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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2698/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2698/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
l'indirizzo telematico dell'Avv. Rosario Cozzolino che la Email_1 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Monte Napoleone n. Controparte_1 P.IVA_2
18, Milano presso lo studio degli Avv. Maddalena Palladino, Antonio Debiasi e Yari Fera che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata n. 1628/2023 del Tribunale di Milano, ed in accoglimento dei motivi di gravame svolti nell'atto introduttivo, accogliere le conclusioni istruttorie e di merito già rassegnate pagina 1 di 21 in prime cure da parte attrice, come di seguito riportate: IN VIA PRELIMINARE E/O ISTRUTTORIA, richiamate le deduzioni difensive svolte negli scritti difensivi del primo grado e nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione del Rendiconto ex art. 263 c.p.c. Si chiede, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., che la
Corte d'Appello adita voglia ordinare al factor di fornire un rendiconto analitico Controparte_1 dei contratti di factoring del 30.7.14, del 22.10.2014 e del 3.8.2016, e delle cessioni di credito stipulate in esecuzione di essi in data 3.7.2014 (doc. 2, prod. , ), in data 22.10.2014 (doc. CP_2 CP_1
3, prod. , ), in data 3.8.2016 (doc. 4, prod. , ) e negli atti CP_2 CP_1 CP_2 CP_1 di ricognizione del 24.10.2014, del 27.10.2014, del 29.9.2015, del 27.9.2016, del 19.10.2016, del
31.10.2016, del 23.12.2016, del 2.2.2017, 21.04.2017 (doc. 6, prod. I Grado, ), che CP_1 indichi e comprovi documentalmente, per ciascuno dei crediti ceduti: a) l'ammontare nominale del credito, con separata indicazione della sorta capitale e degli interessi già maturati alla data della cessione;
b) l'ammontare dello “Sconto” detratto ai fini della quantificazione del Corrispettivo, ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
c) l'eventuale incasso, anche parziale, con specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso e della data di riconciliazione contabile;
d) l'indicazione analitica e documentata degli atti compiuti dalla cessionaria per il recupero, con specificazione della data di compimento di ciascun atto, degli effetti prodotti e dei provvedimenti giudiziari ottenuti in conseguenza delle iniziative assunte;
e) l'ammontare della “Commissione pro soluto” contabilizzata per ciascun credito ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
f) l'ammontare di ogni altra commissione e/o costo addebitato al cedente ed i criteri seguiti per la loro determinazione;
g) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “prima rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento;
h) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “seconda rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento e/o dell'accredito; Ed inoltre: i) l'incasso di crediti di spettanza della cedente, non ceduti, ma nondimeno incassati da , con CP_1 specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
j) l'indicazione analitica e documentata dei crediti retrocessi, con specificazione della causale della retrocessione, della data di retrocessione e prova della relativa comunicazione e riconsegna della documentazione probatoria del credito ricevuta ai sensi dell'art. 4 della CGC
IN VIA ISTRUTTORIA, richiamate le deduzioni difensive svolte negli scritti difensivi del primo grado e nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: Ordine di esibizione
pagina 2 di 21 documentale ex art. 210 c.p.c. Stante l'omesso riscontro alle richieste avanzate ex art. 119 TUB con pec del 22/02/2019 e del 19/03/2020 (all. 6 e 7 produzione di primo grado), chiede ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: Controparte_1 estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto (dal 2014 ad oggi); - contabili dei pagamenti effettuati (alla cedente o a terzi) e ricevuti (dai debitori ceduti, dalla cedente o da terzi) in esecuzione dei contratti per cui è causa dal 2014 ad oggi (come annotati nei “conti liquidazione” prodotti da
come allegato 10 nel giudizio di primo grado); - copia della documentazione relativa CP_1 alle azioni di recupero intraprese nei confronti dei debitori ceduti (dichiarate da controparte a pagina
17 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado), ivi compresa la documentazione di cui ai procedimenti monitori indicati nell'allegato 9 della produzione di primo grado di controparte, denominato “prospetto analitico crediti ceduti”, alla colonna “Codice decreto ingiuntivo”, relativi giudizi di opposizione e/o atti esecutivi;
- contabili dei pagamenti ricevuti da
per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in relazione ai crediti di CP_1 spettanza della estranei alla cessione, come indicati nei documenti rubricati Parte_1
“Prospetto analitico fatture crediti non perfezionati” allegati alle comunicazioni del 21.7.2017,
10.08.2017, 29.03.2018, 28.06.2018, prodotte da nel giudizio di primo grado come CP_1 allegato 11, e riprodotti da nel doc.16 del giudizio di primo grado. Parte_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio affinchè l'Ausiliario accerti e quantifichi quanto di seguito richiesto. USURA. Si chiede che il CTU quantifichi il TEG
(tasso effettivo globale) come previsto dall'art. 1 della l. 108/96, e cioè conteggiando ogni onere e costo ed ogni commissione e spesa, escluse solo le imposte e le tasse, e compari tale dato con la rilevazione trimestrale di LI (all.ti 17 produzione di primo grado), tenendo conto che, sulla base dei contratti di factoring per cui è causa: 1) l'anticipazione di cassa erogata dal factor (prima rata corrispettivo) è pari al 74,4% del valore nominale della sola sorta capitale dei crediti, che invece vengono ceduti comprensivi degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 maturati e maturandi e di tutto quanto dovuto dai debitori ceduti per capitale, interessi moratori, spese ed ogni altro accessorio del credito sia maturati ante cessione che successivamente;
2) che tale anticipazione viene remunerata, secondo contratto, mediante la determinazione del corrispettivo di cessione effettuata sottraendo dal valore nominale della sola sorta capitale dei crediti ceduti uno sconto una tantum pari al 0,64% del valore nominale del credito ceduto ed una Commissione pro soluto mensile pari allo 0,54% del valore nominale di ciascun credito ceduto e quindi pari al 6,48% su base annua;
3) che il contratto prevede il
pagina 3 di 21 pagamento eventuale da parte del factor di una seconda rata del prezzo di cessione, a conguaglio, subordinatamente all'incasso integrale di quanto dovuto dal debitore ceduto per capitale, interessi e spese ed alla “riconciliazione” contabile da parte del factor (per effetto dell'addebito della commissione pro soluto mensile, la seconda rata si azzera in caso di mancato incasso del credito entro
48 mesi dalla cessione); 4) che ai fini del calcolo del TEG, occorre tenere conto delle somme corrisposte dal cliente per l'intermediazione finanziaria, come documentate in atti (all.18 – produzione di primo grado); 5) che ai fini del calcolo del TEG, occorre tenere conto della commissione occulta, pari all'8% nominale annuo sul 100% del credito (per il quale l'anticipazione ammonta, invece, al
74,4%), derivante dalla previsione pattizia secondo cui il credito ceduto (che per sua natura matura
l'interesse moratorio dell'8% annuo, ex d. lgs. 231/02) viene ceduto comprensivo degli accessori, mentre il corrispettivo della cessione si calcola sull'ammontare nominale del credito al netto degli accessori.
NULLITA' DEI CONTRATTI - EFFETTI. Posto che dalla dedotta nullità dei contratti di factoring
(pagg. 3,4, e 9 atto di citazione e pagg.1,5 e 8 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.1 del giudizio di primo grado e da pag. 7 a 24 dell'atto introduttivo del presente giudizio) deriva l'obbligo azionato di alla restituzione in favore di di tutto quanto dalla Controparte_1 Parte_1 stessa ricevuto in esecuzione dei contratti di factoring e di cessione dei crediti richiamati, si chiede che il CTU, sulla scorta dei documenti già prodotti e di quelli che saranno acquisiti all'esito del rendiconto ex art. 263 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: a) individui analiticamente i crediti ceduti e non ancora incassati;
b) quantifichi le somme riscosse da per capitale ed CP_1 interessi presso i debitori ceduti, e gli interessi ex d. lgs. 231/02 dalla data dell'incasso di ciascun credito da parte di ad oggi;
c) quantifichi le somme riscosse da CP_1 Controparte_1 per capitale, interessi e spese in relazione a crediti di estranei alla Parte_1 cessione, nonché, interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalla data di ciascun incasso. INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE. Quantifichi il CTU, sulla base della documentazione già prodotta in atti e di quella che sarà acquisita all'esito del rendiconto ex art. 263 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.: a) le somme spettanti ad secondo contratto, a titolo di prima rata di Parte_1 corrispettivo della cessione dei crediti;
il delta tra esse e le somme di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
231/02 dalla data di maturazione di ciascun credito ad oggi o alla data della effettiva corresponsione;
b) le somme spettanti ad secondo contratto a titolo di seconda rata di Parte_1
pagina 4 di 21 corrispettivo della cessione dei crediti, avuto riguardo alla data di effettivo incasso dei crediti ceduti;
il delta tra dette somme e quelle di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad
[...]
con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 dalla data di maturazione Parte_1 di ciascun credito ad oggi o alla data della effettiva corresponsione;
c) le somme incassate da
[...]
per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in relazione ai crediti della CP_1 Parte_1
estranei alla cessione, come individuati – con indicazione della sola sorta capitale – nei
[...] documenti rubricati “Prospetto analitico fatture crediti non perfezionati” allegati alle comunicazioni del 21.7.2017, 10.08.2017, 29.03.2018, 28.06.2018 (doc. 11 prod. controparte nel giudizio di primo grado, riprodotti nel doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. ritualmente depositata nel giudizio di primo grado), la data di ciascun incasso, il delta tra quanto incassato da CP_1
e le somme di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad con quantificazione Parte_1 degli interessi ex d.lgs. 231/02 maturati a favore di dalla data dell'incasso da parte di Parte_1
ad oggi (o alla data anteriore del pagamento da ad;
d) le CP_1 CP_1 Parte_1 somme spettanti secondo contratto a in relazione alla retrocessione dei crediti Controparte_1 ceduti (così come indicati nel doc. n. 9 di controparte pag.7/7, prospetto “FT retrocesse”, prodotto nel giudizio di primo grado) e verifichi la conformità al richiesto conteggio degli addebiti effettuati da
a seguito delle singole retrocessioni, quantificando la differenza a favore della Controparte_1
con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 dalla data di Parte_1 ciascun illegittimo addebito;
e) ai fini della valutazione degli effetti dannosi della violazione dell'obbligo di diligente gestione dei crediti ceduti, le somme che sarebbero spettate ad
[...]
a titolo di seconde rate di corrispettivo qualora tutti i crediti ceduti per i quali non risulti Parte_1 documentata la tempestiva intrapresa e la diligente gestione delle azioni recuperatorie, e che non siano stati ancora incassati o siano stati incassati oltre i sei mesi dalla cessione, fossero stati invece incassati entro il tempo di presumibile realizzo di sei mesi dalla cessione, maggiorato degli interessi moratori e/o della rivalutazione monetaria.
NEL MERITO, si rassegnano le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, ordinare, ex art. 263 c.p.c., alla la presentazione del rendiconto analitico dei rapporti di factoring e delle Controparte_1 cessioni di credito intercorse con che indichi e comprovi Parte_1 documentalmente, per ciascuno dei crediti (presenti e futuri) ceduti: a) l'ammontare nominale del credito, con separata indicazione della sorta capitale e degli interessi già maturati alla data della cessione;
b) l'ammontare dello “Sconto” detratto ai fini della quantificazione del Corrispettivo, ed i
pagina 5 di 21 criteri seguiti per la sua determinazione;
c) l'eventuale incasso, anche parziale, con specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
d) l'indicazione analitica degli atti compiuti dalla cessionaria per il recupero, con specificazione della data di compimento di ciascun atto e degli effetti prodotti;
e) l'ammontare della “Commissione pro soluto” contabilizzata per ciascun credito ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
f) l'ammontare di ogni altra commissione e costo addebitato al cedente ed i criteri seguiti per la loro determinazione;
g) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “prima rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento;
h) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “seconda rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento e/o dell'accredito; j) l'incasso di crediti di spettanza della cedente, non ceduti, ma nondimeno incassati da , con specificazione di quanto incassato per sorta CP_1 capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di factoring e di cessione del credito stipulati tra e per i motivi esposti a pag.
3-13 Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione di primo grado, alle pagine 1-8 della memoria 183 n. 1 cpc (parr. 1-3) del
30.6.2022 e c richiamati alle pagine da 7 a 24 dell'atto di citazione del giudizio di appello;
per
l'effetto, condannare alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1 tutto quanto dalla stessa ricevuto (crediti ceduti, ovvero somme riscosse presso i debitori ceduti maggiorate degli interessi ex l. 231/02 dalla data dell'incasso a quella del pagamento ad
in esecuzione dei contratti di factoring e di cessione dei crediti richiamati, per Parte_1
l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si è richiesta l'ammissione;
3) in via gradata, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale di agli obblighi derivanti dai contratti di cessione di Controparte_1 credito e di factoring dedotti in atti, e per l'effetto: - accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del factor dei contratti di factoring e di cessione del credito per cui è causa;
per
l'effetto, condannare la banca cessionaria a retrocedere i crediti ricevuti in cessione da
[...]
e non ancora incassati nonché a riversare alla tutte le somme percepite dai Parte_1 Parte_1 debitori ceduti per capitale, interessi e spese, in virtù delle cessioni risolte, maggiorate degli interessi ex d. lgs. 231/02 dalla data dell'incasso di ciascun credito ceduto a quella del pagamento del factor in favore della odierna attrice, per l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore
pagina 6 di 21 che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; condannare al pagamento in favore di Controparte_1 di quanto versato dalla cedente in favore della cessionaria a titolo di Parte_1 commissione pro soluto mensile per il mancato/ritardato incasso dei debiti ceduti;
condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni procurati ad per effetto degli CP_1 Parte_1 accertati inadempimenti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche tenendo conto del ritardato incasso derivante dalla negligente gestione dei crediti ceduti da parte del factor;
- in subordine, condannare all'esatto adempimento degli obblighi inadempiuti Controparte_1
(pagamento dei corrispettivi di cessione di ciascun credito, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, compimento delle attività di diligente gestione dei crediti ceduti, tempestiva riconciliazione degli incassi, rendiconto) nonché al risarcimento di tutti i danni procurati ad Parte_1 per effetto degli accertati inadempimenti, per l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione - anche tenendo conto, altresì, del maggior costo dell'operazione sopportato da in ragione della negligente gestione dei Parte_1 crediti ceduti da parte del factor;
4) Condannare ai sensi dell'art. 119 TUB, a Controparte_1 consegnare ad di copia dei seguenti documenti relativi ai rapporti di Parte_1 factoring e cessioni di credito intercorsi tra le parti: - contratti di factoring con allegati ed eventuali successive modifiche;
- estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto;
- copia della documentazione relativa alle azioni di recupero intraprese nei confronti dei debitori ceduti;
- contabili dei pagamenti effettuati e ricevuti in esecuzione dei contratti per cui è causa;
- contabili dei pagamenti ricevuti per crediti di spettanza della estranei alla cessione. 5) In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: - in via principale: rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in estremo subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: - condannare ex art. 2041 c.c. Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
[...]
1.746.809,41, o della maggiore o minor somma accertata e/o da determinarsi anche in via equitativa in ragione della diminuzione patrimoniale subita da per aver Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 21 comunque tratto utilità e quindi beneficiato senza giusta causa di tutte le prestazioni Parte_1 effettuate da in favore di nell'ambito del complessivo Controparte_1 Parte_1 rapporto tra le parti di cui in atti, per i motivi tutti di cui in atti;
- condannare Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di
[...] CP_1 dei corrispettivi di cessione pagati da a per
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 18.167.181,23, oltre al pagamento di interessi, anche di natura compensativa, da liquidarsi equitativamente anche al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, dalle date di pagamento di ciascun corrispettivo al saldo, per i motivi tutti di cui in atti;
- in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. e art. 2711, co. 2 c.c. a in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di esibire tutte le schede contabili e comunque i documenti contabili da cui risulti il dettaglio del debito nei confronti di per l'importo di Euro 1.437.137 Controparte_1 di cui al bilancio al 31.12.2021 di sub doc. 31 nonché per l'importo di Parte_1
Euro 1.423.796 di cui al bilancio al 31.12.2022 di sub doc. 89, nonché per Parte_1
l'importo di Euro 1.423.231 di cui al bilancio al 31.12.2023 di sub doc. Parte_1
90, per i motivi tutti di cui in atti;
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili
e/o irrilevanti, per i motivi tutti di cui in atti. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
La società – società soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di Parte_1 controllo della Provincia di Salerno e gerente il ciclo integrato dei rifiuti urbani nella provincia di
– conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, deducendo: Pt_1 Controparte_1
- di aver instaurato con la convenuta un rapporto di factoring in data 30.07.2014 e di aver stipulato i connessi atti di cessione dei crediti pro-soluto del 30/07/2014, del 22/10/2014 e del 3/08/2016 (docc. 3,
4-1 e 5, fasc. I grado, parte attrice);
- che , svolgendo un'attività di interesse generale ed essendo interamente Parte_1 partecipata da un ente pubblico doveva essere considerata quale “organismo di diritto pubblico” e che i detti contratti erano nulli perché stipulati a trattativa privata, in violazione delle norme imperative che imponevano la selezione del contraente con procedure di evidenza pubblica;
- che i detti contratti erano altresì nulli giacché le parti avevano convenuto condizioni economiche usuraie in violazione dell'art. 644 c.p. e della l. 108/1996 (usura);
pagina 8 di 21 - che la nullità dei contratti derivava altresì dalla indeterminabilità dell'oggetto, con particolare riguardo al corrispettivo dei crediti ceduti;
- che, comunque, la convenuta era stata inadempiente sia agli obblighi di pagamento del corrispettivo, sia all'obbligo di diligente gestione dei crediti ceduti, e sia all'obbligo di rendiconto;
- che l'inadempimento era tanto grave da giustificare la risoluzione dei contratti, con conseguente retrocessione dei crediti ceduti e/o delle somme incassate presso i debitori ceduti;
che in subordine la convenuta avrebbe dovuto essere condannata all'esatto adempimento;
e che, in ogni caso, era tenuta al risarcimento del danno.
Parte attrice, previa formulazione incidentale di istanza preliminare di rendiconto ex art. 263 cpc, chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di voler accertare e dichiarare, per le ragioni anzidette, la nullità dei contratti di factoring e di cessione del credito e, per l'effetto, di voler condannare CP_1 alla restituzione, in favore di di tutto quanto dalla stessa ricevuto,
[...] Parte_1 ovvero delle somme riscosse presso i debitori ceduti, più interessi;
in via subordinata, domandava la declaratoria di risoluzione dei contratti di factoring, con conseguente obbligo per di CP_1 retrocessione dei crediti non ancora incassati e di restituzione delle somme ricevute dai vari debitori maggiorate degli interessi, nonché con conseguente risarcimento del danno procurato ad Parte_1
per effetto degli accertati inadempimenti, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche
[...] tenendo conto del ritardato incasso derivante dalla negligente gestione dei crediti ceduti da parte del factor.
Costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto delle domande attoree perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata n. 1628/2023, pubblicata in data 1.03.2023, ha rigettato le domande di parte attrice, ravvisando l'infondatezza di tutte le doglianze attoree. In particolare, il Tribunale:
− sull'eccezione attorea di nullità dei contratti di factoring e di cessione dei crediti per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del contrante ha osservato, su rilievo di parte convenuta, che nel caso di specie la deroga alla procedura pubblica è legittima, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. A) d. lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici all'epoca vigente), poiché si era svolto in precedenza un bando di gara andato deserto;
pagina 9 di 21 − sull'asserita pattuizione di interessi usurari, ha premesso che la pattuizione di interessi usurari non comporta la nullità del contratto ma, al più, il venir meno dell'obbligazione di pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c.; ha poi disatteso le contestazioni di parte attrice in punto di usura, rilevando, da un lato, come parte attrice avesse affermato che nella cessione dei crediti pro soluto non sussiste un interesse debitore a carico del cedente, salvo poi procedere, - attraverso un calcolo inattendibile e comunque mancando di seguire, ai fini del calcolo del TEG, la formula indicata dalle Istruzioni di Banca d'Italia - al calcolo di un interesse superiore al tasso soglia e, dall'altro, come, con riguardo alla pattuizione usuraia di altri vantaggi, parte attrice non avesse soddisfatto l'onere su di essa incombente, avendo mancato di allegare e dimostrare la sproporzione rispetto alla prestazione ricevuta;
− ha ritenuto che i contratti conclusi fra le parti risultano avere un oggetto determinato o, quantomeno, determinabile, sia in riferimento al corrispettivo dei crediti futuri, sia in riferimento alla data di scadenza di pagamento della seconda rata;
− ha ravvisato la genericità dell'allegazione attorea di inadempimento della banca all'obbligo di pagamento dei corrispettivi;
− infine, quanto al presunto inadempimento dell'attività di rendiconto e di gestione dei crediti, ha osservato che i contratti conclusi fra le parti sono dei contratti di cessione, i quali non contemplano alcun mandato nell'interesse della cedente e non prevedono alcuna attività di gestione dei crediti in capo alla cessionaria;
né tale obbligo sussiste in capo al cessionario del credito per disposizione di legge, dal momento che esso presuppone sempre una attività di gestione di un patrimonio.
Il giudice di prime cure ha, dunque, osservato che nell'esecuzione del contratto la non è venuta CP_1 meno al canone della buona fede, dal momento che ha provveduto ad inviare alla cedente gli estratti conto relativi a ciascuna operazione di cessione.
Per quel che concerne la liquidazione delle spese di lite ha rilevato che in corso di causa la convenuta ha corrisposto 513.588,77, di cui euro 475.254,47 a titolo di seconde rate nel frattempo maturate e la restante somma quale residuo di cassa, a seguito delle compensazioni intervenute tra le parti. Ciò, a parere del Tribunale, “rileva in punto di regolazione delle spese, ma sotto il profilo di merito non consente comunque di accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, in ragione della generica allegazione di inadempimento di cui si è detto. I danni sono stati allegati da parte attrice in modo generico e apodittico, senza offerta di prova e non possono, quindi essere riconosciuti.” (vd. pag. 10
pagina 10 di 21 della sentenza). Pertanto, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio tra le parti nella misura di ½, condannando parte attrice a rimborsare la restante quota a favore della convenuta, liquidata, quest'ultima, nella misura di euro 5.430,00 per compensi, oltre accessori.
Giudizio di appello
Avverso tale decisione ha interposto appello affidando l'impugnazione a Parte_1 plurimi motivi d'appello.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 7 maggio 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, anzitutto, che l'appello può essere deciso sulla base del quadro probatorio, di natura documentale, acquisito in primo grado in quanto i motivi d'appello proposti non richiedono approfondimenti di natura istruttoria.
Ciò posto, a parere della Corte, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla nullità dei contratti de quo per asserito mancato rispetto della procedura pubblica per la selezione del contraente.
Nel dettaglio, adduce che l'art. 57, comma 2, d. lgs. 163/2006, ponendosi come eccezione al principio generale dell'evidenza pubblica, deve essere interpretato in modo restrittivo.
Espone dunque che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la circostanza, da un lato, per cui sia trascorso un notevole lasso di tempo fra la pubblicazione del bando - avvenuta quest'ultima nel dicembre 2012 - e la conclusione dei contratti, avvenuta dopo oltre due anni, nonché la discrasia, dall'altro lato, sussistente tra l'oggetto del bando (l'appellante riporta l'art. 4 del bando denominato
“Oggetto dell'appalto” a mente del quale “L'ammontare complessivo della cessione dei crediti scaduti maturati e certificati può essere commisurato fino alla concorrenza di € 2.550.000”) e l'effettivo
“monte crediti”, pari a 19.309.885,87 Euro, dei contratti di factoring conclusi, denotano una modifica radicale della natura della richiesta della stazione appaltante, così da impedire la legittima utilizzazione dell'istituto della procedura negoziata.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
pagina 11 di 21 Va premesso che è indubbio che il ricorso alla trattativa privata ex artt. 57 comma 2 lett. a)1, del D.
Lgs. 163/06 e 63 d.lgs 50/20162, applicabili ratione temporis, deve considerarsi una assoluta eccezione al principio generale della massima concorrenzialità, per cui il legislatore ha previsto una fase di indagine di mercato, anche solo al fine di consultare gli operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
Ciò detto, la motivazione offerta dal giudice di prime cure circa la validità, nel caso di specie, del ricorso alla trattativa privata per la ricerca del contraente di merita Parte_1 condivisione.
Difatti, emerge per tabulas che, previa indizione del relativo bando del 5 dicembre 2012, avente ad oggetto lo smobilizzo e/o la cessione dei crediti vantati dalla si è svolta una gara nel Parte_1 dicembre 2012, chiusasi con provvedimento del 2.01.2013 (vd. docc. 11 e 12 allegati alla I memoria istruttoria, parte attrice), attraverso il quale l'amministrazione aggiudicatrice dava atto dell'assenza di qualsivoglia offerta.
Orbene, dall'analisi della relazione del direttore generale di allegata sub A al contratto Parte_1 notarile di cessione dei crediti del 30.07.2017 (vd. doc. 3, fasc. I grado, parte attrice) è possibile evincere che per tutto l'anno 2013 sono proseguiti “innumerevoli contatti” con banche e società finanziarie, al fine di risolvere l'annoso problema dello smobilizzo dei crediti della società
ma senza risultati. All'interno di tale relazione si dà atto altresì che grazie all'intervento Parte_1
pagina 12 di 21 di un broker, la società è poi entrata in contatto con BNL e con la quale ha, da ultimo, CP_1 espresso parere favorevole all'operazione.
Pertanto, questa Corte non può che avallare la soluzione prospettata dal giudice di primo grado per cui
“non sussiste soluzione di continuità tra la gara andata deserta e il contratto concluso con
[...]
, il quale è quindi legittimo ai sensi del citato art. 57, d.lgs. n. 163/2006”, nonché del predetto CP_1 art. 63 d.lgs 50/2016; essendo, a tal fine, divenuta irrilevante la dedotta diversità, in termini soltanto numerici, fra l'oggetto dei contratti contenuto nell'avviso di gara e l'oggetto desunto dalle varie operazioni di cessione poi intercorse.
Peraltro, parte appellante ha mancato di dedurre l'interesse sotteso alla invocata declaratoria di nullità, avendo omesso di delineare il vantaggio che l'utilizzo della procedura ad evidenza pubblica gli avrebbe consentito di ottenere.
Del resto, come puntualmente dedotto dall'appellata, dalla richiamata relazione del direttore generale di si deduce che l'operazione con fu giustificata dalla sussistenza di plurimi Parte_1 CP_1 benefici riconosciuti dalla medesima e cioè: “1) Risoluzione delle problematiche Parte_1 immediate legate al circolante (disponibilità liquide); 2) Accesso, tramite BNL, a forme convenzionali di affidamento creditizio;
3) Risoluzione delle problematiche legate squisitamente agli indicatori di bilancio, con miglioramento del rating aziendale per il futuro accesso a forme di finanziamento standard da parte di altri eventuali istituti di credito;
4) Ottimizzazione dei rapporti con i fornitori e miglioramento del clima aziendale;
5) Abbattimento dei costi inerenti alle azioni giudiziarie.” (vd. pag.
6 della relazione richiamata).
Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo all'usura.
Sotto un primo profilo adduce che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi che, qualora siano stati pattuiti interessi o altri vantaggi usurari, secondo i principi generali, il contratto è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., tenuto conto dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata.
Sotto altro profilo, l'appellante rappresenta che, pur mancando un interesse passivo nel caso dell'operazione bancaria di factoring pro-soluto, la verifica del superamento delle soglie usurarie va comunque effettuata secondo l'art. 644, comma 3, c.p., che rinvia all'art. 2 della l. 108/1996.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'usurarietà derivante dalla pattuizione di condizioni economiche diverse dall'interesse passivo (altri vantaggi) non determina pagina 13 di 21 necessariamente l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 644, comma 4, c.p. (c.d. usura soggettiva).
Chiede, pertanto, di voler ammettere CTU bancaria volta alla quantificazione del TEG applicato in contratto.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Anzitutto va detto che le contestazioni di parte appellante circa la nullità del contratto di factoring per violazione di norma imperativa (ossia l'art. 644 c.p. per presunta pattuizione usuraia di “altri vantaggi usurari”) sono del tutto generiche, non essendovi neanche alcun riferimento all'elemento soggettivo.
Ciò posto, è pacifico, oltre che documentato, che le parti abbiano concluso i tre contratti di cessione dei crediti, scaturenti dal rapporto di factoring, i quali prevedono il pagamento, da parte del factor, di una prima rata del credito pari al 74,4 % del valore nominale del credito, previo uno sconto dello 0,64 % rapportato al valore nominale dei crediti, “dedotto una tantum dal corrispettivo” (vd. documento di sintesi allegato ai contratti di factoring, doc. 4, fasc. I grado parte attrice), nonché il pagamento della seconda rata al momento dell'incasso del credito ceduto, con applicazione di una commissione denominata “pro soluto” pari allo 0,52% dell'ammontare nominale dei crediti, addebitata, tale commissione, al cedente alla data di pagamento della seconda rata e calcolata con riferimento ai mesi indicati nel documento di sintesi (rectius 48 mesi) ed a partire dalla data di pagamento della prima rata.
Ora, gli addendi considerati dall'appellante, ai fini del calcolo dell'usurarietà, sarebbero proprio lo sconto, tale commissione denominata “pro soluto”, gli oneri dell'attività intermediatizia ed 8 punti per il tasso di mora.
Orbene, oltre al fatto che, come già osservato dal primo giudice, il calcolo proposto dall'attrice nel proprio atto di citazione in primo grado è del tutto confuso, e non si rapporta in alcun modo al calcolo del TEGM così come indicato nella formula di cui al par. C3 lett. a), delle Istruzioni di banca d'Italia, va detto che, ancora prima, non può essere invocata, e dunque applicata, la disciplina concernente l'usura.
Difatti, le commissioni indicate nel calcolo (ossia la commissione pro-soluto e lo sconto pari allo
0,64%) sono costi non tanto causalmente riferibili all'anticipazione del denaro, ovvero ad un finanziamento, bensì, piuttosto, riferibili alla remunerazione del servizio generale che il factor svolge a favore del cedente;
in altri termini, costituiscono la remunerazione per l'attività di cessione e per il miglior espletamento della stessa, accedendo nominalmente alla cessione.
pagina 14 di 21 Difatti, dalla lettura del documento di sintesi relativo ai contratti di cessione dei crediti, emerge che il corrispettivo consta proprio dell'ammontare nominale dei crediti, al netto dello sconto, delle commissioni e delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Ancora, la commissione pro soluto viene indicata esplicitamente come “la commissione per il servizio accessorio amministrativo di assunzione del rischio di solvenza del debitore, calcolata giornalmente su base mensile sull'Ammontare Nominale originario di ciascun credito non interamente cassato (e quindi non diminuendo la base di calcolo della commissione per effetto di eventuali incassi parziali del
Credito medio tempore ricevuti), nella misura percentuale e per i mesi indicati nel Documenti di
Sintesi…”.
Del resto, il contratto di factoring non ha ad oggetto un prestito di denaro, e la commissione decurtata dal factor costituisce il mero corrispettivo dell'attività dallo stesso prestata. Solo in caso di anticipazioni sui crediti ceduti - non ravvisabili nel caso di specie - al factor spettano anche gli interessi sulle somme anticipate e si configura un rapporto di finanziamento, in relazione al quale potrebbe porsi la questione dell'usurarietà degli interessi pattuiti.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo all'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto contrattuale.
Adduce, a tal proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i contratti voluti dalle parti come perfezionativi della cessione (e dunque i contratti di factoring e le corrispondenti cessioni di credito) dovevano già contenere quanto meno i criteri di determinabilità, e che, tale requisito di determinabilità, non è soddisfatto dalla previsione contrattuale per cui tali elementi essenziali siano precisati in successivi atti esecutivi.
Inoltre, rappresenta l'appellante, occorre precisare che l'atto di ricognizione non ha funzione negoziale, ma di mera individuazione dei crediti ceduti, mentre le condizioni economiche che, secondo il primo giudice, integrerebbero il contratto sono contenute nel documento di sintesi il quale assolve ad una funzione “meramente informativa”; a parere dell'appellante, la firma apposta da al Parte_1 documento di sintesi deve, difatti, essere interpretata come ricevuta dell'informazione relativa alle condizioni contrattuali applicate in base al previgente contratto, e non – come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - come atto negoziale avente valenza integrativa del contenuto del contratto medesimo.
pagina 15 di 21 Ancora, secondo l'appellante, ulteriore elemento di indeterminabilità dell'oggetto consiste nel fatto che il valore assoluto della commissione pro soluto, e dunque la misura del corrispettivo, dipende dalla discrezionale iniziativa del cessionario nell'attivarsi per riscuotere i crediti ceduti.
Infine, ribadisce la indeterminatezza del corrispettivo delle seconde rate poiché, a suo dire, e contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la data ultima di pagamento della seconda rata non è prevista per tutti i contratti.
Il motivo è infondato.
Difatti, le doglianze di parte appellante non sono idonee a scalfire la motivazione resa dal giudice di primo grado;
ed invero, all'art. 3 della Sezione relativa alla Proposta di acquisto pro soluto di crediti, riferibile ai tre contratti stipulati, è previsto il metodo di individuazione dei crediti futuri e cioè tramite invio da parte del cedente al cessionario di un elenco con i relativi crediti;
l'operazione è articolata in modo da permettere al cessionario di esaminare il portafoglio dei crediti presentati dal cedente indicando, qualora voglia perfezionare l'acquisto di tale portafogli, il relativo corrispettivo il quale deve essere, successivamente, accettato dal cedente;
il tutto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte di entrambe le parti, di apposito atto di ricognizione;
vieppiù, l'art. 4 immediatamente successivo prevede la possibilità, nell'interesse del cedente, di avvalersi di condizione risolutiva della cessione così da poter riottenere la titolarità e disponibilità dei crediti.
Appare del tutto evidente, pertanto, che tramite tale meccanismo operativo i contratti di factoring inizialmente conclusi, assimilabili a dei “contratti-quadro”, permettano poi l'individuazione, e necessitino di un accordo delle parti in tal senso, del corrispettivo dovuto per i crediti futuri, così da rendere l'oggetto del contratto determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il pagamento della commissione pro soluto non è rimesso alla discrezionalità del factor; difatti, nel documento di sintesi allegato ai contratti, e debitamente sottoscritto dalle parti, si legge che la commissione pro soluto ha una specifica durata massima e cioè di 48 mesi.
Tale commissione, per espressa previsione contrattuale, è pattuita per la concessione del servizio accessorio amministrativo di prestazione di garanzia di assunzione del rischio di solvenza del debitore, viene calcolata su base mensile sull'ammontare nominale originario di ciascun credito non interamente incassato nella misura percentuale e per i mesi indicati nel documento di sintesi (rispettivamente nella misura dello 0,52% dell'ammontare nominale dei crediti e per 48 mesi), a partire dalla data di pagina 16 di 21 pagamento della prima rata e viene addebitata al cedente alla data di pagamento della seconda rata oppure, se precedente, al momento dell'incasso totale.
Dette modalità di addebitamento della commissione trovano specifico riscontro nei singoli atti di ricognizione (vd. doc. 6, fasc. I grado, parte convenuta), anch'essi debitamente sottoscritti dalla laddove viene indicata sia la data della fattura che la data “ultima stimata di incasso”3, tra Parte_1
le quali intercorrono, difatti, 48 mesi.
Mediante il quarto motivo d'appello l'appellante censura la sentenza per non aver ravvisato l'inadempimento della convenuta al pagamento del corrispettivo, argomentando che erroneamente il
Tribunale non ha ravvisato la gravità dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta, la quale ha
“per anni occultato di dovere ed omesso di pagare oltre mezzo milione di euro di spettanza della
(pag. 29 dell'atto di citazione in appello). Parte_1
Del pari, il primo giudice avrebbe impropriamente omesso di esaminare la domanda di esatto adempimento per la quale avrebbe dovuto essere condannata al pagamento dei CP_1 corrispettivi contrattuali (prime rate e seconde rate) delle cessioni di credito di cui non aveva provato il pagamento.
Il motivo è infondato.
Difatti, va premesso che chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cass. ordinanza n. 6618/2018; Cass. ordinanza n. 21927/2017; Cass.
23759/2016).
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante ha mancato di delineare in termini sufficientemente specifici l'inadempimento della convenuta. CP_1
Difatti, ha genericamente dedotto, con l'atto di citazione in I grado, che non avrebbe CP_1 adempiuto all'obbligo di pagamento del corrispettivo poiché la “Prima Rata” del Corrispettivo, pari al
74,40% dell'Ammontare Nominale del Credito “risulta pagata solamente in parte”, e cioè solo per i crediti già esistenti al momento di ciascuna cessione, mentre nulla è stato pagato per i crediti “futuri” 3 Trattasi proprio del termine ultimo del pagamento della seconda rata, così come previsto nella proposta di acquisto pro soluto dei crediti sottoscritta dall'appellante. pagina 17 di 21 anch'essi ceduti;
la “Seconda Rata” del Corrispettivo non è stata in alcun modo pagata “per la quasi totalità dei crediti ceduti.”.
Parte appellante ha dunque dedotto l'inadempimento altrui in termini del tutto generici, mancando finanche di delineare il quantum risarcibile, posto che il totale da pagare a titolo di corrispettivo quantificato in € 19.309.885,87 (dal quale poi l'appellante sottrae la percentuale relativa allo sconto nonché i pagamenti pervenuti in corso di causa pari ad € 513.588,77 pervenendo alla richiesta di €
18.672.713,83 oltre interessi) è stato allegato da nella propria comparsa di costituzione CP_1
e risposta in primo grado.
Viceversa, la banca convenuta, a riprova dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi, per un totale di €
17.563.076,47, ha prodotto, sub doc. 9, un riepilogo contabile di tutte le cessioni, che riporta tra l'altro gli importi e le date di erogazione della prima e della seconda rata, riferite a ciascuna operazione di cessione, nonché gli estratti conto inviati ad durante l'esecuzione del rapporto (vd. doc. Parte_1
10, fasc. I grado, parte convenuta), e tutte le lettere contabili di accredito delle prime e seconde rate, il cui contenuto trova preciso riscontro nelle evidenze contabili di cui agli estratti conto allegati.
Peraltro, tali lettere contabili (vd. docc 35-88) sono state propriamente prodotte in sede di terza memoria istruttoria da quali “prova contraria” a seguito della richiesta istruttoria attorea CP_1 ex art. 210 cpc di produzione delle “contabili dei pagamenti effettuati” (pag. 4 della II memoria istruttoria, ) e dunque possono, validamente, trovare accesso al giudizio. Parte_1
Attraverso i motivi di appello quinto e sesto – i quali possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione – l'appellante impugna la sentenza per non aver ravvisato l'inadempimento della banca cessionaria al presunto obbligo di rendicontazione e di diligente gestione dei crediti.
In particolare, sotto un primo profilo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado erroneamente non ha ravvisato l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di diligente gestione dei crediti, poiché la gestione dei crediti ceduti, incidendo sull'ammontare del corrispettivo dovuto dal factor a fronte delle cessioni di credito, costituisce un'attività che il cessionario è contrattualmente obbligato a svolgere, anche nell'interesse del cedente, con diligenza professionale, in modo da ridurre al minimo i tempi di riscossione.
In particolare, argomenta l'inerzia del factor si traduce in un pregiudizio per la cedente;
Parte_1 nel dettaglio, tale pregiudizio consiste nella convenuta maturazione, per ciascun mese di mancato/ritardato incasso, della “commissione pro soluto mensile” da sottrarre all'ammontare dei crediti ceduti per la determinazione del corrispettivo della cessione spettante al cessionario.
pagina 18 di 21 Rappresenta dunque che “in considerazione della natura giuridica dei debitori ceduti (Comuni), può ragionevolmente presumersi che, in assenza dell'inadempimento del factor, i crediti ceduti sarebbero stati incassati mediamente entro tre mesi dalla scadenza, sicché il danno potrà essere quantificato in misura corrispondente alla commissione pro soluto maturata (ove si ritenga fornita da CP_1 la prova della relativa maturazione), per ciascun credito, per più di tre mensilità. Quindi, al netto dei tre mesi di commissione pro soluto, avrebbe dovuto ricevere 4,6MLN di seconde rate, ed Parte_1 invece ha incassato solo 475.254,47 euro, pagati con almeno quattro anni di ritardo, in corso di causa, il 14.9.2022 (all. 24). Il danno è, quindi, di almeno 4MLN di euro.” (vd. pag. 32 dell'atto di citazione in appello).
Infine, argomenta che l'inadempimento era tanto grave da imporre l'accoglimento della domanda di risoluzione formulata dall'attrice.
Sotto un secondo profilo, l'appellante rappresenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'obbligo di rendiconto gravante sulla banca convenuta.
Tale obbligo, continua l'appellante, si sostanzia altresì in un corollario del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c.
A parere della Corte i motivi sono infondati.
Difatti, come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado, non vi è alcun obbligo scaturente da contratto di rendicontazione e di gestione del credito gravante sul factor.
Con particolare riferimento all'obbligo di diligente gestione del credito invocato dall'appellante, in assenza di apposita previsione contrattuale, va detto che lo stesso non può imporsi alla cessionaria per il sol fatto che l'importo della seconda rata – seppure determinato nel massimo per le ragioni anzidette
– avrebbe potuto variare in base ad eventuali pagamenti effettuati dai debitori prima della decorrenza dell'ultima data stimata di incasso.
Quanto all'obbligo di rendicontazione, l'appellante invoca l'art. 11, secondo comma delle Condizioni
Generali del contratto, sub. Doc. 14, che, a suo dire, comproverebbe la sussistenza di un obbligo di rendicontazione.
Ebbene, il comma di tale articolo, rubricato “Comunicazioni periodiche” espressamente recita: “La
Banca, secondo le modalità indicate nella Proposta di Apertura, fornisce al Cedente, alla scadenza del
Contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Fermo restando l'invio del rendiconto annuale, il Cedente prende espressamente atto e
pagina 19 di 21 conferma che se le condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi non subiscono variazioni,
l'invio periodico del Documento di Sintesi non verrà effettuato, fermo restando il diritto del Cedente di ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente dal Cessionario copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, anche a mezzo posta elettronica.”
Ciò detto, preliminarmente si rileva che tale comma appare inserito soltanto nelle condizioni generali relative al contratto di factoring del 2016 e non in relazione ai precedenti due contratti del 2014.
Inoltre, come correttamente precisato dalla banca appellata, il caso di specie vede coinvolta una cessione pacificamente pro soluto;
la è pertanto divenuta titolare dei crediti ceduti, non ha alcun CP_1 diritto di rivalsa nei confronti del cedente in caso di mancato pagamento dei vari debitori e tanto basta a ritenere che non vi sia alcun obbligo di rendicontazione, né di gestione dei crediti.
Vieppiù, la banca ha comunque documentato l'avvenuto invio degli estratti conto in costanza di rapporto (vd. docc. 10, 33 e 34 fasc. I grado, ed ha altresì fornito le informazioni ed i CP_1 dati in merito alle compensazioni tra le partite dare/avere tra le parti (vd. doc. 11, fasc. I grado,
[...]
Si tratta di comunicazioni periodiche comprensive di ben quattro prospetti: prospetto analitico CP_1 corrispettivo;
prospetto analitico crediti non perfezionati;
prospetto analitico fatture Crediti oggetto di rifiuto di cessione;
prospetto analitico fatture crediti incassati dal cedente post cessione).
Del resto, l'obbligo di rendiconto - comunque sia insussistente nel caso di specie - si esplica proprio attraverso l'invio periodico degli estratti conto (Cass. n. 1584/2016, in materia bancaria con riferimento ad un rapporto di c/c).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1628/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 1° Controparte_1 marzo 2023, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
pagina 20 di 21 b) condanna a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mente del quale: “1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
…” 2 A mente del quale:
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;…”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2698/2023 R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1
l'indirizzo telematico dell'Avv. Rosario Cozzolino che la Email_1 rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Monte Napoleone n. Controparte_1 P.IVA_2
18, Milano presso lo studio degli Avv. Maddalena Palladino, Antonio Debiasi e Yari Fera che la rappresentano e difendono come da delega in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata n. 1628/2023 del Tribunale di Milano, ed in accoglimento dei motivi di gravame svolti nell'atto introduttivo, accogliere le conclusioni istruttorie e di merito già rassegnate pagina 1 di 21 in prime cure da parte attrice, come di seguito riportate: IN VIA PRELIMINARE E/O ISTRUTTORIA, richiamate le deduzioni difensive svolte negli scritti difensivi del primo grado e nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione del Rendiconto ex art. 263 c.p.c. Si chiede, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., che la
Corte d'Appello adita voglia ordinare al factor di fornire un rendiconto analitico Controparte_1 dei contratti di factoring del 30.7.14, del 22.10.2014 e del 3.8.2016, e delle cessioni di credito stipulate in esecuzione di essi in data 3.7.2014 (doc. 2, prod. , ), in data 22.10.2014 (doc. CP_2 CP_1
3, prod. , ), in data 3.8.2016 (doc. 4, prod. , ) e negli atti CP_2 CP_1 CP_2 CP_1 di ricognizione del 24.10.2014, del 27.10.2014, del 29.9.2015, del 27.9.2016, del 19.10.2016, del
31.10.2016, del 23.12.2016, del 2.2.2017, 21.04.2017 (doc. 6, prod. I Grado, ), che CP_1 indichi e comprovi documentalmente, per ciascuno dei crediti ceduti: a) l'ammontare nominale del credito, con separata indicazione della sorta capitale e degli interessi già maturati alla data della cessione;
b) l'ammontare dello “Sconto” detratto ai fini della quantificazione del Corrispettivo, ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
c) l'eventuale incasso, anche parziale, con specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso e della data di riconciliazione contabile;
d) l'indicazione analitica e documentata degli atti compiuti dalla cessionaria per il recupero, con specificazione della data di compimento di ciascun atto, degli effetti prodotti e dei provvedimenti giudiziari ottenuti in conseguenza delle iniziative assunte;
e) l'ammontare della “Commissione pro soluto” contabilizzata per ciascun credito ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
f) l'ammontare di ogni altra commissione e/o costo addebitato al cedente ed i criteri seguiti per la loro determinazione;
g) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “prima rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento;
h) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “seconda rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento e/o dell'accredito; Ed inoltre: i) l'incasso di crediti di spettanza della cedente, non ceduti, ma nondimeno incassati da , con CP_1 specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
j) l'indicazione analitica e documentata dei crediti retrocessi, con specificazione della causale della retrocessione, della data di retrocessione e prova della relativa comunicazione e riconsegna della documentazione probatoria del credito ricevuta ai sensi dell'art. 4 della CGC
IN VIA ISTRUTTORIA, richiamate le deduzioni difensive svolte negli scritti difensivi del primo grado e nel presente giudizio, si insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova: Ordine di esibizione
pagina 2 di 21 documentale ex art. 210 c.p.c. Stante l'omesso riscontro alle richieste avanzate ex art. 119 TUB con pec del 22/02/2019 e del 19/03/2020 (all. 6 e 7 produzione di primo grado), chiede ordinarsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla convenuta l'esibizione dei seguenti documenti: Controparte_1 estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto (dal 2014 ad oggi); - contabili dei pagamenti effettuati (alla cedente o a terzi) e ricevuti (dai debitori ceduti, dalla cedente o da terzi) in esecuzione dei contratti per cui è causa dal 2014 ad oggi (come annotati nei “conti liquidazione” prodotti da
come allegato 10 nel giudizio di primo grado); - copia della documentazione relativa CP_1 alle azioni di recupero intraprese nei confronti dei debitori ceduti (dichiarate da controparte a pagina
17 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado), ivi compresa la documentazione di cui ai procedimenti monitori indicati nell'allegato 9 della produzione di primo grado di controparte, denominato “prospetto analitico crediti ceduti”, alla colonna “Codice decreto ingiuntivo”, relativi giudizi di opposizione e/o atti esecutivi;
- contabili dei pagamenti ricevuti da
per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in relazione ai crediti di CP_1 spettanza della estranei alla cessione, come indicati nei documenti rubricati Parte_1
“Prospetto analitico fatture crediti non perfezionati” allegati alle comunicazioni del 21.7.2017,
10.08.2017, 29.03.2018, 28.06.2018, prodotte da nel giudizio di primo grado come CP_1 allegato 11, e riprodotti da nel doc.16 del giudizio di primo grado. Parte_1
Consulenza Tecnica d'Ufficio Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio affinchè l'Ausiliario accerti e quantifichi quanto di seguito richiesto. USURA. Si chiede che il CTU quantifichi il TEG
(tasso effettivo globale) come previsto dall'art. 1 della l. 108/96, e cioè conteggiando ogni onere e costo ed ogni commissione e spesa, escluse solo le imposte e le tasse, e compari tale dato con la rilevazione trimestrale di LI (all.ti 17 produzione di primo grado), tenendo conto che, sulla base dei contratti di factoring per cui è causa: 1) l'anticipazione di cassa erogata dal factor (prima rata corrispettivo) è pari al 74,4% del valore nominale della sola sorta capitale dei crediti, che invece vengono ceduti comprensivi degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 maturati e maturandi e di tutto quanto dovuto dai debitori ceduti per capitale, interessi moratori, spese ed ogni altro accessorio del credito sia maturati ante cessione che successivamente;
2) che tale anticipazione viene remunerata, secondo contratto, mediante la determinazione del corrispettivo di cessione effettuata sottraendo dal valore nominale della sola sorta capitale dei crediti ceduti uno sconto una tantum pari al 0,64% del valore nominale del credito ceduto ed una Commissione pro soluto mensile pari allo 0,54% del valore nominale di ciascun credito ceduto e quindi pari al 6,48% su base annua;
3) che il contratto prevede il
pagina 3 di 21 pagamento eventuale da parte del factor di una seconda rata del prezzo di cessione, a conguaglio, subordinatamente all'incasso integrale di quanto dovuto dal debitore ceduto per capitale, interessi e spese ed alla “riconciliazione” contabile da parte del factor (per effetto dell'addebito della commissione pro soluto mensile, la seconda rata si azzera in caso di mancato incasso del credito entro
48 mesi dalla cessione); 4) che ai fini del calcolo del TEG, occorre tenere conto delle somme corrisposte dal cliente per l'intermediazione finanziaria, come documentate in atti (all.18 – produzione di primo grado); 5) che ai fini del calcolo del TEG, occorre tenere conto della commissione occulta, pari all'8% nominale annuo sul 100% del credito (per il quale l'anticipazione ammonta, invece, al
74,4%), derivante dalla previsione pattizia secondo cui il credito ceduto (che per sua natura matura
l'interesse moratorio dell'8% annuo, ex d. lgs. 231/02) viene ceduto comprensivo degli accessori, mentre il corrispettivo della cessione si calcola sull'ammontare nominale del credito al netto degli accessori.
NULLITA' DEI CONTRATTI - EFFETTI. Posto che dalla dedotta nullità dei contratti di factoring
(pagg. 3,4, e 9 atto di citazione e pagg.1,5 e 8 memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.1 del giudizio di primo grado e da pag. 7 a 24 dell'atto introduttivo del presente giudizio) deriva l'obbligo azionato di alla restituzione in favore di di tutto quanto dalla Controparte_1 Parte_1 stessa ricevuto in esecuzione dei contratti di factoring e di cessione dei crediti richiamati, si chiede che il CTU, sulla scorta dei documenti già prodotti e di quelli che saranno acquisiti all'esito del rendiconto ex art. 263 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.: a) individui analiticamente i crediti ceduti e non ancora incassati;
b) quantifichi le somme riscosse da per capitale ed CP_1 interessi presso i debitori ceduti, e gli interessi ex d. lgs. 231/02 dalla data dell'incasso di ciascun credito da parte di ad oggi;
c) quantifichi le somme riscosse da CP_1 Controparte_1 per capitale, interessi e spese in relazione a crediti di estranei alla Parte_1 cessione, nonché, interessi moratori ex d.lgs 231/02 dalla data di ciascun incasso. INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE. Quantifichi il CTU, sulla base della documentazione già prodotta in atti e di quella che sarà acquisita all'esito del rendiconto ex art. 263 c.p.c. e dell'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c.: a) le somme spettanti ad secondo contratto, a titolo di prima rata di Parte_1 corrispettivo della cessione dei crediti;
il delta tra esse e le somme di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. Parte_1
231/02 dalla data di maturazione di ciascun credito ad oggi o alla data della effettiva corresponsione;
b) le somme spettanti ad secondo contratto a titolo di seconda rata di Parte_1
pagina 4 di 21 corrispettivo della cessione dei crediti, avuto riguardo alla data di effettivo incasso dei crediti ceduti;
il delta tra dette somme e quelle di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad
[...]
con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 dalla data di maturazione Parte_1 di ciascun credito ad oggi o alla data della effettiva corresponsione;
c) le somme incassate da
[...]
per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in relazione ai crediti della CP_1 Parte_1
estranei alla cessione, come individuati – con indicazione della sola sorta capitale – nei
[...] documenti rubricati “Prospetto analitico fatture crediti non perfezionati” allegati alle comunicazioni del 21.7.2017, 10.08.2017, 29.03.2018, 28.06.2018 (doc. 11 prod. controparte nel giudizio di primo grado, riprodotti nel doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. ritualmente depositata nel giudizio di primo grado), la data di ciascun incasso, il delta tra quanto incassato da CP_1
e le somme di cui sia eventualmente documentato il pagamento ad con quantificazione Parte_1 degli interessi ex d.lgs. 231/02 maturati a favore di dalla data dell'incasso da parte di Parte_1
ad oggi (o alla data anteriore del pagamento da ad;
d) le CP_1 CP_1 Parte_1 somme spettanti secondo contratto a in relazione alla retrocessione dei crediti Controparte_1 ceduti (così come indicati nel doc. n. 9 di controparte pag.7/7, prospetto “FT retrocesse”, prodotto nel giudizio di primo grado) e verifichi la conformità al richiesto conteggio degli addebiti effettuati da
a seguito delle singole retrocessioni, quantificando la differenza a favore della Controparte_1
con maggiorazione degli interessi moratori ex d. lgs. 231/02 dalla data di Parte_1 ciascun illegittimo addebito;
e) ai fini della valutazione degli effetti dannosi della violazione dell'obbligo di diligente gestione dei crediti ceduti, le somme che sarebbero spettate ad
[...]
a titolo di seconde rate di corrispettivo qualora tutti i crediti ceduti per i quali non risulti Parte_1 documentata la tempestiva intrapresa e la diligente gestione delle azioni recuperatorie, e che non siano stati ancora incassati o siano stati incassati oltre i sei mesi dalla cessione, fossero stati invece incassati entro il tempo di presumibile realizzo di sei mesi dalla cessione, maggiorato degli interessi moratori e/o della rivalutazione monetaria.
NEL MERITO, si rassegnano le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, ordinare, ex art. 263 c.p.c., alla la presentazione del rendiconto analitico dei rapporti di factoring e delle Controparte_1 cessioni di credito intercorse con che indichi e comprovi Parte_1 documentalmente, per ciascuno dei crediti (presenti e futuri) ceduti: a) l'ammontare nominale del credito, con separata indicazione della sorta capitale e degli interessi già maturati alla data della cessione;
b) l'ammontare dello “Sconto” detratto ai fini della quantificazione del Corrispettivo, ed i
pagina 5 di 21 criteri seguiti per la sua determinazione;
c) l'eventuale incasso, anche parziale, con specificazione di quanto incassato per sorta capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
d) l'indicazione analitica degli atti compiuti dalla cessionaria per il recupero, con specificazione della data di compimento di ciascun atto e degli effetti prodotti;
e) l'ammontare della “Commissione pro soluto” contabilizzata per ciascun credito ed i criteri seguiti per la sua determinazione;
f) l'ammontare di ogni altra commissione e costo addebitato al cedente ed i criteri seguiti per la loro determinazione;
g) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “prima rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento;
h) l'ammontare delle somme liquidate a titolo di “seconda rata”, i criteri seguiti per la sua determinazione e la data dell'eventuale pagamento e/o dell'accredito; j) l'incasso di crediti di spettanza della cedente, non ceduti, ma nondimeno incassati da , con specificazione di quanto incassato per sorta CP_1 capitale, per interessi, per spese e per ogni altro accessorio, nonché della data di ciascun incasso;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di factoring e di cessione del credito stipulati tra e per i motivi esposti a pag.
3-13 Parte_1 Controparte_1 dell'atto di citazione di primo grado, alle pagine 1-8 della memoria 183 n. 1 cpc (parr. 1-3) del
30.6.2022 e c richiamati alle pagine da 7 a 24 dell'atto di citazione del giudizio di appello;
per
l'effetto, condannare alla restituzione in favore di di Controparte_1 Parte_1 tutto quanto dalla stessa ricevuto (crediti ceduti, ovvero somme riscosse presso i debitori ceduti maggiorate degli interessi ex l. 231/02 dalla data dell'incasso a quella del pagamento ad
in esecuzione dei contratti di factoring e di cessione dei crediti richiamati, per Parte_1
l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si è richiesta l'ammissione;
3) in via gradata, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, accertare e dichiarare
l'inadempimento contrattuale di agli obblighi derivanti dai contratti di cessione di Controparte_1 credito e di factoring dedotti in atti, e per l'effetto: - accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del factor dei contratti di factoring e di cessione del credito per cui è causa;
per
l'effetto, condannare la banca cessionaria a retrocedere i crediti ricevuti in cessione da
[...]
e non ancora incassati nonché a riversare alla tutte le somme percepite dai Parte_1 Parte_1 debitori ceduti per capitale, interessi e spese, in virtù delle cessioni risolte, maggiorate degli interessi ex d. lgs. 231/02 dalla data dell'incasso di ciascun credito ceduto a quella del pagamento del factor in favore della odierna attrice, per l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore
pagina 6 di 21 che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione; condannare al pagamento in favore di Controparte_1 di quanto versato dalla cedente in favore della cessionaria a titolo di Parte_1 commissione pro soluto mensile per il mancato/ritardato incasso dei debiti ceduti;
condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni procurati ad per effetto degli CP_1 Parte_1 accertati inadempimenti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa anche tenendo conto del ritardato incasso derivante dalla negligente gestione dei crediti ceduti da parte del factor;
- in subordine, condannare all'esatto adempimento degli obblighi inadempiuti Controparte_1
(pagamento dei corrispettivi di cessione di ciascun credito, oltre interessi ex d. lgs. 231/02, compimento delle attività di diligente gestione dei crediti ceduti, tempestiva riconciliazione degli incassi, rendiconto) nonché al risarcimento di tutti i danni procurati ad Parte_1 per effetto degli accertati inadempimenti, per l'ammontare di € 25.000.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche all'esito del procedimento di rendiconto e della CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione - anche tenendo conto, altresì, del maggior costo dell'operazione sopportato da in ragione della negligente gestione dei Parte_1 crediti ceduti da parte del factor;
4) Condannare ai sensi dell'art. 119 TUB, a Controparte_1 consegnare ad di copia dei seguenti documenti relativi ai rapporti di Parte_1 factoring e cessioni di credito intercorsi tra le parti: - contratti di factoring con allegati ed eventuali successive modifiche;
- estratti conto dall'inizio alla cessazione del rapporto;
- copia della documentazione relativa alle azioni di recupero intraprese nei confronti dei debitori ceduti;
- contabili dei pagamenti effettuati e ricevuti in esecuzione dei contratti per cui è causa;
- contabili dei pagamenti ricevuti per crediti di spettanza della estranei alla cessione. 5) In ogni caso, con Parte_1 vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: - in via principale: rigettare l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
- in estremo subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie: - condannare ex art. 2041 c.c. Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro
[...]
1.746.809,41, o della maggiore o minor somma accertata e/o da determinarsi anche in via equitativa in ragione della diminuzione patrimoniale subita da per aver Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 21 comunque tratto utilità e quindi beneficiato senza giusta causa di tutte le prestazioni Parte_1 effettuate da in favore di nell'ambito del complessivo Controparte_1 Parte_1 rapporto tra le parti di cui in atti, per i motivi tutti di cui in atti;
- condannare Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di
[...] CP_1 dei corrispettivi di cessione pagati da a per
[...] CP_1 CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di Euro 18.167.181,23, oltre al pagamento di interessi, anche di natura compensativa, da liquidarsi equitativamente anche al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, dalle date di pagamento di ciascun corrispettivo al saldo, per i motivi tutti di cui in atti;
- in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. e art. 2711, co. 2 c.c. a in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, di esibire tutte le schede contabili e comunque i documenti contabili da cui risulti il dettaglio del debito nei confronti di per l'importo di Euro 1.437.137 Controparte_1 di cui al bilancio al 31.12.2021 di sub doc. 31 nonché per l'importo di Parte_1
Euro 1.423.796 di cui al bilancio al 31.12.2022 di sub doc. 89, nonché per Parte_1
l'importo di Euro 1.423.231 di cui al bilancio al 31.12.2023 di sub doc. Parte_1
90, per i motivi tutti di cui in atti;
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili
e/o irrilevanti, per i motivi tutti di cui in atti. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado
La società – società soggetta all'attività di direzione, di coordinamento e di Parte_1 controllo della Provincia di Salerno e gerente il ciclo integrato dei rifiuti urbani nella provincia di
– conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, deducendo: Pt_1 Controparte_1
- di aver instaurato con la convenuta un rapporto di factoring in data 30.07.2014 e di aver stipulato i connessi atti di cessione dei crediti pro-soluto del 30/07/2014, del 22/10/2014 e del 3/08/2016 (docc. 3,
4-1 e 5, fasc. I grado, parte attrice);
- che , svolgendo un'attività di interesse generale ed essendo interamente Parte_1 partecipata da un ente pubblico doveva essere considerata quale “organismo di diritto pubblico” e che i detti contratti erano nulli perché stipulati a trattativa privata, in violazione delle norme imperative che imponevano la selezione del contraente con procedure di evidenza pubblica;
- che i detti contratti erano altresì nulli giacché le parti avevano convenuto condizioni economiche usuraie in violazione dell'art. 644 c.p. e della l. 108/1996 (usura);
pagina 8 di 21 - che la nullità dei contratti derivava altresì dalla indeterminabilità dell'oggetto, con particolare riguardo al corrispettivo dei crediti ceduti;
- che, comunque, la convenuta era stata inadempiente sia agli obblighi di pagamento del corrispettivo, sia all'obbligo di diligente gestione dei crediti ceduti, e sia all'obbligo di rendiconto;
- che l'inadempimento era tanto grave da giustificare la risoluzione dei contratti, con conseguente retrocessione dei crediti ceduti e/o delle somme incassate presso i debitori ceduti;
che in subordine la convenuta avrebbe dovuto essere condannata all'esatto adempimento;
e che, in ogni caso, era tenuta al risarcimento del danno.
Parte attrice, previa formulazione incidentale di istanza preliminare di rendiconto ex art. 263 cpc, chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di voler accertare e dichiarare, per le ragioni anzidette, la nullità dei contratti di factoring e di cessione del credito e, per l'effetto, di voler condannare CP_1 alla restituzione, in favore di di tutto quanto dalla stessa ricevuto,
[...] Parte_1 ovvero delle somme riscosse presso i debitori ceduti, più interessi;
in via subordinata, domandava la declaratoria di risoluzione dei contratti di factoring, con conseguente obbligo per di CP_1 retrocessione dei crediti non ancora incassati e di restituzione delle somme ricevute dai vari debitori maggiorate degli interessi, nonché con conseguente risarcimento del danno procurato ad Parte_1
per effetto degli accertati inadempimenti, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche
[...] tenendo conto del ritardato incasso derivante dalla negligente gestione dei crediti ceduti da parte del factor.
Costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto delle domande attoree perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto.
Sentenza appellata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata n. 1628/2023, pubblicata in data 1.03.2023, ha rigettato le domande di parte attrice, ravvisando l'infondatezza di tutte le doglianze attoree. In particolare, il Tribunale:
− sull'eccezione attorea di nullità dei contratti di factoring e di cessione dei crediti per mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del contrante ha osservato, su rilievo di parte convenuta, che nel caso di specie la deroga alla procedura pubblica è legittima, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. A) d. lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici all'epoca vigente), poiché si era svolto in precedenza un bando di gara andato deserto;
pagina 9 di 21 − sull'asserita pattuizione di interessi usurari, ha premesso che la pattuizione di interessi usurari non comporta la nullità del contratto ma, al più, il venir meno dell'obbligazione di pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1815, II comma c.c.; ha poi disatteso le contestazioni di parte attrice in punto di usura, rilevando, da un lato, come parte attrice avesse affermato che nella cessione dei crediti pro soluto non sussiste un interesse debitore a carico del cedente, salvo poi procedere, - attraverso un calcolo inattendibile e comunque mancando di seguire, ai fini del calcolo del TEG, la formula indicata dalle Istruzioni di Banca d'Italia - al calcolo di un interesse superiore al tasso soglia e, dall'altro, come, con riguardo alla pattuizione usuraia di altri vantaggi, parte attrice non avesse soddisfatto l'onere su di essa incombente, avendo mancato di allegare e dimostrare la sproporzione rispetto alla prestazione ricevuta;
− ha ritenuto che i contratti conclusi fra le parti risultano avere un oggetto determinato o, quantomeno, determinabile, sia in riferimento al corrispettivo dei crediti futuri, sia in riferimento alla data di scadenza di pagamento della seconda rata;
− ha ravvisato la genericità dell'allegazione attorea di inadempimento della banca all'obbligo di pagamento dei corrispettivi;
− infine, quanto al presunto inadempimento dell'attività di rendiconto e di gestione dei crediti, ha osservato che i contratti conclusi fra le parti sono dei contratti di cessione, i quali non contemplano alcun mandato nell'interesse della cedente e non prevedono alcuna attività di gestione dei crediti in capo alla cessionaria;
né tale obbligo sussiste in capo al cessionario del credito per disposizione di legge, dal momento che esso presuppone sempre una attività di gestione di un patrimonio.
Il giudice di prime cure ha, dunque, osservato che nell'esecuzione del contratto la non è venuta CP_1 meno al canone della buona fede, dal momento che ha provveduto ad inviare alla cedente gli estratti conto relativi a ciascuna operazione di cessione.
Per quel che concerne la liquidazione delle spese di lite ha rilevato che in corso di causa la convenuta ha corrisposto 513.588,77, di cui euro 475.254,47 a titolo di seconde rate nel frattempo maturate e la restante somma quale residuo di cassa, a seguito delle compensazioni intervenute tra le parti. Ciò, a parere del Tribunale, “rileva in punto di regolazione delle spese, ma sotto il profilo di merito non consente comunque di accogliere la domanda di risoluzione contrattuale, in ragione della generica allegazione di inadempimento di cui si è detto. I danni sono stati allegati da parte attrice in modo generico e apodittico, senza offerta di prova e non possono, quindi essere riconosciuti.” (vd. pag. 10
pagina 10 di 21 della sentenza). Pertanto, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio tra le parti nella misura di ½, condannando parte attrice a rimborsare la restante quota a favore della convenuta, liquidata, quest'ultima, nella misura di euro 5.430,00 per compensi, oltre accessori.
Giudizio di appello
Avverso tale decisione ha interposto appello affidando l'impugnazione a Parte_1 plurimi motivi d'appello.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza del 7 maggio 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, anzitutto, che l'appello può essere deciso sulla base del quadro probatorio, di natura documentale, acquisito in primo grado in quanto i motivi d'appello proposti non richiedono approfondimenti di natura istruttoria.
Ciò posto, a parere della Corte, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo alla nullità dei contratti de quo per asserito mancato rispetto della procedura pubblica per la selezione del contraente.
Nel dettaglio, adduce che l'art. 57, comma 2, d. lgs. 163/2006, ponendosi come eccezione al principio generale dell'evidenza pubblica, deve essere interpretato in modo restrittivo.
Espone dunque che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la circostanza, da un lato, per cui sia trascorso un notevole lasso di tempo fra la pubblicazione del bando - avvenuta quest'ultima nel dicembre 2012 - e la conclusione dei contratti, avvenuta dopo oltre due anni, nonché la discrasia, dall'altro lato, sussistente tra l'oggetto del bando (l'appellante riporta l'art. 4 del bando denominato
“Oggetto dell'appalto” a mente del quale “L'ammontare complessivo della cessione dei crediti scaduti maturati e certificati può essere commisurato fino alla concorrenza di € 2.550.000”) e l'effettivo
“monte crediti”, pari a 19.309.885,87 Euro, dei contratti di factoring conclusi, denotano una modifica radicale della natura della richiesta della stazione appaltante, così da impedire la legittima utilizzazione dell'istituto della procedura negoziata.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
pagina 11 di 21 Va premesso che è indubbio che il ricorso alla trattativa privata ex artt. 57 comma 2 lett. a)1, del D.
Lgs. 163/06 e 63 d.lgs 50/20162, applicabili ratione temporis, deve considerarsi una assoluta eccezione al principio generale della massima concorrenzialità, per cui il legislatore ha previsto una fase di indagine di mercato, anche solo al fine di consultare gli operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
Ciò detto, la motivazione offerta dal giudice di prime cure circa la validità, nel caso di specie, del ricorso alla trattativa privata per la ricerca del contraente di merita Parte_1 condivisione.
Difatti, emerge per tabulas che, previa indizione del relativo bando del 5 dicembre 2012, avente ad oggetto lo smobilizzo e/o la cessione dei crediti vantati dalla si è svolta una gara nel Parte_1 dicembre 2012, chiusasi con provvedimento del 2.01.2013 (vd. docc. 11 e 12 allegati alla I memoria istruttoria, parte attrice), attraverso il quale l'amministrazione aggiudicatrice dava atto dell'assenza di qualsivoglia offerta.
Orbene, dall'analisi della relazione del direttore generale di allegata sub A al contratto Parte_1 notarile di cessione dei crediti del 30.07.2017 (vd. doc. 3, fasc. I grado, parte attrice) è possibile evincere che per tutto l'anno 2013 sono proseguiti “innumerevoli contatti” con banche e società finanziarie, al fine di risolvere l'annoso problema dello smobilizzo dei crediti della società
ma senza risultati. All'interno di tale relazione si dà atto altresì che grazie all'intervento Parte_1
pagina 12 di 21 di un broker, la società è poi entrata in contatto con BNL e con la quale ha, da ultimo, CP_1 espresso parere favorevole all'operazione.
Pertanto, questa Corte non può che avallare la soluzione prospettata dal giudice di primo grado per cui
“non sussiste soluzione di continuità tra la gara andata deserta e il contratto concluso con
[...]
, il quale è quindi legittimo ai sensi del citato art. 57, d.lgs. n. 163/2006”, nonché del predetto CP_1 art. 63 d.lgs 50/2016; essendo, a tal fine, divenuta irrilevante la dedotta diversità, in termini soltanto numerici, fra l'oggetto dei contratti contenuto nell'avviso di gara e l'oggetto desunto dalle varie operazioni di cessione poi intercorse.
Peraltro, parte appellante ha mancato di dedurre l'interesse sotteso alla invocata declaratoria di nullità, avendo omesso di delineare il vantaggio che l'utilizzo della procedura ad evidenza pubblica gli avrebbe consentito di ottenere.
Del resto, come puntualmente dedotto dall'appellata, dalla richiamata relazione del direttore generale di si deduce che l'operazione con fu giustificata dalla sussistenza di plurimi Parte_1 CP_1 benefici riconosciuti dalla medesima e cioè: “1) Risoluzione delle problematiche Parte_1 immediate legate al circolante (disponibilità liquide); 2) Accesso, tramite BNL, a forme convenzionali di affidamento creditizio;
3) Risoluzione delle problematiche legate squisitamente agli indicatori di bilancio, con miglioramento del rating aziendale per il futuro accesso a forme di finanziamento standard da parte di altri eventuali istituti di credito;
4) Ottimizzazione dei rapporti con i fornitori e miglioramento del clima aziendale;
5) Abbattimento dei costi inerenti alle azioni giudiziarie.” (vd. pag.
6 della relazione richiamata).
Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo all'usura.
Sotto un primo profilo adduce che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, deve ritenersi che, qualora siano stati pattuiti interessi o altri vantaggi usurari, secondo i principi generali, il contratto è nullo ex art. 1418, comma 1, c.c., tenuto conto dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata.
Sotto altro profilo, l'appellante rappresenta che, pur mancando un interesse passivo nel caso dell'operazione bancaria di factoring pro-soluto, la verifica del superamento delle soglie usurarie va comunque effettuata secondo l'art. 644, comma 3, c.p., che rinvia all'art. 2 della l. 108/1996.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l'usurarietà derivante dalla pattuizione di condizioni economiche diverse dall'interesse passivo (altri vantaggi) non determina pagina 13 di 21 necessariamente l'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 644, comma 4, c.p. (c.d. usura soggettiva).
Chiede, pertanto, di voler ammettere CTU bancaria volta alla quantificazione del TEG applicato in contratto.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Anzitutto va detto che le contestazioni di parte appellante circa la nullità del contratto di factoring per violazione di norma imperativa (ossia l'art. 644 c.p. per presunta pattuizione usuraia di “altri vantaggi usurari”) sono del tutto generiche, non essendovi neanche alcun riferimento all'elemento soggettivo.
Ciò posto, è pacifico, oltre che documentato, che le parti abbiano concluso i tre contratti di cessione dei crediti, scaturenti dal rapporto di factoring, i quali prevedono il pagamento, da parte del factor, di una prima rata del credito pari al 74,4 % del valore nominale del credito, previo uno sconto dello 0,64 % rapportato al valore nominale dei crediti, “dedotto una tantum dal corrispettivo” (vd. documento di sintesi allegato ai contratti di factoring, doc. 4, fasc. I grado parte attrice), nonché il pagamento della seconda rata al momento dell'incasso del credito ceduto, con applicazione di una commissione denominata “pro soluto” pari allo 0,52% dell'ammontare nominale dei crediti, addebitata, tale commissione, al cedente alla data di pagamento della seconda rata e calcolata con riferimento ai mesi indicati nel documento di sintesi (rectius 48 mesi) ed a partire dalla data di pagamento della prima rata.
Ora, gli addendi considerati dall'appellante, ai fini del calcolo dell'usurarietà, sarebbero proprio lo sconto, tale commissione denominata “pro soluto”, gli oneri dell'attività intermediatizia ed 8 punti per il tasso di mora.
Orbene, oltre al fatto che, come già osservato dal primo giudice, il calcolo proposto dall'attrice nel proprio atto di citazione in primo grado è del tutto confuso, e non si rapporta in alcun modo al calcolo del TEGM così come indicato nella formula di cui al par. C3 lett. a), delle Istruzioni di banca d'Italia, va detto che, ancora prima, non può essere invocata, e dunque applicata, la disciplina concernente l'usura.
Difatti, le commissioni indicate nel calcolo (ossia la commissione pro-soluto e lo sconto pari allo
0,64%) sono costi non tanto causalmente riferibili all'anticipazione del denaro, ovvero ad un finanziamento, bensì, piuttosto, riferibili alla remunerazione del servizio generale che il factor svolge a favore del cedente;
in altri termini, costituiscono la remunerazione per l'attività di cessione e per il miglior espletamento della stessa, accedendo nominalmente alla cessione.
pagina 14 di 21 Difatti, dalla lettura del documento di sintesi relativo ai contratti di cessione dei crediti, emerge che il corrispettivo consta proprio dell'ammontare nominale dei crediti, al netto dello sconto, delle commissioni e delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
Ancora, la commissione pro soluto viene indicata esplicitamente come “la commissione per il servizio accessorio amministrativo di assunzione del rischio di solvenza del debitore, calcolata giornalmente su base mensile sull'Ammontare Nominale originario di ciascun credito non interamente cassato (e quindi non diminuendo la base di calcolo della commissione per effetto di eventuali incassi parziali del
Credito medio tempore ricevuti), nella misura percentuale e per i mesi indicati nel Documenti di
Sintesi…”.
Del resto, il contratto di factoring non ha ad oggetto un prestito di denaro, e la commissione decurtata dal factor costituisce il mero corrispettivo dell'attività dallo stesso prestata. Solo in caso di anticipazioni sui crediti ceduti - non ravvisabili nel caso di specie - al factor spettano anche gli interessi sulle somme anticipate e si configura un rapporto di finanziamento, in relazione al quale potrebbe porsi la questione dell'usurarietà degli interessi pattuiti.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante impugna il capo della sentenza relativo all'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto contrattuale.
Adduce, a tal proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, i contratti voluti dalle parti come perfezionativi della cessione (e dunque i contratti di factoring e le corrispondenti cessioni di credito) dovevano già contenere quanto meno i criteri di determinabilità, e che, tale requisito di determinabilità, non è soddisfatto dalla previsione contrattuale per cui tali elementi essenziali siano precisati in successivi atti esecutivi.
Inoltre, rappresenta l'appellante, occorre precisare che l'atto di ricognizione non ha funzione negoziale, ma di mera individuazione dei crediti ceduti, mentre le condizioni economiche che, secondo il primo giudice, integrerebbero il contratto sono contenute nel documento di sintesi il quale assolve ad una funzione “meramente informativa”; a parere dell'appellante, la firma apposta da al Parte_1 documento di sintesi deve, difatti, essere interpretata come ricevuta dell'informazione relativa alle condizioni contrattuali applicate in base al previgente contratto, e non – come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata - come atto negoziale avente valenza integrativa del contenuto del contratto medesimo.
pagina 15 di 21 Ancora, secondo l'appellante, ulteriore elemento di indeterminabilità dell'oggetto consiste nel fatto che il valore assoluto della commissione pro soluto, e dunque la misura del corrispettivo, dipende dalla discrezionale iniziativa del cessionario nell'attivarsi per riscuotere i crediti ceduti.
Infine, ribadisce la indeterminatezza del corrispettivo delle seconde rate poiché, a suo dire, e contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la data ultima di pagamento della seconda rata non è prevista per tutti i contratti.
Il motivo è infondato.
Difatti, le doglianze di parte appellante non sono idonee a scalfire la motivazione resa dal giudice di primo grado;
ed invero, all'art. 3 della Sezione relativa alla Proposta di acquisto pro soluto di crediti, riferibile ai tre contratti stipulati, è previsto il metodo di individuazione dei crediti futuri e cioè tramite invio da parte del cedente al cessionario di un elenco con i relativi crediti;
l'operazione è articolata in modo da permettere al cessionario di esaminare il portafoglio dei crediti presentati dal cedente indicando, qualora voglia perfezionare l'acquisto di tale portafogli, il relativo corrispettivo il quale deve essere, successivamente, accettato dal cedente;
il tutto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte di entrambe le parti, di apposito atto di ricognizione;
vieppiù, l'art. 4 immediatamente successivo prevede la possibilità, nell'interesse del cedente, di avvalersi di condizione risolutiva della cessione così da poter riottenere la titolarità e disponibilità dei crediti.
Appare del tutto evidente, pertanto, che tramite tale meccanismo operativo i contratti di factoring inizialmente conclusi, assimilabili a dei “contratti-quadro”, permettano poi l'individuazione, e necessitino di un accordo delle parti in tal senso, del corrispettivo dovuto per i crediti futuri, così da rendere l'oggetto del contratto determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il pagamento della commissione pro soluto non è rimesso alla discrezionalità del factor; difatti, nel documento di sintesi allegato ai contratti, e debitamente sottoscritto dalle parti, si legge che la commissione pro soluto ha una specifica durata massima e cioè di 48 mesi.
Tale commissione, per espressa previsione contrattuale, è pattuita per la concessione del servizio accessorio amministrativo di prestazione di garanzia di assunzione del rischio di solvenza del debitore, viene calcolata su base mensile sull'ammontare nominale originario di ciascun credito non interamente incassato nella misura percentuale e per i mesi indicati nel documento di sintesi (rispettivamente nella misura dello 0,52% dell'ammontare nominale dei crediti e per 48 mesi), a partire dalla data di pagina 16 di 21 pagamento della prima rata e viene addebitata al cedente alla data di pagamento della seconda rata oppure, se precedente, al momento dell'incasso totale.
Dette modalità di addebitamento della commissione trovano specifico riscontro nei singoli atti di ricognizione (vd. doc. 6, fasc. I grado, parte convenuta), anch'essi debitamente sottoscritti dalla laddove viene indicata sia la data della fattura che la data “ultima stimata di incasso”3, tra Parte_1
le quali intercorrono, difatti, 48 mesi.
Mediante il quarto motivo d'appello l'appellante censura la sentenza per non aver ravvisato l'inadempimento della convenuta al pagamento del corrispettivo, argomentando che erroneamente il
Tribunale non ha ravvisato la gravità dell'inadempimento posto in essere dalla convenuta, la quale ha
“per anni occultato di dovere ed omesso di pagare oltre mezzo milione di euro di spettanza della
(pag. 29 dell'atto di citazione in appello). Parte_1
Del pari, il primo giudice avrebbe impropriamente omesso di esaminare la domanda di esatto adempimento per la quale avrebbe dovuto essere condannata al pagamento dei CP_1 corrispettivi contrattuali (prime rate e seconde rate) delle cessioni di credito di cui non aveva provato il pagamento.
Il motivo è infondato.
Difatti, va premesso che chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (Cass. ordinanza n. 6618/2018; Cass. ordinanza n. 21927/2017; Cass.
23759/2016).
Ed invero, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante ha mancato di delineare in termini sufficientemente specifici l'inadempimento della convenuta. CP_1
Difatti, ha genericamente dedotto, con l'atto di citazione in I grado, che non avrebbe CP_1 adempiuto all'obbligo di pagamento del corrispettivo poiché la “Prima Rata” del Corrispettivo, pari al
74,40% dell'Ammontare Nominale del Credito “risulta pagata solamente in parte”, e cioè solo per i crediti già esistenti al momento di ciascuna cessione, mentre nulla è stato pagato per i crediti “futuri” 3 Trattasi proprio del termine ultimo del pagamento della seconda rata, così come previsto nella proposta di acquisto pro soluto dei crediti sottoscritta dall'appellante. pagina 17 di 21 anch'essi ceduti;
la “Seconda Rata” del Corrispettivo non è stata in alcun modo pagata “per la quasi totalità dei crediti ceduti.”.
Parte appellante ha dunque dedotto l'inadempimento altrui in termini del tutto generici, mancando finanche di delineare il quantum risarcibile, posto che il totale da pagare a titolo di corrispettivo quantificato in € 19.309.885,87 (dal quale poi l'appellante sottrae la percentuale relativa allo sconto nonché i pagamenti pervenuti in corso di causa pari ad € 513.588,77 pervenendo alla richiesta di €
18.672.713,83 oltre interessi) è stato allegato da nella propria comparsa di costituzione CP_1
e risposta in primo grado.
Viceversa, la banca convenuta, a riprova dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi, per un totale di €
17.563.076,47, ha prodotto, sub doc. 9, un riepilogo contabile di tutte le cessioni, che riporta tra l'altro gli importi e le date di erogazione della prima e della seconda rata, riferite a ciascuna operazione di cessione, nonché gli estratti conto inviati ad durante l'esecuzione del rapporto (vd. doc. Parte_1
10, fasc. I grado, parte convenuta), e tutte le lettere contabili di accredito delle prime e seconde rate, il cui contenuto trova preciso riscontro nelle evidenze contabili di cui agli estratti conto allegati.
Peraltro, tali lettere contabili (vd. docc 35-88) sono state propriamente prodotte in sede di terza memoria istruttoria da quali “prova contraria” a seguito della richiesta istruttoria attorea CP_1 ex art. 210 cpc di produzione delle “contabili dei pagamenti effettuati” (pag. 4 della II memoria istruttoria, ) e dunque possono, validamente, trovare accesso al giudizio. Parte_1
Attraverso i motivi di appello quinto e sesto – i quali possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione – l'appellante impugna la sentenza per non aver ravvisato l'inadempimento della banca cessionaria al presunto obbligo di rendicontazione e di diligente gestione dei crediti.
In particolare, sotto un primo profilo, l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado erroneamente non ha ravvisato l'inadempimento della convenuta al proprio obbligo di diligente gestione dei crediti, poiché la gestione dei crediti ceduti, incidendo sull'ammontare del corrispettivo dovuto dal factor a fronte delle cessioni di credito, costituisce un'attività che il cessionario è contrattualmente obbligato a svolgere, anche nell'interesse del cedente, con diligenza professionale, in modo da ridurre al minimo i tempi di riscossione.
In particolare, argomenta l'inerzia del factor si traduce in un pregiudizio per la cedente;
Parte_1 nel dettaglio, tale pregiudizio consiste nella convenuta maturazione, per ciascun mese di mancato/ritardato incasso, della “commissione pro soluto mensile” da sottrarre all'ammontare dei crediti ceduti per la determinazione del corrispettivo della cessione spettante al cessionario.
pagina 18 di 21 Rappresenta dunque che “in considerazione della natura giuridica dei debitori ceduti (Comuni), può ragionevolmente presumersi che, in assenza dell'inadempimento del factor, i crediti ceduti sarebbero stati incassati mediamente entro tre mesi dalla scadenza, sicché il danno potrà essere quantificato in misura corrispondente alla commissione pro soluto maturata (ove si ritenga fornita da CP_1 la prova della relativa maturazione), per ciascun credito, per più di tre mensilità. Quindi, al netto dei tre mesi di commissione pro soluto, avrebbe dovuto ricevere 4,6MLN di seconde rate, ed Parte_1 invece ha incassato solo 475.254,47 euro, pagati con almeno quattro anni di ritardo, in corso di causa, il 14.9.2022 (all. 24). Il danno è, quindi, di almeno 4MLN di euro.” (vd. pag. 32 dell'atto di citazione in appello).
Infine, argomenta che l'inadempimento era tanto grave da imporre l'accoglimento della domanda di risoluzione formulata dall'attrice.
Sotto un secondo profilo, l'appellante rappresenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto l'obbligo di rendiconto gravante sulla banca convenuta.
Tale obbligo, continua l'appellante, si sostanzia altresì in un corollario del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 c.c.
A parere della Corte i motivi sono infondati.
Difatti, come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado, non vi è alcun obbligo scaturente da contratto di rendicontazione e di gestione del credito gravante sul factor.
Con particolare riferimento all'obbligo di diligente gestione del credito invocato dall'appellante, in assenza di apposita previsione contrattuale, va detto che lo stesso non può imporsi alla cessionaria per il sol fatto che l'importo della seconda rata – seppure determinato nel massimo per le ragioni anzidette
– avrebbe potuto variare in base ad eventuali pagamenti effettuati dai debitori prima della decorrenza dell'ultima data stimata di incasso.
Quanto all'obbligo di rendicontazione, l'appellante invoca l'art. 11, secondo comma delle Condizioni
Generali del contratto, sub. Doc. 14, che, a suo dire, comproverebbe la sussistenza di un obbligo di rendicontazione.
Ebbene, il comma di tale articolo, rubricato “Comunicazioni periodiche” espressamente recita: “La
Banca, secondo le modalità indicate nella Proposta di Apertura, fornisce al Cedente, alla scadenza del
Contratto e almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Fermo restando l'invio del rendiconto annuale, il Cedente prende espressamente atto e
pagina 19 di 21 conferma che se le condizioni economiche indicate nel Documento di Sintesi non subiscono variazioni,
l'invio periodico del Documento di Sintesi non verrà effettuato, fermo restando il diritto del Cedente di ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente dal Cessionario copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, anche a mezzo posta elettronica.”
Ciò detto, preliminarmente si rileva che tale comma appare inserito soltanto nelle condizioni generali relative al contratto di factoring del 2016 e non in relazione ai precedenti due contratti del 2014.
Inoltre, come correttamente precisato dalla banca appellata, il caso di specie vede coinvolta una cessione pacificamente pro soluto;
la è pertanto divenuta titolare dei crediti ceduti, non ha alcun CP_1 diritto di rivalsa nei confronti del cedente in caso di mancato pagamento dei vari debitori e tanto basta a ritenere che non vi sia alcun obbligo di rendicontazione, né di gestione dei crediti.
Vieppiù, la banca ha comunque documentato l'avvenuto invio degli estratti conto in costanza di rapporto (vd. docc. 10, 33 e 34 fasc. I grado, ed ha altresì fornito le informazioni ed i CP_1 dati in merito alle compensazioni tra le partite dare/avere tra le parti (vd. doc. 11, fasc. I grado,
[...]
Si tratta di comunicazioni periodiche comprensive di ben quattro prospetti: prospetto analitico CP_1 corrispettivo;
prospetto analitico crediti non perfezionati;
prospetto analitico fatture Crediti oggetto di rifiuto di cessione;
prospetto analitico fatture crediti incassati dal cedente post cessione).
Del resto, l'obbligo di rendiconto - comunque sia insussistente nel caso di specie - si esplica proprio attraverso l'invio periodico degli estratti conto (Cass. n. 1584/2016, in materia bancaria con riferimento ad un rapporto di c/c).
Conclusivamente, l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché
l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1628/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 1° Controparte_1 marzo 2023, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
pagina 20 di 21 b) condanna a rifondere, in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 18.511,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mente del quale: “1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata;
…” 2 A mente del quale:
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;…”