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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Torre Parte_1
del Greco, al corso Vittorio Emanuele, n. 92/100, palazzo Vallelonga, cod. fisc.
, in persona del Presidente pro tempore, dott. rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Faustino Manfredonia
e Claudio Manfredonia, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 64; appellante
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato presso Parte_3
l'hotel “San Luca”, S.S. Km 76,50, cod. fisc. rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Pellegrino Cavuoto, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via E. Goduti, palazzo De Matteis;
appellato
2. “ (GIA' “ ), con Controparte_1 Controparte_2
sede in Napoli, via Diocleziano, cod. fisc. in persona del liquidatore p.t.; P.IVA_2
1 appellata contumace
3. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_4
fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_3 P.IVA_4 Parte_5
quale mandataria della “ , con sede legale in
[...] Controparte_3
Milano, al corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, cod. fisc. , cessionaria del P.IVA_5
credito vantato dalla , rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio
Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via
Roma, n. 58; appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1774/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello … ed in riforma della sentenza n. 1774 … del 3/4/2024, così provvedere: 1) rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc e la richiesta di liberazione dalla garanzia formulate dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, dichiarare il Pt_3 medesimo tenuto e condannarlo a pagarle la stessa somma di € 488.671,22, oltre interessi, alla quale la (già in liqu.) è stata condannata Controparte_1 CP_2
a pagarle con la sentenza impugnata;
2) dichiarare tenuto e condannare il sig. e la Pt_3
in solido tra loro, ovvero autonomamente, a pagarle le spese e le CP_2
competenze del precedente grado di giudizio nonché quelle relative al presente”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si chiede la conferma della sentenza gravata previo rigetto dell'appello, con rivalsa delle spese processuali del grado, in favore del sottoscritto procuratore”; per l'appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per ultrapetizione nella parte di dispositivo in cui il giudice di prime cure ha così statuito 'accoglie la domanda subordinata di decadenza e dichiara la Banca decaduta dall'escussione della fideiussione prestata e per l'effetto dichiara la liberazione del sig. dalla garanzia delle obbligazioni Parte_3
contratte dal debitore principale'; - in via subordinata, rigettare la domanda subordinata di decadenza avanzata dal sig. nel giudizio di prime cure perché Parte_3
inammissibile e/o improponibile per i motivi di cui in atti;
- nel merito e in ogni caso, in
2 accoglimento della presente comparsa, rigettare la domanda di decadenza e per l'effetto condannare il sig. … al pagamento in via solidale con la società Parte_3 [...]
, già … della somma di € 488.671,22 oltre Controparte_1 Controparte_2
interessi e fino al soddisfo;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1774/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla (già Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_4
) e dal garante nei confronti della
[...] Parte_3 Pt_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 22 ottobre Parte_1
2014, così provvedeva: 1) rigettava l'eccezione della carenza di legittimazione attiva in capo alla , intervenuta in giudizio, per il tramite della Controparte_3 mandataria , quale cessionaria del credito vantato dalla Parte_4 [...]
in forza dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2674/2014, ai sensi Parte_1 dell'art. 111, comma 3, c.p.c.; 2) revocava il decreto ingiuntivo n. 2674/2014; 3) condannava la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo Controparte_3
passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro
436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n. 1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori per come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
4) accoglieva la domanda subordinata spiegata dal e, per l'effetto, dichiarava la Pt_3 [...]
decaduta dall'escussione della fideiussione prestata Parte_1 dall'opponente il 30 gennaio 2013 per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 5) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi compresa quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024, assumendo che: 1) contrariamente
[...]
a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il aveva prestato in favore Pt_3 dell'opposto istituto di credito non un'ordinaria fideiussione, ma una garanzia autonoma, completamente svincolata dal rapporto principale, sicché le diffide ad adempiere rivolte alla debitrice “ e allo stesso opponente nel termine semestrale previsto CP_2 CP_2 dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. erano idonee ad impedirne la liberazione dall'obbligazione di pagamento, non occorrendo, a tal fine, la proposizione di un'azione giudiziaria;
2) in ogni caso, anche a voler ritenere che il avesse rilasciato una Pt_3
3 fideiussione, la clausola con la quale l'opponente aveva assunto l'obbligo di provvedere al pagamento immediato all'istituto bancario, a semplice richiesta scritta, di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed accessori avrebbe comunque precluso al giudice di prime cure di accogliere l'eccezione della decadenza dell'opposto dal diritto di escutere la garanzia;
tale clausola, infatti, consentiva all'istituto di credito di formulare nel termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non imponendogli, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia, di intraprendere un'azione giudiziaria;
l'istituto di credito, avendo intimato al CP_2
e al il pagamento del dovuto con missiva del 22 ottobre 2013 e, dunque,
[...] Pt_3
contestualmente alla revoca degli affidamenti concessi alla società debitrice, non era incorso nella violazione dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., sicché aveva il diritto di azionare la fideiussione prestata dall'opponente; 3) il Tribunale di Salerno aveva erroneamente regolamentato le spese processuali tra gli opponenti e l'opposto istituto bancario;
invero, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal avrebbe dovuto non Pt_3
solo determinarne il rigetto, ma anche comportare la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
parimenti l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione spiegata dalla , con la conseguente condanna della Controparte_1
società debitrice al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dall'istituto di credito con il ricorso per decreto ingiuntivo, non legittimava la compensazione delle spese di lite, trovando comunque applicazione il principio della soccombenza, anche in relazione a quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 ottobre 2024, il Pt_3 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo alla , per aver Parte_1 ceduto il credito controverso alla , e, in ogni caso, nel Controparte_3
merito, la sua infondatezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, la Pt_4
, quale mandataria della , chiedeva la riforma della
[...] Controparte_3
sentenza di primo grado, sostenendo che: 1) la decisione impugnata era nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno dichiarato la decadenza dell'opposto istituto di credito dalla fideiussione in assenza di un'espressa domanda da parte degli opponenti;
2) ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il Pt_3
aveva sottoscritto non una fideiussione, ma una garanzia autonoma, sicché non era applicabile l'art. 1957, comma 1, cod. civ., potendo il creditore evitare di incorrere nella
4 decadenza prevista da tale disposizione normativa mediante la formulazione di una semplice diffida stragiudiziale ad adempiere, come avvenuto nel caso di specie.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello della è fondato e va accolto. Pt_1 Parte_1
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine Pt_3 all'inammissibilità del gravame per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo all'istituto bancario, per aver ceduto alla il credito Controparte_3
controverso in pendenza del primo grado del giudizio.
Ed invero, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto, il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, fattispecie cui è riconducibile la cessione di un credito in contestazione, non pregiudica la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte dell'alienante, in qualità di sostituto processuale dell'acquirente, anche nel caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile soltanto con il provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).
In sostanza, la successione nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione e non già la capacità processuale, sicché non determina la caducazione né dell'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti, né della legittimazione dell'originario titolare del diritto, la cui valenza meramente sostitutiva, tuttavia, comporta che gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22503).
Ne deriva che la , pur avendo ceduto alla Parte_1
il credito derivante dai rapporti di conto corrente ordinario Controparte_3
n. 01/0000591 e di conto anticipi n. 1048667, era legittimata ad aveva interesse ad impugnare la sentenza n. 1774/2023 del Tribunale di Salerno nel capo con il quale era stata dichiarata decaduta dal diritto di escutere la fideiussione prestata dal il 30 Pt_3
gennaio 2013, per non essere giammai stata estromessa dal processo.
5 Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la qualità di parte e di contraddittore e, quindi, di soggetto legittimato all'impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, soltanto per relationem con la qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1382; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3572; Cass. 22 maggio 1981, n. 3368;
Cass. 7 aprile 1995, n. 4063), sicché la poteva Parte_1
proporre appello avverso la sentenza n. 1774/2023 del Tribunale di Salerno per la sola circostanza di essere stata convenuta nel processo conclusosi con la sua emanazione.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex ceteris, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470).
6 Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che la clausola di cui alla lettera e) dell'atto sottoscritto dal il 30 gennaio 2013, prevedendo che “il fidejussore è tenuto Pt_3
a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di Pt_1
opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva alla di preservare il Parte_1
diritto di avvalersi della garanzia prestatale dalla controparte e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la Con proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla
, di una mera diffida ad adempiere.
[...] CP_2
La , nel revocare gli affidamenti concessi alla Parte_1
Con
e nel diffidare sia la debitrice che il ad estinguere CP_2 CP_2 Pt_3
l'esposizione debitoria derivante, tra l'altro, dai saldi passivi del conto corrente ordinario n. 01/0000591 e del conto anticipi n. 1048667 con lettera raccomandata a.r. del 22 ottobre
2013, richiedeva, già al momento della scadenza e dell'esigibilità delle obbligazioni assunte dalla società inadempiente, il pagamento di quanto dovuto, sicché non era ab imis configurabile la sua decadenza dal diritto di azionare la fideiussione del 30 gennaio 2013.
Alteris la , avendo chiesto alla CP_5 Parte_1 CP_2
e al l'estinzione del debito gravante su tale società contestualmente CP_2 Pt_3
alla chiusura dei rapporti di conto corrente e, quindi, alla scadenza dell'obbligazione restitutoria per la quale veniva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, assolveva l'onere di attivarsi per il soddisfacimento del proprio credito ben prima dello spirare del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., in tal modo mantenendo inalterata la facoltà di escutere la fideiussione in oggetto.
Ne consegue che l'inserimento, tra le disposizioni della scrittura privata del 30 gennaio
2013, di quella che imponeva al l'immediato pagamento dell'intero debito a Pt_3 semplice richiesta scritta dell'istituto bancario, anche in caso di opposizione da parte della
, rende del tutto irrilevante, ai fini della risoluzione della controversia, CP_2 CP_2
la qualificazione giuridica di tale atto come fideiussione o negozio autonomo di garanzia, giacché quella clausola legittimava incontrovertibilmente il creditore a rispettare i termini prescritti dall'art. 1957 cod. civ. mediante la formulazione di una mera intimazione ad adempiere, esonerandolo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Ed infatti, anche a non voler accedere al condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui proprio la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, vale di
7 per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta” che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni” non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre 2024, n. 31105), in ogni caso, la disposizione della lettera e) dell'atto sottoscritto dal il 30 gennaio 2013 consentiva alla Pt_3 [...]
di assolvere l'onere posto a carico del creditore Parte_1 dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. con una richiesta stragiudiziale di pagamento, dispensandola, di conseguenza, dall'esercizio di un'azione giudiziaria nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla “ . CP_2 CP_2
La fondatezza e l'accoglimento del motivo di gravame con il quale la
[...]
ha sostenuto che la previsione, nell'atto di fideiussione del 30 Parte_1
gennaio 2013, della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di quanto dovutole per capitale, interessi, spese ed accessori e l'intimazione ad adempiere effettuata già al momento della scadenza delle obbligazioni assunte dalla società debitrice avrebbero comunque impedito al giudice di prime cure di dichiararne la decadenza dal diritto di escutere la garanzia in esame comportano la condanna del in via solidale con la Pt_3
(già “ ), al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
, quale cessionaria ed attuale titolare del credito controverso, della Controparte_3
complessiva somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro 436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n. 1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori ai rispettivi tassi convenzionali dall'1 aprile 2014 al soddisfo, per come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale la
[...]
si duole della disposta compensazione delle spese del Parte_1
primo grado del giudizio, atteso che la fondatezza dell'opposizione spiegata dalla “
[...]
e dal avverso il decreto ingiuntivo n. 2674/2014 soltanto in ordine al CP_1 Pt_3
profilo del quantum debeatur avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Salerno a condannare la società debitrice ed il garante alla loro refusione, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417), non essendo ravvisabili né una parziale soccombenza dell'istituto bancario, per essere risultato comunque creditore e, quindi, parte vittoriosa, anche se per un importo inferiore a quello richiesto con il ricorso
8 per decreto ingiuntivo, né le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175).
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1, c.p.c. l'appello incidentale spiegato dalla
, quale mandataria della , con la comparsa Parte_4 Controparte_3
di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024 e, dunque, ben oltre il ventesimo giorno antecedente all'udienza fissata dalla Parte_1 con l'atto di introduttivo del giudizio di gravame per il 14 novembre 2024, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda con la quale la cessionaria del credito controverso ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Salerno, da un lato, violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e, d'altro, erroneamente configurato come fideiussione il negozio autonomo di garanzia posto in essere dal e, di conseguenza, ritenuta verificatasi la decadenza Pt_3 prevista dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.
Ed infatti, ai fini della proposizione dell'appello incidentale, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifesti, come avvenuto nella fattispecie de qua agitur, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame (cfr., ex plurimis,
Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004,
n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
9 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la fondatezza della domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della e del comporta, in
[...] Controparte_1 Pt_3
applicazione del principio della soccombenza, la condanna della società debitrice e del garante, in via solidale, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio e di quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio
2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito accertato, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa, per la fase monitoria, in euro 3.260,00, di cui euro 760,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso, per il primo grado, in euro
17.800,00 per compenso, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.300,00 per la fase introduttiva, euro 5.500,00 per la fase istruttoria ed euro 6.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 12.348,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compenso (euro 4.300,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della e del Controparte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con Pt_3
decreto del 3/9 novembre 2020, in euro 1.200,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Nessuna liquidazione, di contro, può essere effettuata in favore della
[...]
in relazione alle spese dell'espletato procedimento di mediazione Parte_1
obbligatoria, giacché prive di qualsiasi supporto documentale.
L'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dalla , quale Parte_4 mandataria della , ne determina, sempre ai sensi dell'art. Controparte_3
91, comma 1, c.p.c., la condanna alla refusione, in favore del delle spese del Pt_3
secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva da costui espletata nei confronti della cessionaria del credito in contesa, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.200,00 per la fase di
10 studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio dell'avv. Pellegrino
Cavuoto, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4 Controparte_3
, integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il
[...]
presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello non corrisposto al momento della costituzione in giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1774/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 Controparte_3
novembre 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per Parte_1
Par l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna
[...]
in via solidale con la (già ), al Pt_3 Controparte_1 CP_2 CP_2 pagamento, in favore della , quale cessionaria ed Controparte_3
attuale titolare del credito controverso, della complessiva somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro 436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n.
1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori ai rispettivi tassi convenzionali dall'1 aprile 2014 al soddisfo;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale spiegato dalla , quale Parte_4 mandataria della;
Controparte_3
3. condanna e la (già ), in via Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_2 solidale, alla refusione, in favore della , Parte_1
delle spese della fase monitoria e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in euro 3.260,00, di cui euro 760,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 17.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.300,00 per la fase introduttiva, euro
11 5.500,00 per la fase istruttoria ed euro 6.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 12.348,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compenso difensivo (euro 4.300,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico della “ e di le spese Controparte_1 Parte_3
della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del
3/9 novembre 2020, in euro 1.200,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva;
5. condanna la , nella qualità di mandataria della Parte_4 Controparte_3
, alla refusione, in favore dell'avv. Pellegrino Cavuoto, quale procuratore
[...]
distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo Parte_3
grado del giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro
2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della , quale mandataria della Parte_4
, previo versamento del contributo unificato non CP_3 CP_3 CP_3
corrisposto al momento della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 6 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis
c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Torre Parte_1
del Greco, al corso Vittorio Emanuele, n. 92/100, palazzo Vallelonga, cod. fisc.
, in persona del Presidente pro tempore, dott. rappresentata P.IVA_1 Parte_2
e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Faustino Manfredonia
e Claudio Manfredonia, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via M. Cervantes, n. 64; appellante
E
1. , nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato presso Parte_3
l'hotel “San Luca”, S.S. Km 76,50, cod. fisc. rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Pellegrino Cavuoto, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Benevento, alla via E. Goduti, palazzo De Matteis;
appellato
2. “ (GIA' “ ), con Controparte_1 Controparte_2
sede in Napoli, via Diocleziano, cod. fisc. in persona del liquidatore p.t.; P.IVA_2
1 appellata contumace
3. “ , con sede legale in Verona, al viale dell'Agricoltura, n. 7, cod. Parte_4
fisc. , p. iva , in persona del procuratore speciale, avv. P.IVA_3 P.IVA_4 Parte_5
quale mandataria della “ , con sede legale in
[...] Controparte_3
Milano, al corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28, cod. fisc. , cessionaria del P.IVA_5
credito vantato dalla , rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Fabio
Forino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via
Roma, n. 58; appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1774/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in accoglimento dell'appello … ed in riforma della sentenza n. 1774 … del 3/4/2024, così provvedere: 1) rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc e la richiesta di liberazione dalla garanzia formulate dal sig. con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e, conseguentemente, dichiarare il Pt_3 medesimo tenuto e condannarlo a pagarle la stessa somma di € 488.671,22, oltre interessi, alla quale la (già in liqu.) è stata condannata Controparte_1 CP_2
a pagarle con la sentenza impugnata;
2) dichiarare tenuto e condannare il sig. e la Pt_3
in solido tra loro, ovvero autonomamente, a pagarle le spese e le CP_2
competenze del precedente grado di giudizio nonché quelle relative al presente”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si chiede la conferma della sentenza gravata previo rigetto dell'appello, con rivalsa delle spese processuali del grado, in favore del sottoscritto procuratore”; per l'appellante incidentale (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per ultrapetizione nella parte di dispositivo in cui il giudice di prime cure ha così statuito 'accoglie la domanda subordinata di decadenza e dichiara la Banca decaduta dall'escussione della fideiussione prestata e per l'effetto dichiara la liberazione del sig. dalla garanzia delle obbligazioni Parte_3
contratte dal debitore principale'; - in via subordinata, rigettare la domanda subordinata di decadenza avanzata dal sig. nel giudizio di prime cure perché Parte_3
inammissibile e/o improponibile per i motivi di cui in atti;
- nel merito e in ogni caso, in
2 accoglimento della presente comparsa, rigettare la domanda di decadenza e per l'effetto condannare il sig. … al pagamento in via solidale con la società Parte_3 [...]
, già … della somma di € 488.671,22 oltre Controparte_1 Controparte_2
interessi e fino al soddisfo;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1774/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla (già Controparte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_4
) e dal garante nei confronti della
[...] Parte_3 Pt_1 [...]
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 22 ottobre Parte_1
2014, così provvedeva: 1) rigettava l'eccezione della carenza di legittimazione attiva in capo alla , intervenuta in giudizio, per il tramite della Controparte_3 mandataria , quale cessionaria del credito vantato dalla Parte_4 [...]
in forza dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2674/2014, ai sensi Parte_1 dell'art. 111, comma 3, c.p.c.; 2) revocava il decreto ingiuntivo n. 2674/2014; 3) condannava la al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
, della somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo Controparte_3
passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro
436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n. 1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori per come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
4) accoglieva la domanda subordinata spiegata dal e, per l'effetto, dichiarava la Pt_3 [...]
decaduta dall'escussione della fideiussione prestata Parte_1 dall'opponente il 30 gennaio 2013 per inosservanza del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.; 5) compensava integralmente tra le parti le spese processuali, ivi compresa quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024, assumendo che: 1) contrariamente
[...]
a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il aveva prestato in favore Pt_3 dell'opposto istituto di credito non un'ordinaria fideiussione, ma una garanzia autonoma, completamente svincolata dal rapporto principale, sicché le diffide ad adempiere rivolte alla debitrice “ e allo stesso opponente nel termine semestrale previsto CP_2 CP_2 dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. erano idonee ad impedirne la liberazione dall'obbligazione di pagamento, non occorrendo, a tal fine, la proposizione di un'azione giudiziaria;
2) in ogni caso, anche a voler ritenere che il avesse rilasciato una Pt_3
3 fideiussione, la clausola con la quale l'opponente aveva assunto l'obbligo di provvedere al pagamento immediato all'istituto bancario, a semplice richiesta scritta, di quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed accessori avrebbe comunque precluso al giudice di prime cure di accogliere l'eccezione della decadenza dell'opposto dal diritto di escutere la garanzia;
tale clausola, infatti, consentiva all'istituto di credito di formulare nel termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non imponendogli, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia, di intraprendere un'azione giudiziaria;
l'istituto di credito, avendo intimato al CP_2
e al il pagamento del dovuto con missiva del 22 ottobre 2013 e, dunque,
[...] Pt_3
contestualmente alla revoca degli affidamenti concessi alla società debitrice, non era incorso nella violazione dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., sicché aveva il diritto di azionare la fideiussione prestata dall'opponente; 3) il Tribunale di Salerno aveva erroneamente regolamentato le spese processuali tra gli opponenti e l'opposto istituto bancario;
invero, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal avrebbe dovuto non Pt_3
solo determinarne il rigetto, ma anche comportare la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite;
parimenti l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione spiegata dalla , con la conseguente condanna della Controparte_1
società debitrice al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dall'istituto di credito con il ricorso per decreto ingiuntivo, non legittimava la compensazione delle spese di lite, trovando comunque applicazione il principio della soccombenza, anche in relazione a quelle della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 ottobre 2024, il Pt_3 eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo alla , per aver Parte_1 ceduto il credito controverso alla , e, in ogni caso, nel Controparte_3
merito, la sua infondatezza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024, la Pt_4
, quale mandataria della , chiedeva la riforma della
[...] Controparte_3
sentenza di primo grado, sostenendo che: 1) la decisione impugnata era nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale di Salerno dichiarato la decadenza dell'opposto istituto di credito dalla fideiussione in assenza di un'espressa domanda da parte degli opponenti;
2) ad onta di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il Pt_3
aveva sottoscritto non una fideiussione, ma una garanzia autonoma, sicché non era applicabile l'art. 1957, comma 1, cod. civ., potendo il creditore evitare di incorrere nella
4 decadenza prevista da tale disposizione normativa mediante la formulazione di una semplice diffida stragiudiziale ad adempiere, come avvenuto nel caso di specie.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello della è fondato e va accolto. Pt_1 Parte_1
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dal in ordine Pt_3 all'inammissibilità del gravame per carenza di interesse e di legittimazione ad agire in capo all'istituto bancario, per aver ceduto alla il credito Controparte_3
controverso in pendenza del primo grado del giudizio.
Ed invero, l'art. 111 c.p.c. prevede, al comma 1, che, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, al comma 3, che, in ogni caso, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Pertanto, il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, fattispecie cui è riconducibile la cessione di un credito in contestazione, non pregiudica la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte dell'alienante, in qualità di sostituto processuale dell'acquirente, anche nel caso di intervento di quest'ultimo e fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile soltanto con il provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424).
In sostanza, la successione nel diritto controverso concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione e non già la capacità processuale, sicché non determina la caducazione né dell'interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti, né della legittimazione dell'originario titolare del diritto, la cui valenza meramente sostitutiva, tuttavia, comporta che gli effetti sostanziali della pronuncia si producono solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno intervenuto in giudizio (cfr. Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22503).
Ne deriva che la , pur avendo ceduto alla Parte_1
il credito derivante dai rapporti di conto corrente ordinario Controparte_3
n. 01/0000591 e di conto anticipi n. 1048667, era legittimata ad aveva interesse ad impugnare la sentenza n. 1774/2023 del Tribunale di Salerno nel capo con il quale era stata dichiarata decaduta dal diritto di escutere la fideiussione prestata dal il 30 Pt_3
gennaio 2013, per non essere giammai stata estromessa dal processo.
5 Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui la qualità di parte e di contraddittore e, quindi, di soggetto legittimato all'impugnazione si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, soltanto per relationem con la qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1382; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3572; Cass. 22 maggio 1981, n. 3368;
Cass. 7 aprile 1995, n. 4063), sicché la poteva Parte_1
proporre appello avverso la sentenza n. 1774/2023 del Tribunale di Salerno per la sola circostanza di essere stata convenuta nel processo conclusosi con la sua emanazione.
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare che la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. deve essere osservato, vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, nel senso che l'osservanza dell'onere previsto da tale disposizione normativa può essere considerata soddisfatta anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata al garante o al debitore principale o ad entrambi.
Pertanto, quando il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta” o, comunque, entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 cod. civ. da parte del creditore garantito deve ritenersi realizzato con la stessa richiesta di adempimento rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata l'istanza di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente nei confronti del debitore
(cfr., ex plurimis, Cass. 21 maggio 2008, n. 13078; Cass. 26 settembre 2017, n. 22346;
Cass. ord. 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. ord. 13 gennaio 2025, n. 835).
In definitiva, nelle ipotesi in cui il fideiussore abbia assunto l'obbligo di corrispondere quanto dovuto al creditore “a semplice richiesta”, al fine di impedire la decadenza comminata dall'art. 1957 cod. civ. e, dunque, la cessazione dell'efficacia della garanzia,
è sufficiente un'istanza stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che nei termini ivi previsti sia proposta una domanda giudiziale, non potendosi, del resto, logicamente considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr., ex ceteris, Cass. 26 settembre 2017, n. 22346; Cass. ord. 19 dicembre 2024, n. 33470).
6 Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che la clausola di cui alla lettera e) dell'atto sottoscritto dal il 30 gennaio 2013, prevedendo che “il fidejussore è tenuto Pt_3
a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di Pt_1
opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, consentiva alla di preservare il Parte_1
diritto di avvalersi della garanzia prestatale dalla controparte e, dunque, di evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, cod. civ. mediante la Con proposizione, nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla
, di una mera diffida ad adempiere.
[...] CP_2
La , nel revocare gli affidamenti concessi alla Parte_1
Con
e nel diffidare sia la debitrice che il ad estinguere CP_2 CP_2 Pt_3
l'esposizione debitoria derivante, tra l'altro, dai saldi passivi del conto corrente ordinario n. 01/0000591 e del conto anticipi n. 1048667 con lettera raccomandata a.r. del 22 ottobre
2013, richiedeva, già al momento della scadenza e dell'esigibilità delle obbligazioni assunte dalla società inadempiente, il pagamento di quanto dovuto, sicché non era ab imis configurabile la sua decadenza dal diritto di azionare la fideiussione del 30 gennaio 2013.
Alteris la , avendo chiesto alla CP_5 Parte_1 CP_2
e al l'estinzione del debito gravante su tale società contestualmente CP_2 Pt_3
alla chiusura dei rapporti di conto corrente e, quindi, alla scadenza dell'obbligazione restitutoria per la quale veniva proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, assolveva l'onere di attivarsi per il soddisfacimento del proprio credito ben prima dello spirare del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ., in tal modo mantenendo inalterata la facoltà di escutere la fideiussione in oggetto.
Ne consegue che l'inserimento, tra le disposizioni della scrittura privata del 30 gennaio
2013, di quella che imponeva al l'immediato pagamento dell'intero debito a Pt_3 semplice richiesta scritta dell'istituto bancario, anche in caso di opposizione da parte della
, rende del tutto irrilevante, ai fini della risoluzione della controversia, CP_2 CP_2
la qualificazione giuridica di tale atto come fideiussione o negozio autonomo di garanzia, giacché quella clausola legittimava incontrovertibilmente il creditore a rispettare i termini prescritti dall'art. 1957 cod. civ. mediante la formulazione di una mera intimazione ad adempiere, esonerandolo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.
Ed infatti, anche a non voler accedere al condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui proprio la presenza della clausola che impone al fideiussore di pagare “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”, vale di
7 per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cfr. Cass. ord. 17 novembre 2022, n. 33876) e a voler, invece, aderire al più rigoroso arresto della giurisprudenza di legittimità per il quale la clausola “a prima richiesta” che non contenga anche l'espressione “senza eccezioni” non è sufficiente a rendere configurabile tale fattispecie giuridica (cfr. Cass. 4 dicembre 2024, n. 31105), in ogni caso, la disposizione della lettera e) dell'atto sottoscritto dal il 30 gennaio 2013 consentiva alla Pt_3 [...]
di assolvere l'onere posto a carico del creditore Parte_1 dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. con una richiesta stragiudiziale di pagamento, dispensandola, di conseguenza, dall'esercizio di un'azione giudiziaria nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni contratte dalla “ . CP_2 CP_2
La fondatezza e l'accoglimento del motivo di gravame con il quale la
[...]
ha sostenuto che la previsione, nell'atto di fideiussione del 30 Parte_1
gennaio 2013, della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di quanto dovutole per capitale, interessi, spese ed accessori e l'intimazione ad adempiere effettuata già al momento della scadenza delle obbligazioni assunte dalla società debitrice avrebbero comunque impedito al giudice di prime cure di dichiararne la decadenza dal diritto di escutere la garanzia in esame comportano la condanna del in via solidale con la Pt_3
(già “ ), al pagamento, in favore della Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
, quale cessionaria ed attuale titolare del credito controverso, della Controparte_3
complessiva somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro 436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n. 1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori ai rispettivi tassi convenzionali dall'1 aprile 2014 al soddisfo, per come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo di gravame, con il quale la
[...]
si duole della disposta compensazione delle spese del Parte_1
primo grado del giudizio, atteso che la fondatezza dell'opposizione spiegata dalla “
[...]
e dal avverso il decreto ingiuntivo n. 2674/2014 soltanto in ordine al CP_1 Pt_3
profilo del quantum debeatur avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Salerno a condannare la società debitrice ed il garante alla loro refusione, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., in misura rapportata al decisum (cfr., ex ceteris, Cass. 15 luglio 2004, n. 13113; Cass. 30 novembre 2011, n. 25553; Cass. 7 novembre 2018, n. 28417), non essendo ravvisabili né una parziale soccombenza dell'istituto bancario, per essere risultato comunque creditore e, quindi, parte vittoriosa, anche se per un importo inferiore a quello richiesto con il ricorso
8 per decreto ingiuntivo, né le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.
Ed invero, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nello stesso processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente, dunque, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore di quella soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, purché ricorrano le ulteriori ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175).
Deve, invece, essere dichiarato inammissibile per inosservanza del termine previsto, a pena di decadenza, dall'art. 343, comma 1, c.p.c. l'appello incidentale spiegato dalla
, quale mandataria della , con la comparsa Parte_4 Controparte_3
di costituzione e risposta depositata il 12 novembre 2024 e, dunque, ben oltre il ventesimo giorno antecedente all'udienza fissata dalla Parte_1 con l'atto di introduttivo del giudizio di gravame per il 14 novembre 2024, tale dovendosi giuridicamente qualificare la domanda con la quale la cessionaria del credito controverso ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per avere il Tribunale di Salerno, da un lato, violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e, d'altro, erroneamente configurato come fideiussione il negozio autonomo di garanzia posto in essere dal e, di conseguenza, ritenuta verificatasi la decadenza Pt_3 prevista dall'art. 1957, comma 1, cod. civ.
Ed infatti, ai fini della proposizione dell'appello incidentale, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di ottenere la riforma della sentenza impugnata si manifesti, come avvenuto nella fattispecie de qua agitur, con la formulazione di richieste concrete e con l'indicazione di motivi specifici, in modo da consentire di individuare l'oggetto ed i limiti del giudizio di gravame (cfr., ex plurimis,
Cass. 9 giugno 1975, n. 2299; cfr. Cass. 8 giugno 1995, n. 6479; Cass. 15 novembre 2004,
n. 21615; Cass. 30 giugno 2010, n. 15501).
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si
9 effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la fondatezza della domanda proposta dalla Parte_1
nei confronti della e del comporta, in
[...] Controparte_1 Pt_3
applicazione del principio della soccombenza, la condanna della società debitrice e del garante, in via solidale, alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio e di quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio
2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro
260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito accertato, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla parte vittoriosa, per la fase monitoria, in euro 3.260,00, di cui euro 760,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso, per il primo grado, in euro
17.800,00 per compenso, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.300,00 per la fase introduttiva, euro 5.500,00 per la fase istruttoria ed euro 6.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 12.348,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compenso (euro 4.300,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella.
Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della e del Controparte_1 le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con Pt_3
decreto del 3/9 novembre 2020, in euro 1.200,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Nessuna liquidazione, di contro, può essere effettuata in favore della
[...]
in relazione alle spese dell'espletato procedimento di mediazione Parte_1
obbligatoria, giacché prive di qualsiasi supporto documentale.
L'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dalla , quale Parte_4 mandataria della , ne determina, sempre ai sensi dell'art. Controparte_3
91, comma 1, c.p.c., la condanna alla refusione, in favore del delle spese del Pt_3
secondo grado del giudizio, che si liquidano, sulla base del richiamato scaglione tabellare, ed in rapporto all'attività difensiva da costui espletata nei confronti della cessionaria del credito in contesa, in euro 6.000,00 per compenso, di cui euro 2.200,00 per la fase di
10 studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio dell'avv. Pellegrino
Cavuoto, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4 Controparte_3
, integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il
[...]
presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte di tale appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello non corrisposto al momento della costituzione in giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1774/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 9 maggio 2024 nonché sull'impugnazione incidentale spiegata dalla , quale mandataria della Parte_4
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 Controparte_3
novembre 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dalla e, per Parte_1
Par l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna
[...]
in via solidale con la (già ), al Pt_3 Controparte_1 CP_2 CP_2 pagamento, in favore della , quale cessionaria ed Controparte_3
attuale titolare del credito controverso, della complessiva somma di euro 488,671,22, di cui euro 52.364,32 per il saldo passivo del conto corrente ordinario n. 01/0000591 del 7 novembre 2002 ed euro 436.306,90 per il saldo passivo del conto anticipi n.
1048667 del 5 dicembre 2007, oltre interessi moratori ai rispettivi tassi convenzionali dall'1 aprile 2014 al soddisfo;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale spiegato dalla , quale Parte_4 mandataria della;
Controparte_3
3. condanna e la (già ), in via Parte_3 Controparte_1 CP_2 CP_2 solidale, alla refusione, in favore della , Parte_1
delle spese della fase monitoria e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in euro 3.260,00, di cui euro 760,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso difensivo, per il primo grado, in euro 17.800,00 per compenso difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.300,00 per la fase introduttiva, euro
11 5.500,00 per la fase istruttoria ed euro 6.500,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in euro 12.348,00, di cui euro 1.848,00 per esborsi ed euro 10.500,00 per compenso difensivo (euro 4.300,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del
15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico della “ e di le spese Controparte_1 Parte_3
della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del
3/9 novembre 2020, in euro 1.200,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva;
5. condanna la , nella qualità di mandataria della Parte_4 Controparte_3
, alla refusione, in favore dell'avv. Pellegrino Cavuoto, quale procuratore
[...]
distrattario di , ex art. 93, comma 1, c.p.c., delle spese del secondo Parte_3
grado del giudizio, che si liquidano in euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva ed euro
2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della , quale mandataria della Parte_4
, previo versamento del contributo unificato non CP_3 CP_3 CP_3
corrisposto al momento della costituzione in giudizio, se dovuto.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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