TRIB
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3310/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3310/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente a [...], rappresentato e difeso, giusta delega telematica allegata al ricorso dall'Avv. Samantha Viganò (C.F. presso C.F._2 il cui studio sito in Seregno (MB) Via Torricelli 112 elegge domicilio, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC: (doc.1), Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Seveso (MB), Via Gioberti n.7/A, rappresentata e difesa come da procura in calce alla costituzione (All. A) dall'Avv. Matteo Preda (C.F. del Foro di Milano, che dichiara di voler C.F._4 ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 68/2005, come Email_2 modificato dal D.L. 98/2011, comunicato al proprio ordine nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Largo V Alpini n.1.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 per Controparte_1
Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori e in data 09.04.2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Controparte_1 Controparte_2 Comune di TE all'anno 2005 numero 8 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Confermare l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori prevedendo il _1 Per_2 collocamento prevalente degli stessi presso il padre;
3) Revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Seveso (MB) Via V. Gioberti 7/A, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, in favore della signora disponendone CP_2 l'assegnazione con quanto l'arreda e correda in favore del signor che l'abiterà insieme ai figli CP_1 minori e . I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale _1 Per_2 impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei figli minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi. Per le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con uno o con l'altro genitore. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi e in generale ad ogni evento, anche religioso, che veda protagonista e , indipendentemente dai giorni e dai weekend di spettanza. I figli _1 Per_2 potranno continuare a frequentare i parenti dei rispettivi genitori;
4) Disporre, per quanto relativo ai tempi di frequentazione del genitore non collocatario, SI.ra
, come segue: Controparte_2
- Fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera ore 20.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30;
- “ponti” secondo i weekend di competenza;
- tre settimane durante le vacanze estive in forma esclusiva (lo stesso varrà per il padre), in periodo da concordarsi previamente tra le Parti entro la fine del mese di maggio, con la precisazione che il diritto di frequentazione di ciascun genitore durante il periodo di vacanza estiva in forma esclusiva resterà sospeso solo durante il predetto periodo, in concomitanza con il periodo in cui i figli saranno in vacanza con l 'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- durante le vacanze Pasquali, con suddivisione a metà del relativo periodo;
5) Dare atto che il signor provvederà al pagamento della rata mensile del mutuo gravante CP_1 sulla casa familiare in ragione del 100% e che la quota di mutuo di competenza della signora corrisposta dal signor verrà decurtata, nel momento in cui l'immobile verrà CP_2 CP_1 alienato a terzi, dalla quota del ricavato della vendita spettante alla stessa;
6) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli e nei _1 Per_2 periodi in cui i figli staranno con ciascuno dei genitori;
7) Disporre che i genitori concorrano, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida concernenti le spese per i figli condivise dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
8) Disporre che l'assegno unico universale per i figli minori venga suddiviso al 50% tra le Parti;
pagina 2 di 9 9) Disporre che i figli minori vengano posti fiscalmente a carico delle Parti in ragione del 50% ciascuno. I genitori si forniranno vicendevolmente qualsiasi documento inerente e che _1 Per_2 sia necessario ai fini fiscali, relativo alla scuola o alla salute (es. referti medici) o alle attività dei figli che l'altra parte richieda di consultare e rispetto al quale non possa ottenere autonomamente copia. Ugualmente ciascun genitore consegnerà i documenti di identità e i codici fiscali di e _1 Per_2 all'altra in caso di necessità;
10) Dare atto che i signori e sono economicamente autosufficienti e Controparte_1 Controparte_2 che non hanno diritto a pretendere nulla l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata ipotesi in cui non venisse collocato prevalentemente presso il padre: Per_2
1) Disporre che possa frequentare, come già attualmente accade, in forma paritetica, ciascun Per_2 genitore;
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Seveso (MB) Via V. Gioberti 7/A, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, con quanto l'arreda e correda alla signora CP_2 che l'abiterà insieme al figlio minore;
Per_2
3) Dare atto che i signori e continueranno a corrispondere la rata mensile del CP_1 CP_2 mutuo gravante sulla casa familiare in ragione del 50% ciascuno;
4) Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di e di nei periodi Per_2 _1 in cui i minori saranno con loro;
5) Ferme le altre conclusioni formulate in via principale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese di lite e compensi legali, oltre accessori di legge e spese anticipate.
per Controparte_2
Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i SInori
e in data 9/4/2005, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Controparte_1 Controparte_2 Comune di TE all'anno 2005 numero 8 parte II serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Disporre il regime di affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con _1 Per_2 collocamento del primo presso il padre in via prevalente, e con collocamento del secondo presso la madre in via prevalente;
3) Confermare l'assegnazione della casa famigliare sita in Seveso (MB), Via V. Gioberti n.7/A, in comproprietà al 50% tra i coniugi, in favore della SI.ra con quanto l'arreda e correda, che CP_2 l'abiterà insieme al figlio minore . I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_2 genitoriale, impegnandosi ad assumere, a maggior tutela e nel preminente interesse di e _1
, tutte le questioni inerenti all'istruzione, alla salute e all'educazione dei ragazzi. Per gli aspetti Per_2 rientranti nell'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, nel tempo in cui i figli saranno con l'uno o l'altro genitore. I minori potranno continuare a frequentare la parentela dell'altro genitore;
4) Disporre, per quanto riguarda il SI. , genitore non collocatario, i seguenti tempi di Controparte_1 frequentazione: pagina 3 di 9 - Alternanza dei fine settimana a partire dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo la cena, oltre a due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30 (salvo diverso accordo per il pernottamento dal padre);
- I “Ponti” secondo i weekend di competenza;
- I figli minori trascorreranno le vacanze estive separatamente con ciascun genitore per un periodo di tre settimane in forma esclusiva, da concordarsi in anticipo tra le Parti entro la fine del mese di maggio;
- I genitori terranno rispettivamente i figli una settimana ciascuno per le vacanze natalizie (23-30 dicembre oppure 31-6 gennaio), ad anni alterni;
identico regime per le vacanze Pasquali durante le quali i ragazzi trascorreranno con ciascuno dei genitori metà del periodo festivo;
5) Confermare l'attuale modalità di pagamento della rata mensile del mutuo gravante sulla casa coniugale, con versamento della rata da parte del SI. a cui è intestato e bonifico della SI.ra CP_1 al SI. per la quota del 50%, entro il giorno 10 del mese, come sempre avvenuto in CP_2 CP_1 questi anni;
6) Disporre che i SIg.ri e provvedano al mantenimento diretto dei figli e CP_1 CP_2 _1
durante i periodi che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori;
Per_2
7) Disporre che i genitori concorrano al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli nella misura del 60% per il SI. e del 40% per la SI.ra stante l'oggettiva CP_1 CP_2 disparità reddituale, in applicazione delle Linee Guida concernenti le spese per i figli dettate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza, qui integralmente richiamate e trascritte;
8) Disporre che l'assegno unico universale per i figli minori sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50%;
9) Disporre che i figli minori siano posti fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Le Parti si impegnano a consegnarsi reciprocamente tutti i documenti relativi a e _1
per la parte fiscale, e si impegnano altresì a collaborare per consegnare all'altro genitore quei Per_2 documenti che non siano reperibili in via autonoma e che servano in caso di necessità; Pers 10)Disporre che il cane labrador chocolate intestato formalmente al SI. , ma sempre CP_1 vissuto nella casa coniugale, sia assegnato alla SI.ra in via definitiva. Controparte_2
11)Dare atto che i SIg.ri e sono economicamente autosufficienti, Controparte_2 Controparte_1 che non hanno diritto a pretendere nulla l'una dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento. IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui il minore non sia collocato in forma prevalente presso Persona_4 la madre e che la casa coniugale sia assegnata al SI. : Controparte_1
1) Disporre che frequenti ciascun genitore in via paritetica;
Per_2
2) Stabilire che il SI. liquidi la quota del 50% dell'immobile sito in Seveso, Via Controparte_1
Gioberti n.7/A, entro sei mesi dalla valutazione del bene effettuata dal perito che l'Ill.mo Magistrato
Vorrà appositamente nominare, prevedendo sin d'ora una penale per ogni giorno di eventuale ritardo nella liquidazione;
3) Concedere congruo termine alla SI.ra per organizzare l'uscita dalla casa coniugale e CP_2 reperire una locazione non distante dall'abitazione di e , consentendo alla stessa di _1 Per_2 portar via dall'immobile di Via Gioberti n.7/A a Seveso tutto ciò che appartiene alla convenuta a titolo personale e/o che possiedono enorme valore affettivo (es. la dote matrimoniale – lenzuola, piumini, asciugamani -, alcune stoviglie, il set di piatti della nonna, etc.), con piena disponibilità di redigere e concordare elenco con il coniuge;
Disporre il regime di affido condiviso dei figli minori e _1
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
Per_2 pagina 4 di 9 4) Si ritengono ivi trascritti gli altri punti esposti in via principale.
IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi in cui l'immobile sito a Seveso (MB), Via Gioberti n.7/A sia assegnato al SI.
, disporre la stima del valore della casa coniugale mediante la nomina di apposito Controparte_1 perito al fine di determinare l'importo che il ricorrente dovrà liquidare alla convenuta. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare ed indicare testi con le memorie ex art. 473 bis c.p.c.
IN OGNI CASO
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 2.3.2021.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Le parti chiedono l'affidamento condiviso dei figli minori nato a [...], il _1
05.04.2007 e , nato a [...], il [...] e il Collegio provvede in Per_2 conformità.
Relativamente al collocamento dei figli, si è già trasferito a vivere da padre. _1
è stato sentito dal giudice delegato all'udienza del 6.11.2024 e ha dichiarato: Per_2
“Frequento la III media presso la scuola Traversi di Meda, l'anno prossimo intendo fare il liceo scientifico sportivo, io gioco a basket. Devo scegliere tra il S. Elia di Cantù e quello di
Carate Brianza. pagina 5 di 9 Adesso sto il lunedì sto con la mamma, il martedì e giovedì dormo dal papà e poi a weekend alternati con uno e l'altro. Vorrei stare di più con il papà, per esempio il martedì, mercoledì e giovedì con il papà, poi a we alterni e il lunedì con la mamma. Sarei più comodo in questo modo.”
In considerazione del fatto che ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo con Per_2 il padre, rimanendo da lui a weekend alterni nonché dal martedì al giovedì durante la settimana, va disposto il collocamento prevalente presso il padre.
Le facoltà di visita sono previste nel dispositivo. III. Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il collocamento prevalente di entrambi i figli presso il padre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Per costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Tribunale a favore di uno dei coniugi solo in presenza di prole minore di età ovvero di prole maggiore di età, convivente con il richiedente e non economicamente indipendente, in quanto trattasi di misura volta a garantire una forma di protezione alla prole rispetto alla conservazione con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare (cfr. Cass. civ. sez. I ord. n. 3015 del 7 febbraio 2018 e n.
25604 del 12 ottobre 2018). L'art. 337 sexies comma 1° cod. civ, la cui formulazione richiama il precedente art. 155 quater cod. civ., indica quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale l'interesse della prole, volendosi tutelare l'interesse dei figli (dopo la crisi matrimoniale) a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in funzione del mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate
(vedi Cass. n. 25604/2018; conf. Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011).
Va assegnato un congruo termine alla madre per il rilascio della casa coniugale, con facoltà di asportare i propri effetti personali.
IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Le parti sono d'accordo per il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore dei figli nei periodi in cui li tengono.
La resistente chiede di poter contribuire al 40% delle spese straordinarie per i figli.
Il ricorrente ha dichiarato un reddito netto di euro 3.007 mensili nel 2022 ricavato suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari risultanti dal
730/2023.
E' disponibile a pagare per intero la rata di mutuo se rimane nella casa coniugale con mantenimento diretto dei figli collocati presso di lui e assegno unico al 50% e assegnazione della casa a lui. In realtà il contratto di mutuo è a lui intestato e, pertanto, è obbligato al pagamento per intero della rata di mutuo. pagina 6 di 9 Il Collegio nulla dispone sul punto, essendo regolamentato dal contratto di mutuo.
Detratta la rata mensile di mutuo, di euro 533,40 mensili nonché euro 500 per vitto, abbigliamento, utenze e spese condominiali, avrebbe un residuo di euro 1.967.
La resistente ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 1.753 nel 2023 calcolato con le medesime modalità di cui sopra.
Sta trattando il subentro nel contratto di affitto del marito con un canone di circa euro 550 mensili, scad. 30.6.2026, con rivalutazione annuale, ma non è ancora stata formalizzata la richiesta delle proprietà, che potrebbe chiederle un canone superiore.
Se sostenesse il medesimo canone del marito, detratti euro 500 mensili per utenze, spese condominiali, vitto e abbigliamento avrebbe un residuo di euro 700 mensili.
Pertanto, tenuto conto della disparità reddituale, le spese straordinarie per i figli dovranno essere suddivise come da dispositivo, con applicazione del protocollo di questo Tribunale.
V. L'assegno unico familiare sarà suddiviso al 50% come per legge come pure le detrazioni fiscali per i figli.
VI. All'udienza del 6.11.2024 le parti hanno concordato che il cane OE rimarrà con la
CP_2
VII. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 9.4.2005 in TE (trascritto al nr. 8 Parte CP_1 Controparte_2
II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di TE per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. potrà vedere la madre accordandosi direttamente con lei, data l'età. _1
La madre potrà tenere a weekend alternati e tutti i lunedì, i “ponti” secondo i Per_2 weekend di competenza;
- tre settimane durante le vacanze estive in forma esclusiva (lo stesso varrà per il padre), in periodo da concordarsi previamente tra le Parti entro la fine del mese di maggio, con la precisazione che il diritto di frequentazione di ciascun genitore durante il periodo di vacanza estiva in forma esclusiva resterà sospeso solo durante il predetto periodo, in concomitanza con il periodo in cui i figli saranno in vacanza con l 'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al termine delle vacanze scolastiche, ad anni alterni;
- durante le vacanze Pasquali, con suddivisione a metà del relativo periodo;
IV. Assegna la casa coniugale in Seveso via Gioberti 7/a a con termine a Controparte_1
per il rilascio fino al 31.1.2025, con facoltà di prelevare i propri effetti Controparte_2 personali;
pagina 7 di 9 V. Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli nel periodo in cui li tiene. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
VI. Pone inoltre a carico del padre il 60 per cento e della madre il 40% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro pagina 8 di 9 genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. Dispone che l'assegno unico familiare sia suddiviso al 50% come pure le detrazioni fiscali per i figli;
VIII. Dà atto che il cane OE rimarrà con Controparte_2
IX. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 9 di 9