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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte di cassazione avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 293 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Garofalo, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari
(Via Principe Amedeo n. 118)
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E successore a titolo particolare di (già Controparte_1 Controparte_2
, a sua volta incorporante Controparte_3 [...]
in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
NI ET, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Teresa Dentamaro (via Abate Gimma n. 148)
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 All'udienza collegiale del 21.3.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.10.2002, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Bari e la (poi , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
allegando:
- che in data 16.11.2001 aveva acquistato da l'imbarcazione Ferretti, modello Controparte_5
“Fisherman 3”, al prezzo di £. 180.000.000 (€ 92.392,24);
- che aveva trasferito l'imbarcazione via mare in data 22.12.2001, percorrendo la tratta da Porto San
OR (ove era ormeggiata) a Mola di Bari;
- che aveva constatato all'arrivo la presenza di acqua nel vano motore e, fallita l'operazione di drenaggio a causa della sua notevole quantità, aveva provveduto a mettere il natante a secco per evitare danni ulteriori e più gravi;
- che aveva rilevato la presenza di due rotture simmetriche sui paramezzali esterni di fondazione di entrambi i motori, con conseguente rottura dei longheroni;
- che aveva promosso accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso che la presenza di acqua nel vano motori era derivata dalla rottura dei longheroni di appoggio dei motori di pro- pulsione, riconducibile a pregresse “attività di riparazioni o modifiche svolte sulla zona longheroni di appoggio motori” da parte del precedente proprietario, mentre era stata esclusa qualsiasi anomalia dello scafo imputabile a urti contro corpi esterni durante la navigazione;
- che, a seguito di contestazione stragiudiziale, il venditore aveva incaricato un tecnico di eseguire le riparazioni necessarie (sostituzione dei longheroni), rimaste tuttavia ineseguite per il sopravvenuto aggravamento dei danni all'imbarcazione;
- che, nel contempo, la (presso la quale l'imbarcazione era assicurata a Controparte_4
copertura integrale dei rischi derivanti dalla navigazione, in virtù della polizza n. 021/409175), aveva accertato, per mezzo di un proprio tecnico, che l'ingresso dell'acqua nel vano motore era derivata dalla rottura del passascafo.
Tanto premesso, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- accertare e dichiarare la responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta;
- accertare e dichiarare la validità e la copertura assicurativa dell'imbarcazione in questione relativamente al danno subito dalla stessa;
pagina 2 di 13 - per l'effetto, condannare chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari a €
27.228,00;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza territoriale del Controparte_5
Tribunale adito e la decadenza dall'azione di garanzia, con richiesta di rigetto della domanda.
Si costituiva altresì la che eccepiva l'inoperatività della polizza, Controparte_4
ritenendo il danno denunciato riconducibile a vizio occulto, e, in via subordinata, chiedeva la determinazione dell'effettiva entità dei danni e la conseguente riduzione dell'indennizzo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'ATP, espletamento di nuova
CTU, interrogatori formali e prove testimoniali.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3358/2013 dell'11.10.2013, rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata, e condannava al pagamento delle spese processuali nei con- Parte_1
fronti dei convenuti.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado riteneva:
- che non era stata fornita prova piena della responsabilità del venditore né della sussistenza di vizi indennizzabili;
- che nell'ambito dell'ATP era stato accertato che il precedente proprietario aveva sostituito entrambi i motori di propulsione, installato staffe di supporto di tipo diverso rispetto a quelle originarie e rimosso i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe d'iniezione, che garantivano il rispetto dei limiti di potenza e giri motore;
- che l'attore aveva rinunciato espressamente ad ogni verifica delle condizioni di taratura di fabbrica delle pompe d'iniezione, da effettuarsi presso centro riconosciuto Bosch, come risultava dall'e-mail allegata alla relazione di ATP;
- che il c.t.u. aveva confermato la mancanza dei piombini di taratura su entrambi i motori, che avevano il compito di limitare la potenza dei motori stessi, circostanza che avrebbe comportato l'annullamento del certificato di navigabilità, e aveva ritenuto che la rottura fosse probabilmente riconducibile a un utilizzo non conforme dei motori, sottoposti a prestazioni superiori a quelle omologate, anche in ragione delle medie orarie sostenute e delle condizioni marine, caratterizzate da moto ondoso crescente, che avevano determinato sollecitazioni dinamiche oltre i limiti di progetto;
- che non risultava dimostrata l'attribuibilità al venditore della mancanza dei dispositivi di taratura certificati sui motori.
Avverso detta sentenza proponeva appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione del
26.02.2014, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 3 di 13 «A) … in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado n. 3358/2013 del Tribunale di
Bari, accogliere la domanda principale di primo grado che qui si riporta: accertare e dichiarare la responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta;
accertare e dichiarare la validità e la copertura assicurativa dell'imbarcazione in questione relativamente al danno subito dalla stessa;
per l'effetto, condannare chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari a €
27.228,00 per i motivi esposti in narrativa.
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio». affidava l'impugnazione a quattro doglianze. Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p. e dei principi sulla causalità civile, lamentando che il giudice di primo grado avesse erroneamente attribuito il danno subito dall'imbarcazione alla velocità di navigazione, desunta in via presuntiva da un elemento non causalmente accertato e comunque irrilevante - la mancanza dei piombini di taratura dei motori - in contrasto con le risultanze istruttorie e con la stessa consulenza peritale.
Con il secondo motivo di appello censurava l'acritica adesione alle risultanze parziali della consulenza tecnica d'ufficio, senza rilievo degli errori e delle incongruenze ivi contenuti, specie se confrontate con la precedente relazione di accertamento tecnico preventivo redatta dallo stesso consulente.
Con il terzo motivo eccepiva l'omessa pronuncia sul riconoscimento da parte del venditore del-
l'esistenza del vizio, desumibile dall'immediato impegno da lui assunto a provvedere alla ripara- zione del natante, circostanza ritenuta provata nel corso di causa.
Con il quarto motivo lamentava l'omessa motivazione sul rigetto della domanda di responsabilità proposta nei confronti della Compagnia assicuratrice.
Si costituiva in appello , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, sul rilievo che il danno lamentato doveva ritenersi conseguenza diretta di un presunto sinistro in mare e che, in ogni caso,
l'attore non aveva fornito la prova del pregiudizio subito. Lo stesso proponeva appello incidentale per il mancato accoglimento, in primo grado, delle eccezioni di incompetenza territoriale e di decadenza dall'azione di garanzia.
Si costituiva altresì la contestando la fondatezza dell'appello Controparte_3 principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, con cui eccepiva l'inope- ratività della polizza, sostenendo che il danno fosse imputabile a comportamento colposo del per staratura dei piombini e navigazione ad alta velocità. Parte_1
pagina 4 di 13 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 183/2019 del 28.01.2019, accoglieva l'appello incidentale di , dichiarando la nullità della sentenza impugnata nei CP_5
suoi confronti per incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, individuando la competenza nel
Tribunale di Milano o, in via alternativa, nel Tribunale di Fermo;
rigettava invece l'appello principale di nei confronti della compagnia assicuratrice, confermando per il resto la Parte_1 decisione di primo grado e condannando l'appellante principale alle spese del secondo grado.
A sostegno della decisione, la Corte d'appello rilevava:
- la ritualità e la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ai CP_5 sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c., poiché il contratto di compravendita dell'imbarcazione era stato stipulato ed eseguito a Porto San OR ed il domicilio di entrambi i convenuti si trovava a Milano;
né assumeva rilievo che l'eccezione fosse stata sollevata da uno solo dei convenuti, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al primo motivo dell'appello principale;
- l'infondatezza della tesi del secondo cui la polizza assicurativa copriva tutti i danni al Parte_1
natante, ad eccezione dei soli vizi occulti;
- la legittimità dell'ampliamento difensivo relativo all'eccezione di inoperatività della polizza alle ulteriori ipotesi previste dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, da considerarsi non già come eccezione nuova in senso tecnico, bensì come mera difesa diretta a contestare la ricon- ducibilità dell'evento ai rischi assicurati;
- che il Tribunale aveva correttamente ritenuto mancante la prova di vizi indennizzabili, irrilevante essendo stabilire se la modifica dei propulsori fosse stata eseguita dallo stesso o se Parte_1
l'imbarcazione fosse stata acquistata già in tali condizioni, poiché, in ogni caso, l'art. 11 delle condizioni generali di contratto escludeva la copertura anche per comportamenti colposi imputabili a terzi;
- che in sede di ATP lo scafo non presentava danni riconducibili ad urti contro corpi estranei, ma mostrava incrinature superficiali sulle paratie e sui longheroni di appoggio dei motori, con aggiunte di materiale derivanti da pregresse riparazioni o modifiche;
era stato inoltre accertato che, per iniziativa del precedente proprietario, erano stati sostituiti entrambi i motori e che i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe di iniezione - destinati a limitare la corsa massima dell'asta e il superamento delle prestazioni certificate - risultavano tranciati;
- che il c.t.u. aveva individuato quale causa più probabile delle rotture l'utilizzo non regolamentare dei motori, reso possibile dalla rimozione dei piombini di taratura, la quale consentiva di superare le prestazioni ed i giri omologati, sottoponendo il sistema propulsivo a sollecitazioni superiori ai limiti di progetto, specie in condizioni di mare mosso;
tale circostanza avrebbe comportato, in caso di pagina 5 di 13 controllo, l'annullamento del certificato di navigabilità, il rinnovo del collaudo ed il blocco dell'imbarcazione;
- che lo stesso aveva dichiarato di non sapere se i piombini mancassero già all'acquisto e Parte_1
di non aver mai manomesso le pompe di iniezione;
- che l'art. 11 della polizza assicurativa escludeva la garanzia per danni allo scafo ed all'apparato motore derivanti da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o di chiunque avesse in affidamento l'unità da diporto, e che la rimozione dei piombini di taratura delle pompe di iniezione - verosimilmente per aumentare la potenza dei motori, con conseguente sollecitazione delle strutture fino al punto di rottura – costituiva condotta gravemente imprudente, idonea a provocare lesioni allo scafo ed allagamento con rischio di affondamento.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, in data 15.04.2019, , Parte_1
sulla scorta di quattro doglianze:
- con il primo motivo di ricorso deduceva l'inammissibilità - per violazione dell'art. 38 c.p.c. - dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal;
CP_5
- con il secondo motivo lamentava l'omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa, ossia il corretto comportamento tenuto da esso nella fase di trasferimento via Parte_1
mare del natante;
- con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., deducendo l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe: a) desunto l'utilizzo non regolamentare del natante dalla mera assenza dei piombini di taratura dei motori;
b) ritenuto irrilevante l'accertamento circa l'imputabilità all'acqui- rente della rimozione dei predetti piombini;
c) qualificato tale operazione come comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 11 della polizza;
d) reputato irrilevante l'accertamento sull'i- dentità dell'autore della modifica ai motori, assumendo che l'art. 11 delle condizioni di assicu- razione escludesse l'operatività della copertura anche quando il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal contraente o dall'assicurato, ma anche da qualsiasi altra persona alla quale l'unità da diporto fosse stata affidata, a qualunque titolo;
- con il quarto motivo deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confermato la statuizione sull'inoperatività della polizza, pur a fronte della prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo (esistenza della polizza e danni subiti), mentre la compagnia assicuratrice non aveva dimostrato fatti estintivi o modificativi del diritto, né la condotta gravemente colposa dell'assicurato ai sensi dell'art. 11 della polizza.
pagina 6 di 13 Con ordinanza n. 33764/2023 del 4.12.2023, la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, ha così deciso: «accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la statuizione sulle relative spese del giudizio di legittimità».
Secondo la Suprema Corte la decisione di secondo grado ha ricostruito in modo coerente e non contraddittorio le cause dei danni, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva escluso qualsiasi collisione con corpi estranei ed accertato la rimozione dei piombini di taratura, destinati a limitare la potenza massima del motore e, dunque, ad impedire l'uso dell'imbarcazione in condizioni non conformi all'omologazione. Sul punto, le doglianze del ricor- rente non evidenziano vizi tali da compromettere il rispetto del “minimo costituzionale” motiva- zionale, risolvendosi piuttosto nella mera contestazione della ricostruzione fattuale, in ragione della mancata prova di un effettivo utilizzo del natante ad una potenza superiore rispetto a quella di omologazione.
Per la Corte, inoltre, la decisione di secondo grado risulta logicamente motivata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave, di cui all'art. 11 delle condizioni contrattuali della polizza, reputando che la rimozione dei piombini - verosimilmente finalizzata ad aumentare la potenza dei motori e tale da sollecitare lo scafo fino al punto di rottura - configuri una condotta gravemente imprudente, idonea ad esporre l'imbarcazione al rischio di affondamento. In conclusione, la colpa grave va individuata nell'attività di rimozione dei piombini, non già nel mero uso dell'imbarcazione in loro assenza.
Tuttavia, per i giudici di legittimità, la Corte d'Appello è incorsa in contraddizione logica poiché, avendo ancorato la responsabilità proprio alla condotta materiale della rimozione dei piombini, ha poi ritenuto superfluo accertare se tale modifica fosse stata eseguita dall'attore o se, invece, il natante fosse stato acquistato già in quelle condizioni.
Ulteriore profilo di criticità nella decisione di secondo grado rilevato dalla Cassazione riguarda il passo in cui, dopo aver ricordato che l'art. 11 delle condizioni generali della polizza escludeva la garanzia in caso di comportamento colposo, anche se posto in essere da terzi cui il natante fosse stato affidato a qualsiasi titolo ed aver conseguentemente escluso il diritto dell'appellante all'in- dennizzo, la Corte territoriale ha poi affermato la probabilità che la modifica dei propulsori fosse stata eseguita dall'acquirente. Tale giudizio di probabilità, infatti, non si traduceva né in un'attri- buzione né in un'esclusione di responsabilità a carico dell'acquirente, ponendosi in insanabile pagina 7 di 13 contraddizione con la precedente affermazione secondo cui la colpa grave, ai fini dell'art. 11, era da individuare proprio nella condotta di rimozione dei piombini.
Un ultimo elemento di contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata è stato dalla
Suprema Corte individuato nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la mancanza di elementi sufficienti per individuare nel compratore l'autore della modifica dei propulsori. Tale affermazione, infatti, non è sorretta da alcuna motivazione idonea a renderla comprensibile e risulta, a sua volta, in insanabile contrasto con la premessa secondo la quale la colpa grave era consistita nella rimozione dei piombini.
Secondo la Cassazione la spiegazione di tale affermazione non può essere ricondotta al mero richiamo dell'art. 11 delle condizioni contrattuali, poiché la motivazione non chiarisce in che termini il compratore potesse essere coinvolto in un affidamento del natante a terzi avvenuto prima del suo acquisto, né come tale affidamento, non a lui riferibile, nel cui ambito fosse stata eseguita la rimozione dei piombini, potesse comportare l'esclusione del suo diritto all'indennizzo.
Tale perplessità ed obiettiva incomprensibilità si riverberano sull'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata, rendendo nel complesso non intelligibili le ragioni per le quali è stato escluso il diritto dell'attore all'indennizzo in forza del contratto di assicurazione.
Sulla scorta di tali criticità, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo, disponendo un nuovo esame della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 1.03.2024, ha riassunto Parte_1
la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Bari nei confronti della sola compagnia assicuratrice, rassegnando le seguenti conclusioni:
«condannare (già ) in persona del legale rappresentante Controparte_6 Controparte_7
p.t., al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 27.228,00 o di quell'altra Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria per le ragioni tutte esposte in narrativa».
Con comparsa dell'11.07.2024 si è costituita in riassunzione la successore a Controparte_1
titolo particolare di la quale ha chiesto accogliersi le seguenti Controparte_8
conclusioni:
«a) respingere in parte qua l'appello proposto dal sig. perché infondato con la Parte_1
conferma della sentenza impugnata;
b) in subordine in caso di accoglimento dell'appello del in relazione ai vizi occulti del Parte_1
bene venduto dichiarata la non operatività della garanzia assicurativa per gli eventuali vizi occulti
pagina 8 di 13 del natante, rigettare le domande svolte dall'appellante nei confronti della Controparte_3
;
[...]
c) in ulteriore subordine ed in punto di quantum nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione del rigettare la richiesta di pagamento dell'indennizzo perché non Parte_1
provata;
d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal determinare l'effettiva entità dei danni subiti dal e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 liquidare l'indennizzo che l'assicuratore dovesse essere tenuto a corrispondere dedotta la franchi- gia contrattuale e comunque entro il massimale di polizza;
e) condannare il alla rifusione delle spese di tutti i gradi del procedimento compreso il Parte_1
giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio».
Prima di entrare nel merito della questione posta al vaglio di questa Corte va osservato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedi-mento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pro-nuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva rias- sunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. civ. n. 15143/21; 10009/17; 1824/05).
La sentenza resa nel giudizio di rinvio è, pertanto, del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti.
Spetta, pertanto, a questa Corte - precluso l'esame delle domande coperte da giudicato - decidere sulle doglianze formulate da nei limiti e secondo i principi enunciati dalla Corte di Parte_1
cassazione nella decisione di rinvio.
Al riguardo, questo Giudice del rinvio osserva quanto segue.
Costituisce un limite invalicabile l'accertamento secondo cui le lesioni allo scafo ed il conse- guente allagamento dell'imbarcazione sono stati diretta conseguenza della rimozione dei piombini di taratura delle pompe di iniezione, verosimilmente effettuata al fine di aumentare la potenza dei motori, circostanza che ha determinato una sollecitazione eccessiva delle strutture fino al punto di rottura. Tale conclusione, già affermata dalla Corte d'Appello (che aveva qualificato la condotta pagina 9 di 13 come gravemente imprudente), è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale l'ha ritenuta coerente e priva di contraddizioni.
Sul punto deve dunque ritenersi formato il giudicato, con la conseguenza che nessuna ulteriore questione può porsi in ordine all'eziologia dei danni lamentati ed accertati.
La risoluzione del caso dipende, pertanto, dalla possibilità di individuare con esattezza l'autore della rimozione dei piombini, poiché ciò costituisce il discrimine per l'applicazione dell'art. 11 e rappresenta il nucleo dei rilievi formulati nell'ordinanza di rinvio.
In tal senso l'accertamento sollecitato dalla Corte di Cassazione impone una valutazione com- plessiva degli elementi raccolti nel corso del giudizio, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio in caso di azione per vizi (art. 1490 c.c.); nel caso di specie, tuttavia, essendo sopravvissuta la sola domanda proposta nei confronti della compagnia assicu- ratrice, detta valutazione incontra l'ulteriore limite derivante dalla necessità di dimostrare l'insus- sistenza delle cause di esclusione della garanzia assicurativa ex art. 11 delle condizioni di polizza
(condotta gravemente colposa o dolosa, vizio occulto).
Escluso dal processo il rapporto tra acquirente e venditore, deve comunque precisarsi che non sorgono dubbi circa l'applicabilità - al rapporto tra acquirente e compagnia assicuratrice - del principio secondo cui, in caso di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova circa la preesistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto grava sull'acquirente. Non trovano, pertanto, applicazione i principi propri dell'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione o risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2022, n. 33612; Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2022, n. 9960, che richiamano il principio espresso da Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
Ebbene, nel caso di specie, incombeva su l'onere di dimostrare la preesistenza del Parte_1
vizio, unica circostanza idonea ad impedire l'operatività delle cause di esclusione previste dalla polizza assicurativa.
Dall'esame dell'atto di citazione in riassunzione emerge tuttavia che l'attore ha frainteso le questioni effettivamente poste dalla Cassazione: in un primo momento egli ha sostenuto che la
Suprema Corte avrebbe imposto di accertare la reale causa dell'evento dannoso;
successivamente ha riformulato la tesi, affermando che l'ordinanza di rinvio avrebbe richiesto di verificare quale condotta fosse concretamente idonea a determinare, in via autonoma, l'evento produttivo del danno, osservando che la Corte d'Appello aveva desunto un fatto ignoto (l'utilizzo non regolamentare dei motori e l'elevata velocità di navigazione) da una circostanza priva di efficienza causale rispetto al primo (la staratura dei piombini dei motori); in seguito, ha indugiato sulla circostanza del pagina 10 di 13 trasferimento via mare, giungendo infine ad affermare - in modo apodittico e privo di riscontri - che la “modalità di utilizzo della barca con i piombini mancanti” non avrebbe determinato una navigazione a velocità superiore a quella consentita e che, pertanto, non sussisterebbe alcuna colpa, neppure grave, a suo carico, da ciò desumendo la piena operatività della polizza e il conseguente obbligo della compagnia convenuta di pagamento dell'indennizzo; infine, si è eccessivamente con- centrato su aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che non potevano più formare oggetto di riva- lutazione, in quanto coperti dal giudicato in relazione alla causa del danno.
L'attore in riassunzione, invece, nella propria citazione, ha del tutto eluso l'unico e decisivo profilo che la Cassazione gli aveva effettivamente demandato di approfondire: la dimostrazione che la staratura dei piombini fosse stata eseguita in precedenza dal venditore o da altri soggetti, e comunque non dall'acquirente. Solo tale accertamento avrebbe consentito di escludere, al con- tempo, la sussistenza di un vizio occulto o di una condotta gravemente colposa o dolosa posteriore.
L'indagine condotta, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, non consente di apprezzare riscontri probatori certi ed inequivoci, permanendo ampie zone d'ombra.
Non può, inoltre, attribuirsi particolare rilievo alla testimonianza del teste (consulente Tes_1
della compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale) circa la preesistenza delle modifiche al momento dell'acquisto, trattandosi di una valutazione priva di adeguato supporto tecnico e comun- que non condivisa dal c.t.u., il quale, nonostante un accertamento tecnico più approfondito, non è riuscito a chiarire né la collocazione temporale delle modifiche, né la relativa paternità.
Va, peraltro, rilevato che lo stesso , nelle proprie deposizioni, non ha fatto espresso Tes_1
riferimento alla rimozione dei piombini, individuata quale causa accertata del danno (come più volte evidenziato). La sua testimonianza, pertanto, non consente di superare l'incertezza circa l'autore materiale di tale intervento.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve ritenersi che l'attore in riassunzione non abbia assolto l'onere, su di lui gravante, di dimostrare che le modifiche erano state realizzate preceden- temente all'acquisto. Conseguentemente, la sua domanda, all'esito della riperimetrazione delle questioni operata dalla Corte di Cassazione, non può dirsi dimostrata.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine alla paternità delle Parte_1 modifiche conduce ad affermare l'inoperatività della garanzia assicurativa, non potendosi escludere una condotta gravemente colposa o dolosa dell'assicurato o di terzi, né la sussistenza di un vizio occulto.
Le lacune probatorie ascrivibili a risultano, dunque, decisive ai fini dell'integrale Parte_1
rigetto della domanda di indennizzo svolta nei confronti della compagnia assicuratrice.
pagina 11 di 13 Quanto alle le spese di lite, va rilevato che la sentenza di primo grado resta sostituita, anche in ordine alla regolamentazione delle spese, dalla sentenza d'appello e non rivive a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado. Pertanto, spetta al giudice di rinvio provve- dere sulle spese riguardanti tutti i gradi del giudizio (cfr. Cass. civ., 20 aprile 1985, n. 2644).
Ciò posto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese relative a tutti i gradi ed alla presente fase di rinvio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di Parte_1
secondo il principio di soccombenza.
Poiché il primo appello è stato proposto dopo il 30.01.2013, trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”), che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. La sanzione viene comminata unicamente con riferimento al primo giudizio in grado di appello e non con riferimento al presente, dal momento che il giudizio che si svolge in riassun- zione dinanzi alla Corte di Appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione sconta il pagamento del contributo unificato determinato secondo i criteri individuati dal D.P.R. n. 115/2002, non potendo essere considerato una “impugnazione” ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da con l'atto di cita- Parte_1
zione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 1.03.2024, così provvede:
1) rigetta la domanda di indennizzo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) condanna a rifondere a le spese legali sostenute nei vari Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 4.500,00 per compenso profes- sionale, per il giudizio di gravame esitato nella sentenza cassata in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, per il giudizio di cassazione in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale e, per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre - per tutti i gradi e presente fase di rinvio - al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento - relativamente al giudizio svoltosi in grado di appello - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pagina 12 di 13 impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”).
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte di cassazione avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 293 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Garofalo, in virtù di procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in riassunzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari
(Via Principe Amedeo n. 118)
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E successore a titolo particolare di (già Controparte_1 Controparte_2
, a sua volta incorporante Controparte_3 [...]
in persona del suo amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
NI ET, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Teresa Dentamaro (via Abate Gimma n. 148)
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 All'udienza collegiale del 21.3.2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.10.2002, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
di Bari e la (poi , Controparte_5 Controparte_4 Controparte_2
allegando:
- che in data 16.11.2001 aveva acquistato da l'imbarcazione Ferretti, modello Controparte_5
“Fisherman 3”, al prezzo di £. 180.000.000 (€ 92.392,24);
- che aveva trasferito l'imbarcazione via mare in data 22.12.2001, percorrendo la tratta da Porto San
OR (ove era ormeggiata) a Mola di Bari;
- che aveva constatato all'arrivo la presenza di acqua nel vano motore e, fallita l'operazione di drenaggio a causa della sua notevole quantità, aveva provveduto a mettere il natante a secco per evitare danni ulteriori e più gravi;
- che aveva rilevato la presenza di due rotture simmetriche sui paramezzali esterni di fondazione di entrambi i motori, con conseguente rottura dei longheroni;
- che aveva promosso accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso che la presenza di acqua nel vano motori era derivata dalla rottura dei longheroni di appoggio dei motori di pro- pulsione, riconducibile a pregresse “attività di riparazioni o modifiche svolte sulla zona longheroni di appoggio motori” da parte del precedente proprietario, mentre era stata esclusa qualsiasi anomalia dello scafo imputabile a urti contro corpi esterni durante la navigazione;
- che, a seguito di contestazione stragiudiziale, il venditore aveva incaricato un tecnico di eseguire le riparazioni necessarie (sostituzione dei longheroni), rimaste tuttavia ineseguite per il sopravvenuto aggravamento dei danni all'imbarcazione;
- che, nel contempo, la (presso la quale l'imbarcazione era assicurata a Controparte_4
copertura integrale dei rischi derivanti dalla navigazione, in virtù della polizza n. 021/409175), aveva accertato, per mezzo di un proprio tecnico, che l'ingresso dell'acqua nel vano motore era derivata dalla rottura del passascafo.
Tanto premesso, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«- accertare e dichiarare la responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta;
- accertare e dichiarare la validità e la copertura assicurativa dell'imbarcazione in questione relativamente al danno subito dalla stessa;
pagina 2 di 13 - per l'effetto, condannare chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari a €
27.228,00;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Si costituiva in giudizio , eccependo l'incompetenza territoriale del Controparte_5
Tribunale adito e la decadenza dall'azione di garanzia, con richiesta di rigetto della domanda.
Si costituiva altresì la che eccepiva l'inoperatività della polizza, Controparte_4
ritenendo il danno denunciato riconducibile a vizio occulto, e, in via subordinata, chiedeva la determinazione dell'effettiva entità dei danni e la conseguente riduzione dell'indennizzo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione del fascicolo dell'ATP, espletamento di nuova
CTU, interrogatori formali e prove testimoniali.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3358/2013 dell'11.10.2013, rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata, e condannava al pagamento delle spese processuali nei con- Parte_1
fronti dei convenuti.
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado riteneva:
- che non era stata fornita prova piena della responsabilità del venditore né della sussistenza di vizi indennizzabili;
- che nell'ambito dell'ATP era stato accertato che il precedente proprietario aveva sostituito entrambi i motori di propulsione, installato staffe di supporto di tipo diverso rispetto a quelle originarie e rimosso i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe d'iniezione, che garantivano il rispetto dei limiti di potenza e giri motore;
- che l'attore aveva rinunciato espressamente ad ogni verifica delle condizioni di taratura di fabbrica delle pompe d'iniezione, da effettuarsi presso centro riconosciuto Bosch, come risultava dall'e-mail allegata alla relazione di ATP;
- che il c.t.u. aveva confermato la mancanza dei piombini di taratura su entrambi i motori, che avevano il compito di limitare la potenza dei motori stessi, circostanza che avrebbe comportato l'annullamento del certificato di navigabilità, e aveva ritenuto che la rottura fosse probabilmente riconducibile a un utilizzo non conforme dei motori, sottoposti a prestazioni superiori a quelle omologate, anche in ragione delle medie orarie sostenute e delle condizioni marine, caratterizzate da moto ondoso crescente, che avevano determinato sollecitazioni dinamiche oltre i limiti di progetto;
- che non risultava dimostrata l'attribuibilità al venditore della mancanza dei dispositivi di taratura certificati sui motori.
Avverso detta sentenza proponeva appello dinanzi a questa Corte, con atto di citazione del
26.02.2014, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
pagina 3 di 13 «A) … in riforma e/o annullamento della sentenza di primo grado n. 3358/2013 del Tribunale di
Bari, accogliere la domanda principale di primo grado che qui si riporta: accertare e dichiarare la responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta;
accertare e dichiarare la validità e la copertura assicurativa dell'imbarcazione in questione relativamente al danno subito dalla stessa;
per l'effetto, condannare chi di ragione al risarcimento dei danni subiti dall'attore pari a €
27.228,00 per i motivi esposti in narrativa.
B) Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio». affidava l'impugnazione a quattro doglianze. Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 c.p. e dei principi sulla causalità civile, lamentando che il giudice di primo grado avesse erroneamente attribuito il danno subito dall'imbarcazione alla velocità di navigazione, desunta in via presuntiva da un elemento non causalmente accertato e comunque irrilevante - la mancanza dei piombini di taratura dei motori - in contrasto con le risultanze istruttorie e con la stessa consulenza peritale.
Con il secondo motivo di appello censurava l'acritica adesione alle risultanze parziali della consulenza tecnica d'ufficio, senza rilievo degli errori e delle incongruenze ivi contenuti, specie se confrontate con la precedente relazione di accertamento tecnico preventivo redatta dallo stesso consulente.
Con il terzo motivo eccepiva l'omessa pronuncia sul riconoscimento da parte del venditore del-
l'esistenza del vizio, desumibile dall'immediato impegno da lui assunto a provvedere alla ripara- zione del natante, circostanza ritenuta provata nel corso di causa.
Con il quarto motivo lamentava l'omessa motivazione sul rigetto della domanda di responsabilità proposta nei confronti della Compagnia assicuratrice.
Si costituiva in appello , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, sul rilievo che il danno lamentato doveva ritenersi conseguenza diretta di un presunto sinistro in mare e che, in ogni caso,
l'attore non aveva fornito la prova del pregiudizio subito. Lo stesso proponeva appello incidentale per il mancato accoglimento, in primo grado, delle eccezioni di incompetenza territoriale e di decadenza dall'azione di garanzia.
Si costituiva altresì la contestando la fondatezza dell'appello Controparte_3 principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato, con cui eccepiva l'inope- ratività della polizza, sostenendo che il danno fosse imputabile a comportamento colposo del per staratura dei piombini e navigazione ad alta velocità. Parte_1
pagina 4 di 13 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 183/2019 del 28.01.2019, accoglieva l'appello incidentale di , dichiarando la nullità della sentenza impugnata nei CP_5
suoi confronti per incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, individuando la competenza nel
Tribunale di Milano o, in via alternativa, nel Tribunale di Fermo;
rigettava invece l'appello principale di nei confronti della compagnia assicuratrice, confermando per il resto la Parte_1 decisione di primo grado e condannando l'appellante principale alle spese del secondo grado.
A sostegno della decisione, la Corte d'appello rilevava:
- la ritualità e la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ai CP_5 sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c., poiché il contratto di compravendita dell'imbarcazione era stato stipulato ed eseguito a Porto San OR ed il domicilio di entrambi i convenuti si trovava a Milano;
né assumeva rilievo che l'eccezione fosse stata sollevata da uno solo dei convenuti, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa al primo motivo dell'appello principale;
- l'infondatezza della tesi del secondo cui la polizza assicurativa copriva tutti i danni al Parte_1
natante, ad eccezione dei soli vizi occulti;
- la legittimità dell'ampliamento difensivo relativo all'eccezione di inoperatività della polizza alle ulteriori ipotesi previste dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto, da considerarsi non già come eccezione nuova in senso tecnico, bensì come mera difesa diretta a contestare la ricon- ducibilità dell'evento ai rischi assicurati;
- che il Tribunale aveva correttamente ritenuto mancante la prova di vizi indennizzabili, irrilevante essendo stabilire se la modifica dei propulsori fosse stata eseguita dallo stesso o se Parte_1
l'imbarcazione fosse stata acquistata già in tali condizioni, poiché, in ogni caso, l'art. 11 delle condizioni generali di contratto escludeva la copertura anche per comportamenti colposi imputabili a terzi;
- che in sede di ATP lo scafo non presentava danni riconducibili ad urti contro corpi estranei, ma mostrava incrinature superficiali sulle paratie e sui longheroni di appoggio dei motori, con aggiunte di materiale derivanti da pregresse riparazioni o modifiche;
era stato inoltre accertato che, per iniziativa del precedente proprietario, erano stati sostituiti entrambi i motori e che i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe di iniezione - destinati a limitare la corsa massima dell'asta e il superamento delle prestazioni certificate - risultavano tranciati;
- che il c.t.u. aveva individuato quale causa più probabile delle rotture l'utilizzo non regolamentare dei motori, reso possibile dalla rimozione dei piombini di taratura, la quale consentiva di superare le prestazioni ed i giri omologati, sottoponendo il sistema propulsivo a sollecitazioni superiori ai limiti di progetto, specie in condizioni di mare mosso;
tale circostanza avrebbe comportato, in caso di pagina 5 di 13 controllo, l'annullamento del certificato di navigabilità, il rinnovo del collaudo ed il blocco dell'imbarcazione;
- che lo stesso aveva dichiarato di non sapere se i piombini mancassero già all'acquisto e Parte_1
di non aver mai manomesso le pompe di iniezione;
- che l'art. 11 della polizza assicurativa escludeva la garanzia per danni allo scafo ed all'apparato motore derivanti da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o di chiunque avesse in affidamento l'unità da diporto, e che la rimozione dei piombini di taratura delle pompe di iniezione - verosimilmente per aumentare la potenza dei motori, con conseguente sollecitazione delle strutture fino al punto di rottura – costituiva condotta gravemente imprudente, idonea a provocare lesioni allo scafo ed allagamento con rischio di affondamento.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione, in data 15.04.2019, , Parte_1
sulla scorta di quattro doglianze:
- con il primo motivo di ricorso deduceva l'inammissibilità - per violazione dell'art. 38 c.p.c. - dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal;
CP_5
- con il secondo motivo lamentava l'omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa, ossia il corretto comportamento tenuto da esso nella fase di trasferimento via Parte_1
mare del natante;
- con il terzo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c., deducendo l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe: a) desunto l'utilizzo non regolamentare del natante dalla mera assenza dei piombini di taratura dei motori;
b) ritenuto irrilevante l'accertamento circa l'imputabilità all'acqui- rente della rimozione dei predetti piombini;
c) qualificato tale operazione come comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 11 della polizza;
d) reputato irrilevante l'accertamento sull'i- dentità dell'autore della modifica ai motori, assumendo che l'art. 11 delle condizioni di assicu- razione escludesse l'operatività della copertura anche quando il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal contraente o dall'assicurato, ma anche da qualsiasi altra persona alla quale l'unità da diporto fosse stata affidata, a qualunque titolo;
- con il quarto motivo deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente confermato la statuizione sull'inoperatività della polizza, pur a fronte della prova dei fatti costitutivi del diritto all'indennizzo (esistenza della polizza e danni subiti), mentre la compagnia assicuratrice non aveva dimostrato fatti estintivi o modificativi del diritto, né la condotta gravemente colposa dell'assicurato ai sensi dell'art. 11 della polizza.
pagina 6 di 13 Con ordinanza n. 33764/2023 del 4.12.2023, la Corte di cassazione, Seconda sezione civile, ha così deciso: «accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la statuizione sulle relative spese del giudizio di legittimità».
Secondo la Suprema Corte la decisione di secondo grado ha ricostruito in modo coerente e non contraddittorio le cause dei danni, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva escluso qualsiasi collisione con corpi estranei ed accertato la rimozione dei piombini di taratura, destinati a limitare la potenza massima del motore e, dunque, ad impedire l'uso dell'imbarcazione in condizioni non conformi all'omologazione. Sul punto, le doglianze del ricor- rente non evidenziano vizi tali da compromettere il rispetto del “minimo costituzionale” motiva- zionale, risolvendosi piuttosto nella mera contestazione della ricostruzione fattuale, in ragione della mancata prova di un effettivo utilizzo del natante ad una potenza superiore rispetto a quella di omologazione.
Per la Corte, inoltre, la decisione di secondo grado risulta logicamente motivata anche nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave, di cui all'art. 11 delle condizioni contrattuali della polizza, reputando che la rimozione dei piombini - verosimilmente finalizzata ad aumentare la potenza dei motori e tale da sollecitare lo scafo fino al punto di rottura - configuri una condotta gravemente imprudente, idonea ad esporre l'imbarcazione al rischio di affondamento. In conclusione, la colpa grave va individuata nell'attività di rimozione dei piombini, non già nel mero uso dell'imbarcazione in loro assenza.
Tuttavia, per i giudici di legittimità, la Corte d'Appello è incorsa in contraddizione logica poiché, avendo ancorato la responsabilità proprio alla condotta materiale della rimozione dei piombini, ha poi ritenuto superfluo accertare se tale modifica fosse stata eseguita dall'attore o se, invece, il natante fosse stato acquistato già in quelle condizioni.
Ulteriore profilo di criticità nella decisione di secondo grado rilevato dalla Cassazione riguarda il passo in cui, dopo aver ricordato che l'art. 11 delle condizioni generali della polizza escludeva la garanzia in caso di comportamento colposo, anche se posto in essere da terzi cui il natante fosse stato affidato a qualsiasi titolo ed aver conseguentemente escluso il diritto dell'appellante all'in- dennizzo, la Corte territoriale ha poi affermato la probabilità che la modifica dei propulsori fosse stata eseguita dall'acquirente. Tale giudizio di probabilità, infatti, non si traduceva né in un'attri- buzione né in un'esclusione di responsabilità a carico dell'acquirente, ponendosi in insanabile pagina 7 di 13 contraddizione con la precedente affermazione secondo cui la colpa grave, ai fini dell'art. 11, era da individuare proprio nella condotta di rimozione dei piombini.
Un ultimo elemento di contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata è stato dalla
Suprema Corte individuato nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la mancanza di elementi sufficienti per individuare nel compratore l'autore della modifica dei propulsori. Tale affermazione, infatti, non è sorretta da alcuna motivazione idonea a renderla comprensibile e risulta, a sua volta, in insanabile contrasto con la premessa secondo la quale la colpa grave era consistita nella rimozione dei piombini.
Secondo la Cassazione la spiegazione di tale affermazione non può essere ricondotta al mero richiamo dell'art. 11 delle condizioni contrattuali, poiché la motivazione non chiarisce in che termini il compratore potesse essere coinvolto in un affidamento del natante a terzi avvenuto prima del suo acquisto, né come tale affidamento, non a lui riferibile, nel cui ambito fosse stata eseguita la rimozione dei piombini, potesse comportare l'esclusione del suo diritto all'indennizzo.
Tale perplessità ed obiettiva incomprensibilità si riverberano sull'intero percorso argomentativo della sentenza impugnata, rendendo nel complesso non intelligibili le ragioni per le quali è stato escluso il diritto dell'attore all'indennizzo in forza del contratto di assicurazione.
Sulla scorta di tali criticità, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo, disponendo un nuovo esame della domanda proposta dal ricorrente nei confronti della compagnia assicuratrice.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., notificato in data 1.03.2024, ha riassunto Parte_1
la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Bari nei confronti della sola compagnia assicuratrice, rassegnando le seguenti conclusioni:
«condannare (già ) in persona del legale rappresentante Controparte_6 Controparte_7
p.t., al pagamento in favore del sig. dell'importo di € 27.228,00 o di quell'altra Parte_1
somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria per le ragioni tutte esposte in narrativa».
Con comparsa dell'11.07.2024 si è costituita in riassunzione la successore a Controparte_1
titolo particolare di la quale ha chiesto accogliersi le seguenti Controparte_8
conclusioni:
«a) respingere in parte qua l'appello proposto dal sig. perché infondato con la Parte_1
conferma della sentenza impugnata;
b) in subordine in caso di accoglimento dell'appello del in relazione ai vizi occulti del Parte_1
bene venduto dichiarata la non operatività della garanzia assicurativa per gli eventuali vizi occulti
pagina 8 di 13 del natante, rigettare le domande svolte dall'appellante nei confronti della Controparte_3
;
[...]
c) in ulteriore subordine ed in punto di quantum nella denegata ipotesi di accoglimento della impugnazione del rigettare la richiesta di pagamento dell'indennizzo perché non Parte_1
provata;
d) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dal determinare l'effettiva entità dei danni subiti dal e, per l'effetto, Parte_1 Parte_1 liquidare l'indennizzo che l'assicuratore dovesse essere tenuto a corrispondere dedotta la franchi- gia contrattuale e comunque entro il massimale di polizza;
e) condannare il alla rifusione delle spese di tutti i gradi del procedimento compreso il Parte_1
giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio».
Prima di entrare nel merito della questione posta al vaglio di questa Corte va osservato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedi-mento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pro-nuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva rias- sunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (cfr. Cass. civ. n. 15143/21; 10009/17; 1824/05).
La sentenza resa nel giudizio di rinvio è, pertanto, del tutto autonoma e costituisce il primo pronunciamento tra le parti.
Spetta, pertanto, a questa Corte - precluso l'esame delle domande coperte da giudicato - decidere sulle doglianze formulate da nei limiti e secondo i principi enunciati dalla Corte di Parte_1
cassazione nella decisione di rinvio.
Al riguardo, questo Giudice del rinvio osserva quanto segue.
Costituisce un limite invalicabile l'accertamento secondo cui le lesioni allo scafo ed il conse- guente allagamento dell'imbarcazione sono stati diretta conseguenza della rimozione dei piombini di taratura delle pompe di iniezione, verosimilmente effettuata al fine di aumentare la potenza dei motori, circostanza che ha determinato una sollecitazione eccessiva delle strutture fino al punto di rottura. Tale conclusione, già affermata dalla Corte d'Appello (che aveva qualificato la condotta pagina 9 di 13 come gravemente imprudente), è stata confermata dalla Corte di Cassazione, la quale l'ha ritenuta coerente e priva di contraddizioni.
Sul punto deve dunque ritenersi formato il giudicato, con la conseguenza che nessuna ulteriore questione può porsi in ordine all'eziologia dei danni lamentati ed accertati.
La risoluzione del caso dipende, pertanto, dalla possibilità di individuare con esattezza l'autore della rimozione dei piombini, poiché ciò costituisce il discrimine per l'applicazione dell'art. 11 e rappresenta il nucleo dei rilievi formulati nell'ordinanza di rinvio.
In tal senso l'accertamento sollecitato dalla Corte di Cassazione impone una valutazione com- plessiva degli elementi raccolti nel corso del giudizio, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione dell'onere probatorio in caso di azione per vizi (art. 1490 c.c.); nel caso di specie, tuttavia, essendo sopravvissuta la sola domanda proposta nei confronti della compagnia assicu- ratrice, detta valutazione incontra l'ulteriore limite derivante dalla necessità di dimostrare l'insus- sistenza delle cause di esclusione della garanzia assicurativa ex art. 11 delle condizioni di polizza
(condotta gravemente colposa o dolosa, vizio occulto).
Escluso dal processo il rapporto tra acquirente e venditore, deve comunque precisarsi che non sorgono dubbi circa l'applicabilità - al rapporto tra acquirente e compagnia assicuratrice - del principio secondo cui, in caso di azione di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova circa la preesistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto grava sull'acquirente. Non trovano, pertanto, applicazione i principi propri dell'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione o risarcimento del danno (cfr. Cass. civ., sez. II, 15 novembre 2022, n. 33612; Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2022, n. 9960, che richiamano il principio espresso da Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11748).
Ebbene, nel caso di specie, incombeva su l'onere di dimostrare la preesistenza del Parte_1
vizio, unica circostanza idonea ad impedire l'operatività delle cause di esclusione previste dalla polizza assicurativa.
Dall'esame dell'atto di citazione in riassunzione emerge tuttavia che l'attore ha frainteso le questioni effettivamente poste dalla Cassazione: in un primo momento egli ha sostenuto che la
Suprema Corte avrebbe imposto di accertare la reale causa dell'evento dannoso;
successivamente ha riformulato la tesi, affermando che l'ordinanza di rinvio avrebbe richiesto di verificare quale condotta fosse concretamente idonea a determinare, in via autonoma, l'evento produttivo del danno, osservando che la Corte d'Appello aveva desunto un fatto ignoto (l'utilizzo non regolamentare dei motori e l'elevata velocità di navigazione) da una circostanza priva di efficienza causale rispetto al primo (la staratura dei piombini dei motori); in seguito, ha indugiato sulla circostanza del pagina 10 di 13 trasferimento via mare, giungendo infine ad affermare - in modo apodittico e privo di riscontri - che la “modalità di utilizzo della barca con i piombini mancanti” non avrebbe determinato una navigazione a velocità superiore a quella consentita e che, pertanto, non sussisterebbe alcuna colpa, neppure grave, a suo carico, da ciò desumendo la piena operatività della polizza e il conseguente obbligo della compagnia convenuta di pagamento dell'indennizzo; infine, si è eccessivamente con- centrato su aspetti della consulenza tecnica d'ufficio che non potevano più formare oggetto di riva- lutazione, in quanto coperti dal giudicato in relazione alla causa del danno.
L'attore in riassunzione, invece, nella propria citazione, ha del tutto eluso l'unico e decisivo profilo che la Cassazione gli aveva effettivamente demandato di approfondire: la dimostrazione che la staratura dei piombini fosse stata eseguita in precedenza dal venditore o da altri soggetti, e comunque non dall'acquirente. Solo tale accertamento avrebbe consentito di escludere, al con- tempo, la sussistenza di un vizio occulto o di una condotta gravemente colposa o dolosa posteriore.
L'indagine condotta, alla luce degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, non consente di apprezzare riscontri probatori certi ed inequivoci, permanendo ampie zone d'ombra.
Non può, inoltre, attribuirsi particolare rilievo alla testimonianza del teste (consulente Tes_1
della compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale) circa la preesistenza delle modifiche al momento dell'acquisto, trattandosi di una valutazione priva di adeguato supporto tecnico e comun- que non condivisa dal c.t.u., il quale, nonostante un accertamento tecnico più approfondito, non è riuscito a chiarire né la collocazione temporale delle modifiche, né la relativa paternità.
Va, peraltro, rilevato che lo stesso , nelle proprie deposizioni, non ha fatto espresso Tes_1
riferimento alla rimozione dei piombini, individuata quale causa accertata del danno (come più volte evidenziato). La sua testimonianza, pertanto, non consente di superare l'incertezza circa l'autore materiale di tale intervento.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, deve ritenersi che l'attore in riassunzione non abbia assolto l'onere, su di lui gravante, di dimostrare che le modifiche erano state realizzate preceden- temente all'acquisto. Conseguentemente, la sua domanda, all'esito della riperimetrazione delle questioni operata dalla Corte di Cassazione, non può dirsi dimostrata.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di in ordine alla paternità delle Parte_1 modifiche conduce ad affermare l'inoperatività della garanzia assicurativa, non potendosi escludere una condotta gravemente colposa o dolosa dell'assicurato o di terzi, né la sussistenza di un vizio occulto.
Le lacune probatorie ascrivibili a risultano, dunque, decisive ai fini dell'integrale Parte_1
rigetto della domanda di indennizzo svolta nei confronti della compagnia assicuratrice.
pagina 11 di 13 Quanto alle le spese di lite, va rilevato che la sentenza di primo grado resta sostituita, anche in ordine alla regolamentazione delle spese, dalla sentenza d'appello e non rivive a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado. Pertanto, spetta al giudice di rinvio provve- dere sulle spese riguardanti tutti i gradi del giudizio (cfr. Cass. civ., 20 aprile 1985, n. 2644).
Ciò posto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese relative a tutti i gradi ed alla presente fase di rinvio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di Parte_1
secondo il principio di soccombenza.
Poiché il primo appello è stato proposto dopo il 30.01.2013, trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”), che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. La sanzione viene comminata unicamente con riferimento al primo giudizio in grado di appello e non con riferimento al presente, dal momento che il giudizio che si svolge in riassun- zione dinanzi alla Corte di Appello a seguito di rinvio della Corte di Cassazione sconta il pagamento del contributo unificato determinato secondo i criteri individuati dal D.P.R. n. 115/2002, non potendo essere considerato una “impugnazione” ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, sulla domanda proposta da con l'atto di cita- Parte_1
zione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 1.03.2024, così provvede:
1) rigetta la domanda di indennizzo proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
2) condanna a rifondere a le spese legali sostenute nei vari Parte_1 Controparte_1 gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in complessivi € 4.500,00 per compenso profes- sionale, per il giudizio di gravame esitato nella sentenza cassata in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, per il giudizio di cassazione in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale e, per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre - per tutti i gradi e presente fase di rinvio - al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento - relativamente al giudizio svoltosi in grado di appello - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la pagina 12 di 13 impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012, c.d. “Legge di stabilità”).
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
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