Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18038/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18038/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINI MARCO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro in rappresentanza di (C.F. Controparte_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. BORCHI FABRIZIO P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., del 25.3.25, ovverosia:
- Parte attrice, riportandosi agli atti ed alla nota spese depositata;
- Parte convenuta, dichiarando che la propria assistita < liquidazione delle spese, osservando che nell'avversa nota spese ...è indicata anche la voce relativa alla fase decisoria che appare non dovuta nel caso in esame>>.
.
pagina 1 di 4
1. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione in Parte_1 opposizione, al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: <<...accertare e CP_2 dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa monitoria fatta valere dalla ricorrente e dichiarare di conseguenza invalido, nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n.3956/2024 emesso dal Tribunale di NA nell'ambito del procedimento RG n.14737/2024, con condanna di al pagamento delle spese e compensi di lite;
- condannare CP_2 [...] ai sensi dell'art. 96 cpc comma 1, ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 96 comma 3 CP_2 cpc per i motivi esposti in narrativa>>.
2. In particolare, parte opponente eccepisce l'insussistenza del credito per effetto di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e Accordo con i creditori ai sensi della l.
3/2012. Segnatamente impugna e contesta il predetto decreto ingiuntivo n.3956/2024 poiché il debito in esso riportato sarebbe da considerarsi estinto <<...sulla scorta di quanto segue. a) La
SI.ra depositava in data 02.07.2019 proposta di accordo per la composizione della Pt_1 crisi da sovraindebitamento ex art. 7 ss. L 3/2012 (doc. 3), nel cui ambito era compreso altresì il debito verso la Società di € 80.000,00 oltre interessi, quale cessionaria di CP_2 CP_3
del contrao di mutuo chirografario di cui al doc. 5 avversario (v. pag. 10 del doc.3). b) Con
[...] decreto del 16.07.2019 l'Ill.mo Giudice Delegato fissava udienza al 16.10.2019, disponendo la comunicazione ai creditori, fra i quali era compresa (come da rendiconto della CP_2 gestione elaborato dal Gestore della Crisi, Dott.ssa doc. 4). c) In data 25.10.2019 la Per_1
Dott.ssa inviava ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento Per_1 della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 L. 3/2012. d) L'Accordo presentato dall'Ing. è stato raggiunto con l'88,14% dei consensi (doc. 4). e) In data 28.11.2019 il Giudice Pt_1 Delegato omologava l'Accordo con i creditori proposto da (doc. 5), Parte_1 confermando la nomina della Dott.ssa quale Liquidatrice. f) In data 01.12.2022 la Per_1
Dott.ssa notificava via pec a tutti creditori il Riparto Finale della procedura, Per_1 depositato in Cancelleria in data 21.11.2022 (docc.
6-6bis), chiedendo l'invio di eventuali modifiche entro e non oltre il 10 dicembre 2022. Nulla veniva obiettato da g) In CP_2 data 16.12.2022 il Giudice Delegato autorizzava il pagamento ai creditori per complessivi € 118.122,99 (doc. 7), come da progetto di Riparto Finale depositato. h) Sulla scorta di tale progeo di Riparto Finale, la Dott.ssa liquidava in favore di la somma Per_1 CP_2 dovuta (doc.
8-8bis). i) In data 12.01.2023 il Giudice Delegato disponeva la chiusura della procedura, con provvedimento (doc. 9) notificato a tutti creditori in data 25.01.2023 (doc. 10).
La dinamica dei fatti sopra descritti a evidenzia in modo inequivoco come il debito derivante dal contratto di mutuo chirografario oggetto del decreto ingiun9vo qui impugnato debba ritenersi soddisfatto per la parte pagata dal Liquidatore, Dott.ssa ed estinto per la Per_1 parte rimanente. Si ricorda, infatti, che gli effetti dell'omologazione dell'accordo e della sua esecuzione, come avvenuto nel caso di specie, sono costituiti dall'esdebitazione del debitore sovraindebitato, ossia la SI.ra nei confronti di tutti i creditori per titolo o causa Pt_1 anteriore al deposito della proposta ex artt. 7 e 8 della l. 3/2012, con ottenimento per l'esdebitato del beneficio di essere liberato da eventuali debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non soddisfatti o soddisfatti in parte, come avvenuto nel caso di specie rispetto alla società Sulla scorta di quanto sopra dunque si chiede la revoca del CP_2 decreto ingiuntivo n.3956/2024 emesso dal Tribunale di NA per l'insussistenza del credito e comunque del diritto di di farlo valere nei confronti dell'ingiunta, conseguente CP_2 condanna al rimborso delle spese di lite e processuali>>. Chiede pertanto la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cpc pagina 2 di 4 3. si è costituita al solo fine di rinunciare alla domanda ed al decreto ingiuntivo CP_2 difendendosi e concludendo come segue: <<...la circostanza come sopra eccepita dall'opponente è risultata assolutamente veritiera, per cui l'esponente riconosce di non vantare alcun credito nei confronti della SI.ra ...la rinuncia al decreto e ad ogni Parte_1 pretesa – effettuata in questa sede, come meglio specificato in appresso – con correlativa liquidazione delle spese in favore dell'opponente, nella misura che il G.I. riterrà di liquidare, appaiono sufficienti ad escludere la sussistenza di un interesse di controparte alla prosecuzione del giudizio (e quindi, la necessità di un'accettazione ex art. 306 primo comma c.p.c.);
...l'interesse di controparte alla prosecuzione del giudizio non sussiste neppure in relazione alla richiesta - formulata nell'atto di opposizione - di emissione di condanna ex art. 96 c.p.c., giacchè il mancato riscontro di controparte alla raccomandata di diffida prodotta sub 13 esclude la sussistenza del dolo (o della colpa grave) in capo all'esponente; DICHIARA di costituirsi nel presente giudizio al solo fine di rinunciare, come rinuncia, al decreto ingiuntivo n. 3956/24 ed alla domanda formulata nel ricorso monitorio, e chiede che il G.I. voglia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., revocare il decreto ingiuntivo n. 3956/24 e dichiarare l'estinzione del presente giudizio, previa liquidazione delle spese in favore dell'opponente...>>
4. Con note autorizzate, parte opponente ha rappresentato, eccepito e richiesto quanto segue:
<<...Preso atto della difesa di che, avendo ammesso l'insussistenza del credito nei CP_2 confronti della SI.ra ha rinunciato alla relativa domanda e chiesto la revoca del Pt_1 decreto ingiuntivo n.3956/2024 emesso dal Tribunale di NA e qui opposto, si osserva quanto segue. - Innanzitutto si contesta il tentativo di di esonerarsi dalla CP_2 responsabilità di aver provocato l'instaurazione del presente giudizio. E' infatti evidente che lo scopo di fosse quello di ottenere dalla SI.ra un ulteriore pagamento, in aggiunta CP_2 Pt_2 a quanto già avuto in forza dell'Accordo con i creditori eseguito, probabilmente nella convinzione che la SI.ra non essendo una giurista, avrebbe potuto non rendersi Pt_1 conto di essere definitivamente e completamente libera dai propri debi0 o di non ricordarsi se avesse o meno partecipato alla procedura attivata. Si è trattato, in ogni caso, di un CP_2 comportamento poco chiaro e censurabile. Quanto alla raccomandata del 27.02.2024, si precisa che la SI.ra non ha risposto perché era convinta di avere (come Pt_1 effettivamente ha) chiuso ogni posizione debitoria oggetto dell'Accordo con i creditori e che pertanto fosse superfluo rispondere. A ciò si aggiunga che, dare esecuzione a tale Accordo è stato estremamente dispendioso e faticoso, oltre che drammatico sul piano emotivo considerato che si trattava di debiti contratti dal defunto marito;
esperienza che la SI.ra è stata Pt_1 comunque costretta a rivivere a seguito del ricevimento del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio. Da ultimo, si precisa che è una società che si occupa di recupero crediti e CP_2 che, pertanto, è tenuta, secondo ordinaria diligenza, a verificare se il credito per il cui recupero si attiva sussista oppure no e soprattutto a comportarsi secondo buona fede e diligenza qualificata;
al contrario, la SI.ra non è tenuta a rispondere ad una Pt_1 raccomandata relativa ad un credito estinto. Appaiono pertanto sussistenti i presupposti per una condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96, 1° o 3° comma cpc. - Fermo quanto sopra, non possono essere condivise le modalità di definizione del giudizio proposte da Si CP_2 ritiene, infatti, che la revoca del decreto ingiuntivo opposto non sia compatibile con un abbandono del giudizio ai sensi dell'art. 306 cpc, essendo necessario uno specifico provvedimento dell'Ill.mo Giudice. Invero, in caso di abbandono del giudizio ex art. 306 cpc, il decreto ingiuntivo impugnato diverrebbe definitivo e utilizzabile, per quanto in modo fraudolento, in un eventuale processo esecutivo.
Considerato che
ha già dimostrato poca CP_2 correttezza, avendo attivato un procedimento di ingiunzione illegittimamente per un credito estinto, si ritiene indispensabile una formale revoca del decreto ingiuntivo n.3956/2024, che pertanto si chiede, assieme alla liquidazione delle spese legali e processuali in favore della pagina 3 di 4 SI.ra In tale ottica, si deposita la nota relativa all'onorario liquidabile alla scrivente Pt_1 difesa ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., considerato il valore del decreto ingiuntivo di € 80.000,00; in considerazione del fatto che ha ammesso l'insussistenza del credito, è stato CP_2 tolto il compenso per la fase istruttoria, non più necessaria. Infine, con riferimento alle spese vive, che si ricorda sono state di € 379,50 per c.u. ed € 27 per marca forfettaria, si chiede che sia altresì condannata al pagamento delle spese di registrazione del provvedimento CP_2 dell'Ill.mo Giudice e del decreto ingiuntivo. ...Si insiste per l'accoglimento delle già precisate conclusioni, con condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 all'integrale rifusione delle spese processuali e di lite, oltre 15% spese generali 4% cpa e imposta di bollo, e oltre spese di registrazione come sopra indicate. >>.
5. Alla luce delle superiori ammissioni dell'opposta e delle superiori condivisibili considerazioni, difese e richieste dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
6. Le spese di lite, vista la mancata accettazione della rinuncia alla domanda ed al decreto ingiuntivo, comunque avvenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri delle tre fasi relative a cause di valore da € 52.001 a € 260.000, e della nota spese depositata da parte attrice al doc.11 (che contiene, condivisibilmente, visto lo svolgimento del processo, liquidazione delle prime due fasi e della quarta).
7. Vista la tempestiva adesione alle difese avversarie, le rappresentate ragioni e la superiore rinuncia, tenuto conto della condanna alle spese di lite di cui al punto che precede, l'odierno giudicante ritiene che non sussistano i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c..
8. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3956/2024 emesso dal
Tribunale di NA
NN , in persona del l.r.p.t., in rappresentanza di Controparte_1 CP_2
[...
in persona del l.r.p.t., a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per Parte_1 spese, € 8.433,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % ex DM 55/14 ss.mm., per spese generali.
NA, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4