Sentenza 19 marzo 1980
Massime • 2
Nel contratto di somministrazione di energia elettrica la prestazione relativa all'impegno di potenza - consistente nell'Obbligo di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantita di energia elettrica - e da qualificare come prestazione di durata, ad esecuzione continuata, e non gia come prestazione istantanea, poiche il somministrante non realizza un iniziale accumulo di energia, da erogare volta per volta, secondo la richiesta, per tutta la durata del contratto, ma garantisce semplicemente all'utente la possibilita di assorbire, in un'unita di tempo, una determinata quantita di energia, obbligandosi ad una prestazione che non puo essere disgiunta dal concreto assorbimento dell'energia stessa. Ne consegue che, corrispondendo alla prestazione continuativa del somministrante una prestazione periodica dell'utente, la risoluzione del contratto, determinata dal fallimento dell'utente, opera secondo il principio affermato dall'art 1458 cod civ,in forza del quale anche la clausola relativa all'impegno di potenza resta travolta dagli effetti retroattivi della risoluzione, con la sola eccezione delle prestazioni gia effettuate, senza che possa, percio, ipotizzarsi alcun credito da insinuarsi nel passivo fallimentare in dipendenza di detta clausola relativamente al periodo tra la dichiarazione di fallimento e la naturale scadenza del contratto.*
Agli effetti dell'applicabilita della regola contenuta nell'art 1458 cod civ - secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni gia eseguite - sono contratti ad esecuzione continuata o periodica solo quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, e cioe quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa dell'art 1458 citato quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa di una parte si contrappone una prestazione istantanea (anticipata o posticipata) dell'altra parte, debbono esservi compresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiche in tal caso la corrispettivita si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceve esecuzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/1980, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1980 |
Testo completo
Agli effetti dell'applicabilita della regola contenuta nell'art 1458 cod civ - secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, per le prestazioni gia eseguite - sono contratti ad esecuzione continuata o periodica solo quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per entrambe le parti, e cioe quelli in cui l'intera esecuzione del contratto avvenga attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, mentre non possono considerarsi compresi nella previsione normativa dell'art 1458 citato quei contratti in cui ad una prestazione periodica o continuativa di una parte si contrappone una prestazione istantanea (anticipata o posticipata) dell'altra parte, debbono esservi compresi quei contratti in cui ad una prestazione continuativa se ne contrappone un'altra periodica, poiche in tal caso la corrispettivita si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali il contratto riceve esecuzione.*