Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Ciresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cavalese (TN), Piazza Scopoli, n. 9;
contro
Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, Area IV - prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, mediante il quale è stato respinto il gravame proposto dall’odierno ricorrente contro il provvedimento n.-OMISSIS-, notificato al signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato la revoca della licenza di porto d’armi per uso sportivo, e disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria per l’istante;
e di ogni altro atto e/o giudizio dello stesso Commissario del Governo, anche endoprocedimentale, e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, se e in quanto adottati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere stato, in precedenza, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo e di aver detenuto armi comuni da sparo regolarmente denunciate.
A seguito di una denuncia fatta dalla sua -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per -OMISSIS-, gli stessi Carabinieri procedevano al ritiro cautelare delle armi detenute dal ricorrente e al ritiro della licenza, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del T.U.L.P.S. (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 29.9.2013, n. 121), che così recita: “ Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ”.
Presa conoscenza dei fatti suddetti, la Questura di Bolzano, con nota del -OMISSIS- notificata il -OMISSIS-, comunicava al ricorrente, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., l’avvio del procedimento amministrativo volto alla revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Nel corso del procedimento amministrativo il ricorrente non presentava memorie o scritti difensivi.
Con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano disponeva l’archiviazione del procedimento penale sub n. -OMISSIS-, pendente a carico del ricorrente per il reato di cui all’art. 572 c.p., giusta richiesta in tal senso del Pubblico Ministero del 10 luglio 2023, motivata dal fatto “ che la persona offesa, a seguito di riappacificazione con l’indagato, ha ridimensionato le accuse nei suoi confronti, facendo capire che si è trattato di episodi singoli e non ha aggiunto dettagli sui presunti maltrattamenti subiti ” (doc. 4 del ricorrente).
Con atto del-OMISSIS- il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano ordinava il dissequestro e la restituzione “ di quanto indicato nel verbale del sequestro preventivo… ritenuto che non appare necessario mantenere il sequestro a fini di prova… visti gli artt. 262 e 263, comma 4, c.p.p. ” (doc. 5 del ricorrente).
Il difensore del ricorrente trasmetteva alla Questura di Bolzano, in data -OMISSIS-, copia dei sopra menzionati provvedimenti (doc. 3 del ricorrente).
Il Questore di Bolzano, con atto del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, disponeva la revoca del porto d’armi per uso sportivo di cui era titolare il ricorrente (doc. 2 del ricorrente).
Il ricorrente reagiva presentando ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, il quale, con provvedimento del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, rigettava il ricorso (doc. 1 del ricorrente).
A fondamento del gravame proposto contro quest’ultimo provvedimento, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “ Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria.
Inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà del contenuto dell’atto impugnato.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e conseguente mancanza (ovvero insufficienza) della motivazione.
Esorbitanza dai limiti sostanziali (e carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto).
Inutilità dell’atto (e conseguente annullabilità del provvedimento per violazione di legge dovuta al cattivo esercizio del potere) ”;
2. “ Violazione dell’art. 43 T.U.L.P.S .”.
Con atto depositato il 18 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
Successivamente, con atto depositato fuori termine il 28 aprile 2025, l’Amministrazione resistente ha esposto le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o infondato.
A sua volta il ricorrente, con memoria di replica depositata fuori termine l’8 maggio 2025, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, prendendo posizione sulle controdeduzioni avversarie.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2025 il Presidente ha sollevato la questione della tardività delle memorie depositate rispettivamente dalla difesa dell’Amministrazione il 28 aprile 2025 e da quella del ricorrente l’8 maggio 2025, invitando le parti a prendere posizione su tale questione.
Il procuratore dell’Amministrazione, preso atto della rilevata tardività, si è riportato al contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando come il sindacato giurisdizionale sulla stessa sia quello delineato nelle sentenze del TRGA Bolzano n. 228/2008 e del Consiglio di Stato n. 379/2010. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite. Il procuratore del ricorrente si è riportato a quanto esposto nella discussione orale.
Sentite le parti, il ricorso è stato poi trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto rilevata la tardività del deposito sia della memoria dalla difesa dell’Amministrazione intimata, avvenuto alle ore 23.06 del 28 aprile 2025, sia della memoria di replica del ricorrente, avvenuto alle ore 20.54 dell’8 maggio 2025, in entrambi i casi oltre l’orario consentito. Di conseguenza, tali memorie non verranno considerate ai fini della decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente afferma di avere, nel ricorso gerarchico, censurato il provvedimento originario sotto i seguenti profili:
a) inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà del contenuto dell’atto impugnato;
b) eccesso di potere per travisamento dei fatti e, conseguente mancanza (o insufficienza) della motivazione;
c) esorbitanza dai limiti sostanziali (e carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto);
d) inutilità del provvedimento assunto;
e) tardività dell’atto (e conseguente annullabilità del provvedimento per violazione di legge dovuta al cattivo esercizio del potere).
L’atto impugnato di conferma della revoca della licenza sarebbe viziato da difetto di motivazione sotto tutti i profili sopra rilevati.
a) Così come l’atto presupposto, anche il provvedimento del Commissario del Governo presenterebbe le stesse evidenti lacune argomentative.
Dalle premesse del provvedimento impugnato sembrerebbe che il ricorrente sia rimasto inattivo, non avendo presentato osservazioni o memorie. In realtà sarebbe stato il Questore ad essere rimasto inerte, visto che ha adottato il provvedimento di revoca della licenza a distanza di più di un anno dall’avvio del procedimento, in asserita violazione del principio di affidamento. Non vi sarebbe stata più necessità di presentare osservazioni o memorie difensive in seguito all’esito del procedimento penale e al provvedimento che disponeva la restituzione delle armi. E infatti il ricorrente si sarebbe attivato per chiedere informazioni all’Autorità competente su come riottenere la disponibilità delle proprie armi.
Alla luce dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, non si comprenderebbero le ragioni che, un anno dopo, hanno determinato la revoca della licenza, tenuto conto del legittimo affidamento che detti provvedimenti avrebbero ingenerato nel ricorrente.
Oltreché tardivo il provvedimento del Questore sarebbe stato adottato frettolosamente, senza che sia stato operato alcun approfondimento alla luce dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria favorevoli al ricorrente.
b) Il ricorrente sviluppa le censure di difetto di motivazione e carenza di istruttoria già svolte nei confronti dell’atto presupposto e del provvedimento impugnato: l’esistenza di una mera denuncia presentata dalla sua -OMISSIS-, senza peraltro vagliarne l’attendibilità, non potrebbe considerarsi sufficiente a fondare “ l’affrettato e odioso giudizio di pericolosità dell’istante, a fronte della valutazione di segno nettamente opposto dell’Autorità giudiziaria penale ”. Sarebbe mancata la necessaria valutazione globale della personalità dell’interessato.
c) Il provvedimento impugnato costituirebbe un esempio scolastico di “ macroscopico ed inescusabile eccesso di potere ”. Vi si leggerebbe che “ nemmeno l’esito favorevole dei procedimenti penali fa venire meno la sussistenza dei fatti, i quali, indipendentemente dal loro esito in sede penale, possono e devono …” quando invece sarebbero proprio i fatti a smentire platealmente l’affrettato ed infondato giudizio sul ricorrente.
Anche i precedenti riportati sarebbero del tutto irrilevanti e comunque insufficienti a fondare un giudizio prognostico perché risalenti nel tempo e perché farebbero riferimento a procedimenti conclusisi con esito penale favorevole al ricorrente.
d) Il ricorrente ribadisce il difetto di istruttoria e, quindi, l’inutilità del provvedimento di revoca assunto dal Questore, in quanto “ l’atto giunge a più di un anno dopo dall’avvio del procedimento e altresì dopo più di un anno dal provvedimento di segno opposto del Pubblico Ministero ”.
e) Il ricorrente insiste nella censura di tardività dell’atto del Questore sollevata nel ricorso gerarchico, che non sarebbe stata superata da quanto dedotto in sede di decisione gerarchica.
Anche volendo riconoscere un margine di discrezionalità nella valutazione degli elementi di fatto essa sarebbe stata travalicata tanto nell’originario provvedimento di revoca, quanto nel provvedimento di conferma.
Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono infondate.
Va anzitutto rilevato che è pacifico in atti che il ricorrente, al quale risulta essere stata regolarmente notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca della licenza, non ha presentato scritti difensive, né memorie, come correttamente evidenziato nelle premesse del provvedimento originario di revoca del Questore.
Non sussiste poi la lamentata violazione del principio del legittimo affidamento.
La circostanza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento amministrativo a distanza di più di un anno dalla comunicazione di avvio dello stesso non può aver determinato alcun legittimo affidamento nel ricorrente circa l’esito dello stesso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il principio di legittimo affidamento, di derivazione eurounitaria, può essere legittimamente invocato quando l’Amministrazione abbia fornito al cittadino assicurazioni tali da far nascere fondate aspettative, informazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (cfr., ex pluribus , Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, 19 settembre 2024, n. 725/20; id: Sez. VIII, 27 febbraio 2024, n. 32/24; Sez. VII 25 aprile 2024, n. 366/23 e Sez. V, 2 febbraio 2023, n. 649/20; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3674 e TAR Lazio, Sez. III-quater, 15 febbraio 2023, n. 2658).
Nel caso di specie l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della licenza, dal quale non può certo nascere nel ricorrente alcun affidamento sul mantenimento della licenza, tanto più che il principio di legittimo affidamento non è assoluto e incontra limiti, tra cui l’esistenza di motivi di interesse pubblico di rilevante importanza, quale è certamente quello della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Quanto alla censura riguardante la tardività del provvedimento di conclusione del procedimento, osserva anzitutto il Collegio che la censura è stata proposta in termini del tutto generici.
In ogni caso, se riferita alla violazione del termine di conclusione del procedimento di cui dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m., va chiarito che il carattere della perentorietà del termine di 30 giorni ivi previsto può essere attribuito solo da una espressa norma di legge, che nel caso specifico non si rinviene.
Pertanto, in assenza di specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine va inteso come meramente sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.
La giurisprudenza ha precisato che “ l’individuazione del termine come perentorio - oltre che dalla definizione come tale - discende in primo luogo dalla ragione della sua introduzione, normalmente consistente nell’esigenza di celerità insita nella fase specifica del procedimento, in coerenza con la giurisprudenza prevalente, secondo cui, per i termini esistenti all’interno del procedimento amministrativo, il carattere perentorio o meno deve essere ricavato dalla loro ’ratio’ (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2014) nonché dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare ” (cfr. Coniglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2023, n. 2354).
Nella specie non si ritiene sussistente tale specifica necessità, di talché trovano applicazione i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa secondo cui il termine di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e s.m. riveste, di regola, natura ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del medesimo non vizia l’atto adottato (in ipotesi) tardivamente, salvo che la legge di settore lo qualifichi come perentorio (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 marzo 2024, n. 2979 e Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3307).
Alla luce dei principi suddetti, deve concludersi che il potere amministrativo di provvedere non viene meno per il mero fatto della scadenza del termine fissato in via ordinatoria per il suo esercizio.
Ė infondata anche la censura di difetto di motivazione.
Va premesso che ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104): “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma (n.d.r.: ai titolari della licenza) qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Nel caso di specie il Questore di Bolzano ha ritenuto che il ricorrente non desse affidamento di non abusare delle armi e il Commissario del Governo ha confermato il giudizio.
Osserva il Collegio che il legislatore in materia di armi affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi, infatti, costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204). La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”.
Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigo-rosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è, pertanto, espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone un’analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più nei casi di impiego dell’arma per attività di diporto o sportiva.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza riguarda soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di abuso delle armi.
Nel caso in esame, il Questore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta dalla sopra citata giurisprudenza, ha ritenuto che il ricorrente, avendo dimostrato un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti della propria -OMISSIS-, non potesse più dare affidamento di non abusare delle armi.
Come risulta dal provvedimento questorile di revoca, la -OMISSIS- del ricorrente, nel ritirare la querela, “ ha solo precisato trattarsi di casi sporadici, specificando altresì che negli ultimi mesi il proprio compagno si era mostrato sempre più nervoso e beveva troppo Inoltre, relativamente all’ultimo episodio riferiva di essere stata insultata e di avere ricevuto delle -OMISSIS-, provocando in lei sensazioni di violenza psicologica ”. Il Questore precisa poi, da un lato, che “ i provvedimenti di P.S. hanno finalità preventive e nel caso di specie, non ritenendo sussistente il requisito di affidabilità al porto d’armi, non è possibile escludere un pericolo di abuso del titolo di polizia ” e, dall’altro lato, che i criteri che l’Autorità di P.S. applica “ sono improntati innanzitutto alla prevenzione di accadimenti negativi per la privata e pubblica incolumità, privilegiando la tutela degli interessi pubblici rispetto a quelli di natura personale e privata ” (cfr. doc. 2 del ricorrente).
Nel provvedimento del Commissario del Governo si sottolinea inoltre che “ la denunciante manifestava la difficoltà di individuare tutti i momenti in cui il -OMISSIS- aveva assunto atteggiamenti violenti, chiarendo che negli ultimi mesi tali episodi erano stati più frequenti…. Raccontava, nello specifico, quanto accaduto il -OMISSIS- che le avrebbe causato paura e disagio psicologico: il sig. -OMISSIS-, dopo aver bevuto e in stato di forte stress dovuto alla -OMISSIS-, avrebbe perso il controllo, iniziando a sbattere pentole e utensili in cucina. Al termine della giornata lavorativa, sempre in preda al nervosismo, si sarebbe scagliato verbalmente contro di lei e avrebbe afferrato alcune bottiglie di vetro -OMISSIS- buttandole a terra e rompendole. A tali gesti, risulta che dagli atti acquisiti da questo ufficio, si evidenziavano delle minacce nei confronti -OMISSIS- ” della denunciante, “ dicendo testualmente: ‘-OMISSIS- ’” (cfr. doc. 1 del ricorrente).
Osserva ancora il Collegio che, contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente, ai fini del giudizio sull’affidabilità, non è necessaria l’attribuzione all’interessato di una responsabilità penale per fatti riconducibili all’uso delle armi, in quanto la valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 16 aprile 2025, n. 3304).
In una fattispecie analoga a quella in esame, il Consiglio di Stato, nella sentenza della Sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10592, ha affermato quanto segue: “ A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti. Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame…In linea generale, giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti. Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare…È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico ” (nello stesso senso, cfr. Sez. III, 16 aprile 2025, n. 3285 e Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7273; TRGA Bolzano, 16 dicembre 2024, n. 295 e 21 febbraio 2024, n. 50).
Ebbene, anche nel caso sub iudice il Collegio ritiene che le valutazioni dell’Amministrazione risultino ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche, ben motivate e, come tali, insindacabili in sede di giurisdizione di legittimità.
Parimenti infondata è la censura di difetto di istruttoria.
L’Amministrazione, ad avviso del Collegio, ha svolto un’istruttoria completa, basata non solo sulla denuncia e sulle dichiarazioni della -OMISSIS- del ricorrente, dalla quale è emerso che, in una situazione di stress lavorativo, aveva minacciato di -OMISSIS-, ma anche sull’esame dei precedenti del ricorrente (-OMISSIS- è stato querelato per lesioni e minaccia, per aver -OMISSIS- a seguito di una lite scaturita per futili motivi e -OMISSIS- è stato indagato per -OMISSIS- e il relativo procedimento è stato archiviato solo perché il G.I.P. ha ritenuto le frasi pronunciate durante uno sfogo estemporaneo), che, a prescindere dagli esiti penali, costituiscono fatti che manifestano un’indole violenta e aggressiva e la tendenza del ricorrente a perdere facilmente il controllo, non solo nei confronti della -OMISSIS-. Detti fatti sono stati legittimamente e autonomamente valutati dall’Autorità nell’ambito del procedimento amministrativo di revoca della licenza.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43 del T.U.L.P.S., in quanto “ a fronte di un’occasionale lite in famiglia ”, si sarebbe giunti “ a un giudizio di inaffidabilità nonostante il ricorrente sia incensurato e non abbia procedimenti penali pendenti ”.
Una volta ritenuto che vi fossero ragioni adeguate per autorizzare il porto d’armi, non si sarebbe potuto revocare la licenza “ solo per la paura che, laddove dovesse succedere un episodio magari salito agli onori della cronaca, di abuso di arma, qualcuno potrebbe obiettare come mai non si sia provveduto a revocarne il porto essendo accaduto in precedenza un altro fatto di natura simile a quello che in questo caso ha condotto alla revoca impugnata. Si tratterebbe di un uso difensivo della discrezionalità ”.
Anche queste censure non colgono nel segno.
Il Collegio richiama quanto già ampiamente dedotto in sede di esame del primo motivo di ricorso.
La circostanza che il ricorrente sia incensurato e non abbia procedimenti penali pendenti è irrilevante. Ciò che rileva sono i fatti risultanti dalle denunce e querele in atti, a prescindere dall’esito dei relativi procedimenti penali, che, come già sottolineato, l’Autorità competente valuta autonomamente.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, “ il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale; l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.S. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi ” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 maggio 2022, n.3137; nello stesso senso TRGA Bolzano, 21 febbraio 2024, n. 50).
Quanto alla circostanza che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano abbia disposto il dissequestro delle armi, osserva il Collegio che tale circostanza non rileva, dato che il decreto di dissequestro, adottato ai sensi degli artt. 262 e 263 c.p.p., è stato motivato dal solo fatto che “ non appare necessario mantenere il sequestro a fini di prova ” (cfr. doc. 5 del ricorrente).
Nel caso in esame il Collegio ritiene, in definitiva, che il Questore e il Commissario del Governo, lungi dall’aver fatto un “ uso difensivo della discrezionalità ”, hanno fatto un legittimo uso della propria discrezionalità, operando un giudizio prognostico preventivo sull’affidabilità del ricorrente, basato su fatti concreti, con una motivazione del tutto logica e ragionevole.
Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenza Pantozzi Lerjefors | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.