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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1814/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 02.10.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1814 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Tommaso Cantarano
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Capo, legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“RICORRE
r.g. n. 1814/2023 1 a Codesta Spett.le Corte d'Appello di Roma, in funzione di Giudice Monocratico Civile, affinché quest'ultimo voglia accogliere le seguenti conclusioni:
-ad integrale riforma della sentenza n. 1865/2022 del Tribunale Ordinario di Latina –
Sezione Civile, revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 177/2021 dell'
[...]
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa, in quanto nulla e/o inesistente e/o illegittima e/o inefficace e comunque non produttiva di alcun effetto giuridico;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nell'ordinanza-ingiunzione medesima;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale”.
Per l'appellato)
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, - nel merito, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza- ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha proposto dinanzi al Tribunale di Latina opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza - ingiunzione dell' Controparte_1
n. 177 del 23.06.2021, che gli ingiungeva, in qualità di titolare della ditta
[...]
individuale “Roxi Bar”, il pagamento delle sanzioni amministrative per un importo complessivo (e comprensivo delle spese di notifica) di € 21.767,20, riferibili alla violazione dell'art. 3 comma 3 DL n. 12/2002 conv. dalla legge n.
73/2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.L.vo 151/2015, accertata il
21.05.2016, per avere impiegato n. 5 lavoratori senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
I motivi dell'opposizione erano i seguenti: inesistenza della notifica del verbale di primo accesso ispettivo, del verbale unico di accertamento e di notificazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
illegittimità del verbale r.g. n. 1814/2023 2 unico di accertamento e notificazione impugnato a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015; illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
insussistenza del verbale interlocutorio di acquisizione delle informazioni;
illegittimità delle sanzioni riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione;
violazione del diritto di difesa per l'asserita erronea indicazione dell'art. 22 l. n. 689/1981 in merito agli strumenti di tutela.
Si è costituito nel giudizio di primo grado l' , Controparte_2
che ha eccepito in limine l'inammissibilità del ricorso in opposizione per essere lo stesso stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, venuto a scadere il 13.09.2021 (tenuto conto della sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto).
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 04.10.2022 e non notificata, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall' _1
, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione perché
[...]
proposto il 20.09.2021, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione previsto a pena di decadenza dall'art. 6 comma 6
D.L.vo 150/2011, essendosi la notificazione perfezionata in data 12.07.2021, decorsi dieci giorni dalla spedizione tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello
[...]
, il quale ha chiesto la revoca dell'ordinanza – ingiunzione o Parte_1
l'annullamento delle sanzioni ivi irrogate o in subordine la loro riduzione, eccependo innanzitutto la nullità della notificazione del provvedimento per la mancata allegazione ad opera dell'Ente notificante dell'avviso di ricevimento del CAD, non essendo all'uopo sufficiente a dimostrare il rituale perfezionamento della notificazione l'aver fornito prova della spedizione di detta comunicazione.
In data 14.11.2023, oltre il termine di cui all'art. 436 c.p.c., si è costituito l' , che ha invocato il rigetto dell'appello, Controparte_1
ribadendo innanzitutto la ritualità della notificazione del provvedimento sanzionatorio.
r.g. n. 1814/2023 3 Ora, l'eccezione di nullità della notificazione dell'ordinanza – ingiunzione sollevata dal si pone nel solco del più recente orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità, avallato anche da una pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass. S.U. n. 10012/2021, e, ancor prima, Cass. n. 5077/2019, Cass. n.
16601/2019; conf., tra le altre, Cass. n. 19146/2023), secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servizio postale e di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto o di irreperibilità relativa dello stesso destinatario (per la sua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo) la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento Parte della raccomandata della , non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Nel caso in esame, infatti, l'autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio aveva allegato solo l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale detto provvedimento era stato inviato all'indirizzo di residenza del trasgressore, nel quale però quest'ultimo risultava temporaneamente assente, che dava atto non solo della temporanea assenza del destinatario ma anche del deposito del plico Parte nell'ufficio postale e dell'invio della . Non era stata invece allegato l'avviso di ricevimento della CAD, pur essendosi dato atto (da parte del ricorrente) del ritiro del plico presso l'ufficio postale in data 20.07.2021, dopo però che era decorso (il 12.07.2021) il termine di dieci giorni successivo al deposito dell'atto e alla spedizione della raccomandata informativa.
Ed effettivamente, nel ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione, il
, lungi dall'eccepire la nullità del procedimento notificatorio (lo farà Pt_1
solo nelle difese successive alla proposizione dell'eccezione ad opera di controparte), aveva dato atto di avere tempestivamente adito l'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento, dovendosi computare la sospensione feriale e la proroga di un giorno ex art. 155 comma quarto c.p.c., cadendo di domenica il trentesimo giorno successivo al ritiro dell'atto nell'ufficio postale.
Ora, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 comma 4 legge n. 890/1982 è funzionale a formulare una ragionevole e fondata valutazione sulla sorte della spedizione della raccomandata informativa, dunque sulla r.g. n. 1814/2023 4 ricezione, effettiva o quanto meno legale, della raccomandata stessa da parte del notificatario, al quale, in ossequio proprio ai principi costituzionali dell'art. 24 e dell'art. 111 Cost., è concessa una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o di un atto tra quelli elencati nel primo comma dello stesso art. 8 (atti giudiziari civili, penali e amministrativi).
Orbene, nel caso di specie, è lo stesso notificatario a dare atto di avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento del cui avvenuto deposito nell'ufficio postale la raccomandata informativa lo aveva reso edotto, evidentemente al momento del ritiro di detta raccomandata e della raccomandata contenente l'ordinanza – ingiunzione. Si è dunque a conoscenza dell'esito (positivo) del procedimento notificatorio, motivo a cagione del quale non può comminarsi la sanzione processuale demolitoria alla mancata allegazione dell'avviso di Parte ricevimento della da parte dell'autorità notificante.
Ritiene la Corte, in questo confortata da una recentissima ordinanza interlocutoria della V Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 25157 dep. il
14.09.2025), che, pur mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ed avendo l'odierno appellante dedotto di avere acquisito conoscenza del provvedimento sanzionatorio al momento del suo ritiro presso l'ufficio postale, il 20.07.2021, il ricorso in opposizione, depositato il
20.09.2021, possa comunque ritenersi tempestivo, anche se proposto successivamente al decorso del termine di cui all'art. 8 comma 4 legge n.
890/1982 (il decimo giorno successivo alla data di spedizione della CAD).
In tal senso, deve pertanto riformarsi la sentenza di primo grado, che si era arrestata al rilievo della tardività della proposizione del ricorso e alla conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso, e l'opposizione spiegata dal deve essere scrutinata nel merito. Pt_1
3. L'appellante ha infatti riproposto i motivi dell'originaria opposizione al provvedimento sanzionatorio, che il tribunale non aveva esaminato proprio in ragione della postulata inammissibilità del ricorso e di cui la controparte pubblica invoca il rigetto.
4. Con il primo motivo il ha eccepito l'inesistenza della notificazione Pt_1
del verbale di primo accesso perché mancante della relativa relata e della notificazione del verbale di accertamento e notificazione e dell'ordinanza –
r.g. n. 1814/2023 5 ingiunzione perché nella relativa relata non era riportato il numero della raccomandata inviata.
Il motivo è infondato.
Il verbale di primo accesso ispettivo è stato consegnato dai funzionari dell' di direttamente a , presente Controparte_1 _1 Parte_1
al momento dell'accesso, al pari del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale emesso il 21.05.2016, che peraltro il ha pure impugnato Pt_1
chiedendone la revoca. L'art. 13 comma 1 D.L.vo 124/2004 prevede in merito al verbale di primo accesso ispettivo che “alla conclusione delle attività di verifica” lo stesso “viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con
l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro”. Non è dunque previsto alcun obbligo di redazione di una relata di notifica, sicché l'eccezione sollevata dall'appellante, sprovvista peraltro di qualsivoglia richiamo normativo, è palesemente infondata.
Del pari, né l'art. 8 legge n. 890/1982 né qualsiasi altra norma impongono l'apposizione del numero della raccomandata sulla relata di notifica né tanto meno sanzionano con la nullità la mancata apposizione dello stesso, senza considerare che la prova della notificazione a mezzo del servizio postale è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata e non dalla relata di notifica.
5. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per l'irrogazione di sanzioni parametrate al previgente sistema normativo (art. 3 comma 3 DL n. 12/2002), senza tenere conto delle modifiche apportate dall'art. 22 D.L.vo n. 151/2015.
La contestazione non coglie nel segno già sul piano astratto. L'eventuale erroneità del trattamento sanzionatorio irrogato non determina infatti la nullità del relativo provvedimento, tenuto conto del potere che compete al giudice dell'opposizione di rideterminare l'entità della sanzione applicata dall'autorità amministrativa. Occorre peraltro rilevare che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto
r.g. n. 1814/2023 6 concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi” (v. tra le altre,
Cass. n. 9255/2013, Cass. n. 4844/2021).
La contestazione è infondata anche in fatto, giacché il trattamento sanzionatorio applicato al si colloca nell'ambito del primo dei tre Pt_1
scaglioni individuati dal D.L.vo n. 151/2015 in relazione alla durata dell'occupazione irregolare, quello che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (lett. a). Giova rilevare al riguardo che l' di Controparte_1 _1
aveva accertato il 21.05.2016 l'impiego presso l'esercizio commerciale dell'appellante di n. 6 lavoratori senza che fosse stata comunicata la preventiva instaurazione del rapporto, per un totale di giorni lavorati pari a 22. La sanzione risulta peraltro adeguatamente parametrata ai criteri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981, con particolare riferimento alla gravità della violazione, tenuto conto del numero, non certamente esiguo, dei lavoratori irregolarmente occupati.
6. Con il terzo motivo è stata contestata l'illegittimità del verbale di primo accesso, del verbale unico di accertamento e notificazione alla luce del disposto degli artt. 15 e 16 Decreto direttoriale 20.04.2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, degli artt. 20 e 21 della Circolare n.
70/2001 prot. 1309 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva e dell'art. 33 legge n. 183/2010, in quanto i predetti verbali non indicano gli specifici elementi probatori dai quali sarebbero emerse le asserite violazioni, con la conseguente violazione del diritto di difesa dell'asserito trasgressore. E' altresì dedotta la violazione della
Circolare n. 4/2019 della Controparte_3
, per non essere nel verbale di primo accesso stato indicato l'oggetto
[...]
dell'accertamento ispettivo e per non essere nel verbale di accertamento e notificazione stata riportata l'indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell'accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti.
r.g. n. 1814/2023 7 Anche questa contestazione risulta infondata sia in fatto sia in diritto. Non è dato infatti comprendere come l'inosservanza di circolari o di meri atti amministrativi interni, che non costituiscono espressione di attività normativa ma di attività interna destinata ad esplicare efficacia solo nei confronti degli uffici sottoposti, possa determinare la nullità del provvedimento sanzionatorio
(v. Cass. n. 35098/2022, Cass. S.U. n. 23031/2007). Non pertinenti con riferimento al verbale di primo accesso ispettivo sono inoltre i richiami alla Circolare n.
4/2019, fermo restando quanto appena osservato, tenuto conto della sua adozione in epoca successiva alla redazione del verbale, e dell'art. 33 legge n.
183/2010 (c.d. Collegato lavoro), che disciplina i requisiti contenutistici del verbale unico di accertamento e notificazione.
Né può seriamente argomentarsi una lesione del diritto di difesa dell'appellante, che non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere quali siano le prove dalle quali si evincerebbero le conclusioni affermate nei verbali medesimi, posto che nel verbale unico di accertamento e notificazione, ed in particolare nella sezione “Esiti dettagliati dell'accertamento ed indicazione puntuale delle fonti di prova” sono descritti con precisione le operazioni compiute, il personale presente all'accesso ispettivo e l'attività lavorativa oggetto dell'impiego irregolare. Nello stesso verbale sono inoltre indicati gli atti e i documenti sui quali si fondano le contestazioni e il periodo oggetto della verifica.
Nel verbale di primo accesso ispettivo, inoltre, è riportata espressamente la finalità della verifica, quella di “verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale”.
7. Con il quarto motivo è stata contestata con riferimento al verbale di primo accesso l'inosservanza della Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 18.09.2008 (c.d. Direttiva Sacconi), per essere illeggibili ed indecifrabili i rilievi riportati, relativi al personale trovato sul luogo di lavoro, per non essere analiticamente indicato il luogo in cui è avvenuto l'accesso ispettivo, per non essere stato indicato il documento di identità esibito dai lavoratori, per non essere specifica ed analitica la descrizione dell'attività lavorativa svolta dai suddetti, così come dell'abbigliamento da lavoro indossato r.g. n. 1814/2023 8 e delle eventuali attrezzature utilizzate e per non essere specificato se sia proceduto o meno all'acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori.
Anche questo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il verbale di primo accesso ispettivo reca la puntuale descrizione del luogo dell'accertamento
(“Pizzeria Roxy, località Fossignano 65, Aprilia”), della generalità delle persone trovate a lavorare all'interno del locale, dell'abbigliamento indossato e delle specifiche attività da costoro svolte (i lavoratori intenti a servire ai tavoli come camerieri indossavano una maglia di colore rosso con uno stemma e un grembiule di colore rosso, mentre quelli trovati in cucina, uno dei quali preparava la crema e gli altri due lavavano i piatti, portavano una divisa con grembiule e cuffia bianca).
8. Con il quinto ed il sesto motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità delle sanzioni irrogate per non essere stati indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione i criteri in base ai quali è stato quantificato il trattamento sanzionatorio.
Anche tali doglianze risultano infondate.
Fermo e ribadito quanto già osservato nel paragrafo 5., la Corte osserva che nel verbale unico di accertamento e notificazioni sono stati indicati il minimo ed il massimo edittale e si è altresì precisato che il trasgressore, qualora avesse ottemperato alla diffida, sarebbe stato ammesso a pagare una somma pari all'importo minimo della sanzione o pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Le contestazioni dell'appellante omettono altresì di considerare che i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono prestabiliti dalla legge, in particolare dall'art. 13 D.L.vo n. 124/2004, relativamente alla sanzione nell'importo minimo edittale, e dall'art. 16 legge n. 689/1981, quanto alla sanzione ridotta, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo.
9. Con il settimo ed ultimo motivo è stato eccepita la violazione del diritto di difesa per l'erroneo richiamo nel provvedimento sanzionatorio impugnato dell'art. 22 legge n. 689/1981, norma abrogata dal D.L.vo n. 150/2010, con conseguente grave lesione del diritto di difesa dell'odierno opponente, che non ha potuto avere piena contezza degli strumenti di tutela previsti dal legislatore.
r.g. n. 1814/2023 9 Il motivo è palesemente infondato.
Nessun richiamo normativo erroneo è contenuto nel provvedimento sanzionatorio impugnato, posto che l'art. 22 legge n. 689/1981 è stato abrogato solo parzialmente (limitatamente ai commi dal 2 al 7) dall'art. 34 D.L.vo n.
150/2011 e nella parte rimasta in vigore prevede che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, a norma del quale “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento” “davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
10. L'opposizione all'ordinanza – ingiunzione deve essere pertanto respinta e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, sono regolate secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) Respinge l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione dell'
[...]
n. 177 del 23.06.2021; Controparte_1
b) Condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da questo anticipate per entrambi i gradi di
[...]
giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado e in € 3.800,00 oltre accessori per il presente giudizio di appello.
Così deciso, in Roma, il giorno 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1814/2023 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 02.10.2025, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1814 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Tommaso Cantarano
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Capo, legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“RICORRE
r.g. n. 1814/2023 1 a Codesta Spett.le Corte d'Appello di Roma, in funzione di Giudice Monocratico Civile, affinché quest'ultimo voglia accogliere le seguenti conclusioni:
-ad integrale riforma della sentenza n. 1865/2022 del Tribunale Ordinario di Latina –
Sezione Civile, revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 177/2021 dell'
[...]
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti Controparte_1
in narrativa, in quanto nulla e/o inesistente e/o illegittima e/o inefficace e comunque non produttiva di alcun effetto giuridico;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nell'ordinanza-ingiunzione medesima;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale”.
Per l'appellato)
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, - nel merito, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza- ingiunzione opposta.
Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha proposto dinanzi al Tribunale di Latina opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza - ingiunzione dell' Controparte_1
n. 177 del 23.06.2021, che gli ingiungeva, in qualità di titolare della ditta
[...]
individuale “Roxi Bar”, il pagamento delle sanzioni amministrative per un importo complessivo (e comprensivo delle spese di notifica) di € 21.767,20, riferibili alla violazione dell'art. 3 comma 3 DL n. 12/2002 conv. dalla legge n.
73/2002, come modificato dall'art. 22 comma 1 D.L.vo 151/2015, accertata il
21.05.2016, per avere impiegato n. 5 lavoratori senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
I motivi dell'opposizione erano i seguenti: inesistenza della notifica del verbale di primo accesso ispettivo, del verbale unico di accertamento e di notificazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
illegittimità del verbale r.g. n. 1814/2023 2 unico di accertamento e notificazione impugnato a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015; illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato;
insussistenza del verbale interlocutorio di acquisizione delle informazioni;
illegittimità delle sanzioni riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione;
violazione del diritto di difesa per l'asserita erronea indicazione dell'art. 22 l. n. 689/1981 in merito agli strumenti di tutela.
Si è costituito nel giudizio di primo grado l' , Controparte_2
che ha eccepito in limine l'inammissibilità del ricorso in opposizione per essere lo stesso stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, venuto a scadere il 13.09.2021 (tenuto conto della sospensione dei termini dal 1 al 31 agosto).
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1865/2022, pubblicata il 04.10.2022 e non notificata, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall' _1
, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione perché
[...]
proposto il 20.09.2021, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione previsto a pena di decadenza dall'art. 6 comma 6
D.L.vo 150/2011, essendosi la notificazione perfezionata in data 12.07.2021, decorsi dieci giorni dalla spedizione tramite raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).
2. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello
[...]
, il quale ha chiesto la revoca dell'ordinanza – ingiunzione o Parte_1
l'annullamento delle sanzioni ivi irrogate o in subordine la loro riduzione, eccependo innanzitutto la nullità della notificazione del provvedimento per la mancata allegazione ad opera dell'Ente notificante dell'avviso di ricevimento del CAD, non essendo all'uopo sufficiente a dimostrare il rituale perfezionamento della notificazione l'aver fornito prova della spedizione di detta comunicazione.
In data 14.11.2023, oltre il termine di cui all'art. 436 c.p.c., si è costituito l' , che ha invocato il rigetto dell'appello, Controparte_1
ribadendo innanzitutto la ritualità della notificazione del provvedimento sanzionatorio.
r.g. n. 1814/2023 3 Ora, l'eccezione di nullità della notificazione dell'ordinanza – ingiunzione sollevata dal si pone nel solco del più recente orientamento della Pt_1
giurisprudenza di legittimità, avallato anche da una pronuncia delle Sezioni
Unite (Cass. S.U. n. 10012/2021, e, ancor prima, Cass. n. 5077/2019, Cass. n.
16601/2019; conf., tra le altre, Cass. n. 19146/2023), secondo il quale in caso di notificazione a mezzo del servizio postale e di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto o di irreperibilità relativa dello stesso destinatario (per la sua temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo) la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento Parte della raccomandata della , non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Nel caso in esame, infatti, l'autorità che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio aveva allegato solo l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale detto provvedimento era stato inviato all'indirizzo di residenza del trasgressore, nel quale però quest'ultimo risultava temporaneamente assente, che dava atto non solo della temporanea assenza del destinatario ma anche del deposito del plico Parte nell'ufficio postale e dell'invio della . Non era stata invece allegato l'avviso di ricevimento della CAD, pur essendosi dato atto (da parte del ricorrente) del ritiro del plico presso l'ufficio postale in data 20.07.2021, dopo però che era decorso (il 12.07.2021) il termine di dieci giorni successivo al deposito dell'atto e alla spedizione della raccomandata informativa.
Ed effettivamente, nel ricorso in opposizione ad ordinanza – ingiunzione, il
, lungi dall'eccepire la nullità del procedimento notificatorio (lo farà Pt_1
solo nelle difese successive alla proposizione dell'eccezione ad opera di controparte), aveva dato atto di avere tempestivamente adito l'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione del provvedimento, dovendosi computare la sospensione feriale e la proroga di un giorno ex art. 155 comma quarto c.p.c., cadendo di domenica il trentesimo giorno successivo al ritiro dell'atto nell'ufficio postale.
Ora, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 comma 4 legge n. 890/1982 è funzionale a formulare una ragionevole e fondata valutazione sulla sorte della spedizione della raccomandata informativa, dunque sulla r.g. n. 1814/2023 4 ricezione, effettiva o quanto meno legale, della raccomandata stessa da parte del notificatario, al quale, in ossequio proprio ai principi costituzionali dell'art. 24 e dell'art. 111 Cost., è concessa una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o di un atto tra quelli elencati nel primo comma dello stesso art. 8 (atti giudiziari civili, penali e amministrativi).
Orbene, nel caso di specie, è lo stesso notificatario a dare atto di avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento del cui avvenuto deposito nell'ufficio postale la raccomandata informativa lo aveva reso edotto, evidentemente al momento del ritiro di detta raccomandata e della raccomandata contenente l'ordinanza – ingiunzione. Si è dunque a conoscenza dell'esito (positivo) del procedimento notificatorio, motivo a cagione del quale non può comminarsi la sanzione processuale demolitoria alla mancata allegazione dell'avviso di Parte ricevimento della da parte dell'autorità notificante.
Ritiene la Corte, in questo confortata da una recentissima ordinanza interlocutoria della V Sezione Civile della Corte di Cassazione (n. 25157 dep. il
14.09.2025), che, pur mancando agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ed avendo l'odierno appellante dedotto di avere acquisito conoscenza del provvedimento sanzionatorio al momento del suo ritiro presso l'ufficio postale, il 20.07.2021, il ricorso in opposizione, depositato il
20.09.2021, possa comunque ritenersi tempestivo, anche se proposto successivamente al decorso del termine di cui all'art. 8 comma 4 legge n.
890/1982 (il decimo giorno successivo alla data di spedizione della CAD).
In tal senso, deve pertanto riformarsi la sentenza di primo grado, che si era arrestata al rilievo della tardività della proposizione del ricorso e alla conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso, e l'opposizione spiegata dal deve essere scrutinata nel merito. Pt_1
3. L'appellante ha infatti riproposto i motivi dell'originaria opposizione al provvedimento sanzionatorio, che il tribunale non aveva esaminato proprio in ragione della postulata inammissibilità del ricorso e di cui la controparte pubblica invoca il rigetto.
4. Con il primo motivo il ha eccepito l'inesistenza della notificazione Pt_1
del verbale di primo accesso perché mancante della relativa relata e della notificazione del verbale di accertamento e notificazione e dell'ordinanza –
r.g. n. 1814/2023 5 ingiunzione perché nella relativa relata non era riportato il numero della raccomandata inviata.
Il motivo è infondato.
Il verbale di primo accesso ispettivo è stato consegnato dai funzionari dell' di direttamente a , presente Controparte_1 _1 Parte_1
al momento dell'accesso, al pari del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale emesso il 21.05.2016, che peraltro il ha pure impugnato Pt_1
chiedendone la revoca. L'art. 13 comma 1 D.L.vo 124/2004 prevede in merito al verbale di primo accesso ispettivo che “alla conclusione delle attività di verifica” lo stesso “viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con
l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro”. Non è dunque previsto alcun obbligo di redazione di una relata di notifica, sicché l'eccezione sollevata dall'appellante, sprovvista peraltro di qualsivoglia richiamo normativo, è palesemente infondata.
Del pari, né l'art. 8 legge n. 890/1982 né qualsiasi altra norma impongono l'apposizione del numero della raccomandata sulla relata di notifica né tanto meno sanzionano con la nullità la mancata apposizione dello stesso, senza considerare che la prova della notificazione a mezzo del servizio postale è costituita dall'avviso di ricevimento della raccomandata e non dalla relata di notifica.
5. Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per l'irrogazione di sanzioni parametrate al previgente sistema normativo (art. 3 comma 3 DL n. 12/2002), senza tenere conto delle modifiche apportate dall'art. 22 D.L.vo n. 151/2015.
La contestazione non coglie nel segno già sul piano astratto. L'eventuale erroneità del trattamento sanzionatorio irrogato non determina infatti la nullità del relativo provvedimento, tenuto conto del potere che compete al giudice dell'opposizione di rideterminare l'entità della sanzione applicata dall'autorità amministrativa. Occorre peraltro rilevare che, per pacifica e consolidata giurisprudenza, “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto
r.g. n. 1814/2023 6 concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi” (v. tra le altre,
Cass. n. 9255/2013, Cass. n. 4844/2021).
La contestazione è infondata anche in fatto, giacché il trattamento sanzionatorio applicato al si colloca nell'ambito del primo dei tre Pt_1
scaglioni individuati dal D.L.vo n. 151/2015 in relazione alla durata dell'occupazione irregolare, quello che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro (lett. a). Giova rilevare al riguardo che l' di Controparte_1 _1
aveva accertato il 21.05.2016 l'impiego presso l'esercizio commerciale dell'appellante di n. 6 lavoratori senza che fosse stata comunicata la preventiva instaurazione del rapporto, per un totale di giorni lavorati pari a 22. La sanzione risulta peraltro adeguatamente parametrata ai criteri di cui all'art. 11 legge n. 689/1981, con particolare riferimento alla gravità della violazione, tenuto conto del numero, non certamente esiguo, dei lavoratori irregolarmente occupati.
6. Con il terzo motivo è stata contestata l'illegittimità del verbale di primo accesso, del verbale unico di accertamento e notificazione alla luce del disposto degli artt. 15 e 16 Decreto direttoriale 20.04.2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, degli artt. 20 e 21 della Circolare n.
70/2001 prot. 1309 del Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva e dell'art. 33 legge n. 183/2010, in quanto i predetti verbali non indicano gli specifici elementi probatori dai quali sarebbero emerse le asserite violazioni, con la conseguente violazione del diritto di difesa dell'asserito trasgressore. E' altresì dedotta la violazione della
Circolare n. 4/2019 della Controparte_3
, per non essere nel verbale di primo accesso stato indicato l'oggetto
[...]
dell'accertamento ispettivo e per non essere nel verbale di accertamento e notificazione stata riportata l'indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell'accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti.
r.g. n. 1814/2023 7 Anche questa contestazione risulta infondata sia in fatto sia in diritto. Non è dato infatti comprendere come l'inosservanza di circolari o di meri atti amministrativi interni, che non costituiscono espressione di attività normativa ma di attività interna destinata ad esplicare efficacia solo nei confronti degli uffici sottoposti, possa determinare la nullità del provvedimento sanzionatorio
(v. Cass. n. 35098/2022, Cass. S.U. n. 23031/2007). Non pertinenti con riferimento al verbale di primo accesso ispettivo sono inoltre i richiami alla Circolare n.
4/2019, fermo restando quanto appena osservato, tenuto conto della sua adozione in epoca successiva alla redazione del verbale, e dell'art. 33 legge n.
183/2010 (c.d. Collegato lavoro), che disciplina i requisiti contenutistici del verbale unico di accertamento e notificazione.
Né può seriamente argomentarsi una lesione del diritto di difesa dell'appellante, che non sarebbe stato posto nella condizione di conoscere quali siano le prove dalle quali si evincerebbero le conclusioni affermate nei verbali medesimi, posto che nel verbale unico di accertamento e notificazione, ed in particolare nella sezione “Esiti dettagliati dell'accertamento ed indicazione puntuale delle fonti di prova” sono descritti con precisione le operazioni compiute, il personale presente all'accesso ispettivo e l'attività lavorativa oggetto dell'impiego irregolare. Nello stesso verbale sono inoltre indicati gli atti e i documenti sui quali si fondano le contestazioni e il periodo oggetto della verifica.
Nel verbale di primo accesso ispettivo, inoltre, è riportata espressamente la finalità della verifica, quella di “verificare l'osservanza, nei confronti del personale occupato, delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale”.
7. Con il quarto motivo è stata contestata con riferimento al verbale di primo accesso l'inosservanza della Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 18.09.2008 (c.d. Direttiva Sacconi), per essere illeggibili ed indecifrabili i rilievi riportati, relativi al personale trovato sul luogo di lavoro, per non essere analiticamente indicato il luogo in cui è avvenuto l'accesso ispettivo, per non essere stato indicato il documento di identità esibito dai lavoratori, per non essere specifica ed analitica la descrizione dell'attività lavorativa svolta dai suddetti, così come dell'abbigliamento da lavoro indossato r.g. n. 1814/2023 8 e delle eventuali attrezzature utilizzate e per non essere specificato se sia proceduto o meno all'acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori.
Anche questo motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il verbale di primo accesso ispettivo reca la puntuale descrizione del luogo dell'accertamento
(“Pizzeria Roxy, località Fossignano 65, Aprilia”), della generalità delle persone trovate a lavorare all'interno del locale, dell'abbigliamento indossato e delle specifiche attività da costoro svolte (i lavoratori intenti a servire ai tavoli come camerieri indossavano una maglia di colore rosso con uno stemma e un grembiule di colore rosso, mentre quelli trovati in cucina, uno dei quali preparava la crema e gli altri due lavavano i piatti, portavano una divisa con grembiule e cuffia bianca).
8. Con il quinto ed il sesto motivo l'appellante ha eccepito l'illegittimità delle sanzioni irrogate per non essere stati indicati nel verbale unico di accertamento e notificazione i criteri in base ai quali è stato quantificato il trattamento sanzionatorio.
Anche tali doglianze risultano infondate.
Fermo e ribadito quanto già osservato nel paragrafo 5., la Corte osserva che nel verbale unico di accertamento e notificazioni sono stati indicati il minimo ed il massimo edittale e si è altresì precisato che il trasgressore, qualora avesse ottemperato alla diffida, sarebbe stato ammesso a pagare una somma pari all'importo minimo della sanzione o pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa.
Le contestazioni dell'appellante omettono altresì di considerare che i criteri di quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono prestabiliti dalla legge, in particolare dall'art. 13 D.L.vo n. 124/2004, relativamente alla sanzione nell'importo minimo edittale, e dall'art. 16 legge n. 689/1981, quanto alla sanzione ridotta, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo.
9. Con il settimo ed ultimo motivo è stato eccepita la violazione del diritto di difesa per l'erroneo richiamo nel provvedimento sanzionatorio impugnato dell'art. 22 legge n. 689/1981, norma abrogata dal D.L.vo n. 150/2010, con conseguente grave lesione del diritto di difesa dell'odierno opponente, che non ha potuto avere piena contezza degli strumenti di tutela previsti dal legislatore.
r.g. n. 1814/2023 9 Il motivo è palesemente infondato.
Nessun richiamo normativo erroneo è contenuto nel provvedimento sanzionatorio impugnato, posto che l'art. 22 legge n. 689/1981 è stato abrogato solo parzialmente (limitatamente ai commi dal 2 al 7) dall'art. 34 D.L.vo n.
150/2011 e nella parte rimasta in vigore prevede che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, a norma del quale “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento” “davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
10. L'opposizione all'ordinanza – ingiunzione deve essere pertanto respinta e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, sono regolate secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
a) Respinge l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione dell'
[...]
n. 177 del 23.06.2021; Controparte_1
b) Condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da questo anticipate per entrambi i gradi di
[...]
giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre accessori per il giudizio di primo grado e in € 3.800,00 oltre accessori per il presente giudizio di appello.
Così deciso, in Roma, il giorno 2 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1814/2023 10