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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 530/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 530/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Sybil Martin del Foro di Parte_1
Bolzano, giusta procura in atti elettivamente domiciliata presso il suo studio;
LL; nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini del Foro di Trento, giusta Controparte_1
procura in atti elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
, contumace;
CP_2
appellate;
Oggetto: giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Egna n. 1/2024 di data
06.01.2024.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 05/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore dell'LL:
“Voglia il Tribunale adíto, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi d'appello, ut supra e della originaria domanda, che quivi si intende integralmente trascritta, in parziale riforma della sentenza n.
01/2024 del 06.01.2024, depositata in data 06.01.2024, sub R.G. n. 149/2023 del giudice di pace di Egna,
condannare le convenute societá e in persona dei rispettivi loro legali CP_2 Controparte_1
rappresentanti pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della società attrice a titolo di
risarcimento danno della somma di Euro 16.078,10 ovvero quella diversa inferiore somma ritenuta di
giustizia - oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo saldo, il tutto con pagina 1 di 8 favore delle spese e compensi del presente giudizio e rideterminazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
Salvis iuribus”. del procuratore dell'appellata : Controparte_1
“Respingersi l'appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte in narrativa;
in via incidentale, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare il danno alla luce del criterio dello stato d'uso dei beni danneggiati come quantificato nella perizia dello Studio
RI (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta appellata, nonché allegato anche all'atto di appello) e per l'effetto, quantificato il danno nella misura in essa indicata di
Euro 20.354,00 (o diversa di giustizia) e dato atto del pagamento di tale somma, da dichiararsi satisfattiva, respingersi la domanda dell' attrice LL.
Compensi e spese legali di primo e secondo grado rifuse oltre 15 % spese generali, IVA e CNPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 21.02.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la società e la compagnia assicurativa avanti al Giudice di Pace di CP_2 Controparte_1
Egna, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'incendio del veicolo industriale Iveco targato FM 418 AM avvenuto in data 19.08.2020 sulla corsia nord dell' , all'altezza della progressiva chilometrica 91 + nel Comune di Parte_1
Vadena (BZ) e di cui le convenute erano rispettivamente proprietaria e assicuratrice RCA.
L'attrice ha allegato di aver subito un danno complessivo di € 36.432,10 e ha agito in giudizio per ottenere l'importo di € 16.078,10, quale somma residua ancora dovuta a seguito dell'intervenuto pagamento da parte dell'assicuratrice della somma di € 20.354,00 in data 29.08.2022, CP_1
trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto.
Si è costituita in giudizio unicamente che cha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti, in considerazione della vetustà dei beni danneggiati.
Con sentenza n. 1/2024 il Giudice di Pace di Egna, in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata da , ha condannato la convenuta al Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 3.493,42, ritenendo non provate alcune delle voci di danno allegate dall'attrice, di cui meglio si dirà infra.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società , Parte_1
chiedendone la riforma in punto quantum debeatur, con condanna della convenuta al pagamento dell'intero danno allegato, indicando i seguenti motivi di appello:
pagina 2 di 8 - errata e/o omessa valutazione della prova testimoniale resa dal geom. ; Testimone_1
Il Giudice di Pace avrebbe errato nel negare efficacia probatoria alla “nota interna” prodotta dall'attrice in cui erano elencate tutte le voci di danno, in quanto confermate dal teste geom. ; Testimone_1
- violazione dell´art. 115 c.p.c. – omessa valutazione della perizia tecnico assicurativa prodotta in giudizio da CP_1
Il Giudice di primo grado sarebbe altresì incorso in errore per non aver ritenuto provate, in quanto non contestate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., le spese per manodopera indicate nella “nota interna” di e corrispondenti alla valutazione effettuata dal fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa nella propria perizia di parte. si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
principale e proponendo appello incidentale, censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha tenuto in considerazione il deprezzamento dei beni danneggiati.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza di data 05/02/2025.
3. In due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono entrambi alla valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento di primo grado.
Nel corso del giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, l'odierna LL ha prodotto sub allegato
3) un documento denominato “nota interna spese di riparazione” in cui sono state riportate tutte le voci di spesa sostenute per la riparazione dei danni, quantificati in complessivi € 36.423,10 (cfr. doc. 3 del fascicolo attoreo di primo grado).
I costi riportati nella nota e relativi all'intervento dei Vigili del Fuoco, nella misura di € 381,45, quelli relativi ai lavori di riparazione della pavimentazione danneggiata nella misura di € 4.422,76, nonché quelli attinenti al costo dei materiali necessari al ripristino della barriera antirumore nella misura di €
19.043,21 (cfr. doc. 6, 7 e 8 del fascicolo attoreo di primo grado), per complessivi € 23.847,42 hanno trovato riscontro documentalmente nelle fatture prodotte in primo grado dall'odierna LL e sono stati riconosciuti dal giudice di prime cure.
Nella fase istruttoria del procedimento di primo grado è stato escusso il teste geom. , Testimone_1
responsabile del Centro di Sicurezza Autostradale di Bolzano, con tratto di competenza Chiusa-Egna. Il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo l'accaduto, successivamente alla rimozione del veicolo incendiato e ha confermato di avere “rilevato il danno in questione sulla carreggiata nord”, nonché
l'esecuzione delle operazioni elencate nella nota, pur precisando di non essere stato presente (“…Ho rilevato il danno in questione sulla carreggiata nord…”; “Non ho visto il veicolo in questione, ma solo le foto scattate dalla Polizia stradale…”; “…Ho visto solo i danni sull'autostrada, quando il veicolo in questione è stato rimosso…”; “…Confermo le operazioni, ma preciso che non ero presente…”).
pagina 3 di 8 In risposta al capitolo di prova n. 4 attoreo: “vero che la societá attrice lamentava danni e spese per complessivi Euro 36.432,10 come da nota interna delle spese, nota spese VV.FF. Egna, fattura
Stradasfalti S.r.l. 06.10.2021 e fattura Safital S.r.l. di data 23.12.2021 che si rammostrano al teste”, ha dichiarato: “Confermo l'ammontare dei danni di cui alle fatture in oggetto”.
La testimonianza resa appare attendibile in quanto priva di contraddizioni, sufficientemente precisa e circostanziata e inoltre resa da un soggetto qualificato, nel suo ruolo di Responsabile per la Sicurezza nel tratto autostradale interessato.
In relazione alle dichiarazioni rese, si osserva che pur avendo utilizzato il termine “fatture” nella propria deposizione, il teste ha poi confermato l'ammontare del danno indicato nel capitolo di prova relativo alla quantificazione dei costi sostenuti.
In base all'interpretazione complessiva del tenore delle risposte date, si ritiene pertanto che il termine
“fatture” sia stato utilizzato dal teste impropriamente, intendendo egli chiaramente indicare tutti i documenti esibiti, ovvero oltre che le fatture, anche la nota spese interna e la nota spese dei Vigili del
Fuoco, entrambe richiamate nel testo del capitolo di prova.
Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal teste, può dunque ritenersi raggiunta la prova anche di tutti gli ulteriori costi sostenuti dall'odierna LL in conseguenza dell'incendio per cui è causa.
Per mera completezza, si osserva con particolare riferimento alla voce di danno relativa ai costi di manodopera relativi alle riparazioni necessarie, che la perizia stragiudiziale prodotta dall'appellata (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado della convenuta), ha stimato un numero di ore addirittura superiore a quelle riportate nella nota interna dell'LL, nonché un costo orario medio pressoché identico.
Anche da questo punto di vista, dunque, il giudice di prime cure ha errato nella valutazione del materiale probatorio a sua disposizione, ritenendo insussistente la prova di tale voce di danno.
L'appello principale va dunque accolto, avendo l'LL dimostrato di avere sostenuto tutti i costi indicati nella “nota interna” prodotta.
4. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da CP_1
Nel giudizio di primo grado l'odierna appellata ha dedotto che i beni danneggiati (barriera antirumore e pavimentazione in asfalto), in quanto beni strumentali soggetti ad ammortamento, al momento del sinistro avrebbero avuto un valore contabile inferiore rispetto a quello a nuovo. Per tale ragione CP_1
censura ora la correttezza della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace non ha provveduto
[...] ad applicare una riduzione dei costi allegati dall'LL, in misura pari al 30% come indicato dal proprio consulente di parte.
pagina 4 di 8 4.1. Sull'odierna LL, nella sua qualità di soggetto danneggiato, gravava l'onere di provare la sussistenza del danno, anche nel suo preciso ammontare.
A fronte delle difese dell'appellata, secondo la quale i beni danneggiati al momento del sinistro sarebbero stati vetusti, nulla ha dedotto, né provato, in relazione allo stato Parte_1
d'usura dei beni danneggiati o ai costi originariamente sostenuti per il loro acquisto e installazione.
I beni danneggiati, per l'uso cui sono destinati, sono soggetti ad un normale degrado legato al trascorrere del tempo, che ne determina una diminuzione del valore commerciale.
A mero titolo esemplificativo, va osservato che ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) vigenti (D.M. 17/01/2018), le barriere antirumore possono essere inquadrate quali costruzioni con livelli di prestazioni ordinarie, per le quali la norma prevede una vita nominale di progetto non inferiore a 50 anni.
Per definizione, secondo il punto 2.4.1 delle NTC, la vita nominale di progetto di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.
Laddove non siano disponibili, come nel caso in esame, specifiche e consolidate analisi relative alla particolare tipologia di struttura o impianto oggetto di stima, il degrado per vetustà può essere descritto attraverso un modello di deprezzamento complessivo con riduzione del valore del bene costante nel tempo (funzione di deprezzamento lineare).
Analoga argomentazione può essere svolta con riferimento alla pavimentazione in asfalto minerale, materiale notoriamente soggetto ad usura in forza del transito giornaliero di un numero elevatissimo di veicoli.
È dunque ragionevole ritenere, in via presuntiva, che il valore dei beni danneggiati al momento dell'incendio fosse significativamente più basso rispetto a quello di acquisto, valore di cui però
l'LL non ha fornito prova.
Per tale ragione, in accoglimento dell'appello incidentale e tenuto conto della diminuzione del valore dei beni conseguente all'usura, ad le voci di danno relative ai costi per la Parte_2
sostituzione dei beni danneggiati (manodopera esclusa) vanno risarcite nel limite del 70% del loro valore, ovvero nella percentuale non oggetto di contestazione da parte dell'appellata che si è limitata a sollevare rilievi unicamente in relazione al residuo 30%.
4.2. Le voci riportate nella nota interna di relative alla sostituzione dei beni Parte_1
danneggiati e a cui va detratto il 30% del valore sulla base di quanto esposto nei punti precedenti sono:
- 411 fornitura di elementi di barriera stradale di sicurezza € 1.850,44 -30% = 1.295,30
- 729 Fornitura colore e primer per struttura metallica della barriera € 315,00 - 30% = 220,50
pagina 5 di 8 - 729 1050 kg x 0,41 sabbia per sabbiatura per struttura metallica barriera € 430,50 - 30% = 301,35
Tali voci indicano il costo dei soli materiali, mentre quelle di seguito esposte, elencano i costi comprensivi di manodopera, senza operare alcuna distinzione:
- 501 intervento ditta esterna (imponibile) ditta Stradasfalti mod. 101 € 4.422,76
- 729 Fornitura barriera antirumore da parte di Safital Srl Dad n. 894 € 19.043,21
Al fine di procedere alla riduzione del 30% della sola componente relativa ai materiali delle voci da ultimo indicate si utilizzano - quali criteri di confronto -, le analoghe voci indicate nella perizia dell'appellata che è maggiormente analitica e reca importi complessivamente di poco difformi rispetto a quelli esposti dall'LL.
Sulla base di tale confronto si ricava che in relazione alla voce relativa all'asfaltatura (vedi voce 03 della perizia di parte materiali € 1.800, manodopera 1.680,00), il costo dei materiali CP_1
corrisponde grossomodo al 50% del totale, con la conseguenza che la riduzione del 30% andrà operata in via di ragionevole approssimazione sull'importo di € (4.422,76/2 ) = € 2.211,38 - 30 % = 1.547,96.
Per quanto attiene alla fornitura della barriera antirumore (vedi voce 04 della perizia di parte CP_1
materiali € 18.840,00 manodopera € 2.160,00), applicando il medesimo criterio, si ricava che il
[...] costo dei materiali è pari a circa all'89 % del totale, con la con la conseguenza che la riduzione del 30% andrà operata sull'importo di € (19.043,21-11%) 16.948,45- 30 % = 11.863,91.
4.3. Il danno complessivamente subito dall'LL, ammonta pertanto ad € 26.489,68, oltre interessi di legge sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'evento sino all'odierna liquidazione;
l'importo è stato ottenuto sommando i costi per materiali già operata la riduzione del 30% (€
15.229,02) ai costi di manodopera e altre voci non soggette a riduzione per usura elencate nella “nota interna” (€ 11.260,66).
4.4. Si è visto in precedenza che l'appellata in data 20.06.2022 ha corrisposto Controparte_1 all'LL somma di € 20.354,00 (cfr. doc. 5 di parte attrice, allegato all'atto di citazione in primo grado), trattenuta dall'attrice a titolo di acconto.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, quando deve tenere in considerazione un acconto versato dal danneggiante o dal responsabile civile, il calcolo deve essere eseguito sottraendo tale importo in maniera che i termini del calcolo siano omogenei;
ciò si può conseguire sottraendo l'acconto dal valore del danno al momento del versamento dello stesso acconto oppure rivalutando l'importo dell'acconto alla data della liquidazione finale del danno.
Sulla base della metodologia scelta si ritiene di calcolare l'acconto al momento in cui è stato corrisposto, detraendolo dall'importo della liquidazione del danno computata al momento del versamento. Le somme versate sono imputate al capitale, in applicazione della giurisprudenza della pagina 6 di 8 Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 1194 c.c. dettato per le obbligazioni pecuniarie, non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Il conteggio è eseguito, quindi, in modo da considerare la riduzione del capitale liquidato di pari importo all'acconto versato, così che per il periodo successivo al versamento dello stesso per tale importo non maturano più rivalutazione ed interessi.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 19-08-2020 (c.d. "aestimatio"): € 26.488,68
B1) Interessi maturati al 01-04-2025: € 985,13
B2) Rivalutazione maturata al 01-04-2025: € 3.109,72
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 4.094,85
Totale A + B: € 30.583,53
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 1 movimento): € -20.354,00
Importo totale (A + B - C) dovuto al 01-04-2025 (c.d. "taxatio"): € 10.229,53 di cui: Capitale = 6.134,68 -- Rivalutazione = 3.109,72 -- Interessi = 985,13
In riforma dell'appellata sentenza, va dunque condannata a pagare in solido con CP_1 [...] alla società LL, la somma di € 10.229,53, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2
presente sentenza al saldo.
5. Per quanto attiene alla disciplina delle spese di lite, dovendosi valutare l'esito complessivo della controversia ed essendo stata accolta la domanda dell'LL, sebbene in misura ridotta in punto quantum debeatur, gli appellati vanno condannati a rifondere ad le Parte_3
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per il primo grado, le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi del DM
55/2014 e successive modificazioni per le cause pendenti davanti al Giudice di Pace con valore da €
5.201,00 a 26.000,00, mentre per il presente giudizio di appello, le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi del DM 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 ridotti del 20% in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Morris Recla, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, decidendo sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza n. 1/2024 del Giudice di Pace di Egna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
pagina 7 di 8 2) condanna le appellate e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL dell'importo di € 10.229,53, oltre interessi di Parte_1
legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna le appellate e , in solido tra loro alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL , delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 4.061,60 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna le appellate e , in solido tra loro alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL , delle spese di lite del primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 2.090,00 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
Così deciso, in Bolzano il 01.04.2025.
Il Giudice
Morris Recla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Morris Recla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 530/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Sybil Martin del Foro di Parte_1
Bolzano, giusta procura in atti elettivamente domiciliata presso il suo studio;
LL; nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Niccolini del Foro di Trento, giusta Controparte_1
procura in atti elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e
, contumace;
CP_2
appellate;
Oggetto: giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Egna n. 1/2024 di data
06.01.2024.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 05/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore dell'LL:
“Voglia il Tribunale adíto, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi d'appello, ut supra e della originaria domanda, che quivi si intende integralmente trascritta, in parziale riforma della sentenza n.
01/2024 del 06.01.2024, depositata in data 06.01.2024, sub R.G. n. 149/2023 del giudice di pace di Egna,
condannare le convenute societá e in persona dei rispettivi loro legali CP_2 Controparte_1
rappresentanti pro tempore in solido fra loro al pagamento in favore della società attrice a titolo di
risarcimento danno della somma di Euro 16.078,10 ovvero quella diversa inferiore somma ritenuta di
giustizia - oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dì dell'evento fino all'effettivo saldo, il tutto con pagina 1 di 8 favore delle spese e compensi del presente giudizio e rideterminazione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado, con sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.
Salvis iuribus”. del procuratore dell'appellata : Controparte_1
“Respingersi l'appello siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte in narrativa;
in via incidentale, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di valutare il danno alla luce del criterio dello stato d'uso dei beni danneggiati come quantificato nella perizia dello Studio
RI (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta appellata, nonché allegato anche all'atto di appello) e per l'effetto, quantificato il danno nella misura in essa indicata di
Euro 20.354,00 (o diversa di giustizia) e dato atto del pagamento di tale somma, da dichiararsi satisfattiva, respingersi la domanda dell' attrice LL.
Compensi e spese legali di primo e secondo grado rifuse oltre 15 % spese generali, IVA e CNPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione di data 21.02.2023 la società ha convenuto in Parte_1
giudizio la società e la compagnia assicurativa avanti al Giudice di Pace di CP_2 Controparte_1
Egna, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'incendio del veicolo industriale Iveco targato FM 418 AM avvenuto in data 19.08.2020 sulla corsia nord dell' , all'altezza della progressiva chilometrica 91 + nel Comune di Parte_1
Vadena (BZ) e di cui le convenute erano rispettivamente proprietaria e assicuratrice RCA.
L'attrice ha allegato di aver subito un danno complessivo di € 36.432,10 e ha agito in giudizio per ottenere l'importo di € 16.078,10, quale somma residua ancora dovuta a seguito dell'intervenuto pagamento da parte dell'assicuratrice della somma di € 20.354,00 in data 29.08.2022, CP_1
trattenuta dalla danneggiata a titolo di acconto.
Si è costituita in giudizio unicamente che cha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e, in subordine, la riduzione degli importi richiesti, in considerazione della vetustà dei beni danneggiati.
Con sentenza n. 1/2024 il Giudice di Pace di Egna, in parziale accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata da , ha condannato la convenuta al Parte_1 Controparte_1 pagamento di € 3.493,42, ritenendo non provate alcune delle voci di danno allegate dall'attrice, di cui meglio si dirà infra.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società , Parte_1
chiedendone la riforma in punto quantum debeatur, con condanna della convenuta al pagamento dell'intero danno allegato, indicando i seguenti motivi di appello:
pagina 2 di 8 - errata e/o omessa valutazione della prova testimoniale resa dal geom. ; Testimone_1
Il Giudice di Pace avrebbe errato nel negare efficacia probatoria alla “nota interna” prodotta dall'attrice in cui erano elencate tutte le voci di danno, in quanto confermate dal teste geom. ; Testimone_1
- violazione dell´art. 115 c.p.c. – omessa valutazione della perizia tecnico assicurativa prodotta in giudizio da CP_1
Il Giudice di primo grado sarebbe altresì incorso in errore per non aver ritenuto provate, in quanto non contestate ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., le spese per manodopera indicate nella “nota interna” di e corrispondenti alla valutazione effettuata dal fiduciario della Parte_1
compagnia assicurativa nella propria perizia di parte. si è costituita nel presente giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
principale e proponendo appello incidentale, censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha tenuto in considerazione il deprezzamento dei beni danneggiati.
Celebrata la prima udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza di data 05/02/2025.
3. In due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono entrambi alla valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento di primo grado.
Nel corso del giudizio pendente avanti al Giudice di Pace, l'odierna LL ha prodotto sub allegato
3) un documento denominato “nota interna spese di riparazione” in cui sono state riportate tutte le voci di spesa sostenute per la riparazione dei danni, quantificati in complessivi € 36.423,10 (cfr. doc. 3 del fascicolo attoreo di primo grado).
I costi riportati nella nota e relativi all'intervento dei Vigili del Fuoco, nella misura di € 381,45, quelli relativi ai lavori di riparazione della pavimentazione danneggiata nella misura di € 4.422,76, nonché quelli attinenti al costo dei materiali necessari al ripristino della barriera antirumore nella misura di €
19.043,21 (cfr. doc. 6, 7 e 8 del fascicolo attoreo di primo grado), per complessivi € 23.847,42 hanno trovato riscontro documentalmente nelle fatture prodotte in primo grado dall'odierna LL e sono stati riconosciuti dal giudice di prime cure.
Nella fase istruttoria del procedimento di primo grado è stato escusso il teste geom. , Testimone_1
responsabile del Centro di Sicurezza Autostradale di Bolzano, con tratto di competenza Chiusa-Egna. Il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo l'accaduto, successivamente alla rimozione del veicolo incendiato e ha confermato di avere “rilevato il danno in questione sulla carreggiata nord”, nonché
l'esecuzione delle operazioni elencate nella nota, pur precisando di non essere stato presente (“…Ho rilevato il danno in questione sulla carreggiata nord…”; “Non ho visto il veicolo in questione, ma solo le foto scattate dalla Polizia stradale…”; “…Ho visto solo i danni sull'autostrada, quando il veicolo in questione è stato rimosso…”; “…Confermo le operazioni, ma preciso che non ero presente…”).
pagina 3 di 8 In risposta al capitolo di prova n. 4 attoreo: “vero che la societá attrice lamentava danni e spese per complessivi Euro 36.432,10 come da nota interna delle spese, nota spese VV.FF. Egna, fattura
Stradasfalti S.r.l. 06.10.2021 e fattura Safital S.r.l. di data 23.12.2021 che si rammostrano al teste”, ha dichiarato: “Confermo l'ammontare dei danni di cui alle fatture in oggetto”.
La testimonianza resa appare attendibile in quanto priva di contraddizioni, sufficientemente precisa e circostanziata e inoltre resa da un soggetto qualificato, nel suo ruolo di Responsabile per la Sicurezza nel tratto autostradale interessato.
In relazione alle dichiarazioni rese, si osserva che pur avendo utilizzato il termine “fatture” nella propria deposizione, il teste ha poi confermato l'ammontare del danno indicato nel capitolo di prova relativo alla quantificazione dei costi sostenuti.
In base all'interpretazione complessiva del tenore delle risposte date, si ritiene pertanto che il termine
“fatture” sia stato utilizzato dal teste impropriamente, intendendo egli chiaramente indicare tutti i documenti esibiti, ovvero oltre che le fatture, anche la nota spese interna e la nota spese dei Vigili del
Fuoco, entrambe richiamate nel testo del capitolo di prova.
Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal teste, può dunque ritenersi raggiunta la prova anche di tutti gli ulteriori costi sostenuti dall'odierna LL in conseguenza dell'incendio per cui è causa.
Per mera completezza, si osserva con particolare riferimento alla voce di danno relativa ai costi di manodopera relativi alle riparazioni necessarie, che la perizia stragiudiziale prodotta dall'appellata (cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado della convenuta), ha stimato un numero di ore addirittura superiore a quelle riportate nella nota interna dell'LL, nonché un costo orario medio pressoché identico.
Anche da questo punto di vista, dunque, il giudice di prime cure ha errato nella valutazione del materiale probatorio a sua disposizione, ritenendo insussistente la prova di tale voce di danno.
L'appello principale va dunque accolto, avendo l'LL dimostrato di avere sostenuto tutti i costi indicati nella “nota interna” prodotta.
4. Va ora esaminato l'appello incidentale proposto da CP_1
Nel giudizio di primo grado l'odierna appellata ha dedotto che i beni danneggiati (barriera antirumore e pavimentazione in asfalto), in quanto beni strumentali soggetti ad ammortamento, al momento del sinistro avrebbero avuto un valore contabile inferiore rispetto a quello a nuovo. Per tale ragione CP_1
censura ora la correttezza della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace non ha provveduto
[...] ad applicare una riduzione dei costi allegati dall'LL, in misura pari al 30% come indicato dal proprio consulente di parte.
pagina 4 di 8 4.1. Sull'odierna LL, nella sua qualità di soggetto danneggiato, gravava l'onere di provare la sussistenza del danno, anche nel suo preciso ammontare.
A fronte delle difese dell'appellata, secondo la quale i beni danneggiati al momento del sinistro sarebbero stati vetusti, nulla ha dedotto, né provato, in relazione allo stato Parte_1
d'usura dei beni danneggiati o ai costi originariamente sostenuti per il loro acquisto e installazione.
I beni danneggiati, per l'uso cui sono destinati, sono soggetti ad un normale degrado legato al trascorrere del tempo, che ne determina una diminuzione del valore commerciale.
A mero titolo esemplificativo, va osservato che ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) vigenti (D.M. 17/01/2018), le barriere antirumore possono essere inquadrate quali costruzioni con livelli di prestazioni ordinarie, per le quali la norma prevede una vita nominale di progetto non inferiore a 50 anni.
Per definizione, secondo il punto 2.4.1 delle NTC, la vita nominale di progetto di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.
Laddove non siano disponibili, come nel caso in esame, specifiche e consolidate analisi relative alla particolare tipologia di struttura o impianto oggetto di stima, il degrado per vetustà può essere descritto attraverso un modello di deprezzamento complessivo con riduzione del valore del bene costante nel tempo (funzione di deprezzamento lineare).
Analoga argomentazione può essere svolta con riferimento alla pavimentazione in asfalto minerale, materiale notoriamente soggetto ad usura in forza del transito giornaliero di un numero elevatissimo di veicoli.
È dunque ragionevole ritenere, in via presuntiva, che il valore dei beni danneggiati al momento dell'incendio fosse significativamente più basso rispetto a quello di acquisto, valore di cui però
l'LL non ha fornito prova.
Per tale ragione, in accoglimento dell'appello incidentale e tenuto conto della diminuzione del valore dei beni conseguente all'usura, ad le voci di danno relative ai costi per la Parte_2
sostituzione dei beni danneggiati (manodopera esclusa) vanno risarcite nel limite del 70% del loro valore, ovvero nella percentuale non oggetto di contestazione da parte dell'appellata che si è limitata a sollevare rilievi unicamente in relazione al residuo 30%.
4.2. Le voci riportate nella nota interna di relative alla sostituzione dei beni Parte_1
danneggiati e a cui va detratto il 30% del valore sulla base di quanto esposto nei punti precedenti sono:
- 411 fornitura di elementi di barriera stradale di sicurezza € 1.850,44 -30% = 1.295,30
- 729 Fornitura colore e primer per struttura metallica della barriera € 315,00 - 30% = 220,50
pagina 5 di 8 - 729 1050 kg x 0,41 sabbia per sabbiatura per struttura metallica barriera € 430,50 - 30% = 301,35
Tali voci indicano il costo dei soli materiali, mentre quelle di seguito esposte, elencano i costi comprensivi di manodopera, senza operare alcuna distinzione:
- 501 intervento ditta esterna (imponibile) ditta Stradasfalti mod. 101 € 4.422,76
- 729 Fornitura barriera antirumore da parte di Safital Srl Dad n. 894 € 19.043,21
Al fine di procedere alla riduzione del 30% della sola componente relativa ai materiali delle voci da ultimo indicate si utilizzano - quali criteri di confronto -, le analoghe voci indicate nella perizia dell'appellata che è maggiormente analitica e reca importi complessivamente di poco difformi rispetto a quelli esposti dall'LL.
Sulla base di tale confronto si ricava che in relazione alla voce relativa all'asfaltatura (vedi voce 03 della perizia di parte materiali € 1.800, manodopera 1.680,00), il costo dei materiali CP_1
corrisponde grossomodo al 50% del totale, con la conseguenza che la riduzione del 30% andrà operata in via di ragionevole approssimazione sull'importo di € (4.422,76/2 ) = € 2.211,38 - 30 % = 1.547,96.
Per quanto attiene alla fornitura della barriera antirumore (vedi voce 04 della perizia di parte CP_1
materiali € 18.840,00 manodopera € 2.160,00), applicando il medesimo criterio, si ricava che il
[...] costo dei materiali è pari a circa all'89 % del totale, con la con la conseguenza che la riduzione del 30% andrà operata sull'importo di € (19.043,21-11%) 16.948,45- 30 % = 11.863,91.
4.3. Il danno complessivamente subito dall'LL, ammonta pertanto ad € 26.489,68, oltre interessi di legge sulla somma rivalutata di anno in anno, dalla data dell'evento sino all'odierna liquidazione;
l'importo è stato ottenuto sommando i costi per materiali già operata la riduzione del 30% (€
15.229,02) ai costi di manodopera e altre voci non soggette a riduzione per usura elencate nella “nota interna” (€ 11.260,66).
4.4. Si è visto in precedenza che l'appellata in data 20.06.2022 ha corrisposto Controparte_1 all'LL somma di € 20.354,00 (cfr. doc. 5 di parte attrice, allegato all'atto di citazione in primo grado), trattenuta dall'attrice a titolo di acconto.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, quando deve tenere in considerazione un acconto versato dal danneggiante o dal responsabile civile, il calcolo deve essere eseguito sottraendo tale importo in maniera che i termini del calcolo siano omogenei;
ciò si può conseguire sottraendo l'acconto dal valore del danno al momento del versamento dello stesso acconto oppure rivalutando l'importo dell'acconto alla data della liquidazione finale del danno.
Sulla base della metodologia scelta si ritiene di calcolare l'acconto al momento in cui è stato corrisposto, detraendolo dall'importo della liquidazione del danno computata al momento del versamento. Le somme versate sono imputate al capitale, in applicazione della giurisprudenza della pagina 6 di 8 Corte di Cassazione secondo il quale l'art. 1194 c.c. dettato per le obbligazioni pecuniarie, non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Il conteggio è eseguito, quindi, in modo da considerare la riduzione del capitale liquidato di pari importo all'acconto versato, così che per il periodo successivo al versamento dello stesso per tale importo non maturano più rivalutazione ed interessi.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 19-08-2020 (c.d. "aestimatio"): € 26.488,68
B1) Interessi maturati al 01-04-2025: € 985,13
B2) Rivalutazione maturata al 01-04-2025: € 3.109,72
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 4.094,85
Totale A + B: € 30.583,53
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 1 movimento): € -20.354,00
Importo totale (A + B - C) dovuto al 01-04-2025 (c.d. "taxatio"): € 10.229,53 di cui: Capitale = 6.134,68 -- Rivalutazione = 3.109,72 -- Interessi = 985,13
In riforma dell'appellata sentenza, va dunque condannata a pagare in solido con CP_1 [...] alla società LL, la somma di € 10.229,53, oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2
presente sentenza al saldo.
5. Per quanto attiene alla disciplina delle spese di lite, dovendosi valutare l'esito complessivo della controversia ed essendo stata accolta la domanda dell'LL, sebbene in misura ridotta in punto quantum debeatur, gli appellati vanno condannati a rifondere ad le Parte_3
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per il primo grado, le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi del DM
55/2014 e successive modificazioni per le cause pendenti davanti al Giudice di Pace con valore da €
5.201,00 a 26.000,00, mentre per il presente giudizio di appello, le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi del DM 55/2014 e successive modificazioni per i giudizi di cognizione avanti al tribunale ordinario con valore da € 5.201,00 a € 26.000,00 ridotti del 20% in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
1) Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Morris Recla, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, decidendo sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza n. 1/2024 del Giudice di Pace di Egna, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
pagina 7 di 8 2) condanna le appellate e in solido tra loro al pagamento in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL dell'importo di € 10.229,53, oltre interessi di Parte_1
legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna le appellate e , in solido tra loro alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL , delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida in € 4.061,60 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
4) condanna le appellate e , in solido tra loro alla rifusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'LL , delle spese di lite del primo grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 2.090,00 per compenso di avvocato, € 264,00 per anticipazioni e spese, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso;
Così deciso, in Bolzano il 01.04.2025.
Il Giudice
Morris Recla
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