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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 1004/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Berarducci Parte_1 C.F._1
Marisa Concetta, presso il cui studio, con sede a Vasto, in Via Giulio Cesare n.82/B, è
elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
( , in persona del legale rapp.te p.t. e PA P.IV_1
a.u. , rappresentata e difesa dall'avv. Esposito Giuliano, presso il cui Controparte_2
studio, con sede a San Severo, in Via Teano Appulo n.70, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
FATTO
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Parte_1 CP_1 TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico Controparte_3
, per ivi sentir dichiarare l'inadempimento della convenuta all'obbligo Controparte_2
di trasferire la titolarità del bene immobile in favore di esso attore, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti nella misura di €. 105.500,00 (pari alla stima del terreno al momento del conferimento nella società ed CP_1
emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. avente ad oggetto l'appartamento sito a Torino di Sangro, in Via Roma n.48, secondo piano, in catasto al foglio 26, p.lla
4517, sub 12, oltre garage al piano interrato in catasto al foglio 26, p.lla 4517 sub 25.
A sostegno della domanda ha dedotto che con verbale di assemblea straordinaria Pt_1
della c.f. e p.iva n. , corrente in Torino di Sangro, in data PA P.IV_2
30 luglio 2007, dinanzi al dott. , Notaio alla sede di Vasto, veniva Persona_1
deliberata l'acquisizione dell'azienda individuale dell'attore Parte_1
(conferente) per un valore di stima, ex art. 3465 c.c., pari ad € 105.500,00, come da perizia giurata del dr. Giuliano Esposito, revisore dei conti, commercialista in Vasto;
e che il predetto capitale netto conferito è consistito in prevalenza nel valore di un terreno di proprietà dell'attore individuato in agro Torino di Sangro al FG 26 p.lla 844 di complessivi mq. 1370 inquadrato nel PRG del comune di Torino di Sangro in parte zona
B2, per mq 1085 ed in parte residua in zona F2 ed in zona P, in relazione al quale la ditta conferente aveva intenzione di realizzare un complesso immobiliare già in possesso di certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torino di
Sangro in data 16/07/2007.
Ha aggiunto l'attore che per effetto del citato conferimento veniva determinato un aumento di capitale sociale della come segue: , quota di PA Parte_2
€ 58.000,00; , quota di € 58.000,00; , quota di € Controparte_2 Parte_1
1.000,00, per un totale di € 117.000,00.
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Ha riferito che, ottenuta la concessione di un mutuo fondiario la ha così PA
realizzato, sul ridetto terreno, n.15 appartamenti con annessi attici, tutti alienati;
che in data 26/04/2012, con atto per notaio di Termoli, la Persona_2 [...]
è subentrata alla con contestuale conferimento, alla PA CP_1
società cessionaria, degli immobili della cedente, compreso quello di parte attrice.
Ha precisato di aver stipulato, in data 16/07/2014, un preliminare di vendita e presa di possesso con la avente ad oggetto “appartamento al piano PA
secondo sito in Torino di Sangro alla via Roma n.48 meglio in catasto al foglio 26, p.lla
4517, sub 12, oltre garage al piano interrato in catasto al foglio 26, p.lla 4517 sub 25”;
che, con il detto preliminare veniva concesso ad esso il possesso Parte_1
immediato delle ridette unità immobiliari e consentito l'uso delle parti condominiali.
Ha rappresentato che il suddetto immobile è ancora gravato da ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario concesso dalla alla e che Controparte_4 CP_1
quest'ultima non ha provveduto a liberare l'appartamento dal predetto vincolo sullo stesso gravante, contravvenendo a quanto si era, invece, impegnata a fare con il conferimento del terreno di proprietà dell'attore nella società; e che a nulla sono valsi i ripetuti solleciti diretti ad ottenere la stipula dell'atto di compravendita.
Sulla base delle circostanze appena riferite, all'udienza del 13 settembre 2024, fissata a trattazione scritta, ha concluso: “in via preliminare, dichiarare la Parte_1
nullità della procura della parte convenuta e della conseguente costituzione, per il
conflitto di interessi dell'odierno Avv Stabilito Giuliano Esposito, Abogado del Foro di
Foggia, nei fatti di causa, per le ragioni tutte sollevate sin dalla prima udienza, nelle
prime memorie ex art.183 co.6 cpc e, ribadite anche nel corso del Giudizio. Con
vittoria di spese e compensi professionali, otre rimborso spese generali IV e CPA come
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per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marisa Berarducci, la quale dichiara di
aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Nel merito, dichiarare, anche a seguito dei relativi conferimenti, la sostanziale continuità gestionale e commerciale,
tra la e la ( CP_1 PA Controparte_5
con la medesima p.IV), per le ragioni espresse nelle memorie in atti e nel corso del
giudizio, anche a seguito dell'istruttoria espletata e, per l'effetto: a) In via principale, accertare che la C.F E P.IV (oggi PA P.IV_1
P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., si è Controparte_5 P.IV_1
resa inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico
previsto nel contratto preliminare concluso il 16-07-2014 e, pertanto, si è resa
inadempiente all'obbligo di trasferire la titolarità del bene in favore della parte attrice, sopportandone tutti gli oneri (estinzione mutuo ipotecario – cancellazione
ipoteca) ed i costi fiscali;
b) Accertare e dichiarare che l'inadempimento della società convenuta ha prodotto un notevole danno alla parte attrice, la quale ha conferito un
bene del valore di € 105.000,00 nel 2007 e, ad oggi, non ha ottenuto il trasferimento della proprietà, subendo, nelle more del giudizio, come preannunciato sin dall'inizio
della causa, l'espropriazione immobiliare delle sue proprietà (TR. N. Parte_3
66/2020 R.G.) e, per l'effetto condannare la società convenuta al risarcimento dei
danni subiti e subendi, nella misura di € 105.000,00, stima del terreno al momento del conferimento nella società e/o, comunque, in quella maggiore o minore CP_1
somma ritenuta di giustizia che risulterà accertata nel corso di causa, anche alla luce della stima e vendita dei beni della parte attrice rientranti nel compendio pignorato
della procedura n. 66/2020 RGEI del Tribunale di Vasto, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi dalla data del conferimento;
c) atteso il versamento del prezzo già avvenuto, pari al valore del terreno conferito, emettere sentenza costitutiva ex art.
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2932 cod. civ., che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente
alle seguenti unità immobiliari: “appartamento al piano secondo sito in Torino di
Sangro alla Via Roma n. 48 meglio in catasto al foglio 26, p.lla 4517, sub 12, oltre
garage al piano interrato in catasto al foglio 26, p.lla 4517 sub.25”, realizzati in virtù di C.E. n. 3533 del 08.08.2008 e n. 3802 del 20.07.2012, nonché SCIA n. 1869 del
03.03.2014, con lavori ultimati e certificazione APE rilasciata in data 31.05.2011 e
26.10.2011, in possesso di certificato di agibilità n.3/2014, rilasciato dal Comune di
Torino di Sangro, con oneri (estinzione mutuo ipotecario – cancellazione ipoteca) e costi anche fiscali a carico della convenuta società; d) Ordinare conseguentemente al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti, la sua trascrizione ai sensi dell'art.
2652 n. 2, cod. civ, con esonero da ogni responsabilità; e) Con vittoria di spese e compensi professionali, otre rimborso spese generali IV e CPA come per legge, con
distrazione in favore dell'Avv. Marisa Berarducci, la quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.
Si è costituita in giudizio la la quale, nel contestare PA
integralmente gli avversi assunti, ha chiesto il rigetto della domanda e declaratoria d'inammissibilità della stessa.
Ha contestato le circostanze in fatto per come rappresentate dall'attore, ha eccepito carenze probatorie degli assunti avversi e violazione dell'art. 2932 C.C.
Sulla base delle riferite deduzioni, la , all'udienza del 13 PA
settembre 2024, fissata a trattazione scritta, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, rigettare la domanda di nullità
della procura per conflitto di interessi del procuratore Avv. Stabilito Giuliano Esposito
rimasto relegato nell'alveo della mera illazione per le ragioni esposte nelle memorie
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ex art. 183 co. 6 c.p.c. n.1,2 e 3 e nelle note di udienza ed essendo, inoltre,
intempestiva la proposizione domanda in occasione delle conclusioni, e comunque per non aver mai operato per conto del nella rappresentanza giudiziale a Parte_1
favore o contro.
- ancora in via preliminare, rigettare la domanda di nullità della procura per conflitto
di interessi del procuratore Avv. Stabilito Giuliano Esposito in quanto le questioni sollevate attengono al più a fatti di natura tributaria attinenti la professione di
dottore commercialista/fiscalista, e non aventi alcuna connessione con la domanda di parte avversa. - con vittoria di spese e competenze e onorari;
- nel merito, in via
principale e pregiudiziale, rigettare la domanda attorea in quanto nulla per carenze
probatorie in fatto e in diritto per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, dichiarandola inammissibile per quanto meramente esplorativa e indeterminata;
-
in via preliminare pregiudiziale, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della avversa domanda poiché non preceduta dalla obbligatoria
procedura di mediazione;
- in subordine accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di permuta immobiliare in quanto estraneo alla convenuta e per l'effetto che
nulla è dovuto dalla ( oggi ) a PA Controparte_5 Pt_1
in funzione del preliminare del 16/07/2014 ovvero, a titolo di risarcimento
[...]
danni, in funzione di altre ragioni addotte, in relazione ai fatti del 2007 stante la assoluta indeterminatezza della domanda risarcitoria e considerato, altresì, che l'On.le
Giudicante ha dichiarato in data 25/01/2024 inutilizzabile e tardiva la produzione documentale effettuata dall'attore all'udienza del 13/10/2023 ossia la perizia di stima
della dott.ssa comunque inconferente ai fini della domanda di parte avversa. Per_3
- condannare al pagamento di quelle somme che il Tribunale riterrà di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite;
- dichiarare inammissibile la richiesta ex
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art. 2932 c.c. per i motivi suesposti;
- dichiarare inammissibile “la richiesta ex art.
2652 n. 2 cod. civ., con esonero da ogni responsabilità”, per i motivi suesposti;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
In corso di causa sono stati ammesse le prove orali articolate dalla parti nonché la ctu richiesta dall'attore. Transitato il fascicolo sul ruolo dello scrivente magistrato – in virtù
di provvedimento presidenziale – con note di trattazione scritta per l'udienza del 13 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e con ordinanza del 19 settembre
2024 sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Deve, preliminarmente, esaminarsi l'eccezione di nullità della procura per conflitto di interessi dell'avvocato stabilito Giuliano Esposito, abogado del Foro di Foggia, per aver egli - dottore commercialista e revisore dei conti iscritto al n.21897 ex D.M 12/04/1995,
con studio in Vasto (CH) al Viale D'Annunzio n.85, in virtù di tale ruolo – su incarico di esso attore, redatto la relazione di stima del complesso aziendale dell'attore da conferire nella per essere stato il commercialista dell'attore dal 2005 PA
al 2014, e per aver, di fatto, curato e seguito anche tutte le vicende tra la parte attrice e la prima e la poi;
essendo, altresì, il PA PA
coniuge dell'attuale legale rappresentante p.t., . Controparte_2
Rileva il giudicante che la predetta eccezione non è tardiva, essendo stata correttamente formulata con la prima difesa successiva alla costituzione avversaria
(udienza del 3 marzo 2020) e reiterata con la memoria ex art. 183, co. VI, n.1, c.p.c..
Ha dedotto l'attore che il conflitto d'interessi è desumibile dal codice deontologico,
poiché il mandato nella presente causa ha determinato la violazione del segreto sulle informazioni, oggetto del giudizio, fornite dalla parte attrice nel corso del rapporto
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fiduciario con il commercialista che ha assunto la difesa, nella medesima vicenda,
oggetto della presente causa, della parte avversa;
perché il suddetto difensore è a conoscenza di fatti e affari della parte attrice che possono favorire ingiustamente la sua assistita;
perché l'adempimento di un precedente mandato con la parte attrice limita l'indipendenza dell'attuale legale nello svolgere il suo incarico.
Innanzitutto, va detto che l'avvocato può, ad esempio, esercitare la professione di commercialista, di consulente del lavoro, di giornalista pubblicista e di revisore contabile con iscrizione ai relativi albi, per espressa previsione della legge professionale e che, a norma dell'art. 68, co.1, del codice deontologico forense “L'avvocato può
assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”.
E', altresì, vero, che l'art. 68, preveda anche che “2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.
3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”.
Nel caso in esame, tuttavia, la parte attrice era stata precedentemente assistita dall'odierno abogado stabilito non quale avvocato, bensì nella sua veste di dottore commercialista.
E' incontestato, infatti, che nel 2007 il dr. Giuliano Esposito, nella sua qualità di revisore dei conti e commercialista, iscritto nell'apposito albo, ebbe a redigere la perizia giurata di stima ex art. 2465 c.c. e art. 2343 c.c. dell'azienda individuale detenuta dall'odierno attore, azienda poi conferita nel capitale sociale della CP_1
[... (p.iva ); la detta perizia di stima fu poi allegata, per espressa previsione P.IV_2
normativa, al verbale di assemblea straordinaria della (rep. n. 155324, CP_1
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racc. n. 31890) che discusse e deliberò su acquisizione di azienda a seguito di conferimento da parte del conferente , aumento di capitale sociale e Parte_1
costituzione di riserve straordinarie di cui all'art. 2481 bis C.C. e conseguenti delibere di cui all'art. 2480 C.C.; verbale che risulta mai impugnato da nessuno degli aventi diritto.
Considerato che la presente causa ha ad oggetto l'inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo e che l'odierno attore ha premesso di aver stipulato in data 16 luglio 2014 un preliminare di vendita e presa di possesso con la
[...]
in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. relativo PA
all'appartamento al piano secondo sito in Torino di Sangro alla via Roma n.48, in catasto al foglio 26, p.lla 4517, sub 12, oltre garage al piano interrato, in catasto al foglio 26,
p.lla 4517 sub 25, il medesimo non ha indicato di quali fatti ed affari è venuto a conoscenza nella veste di commercialista l'odierno abogado Esposito, che possano in qualche modo aver favorito la convenuta, diversi dal contenuto della perizia di stima –
allegata al predetto verbale di assemblea - e non ravvisabili dagli atti di causa.
Né soccorrono la tesi attorea le dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 [...]
e (udienze 17.11.2021 e 8.02.2022) dalle quali risulta Tes_2 Testimone_3
che l'odierno difensore della convenuta fosse il soggetto che faceva visionare gli appartamenti posti in vendita realizzati dalla che firmava gli assegni, PA
era in contatto con i fornitori, conduceva la trattativa ed accompagnava i clienti dal notaio: tali attività non costituiscono fatti e/o affari dell'attore ma attengono ad un ruolo ricoperto per la società costruttrice prima e, a seguito dell'atto pubblico per
Notar di Termoli 26 aprile 2012 (conferimento in società) per la Per_2 [...]
poi. CP_1
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Ad ogni modo, la conseguenza di un'eventuale declaratoria di nullità della procura –
che, si ribadisce, nella fattispecie in esame non sussiste – non sarebbe quella della nullità del giudizio, bensì della partecipazione al giudizio della parte che ha conferito il mandato al difensore in conflitto d'interessi.
Viene, quindi, al vaglio del giudicante l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
L'eccezione è infondata, in quanto l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale e dunque non è soggetta a mediazione obbligatoria
(Tribunale di Forlì, sent. n. 367 del 10.05.2023).
Nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 12 settembre 2024 l'attore ha concluso, tra l'altro, per la declaratoria, anche a seguito dei relativi conferimenti, della sostanziale continuità gestionale e commerciale tra la e la CP_1 PA
(oggi . Controparte_5
Tale conclusione costituisce domanda nuova, che introduce un thema decidendum
ulteriore rispetto a quello dell'originaria domanda, involgendo un accertamento che esula dall'inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico ex art. 2932 c.c..
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, si ha "mutatio libelli"
quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un " petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si
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spostino i termini della controversia (Cass. 28/01/2015, n.1585; Cass. 13/8/2018
n.20716 e Cass. 15/01/2019 n. 834).
Tale orientamento è stato, da ultimo, confermato con l'ordinanza del 14 marzo 2024,
con la quale i giudici della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “l'evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria ex art.
183, co. VI, c.p.c. nella sua formulazione pre-Cartabia, di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale con l'atto introduttivo del
giudizio, non importa tardivo mutamento della causa petendi, nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge,
della quale il giudice è tenuto a conoscere”.
Pertanto, la declaratoria della sostanziale continuità gestionale e commerciale tra la e la (oggi , invocata nelle CP_1 PA Controparte_5
conclusioni rassegnate all'udienza del 12 settembre 2024, risulta inammissibile.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, si può ritenere raggiunta la prova in ordine alle seguenti circostanze: l'avvenuta acquisizione in data 30 luglio 2007, dinanzi al dr. , notaio in Vasto, Persona_1
dell'azienda individuale dell'attore a seguito di conferimento, per un valore di stima, ex art. 3465 c.c., pari ad € 105.500,00, secondo quanto precisato nella perizia giurata del dr. Giuliano Esposito;
il fatto che detto capitale netto conferito è consistito in prevalenza dal valore di un terreno di proprietà dell'attore individuato in agro Torino di
Sangro al fg. 26 p.lla 844 di complessivi mq 1.370, in relazione al quale la ditta conferente aveva intenzione di realizzare un complesso immobiliare, essendo già in
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possesso di certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Torino di
Sangro in data 16/07/2007; che a detto conferimento seguiva un aumento di capitale sociale della così ripartito: a la quota di € 58.000,00; a PA Parte_2
la quota di € 58.000,00; a la quota di € 1.000,00, per un Controparte_2 Parte_1
totale di € 117.000,00; che, ottenuta la concessione di un mutuo fondiario (atto notaio del 08/05/2008 rep. n. 157156/33155), la ha realizzato, Persona_1 PA
sul ridetto terreno, n.15 appartamenti con annessi attici;
che in data 26/04/2012, con atto per notaio di Termoli, la è subentrata Persona_2 PA
alla con conferimento, nella società cessionaria, degli immobili della PA
cedente, compreso quello di parte attrice.
Ha dedotto, l'odierno attore, di aver stipulato, in data 16.07.2014, un preliminare di vendita e presa di possesso con la in persona PA
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., relativo ad appartamento al piano secondo di uno stabile sito in Torino di Sangro alla via Roma n.48, in catasto al foglio
26, p.lla 4517, sub 12, oltre garage al piano interrato in catasto al foglio 26, p.lla 4517 sub 25, realizzati in virtù di C.E. n. 3533 del 08/08/2008 e n. 3802 del 20/07/12 nonché
SCIA n. 1869 del 03/03/2014 con lavori ultimati e certificazione APE rilasciata in data
31/05/2011 e 26/10/2011, in possesso di certificato di agibilità n.3/2014 rilasciato dal
Comune di Torino di Sangro.
La causa verte sulla diversa interpretazione data dalle parti al predetto documento:
l'attore deduce l'inadempimento della convenuta all'obbligo di concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto nel menzionato contratto preliminare stipulato il
16.07.2014 (e, quindi, all'obbligo di trasferire la titolarità del bene), avendo egli conferito un bene del valore di euro 105.000,00 senza aver ottenuto il trasferimento della proprietà, mentre la convenuta afferma che tra le parti è stata sottoscritta una
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mera puntuazione (intesa precontrattuale o di massima), non corredata di tutti i documenti necessari ed aggiunge di non aver ricevuto dal il pagamento del Pt_1
prezzo dell'appartamento.
Del contratto preliminare il codice civile non prevede una disciplina specifica, limitandosi a prescrivere che debba avere la stessa forma del contratto definitivo, a pena di nullità (art. 1351 c.c.).
La disciplina del contratto preliminare, pertanto, deve desumersi sia da quella del contratto in generale, sia dalle norme dettate per la specifica tipologia di contratto definitivo cui il preliminare è strumentale (nel caso in esame, quello della vendita immobiliare).
Gli elementi essenziali che il preliminare di vendita immobiliare deve contenere sono: il consenso delle parti, la forma scritta, l'esatta indicazione del bene immobile oggetto di vendita (indirizzo, tipologia, dati catastali…) ed il prezzo.
Dall'esame del documento denominato preliminare di vendita immobiliare e presa di possesso è possibile argomentare che esso è privo di alcuni elementi, essenziali per la definizione di contratto preliminare.
Il predetto documento, infatti, oltre ad essere carente della sottoscrizione di una parte
– e pur facendo applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte, confermato, da ultimo, con l'ordinanza (sez. VI civ.) n. 2666 del 28 gennaio 2022, secondo il quale la produzione in giudizio di un documento non sottoscritto dalla parte che effettua la produzione è comportamento concludente, per cui viene generalmente inteso come equipollente alla sottoscrizione e sana la mancanza della sottoscrizione della parte che lo produce – è privo dell'indicazione del prezzo e del pagamento;
del luogo della stipula, del termine e del luogo della stipula del definitivo.
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Tale rilievo, unitamente alla constatazione che l'azienda del del valore di euro Pt_1
105.000,00 non è stata acquisita dalla odierna convenuta, PA
bensì dalla diverso soggetto giuridico, non parte in causa, determina il PA
rigetto del capo a) della domanda attorea.
Quanto al capo della domanda relativo alla richiesta risarcitoria di € 105.000,00, pari alla stima del terreno al momento del conferimento nella società (e/o in CP_1
quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia) spiegata nei confronti dell'odierna convenuta, per aver conferito un bene del valore di € 105.000,00 nel 2007 senza aver ottenuto il trasferimento della proprietà – peraltro, subendo, nelle more del giudizio, espropriazione immobiliare (Trib. Vasto - R.G.E.Imm. n. 66/2020 R.G.) – sono fondate le eccezioni della convenuta, non essendo essa – PA
bensì la come risulta dalla documentazione versata in atti - il soggetto PA
conferitario del predetto terreno appartenente al né risultando dai libri Pt_1
contabili obbligatori o dall'atto di costituzione della convenuta (26.04.2012) il credito vantato dall'attore, ex art. 2560 c.c..
Sul punto, la Suprema Corte si è espressa nel senso che “In caso di cessione di azienda,
l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e
non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo” (Cass. n. 4726/2002).
Anche il capo b) della domanda, pertanto, non può essere accolto.
Passando, infine, alla disamina del capo c) della domanda, ovvero l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente all'appartamento al piano secondo sito in Torino di Sangro alla
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Via Roma n. 48, in N.C.E.U. fg. 26, p.lla 4517, sub 12 e garage al piano interrato in
N.C.E.U. fg. 26, p.lla 4517 sub.25, atteso il versamento del prezzo già avvenuto, pari al valore del terreno conferito, rileva il giudicante che, in assenza di contratto di permuta immobiliare (per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam) o di valido contratto preliminare, occorre prendere atto e ribadire che la PA
non ha ricevuto dall'attore il terreno in questione, evincendosi
[...] Parte_1
dalla documentazione versata in atti che nel verbale di assemblea straordinaria della del 30.07.2007 (Rep. 155324, Racc. 31890), davanti al notaio dr. PA
, veniva deliberata l'acquisizione dell'azienda individuale dell'attore Persona_1
(conferente) per un valore di stima pari ad € 105.500,00: non è stata, Parte_1
dunque, la , diverso soggetto giuridico, ad acquisire l'azienda e PA
con essa il terreno dell'attore e, pertanto, anche il capo c) della domanda deve essere respinto.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che al rigetto della domanda segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, aggiornato ex D.M. n. 147 del
13/08/2022.
L'attore, infine, va condannato ai sensi dell'art. 96, co.1, c.p.c, sussistendone tutte le
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condizioni.
Va, infatti, evidenziato che la norma può applicarsi, per l'ipotesi che qui interessa, quando l'attore, agendo con malafede o colpa grave ovvero senza fare uso della normale perizia, prudenza e diligenza, intraprende o coltiva un giudizio inesorabilmente destinato ad un esito sfavorevole, con la rivendicazione di pretese insussistenti o palesemente infondate, nella coscienza dell'infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza); quando ciò accade, il defatigante comportamento processuale del soccombente costringe la controparte ed il giudice allo svolgimento di attività processuali altrimenti evitabili, provocando dispendio di tempo, mezzi e risorse (anche economiche), con conseguente produzione di un danno, sia alla collettività che alla parte privata, che deve essere riconosciuto in re ipsa, senza necessità di allegazioni o prove in ordine alla sua sussistenza (cfr. Tribunale
di Vasto, sent. n. 284 del 2023).
Da quanto sin qui argomentato risulta evidente che l'attore ha agito con colpa grave,
consistita nell'omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese;
e dovrà essere, pertanto, condannato al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.400,00, ovvero in misura corrispondente al 10 % circa delle spese legali.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di in Parte_1 PA
persona del legale rapp.te p.t. e a.u. , disattesa ogni diversa richiesta, Controparte_2
eccezione o conclusione, così provvede:
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1. RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
2. CONDANNA al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi PA
€14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. CONDANNA, altresì, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., al Parte_1
pagamento, in favore della convenuta della somma di PA
€1.400,00.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 16/01/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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