 n. 8387).
Le spese di lite del presente giudizio vanno addossate alla parte appellante Pt_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 349/2022 R.G. promosso da , per la riforma della Parte_1
sentenza n. 624 del 2022, pubblicata il 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di
Enna, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
spese liquidate in Euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario Parte_2
spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 349/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 624/2022, emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 20/09/2022, promossa
DA (C.F.: ), residente a [...] C.F._1
NN GA n. 4, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Catia
Puliafito del foro di Caltagirone ed elettivamente domiciliata a Caltagirone presso lo studio della stessa sito in Via Mazzini n. 26 Scala C;
- appellante -
CONTRO
nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Parte_2
(C.F.: ) in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa P.IVA_1 giusta procura in atti dall'Avv. Renato Sardi ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico;
- appellato –
E CONTRO (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
-Appellato contumace -
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha, in data Parte_3
15 gennaio 2008, stipulato con e con un Controparte_2 Parte_1
contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso con concessione d'ipoteca volontaria a rogito del Notaio (Rep. 28645 – Racc. 7314) per l'importo di Euro Per_1
60.000,00: a garanzia del capitale i mutuatari e concedevano CP_2 Pt_1
ipoteca volontaria per l'importo di Euro 102.000,00 per la quota di ½ ciascuno a favore della Banca cedente, ipoteca iscritta in data 21 gennaio 2008 presso la
Conservatoria dei registri immobiliari di Enna sull'immobile sito nel Comune di
Regalbuto alla via Papa NN XXIII n. 5, Foglio 51, Mappale 871, Subalterno
2.
La linea di credito del menzionato contratto di mutuo è stata oggetto di due cessioni in blocco di crediti ( Controparte_3 [...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Controparte_4
Legislativo n. 385 del 1993.
Stante il mancato pagamento delle rate, con atto di precetto ritualmente notificato in data 8 aprile 2019 la quale successiva cessionaria del Parte_2
credito vantato da , ha intimato ai mutuatari Controparte_3
e di pagare la complessiva somma di Euro Controparte_2 Parte_1
64.588,30 oltre successivi interessi, nei limiti del tasso soglia a decorrere dal primo luglio 2015 sino all'effettivo soddisfo: è seguito il pignoramento immobiliare sui beni concessi in garanzia, iscritto al ruolo al R.G.E. n. 46/2019 del Tribunale di
Enna
ha proposto opposizione all'esecuzione eccependo, da un lato, Parte_1
l'opponibilità alla procedura del diritto di abitazione derivante da un provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto in data 20 giugno 2019 e, dall'altro, la mancata annotazione dell'intervenuta cessione del credito sul cespite pignorato: la ha chiesto di ritenere e dichiarare inammissibile l'intrapresa esecuzione Pt_1
in proprio danno per la sussistenza, in capo al cespite pignorato, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale del Tribunale di Enna del 2.12.2013, trascritto antecedentemente al pignoramento immobiliare e confermato nella Sentenza del
Tribunale civile di Enna n. 246 dell'11.05.2016, titoli che a suo dire precludevano l'espropriabilità e la vendibilità del bene.
Radicatosi il contraddittorio con la creditrice esecutante con Parte_2
ordinanza del 7 agosto 2021, comunicata in data 9 agosto 2021, il G.E. ha rigettato l'opposizione ritenendola infondata e dando termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente per la trattazione del merito secondo i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Incoata la fase di merito ad opera di , con sentenza n. 624 del 2022, Parte_1
pubblicata il 20 settembre 2022, il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile l'opposizione spiegata dalla in quanto il giudizio di merito era stato Pt_1
incardinato oltre il termine perentorio indicato dal Giudice dell'esecuzione, atteso che l'atto introduttivo del giudizio, introitato con ricorso anziché con citazione, era stato notificato il 2 novembre 2021 allorché il termine perentorio di 60 giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione era già spirato.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 624 del 2022 al fine di Parte_1
ottenerne la riforma con le seguenti statuizioni: “ritenere tempestiva la riassunzione del giudizio di merito per l'iscrizione a ruolo nei termini e conseguentemente ammissibile l'opposizione; dichiarare la priva della titolarità Parte_2
attiva all'azione esecutiva per carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito e mancata annotazione nei Registri immobiliari;
dichiarare opponibile il diritto di abitazione della al pignoramento Parte_1
immobiliare; -riformare la sentenza di primo grado anche sotto il profilo della condanna alle spese, con riconoscimento in favore dell'istante delle spese di primo e secondo grado”.
Si è costituita in giudizio la creditrice esecutante instando per Parte_2
il rigetto del gravame azionato dalla . Pt_1
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del giudizio la parte appellante ha Pt_1
dato atto che l'immobile esecutato era stato attribuito giusta decreto di trasferimento n. 98/2025 del 31.05.2025, instando pertanto per la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire e per la compensazione delle spese del presente grado del giudizio: disposta la precisazione delle conclusioni, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25 settembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, vada dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza alla luce delle considerazioni di seguito evidenziate.
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata e l'art. 306 c.p.c., applicabile al giudizio di gravame ex art.359 c.p.c., nulla statuisce con riguardo ai giudizi di impugnazione. Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese e la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza: a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio ed ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass.
3 agosto 1999 n. 8387).
Le spese di lite del presente giudizio vanno addossate alla parte appellante Pt_1
nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr. Cass. n. 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 349/2022 R.G. promosso da , per la riforma della Parte_1
sentenza n. 624 del 2022, pubblicata il 20 settembre 2022, emessa dal Tribunale di
Enna, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1
spese liquidate in Euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario Parte_2
spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Caltanissetta, 5 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico