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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2245/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2023 promossa da:
Il sig. (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Alessandria Corso Alfonso Lamarmora n. 91 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n. 13, presso lo studio dell'avv. Federica Negri (C.F.
; pec fax 0131/235863), che lo rappresenta e difende, C.F._2 Email_1
unitamente e disgiuntamente, con l'avv. Flavia Barco (C.F. pec C.F._3
fax 0131/261403) Email_2
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._4
Resistente - contumace
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, dichiarare lo scioglimento dell'unione civile costituita in
Alessandria in data 02/07/2022 tra i sigg.ri e , con l'ordine Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge.
Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 settembre 2023 parte ricorrente esponeva quanto segue: in data
02.07.2022 aveva costituito unione civile con il sig. , celebrata ai sensi Controparte_1
dell'art. 1, comma 9, della Legge 20.05.2016 n. 76 e l'art. 7,comma 1, del D.P.C.M. 23.07.2016 n. 144, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, iscritta al n. 1, parte I, ufficio 1, anno
2022, del registro degli atti di unione civile del medesimo Comune;
contrasti ed incompatibilità nella famiglia unita civilmente, avevano deteriorato il rapporto tra le parti, facendo venir meno la comunione morale e materiale reciproca;
la coabitazione era cessata già da circa un anno;
il sig.
[...]
, con dichiarazione resa in data 28/03/2022, ai fini dell'art. 116 c.c., al Brasile a CP_1 Parte_2
Milano (all. 3), aveva dichiarato il solo domicilio in Italia, in corso Lamarmora n. 91, Alessandria. Il sig.
, poi, allorquando aveva cessato la coabitazione, ha dapprima trasferito la propria dimora CP_1
presso un alloggio locato dal sig. sito in Alessandria, via Napoli n. 3 e, una volta abbandonata Parte_1
anche detta abitazione, si rendeva, irreperibile;
a seguito di tali comportamenti il sig. in Parte_1
data 17.02.2023, rendeva avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (all. 4); di tale volontà veniva previamente e ritualmente informato il resistente mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022, a cui, però, non faceva seguito alcun riscontro da parte del sig. (all. 5). CP_1
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Ai fini della regolare integrazione del contraddittorio si osservava che il sig. , con CP_1
dichiarazione resa in data 28/03/2022, ai fini dell'art. 116 c.c., al Brasile a Milano (all. 3 Parte_2
del ricorso introduttivo), aveva dichiarato il solo domicilio in Italia, in corso Lamarmora n. 91,
Alessandria. Il sig. , poi, allorquando ha cessato la coabitazione con il ricorrente, ha CP_1
dapprima trasferito la propria dimora presso un alloggio locato dal sig. sito in Alessandria, via Parte_1
Napoli n. 3 e, una volta abbandonata anche detta abitazione, si rendeva, come lo è a tutt'oggi, irreperibile;
il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza, dopo essere stato tradotto in lingua portoghese, è stato notificato al sig. , presso l'unica residenza conosciuta in Brasile, in CP_1
pagina 2 di 4 osservanza del disposto normativo di cui all'art. 5/a Convenzione dell'Aja del 1965; in data 9/11/2023
l'Autorità Centrale Brasiliana restituiva gli atti al mittente, omettendo la notifica, specificando che al fine di ottemperare a richieste di questo tipo in Brasile, inclusa la fase giudiziale obbligatoria secondo la legge brasiliana, la procedura di notificazione dura almeno 180 giorni;
la difesa del ricorrente, pertanto, formulava istanza di differimento della prima udienza per il perfezionamento dell'iter notificatorio;
il Presidente del Tribunale di Alessandria differiva la prima udienza di comparizioni personale delle parti al 22/10/2024; si provvedeva a notificare il ricorso ed il nuovo decreto di fissazione udienza al convenuto, sempre mediante la notifica ai sensi dell'art. 5/a Convenzione dell'Aja del 1965; l'udienza del 22/10/2024, così come quella del 20/02/2025 e 27/03/2025 venivano rinviate in attesa di conoscere l'esito della notifica in Brasile;
all'udienza del 27/05/2025, la difesa del ricorrente dava atto dell'esito negativo della notifica del 27/03/2025 presso il luogo dell'unica residenza conosciuta in Brasile. Dagli accertamenti effettuati da parte dell'Autorità centrale si evinceva che il sig. si era trasferito in Italia, senza fornire alcun recapito e dalle verifiche effettuate CP_1
anche in Italia, non risulta residente su territorio Nazionale;
il Giudice, pertanto, all'udienza del
27/05/2025 dava atto che la notifica presso il luogo di residenza in Brasile era stata effettuata e, non risultando altro luogo di residenza in Italia, dichiarava la contumacia del sig. . CP_1
I difensori di parte ricorrente chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice designato fissava udienza per la decisione al 03/07/2025 concedendo i termini di rito per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memoria conclusionale.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente sig. in data 17.02.2023, ha reso, avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (all. 4 del ricorso introduttivo); volontà di cui il resistente è stato previamente e ritualmente informato mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022, a cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del sig.
(all. 5 del ricorso introduttivo. CP_1
L'unione civile si scioglie per i casi indicati dall'art. 1, Legge n. 76/2016, commi 22,23,24 e 26.
Il comma 24 dell'art. 1 della predetta legge dispone che lo scioglimento dell'unione civile possa avvenire con la semplice dichiarazione di volontà innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e che la volontà possa avvenire anche disgiuntamente.
pagina 3 di 4 La norma continua recitando: “in tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”.
Il ricorrente sig. come sopra evidenziato, in data 17/02/2023 ha reso, avanti all'Ufficiale di Parte_1
Stato Civile del Comune di Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (vedasi all. 4 del ricorso); di tale volontà il resistente è stato previamente e ritualmente informato mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022 a cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del sig. (vedasi all. 5 del ricorso). CP_1
Essendosi avverate le condizioni di procedibilità previste dalla legge 76/2016, devono – pertanto – essere accolte le conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo del procedimento e precisate con memoria depositata il 6/06/2025.
In mancanza di opposizione da parte del resistente, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di alessandria, definitivamente decidendo
Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in Alessandria in data 02/07/2022 tra i sigg.ri
[...]
e iscritta al n. 1, parte I, ufficio 1, anno 2022, del registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di unione civile del Comune di Alessandria;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere alle annotazioni di legge.
Spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in camera di consiglio in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2245/2023 promossa da:
Il sig. (C.F. , nato ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Alessandria Corso Alfonso Lamarmora n. 91 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n. 13, presso lo studio dell'avv. Federica Negri (C.F.
; pec fax 0131/235863), che lo rappresenta e difende, C.F._2 Email_1
unitamente e disgiuntamente, con l'avv. Flavia Barco (C.F. pec C.F._3
fax 0131/261403) Email_2
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._4
Resistente - contumace
CONCLUSIONI pagina 1 di 4 RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contraiis reiectis, dichiarare lo scioglimento dell'unione civile costituita in
Alessandria in data 02/07/2022 tra i sigg.ri e , con l'ordine Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere alle annotazioni previste dalla Legge.
Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 7 settembre 2023 parte ricorrente esponeva quanto segue: in data
02.07.2022 aveva costituito unione civile con il sig. , celebrata ai sensi Controparte_1
dell'art. 1, comma 9, della Legge 20.05.2016 n. 76 e l'art. 7,comma 1, del D.P.C.M. 23.07.2016 n. 144, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, iscritta al n. 1, parte I, ufficio 1, anno
2022, del registro degli atti di unione civile del medesimo Comune;
contrasti ed incompatibilità nella famiglia unita civilmente, avevano deteriorato il rapporto tra le parti, facendo venir meno la comunione morale e materiale reciproca;
la coabitazione era cessata già da circa un anno;
il sig.
[...]
, con dichiarazione resa in data 28/03/2022, ai fini dell'art. 116 c.c., al Brasile a CP_1 Parte_2
Milano (all. 3), aveva dichiarato il solo domicilio in Italia, in corso Lamarmora n. 91, Alessandria. Il sig.
, poi, allorquando aveva cessato la coabitazione, ha dapprima trasferito la propria dimora CP_1
presso un alloggio locato dal sig. sito in Alessandria, via Napoli n. 3 e, una volta abbandonata Parte_1
anche detta abitazione, si rendeva, irreperibile;
a seguito di tali comportamenti il sig. in Parte_1
data 17.02.2023, rendeva avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (all. 4); di tale volontà veniva previamente e ritualmente informato il resistente mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022, a cui, però, non faceva seguito alcun riscontro da parte del sig. (all. 5). CP_1
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate.
Ai fini della regolare integrazione del contraddittorio si osservava che il sig. , con CP_1
dichiarazione resa in data 28/03/2022, ai fini dell'art. 116 c.c., al Brasile a Milano (all. 3 Parte_2
del ricorso introduttivo), aveva dichiarato il solo domicilio in Italia, in corso Lamarmora n. 91,
Alessandria. Il sig. , poi, allorquando ha cessato la coabitazione con il ricorrente, ha CP_1
dapprima trasferito la propria dimora presso un alloggio locato dal sig. sito in Alessandria, via Parte_1
Napoli n. 3 e, una volta abbandonata anche detta abitazione, si rendeva, come lo è a tutt'oggi, irreperibile;
il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza, dopo essere stato tradotto in lingua portoghese, è stato notificato al sig. , presso l'unica residenza conosciuta in Brasile, in CP_1
pagina 2 di 4 osservanza del disposto normativo di cui all'art. 5/a Convenzione dell'Aja del 1965; in data 9/11/2023
l'Autorità Centrale Brasiliana restituiva gli atti al mittente, omettendo la notifica, specificando che al fine di ottemperare a richieste di questo tipo in Brasile, inclusa la fase giudiziale obbligatoria secondo la legge brasiliana, la procedura di notificazione dura almeno 180 giorni;
la difesa del ricorrente, pertanto, formulava istanza di differimento della prima udienza per il perfezionamento dell'iter notificatorio;
il Presidente del Tribunale di Alessandria differiva la prima udienza di comparizioni personale delle parti al 22/10/2024; si provvedeva a notificare il ricorso ed il nuovo decreto di fissazione udienza al convenuto, sempre mediante la notifica ai sensi dell'art. 5/a Convenzione dell'Aja del 1965; l'udienza del 22/10/2024, così come quella del 20/02/2025 e 27/03/2025 venivano rinviate in attesa di conoscere l'esito della notifica in Brasile;
all'udienza del 27/05/2025, la difesa del ricorrente dava atto dell'esito negativo della notifica del 27/03/2025 presso il luogo dell'unica residenza conosciuta in Brasile. Dagli accertamenti effettuati da parte dell'Autorità centrale si evinceva che il sig. si era trasferito in Italia, senza fornire alcun recapito e dalle verifiche effettuate CP_1
anche in Italia, non risulta residente su territorio Nazionale;
il Giudice, pertanto, all'udienza del
27/05/2025 dava atto che la notifica presso il luogo di residenza in Brasile era stata effettuata e, non risultando altro luogo di residenza in Italia, dichiarava la contumacia del sig. . CP_1
I difensori di parte ricorrente chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice designato fissava udienza per la decisione al 03/07/2025 concedendo i termini di rito per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memoria conclusionale.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente sig. in data 17.02.2023, ha reso, avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (all. 4 del ricorso introduttivo); volontà di cui il resistente è stato previamente e ritualmente informato mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022, a cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del sig.
(all. 5 del ricorso introduttivo. CP_1
L'unione civile si scioglie per i casi indicati dall'art. 1, Legge n. 76/2016, commi 22,23,24 e 26.
Il comma 24 dell'art. 1 della predetta legge dispone che lo scioglimento dell'unione civile possa avvenire con la semplice dichiarazione di volontà innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile e che la volontà possa avvenire anche disgiuntamente.
pagina 3 di 4 La norma continua recitando: “in tal caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”.
Il ricorrente sig. come sopra evidenziato, in data 17/02/2023 ha reso, avanti all'Ufficiale di Parte_1
Stato Civile del Comune di Alessandria, la dichiarazione di volontà di procedere con lo scioglimento dell'unione civile (vedasi all. 4 del ricorso); di tale volontà il resistente è stato previamente e ritualmente informato mediante raccomandata A/R in data 28/11/2022 a cui, però, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del sig. (vedasi all. 5 del ricorso). CP_1
Essendosi avverate le condizioni di procedibilità previste dalla legge 76/2016, devono – pertanto – essere accolte le conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo del procedimento e precisate con memoria depositata il 6/06/2025.
In mancanza di opposizione da parte del resistente, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di alessandria, definitivamente decidendo
Dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in Alessandria in data 02/07/2022 tra i sigg.ri
[...]
e iscritta al n. 1, parte I, ufficio 1, anno 2022, del registro degli atti Parte_1 Controparte_1
di unione civile del Comune di Alessandria;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alessandria di procedere alle annotazioni di legge.
Spese del giudizio irripetibili.
Così deciso in camera di consiglio in data 22 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4