Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. Marino Pelosi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10191/2019 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cesaro come da procura in atti;
Parte_1
Attore
e in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rappresentata a e difesa dall'avv. Giovanni Delli Bovi come da procura in atti
Convenuta
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cascio come da procura in atti;
CP_2
Convenuta
nonché
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata Controparte_3
e difesa dall'Avv. Massimiliano Ghignone come da procura in atti;
Chiamata in causa
Conclusioni: come da verbale udienza del 28.6.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e il Dott. dinnanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Salerno al fine di ivi sentire: in via principale, accertato l'inadempimento degli odierni convenuti per violazione degli artt. 1176 co II, 1218, 1228, condannare gli stessi, in solido tra loro ex 2055
c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dal sig. , ai sensi Parte_1
dell'art. 2059 c.c., da quantificarsi in € 6.000,00 (Euro Seimila/00), ovvero nella somma maggiore o minore che codesto Tribunale voglia stabilire mediante apposita C.T.U.; sempre in via principale, accertato l'inadempimento degli odierni convenuti per violazione dell'art. 1218
c.c., pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto avente ad oggetto la prestazione odontoiatrica rimasta ineseguita, con conseguente condanna della
[...]
e del Dott. , in solido tra loro ex 2055 c.c., alla Controparte_4 CP_2
restituzione all'odierno attore della somma complessiva di €1.775,00 (Euro
Millesettecentosettantacinque/00), oltre interessi moratori dal 26/03/2019 e fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata – ferme restando le richieste di risoluzione del contratto per inadempimento e di restituzione della somma di €1.775,00 (Euro
Millesettecentosettantacinque/00) – accertato l'inadempimento della Soc. “
[...]
per violazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., ed il fatto illecito del Controparte_1
Dott. per violazione degli artt. 1176 co. II e 2043 c.c., condannare gli stessi, in CP_2
solido tra loro ex 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti dal sig. Parte_1
, ai sensi dell'art. 2059 c.c., da quantificarsi in €6.000,00 (Euro Seimila/00), ovvero nella
[...]
somma maggiore o minore che codesto Tribunale voglia stabilire mediante apposita C.T.U.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che in data 10.7.2018 si recava presso il centro i ove veniva accolto e ricoverato per sottoporsi ad CP_1 Controparte_1
un intervento odontoiatrico, concordato in precedenza;
che nel corso dell'intervento, il Dott.
– odontoiatra designato dalla struttura privata con la quale CP_2 CP_1
collaborava – a causa di negligenza o imperizia, comunque per colpa, perdeva il controllo di un perno moncone in metallo da implantologia dentaria, che scivolava nella cavità orale del paziente, finendo per essere accidentalmente aspirato;
che l'oggetto metallico, lungo all'incirca
2 cm, finito nell'apparato respiratorio, provocava al paziente un forte senso di soffocamento;
che l'attore, non ricevendo assistenza dal dott. – il quale asseriva di non possedere con CP_2
sé alcun veicolo – era costretto a recarsi con mezzi propri presso il locale Pronto Soccorso del
P.O.S. Maria della Speranza di Battipaglia. Nella notte tra il 10 e l'11.7.2018, in ragione della necessità di un intervento specialistico, il paziente veniva trasferito d'urgenza presso Pt_1
l' reparto di Controparte_5
Pneumologia in Salerno. Come da referto medico, la prima diagnosi era la seguente: corpo estraneo in alta parte di trachea, nei bronchi e nei polmoni. In data 16/07/2018, a seguito della rimozione dell'oggetto metallico dai polmoni, il sig. veniva dimesso Parte_1
dall'Ospedale con la seguente diagnosi: inalazione di corpo estraneo complicato da pneumomediastino e pneumopericardio con enfisema sottocutaneo della parete toracica superiore e del collo. Ipertensione arteriosa e ritenzione acuta d'urina.
Si costituiva la contestando la domanda e Controparte_1
chiedendone il rigetto attesa la totale assenza di responsabilità della stessa società in ordine ai fatti di causa, dovendosi ritenere la eventuale responsabilità unico responsabile il dr.
[...]
, esecutore materiale dell'intervento. CP_2
Si costituiva altresì il dott. il quale, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione CP_2
alla chiamata in causa in garanzia e manleva della società Controparte_3
nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome del tutto infondata sia in fatto, sia
[...]
in diritto.
Autorizzata la chiamata in garanzia ed all'esito di regolare evocazione in giudizio si costituiva l'istituto assicuratore chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte.
Espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata la CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 28.6.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel caso di specie è ravvisabile una responsabilità contrattuale in capo alla
[...]
e una responsabilità extracontrattuale in capo a Controparte_1 CP_2
per i danni cagionati all'attore , a causa della negligenza nella diagnosi e nella Parte_1
trascuratezza nella progettazione della riabilitazione. Riguardo alla responsabilità della struttura, secondo la giurisprudenza di legittimità “il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli art. 1176, comma 2, e 2236 c.c.” (Cass., sez. III, n.
9198/1999; n. 6386/2001). Giova osservare che nel caso in esame l'attore ha assolto all'onere probatorio a suo carico secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria: “Il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”
(Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 28991/2019). Anche di recente è stato affermato che “è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n.
10050/2022).
Alla luce di quanto sopra, i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni cagionati all'attore . Parte_1
Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, risulta dalla consulenza tecnica medico legale e dalla documentazione sanitaria versata in atti che ci sia stato errore professionale che abbia determinato i pregiudizi indicati dal ricorrente nel ricorso.
Ed invero, si ritiene che ci sia stata imprudenza e negligenza per mancata applicazione di presidi e accorgimenti atti ad evitare e/o a ridurre il rischio dell'evento. La conseguenza dell'errore è stata, sebbene accidentale, la caduta dell'oggetto (perno-moncone) nel cavo orale e della conseguente inalazione esito cicatriziale di lesione bronchiale, conseguenza dell'inalazione di corpo estraneo e del necessario intervento di fibrobroncoscopia per il recupero dello stesso che non ci sarebbe stato se l'evento traumatico non fosse accaduto. 2) Predisposizione ad infiammazioni e infezioni bronchiali;
La malattia ha determinato: 1) inabilità totale temporanea quantificabile in giorni 5 (cinque); 2) inabilità parziale temporanea, valutabile al 50 %, quantificabile in giorni 5 (cinque); 3) La lesione conseguita agli interventi, oggi in esiti, e la relativa evoluzione riparativa, che ha richiesto i trattamenti e la malattia sopra descritti, hanno fatto patire al periziando una sofferenza soggettiva scarsa. La suddetta compromissione della validità psico-fisica non ha avuto, non ha e non avrà ripercussioni sulla capacità socio-lavorativa. (La sofferenza soggettiva è l'afflizione psicologica, il dolore fisico e il turbamento provocati dall'evento lesivo. La sofferenza soggettiva, per comodità, viene rapportata a cinque parametri di riferimento: irrilevante, scarsa, media, elevata, massima. Per la valutazione della sofferenza soggettiva si considerano alcuni termini di raffronto oggettivamente riscontrabili, quali natura e numero delle lesioni subite e loro trattamento, iter clinico con particolare riferimento ad eventuali complicanze, terapia analgesica adottata, durata del periodo di ospedalizzazione e di rieducazione motoria, eventuale uso di presidi ortopedici, necessità di supporto da parte di terzi, disagi subiti e patemi per le rinunce nella vita quotidiana durante la malattia, etc.) Il danno biologico psicofisico permanente è valutabile in: 2 % di inabilità totale permanente per il danno bronchiale;
Nessun intervento riparatore è stato previsto per gli aspetti odontoiatrici e per quelli bronchiali.
Non è valutabile, infine, la quota di onorario percepito dal convenuto da restituire al periziando, per le terapie non effettuate, relativamente all'importo di euro 1.750,00 come da fattura del
27/12/2018 allegata (cfr. allegato n°9), per mancanza di documentazione;
non è possibile definire la quota spettante al periziando per le terapie non eseguite né quantomeno è possibile stabilire il corrispettivo per le terapie effettuate andate a buon fine. Difatti non sussiste alcuna documentazione del centro odontoiatrico, né il dott. è stato in grado di Persona_1
fornire informazioni in merito, né il periziando è stato in grado di poter definire quali terapie gli siano state eseguite negli incontri precedenti all'evento traumatico.
Nel liquidare il danno può farsi ricorso alle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del
Codice Assicurazioni, individuate quale criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da responsabilità medica dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che tale disposizione “trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore […] in quanto, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cass., sez. III, 11.11.2019, n. 28990).
Per quanto concerne il danno biologico permanente e avendo riguardo alle tabelle di cui sopra aggiornate all'anno 2024, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (69 anni) e della percentuale di invalidità permanente dalla stessa riportata e che questo giudice ritiene determinare nel 2%, il danno non patrimoniale permanente subito dalla stessa attrice deve essere liquidato nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di € 1.469,26.
Applicando la suddetta tabella, al valore monetario giornaliero di € 55,24 il danno non patrimoniale temporaneo va liquidato in complessivi € 414,30 (€ 55,24 al giorno x 5 giorni = €
276,20 per invalidità temporanea totale;
€ 27,62 al giorno x 5 gg. = € 138,10 per invalidità temporanea parziale valutabile al 50%).
In relazione al richiesto danno morale, considerato il fatto sé, nonché le conseguenze che ne sono derivate alla vittima per le sofferenze patite, può liquidarsi, in via equitativa, la somma di
€ 627,79 pari al 33% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico complessivo (€
1.883,56).
Sull'importo di € 1,883,56 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento dell'evento lesivo (10.7.2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (10.7.2018), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 1.883,56). Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
In conclusione, i convenuti, in solido, vanno condannati alla corresponsione delle suddette somme in favore degli attori con accessori unitamente alle spese della CTU espletata in corso di causa.
Deve infine essere accolta la domanda dell'attore di risoluzione del contratto intercorso con la stante la gravità dell'inadempimento CP_1 Controparte_1
dell'obbligazione da parte della struttura;
non può, invece, essere accolta la domanda di restituzione dell'importo di € 1.750,00 in quanto non provata e non essendo, come sopra visto, possibile definire la quota spettante al all'attore per le terapie non eseguite né quantomeno è possibile stabilire il corrispettivo per le terapie effettuate andate a buon fine e non essendo stato l'attore in grado di poter definire quali terapie gli siano state eseguite negli incontri precedenti all'evento traumatico. Vanno, invece riconosciuti all'attore le spese € 25,00 sostenute per l'estrazione di copia della cartella clinica presso l'
[...]
gli interessi su detta somma vanno Controparte_5
calcolati dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Nei rapporti tra il dott. la in base alle dedotte CP_2 Controparte_3
previsioni contrattuali dedotte del contratto tra le parti la stessa Compagnia deve essere condannata a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso dovrà pagare CP_2
all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. derivante dalla condotta negligente nell'esercizio della sua attività di medico odontoiatra, come sopra descritta ai sensi dell'art. 13 Condizioni Generali di polizza;
la copertura assicurativa opera con una franchigia per ogni sinistro di € 500,00 (Polizza art. 20) oltre alle spese legali oggetto di condanna per soccombenza.
Le spese tra l'attore e i convenuti seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
Le spese tra e la vanno integralmente CP_2 Controparte_3 Controparte_3
compensate;
Le spese di CTU vanno definitivamente posta a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante n. R.G. 10191/19 così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto tra l'attore e la Parte_1 Controparte_1
[...]
2) Condanna la società convenuta, in solido con a corrispondere all'attore la CP_2
complessiva somma di € 1.908,56 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 270,00 per esborsi ed in € 2.552,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
4) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU;
5) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a Controparte_3
tenere indenne l'assicurato della somma complessiva che quest'ultimo è CP_2
tenuto a corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio (con la franchigia di €
500,00); il tutto compreso di interessi e spese, anche di quelle occorse per la stesura della relazione di CTU;
Co 6) Compensa le spese di lite tra la Assicurazione ed il convenuto Controparte_3
. CP_2
Così deciso in Salerno il 31.3.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi