Articolo 12 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 agosto 1974
Art. 12. Iscrizione nell'albo

Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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