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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1081/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 10.9.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in UR (CZ) elett.te dom.to in San Pietro a AI (CZ) Parte_1
presso lo studio dell'avvocato Antonio Procopio del Foro di Catanzaro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato telematicamente all'atto di citazione.
Attore
contro
corrente in Mogliano Veneto (TV), in persona dei procuratori speciali Controparte_1
e , rappresentata e difesa, in forza di procura generale allegata Controparte_2 Controparte_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.to Vittorio Vaira del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso il difensore
ON
1 , in atti gen.to, res. in Novi Ligure (AL), rappresentato e difeso dall'Avv.to Ernesto Controparte_4
Mazzucchelli del Foro di Alessandria come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso.
Convenuto
OGGETTO: azione di risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: per tutte e tre le parti costituite:vedi fogli di precisazione conclusioni depositati sul
PCT.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 [...]
nonché in qualità di proprietario e conducente del veicolo coinvolto CP_1 Controparte_4
nel sinistro, esponendo tra l'altro:
che in data 9 giugno 2019 l'attore, all'epoca di anni 56, stava facendo un giro in motocicletta lungo la SP 158 con direzione Gavi Novi Ligure, quando, nell'impegnare un curva volgente a destra si trovava improvvisamente di fronte l'autovettura Citroen C3 condotta da CP_4
che invadeva la corsia di marcia di pertinenza del motociclo, sicché egli, pur frenando
[...]
non poteva in alcun modo evitare l'impatto fra i veicoli;
che, per l'occorso, l'attore era dunque elitrasportato dal 118 al P.S. dell'Ospedale di
Alessandria, con la diagnosi e le cure conseguenti (frattura esposta del femore sx) con necessità di intervento chirurgico di osteosintesi;
che, sottopostosi dopo la completa guarigione, a visita medico-legale, aveva riportato quali lesioni un'I.T.T al 100%, di gg. 69, parziale al 50% di gg. 90 e parziale al 25% di gg. 103 ed un'I.P. di 18 punti percentuali, come da relazione allegata del CTP;
che nonostante i gravi danni subiti nulla aveva ricevuto dalla compagnia di assicurazione del
, la quale aveva declinato la responsabilità del proprio CP_4 Controparte_5
assistito; di aver, dunque, diritto al risarcimento di tutti i danni subiti - ivi compreso il danno morale e la personalizzazione del danno, per complessivi € 68.227,25 nonché le spese mediche, ammontanti ad € 304.
2 Ciò premesso agiva dunque l'attore per ottenere la condanna dei convenuti all'integrale ristoro dei danni patiti, o, in subordine, al riconoscimento di pari concorso nel sinistro ai sensi dell'art. 2054 comma II c.c.
Si costituiva in giudizio la quale, in estrema sintesi, contestava esservi Controparte_1
responsabilità del convenuto proprio assicurato, asserendo che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale - come da egli stesso confessato ai Carabinieri che lo avevano sentito poco dopo il sinistro - a causa del fondo stradale scivoloso perché bagnato dalle recenti piogge, impegnando la curva destrorsa in questione aveva perso il controllo del suo motociclo ed era andato ad impattare contro l'autovettura condotta dal , il quale stava CP_4
regolarmente procedendo a destra nella sua corsia di marcia. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.
Analoga posizione difensiva venuta tenuta dall'altro convenuto, il conducente e proprietario dell'automezzo , il quale evidenziava che, come risultava dalla posizione di quiete Controparte_4
del suo veicolo, rilevata dai Carabinieri e risultante dalle numerose fotografie dalle forze dell'ordine scattate, stava tenendo rigorosamente la sua destra quando era stato improvvisamente investito dal motociclo proveniente dal senso opposto condotto dal . Pt_1
Pertanto chiedeva anch'egli il rigetto delle domande attoree.
La causa veniva istruita oltre che con produzioni documentali ( veniva acquisita anche copia integrale del rapporto di Intervento dei Carabinieri di Capriata d'Orba), con l'interrogatorio formale dell'attore e libero del convenuto , nonché con l'assunzione della deposizione CP_4
testimoniali delle persone presenti sul luogo del sinistro, e cioè la moglie del convenuto
[...]
, l'amico dell'attore e il verbalizzante CP_6 Parte_3 Controparte_7
All'esito della svolta istruttoria il Tribunale decide come segue sulla domanda attorea.
La domanda attorea appare infondata.
L'attore infatti non ha in alcun modo provato che l'impatto tra i due veicoli sia avvenuto per fatto e colpa del conducente dell'autovettura, il quale avrebbe invaso la corsia di marcia in cui stava procedendo la moticicletta.
3 Di tale fatto non vi è nemmeno un principio di prova, tale non potendo considerarsi la generica testimonianza di , il quale a bordo del suo motociclo, precedendo di molti metri Parte_3
l'attore, non ha visto il sinistro oggetto di causa, e, per quanto qui di interesse, si è limitato a dichiarare che in prossimità della curva in cui era poi avvenuto il sinistro aveva incrociato “un' auto che non viaggiava tenendo bene la sua destra” il che da un lato non fornisce neppure la certezza che si trattasse proprio dell'auto del , dall'altro non equivale certo a testimoniare che CP_4
l'auto del convenuto avesse invaso la corsia di marcia delle moto al momento in cui sopraggiungeva il . Pt_1
Nel tentativo di dare una qualche parvenza di attendibilità alla versione del sinistro da lui fornita l'attore ha allegato che, probabilmente, il conducente dell'autovettura aveva invaso la corsia di marcia opposta perché intenzionato a svoltare in una strada sterrata che si trovava alla sua sinistra, e ha depositato una perizia tecnica di parte che sostiene questa tesi., in base all'esame dei danni riportati dall'auto del . CP_4
Tuttavia va subito evidenziato che non è stata data alcuna prova dell' esistenza di una strada, posta a sinistra del su cui egli avrebbe potuto immettersi svoltando a sinistra. Al CP_4
contrario tutte le numerose fotografie agli atti (prodotte dalle parti, allegate al rapporto dei
Carabinieri, e persino quelle allegate alla relazione della perizia di parte attorea) non mostrano la presenza di alcuna strada.
In particolare nella perizia di parte vi è solo una fotografia satellitare da cui si rileva la presenza di tracce di mezzi agricoli fra i campi ai lati della provinciale su cui è occorso il sinistro, il che non prova che vi sia una strada carrabile da normali automezzi. Un tanto è infatti stato confermato dall'Appuntato Coppola, il quale nella sua deposizione ha dichiarato di ricordare la presenza, sul luogo del sinistro, di una rampa che conduce ai campi, ma ha escluso, vista la ripidità e la chiara destinazione agricola, che questa potesse essere percorsa da un'autovettura. Va poi tenuto conto del fatto che, come osservato dal convenuto nel corso del suo interrogatorio, non si CP_4
vede per quale motivo egli avrebbe dovuto recarsi in mezzo ai campi coltivati, invece che, come da lui e la moglie da sempre sostenuto, essere diretto a Gavi per una festa domenicale.
D'altro canto il pronunciato spostamento a sinistra della ruota anteriore sinistra della Citroen condotta da , ben visibile nelle fotografie che ritraggono il mezzo scattate sul posto dai CP_4
militari intervenuti, ben si può spiegare con il forte colpo ricevuto dalla ruota e dalla fiancata
4 anteriore sinistra dell'auto a seguito dell'urto con la moto. Il che tra l'altro esclude quanto sostenuto dal perito di parte attrice in merito al fatto che l'urto fra di due veicoli sarebbe stato di tipo strisciante, al contrario l'entità dei danni, assai gravi, subiti da entrambi i veicoli coinvolti, ben visibili nelle fotografie agli atti, rende chiaro che si è trattato di un urto incidente.
Ciò detto nel caso di specie non si può neppure applicare la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.p.c. Sussistono infatti prove e plurimi indizi, tutti gravi precisi e concordanti, che inducono il Tribunale a ritenere che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'attore.
L'indizio, se non una vera e propria prova, più dirimente, si trova nelle dichiarazioni che l'attore ha reso per telefono all'appuntato due giorni dopo il sinistro. Tali dichiarazioni risultano CP_7
dall'annotazione di servizio 11 giugno 2019 allegata al rapporto dei Carabinieri in atti, documento che, costituendo atto pubblico, fa fede fino a querela di falso. Ebbene risulta da tale annotazione che il , chiesto dal Carabiniere di riferire sulla dinamica del sinistro dichiarò che, Pt_1
nell'affrontare la curva, aveva perso il controllo della moto essendo il manto stradale umido in quanto poco prima era piovuto.
La difesa attorea ha tentato di sminuire l'importanza di tale dichiarazione affermando che era stata resa nell'immediatezza del sinistro quando ancora il era sotto shock. Invece lo stato Pt_1
di shock del può tranquillamente escludersi, sia perché l'annotazione dà atto che questi, Pt_1
prima di parlare della dinamica del sinistro, si era diffusamente soffermato sulla descrizione del suo stato di salute e delle cure cui era sottoposto, il che conferma la sua lucidità, sia perché non è affatto vero che la dichiarazione è stata raccolta subito dopo l'incidente, collocandosi invece ben due giorni dopo, quando il era in cura in ospedale. Pt_1
A ben vedere poi la dichiarazione del – come detto rilasciata appena due giorni dopo il Pt_1
sinistro - più che per quello che dice è dirimente per quello che non dice.
Ed infatti, se fosse stato vero che il aveva invaso la corsia in cui procedeva il motociclista CP_4
cagionando l'incidente in cui il aveva riportato gravi lesioni, questi non avrebbe mancato Pt_1
di evidenziarlo ai Carabinieri, così denunciando la controparte per quanto causato con tale scorretta condotta di guida.
5 Oltre alla dichiarazione a contenuto confessorio del , prova che il convenuto stava Pt_1
viaggiando regolarmente alla sua destra anche la deposizione delle sig.ra la Controparte_6
quale, dopo aver confermato che lei e il marito si stavano recando a Gavi per una festa da amici, ha dichiarato che prima del sinistro il marito stava percorrendo la strada provinciale a velocità moderata e mantenendo rigorosamente la sua destra, il che conferma quanto dichiarato nell'interrogatorio libero dal convenuto, circa il fatto che, proprio perché spaventato dalla sopravvenienza di motociclette ad alta velocità, se ne stava sulla sua destra.
Né si può sostenere, come per la prima volta sostenuto da parte attrice in comparsa conclusionale, che la deposizione della teste sia nulla in quanto moglie del convenuto (in regime di CP_6
comunione dei beni) e in quanto e vittima del sinistro (in quanto trasportata a bordo della vettura del marito). Circa il primo punto va infatti evidenziato come non si instauri alcuna comunione matrimoniale su quanto ricevuto personalmente da uno dei coniugi a titolo di risarcimento del danno ( art. 179 lett e) c.c.), inoltre il convenuto è già stato da tempo risarcito. Circa il secondo punto va osservato che, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, la sig.ra CP_6
non è affatto una “vittima” del sinistro in oggetto non avendo riportato danni di nessun tipo né avendo mai reclamato risarcimenti negli anni, ormai oltre cinque, successivi al sinistro.
Costituiscono inoltre indizio grave e preciso che il conducente dell'autovettura stesse regolarmente viaggiando sulla sua destra anche le fotografie che ritraggono la Citroen in stato di quiete dopo il sinistro, immagini da cui risulta che l'auto si trovava con le sue ruote di destra sulla linea destra di delimitazione della carreggiata.
E' vero che, in astratto, si potrebbe sostenere che l'auto sia stata spostata dopo l'urto, ma tale tesi non convince. Infatti da un lato la teste ha confermato che, quando, subito dopo CP_6
l'incidente, è scesa dall'auto che si era fermata, si è ritrovata sulla banchina laterale erbosa;
dall'altro il Carabiniere ha confermato quanto dichiarato da nel corso CP_7 CP_4
dell'interrogatorio e cioè che i Carabinieri gli avevano chiesto se avesse spostato l'auto ma lui aveva dichiarato di non averlo fatto. Tale versione appare del tutto credibile se si tiene conto anche dei gravissimi danni subiti dalla vettura ( la ruota sinistra appare scoppiata e disassata) che inducono a ritenere che, quanto meno fino all'arrivo dei soccorsi, l'auto sia in effetti rimasta lì dove si trovava subito dopo il forte urto.
6 Infine circa il presumibile punto d'urto va innanzitutto osservato che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea secondo cui il avrebbe tentato di evitare l'urto frenando, Pt_1
nessun segno di frenata è stato dai verbalizzanti rilevato sul posto;
e che invece vi erano le tracce ematiche lasciate dal ferito ( vedi fotografie), anch'esse tutte marcatamente all'interno della corsia di marcia dell'autovettura; elemento questo che, unitamente alla posizione di quiete della vettura ha indotto i Carabinieri (vedi deposizione ), con una valutazione assolutamente CP_7
ragionevole che il Tribunale ritiene di condividere, a collocare il punto d'urto poco prima del punto di quiete della vettura (che se non altro per inerzia subito dopo l'urto ha certamente percorso qualche metro prima che il motore si spegnesse), ma sempre rigorosamente all'interno della corsia di marcia dell'automobile.
In conclusione per tutti i motivi di cui sopra, non è possibile accogliere la domanda dell'attore che deve dunque essere integralmente rigettata.
Spese legali.
Le spese di lite, calcolate sul valore della somma richiesta dall'attore, seguono la soccombenza di questo e si liquidano in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 52.000,00 ed € 260.000, valori compresi tra i medi e i minimi in considerazione della semplicità delle questioni proposte ( tutte in fatto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
1) Rigetta le domande dell'attore.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_2 Controparte_4
spese che liquida, per ciascuno di essi, in € 8.000,00 per compensi, Controparte_1
oltre al 15% sul compenso per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 16 settembre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Antonella Dragotto)
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