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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia ORLANDO CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile RG 35/2023 promossa in sede di appello da
, nato a [...], il [...], cod. fisc. residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in forza di procura del 31.12.2022 dall'avv. Monica Lauretta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Peschiera n. 337, - parte appellante - contro
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso in forza di procura in data 18.2.2021 dall'avv. Roberta Alba, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via Perosa n. 62, - parte appellata -
Udienza di p.c. 30.3.2025
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ai sensi degli art. 283 cpc e 352 cpc per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
In via principale e nel merito: accogliere la domanda svolta nel giudizio di primo grado e di seguito integralmente trascritta in corsivo In via principale: concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1, 2 e 3 e conseguentemente ammettere in via istruttoria - oltre ai capitoli di prova narrati in fatto come dedotti nell'atto di citazione del 1/1/2019 con i testi ivi indicati nonché nella memoria del 13/02/2020 che integra e specifica a quali testi chiedere i capi di prova - ulteriori testi;
la Sig.ra residente in [...], da sentire sui Testimone_1
capi dell'atto di citazione n. 21, 22 e 28 e sui capi 1.a), 2.a) e 3.a) di seguito formulati. il Sig. residente in [...], Corso cesare Correnti n. 39, dipendente/fattorino della Testimone_2
da sentire sui seguenti capi di prova;
Parte_2
1.a) “Vero che, dal febbraio 2017 al marzo 2018, il dipendente/fattorino della Parte_3
, Sig. , consegnava gli hamburger dalla hamburgheria di UC in tutta Torino,
[...] Testimone_2
eccezion fatta per la zona centrale che restava di competenza dei fattorini della Just eat”;
2 a) “Vero che la Sig.ra era dipendente della gelateria di e si occupava Testimone_1 Parte_1
della attività in via esclusiva poiché il Sig. dal febbraio 2017 al marzo 2018 si occupava Parte_1
della gestione della hamburgheria di UC di cui era socio”.
3 a) “Vero che il Sig. dal febbraio 2017 al marzo 2018 spesso consegnava gli hamburger in Pt_1
Torino personalmente nelle occasioni in cui vi era una richiesta tale che il fattorino della , Parte_2
Sig. non riusciva a soddisfare”. Pt_4
La Sig.ra , la Sig.ra residente in [...] e Testimone_1 Testimone_3
domiciliata in Torino (TO), Via Baltimora n. 29/B, il Sig. residente in [...]
12 e l'arch. con studio in Torino (TO), Via Valprato n. 68/28 si indicano a testi da Testimone_5
sentiti sul seguente capitolo di prova:
4 a) “Vero che nel locale di Via Passo Buole n. 15/c, Burger Tower a fine 2016 e inizio 2017 iniziavano
i lavori per la predisposizione – anche relativamente alla canna fumaria e alla fornitura della autoscala - dell'apertura della Hamburgheria ed i lavori venivano commissionati, curati e seguiti personalmente dal sig. . Per queste attività e forniture nulla venne pagato dal Sig. UC Pt_1
eccezion fatta per il progetto della canna a cui l'architetto applicò un prezzo scontato a causa del rapporto esistente il Sig. ”. Pt_1
- disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del Sig. nonché dei bilanci, libri contabili e di ogni documento di natura Controparte_1
fiscale dell'impresa relativamente agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019; Controparte_1
- disporsi, in caso di contestazione avversaria, consulenza tecnica d'ufficio necessaria ad accertare il valore dell'azienda e dell'avviamento commerciale dell'impresa ; Controparte_1
- In caso di disconoscimento disporsi perizia grafologica sulla scrittura privata prodotta come doc. n.
3 da parte attrice per accertare se le firme ivi apposte siano quelle dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
e se tale documento risulti essere stato alterato o in qualunque modo contraffatto, CP_1
con disponibilità a fornire al perito l'originale in possesso della scrivente difesa;
In via subordinata nel merito: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra il Sig.
e l'impresa individuale , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_1 [...]
, per inadempimento di quest'ultima; accertare e dichiarare la responsabilità CP_1
contrattuale dell'impresa , in persona del legale rappresentante Controparte_1 [...]
, in ordine all'inadempimento di parte convenuta e, per l'effetto dichiarare tenuta e CP_1
condannare l'impresa , in persona del legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_1
in favore di parte attrice, della somma di euro 23.800,00 a titolo di proventi per l'esercizio dell'attività di impresa ed euro 25.000,00 quale quota di spettanza del Sig. sul valore Pt_1
dell'azienda e dell'avviamento commerciale e così per un ammontare totale pari ad euro 48.800,00,
o della diversa somma che dovesse emergere in corso di causa;
con rivalutazione monetaria ed interessi di legge vigenti dall'epoca dell'inadempimento fino all'effettivo soddisfo;
in via istruttoria - ammettersi capitoli di prova narrati in fatto come dedotti nell'atto di citazione del
01/07/2019, da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”, per interpello formale e Testi. Si indicano a testi i Sigg.ri: - , residente in [...] e domiciliata Testimone_3
in Torino (TO), Via Baltimora n. 29/B; - , residente in [...]; Testimone_6
- , residente in [...]; - , residente in [...]
Torino (TO), Piazza del Monastero n. 5; - , residente in [...]
n. 53; - residente in [...]; - Arch. , con studio in Torino (TO), Tes_10 Testimone_5
Via Valprato n. 68/28; - , residente in [...]; - , Tes_11 Testimone_12
residente in [...], Corso Ferrucci n. 83;
- disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del Sig. nonché dei bilanci, libri contabili e di ogni documento di natura Controparte_1
fiscale dell'impresa relativamente agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019; Controparte_1
- disporsi, in caso di contestazione avversaria, consulenza tecnica d'ufficio necessaria ad accertare il valore dell'azienda e dell'avviamento commerciale dell'impresa ; Controparte_1
- disporsi perizia grafologica sulla scrittura privata prodotta come doc. n. 3 da parte attrice per accertare se le firme ivi apposte siano quelle dei Sigg.ri e e se tale Parte_1 Controparte_1
documento risulti essere stato alterato o in qualunque modo contraffatto, con disponibilità a fornire al perito l'originale in possesso della scrivente difesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ... con la precisazione che si chiede, per le spese di secondo grado di giudizio, la distrazione a favore dell'avv. Monica Lauretta e relativamente alle spese del primo grado di giudizio a rifondere allo Stato le spese secondo la liquidazione del Patrocinio a Spese dello Stato.” Per parte appellata
“... questa difesa insta affinchè l'appello di venga rigettato e, in subordine, in parziale Parte_1
modifica delle conclusioni già rassegnate, insta affinchè, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, l'Ecc.ma Corte voglia tener conto della minore quantificazione effettuata dal CTU nel proprio elaborato rispetto agli utili ed al valore dell'avviamento della società ai fini della decisione, atteso che il valore complessivo delle due voci è stato stimato dal CTU in misura nettamente inferiore rispetto alla richiesta formulata dall'appellato, con conseguente valutazione di tale aspetto anche ai fini della soccombenza e della conseguente quantificazione delle spese di lite.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 1.7.2019, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Torino Parte_1
itolare di una attività avente ad oggetto la preparazione e vendita di hamburger Controparte_1
e vendita di patatine/salatini ed altri generi alimentari sigillati (attività denominata “Burger Tower”) con sede in Via Passo Buole n. 15/C, ed aveva allegato che, in forza di accordo contenuto in una scrittura privata della quale produceva copia, avevano concordato di gestire insieme la detta attività, iscritta alla Camera di Commercio di Torino come impresa individuale . Controparte_1
In forza di questo accordo, le parti avrebbero dovuto partecipare, al 50%, a diritti ed obblighi della gestione.
Parte attrice aveva però lamentato che, nonostante il suo impegno, in relazione al quale aveva indicato, nel dettaglio, le singole attività poste in essere (adempimenti amministrativi anche antecedenti l'avvio dell'attività della “Burger Tower”, arredo dei locali, stipula di polizze di assicurazione presso il suo agente di fiducia, contatti con fornitori a lui noti per la sua precedente attività, ricerca di personale e coinvolgimento di professionisti di sua fiducia per adempimenti tecnici, delega ad operare sul conto bancario dell'azienda), il convenuto non aveva mai versato alcun compenso e, a seguito della richiesta formale dell'odierno attore, nel corso del mese di marzo
2018, in maniera del tutto ingiustificata, aveva sostituito la serratura del locale Controparte_1
senza consegnare le chiavi a . Pt_1
Quest'ultimo, previa quantificazione dei ricavi dell'azienda e del suo valore, aveva richiesto il pagamento della somma di € 1.700 per 14 mensilità (complessivamente € 23.800,00) e ritenendo di aver contribuito in maniera significativa all'avviamento dell'impresa, aveva anche domandato il pagamento della somma di € 25.000,00 pari al 50% del valore dell'avviamento commerciale.
L'attore aveva quindi chiesto al Tribunale di Torino che fosse accertata la risoluzione del contratto intercorso con il , che a quest'ultimo fosse addebitato l'inadempimento e, Controparte_1 conseguentemente, che il convenuto fosse condannato a pagare € 23.800,00 a titolo di proventi per l'esercizio in comune dell'attività d'impresa di “Burger Tower” per il periodo febbraio 2017-marzo
2018, nonché l'ulteriore somma di € 25.000,00 a titolo di avviamento commerciale.
Con rivalutazione ed interessi dall'epoca dell'inadempimento al saldo.
Ad istruzione delle domande aveva prodotto documenti e dedotto prove orali con indicazione di diversi testi.
Alla prima udienza (19.11.2019) era stata dichiarata la contumacia del convenuto e rimesso il fascicolo alla Presidente (“... rilevato che la causa in epigrafe è afferente alla materia societaria, e non già alla materia industriale o generica;
ritenuto opportuno inviare gli atti al Presidente di Sezione dott.ssa Ratti al fine di valutare l'eventuale assegnazione a un magistrato del Gruppo Societario in considerazione delle attuali disposizioni tabellari ...”) la quale, con proprio decreto, aveva provveduto alla riassegnazione ad altro giudice (“... dato atto che la controversia è afferente alla materia societaria, ancorchè non TI;
revoca il provvedimento di assegnazione 10.7.19; designa alla trattazione della causa Ordinario (Diritto societario) il Giudice dott. Bruno Conca ...”).
All'udienza del 27.2.2021, fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto contumace, quest'ultimo, comparso, aveva anche provveduto (il 26.2.2021) a costituirsi nel giudizio e, contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti, aveva disconosciuto “... la conformità all'originale della scrittura privata prodotta da controparte al documento 3...” ritenendo il documento “artefatto e creato ad hoc”.
La nuova richiesta di fissazione termini ex art. 183 cpc da parte dell'attore all'udienza del 7.6.2021, non era stata accolta (“... i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. hanno già formato oggetto di istanza non accolta dal GI e la relativa ordinanza non ha formato oggetto di ricorso per la sua revoca ...”) e la causa era stata trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 3511/2022, pubblicata il 5.9.2022, il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di e lo ha condannato alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_1
Preliminarmente, il primo giudice ha confermato il rigetto di concessione termini ex art. 183 cpc sia per la mancata impugnazione dell'ordinanza con la quale si era argomentato sulla non utilità della loro concessione per essere la parte convenuta contumace, sia perchè “... la pretesa di assegnazione dei termini per le memorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., funzionale secondo quanto prospettato a meglio articolare le proprie istanze istruttorie alla luce delle difese del convenuto, è istanza non accoglibile, che determinerebbe un'ingiustificata retrocessione del processo ad una fase, quella del deposito e scambio di memorie, fra l'altro preclusa al convenuto tardivamente costituitosi nel giudizio ...”.
Il Tribunale ha anche escluso che il disconoscimento effettuato da UC potesse considerarsi tardivo ed anche che i fatti allegati dal dovessero ritenersi provati per mancata contestazione ex art. Pt_1
115 cpc.
Nel merito, il primo giudice, dando atto che il convenuto ha eccepito la non conformità della copia
(doc. 3) all'originale ha, da un lato, affermato che non è precluso l'accertamento della conformità anche attraverso altri mezzi di prova e, dall'altro lato, ha chiarito che la parte non è esonerata dalla produzione dell'originale.
L'assenza di elementi utili a consentire tale giudizio di conformità ed anche, nel caso in esame, le evidenti anomalie “... che appaiono verosimilmente collegabili alla modalità con cui l'atto è stato confezionato;
la presenza di righe sul foglio, gli spazi tra la premesse e le firme e l'assenza di una data, costituiscono elementi oggettivi di immediata percezione, non superati da produzioni attoree
...”, hanno quindi condotto alla conclusione che l'attore non ha dato prova della fonte dell'obbligazione con conseguente impossibilità di addivenire alla pronuncia di risoluzione per inadempimento e condanna al risarcimento del danno, stante anche la sostanziale irrilevanza o la non credibilità delle circostanze allegate dall'attore.
L'appello
Con atto di citazione notificato il 31.12.2022, ha impugnato la sentenza n. 3511/2022 Parte_1
del Tribunale di Torino e, in primo luogo, ha offerto in produzione l'originale della scrittura la cui conformità all'originale era stata disconosciuta in primo grado, riservando il rinnovo dell'istanza di verificazione in caso di disconoscimento anche dell'originale da parte del convenuto-appellato. Ha quindi reiterato, come motivo di gravame, la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 cpc, lamentando l'illogicità degli argomenti spesi dal Tribunale per supportare la decisione circa la irrilevanza e la non credibilità delle allegazioni in fatto di parte attrice. Ha infine contestato la non congruità della liquidazione delle spese di lite evidenziando che la fase istruttoria si è limitata all'espletamento dell'interpello del convenuto e non altro.
Conclude domandando alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma integrale del provvedimento e l'accoglimento della domanda formulata previa ammissione, in via istruttoria, delle prove orali capitolate nell'atto introduttivo del giudizio e meglio dettagliate nella memoria in data 13.2.2020. Parte appellata, cui l'atto di citazione è stato regolarmente notificato il 31.12.2022 a mezzo PEC, presso il domicilio del procuratore, si è costituita con comparsa depositata il 16.5.2023 dopo che la
Corte ne aveva, il 18.4.2023, in udienza, dichiarata la contumacia.
L'appellato, richiamato per sintesi il giudizio di primo grado, ha contestato la tempestività della produzione dell'originale della scrittura oggetto di discussione (doc. 3 di parte attrice) ritenendo debba considerarsi come nuova produzione e perciò stesso, inammissibile perché tardiva. Ha contestato la fondatezza della richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183 cpc avendo il
Tribunale correttamente motivato in relazione al rigetto;
ha controdedotto sulle argomentazioni in fatto, ha effettuato alcune produzioni documentali ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
A seguito della discussione in presenza, la Corte, con ordinanza del 12.7.2023, ha ammesso la produzione dell'originale della scrittura già prodotta in copia dall'appellante, ha ammesso la prova orale dedotta con l'atto introduttivo dal medesimo, indicando i capitoli sui quali i testi avrebbero dovuto deporre ed ha delegato il Consigliere relatore per le audizioni, riservandosi agli esiti, la decisione sull'istanza di esibizione ex art. 210 cpc.
All'udienza del 25.10.2023 la prova per testi è stata espletata e con ordinanza del 22.12.2023 la
Corte, ha dichiarato inammissibili le produzioni di parte appellata, ha accolto la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc ed ha disposto CTU al fine di far accertare, la situazione economica dell'impresa individuale nel marzo 2018 e se a quella data l'impresa avesse Controparte_1
conseguito utili, ma anche se, e quale fosse il valore della quota di partecipazione al 50% nella medesima impresa. Infine, quale fosse la situazione economica dell'impresa al Controparte_1
momento della proposizione del giudizio.
Conferito l'incarico al CTU che, nei termini assegnati ha depositato l'elaborato peritale, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e l'appello proposto avverso la sentenza Parte_5
n. 3511/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata il 5.9.2022, deve essere accolto.
L'attore, odierno appellante aveva chiesto che fosse accertata l'esistenza di un accordo societario con per l'avvio di una attività d'impresa avente ad oggetto la preparazione e la Controparte_1
vendita di hamburger, di patatine/salatini e altri generi alimentari con la denominazione di “Burger
Tower” in Torino Via Passo Buole n. 15/C. A dimostrare quanto allegava aveva prodotto, oltre ad alcuni documenti, anche la copia di una scrittura sottoscritta da entrambe le parti ed aveva dedotto specifiche prove orali non ritenute ammissibili dal primo giudice. La Corte, confermando gli argomenti di cui all'ordinanza in data 11.7.2023 ed ulteriormente chiarendo che la produzione dell'originale di un documento prodotto tempestivamente in copia non costituisce nuova produzione ma, piuttosto, “mera regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto”(di recente Cassazione sez. II, n. 19241/2024) ritiene che non possano esserci dubbi circa l'esistenza originaria di un contratto societario fra e UC, volto Pt_1
alla gestione dell'azienda in Torino Via Passo Buole n. 15/c avente ad oggetto la preparazione e vendita di hamburger, di patatine/salatini e altri generi alimentari.
Sebbene la scrittura prodotta, a firma di entrambe le parti, sia piuttosto sintetica e poco dettagliata, non può però considerarsi inutile ai fini dell'effettivo inquadramento del rapporto che i contraenti hanno con essa voluto regolare.
Elementi che individuino un'attività economica svolta in forma societaria sono rappresentati non solo da un contratto scritto, ma, con eguale efficacia, anche dalle modalità con cui quell'attività viene svolta attraverso l'attuazione di comportamenti comuni oggettivamente idonei ad indurre nei terzi la convinzione che quei soggetti agiscono come soci.
La sussistenza di una società di fatto presuppone quindi la verifica e l'accertamento dell'esistenza di alcuni specifici elementi sintomatici quali, l'affectio societatis, la partecipazione all'alea imprenditoriale, un fondo comune e la manifestazione all'esterno del vincolo societario.
Ritiene la Corte che seppure la scrittura con la quale le parti hanno espressamente dato atto dell'esistenza della società (fra loro), di per sé sola, per la sua oggettiva schematicità, non è sufficiente a costituire prova degli elementi che devono sussistere per integrare la fattispecie societaria di cui si discute, tuttavia dall'istruttoria svolta emergono inequivocabilmente gli elementi per addivenire alla conclusione che fra e era stata Parte_5 Controparte_1
costituita una società di fatto per la gestione dell'azienda in Torino Via Passo Buole n. 15/c.
Le deposizioni dei numerosi testi escussi, nel loro complesso ma anche nella loro specificità, consentono di ritenere che, effettivamente, e UC si fossero accordati per gestire insieme Pt_1
l'azienda: i testi , e Testimone_5 Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14
confermano l'esistenza del rapporto societario e, soprattutto, lo fanno da differenti
[...]
Tes_1 contesti personali ( è stato un consulente, un operatore di Just Eat che aveva avuto Tes_5
contatti con l'azienda è stato un fornitore di attrezzature per “Burger Parte_6 Tes_8
Tes_ Tes_1 Tower”, e due dipendenti); , , e hanno Tes_14 Tes_5 Tes_6 Tes_3 Tes_7
dichiarato di aver messo a disposizione le loro competenze e professionalità nella fase di avvio dell'impresa perché avevano precedenti conoscenze professionali ed amicali con (che Pt_1 Tes_ esercitava altra attività); i testi ed già dipendenti dell'azienda, confermano Tes_14
l'esistenza del vincolo societario e della comune alea imprenditoriale giacchè, entrambi, riferiscono di aver sempre inteso dover fare riferimento a due titolari ( e UC), specificando (la Pt_1
una equivalenza di ruoli nella direzione e gestione complessiva dell'attività. Tes_14
Accertata quindi l'esistenza di una attività sotto forma societaria, deve essere valutata la domanda di , il quale denuncia l'inadempimento di UC ai suoi obblighi nascenti dal contratto sociale Pt_1
ed in particolare lamenta la arbitraria esclusione dalla gestione dell'azienda a seguito del cambiamento delle serrature di accesso ai locali;
comportamenti che, nella sostanza, lo avrebbero indotto a recedere per giusta causa dal rapporto.
La Corte osserva che su tali accadimenti non sussistono contestazioni giacchè il UC, nelle sue difese, ammette di aver provveduto a sostituire le serrature e di averlo fatto a causa della sparizione di alcune attrezzature.
E' quindi evidente che l'arbitrarietà e l'inconsistenza della motivazione addotta, rappresentino l'inadempimento ai generali obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, non sottovalutando, ai fini della configurazione della giusta causa di recesso del , l'impedimento, Pt_1
successivo a tale evento, di partecipazione alla gestione comune dell'impresa.
Deve quindi essere accolta la domanda di che ha chiesto la condanna di Parte_1 [...]
quale titolare della ditta “Burger Tower” al pagamento della quota di utili non CP_1
percepita fino al marzo 2018 e decorrente dalla data di avvio dell'attività (gennaio 2017), oltre che al pagamento del valore della quota di avviamento della medesima impresa.
Il CTU nominato nell'elaborato peritale ha chiarito metodologia ed argomenti che conducono a quantificare in € 9.117,50 gli utili netti del periodo in discussione ed in € 13.222,00 il valore della quota di alla data del suo recesso. Parte_1
Dato atto che nessuna delle parti ha proposto al CTU osservazioni critiche, e che non si rilevano errori o contraddizioni nell'elaborato, la Corte ritiene di condividere le conclusioni esposte.
Spese del giudizio
Le spese processuali dei due gradi di giudizio si regolano in applicazione del principio della soccombenza, non essendo ravvisabile alcuna ragione per disporne la compensazione neppure parziale e, stante la richiesta della procuratrice dell'appellante, dovranno distrarsi a suo favore quelle del presente grado.
Tenuto conto delle tariffe vigenti, del valore della controversia, della complessità delle questioni sottoposte alla Corte nonché dall'attività svolta dalle parti, le stesse si liquidano come segue: per il primo grado: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale, complessivamente per il primo grado €
5.077,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA e rimborso spese documentate;
per il secondo grado: € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale, complessivamente per il secondo grado
€ 5.809,00; oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e rimborso delle spese documentate.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 3511/2022 Parte_5
pubblicata il 5.9.2022 nei confronti di , in accoglimento dell'appello ed in riforma Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Torino n. 3511/2022 pubblicata il 5.9.2022, condanna al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_5
9.117,50 a titolo di quota utili dell'impresa denominata “Burger Tower”, del periodo gennaio 2017- marzo 2018, oltre che della somma di € 13.222,00 quale valore della quota pari al 50% della società di fatto intercorsa fra e UC per la gestione dell'azienda denominata “Burger Tower”; Pt_1
condanna al rimborso a e per esso, ammesso al patrocinio a spese Controparte_1 Parte_1
dello Stato, a quest'ultimo, delle spese del primo grado del giudizio, per € 5.077,00; condanna al rimborso delle spese del presente grado a favore di Controparte_1 Parte_5
per € 5.809,00 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta, disponendo la distrazione
[...]
delle stesse a favore della procuratrice, avv. Monica Lauretta, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU. Controparte_1
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Emanuela Germano Cortese