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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5941 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 Di Natale, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente – CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 07.07.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.07.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta per i seguenti motivi. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100% e
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che necessiti di assistenza continua a far data dal 21.12.2023, data della visita di revisione (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato). Tali conclusioni sono state ribadite dal Consulente anche a fronte delle osservazioni formulate dal CTP dell'Istituto. Sicché, attesa la coerenza della valutazione operata dal CTU non sussistono ragioni per discostarsene. Dunque, la percentuale di invalidità riscontrata è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto. Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 21.12.2023. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 29.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 21.12.2023;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 07.07.2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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