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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1062 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...](Gr) in Parte_1
Via Luigi Settembrini, 46, codice fiscale , elettivamente C.F._1
domiciliata in Roma in Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rapp.to e difeso come da delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11/12/2024 ha chiesto Parte_1
che questo volesse accertare il suo diritto alla percezione degli CP_2
arretrati dell'assegno sociale cat. AS n. 078-700604133179, come riconosciuto dalla comunicazione di riliquidazione del 26/3/2024 e quindi condannare l' al pagamento degli arretrati del detto assegno sociale. CP_1
A tal fine ha rappresentato
- che con Comunicazione di riliquidazione del 26/3/2024 l' comunicava alla ricorrente un credito in suo favore di € 3.368,24 relativa all'assegno sociale n. 078-700604133179 (Doc. 1);
- che nonostante tale comunicazione l' non provvedeva a pagare gli CP_1
arretrati dallo stesso quantificati e comunicati (Doc. 2);
- che pertanto la ricorrente sollecitava il pagamento di quanto dovutole in data 22/7/2024 (doc. 3);
- che l' rispondeva alla ricorrente assicurando un pronto pagamento CP_1
degli arretrati dovuti, in data 23/7/2024 (doc. 3);
Pag. 2 di 4 - che nonostante tale ultima comunicazione e non ricevendo l'erogazione del dovuto, la ricorrente sollecitava nuovamente l' in data 10/9/2024 (doc.
3);
- che la ricorrente possiede tutti i requisiti di Legge previsti dalla Legge
335/1995 per la percezione dell'assegno sociale, come provato dalla circostanza che la ricorrente percepisce regolarmente e mensilmente l'assegno sociale cat
As n. 078-700604133179.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente che la sede di Civitavecchia CP_1
ha provveduto al pagamento del dovuto.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto integrale pagamento, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che il pagamento è stato effettuato e comunicato alla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo in base ai CP_1
parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto l' avrebbe potuto agire più tempestivamente prima dell'iscrizione a CP_1
ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del Tribunale.
Pag. 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Mancusi Sergio CP_1
Massimo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 650 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1062 del Ruolo
Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...](Gr) in Parte_1
Via Luigi Settembrini, 46, codice fiscale , elettivamente C.F._1
domiciliata in Roma in Viale Giulio Cesare, 95, presso e nello studio legale dell'avvocato Sergio Massimo Mancusi, dal quale è rapp.to e difeso come da delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
CONVENUTO
OGGETTO: assegno sociale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: "Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese”.
Convenuto: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11/12/2024 ha chiesto Parte_1
che questo volesse accertare il suo diritto alla percezione degli CP_2
arretrati dell'assegno sociale cat. AS n. 078-700604133179, come riconosciuto dalla comunicazione di riliquidazione del 26/3/2024 e quindi condannare l' al pagamento degli arretrati del detto assegno sociale. CP_1
A tal fine ha rappresentato
- che con Comunicazione di riliquidazione del 26/3/2024 l' comunicava alla ricorrente un credito in suo favore di € 3.368,24 relativa all'assegno sociale n. 078-700604133179 (Doc. 1);
- che nonostante tale comunicazione l' non provvedeva a pagare gli CP_1
arretrati dallo stesso quantificati e comunicati (Doc. 2);
- che pertanto la ricorrente sollecitava il pagamento di quanto dovutole in data 22/7/2024 (doc. 3);
- che l' rispondeva alla ricorrente assicurando un pronto pagamento CP_1
degli arretrati dovuti, in data 23/7/2024 (doc. 3);
Pag. 2 di 4 - che nonostante tale ultima comunicazione e non ricevendo l'erogazione del dovuto, la ricorrente sollecitava nuovamente l' in data 10/9/2024 (doc.
3);
- che la ricorrente possiede tutti i requisiti di Legge previsti dalla Legge
335/1995 per la percezione dell'assegno sociale, come provato dalla circostanza che la ricorrente percepisce regolarmente e mensilmente l'assegno sociale cat
As n. 078-700604133179.
L' nella memoria difensiva ha fatto presente che la sede di Civitavecchia CP_1
ha provveduto al pagamento del dovuto.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto integrale pagamento, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese, tenuto conto da un lato del comportamento della convenuta, che ha inteso riconoscere le ragioni del ricorrente, e, dall'altro, che il pagamento è stato effettuato e comunicato alla ricorrente in data successiva al deposito del ricorso, le spese di lite devono essere poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo in base ai CP_1
parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto l' avrebbe potuto agire più tempestivamente prima dell'iscrizione a CP_1
ruolo. Purtuttavia a tali fini deve tenersi in conto, in senso favorevole alla convenuta, della circostanza che la comunicazione è avvenuta nel primo atto di costituzione evitando ogni ulteriore attività da parte del Tribunale.
Pag. 3 di 4 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'Avv. Mancusi Sergio CP_1
Massimo, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 650 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 28/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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