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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Lozza Parte_1 P.IVA_1
(VA), Via Cesare Battisti n. 78, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Parte_2 C.F._1
Nadia Gardin (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in Vedano C.F._2
Olona (VA), Via Monte Grappa n. 11
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Brebbia (VA), CP_1 Parte_3 P.IVA_2
Via Dei Passoni n. 9, in persona dell'amministratore unico (CF. Controparte_2
), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe De C.F._3
Cinque, (CF. ) presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Bologna, C.F._4
Via Ugo Bassi n. 15
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n. 909/2023, emesso dal Tribunale di Varese, per i motivi di cui in narrativa.
pagina 1 di 7 Condannare la ditta al risarcimento dei danni patiti dalla ditta Controparte_3 [...]
nella misura di Euro 12.976,34 o in quella maggiore o minore somma che risulterà Parte_1
di giustizia a seguito di CTU tecnica.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Sin d'ora si chiede idonea CTU atta a valutare i danni subiti dalla che Parte_1 sin d'ora si quantificano in Euro 12.976,34 per il rifacimento del tetto.
Si insiste per l'ammissione delle prove nonché per CTU così come indicate e formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito:
1) Accertata e verificata la bontà delle ragioni della odierna opposta, rigettare dunque l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare integralmente o parzialmente il decreto ingiuntivo opposto n. 909/2023 del 29/12/2023, emesso dal Tribunale di Varese, con dichiarazione di definitiva esecutorietà dello stesso, e con condanna di parte opponente alle spese e competenze legali del presente giudizio;
2) Rigettare dunque l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Accertare l'esistenza dei presupposti e conseguentemente applicare l'art. 96 I° e/o III° comma c.p.c., per avere parte opponente sollevato eccezioni infondate, generiche, defatigatorie e pretestuose, per avere costretto alla difesa giudiziale l'odierna opposta con colpa grave, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della creditrice convenuta, con determinazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice;
- In subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respinte le avverse domande, eccezioni e pretese, condannare l'opponente al pagamento in favore della opposta, della somma di € 11.684,20 quale somma dovuta sulla fattura n. 145 del
15.12.2023, o alla differente somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia e come meglio visto all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora dalla data della fattura e sino al completo saldo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione, e con rigetto della avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la ha ultimato i lavori di Controparte_3
cui al contratto di subappalto del 12.10.2022 con la eccetto le lavorazioni Parte_1
pagina 2 di 7 escluse per intervenuto accordo tra le parti come indicato in narrativa, e per l'effetto, Condannare parte la parte opponente al pagamento dell'ulteriore credito maturato dalla Controparte_3
per lavori eseguiti, come specificatamente descritto nel punto 2) in diritto della parte narrativa, pari ad € 2.921,05, pari al 10% del preventivo totale previsto dall'art. 2 del contratto sottoscritto,
e da pagarsi contrattualmente a 30 giorni dalla fine dei lavori, ad oggi ancora non fatturato dalla ma dovuto a seguito delle lavorazioni effettuate ed ultimate dal dicembre Controparte_3
2022, come da contratto sottoscritto, o comunque alla differente somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia e come meglio visto, oltre interessi di mora dalla data del dovuto e della rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento di opposizione, conformemente ai parametri professionali forensi, salvezza di diritti illimitati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti in data 12/10/2022
[doc. 1 opposto], in relazione ai lavori di rifacimento della copertura dell'immobile sito in
Varese, via della Calcinessa n. 9, di proprietà di terzi.
Parte opposta, deducendo il completamento delle opere pattuite, indicate nel preventivo di spesa del 6/10/2022 allegato al contratto menzionato, ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della fattura n. 145 del 15/12/2023 [doc. 3 opposto] per euro 12.976,34 oltre interessi e spese.
Parte opponente ha contestato in questa sede la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo violazione dell'art. 125 c.p.c.; ha lamentato la genericità della fattura prodotta, ritenendola non idonea a provare il credito, mancando altresì la prova dell'acquisto dei materiali impiegati per l'esecuzione delle opere da parte del subappaltatore;
ha infine dedotto di aver ricevuto dal committente plurime doglianze in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, presentando le opere vizi e difetti noti al subappaltatore. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti in misura pari al valore dell'ingiunzione di pagamento.
Parte opposta ha contestato nel merito l'opposizione, ritenendola infondata;
ha eccepito la decadenza dell'opponente rispetto alla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1670 c.c.; ha dedotto di non aver eseguito talune delle opere indicate in fattura per euro 1.080,00; ha chiesto in via pagina 3 di 7 riconvenzionale il pagamento del saldo previsto nel contratto di subappalto, pari al 10% del valore totale dei lavori, per euro 2.921,05.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. Come brevemente indicato al paragrafo che precede, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente in relazione ai lavori eseguiti dall'opposto per i quali ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento oggi contestata, parte opposta ha confermato di non aver eseguito opere per euro 1.080,00. In particolare, trattasi della “fornitura e posa di finestra Velux, gpl 55*98 legno, con doppia apertura manuale e scossalina in alluminio con tendina interna oscurante”, nonché della “finitura interna finestra Velux”.
Tali opere risultano pacificamente non eseguite, così che il corrispettivo pattuito per la loro esecuzione deve ritenersi non dovuto e dovrà essere scomputato dal totale della fattura prodotta in giudizio a fondamento del credito.
2.2. Nel resto, l'opposizione risulta infondata.
2.2.1. Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso monitorio, deve osservarsi anzitutto che dalla lettura dell'atto in questione emergono con chiarezza tutti gli elementi necessari di cui all'art. 125 c.p.c., talché alcuna violazione di tale disposizione risulta essersi verificata nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è la verifica della correttezza formale del procedimento monitorio, bensì l'accertamento nel contraddittorio tra le parti di quel credito che è già stato ritenuto sussistente sulla base di un procedimento a cognizione sommaria inaudita altera parte. In altri termini, quand'anche si rilevassero profili di nullità del procedimento monitorio, insussistenti nel caso di specie per le ragioni anzidette, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proseguirebbe regolarmente per l'accertamento a cognizione piena dello stesso credito già oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Parte opposta ha prodotto in giudizio copia del contratto di subappalto, sottoscritto anche dalla parte opponente e non contestato, nonché copia della fattura emessa in conformità alle previsioni contrattuali (tale fattura corrisponde al 40% del totale del corrispettivo pattuito, come previsto dalle modalità di pagamento indicate all'art. 2 del contratto – doc. 1 opposto).
Tale documentazione, in quanto comprovante l'esistenza di un accordo, non contestato, tra le parti deve ritenersi pienamente idonea a provare in questo giudizio l'esistenza del credito, con la pagina 4 di 7 precisazione già espressa al paragrafo che precede per i lavori pacificamente non eseguiti.
2.2.2. Per quanto attiene poi alle censure sollevate da parte opponente in relazione ai vizi lamentati dalla committenza, deve ritenersi che l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1670 c.c. dall'opposto sia fondata.
Com'è noto, i rapporti intercorrenti tra appaltatore e committente e tra appaltatore e subappaltatore sono distinti e autonomi. Ne consegue che l'appaltatore che riceva una denuncia per vizi da parte del committente ha l'obbligo di comunicare entro sessanta giorni al subappaltatore di aver ricevuto tale denuncia, a pena di decadenza dell'azione di regresso.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'opposto, parte opponente non ha provato di aver tempestivamente provveduto a denunciare al subappaltatore i vizi. Sul punto l'opponente si è limitato a riferire che il subappaltatore era comunque a conoscenza della denuncia della committenza, tanto che si sarebbe attivato per lo svolgimento di taluni sopralluoghi. Trattasi di circostanza non contestata, avendo l'opposto riferito di essere venuto a conoscenza dalla direzione lavori delle doglianze del committente e di aver effettivamente partecipato a sopralluoghi per la risoluzione delle problematiche emerse.
Ciò tuttavia non costituisce elemento idoneo a sostituire la necessaria comunicazione che l'appaltatore è tenuto a far pervenire al subappaltatore nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia del committente, previsto dall'art. 1670 c.c.
La conoscenza dei vizi che il subappaltatore abbia ottenuto aliunde non esonera in alcun modo l'appaltatore dall'obbligo di cui si è detto, trattandosi di rapporto contrattuale ben distinto e autonomo (in tal senso v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare
l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art.
1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già
"aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto
e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali,
pagina 5 di 7 impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”).
In mancanza di prova da parte dell'opponente di una tempestiva comunicazione all'opposto in relazione ai vizi denunciati dal committente, deve ritenersi che l'opponente sia decaduto dalla possibilità di far valere tali vizi nei rapporti contrattuali con il subappaltatore.
Ne consegue che, sotto il profilo in esame, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.3. Infondata è poi la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente e, prima ancora, tale domanda risulta priva di allegazione fattuale in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, non avendo parte opponente neppure dedotto che tipo di danno avrebbe subito.
3. Parte opposta ha domandato in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento del saldo previsto nel contratto di subappalto, pari al 10% del totale pattuito, ossia euro 2.921,05.
A fondamento di tale pretesa ha prodotto il contratto di subappalto (doc. 1 opposto) sottoscritto dalla parte opponente e non contestato.
Sul punto, premessa in generale l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”), si osserva che la parte opponente nulla ha contestato nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., così che il credito di cui trattasi deve ritenersi pacifico in causa e conseguentemente la relativa domanda è fondata.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni suesposte, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di euro pagina 6 di 7 13.525,25, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi quanto a euro
10.604,20 dalla data della fattura n. 145 del 15/12/2023, quanto a euro 2.921,05 dalla data della comparsa di risposta, fino al saldo effettivo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, anche per il precedente giudizio monitorio, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti del decisum, della natura documentale della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate.
4.2. In ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti non sussistono i presupposti per esaminare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 909/2023 del 29/12/2023;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di euro 13.525,25, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi quanto a euro 10.604,20 dalla data della fattura n. 145 del 15/12/2023, quanto a euro 2.921,05 dalla data della comparsa di risposta, fino al saldo effettivo;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida per la fase monitoria in euro 800,00 per compensi, euro 145,50 per spese esenti, oltre
15% per spese generali, C.P.A. e IVA sugli importi imponibili, per il presente giudizio di opposizione in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA sugli importi imponibili.
Varese, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 373/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale in Lozza Parte_1 P.IVA_1
(VA), Via Cesare Battisti n. 78, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Parte_2 C.F._1
Nadia Gardin (C.F. , presso il cui studio ha eletto domicilio in Vedano C.F._2
Olona (VA), Via Monte Grappa n. 11
- parte opponente - nei confronti di:
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Brebbia (VA), CP_1 Parte_3 P.IVA_2
Via Dei Passoni n. 9, in persona dell'amministratore unico (CF. Controparte_2
), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giuseppe De C.F._3
Cinque, (CF. ) presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Bologna, C.F._4
Via Ugo Bassi n. 15
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n. 909/2023, emesso dal Tribunale di Varese, per i motivi di cui in narrativa.
pagina 1 di 7 Condannare la ditta al risarcimento dei danni patiti dalla ditta Controparte_3 [...]
nella misura di Euro 12.976,34 o in quella maggiore o minore somma che risulterà Parte_1
di giustizia a seguito di CTU tecnica.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Sin d'ora si chiede idonea CTU atta a valutare i danni subiti dalla che Parte_1 sin d'ora si quantificano in Euro 12.976,34 per il rifacimento del tetto.
Si insiste per l'ammissione delle prove nonché per CTU così come indicate e formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2.
Conclusioni di parte opposta
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Nel merito:
1) Accertata e verificata la bontà delle ragioni della odierna opposta, rigettare dunque l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e confermare integralmente o parzialmente il decreto ingiuntivo opposto n. 909/2023 del 29/12/2023, emesso dal Tribunale di Varese, con dichiarazione di definitiva esecutorietà dello stesso, e con condanna di parte opponente alle spese e competenze legali del presente giudizio;
2) Rigettare dunque l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
3) Accertare l'esistenza dei presupposti e conseguentemente applicare l'art. 96 I° e/o III° comma c.p.c., per avere parte opponente sollevato eccezioni infondate, generiche, defatigatorie e pretestuose, per avere costretto alla difesa giudiziale l'odierna opposta con colpa grave, con condanna di parte opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della creditrice convenuta, con determinazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice;
- In subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, respinte le avverse domande, eccezioni e pretese, condannare l'opponente al pagamento in favore della opposta, della somma di € 11.684,20 quale somma dovuta sulla fattura n. 145 del
15.12.2023, o alla differente somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia e come meglio visto all'esito dell'istruttoria, oltre interessi di mora dalla data della fattura e sino al completo saldo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio e del presente procedimento di opposizione, e con rigetto della avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la ha ultimato i lavori di Controparte_3
cui al contratto di subappalto del 12.10.2022 con la eccetto le lavorazioni Parte_1
pagina 2 di 7 escluse per intervenuto accordo tra le parti come indicato in narrativa, e per l'effetto, Condannare parte la parte opponente al pagamento dell'ulteriore credito maturato dalla Controparte_3
per lavori eseguiti, come specificatamente descritto nel punto 2) in diritto della parte narrativa, pari ad € 2.921,05, pari al 10% del preventivo totale previsto dall'art. 2 del contratto sottoscritto,
e da pagarsi contrattualmente a 30 giorni dalla fine dei lavori, ad oggi ancora non fatturato dalla ma dovuto a seguito delle lavorazioni effettuate ed ultimate dal dicembre Controparte_3
2022, come da contratto sottoscritto, o comunque alla differente somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia e come meglio visto, oltre interessi di mora dalla data del dovuto e della rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, con condanna alle spese e competenze legali dell'odierno procedimento di opposizione, conformemente ai parametri professionali forensi, salvezza di diritti illimitati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è il contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti in data 12/10/2022
[doc. 1 opposto], in relazione ai lavori di rifacimento della copertura dell'immobile sito in
Varese, via della Calcinessa n. 9, di proprietà di terzi.
Parte opposta, deducendo il completamento delle opere pattuite, indicate nel preventivo di spesa del 6/10/2022 allegato al contratto menzionato, ha chiesto e ottenuto ingiunzione di pagamento della fattura n. 145 del 15/12/2023 [doc. 3 opposto] per euro 12.976,34 oltre interessi e spese.
Parte opponente ha contestato in questa sede la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, deducendo violazione dell'art. 125 c.p.c.; ha lamentato la genericità della fattura prodotta, ritenendola non idonea a provare il credito, mancando altresì la prova dell'acquisto dei materiali impiegati per l'esecuzione delle opere da parte del subappaltatore;
ha infine dedotto di aver ricevuto dal committente plurime doglianze in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, presentando le opere vizi e difetti noti al subappaltatore. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti in misura pari al valore dell'ingiunzione di pagamento.
Parte opposta ha contestato nel merito l'opposizione, ritenendola infondata;
ha eccepito la decadenza dell'opponente rispetto alla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1670 c.c.; ha dedotto di non aver eseguito talune delle opere indicate in fattura per euro 1.080,00; ha chiesto in via pagina 3 di 7 riconvenzionale il pagamento del saldo previsto nel contratto di subappalto, pari al 10% del valore totale dei lavori, per euro 2.921,05.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. Come brevemente indicato al paragrafo che precede, a fronte delle contestazioni sollevate da parte opponente in relazione ai lavori eseguiti dall'opposto per i quali ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento oggi contestata, parte opposta ha confermato di non aver eseguito opere per euro 1.080,00. In particolare, trattasi della “fornitura e posa di finestra Velux, gpl 55*98 legno, con doppia apertura manuale e scossalina in alluminio con tendina interna oscurante”, nonché della “finitura interna finestra Velux”.
Tali opere risultano pacificamente non eseguite, così che il corrispettivo pattuito per la loro esecuzione deve ritenersi non dovuto e dovrà essere scomputato dal totale della fattura prodotta in giudizio a fondamento del credito.
2.2. Nel resto, l'opposizione risulta infondata.
2.2.1. Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza del ricorso monitorio, deve osservarsi anzitutto che dalla lettura dell'atto in questione emergono con chiarezza tutti gli elementi necessari di cui all'art. 125 c.p.c., talché alcuna violazione di tale disposizione risulta essersi verificata nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è la verifica della correttezza formale del procedimento monitorio, bensì l'accertamento nel contraddittorio tra le parti di quel credito che è già stato ritenuto sussistente sulla base di un procedimento a cognizione sommaria inaudita altera parte. In altri termini, quand'anche si rilevassero profili di nullità del procedimento monitorio, insussistenti nel caso di specie per le ragioni anzidette, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proseguirebbe regolarmente per l'accertamento a cognizione piena dello stesso credito già oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Parte opposta ha prodotto in giudizio copia del contratto di subappalto, sottoscritto anche dalla parte opponente e non contestato, nonché copia della fattura emessa in conformità alle previsioni contrattuali (tale fattura corrisponde al 40% del totale del corrispettivo pattuito, come previsto dalle modalità di pagamento indicate all'art. 2 del contratto – doc. 1 opposto).
Tale documentazione, in quanto comprovante l'esistenza di un accordo, non contestato, tra le parti deve ritenersi pienamente idonea a provare in questo giudizio l'esistenza del credito, con la pagina 4 di 7 precisazione già espressa al paragrafo che precede per i lavori pacificamente non eseguiti.
2.2.2. Per quanto attiene poi alle censure sollevate da parte opponente in relazione ai vizi lamentati dalla committenza, deve ritenersi che l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1670 c.c. dall'opposto sia fondata.
Com'è noto, i rapporti intercorrenti tra appaltatore e committente e tra appaltatore e subappaltatore sono distinti e autonomi. Ne consegue che l'appaltatore che riceva una denuncia per vizi da parte del committente ha l'obbligo di comunicare entro sessanta giorni al subappaltatore di aver ricevuto tale denuncia, a pena di decadenza dell'azione di regresso.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione di decadenza formulata dall'opposto, parte opponente non ha provato di aver tempestivamente provveduto a denunciare al subappaltatore i vizi. Sul punto l'opponente si è limitato a riferire che il subappaltatore era comunque a conoscenza della denuncia della committenza, tanto che si sarebbe attivato per lo svolgimento di taluni sopralluoghi. Trattasi di circostanza non contestata, avendo l'opposto riferito di essere venuto a conoscenza dalla direzione lavori delle doglianze del committente e di aver effettivamente partecipato a sopralluoghi per la risoluzione delle problematiche emerse.
Ciò tuttavia non costituisce elemento idoneo a sostituire la necessaria comunicazione che l'appaltatore è tenuto a far pervenire al subappaltatore nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia del committente, previsto dall'art. 1670 c.c.
La conoscenza dei vizi che il subappaltatore abbia ottenuto aliunde non esonera in alcun modo l'appaltatore dall'obbligo di cui si è detto, trattandosi di rapporto contrattuale ben distinto e autonomo (in tal senso v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24717 del 08/10/2018: “L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare
l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art.
1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già
"aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto
e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali,
pagina 5 di 7 impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi”).
In mancanza di prova da parte dell'opponente di una tempestiva comunicazione all'opposto in relazione ai vizi denunciati dal committente, deve ritenersi che l'opponente sia decaduto dalla possibilità di far valere tali vizi nei rapporti contrattuali con il subappaltatore.
Ne consegue che, sotto il profilo in esame, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.3. Infondata è poi la domanda di risarcimento del danno formulata dall'opponente e, prima ancora, tale domanda risulta priva di allegazione fattuale in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie, non avendo parte opponente neppure dedotto che tipo di danno avrebbe subito.
3. Parte opposta ha domandato in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento del saldo previsto nel contratto di subappalto, pari al 10% del totale pattuito, ossia euro 2.921,05.
A fondamento di tale pretesa ha prodotto il contratto di subappalto (doc. 1 opposto) sottoscritto dalla parte opponente e non contestato.
Sul punto, premessa in generale l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”), si osserva che la parte opponente nulla ha contestato nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., così che il credito di cui trattasi deve ritenersi pacifico in causa e conseguentemente la relativa domanda è fondata.
4. In conclusione, alla luce delle motivazioni suesposte, parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di euro pagina 6 di 7 13.525,25, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi quanto a euro
10.604,20 dalla data della fattura n. 145 del 15/12/2023, quanto a euro 2.921,05 dalla data della comparsa di risposta, fino al saldo effettivo.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, anche per il precedente giudizio monitorio, tenuto conto del valore della domanda, nei limiti del decisum, della natura documentale della causa, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate.
4.2. In ragione della parziale soccombenza reciproca delle parti non sussistono i presupposti per esaminare la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Varese n. 909/2023 del 29/12/2023;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma complessiva di euro 13.525,25, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 da calcolarsi quanto a euro 10.604,20 dalla data della fattura n. 145 del 15/12/2023, quanto a euro 2.921,05 dalla data della comparsa di risposta, fino al saldo effettivo;
3) condanna parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di giudizio, che liquida per la fase monitoria in euro 800,00 per compensi, euro 145,50 per spese esenti, oltre
15% per spese generali, C.P.A. e IVA sugli importi imponibili, per il presente giudizio di opposizione in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA sugli importi imponibili.
Varese, 9 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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